<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250017520250519200007708" descrizione="" gruppo="20250017520250519200007708" modifica="21/05/2025 09:46:06" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00175"/><fascicolo anno="2025" n="03916"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00215" anno="2025"/></descrittori><file>20250017520250519200007708.xml</file><wordfile>20250017520250519200007708.docm</wordfile><ricorso NRG="202500175">202500175\202500175.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\845 Paolo Severini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Severini</firma><data>20/05/2025 19:12:06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Germana Lo Sapio</firma><data>20/05/2025 14:46:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/05/2025</dataPubblicazione><ricorso NRG="202500215">202500215\202500215.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Severini,	Presidente</h:div><h:div>Rita Luce,	Consigliere</h:div><h:div>Germana Lo Sapio,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 175 del 2025:</h:div><h:div>della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, trasmessa in data 3 dicembre 2024, della «Procedura telematica aperta per l’affidamento dei Servizi di pulizia, di disinfestazione e di sanificazione in favore degli Enti del territorio provinciale di Napoli, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante Convenzione ai sensi della L. n. 488/1999, art. 26 ed ai sensi della L. n. 208/2015, art.1, c. 499, attivata da Soggetto Aggregatore. Importo a base d’asta euro 25.000.000,00. - CIG: B0D9D0C545»</h:div><h:div>della Determinazione Dirigenziale R. 0010162 del 2 dicembre 2024, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione «in favore dell’operatore economico Euro &amp; Promos FM SpA» </h:div><h:div>della nota Int. 0152347 del 25 ottobre 2024, e degli atti ivi indicati (in particolare delle richieste di giustificazioni e dei riscontri ad esse), con la quale il RUP ha ritenuto congrua l’offerta di Promos ed ha proposto l’aggiudicazione in favore di quest’ultima</h:div><h:div>dei verbali del Seggio di Gara e della Commissione, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra cui, ove occorrer possa, il disciplinare di gara..</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 215 del 2025:</h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale della Città metropolitana di Napoli, Area stazione appaltante e patrimonio Direzione Stazione unica appaltante Gare e contratti – Centrale di committenza, R.0010162.02-12-2024 in data 2.12.2024, comunicata in data 3.12.2024, recante l’aggiudicazione in favore di Euro &amp; Promos FM spa della “Procedura telematica aperta per l’affidamento dei Servizi di pulizia, di disinfestazione e di sanificazione in favore degli Enti del territorio provinciale di Napoli, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante Convenzione ai sensi della L. n. 488/1999, art. 26 ed ai sensi della L. n. 208/2015, art.1, c. 499, attivata da Soggetto Aggregatore. Importo a base d’asta euro 25.000.000,00. - CIG: B0D9D0C545”, e di tutti gli atti e verbali di gara nei limiti dell’interesse fatto valere, ivi compresa l’atto a firma del RUP n. 152347 del 25/10/2024 conclusivo della verifica di congruità;</h:div><h:div>- di ogni altro atto, verbale o provvedimento, comunque denominato, anche non noto, con il quale o sulla base del quale sia stata determinata l’aggiudicazione medesima;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento</h:div><h:div>del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare la convenzione-quadro e i contratti attuativi, eventualmente anche a mezzo di subentro nell''aggiudicazione e nel contratto, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, della convenzione-quadro e dei contratti attuativi, qualora stipulati con la controinteressata;</h:div><h:div>e per la condanna dell’amministrazione aggiudicatrice al risarcimento in forma specifica.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 175 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0D9D0C545, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Mauriello e Maurizio Massimo Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Meranese Servizi S.p.A., Di Issitalia A. Barbato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago, Nicola De Zan, Riccardo Bertoli, Mauro Marangon, con domicilio eletto presso lo studio Migliarotti Francesco in Napoli, via dei Mille 16; </h:div><h:div>Euro &amp; Promos Fm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Adriano Cavina e Donato Caterino, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, corso D'Italia, 45; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Meranese Servizi S.p.A., di Di Issitalia A. Barbato S.r.l., di Euro &amp; Promos Fm S.p.A. e della Città Metropolitana di Napoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 215 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Meranese Servizi S.p.A., Issitalia A. Barbato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0D9D0C545, rappresentate e difese dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago, Nicola De Zan, Riccardo Bertoli, Mauro Marangon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Migliarotti Francesco in Napoli, via dei Mille 16; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Agerola, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Mauriello, Maurizio Massimo Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Euro &amp; Promos Fm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Adriano Cavina e Donato Caterino, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, corso D'Italia, 45; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con ordinanza collegiale del 10 marzo 2025, n. 1979, i ricorsi in oggetto sono stati riuniti, ex art. 70 c.p.a., poiché inerenti la medesima gara e pertanto oggettivamente e, in parte, soggettivamente connessi. Essi infatti sono stati introdotti, rispettivamente, dalla terza (RG 175/2025) e dalla seconda classificata (RG 215/2025), avverso il medesimo provvedimento di aggiudicazione in favore della Euro &amp; Promos Fm S.p.A. (in relazione alla ammissibilità del ricorso proposto da Romeo Gestioni s.p.a., in quanto terza classificata, ci si sofferma in prosieguo, in sede di esame del relativo ricorso: v. <corsivo>infra </corsivo>punto 21).</h:div><h:div>2. La gara è stata bandita dalla Città Metropolitana di Napoli, come soggetto aggregatore, per la stipula di una convenzione-quadro biennale per servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione nel territorio provinciale di Napoli, mediante procedura aperta in modalità telematica e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (n. 80 punti per l’offerta tecnica e n. 20 punti per l’offerta economica). </h:div><h:div>3. L’importo dell’appalto di 25 milioni di euro, come espressamente indicato nel disciplinare, è stato calcolato sulla base del fabbisogno stimato, considerando tale valore come quello massimo, entro il quale saranno poi emessi, entro i successivi 24 mesi, gli ordinativi di fornitura dalle singole amministrazioni aderenti, ai sensi del DPCM 11/07/2018. </h:div><h:div>Il Capitolato precisa, peraltro, che “<corsivo>i singoli contratti attuativi della Convenzione stipulati mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, hanno una durata minima di 12 mesi e massima di 36 mesi dalla data di accettazione dell’Ordinativo stesso da parte del Fornitore</corsivo>” (punto 3.1). Ferma la non prevedibilità dei quantitativi massimi, i prezzi che “<corsivo>risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio</corsivo>” (punto 3).</h:div><h:div>4. Quanto alla disciplina giuridica di riferimento, rileva l’art. 2 dell’allegato I.1. del d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che reca la definizione giuridica dell’accordo-quadro, da intendersi come l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di “<corsivo>stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste</corsivo>”, secondo la logica programmatica del contratto normativo ( “<corsivo>de modo contrahendi</corsivo>”). </h:div><h:div>Diacronicamente inteso, l’accordo quadro si colloca, pertanto, in un procedimento contrattuale bifasico: nella prima fase, anche temporale, la stazione appaltante individua, mediante gara, l’operatore economico con cui stipulare l’accordo quadro, che vincola le parti rispetto agli impegni da eseguire sulla base dei negozi attuativi; nella seconda fase, vengono conclusi gli ordinativi specifici, nel rispetto degli impegni precedentemente assunti a monte. </h:div><h:div>In relazione alla necessaria corrispondenza delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, il comma 3, secondo periodo, dell’art. 59 del d. lgs. 36/2023 prevede espressamente che “<corsivo>non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro</corsivo>” e, in continuità con l’art. 54 del Codice previgente (d. lgs. 50/2016), anche l’art. 59 prevede la cd. “<corsivo>clausola anti-abuso</corsivo>”, precisando che il ricorso all’accordo quadro non deve essere strumentale all’elusione dell’applicazione del Codice o in modo da ostacolare o distorcere la concorrenza. </h:div><h:div>5. Proprio perché, a differenza dei prezzi, i volumi reali delle singole forniture successive non sono conoscibili a monte, l’amministrazione ha imposto, ai concorrenti, di predisporre una “<corsivo>configurazione-tipo</corsivo>” dell’immobile, oggetto del servizio di pulizia, rispetto alla quale formulare l’offerta economica (doc. 11 del ricorso RG 215/2025, depositato in data 14 gennaio 2025). Il documento, peraltro, richiedeva una analisi molto dettagliata sui costi del lavoro (stimati a monte nell’85%), ripartiti tra personale diretto (addetti alle pulizie) e indiretto, imponendo una specifica indicazione nell’offerta anche delle rese orarie (mq/h/uomo offerti per ciascuna Area Tipo). </h:div><h:div>Il modello standardizzato di plesso, con dimensioni, superfici e servizi specifici, è stato pertanto utilizzato, in sede di gara, per permettere all’operatore di predisporre la propria offerta, calcolando i costi attesi, e alla stazione appaltante di valutarne la sostenibilità economica, ai sensi dell’art. 110 d. lgs. 36/2023.</h:div><h:div>6. La gara si è conclusa con l’aggiudicazione alla Euro &amp; Promos FM S.p.a. (95,5 punti) seguita, in classifica, dalla Meranese Servizi S.p.A. (91,17) e dalla Romeo Gestioni s.r.l. (91,10), che si è classificata terza. </h:div><h:div>La stazione appaltante ha svolto una verifica di anomalia, ex art. 110 del d. lgs. 36/2023, solo rispetto alla prima classificata, articolatasi in diverse richieste di chiarimenti, <corsivo/><corsivo/>ed ha concluso, poi, per la valutazione positiva di congruità, come da nota RUP n. 152347 del 25 ottobre 2024, che dà conto delle diverse richieste istruttorie e delle relative risposte della Euro &amp; Promos FM s.p.a. (l’offerta della odierna aggiudicataria prevede un utile di € 474.851,31 a fronte di ricavi pari a € 25.000.000,00).</h:div><h:div>Il provvedimento di aggiudicazione, impugnato in entrambi i ricorsi riuniti, è stato adottato con atto n. 10162 del 2 dicembre 2024.</h:div><h:div>7. Poiché il ricorso più risalente (RG 175/2025) non mira a escludere la seconda classificata dalla gara – evenienza che avrebbe inciso sulla sua legittimazione – ma soltanto a far dichiarare, per un profilo specifico, l’illegittima attribuzione di 1,5 punti in suo favore, è opportuno prendere le mosse dal ricorso (RG 215/2025) proposto proprio dalla seconda classificata, Meranese Servizi S.p.A., la quale, sulla scorta di tale legittimazione, contesta sotto vari profili la validità dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata Euro &amp; Promos FM S.p.A</h:div><h:div>8. Il ricorso è fondato, in accoglimento della prima doglianza e con specifico riguardo alla violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara, seppure, come meglio precisato in prosieguo (<corsivo>v. infra</corsivo> punto 29) dal suo accoglimento derivi né l’esclusione della controinteressata o l’annullamento ex tunc dell’aggiudicazione, ma il dovere di rivalutare la congruità dell’offerta da parte dell’amministrazione.</h:div><h:div>9. In particolare, la ricorrente sostiene che l’offerta della Euro &amp; Promos FM S.p.a. non avrebbe dato conto, nella sua articolazione, delle modalità di rispetto delle quote imposte nella <corsivo>lex specialis</corsivo> per le nuove assunzioni, pari al trenta per cento delle nuove assunzioni relative a lavoratori “<corsivo>under 36</corsivo>” e al trenta per cento di assunzioni di donne. Le quote, così predeterminate a monte, non troverebbero corrispondenza di impegno nell’offerta, anche considerando che una stessa risorsa umana, individualmente considerata, possa essere simultaneamente conteggiata sia nella quota “<corsivo>donne</corsivo>”, sia nella quota “<corsivo>under 36</corsivo>” (assumendo su di sé entrambi i requisiti di “<corsivo>donna under 36</corsivo>”).</h:div><h:div>A fronte del primo motivo di ricorso, l’Amministrazione eccepisce che l’infondatezza della censura e l’erronea ricostruzione delle quote, operata dalla ricorrente, sarebbe desumibile dal documento denominato “<corsivo>Allegato 1 bis - Conto Economico Convenzione_rev3_no conto INPS</corsivo>” trasmesso in allegato alla nota prot. RU n. 138164 del 3 ottobre 2024, e relativa asseverazione del Consulente del Lavoro incaricato dall’aggiudicatario di certificare gli aspetti giuslavoristici dei chiarimenti forniti. </h:div><h:div>Analogamente, la difesa della controinteressata, richiamata la natura tecnico –discrezionale della valutazione di anomalia dell’offerta e premessi i conseguenti limiti del sindacato giudiziale, in relazione al contestato rispetto della clausola, di cui all’art. 9 del disciplinare, deduce: a) l’inammissibilità della censura, per difetto di giurisdizione, trattandosi di violazioni che dovrebbero essere accertate in sede di esecuzione contrattuale, pur attestando peraltro che “<corsivo>l’assunzione degli obblighi di cui all’art. 9 del disciplinare di gara è condizione necessaria e sufficiente ai fini della valida presentazione dell’offerta</corsivo>”; b) la possibilità che l’obbligo sia assunto anche cumulando, per una singola risorsa, entrambi i requisiti (donna e under 36), come anticipato.</h:div><h:div>10. Giova riportare l’art. 9 in questione: “<corsivo>il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: a) una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile; b) una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile</corsivo>”.  La disposizione di gara precisa poi che l’impegno trova applicazione in fase esecutiva “<corsivo>anche nei confronti delle consorziate esecutrici, dell’ausiliario e del subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali sopra indicate</corsivo>”. </h:div><h:div>A prescindere dalla determinazione di una così elevata quota percentuale, espressione della valutazione discrezionale dell’Amministrazione, l’art. 9 sopra riportato è in linea con gli artt. 57 e 102 del d. lgs. 36/2023 che impongono, rispettivamente, l’inserimento nella lex specialis di gara di clausole sociali che promuovano la parità di genere e generazionale ed il conseguente impegno da assumere da parte dell’operatore economico. </h:div><h:div>In particolare, l’art. 3 dell’allegato II.3 – <corsivo>Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate</corsivo>” (allegato al quale rinvia il vigente comma 2-bis e il cui titolo è stato così da ultimo modificato dall’art. 87 del d. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) prevede che le stazioni appaltanti, nel prevedere tali clausole sociali, tengano conto, tra l'altro, dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto, in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile.  </h:div><h:div>Per mera completezza di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, appare opportuno segnalare che la specifica quota del 30% trova una base normativa primaria, esclusivamente con riguardo alle commesse finanziate con risorse del PNRR e del PNC (per le quali vige la norma speciale di cui all’art. 47 comma 4 del d. l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021; per quanto, in molte procedure di gara specifiche la previsione è oggetto di deroga, proprio in considerazione della sua efficacia stringente); mentre, per le procedure ordinarie non PNRR, le stazioni appaltanti hanno il potere discrezionale sia di determinare la soglia di riferimento percentuale, sia di prevederla disgiunta per ciascuna categoria o complessiva per entrambe (cfr. T.A.R. Lecce, sez. II, 5 maggio 2025, n. 786, nella quale si controverte su una previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo> che imponeva il “10% di occupazione giovanile e/o di genere”). </h:div><h:div>10. Tanto premesso e richiamati i criteri interpretativi delle clausole contenute nella lex specialis di gara (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 22 aprile 2024, n. 3663; Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9386; Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2710), con prevalenza di quelli letterale e sistematico, previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ., deve concludersi che la formulazione dell’art. 9 del disciplinare non lascia margini di dubbio interpretativo.</h:div><h:div>Con tale disposizione, la stazione appaltante ha inteso garantire che la quota del 30% dei lavoratori da assumere fosse rispettata, sia a favore della categoria di lavoratori “giovani” (<corsivo>under 36</corsivo>), che a favore delle “donne”, e che tale obbligo fosse assunto già in sede di gara. </h:div><h:div>In particolare: l’uso del verbo “si impegna” è inequivocabile, imponendo un obbligo giuridico, a carico del concorrente, vincolante fin dalla fase di gara (come corroborato dalla conseguente espressione “<corsivo>a pena di esclusione</corsivo>”); la locuzione “<corsivo>in caso di aggiudicazione del contratto</corsivo>” indica che l’obbligo ha efficacia, naturalmente, vista l’articolazione bifasica della struttura dell’accordo quadro, solo in fase esecutiva, ma la sua assunzione contrattuale è condizione necessaria, in fase di gara proprio al fine di verificarne il corretto adempimento in fase attuativa; i termini “<corsivo>quota pari al 30% delle assunzioni necessarie</corsivo>” impongono un vincolo quantitativo chiaro e oggettivo, a favore di categorie di soggetti distinte e, come quota, non cumulabili. In sostanza, secondo quanto previsto dalla lex specialis, il concorrente avrebbe dovuto impegnarsi a garantire che, per le nuove assunzioni e in caso di aggiudicazione, almeno il 30% avrebbero riguardato giovani e almeno il 30% donne. Se, invece, si fosse voluto introdurre un’unica soglia “complessiva” del 30%, riferita genericamente all’insieme delle assunzioni giovanili e femminili, la disposizione avrebbe utilizzato formule differenti – ad esempio: “<corsivo>una quota complessiva del 30%</corsivo>” oppure “<corsivo>una quota pari al 30% riferita a giovani e/o donne</corsivo>” (una formulazione di questo tipo è, infatti, rinvenibile proprio nella sentenza T.A.R. Lecce, sez. II, n. 786/2025, cit.), che sono invece, nella specie, del tutto assenti.</h:div><h:div>La formulazione della disposizione è pertanto chiara nell’imporre due percentuali distinte e non cumulabili. Ciò naturalmente non esclude – si tratta di un argomento sul quale sia l’Amministrazione che la controinteressata si soffermano nelle rispettive difese -  la compatibilità incrociata: se una lavoratrice è al tempo stesso under 36 e donna, può concorrere al raggiungimento di entrambe le soglie, che sono autonome, ma non si escludono a vicenda. <corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>11. La censura di parte ricorrente è, alla luce di questa interpretazione, fondata. </h:div><h:div>Quanto all’assunzione dell’impegno da parte della aggiudicataria, il documento, prot. 11957 del 9 agosto 2024, richiamato anche dalla stazione appaltante nelle sue difese, contiene una mera dichiarazione formale di adesione agli obblighi, che non trova però corrispondenza nell’articolazione dell’offerta, contenuta nel medesimo documento. </h:div><h:div>La dichiarazione di impegno è indicata a pagina 2 (par. II, punto B), ma, in relazione alla censura oggetto di esame, è cruciale la tabella esplicativa successivamente contenuta a pagina 3, con particolare riferimento alle descrizioni dei servizi H, L, M, nelle quali sono indicate le incidenze percentuali delle diverse categorie di lavoratori, giovani e donne. </h:div><h:div>A prescindere dalla ulteriore restrizione del target di riferimento (la <corsivo>lex specialis</corsivo> prevede la quota del 30% a favore di <corsivo>under 36</corsivo>; l’aggiudicataria si riferisce, per ottenere i relativi benefici economici e risparmi di costo, a giovani <corsivo>under 30 e, per le donne, si riferisce a “donne vittime di violenza”</corsivo>), sulla base della ricostruzione in termini di ore della tabella prospettata da parte ricorrente, rispetto al totale delle ore di lavoro eccedenti quelle oggetto di assorbimento, e offerte in più dalla aggiudicataria – per effetto della minore resa produttiva mq/ora a favore di una maggiore qualità contenuta nell’offerta– le ore eccedenti sarebbero 1.230.658, di cui 295.382 riferite ai giovani under 30 - pari al 24% - e 87.875 riferite alle donne vittime di violenza, pari al 7%. </h:div><h:div>Invero, la Tabella 3 presentata dalla aggiudicataria e le relative descrizioni mostrano la composizione del personale, per ciascun tipo di servizio, al fine di giustificare il costo medio orario di quel servizio, ma non presentano un calcolo aggregato che riveli come il 30% del totale delle nuove assunzioni, necessarie per l'intera commessa, sarà costituito da giovani <corsivo>under 36</corsivo> e un ulteriore 30% da donne. </h:div><h:div>Le percentuali indicate per i diversi servizi (es. 10% <corsivo>donne vittime di violenza</corsivo>, per servizio H; 15,80% <corsivo>under 30</corsivo> per servizio L - senza alcuna indicazione di quota percentuale femminile; 45% <corsivo>under 30</corsivo> per servizio M, senza alcuna indicazione di quota percentuale femminile) non vengono rapportate al totale delle nuove assunzioni previste per l'appalto, in modo da comprovare la serietà dell’impegno, nell’articolazione dell’offerta, rispetto alle due quote generali del 30%. </h:div><h:div>In sostanza, la dichiarazione di impegno è meramente formale, non essendo tradotta in percentuali effettive che sono solo parzialmente indicate, così da far dedurre il mancato rispetto delle quote per ciascuna categoria di lavoratori oggetto di tutela.</h:div><h:div>In sostanza, l’aggiudicataria ha assunto formalmente l’impegno, ma non l’ha supportato da adeguata documentazione esplicativa, essendo suo onere esplicitarne le modalità operative, in maniera chiara ed aggregata per ciascuna categoria, considerando le diverse parti del servizio.</h:div><h:div>12. D’altra parte, nel corso dell’articolato contraddittorio sull’anomalia dell’offerta, i plurimi chiarimenti forniti dalla ricorrente non hanno mai riguardato tale specifico profilo, ma esclusivamente la sostenibilità dei relativi costi e, in particolare, degli incentivi, sia a favore di <corsivo>under 30</corsivo>, che delle <corsivo>donne vittime di violenza</corsivo>, che l’aggiudicatrice ha rappresentato a giustificazione del ribasso offerto.</h:div><h:div>13. Come già osservato, la fondatezza della censura non comporta, come auspicato dalla ricorrente, l’automatica esclusione della controinteressata, bensì un ulteriore approfondimento istruttorio e riesame da parte dell’amministrazione, in relazione a questo specifico profilo. </h:div><h:div>Come evidenziato, </h:div><h:div>Come recentemente sottolineato dalla giurisprudenza, proprio in relazione ad un analogo profilo, “<corsivo>l’omessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dal bando di gara (o dalla legge) a pena di esclusione, lungi dal consentire l’adozione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla procedura, costituisce, piuttosto, il presupposto - ai sensi del citato art. 101 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 56, comma 3, della direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014 (a mente del quale: «3. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza») - per l’esercizio del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale, imponendo alla stazione appaltante di richiedere all’interessato di integrare, regolarizzare o esibire la documentazione mancante (ovvero «ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara»: art. 101, comma 1, lettere a) e b) del codice, oltre al richiamato comma 3)”</corsivo> (Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2025, n. 26),</h:div><h:div>14. L’accertamento del vizio dell’aggiudicazione, <corsivo>in parte qua</corsivo>, impone pertanto il rinvio alla stazione appaltante per la verifica approfondita di tale profilo, che potrà anche eventualmente confermare il medesimo esito di congruità (su tale effetto conformativo, cfr. infra punto 28).</h:div><h:div>15. Con la seconda censura, si deduce il computo irragionevole ed incongruo, sotto il profilo dei minori costi basati su incentivi aleatori, del lavoro dei lavoratori portatori di <corsivo>disabilità</corsivo> da parte della controinteressata. </h:div><h:div>Secondo la ricorrente, tale massiccio utilizzo di lavoratori disabili, in particolare quelli con invalidità gravi, sarebbe un mero espediente, tra l’altro a sua volta basato sul minore conteggio di minori e donne, per far apparire congrua un'offerta, altrimenti insostenibile, sottostimando i costi del lavoro e trascurando diversi costi accessori maggiori, che deriverebbero invece dalla gestione di dipendenti portatori di disabilità. </h:div><h:div>In particolare, secondo l’offerta dell’aggiudicataria, i lavoratori disabili, in particolare con invalidità superiore al 79% o disabilità psichica superiore al 45%, sarebbero impiegati con un monte ore dichiarato di 308.974 ore (pari al 30% del servizio H e oltre il 10% del servizio I), per un costo orario estremamente basso (€ 7,81). Tale costo, a sua volta, sarebbe stato calcolato, basandosi sull’accesso agli incentivi per l'assunzione di disabili (Legge 68/1999, Circolare INPS n. 99/2016), che, però, è in concreto subordinato a numerosi vincoli e condizioni, tanto da rendere incerta e aleatoria tale quantificazione. </h:div><h:div>Anche a prescindere dalla difficoltà concreta di reperire tali risorse e di verificare la compatibilità delle mansioni con la disabilità – che è comunque oggetto di censura sia in questo ricorso che in quello riunito RG 175/2025– sotto il profilo degli incentivi, emergerebbe l’esigenza di verificare la capienza effettiva del "<corsivo>Fondo per il diritto al lavoro dei disabili</corsivo>", per la cui erogazione a favore delle imprese richiedenti viene seguito il criterio cronologico delle domande. </h:div><h:div>Infine, quanto ai costi maggiori, associati all’impiego di lavoratori disabili, specie gravi, per il necessario affiancamento con risorse umane diverse in funzione di “tutor”, essi non sarebbero stati conteggiati nell’offerta; né risulterebbero essere stati stimati i costi per la sicurezza aziendale, specifici e maggiori rispetto agli standard per normodotati.</h:div><h:div>16. In relazione ai rispettivi oneri probatori, da ultimo la giurisprudenza ha precisato che, nell’ambito del contraddittorio procedimentale avviato dalla Stazione appaltante, spetta al concorrente dimostrare i presupposti per ottenere l’incentivo a favore delle risorse umani portatrici di disabilità, che vengono considerate nell’articolazione dei costi del lavoro. </h:div><h:div>Nello specifico, peraltro, con riguardo alla dedotta aleatorietà degli incentivi, è stato evidenziato che, come chiarito nella circolare Inps n. 99 del 13 giugno 2016, invocata anche in questo giudizio, "<corsivo>l'incentivo può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate, presenti nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo segue l'ordine cronologico di presentazione delle istanze" La medesima circolare indica i requisiti cui è subordinata la fruizione dello sgravio, tra cui: - quello di cui al punto c) del paragrafo 5, per cui "gli incentivi sono subordinati…alla realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione o la trasformazione"; - quello di cui al punto d) del paragrafo 5, per cui "gli incentivi sono subordinati…alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall'articolo 33 e dal capo primo del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014"; - quello di cui al paragrafo 5.3, secondo cui "l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti</corsivo>" (Cons. Stato, Sez. III, 6 dicembre 2024, n. 9784). </h:div><h:div>Invero, secondo quanto ragionevolmente dedotto dalla stazione appaltante, l’assunzione di lavoratori disabili gravi inciderebbe solo per la misura del 17,08% (e non del 25%, come allegato da parte ricorrente), ma, con specifico riguardo alle condizioni di accesso agli incentivi che, nell’offerta della aggiudicataria, assicurerebbero il minor costo e quindi la sostenibilità complessiva della medesima offerta, gli approfondimenti istruttori dell’amministrazione non hanno tenuto conto del riparto probatorio sopra riferito. </h:div><h:div>Nel caso di specie, la controinteressata, a fronte di una richiesta di chiarimenti dell’amministrazione che toccava, tra gli altri, anche questo profilo, si è limitata ad allegare, nella tabella 4, la sussistenza di incentivi pari al 70% della retribuzione per 36 euro e, nell’allegato 2 quater del documento già citato, n. 119257 del 9 agosto 2024, ha attestato la capienza dei fondi disponibili al momento della dichiarazione (capienza che però, secondo quanto invece allegato nella memoria di replica della parte ricorrente, già alla data del 19 febbraio 2025 sarebbe insufficiente, ammontando a soli 4.488,66 euro). </h:div><h:div>La questione sulla quale, però, l’istruttoria procedimentale risulta deficitaria non attiene solo alla complessiva capienza del fondo pubblico, ma alle altre condizioni necessarie, esplicitate nella circolare INPS, richiamata anche dal precedente giurisprudenziale sopra citato, per l’accesso e l’ottenimento dei benefici, che avrebbero dovuto comprovarsi da parte aggiudicataria. Su tale punto, essenziale nella struttura dei costi complessivi, considerando la rilevante quota di incidenza dei lavoratori disabili e l’elevata quota di riduzione del costo per la retribuzione, non vi è stato un approfondimento conseguenziale alla richiesta di chiarimenti, originariamente prospettato dalla Stazione appaltante, ivi compresa l’incidenza dei cd. costi accessori per attività di tutoraggio. Ne consegue, anche sotto questo profilo specifico, l’obbligo di riesame da parte dell’amministrazione.</h:div><h:div>17. Deve invece essere rigettata la censura, diretta a contestare l’uso abnorme e sproporzionato del lavoro supplementare (analoga censura è stata sollevata anche nel riunito ricorso, RG 175/2025).</h:div><h:div>Con riguardo all’asserito sovradimensionamento del lavoro supplementare, il ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe superato una presunta soglia massima del 25% nell’utilizzo di tale modalità lavorativa. </h:div><h:div>La tesi della determinazione di tale percentuale come soglia massima di utilizzo non trova, però, alcun riscontro, né nella normativa vigente, né nel contratto collettivo nazionale di settore applicabile al caso di specie; né potrebbe essere determinata per ciascun caso concreto, in sede di sindacato giudiziale della legittimità della valutazione operata dall’amministrazione.</h:div><h:div>Come osservato dalla giurisprudenza maggioritaria, "<corsivo>il lavoro supplementare è una modalità di organizzazione del lavoro (volta a consentire un legittimo risparmio di spesa) perfettamente compatibile, ai sensi della vigente contrattazione collettiva di settore, con l'assolvimento delle esigenze aziendali sottese alla tipologia di appalto. L'eventuale rifiuto del lavoratore riguarda un profilo attinente ai rapporti interni tra datore e lavoratore, senza intaccare la significatività dell'impegno giuridico assunto dall'impresa nei confronti del committente, sempreché il ricorso al lavoro supplementare (e straordinario) sia contenuto in una percentuale limitata</corsivo>" (cfr. al riguardo Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900; 24 aprile 2023, n. 4144; 16 novembre 2023, n. 9854; Sez. III, 20 agosto 2021, n. 5697, richiamati anche dalla più volte citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 6 dicembre 2024, n. 9784).</h:div><h:div>Peraltro il CCNL K511, siglato nel 2021, relativo ai “<corsivo>servizi di pulizia e multiservizi</corsivo>” ed indicato nella <corsivo>lex specialis</corsivo>, indica il “<corsivo>lavoro supplementare</corsivo>” come “<corsivo>quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno</corsivo>” (ossia in relazione a prestazioni oggetto dei contratti a tempo parziale), senza prevedere alcun limite percentuale (cfr. art. 33: “<corsivo>in considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale di cui all'art. 30 del presente contratto collettivo. L'eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari</corsivo>”). </h:div><h:div>Lo stesso contratto collettivo, all’art. 3, colloca il lavoro supplementare tra gli istituti utili al miglioramento “<corsivo>di produttività, qualità, competitività e innovazione</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, 24 aprile 2023, n. 4144; nel senso della compatibilità tra clausola sociale e lavoro supplementare, alla luce dell’autonomia organizzativa dell’impresa: anche Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9036).</h:div><h:div>18. A conforto della tesi della soglia massima di utilizzo, è stata più volte richiamata, da parte ricorrente, la recente decisione del Cons. Stato, Sez. III, 6 dicembre 2024, n. 9784. Invero, con tale decisione è stata accertata l’illegittima  valutazione di congruità dell’anomalia dell’offerta nella fattispecie concreta, nella quale però è stata accertata in concreto una percentuale di ricorso del lavoro supplementare pari all’80% (perché correttamente calcolata esclusivamente con riguardo specifico alla categoria di dipendenti indicata nell’offerta, nel caso di specie, degli <corsivo>under 36</corsivo>), sia pure aggiungendo che anche l’eventuale quota del 40% - secondo la tesi contraria - non avrebbe potuto considerarsi “limitata”. </h:div><h:div>Si tratta in entrambi i casi di soglie ben lontane da quella del 25% dedotta come massima da parte ricorrente e che confermano, sia pure nella specificità del caso concreto, l’insussistenza di una base normativa o contrattuale e l’esigenza di considerare la specificità della fattispecie rispetto alla congruità complessiva dell’offerta. </h:div><h:div>In tale ottica, in assenza di una soglia eterodeterminata, deve osservarsi che le percentuali più elevate di lavoro supplementare rilevate nei giustificativi dell’aggiudicataria riguardano esclusivamente i servizi contrassegnati come “I”, “L” e “M”, tutti riconducibili a prestazioni extra-canone, la cui richiesta da parte dell’Amministrazione, in sede di ordinativi, sarebbe solo eventuale. </h:div><h:div>Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ciò non implica che l’Amministrazione abbia limitato la propria valutazione al solo servizio “H”, ma piuttosto che ha operato una legittima distinzione tra il lavoro supplementare impiegato per prestazioni ordinarie e quello riferito a prestazioni straordinarie e potenziali (nelle proprie giustificazioni, prodotte con nota prot. RU n.  119715 del 12 agosto 2024, peraltro, la ricorrente ha allegato una tabella in cui ha dichiarato di utilizzare il lavoro supplementare per il 100% delle prestazioni extra-canone, così confermando anche sotto questa prospettiva la ragionevolezza della misura).</h:div><h:div>La censura, pertanto, non può essere accolta.</h:div><h:div>19. In conclusione, pertanto, il ricorso 215/2025 va accolto, riguardo al primo articolato motivo, a sua volta suddiviso in due doglianze, (pag. 4-24), derivando dall’accoglimento, non l’esclusione della aggiudicataria, ma la doverosa riattivazione dei poteri istruttori dell’amministrazione, con riferimento alla valutazione di congruità dell’offerta, sia quanto alle modalità del rispetto delle quote di assunzione a favore di giovani e donne, sia quanto al rispetto delle condizioni per l’accesso agli incentivi in favore dei lavoratori disabili.</h:div><h:div>20. Venendo all’esame del ricorso RG 175/2025, proposto dalla terza graduata Romeo Gestioni S.p.A, con esso vengono sollevati motivi diretti all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e, preliminarmente, avverso la propedeutica classificazione delle concorrenti in gara, sia con riguardo alla posizione della seconda graduata, Meranese Servizi S.p.A., ricorrente nel riunito giudizio RG 215/2025, sia con riguardo alla posizione della aggiudicataria, controinteressata anche nel predetto giudizio.</h:div><h:div>21. La posizione di terza classificata della ricorrente induce a dover preliminarmente esaminare la questione processuale dell’ammissibilità del ricorso, in relazione al concreto interesse a ricorrere. </h:div><h:div>Come osservato dalla giurisprudenza, il ricorso, proposto dal terzo classificato, sussiste solo ove risultino fondate sia le censure spese nei confronti della aggiudicataria, che quelle mosse avverso la posizione della seconda graduata (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972). </h:div><h:div>È invece inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l'impugnazione degli atti di gara, con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell'aggiudicatario (ipotesi alla quale è assimilabile quella in cui le censure investano le posizioni sia del primo che del secondo classificato, ma siano fondate solo nei confronti di uno dei due), in quanto l'accoglimento delle suddette censure determinerebbe solo uno scorrimento della graduatoria a favore dell'impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente rispetto al bene della vita agognato che è l’ottenimento della commessa. Né, nel caso di specie, sarebbe ravvisabile un interesse strumentale all'annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara, poiché i vizi dedotti non si caratterizzino per una generalità tale, da determinare l'illegittimità e il travolgimento dell'intera procedura (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024 n. 29; da ultimo, “<corsivo>costituisce da tempo ius receptum il principio secondo cui l'operatore economico terzo (nel caso in esame quarto) classificatosi risulta portatore di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l'impugnazione in termini di ammissibilità, qualora lo stesso, agendo in giudizio come nel caso di specie, proponga censure dirette all'esclusione (e/o alla postposizione) nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono</corsivo>”; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 3 marzo 2025, n. 720; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 8 novembre 2024, n. 6015, secondo cui, <corsivo>a contrario</corsivo>, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso della terza classificata che persegue unicamente uno scorrimento della graduatoria in favore della seconda; Cons. Stato, Sez. III, 8 maggio 2023, n. 4584). </h:div><h:div>Alla luce di questa premessa, il ricorso RG 175/2025 è ammissibile, poiché le censure della ricorrente, oltre che dirette avverso l’aggiudicazione, sono anche dirette a sovvertire la posizione in graduatoria rispetto alla seconda classificata, alla quale l’Amministrazione avrebbe illegittimamente attribuito 1.5 punti (la differenza tra la seconda e la terza classificata è pari a 0,7 punti) e sono entrambe fondate.</h:div><h:div>22. Pare pertanto opportuno esaminare, preliminarmente, proprio la doglianza dedotta avverso l’attribuzione del punteggio. </h:div><h:div>La questione sollevata da Romeo Gestioni s.p.a. riguarda, in particolare, l’illegittimo riconoscimento di 1,5 punti, attribuito alla controinteressata, in relazione al criterio C4 – “<corsivo>possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022</corsivo>” (cd. <corsivo>certificazione della parità di genere</corsivo>); attribuzione, come anticipato, cruciale, visto il minimo scarto tra le valutazioni delle rispettive offerte, pari a 0.7 punti. </h:div><h:div>23. In merito alla spendibilità della certificazione predetta, nelle gare volte alla conclusione di contratti pubblici, l’art. 108, comma 7, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 36 del 2023, prevede che "<corsivo>al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198</corsivo>".</h:div><h:div>La cd. “<corsivo>certificazione della parità di genere</corsivo>” è stata istituita, nell’ordinamento italiano, con l’art. 46-bis del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “<corsivo>Codice delle pari opportunità tra uomo e donna</corsivo>”, che demanda a uno o più decreti attuativi il compito di fissare parametri minimi e modalità di rilascio. Con il d.P.C.M. 29 aprile 2022 “<corsivo>Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese</corsivo>”, è stata adottata la disciplina attuativa e, per quel che rileva in questa sede, l’art. 2, comma 2, di tale decreto prevede che “<corsivo>il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere rilasciato in conformità alla norma</corsivo></h:div><h:div><corsivo>UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022</corsivo>”. </h:div><h:div>Secondo un modello diffuso nella normazione delle certificazioni rilasciate da enti accreditati, anche con riguardo a tale specifica certificazione, la disciplina nazionale di riferimento prevede pertanto un doppio livello: che l’organismo che rilascia la UNI/PdR125:2022 deve essere accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (accreditamento “<corsivo>obbligatorio</corsivo>”) e che quell’accreditamento deve indicare espressamente l’ambito specifico “UNI/PdR 125:2022” (accreditamento “<corsivo>specifico</corsivo>”). </h:div><h:div>In ogni caso, alla stregua del Regolamento (CE) 765/2008, la competenza attestata di un organismo di valutazione non è generale, ma riguarda solo lo schema o settore indicato nel certificato di accreditamento (cfr. art. 2 n. 10, art. 5, art. 8).</h:div><h:div>L’esigenza del settore esplicito di accreditamento è tutt’altro che formale. Da un lato tutela le imprese del mercato, escludendo che un accreditamento generalista possa “confermare”, in capo all’organizzazione che intende certificarsi, la sussistenza di requisiti e competenze su un ambito così delicato; dall’altro, tutela il principio di concorrenza, garantendo che tutti i concorrenti partano dalle medesime condizioni di credibilità tecnica. </h:div><h:div>24. Nel disciplinare di gara, è stato sostanzialmente riprodotto quanto indicato dalla fonte regolamentare sopra richiamata. </h:div><h:div>Esso in particolare prevede che per «<corsivo>Per ciascuno dei sub-criteri C1, C2, C3, C4, le certificazioni devono essere rilasciate da un Ente di certificazione accreditato ACCREDIA o altro NAB firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico</corsivo>» (nella tabella dei criteri di valutazione è, poi, riportata la seguente dicitura: «<corsivo>C4 -Possesso  della  Certificazione  del  sistema  di  gestione  per  la  parità  di genere   all’interno   delle   organizzazioni   conforme   alla   prassi   UNI/PdR 125:2022 rilasciata  da  organismi  il  cui  certificato  di accreditamento  sia  stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1</corsivo>»). </h:div><h:div>La locuzione “<corsivo>nel</corsivo>
				<corsivo>settore specifico</corsivo>” riproduce il sistema del doppio livello sopra citato, secondo la logica con cui tale locuzione è normalmente indicata nel sistema di normazione delle certificazioni di qualità (norme ISO/IEC, Reg. UE 765/2008, regole ACCREDIA/EA/IAF), ossia riferita non al settore di mercato del cliente finale, ma al campo tecnico di competenza per cui l’organismo è stato accreditato, ossia legittimato a rilasciare certificazioni spendibili nel mercato dell’Unione europea. </h:div><h:div>25. Sulla base della documentazione acquisita in giudizio e così ricostruito il quadro regolatorio, deve ritenersi fondata la censura sollevata da parte ricorrente, con riguardo alla mandataria Meranese Servizi s.p.a. </h:div><h:div>La stessa, infatti, non è in possesso di una certificazione di qualità che risponda ai requisiti sopra indicati, poiché la certificazione non è stata rilasciata da un ente accreditato per “<corsivo>il settore specifico</corsivo>” ossia per l’ambito di competenza delineato dalla UNI/PdR 125:2022. </h:div><h:div>In particolare, l’organismo certificatore <corsivo>QS Quality Services</corsivo> è sì accreditato da un ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento (l’Hellenic Accreditation System; organismo di accreditamento greco che risulta firmatario dell’accordo di mutuo riconoscimento europeo EA-MLA), ma tra i settori di accreditamento non compare quello del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 in questione. </h:div><h:div>Proprio per quanto osservato, non può essere considerato valido il certificato di accreditamento che richiami le norme EN ISO/IEC 17021:2015 (all. 5 memoria della controinteressata). </h:div><h:div>La norma internazionale (ISO) recepita a livello europeo (EN) 17021:2015, disciplina in generale i requisiti per gli organismi di certificazione, uniformi nei diversi sistemi di gestione, individuando i presupposti per le attività di <corsivo>audit</corsivo> e certificazione delle organizzazioni finali (cd. accreditamento “<corsivo>obbligatorio</corsivo>”); ma, come riferito, l’ente di certificazione, oltre che essere accreditato secondo tale normazione generale citata, deve essere abilitato, con il sistema di accreditamento, anche per il settore specifico richiesto, ossia, nel caso di specie, per la UNI/PdR 125:2022, condizione che non emerge dalla documentazione in atti. </h:div><h:div>Non è persuasiva, anche se suggestiva, la tesi difensiva della controinteressata e della stazione appaltante, secondo cui, essendo gli organismi di certificazione già accreditati sulla base della norma di sistema ISO 17021-1, tale accreditamento sarebbe sufficiente a legittimarli a certificare anche la prassi UNI/PdR 125:2022, poiché la certificazione di parità di genere sarebbe imposta da una normativa solo nazionale. </h:div><h:div>Nulla vieta, infatti, che gli organismi di accreditamento, con sede legale in una specifica nazione possano estendere il loro ambito di operatività – e quindi accreditarsi - anche in relazione a comparti che sono specificatamente regolati in ordinamenti diversi da quello di appartenenza, poiché, alla luce anche del Regolamento CE 765/2008 (art. 2) l’accreditamento è l’attestazione di competenza “<corsivo>per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità</corsivo>”, e tale competenza è certificata <corsivo>“</corsivo>ambito per ambito”, senza possibilità di estendersi oltre il proprio raggio di legittimazione a certificare. </h:div><h:div>26. Alla luce dell’accoglimento della doglianza, la stazione appaltante è pertanto tenuta a riesaminare la graduatoria, decurtando il punteggio attribuito alla odierna seconda classificata, corrispondente al possesso della certificazione di parità di genere. </h:div><h:div>27. Deve ritenersi - anche ai fini della ammissibilità del ricorso come già sottolineata - fondata anche la censura sollevata nei confronti della aggiudicataria, con particolare riguardo alla mancata istruttoria, in sede di valutazione dell’anomalia, della sussistenza delle condizioni per l’ottenimento degli incentivi a favore di dipendenti da assumere, portatori di disabilità (cfr. ricorso, introduttivo pag. 24/25), per le medesime ragioni e sulla base della giurisprudenza, già indicate in sede di esame del giudizio riunito RG 275/2025 (<corsivo>v. supra</corsivo> punti 15-16, ai quali si rinvia).</h:div><h:div>28. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere accolti, con conseguente dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere di verifica dell’anomalia dell’offerta della odierna aggiudicataria, sulla base dei vizi oggetto dell’odierno accertamento, e di rideterminarsi, in relazione al punteggio previsto per la certificazione di parità di genere per la seconda classificata.</h:div><h:div>29. Con riguardo alla domanda di annullamento dell'aggiudicazione alla controinteressata, prospettata in entrambi i giudizi, e di inefficacia e subentro nel contratto eventualmente stipulato con la stessa, deve richiamarsi il recente orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui: "<corsivo>esorbita dai limiti delle proprie attribuzioni il G.A. quando, dopo aver accertato l'intrinseca irrazionalità/illogicità del giudizio di anomalia, dispone immediato annullamento dell'aggiudicazione (e dichiara altresì l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato), in luogo di disporre rinvio degli atti all'Amministrazione, per la rinnovazione globale del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, da estendersi ad ogni aspetto riguardante l'attendibilità dell'offerta economica. Solo all'esito di tale ulteriore e globale verifica potrà dirsi effettivamente "consumata" la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, con conseguente possibilità, da parte del G.A., di un sindacato sul modo di esercizio di detta discrezionalità. Diversamente, l'accertamento di carenze istruttorie nell'ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia non ridonda nel sindacato su poteri non ancora esercitati, in ragione del fatto che l'esito di tale accertamento è la riedizione del potere da parte dell'Amministrazione</corsivo>" (Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2024, n. 9214, Cons. Stato, V, 21 ottobre 2024, n. 8437; nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, V, 17 novembre 2022, n. 10131; IV, 7 agosto 2020, n. 4973; VI, 20 aprile 2020, n. 2520; V, 12 marzo 2020, n. 1772; V, 23 maggio 2019, n. 6419), essendo possibile, nel caso di ulteriore conclusione positiva del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta della aggiudicataria, instaurare, da parte dei soggetti che se ne ritengano lesi, eventuali successive iniziative in sede amministrativa o giurisdizionale.</h:div><h:div>29. La complessiva articolazione della vicenda, l’esito della stessa, nonché la peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti dei due giudizi riuniti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi di cui in motivazione, disponendo che l’Amministrazione rinnovi il giudizio di anomalia nei confronti della controinteressata e si ridetermini in relazione al punteggio, attribuito alla odierna seconda classificata. </h:div><h:div>Rigetta la domanda di annullamento dell’aggiudicazione e di dichiarazione di inefficacia del contratto conseguente.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite tra le parti di entrambi i giudizi riuniti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Rosa Piscopo</h:div><h:div>Germana Lo Sapio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>