<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="assegno disabili - omessa valutazione scheda svamdi - accolto" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250169120260214072724147" id="20250169120260214072724147" modello="2" modifica="14/02/2026 18:59:27" pdf="0" ricorrente="Gallotti Marco Nella Qualità di Genitore Esercente La Potestà Genitoriale Sul Figlio Minore" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01691"/><fascicolo anno="2026" n="01159"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.9:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250169120260214072724147.xml</file><wordfile>20250169120260214072724147.docm</wordfile><ricorso NRG="202501691">202501691\202501691.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\756 Guglielmo Passarelli Di Napoli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>guglielmo passarelli di napoli</firma><data>14/02/2026 14:44:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandra Vallefuoco</firma><data>14/02/2026 07:35:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/02/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Nona)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli,	Presidente</h:div><h:div>Alessandra Vallefuoco,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Vincenzo Sciascia,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione, </h:div><h:div>1) Della Determinazione adottata dall’Ambito n. 28 Comune di San Giorgio a Cremano RCG N. -OMISSIS-mai notificata di “Approvazione graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”;</h:div><h:div>2) Della Determinazione RGC n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 28 al fine di presentare le istanze di ammissione al beneficio; </h:div><h:div>3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente,</h:div><h:div>e per l’accertamento e la declaratoria</h:div><h:div>del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera apodittica in ordine alle attestazioni ISEE.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Maria Mazza, Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso, notificato e depositato in data 2 aprile 2025 i ricorrenti, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, hanno adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della graduatoria definitiva degli ammessi al “<corsivo>Programma regionale assegni di cura FNA 2023</corsivo>” pubblicata sul sito del Comune di San Giorgio a Cremano il 3 febbraio 2025 dalla quale risulta che il minore è stato ammesso ma non finanziabile. Parte ricorrente ha esteso l’impugnazione al presupposto Avviso pubblico.</h:div><h:div>2. Premesso in fatto che il minore è affetto da encefalopatia da mutazione genetica KCNB1, i ricorrenti hanno affidato il gravame ai seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>I.</corsivo> <corsivo>VIOLAZIONE DI LEGGE Piano Nazionale per la non autosufficienza triennio 2022- 2024; violazione della DGR 66 del 14.02.2023 (Piano sociale regionale 2022-2024); violazione</corsivo> <corsivo>artt. 2 e 3 del D.M. 26 settembre 2016; violazione DGR 70/2024. Eccesso di potere e Travisamento dei fatti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>II. Violazione e falsa applicazione dell’allegato B DGRC N. 121/23 così come modificato dalla DGRC N.70 del 22.02.2024. Violazione del principio di legittimo affidamento nel buon andamento della PA.</corsivo></h:div><h:div>In sintesi, dopo un iniziale <corsivo>excursus</corsivo> sulla disciplina nazionale e regionale di riferimento, lamentano che in sede di redazione della graduatoria dei soggetti ammessi e ritenuti finanziabili a mezzo dell’assegno di cura, sarebbe stata omessa, in violazione della delibera di G.R.C. n. 70/2024 (recante approvazione del “Piano Regionale per le Non Autosufficienze per il triennio 2022- 2024 e parte integrante del V Piano Sociale Regionale 2022-2024), l’applicazione del criterio di preferenza integrato ISEE-condizione sociale e assistenziale del richiedente di cui alla scheda Svamdi C. Ciò avrebbe comportato un’ingiusta penalizzazione del minore, il quale sarebbe stato escluso dal beneficio in forza di un mero automatismo legato all’indicatore economico, che invece avrebbe dovuto essere bilanciato attraverso una valutazione complessiva del bisogno assistenziale. Di poi, ritenendo non sottoponibili a rivalutazione i soggetti con disabilità gravissima, deducono, invocando i principi dell’affidamento e della spesa storica, il diritto del minore all’attribuzione dell’assegno di cura in quanto già assegnatario in precedenza della medesima agevolazione.</h:div><h:div>3. Si è costituita in resistenza l’Amministrazione civica intimata</h:div><h:div>4. Con ordinanza n.-OMISSIS- è stata fissata l’udienza di merito ex art. 55 comma 10 c.p.a., onerando il Comune resistente del deposito di dettagliata relazione di chiarimenti circa l’effettiva applicazione, in sede di formazione della anzidetta graduatoria e per ciascun soggetto ammesso alla stessa, dei criteri di valutazione delle domande preventivamente fissati dalla Regione Campania.</h:div><h:div>5. Con la medesima ordinanza si è autorizzata la parte ricorrente all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.</h:div><h:div>6. Le parti hanno quindi depositato memorie ex art. 73 c.p.a.</h:div><h:div>7. Visti gli adempimenti istruttori (cfr. deposito del Comune del 13 giugno 2025) ed accertata l’avvenuta integrazione del contraddittorio, la causa all’udienza del 16 dicembre 2025, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.</h:div><h:div>2. In via preliminare occorre evidenziare che il diritto all'assegno di cura deve essere preventivamente "conformato" dall'Amministrazione attraverso la redazione di una graduatoria, tenendo conto anche dei fondi disponibili.</h:div><h:div>2.1. L’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022 (di Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), prevede, tra l’altro, che: "<corsivo>L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017</corsivo>".</h:div><h:div>L'assegno di cura erogato dalla Regione Campania può essere, quindi, qualificato come un contributo “integrativo” dell’indennità di accompagnamento nei sensi indicati dalla norma sopra citata, e, in quanto tale, non esaurisce le forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall'ordinamento in favore delle persone disabili o, specificamente, con disturbi dello spettro autistico.</h:div><h:div>Tale contributo è disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 22 febbraio 2024 che ha aggiornato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il biennio 2023-2024 approvato con d.G.R.C. 121/2023.</h:div><h:div>La delibera di GRC 70/2024, peraltro, è stata adottata per recepire orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza amministrativa, nell'ambito di un contenzioso seriale che ha riguardato principalmente proprio i minori affetti da disturbo dello spettro autistico.</h:div><h:div>2.2. Tuttavia, sebbene gli individui con disabilità gravissima godano all’attualità di priorità massima nell'accesso ai fondi, l'assegno non è garantito in termini assoluti, ma dipende comunque dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione (in termini, Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131).</h:div><h:div>Ne consegue che il fatto di essere stati destinatari del contributo per le annualità precedenti a quelle oggetto di causa non può determinare alcun legittimo affidamento circa il mantenimento dell’assegno di cura anche per gli anni successivi.</h:div><h:div>Sono pertanto infondate le censure proposte in ricorso con le quali si postula l’obbligo a carico del Comune di inserimento automatico del minore tra i beneficiari in quanto disabile gravissimo e già beneficiario dell’assegno di cura.</h:div><h:div>2.3. La delibera di GRC n. 70/2024, nell’indicare i criteri di priorità di ammissione al programma, stabilisce espressamente che “<corsivo>è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso) (</corsivo>art. 6, allegato B della delibera di GRC n. 70/2024).</h:div><h:div>Nel definire i criteri di priorità nell’assegnazione delle risorse la Regione ha, dunque, in sede di assegnazione delle agevolazioni oggetto di causa, dato innanzi tutto la priorità, rispetto alla condizione di disabilità grave, alla condizione di disabilità gravissima, da individuarsi attraverso la valutazione sociosanitaria operata dalle Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.).</h:div><h:div>Nell’ambito, poi, dei soggetti affetti da disabilità gravissima l’atto giuntale prevede che al fine di graduare le richieste, debbano essere considerate “le condizioni sociali ed economiche svantaggiate” della persona interessata da accertarsi in base all’Allegato C delle schede SVAMA e SVAMDI ed all’ISEE più basso.</h:div><h:div>3. Ora, la lettura della delibera di Giunta regionale n. 70/2024 è inequivoca nel senso di imporre in sede di assegnazione la contestuale valutazione sia delle condizioni sociali svantaggiate che delle condizioni economiche svantaggiate in conformità alla <corsivo>ratio</corsivo> dell’assegno di cura che è sostanzialmente finalizzato alla permanenza a domicilio delle persone con disabilità gravissima e grave.</h:div><h:div>Analogamente l’Avviso pubblico prevede comunque che “<corsivo>è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso). Pertanto, nei limiti delle risorse disponibili sarà redatta graduatoria dei disabili gravissimi ammessi al beneficio in ordine di ISEE 2024 e, nel caso siano disponibili ulteriori risorse, dei disabili gravi in ordine di ISEE 2024</corsivo>”.</h:div><h:div>Tuttavia, come contestato da parte ricorrente, il Comune ha ammesso alla graduatoria i disabili gravissimi e selezionato i beneficiari dell’assegno di cura esclusivamente sulla base dell’ISEE, ancorché anche l’Avviso predisposto dall’Amministrazione prevedesse comunque la valutazione preliminare dello stato di bisogno sociale.</h:div><h:div>4. Nonostante la prospettazione della difesa comunale (secondo cui la graduatoria sarebbe stata elaborata secondo l’ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai disabili gravissimi in sede UVI dalla scheda di valutazione sociale e quindi, a parità di punteggio, dando precedenza all’ISEE più basso), l’omessa valutazione delle condizioni sociali disagiate in sede di redazione della graduatoria risulta confermata dalla relazione versata in atti dal Comune intimato in adempimento degli incombenti istruttori disposti dal Collegio.</h:div><h:div>Il competente dirigente comunale, sul punto, invero, ha precisato che “<corsivo>tutti i soggetti inclusi in graduatoria sono stati accertati come persone con disabilità gravissima, in accordo con quanto previsto dal D.M. del 26/09/2016 (Art. 3, comma 2). Questo riconoscimento stabilisce una parità di accesso basata sulle condizioni di salute, poiché non è possibile attribuire a una specifica patologia (come l’autismo rispetto alla demenza o altre condizioni) un’importanza intrinseca superiore all’interno della stessa categoria di gravità. Parallelamente, la valutazione sociale condotta tramite la Scheda C (S.VA.M.DI.) ha permesso di rilevare una condizione comune di fragilità sociale in tutti i nuclei familiari. […] Tuttavia, è fondamentale ribadire che, anche in ambito sociale, analogamente a quello sanitario, l’esperienza operativa dimostra che, sebbene le manifestazioni di fragilità possano variare, non è possibile stabilire una gerarchia intrinseca di “maggiore importanza” tra le diverse situazioni di fragilità sociale”.</corsivo></h:div><h:div>Tuttavia non è stato depositato il fascicolo del singolo valutato, con le relative schede C Svamdi o Svama e la scheda D Svamdi e Svama. In tale ultima scheda devono riportarsi alcuni punteggi riassuntivi delle schede precedenti e deve indicarsi il Punteggio PSOC (punteggio sociale), che viene attribuito in sede di redazione della scheda C in relazione alle condizioni effettive di assistenza del disabile (con riferimento ai parametri “ben assistito”, “parzialmente assistito” “non sufficientemente assistito”).</h:div><h:div>Dalla relazione in atti emerge che il Comune abbia ritenuto sussistente una complessiva omogeneità, seppur nella propria diversità, di condizioni di disagio sociale per tutti i richiedenti il beneficio e ha, pertanto, adottato il criterio economico quale parametro discretivo ai fini dell’attribuzione del beneficio <corsivo>de quo</corsivo>. Tuttavia, come evidenziato, in assenza delle predette schede, con la relativa individuazione dei singoli punteggi attribuiti, la ritenuta complessiva situazione di disagio sociale in capo a tutti i richiedenti postulata dal Comune e alla base dell’individuazione del criterio economico come parametro discretivo di ammissione, non tiene conto di quei parametri oggettivi, insiti nelle schede medesime (laddove compilate) come l’attribuzione di un punteggio alla condizione sociale, utile a tratteggiare un quadro almeno in parte numericamente comparativo delle diverse situazioni.</h:div><h:div>5. Nei limiti sopra individuati, pertanto, deve essere annullata la gravata graduatoria in uno agli atti connessi e consequenziali come in epigrafe indicati.</h:div><h:div>6. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il Comune intimato e la ricorrente e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Comune di San Giorgio a Cremano a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/12/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alessandra Vallefuoco</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>