<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240569520250316204002216" descrizione="" gruppo="20240569520250316204002216" modifica="16/03/2025 22:24:29" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="05695"/><fascicolo anno="2025" n="02263"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240569520250316204002216.xml</file><wordfile>20240569520250316204002216.docm</wordfile><ricorso NRG="202405695">202405695\202405695.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabio Di Lorenzo</firma><data>16/03/2025 22:24:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO</h:div><h:div>per l''annullamento:</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale del Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 2397 del 16.10.2024 -196 del 14.10.2024 recante “<corsivo>approvazione verbali di gara, esclusione del Concorrente primo in graduatoria e aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria del Lotto 1</corsivo>”, relativamente alla gara indetta per l’affidamento “<corsivo>dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto 1) e di verifiche e collaudo (Lotto 2) relativi alla realizzazione dell’intervento denominato “Ristrutturazione, riqualificazione, risanamento, recupero e restauro del Palazzo Teti Maffuccini” CIG Lotto 1: A03F26B395 – CUP: F94E16000420009</corsivo>”;</h:div><h:div>- della comunicazione di esclusione di cui alla nota prot. 0054863 del 18.10.2024;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti ivi incluse, occorrendo, la nota del RUP prot. 0049407 23.09.2024, la nota prot n. 0047956 del 13.9.2024, la nota prot. 46926 del 9.9.2024, la nota prot. 0046327 del 05.09.2024, la nota prot. 0043151 del 12.08.2024, la nota prot. 0031341 del 13.06.2024.</h:div><h:div>e per la condanna dell’Ente intimato al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente in forma specifica mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione dell’appalto con subentro ex art. 122 c.p.a., nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato con l’illegittimo aggiudicatario;</h:div><h:div>con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con l’illegittimo aggiudicatario, e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento ex art. 116 c.p.a., co. 2 c.p.a. di accedere agli atti e documenti richiesti dalla Società deducente e illegittimamente non ostesi dall’Amministrazione intimata;</h:div><h:div>e per la conseguente condanna della CUC resistente ad esibire, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., tutti gli atti e i documenti richiesti con istanza di accesso in data 06.11.2024 e illegittimamente non ostesi dalla Stazione appaltante.</h:div><h:div>PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INCIDENTALE</h:div><h:div>Per l’annullamento:</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale del Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 2397 del 16.10.2024 – 196 del 14.10.2024 recante “<corsivo>approvazione verbali di gara, esclusione del Concorrente primo in graduatoria e aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria del Lotto 1</corsivo>”, relativamente alla gara indetta per l’affidamento “<corsivo>dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto 1) e di verifiche e collaudo (Lotto 2) relativi alla realizzazione dell’intervento denominato “Ristrutturazione, riqualificazione, risanamento, recupero e restauro del Palazzo Teti Maffuccini</corsivo>” CIG Lotto 1: A03F26B395 – CUP: F94E16000420009, nella parte in cui non ha escluso il concorrente ricorrente principale per altre ragioni; </h:div><h:div>- della comunicazione di esclusione di cui alla nota prot. 0054863 del 18.10.2024, nella parte in cui non ha escluso il concorrente per altre ragioni;</h:div><h:div>- ove e nella parte in cui possa occorrere di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, occorrendo, la nota del RUP, prot. 0049407 del 23.09.2024 e nota prot. 0047956 del 13.9.2024;</h:div><h:div>- ove e per quanto necessario dei verbali di gara;</h:div><h:div>- del verbale di gara n. 7 del 07.06.2024, nella parte in cui non è stata rilevata l’anomalia dell’offerta economica dell’RTI Hydea;</h:div><h:div>- del bando e del disciplinare di gara, ove e per quanto lesivi dell’interesse della ricorrente incidentale;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5695 del 2024, proposto da Hydea S.p.A. in proprio e nella qualità di Mandataria, Valentini Ventura Restauro D’Opere D’Arte S.r.l. nella qualità di Mandante, Pratelli Roberto nella qualità di Mandante, Tremamunno Domenico nella qualità di Mandante, Gav Projects S.r.l. nella qualità di Mandante, Nardiello Sebastiano nella qualità di Mandante, in relazione alla procedura CIG A03F26B395, con il patrocinio degli avvocati Arturo Cancrini, Adriana Amodeo, Fabrizio D'Ippolito, e Mario Mendillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>C.U.C. di Santa Maria Capua Vetere – Curti – San Tammaro, Comune di Curti, Comune di San Tammaro, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Europei per il Sud, Ministero dell'Economia e Finanze, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Napoli, via Diaz 11; </h:div><h:div>Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Gnosis Progetti Società Cooperativa, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI costituito con le mandanti Innovus S.r.l., Ing. Antonio Perillo e Ing. Massimo Del Giudice, con il patrocinio dall'avvocato Barbara Del Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Gnosis Progetti Società Cooperativa, del Ministero Affari Europei per il Sud, del Ministero dell'Economia e Finanze, e del Comune di Santa Maria Capua Vetere;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>1.</corsivo> Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato Hydea S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese, premettendo di essere risultata prima graduata davanti a Gnosis Progetti Società Cooperativa, ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 2397 del 16.10.2024 -196 del 14.10.2024 recante “<corsivo>approvazione verbali di gara, esclusione del Concorrente primo in graduatoria e aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria del Lotto 1”, relativamente alla gara indetta per l’affidamento “dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto 1) e di verifiche e collaudo (Lotto 2) relativi alla realizzazione dell’intervento denominato “Ristrutturazione, riqualificazione, risanamento, recupero e restauro del Palazzo Teti Maffuccini” CIG Lotto 1: A03F26B395 – CUP: F94E16000420009</corsivo>”. L’appalto in questione ha come fonte di finanziamento i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza– Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 3 -Interventi Speciali per la Coesione Territoriale – Investimento 2 Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie -Finanziato Dall’unione Europea – Next Generation EU. La ricorrente principale ha lamentato l’illegittimità della propria esclusione, e ha sostenuto che, all’inverso, avrebbe dovuto essere esclusa la controinteressata. </h:div><h:div>Si è costituita la controinteressata Gnosis Progetti Società Cooperativa, in proprio e nella qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese, per resistere al ricorso introduttivo. La controinteressata ha proposto altresì ricorso incidentale, per lamentare altri profili escludenti nei confronti della ricorrente principale.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune di Santa Maria Capua Vetere per resistere alle censure.</h:div><h:div>Per resistere alle censure si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Europei per il Sud, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze; quest’ultimo ha chiesto di essere estromesso dal giudizio. </h:div><h:div>Con ordinanza n. 2532 del 5.12.2024 il Collegio ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente principale, ritenendo insussistente il <corsivo>fumus boni juris</corsivo>., in quanto «<corsivo>la parte aggiudicataria, in sede di verifiche, non ha dimostrato il possesso del requisito (previsto a pena di esclusione) di cui all’art. 6.1 lettera a) del Disciplinare di gara, nonché del combinato disposto degli artt. 66 e dell’Allegato II.12, parte V del D.lgs. n. 36/2023, in riferimento al soggetto indicato quale consulente (dott.ssa Gioia Germani), e in quanto non sussiste la possibilità di sostituzione del soggetto poiché altrimenti si configurerebbe modifica sostanziale dell’offerta presentata</corsivo>». L’impugnazione avverso tale ordinanza cautelare è stata respinta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 22 del 10.1.2025.</h:div><h:div>La ricorrente principale ha altresì proposto istanza ai sensi dell’art. 116 c. 2 c.p.a., che con ordinanza collegiale n. 7353 del 23.12.2024 è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto nelle more la richiesta ostensiva è stata soddisfatta.</h:div><h:div>Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.</h:div><h:div><corsivo>2.</corsivo> Occorre esaminare i motivi escludenti proposti sia dalla ricorrente principale che da quella incidentale. In merito all’ordine di esame dei ricorsi, va evidenziato che «<corsivo>L'accoglimento del gravame incidentale non determina ex se l'improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell'interesse legittimo strumentale all'eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al processo, laddove il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale</corsivo>» (Cons. Stato, sez. V, 03/03/2022, n. 1536). </h:div><h:div>Devono essere esaminati quindi con priorità i motivi formulati dalla ricorrente principale. </h:div><h:div>Il Collegio ritiene che il ricorso principale sia infondato, per cui si può prescindere dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</h:div><h:div><corsivo>2.1.</corsivo> Con il primo motivo del ricorso principale è impugnata la determinazione dirigenziale del Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 2397 del 16.10.2024 -196 del 14.10.2024 recante “<corsivo>approvazione verbali di gara, esclusione del Concorrente primo in graduatoria e aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria del Lotto 1</corsivo>”, relativamente alla gara indetta per l’affidamento “<corsivo>dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto 1) e di verifiche e collaudo (Lotto 2) relativi alla realizzazione dell’intervento denominato “Ristrutturazione, riqualificazione, risanamento, recupero e restauro del Palazzo Teti Maffuccini” CIG Lotto 1: A03F26B395 – CUP: F94E16000420009</corsivo>”. Parte ricorrente ha impugnato la propria esclusione disposta da tale provvedimento, e ivi motivata nei seguenti termini:</h:div><h:div>«<corsivo>- è stata avviata la fase di verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti tecnici e professionali dichiarati in sede di offerta, nei confronti dell’operatore economico primo in graduatoria, effettuata mediante la piattaforma FVOE dell’Anac e mediante singole richieste agli enti preposti per la verifica dei carichi pendenti giudiziari e fiscali, con l’acquisizione dell’apposita documentazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- nell’ambito delle suddette verifiche, con nota prot. n. 43151 del 12/08/2024 e successivo sollecito prot.46327 del 05/09/2024, è stato richiesto al Raggruppamento Hydea S.p.A., la dimostrazione di quanto dichiarato in fase di soccorso istruttorio, ovvero del possesso del requisito di cui alla parte V dell’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, di consulenza su base annua dichiarato dalla mandataria Hydea S.p.A., per il soggetto indicato per il ruolo di Direttore dei Lavori e dalla Valentini Ventura Restauro d'Opere d'Arte SrL per il soggetto indicato per il ruolo di Direttore Operativo – Restauratore, ovvero che i due professionisti indicati fossero, rispettivamente, consulenti su base annua dei soggetti dichiaranti;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- il Raggruppamento, in riscontro, ha dapprima richiesto una proroga con nota acquisita al prot. 46788 del 05/09/2024, concessa dalla stazione appaltante, e successivamente con nota acquisita al prot. n. 47664 del 12/09/2024, ha evaso la suddetta richiesta relativamente al soggetto indicato per il ruolo di Direttore dei Lavori, presentando il fatturato globale del professionista indicato, a dimostrazione del rapporto di “collaborazione su base annua”, come stabilito dall’art. 36 dell’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 e dichiarato dalla Hydea; di contro, non ha presentato la documentazione atta a dimostrare lo stesso requisito per il soggetto indicato quale Direttore Operativo – Restauratore e dichiarato dalla Valentini Ventura Restauro d'Opere d'Arte SrL, chiedendo al riguardo di sostituire il Direttore Operativo con qualifica di restauratore con altro Soggetto, in possesso dei requisiti professionali richiesti;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- con nota prot. 47956 del 13/09/2024, la stazione appaltante, tenuto conto che la formazione e le esperienze lavorative del soggetto indicato riportate nell’offerta tecnica del concorrente, sono stati elementi di valutazione della Commissione giudicatrice, che, su tale base, ha assegnato i punteggi che hanno poi generato la graduatoria di gara, ha rigettato l’istanza di sostituzione del soggetto indicato, in quanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 68 c. 15, 16 e 17 e dell’art. 97 del d.lgs. 36/2023, non è ammessa la modifica sostanziale dell’offerta presentata;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- con la medesima nota, si diffidava il raggruppamento a presentare la documentazione richiesta;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- con nota acquisita al prot. 49155 del 20/09/2024, il Raggruppamento ha trasmesso alla Stazione Appaltante documenti amministrativi e fiscali che non dimostrano che il soggetto indicato abbia “fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 [ovvero la Valentini Ventura Restauro d'Opere d'Arte S.r.l.] una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA” (come invece stabilito all’art. 37 “Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”, comma 2 punto 4);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- per quanto al punto precedente, il concorrente RTI HYDEA S.p.A. è da ritenersi escluso dalla procedura di gara per mancanza del requisito dichiarato ma non dimostrato all’esito della corrispondenza agli atti, come comunicato al raggruppamento stesso con nota prot. 49407 del 23/09/2024</corsivo>».</h:div><h:div>La ricorrente principale ha lamentato che:</h:div><h:div>- non è prescritto in alcun documento di gara che il Restauratore indicato quale componente del Gruppo di Lavoro debba essere necessariamente organico o comunque un mandante del RTP, essendo sufficiente il possesso del requisito di cui al punto 6.1 e.1) del Disciplinare di gara;</h:div><h:div>- accedendo alla diversa interpretazione affermata dalla Stazione Appaltante si perverrebbe ad una illegittima distorsione della lettera del disciplinare, che condurrebbe a conseguenze giuridicamente non percorribili, come ad esempio la comprova di tutti i requisiti richiesti in capo all’operatore economico da parte di ogni componente singolo del Gruppo di Lavoro; </h:div><h:div>- comporta lesione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, fiducia, e risultato l’esclusione del concorrente primo graduato per la mancanza di organicità alla struttura societaria della mandante del Restauratore individuato quale mero componente del Gruppo di Lavoro;</h:div><h:div>- inoltre il costituendo Raggruppamento in sede procedimentale si era anche reso disponibile a sostituire il componente indicato, mentre la Stazione Appaltante ha disatteso tale proposta sostituzione ritenendola una modifica sostanziale dell’offerta tecnica.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che il primo motivo del ricorso principale sia infondato.</h:div><h:div>La parte ricorrente principale non ha dimostrato di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal Disciplinare di gara, che richiama la normativa dell'Allegato II.12 del Decreto Legislativo n. 36/2023, che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Parte ricorrente ha partecipato alla procedura nell’ambito di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese per svolgere servizi di architettura e ingegneria, composto sia da società che da singoli professionisti. Tale tipologia di operatore economico deve possedere i requisiti di ammissione alla procedura di gara previsti dall’art. 66 d.lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 35, 36 e 37 dell’Allegato II.12 al Codice, secondo quanto disposto anche dall’art. 6 del Disciplinare di gara.  </h:div><h:div>L’art. 66 c. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che “<corsivo>Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12</corsivo>”. In tale Allegato II.12 sono previsti i requisiti dei soggetti di cui al citato art. 66, tra cui la specificazione di “<corsivo>un organigramma dei soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche</corsivo>”, tra cui consulenti “<corsivo>su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA</corsivo>”. Inoltre l’art. 39 del citato Allegato prevede che “<corsivo>Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento</corsivo>”. Queste previsioni sono richiamate anche nel Disciplinare, il quale nell’art. 6.1 lett. a) prevede che “<corsivo>I concorrenti devono, a pena dell’esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti del Concorrente a) (per il Lotto 1 e il Lotto 2) I requisiti di cui allegato II.12 parte V del Codice</corsivo>”.</h:div><h:div>Tali previsioni, lette in modo sistematico e complessivo, vanno intese nel senso che possono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria gli operatori economici, inclusi i raggruppamenti temporanei, che dispongano di un organigramma composto da soggetti direttamente coinvolti nelle funzioni professionali e tecniche richieste dalla gara, e al cui interno devono essere indicati soggetti legati da un rapporto stabile e continuativo con l’operatore economico. Ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 citati, il requisito del collegamento stabile con l'operatore economico è soddisfatto dalla presenza di soci, amministratori, dipendenti e consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. ​</h:div><h:div>Pertanto, un consulente privo di un tale collegamento stabile con l'operatore economico non può essere inserito nell'organigramma, e la sua professionalità non può essere utilizzata nella presentazione dell'offerta, né può essere indicato come componente del Gruppo di Lavoro. ​Va rilevato che, sebbene il Disciplinare non faccia esplicito riferimento all'organigramma, preferendo utilizzare il termine "Gruppo di Lavoro", i ruoli previsti sono perfettamente sovrapponibili: in entrambi i casi, si tratta di indicare i soggetti direttamente impiegati nella esecuzione delle funzioni della gara, quali la direzione dei lavori, la direzione operativa e il restauratore. Tali funzioni assumono un rilievo centrale e dirimente ai fini dell'affidamento, poiché la categoria di lavori prevalente riguarda proprio le operazioni edili e di restauro. ​Ne discende che i componenti del Gruppo di Lavoro devono coincidere con i soggetti inseriti nell'organigramma, poiché quest'ultimo deve contenere, come richiesto dall'articolo 35 citato - “<corsivo>i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento delle funzioni</corsivo>”. Nella vicenda in esame, tuttavia, l'operatore economico nel Gruppo di Lavoro ha designato la dott.ssa Gioia Germano nel ruolo di componente dell’Ufficio direzione dei lavori, Direttore Operativo, Restauratore, pur non essendo ella inserita nell'organigramma del Raggruppamento nel senso richiesto dalla disciplina sopra richiamata. La dott.ssa Germano, infatti, è qualificata solo come "consulente" della società mandante e non ha dimostrato un legame stabile con la stessa, poiché non ha fatturato annualmente più del 50% per conto di quest'ultima, conseguendone che viene meno il requisito di partecipazione previsto dall'art. 35, che l'operatore economico non ha soddisfatto. L’esclusione dalla gara è stata correttamente disposta nei confronti del Raggruppamento, il quale, a fronte del dichiarato proprio “<corsivo>organigramma dei soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche</corsivo>”, ha indicato nel Gruppo di Lavoro un soggetto non rispondente ai requisiti previsti dal citato art. 35. Infatti obiettivo di tale ultima disposizione è garantire che per l’esecuzione del progetto siano impiegate professionalità interne o comunque connesse stabilmente all’operatore economico, evitando l'inserimento di soggetti che abbiano solo rapporti occasionali, creati esclusivamente per ottenere punteggi aggiuntivi in sede di gara. Questa interpretazione è coerente con le disposizioni dell’art. 6, paragrafo e.1 del Capitolato, che richiede almeno cinque professionisti nel Gruppo di Lavoro, tra cui un restauratore, mentre l'operatore economico ha indicato la dott.ssa Germani, la quale però non soddisfa nessuna delle qualifiche previste dall’art. 35, comportando la legittima esclusione dell’operatore dalla gara. </h:div><h:div>Peraltro l’esclusione è stata disposta assicurando una adeguata istruttoria e il pieno contraddittorio procedimentale, non essendo stata fornita dall’operatore economico la comprova del possesso della sopra richiamata idoneità professionale stabilita a pena di esclusione, pur avendo la stazione appaltante chiesto ripetutamente chiarimenti all’operatore economico:</h:div><h:div>- il 12 agosto 2024, con la nota prot. 0043151, l'amministrazione ha richiesto di fornire il fatturato annuo relativo all'ultima dichiarazione IVA della Dott.ssa Gioia Germani;</h:div><h:div>- il 5 settembre 2024, con la nota prot. 0046327, l'amministrazione, non avendo ricevuto alcuna risposta, ha sollecitato l'invio della documentazione richiesta, fissando come termine perentorio il 10 settembre 2024;</h:div><h:div>- il 9 settembre 2024, il Rti Hydea ha chiesto una proroga di due giorni, che è stata concessa dall'amministrazione;</h:div><h:div>- il 12 settembre 2024, il Rti Hydea, non riuscendo a dimostrare il requisito di idoneità professionale dichiarato, ha chiesto di sostituire la Dott.ssa Gioia Germani, sostenendo che fosse stata inserita erroneamente nel gruppo di lavoro;</h:div><h:div>- il 13 settembre 2024, con la nota prot. 0047956, l'amministrazione ha ripetuto la richiesta di conferma del requisito, sottolineando che l'operatore economico avrebbe dovuto dimostrare la veridicità delle dichiarazioni fatte in due momenti diversi durante l'esecuzione dell'appalto;</h:div><h:div>- infine, il 20 settembre 2024, l'RTI Hydea ha inviato documentazione inadeguata a comprovare il rapporto di collaborazione con la Dott.ssa Gioia Germani e il requisito dichiarato.</h:div><h:div>Avendo la stazione appaltante rilevato in sede di gara il motivo escludente, di conseguenza l’odierna parte ricorrente principale ha chiesto alla stazione appaltante di modificare l’organigramma e sostituire il membro del Gruppo di Lavoro, cambiando il soggetto avente il ruolo di Direttore Operativo Restauratore, e in particolare sostituendo la Dott.ssa Gioia Germani con la Dott.ssa Daniela Valentini. A tale richiesta la stazione appaltante legittimamente ha risposto in termini negativi, in quanto la formazione e l'esperienza della Germani erano stati fattori determinanti nella valutazione dell'offerta e nell'assegnazione del punteggio. Infatti, l'affidamento riguarda principalmente lavori di restauro, in cui il ruolo del restauratore è fondamentale. La figura della dott.ssa Germani ha avuto un peso determinante nell’attribuzione del punteggio, in quanto il suo <corsivo>curriculum</corsivo> ha consentito di ottenere un punteggio più elevato. Infatti nella interlocuzione con la ricorrente in sede di verifica dei requisiti la Stazione appaltante ha rappresentato che il conseguimento del punteggio elevato di punti 96,00 è dipeso dalla positiva valutazione del <corsivo>curriculum</corsivo> della dott.ssa Germani, nel quale è precisato che ella è “<corsivo>Restauratrice di beni culturali con oltre 40 anni di esperienze nel coordinamento, l’osservazione, lo studio e le indagini sull'opera, il preconsolidamento, la pulitura, il consolidamento la stuccatura e il ritocco pittorico. Tra le sue recenti esperienze di interventi di preconsolidamento, pulitura, stuccatura, integrazione pittorica e protezione finale, si segnala: Tenuta Mondeggi, Villa, Casa del giardiniere e Capella; Basilica della SS. Annunziata, Capella di San Nicola; Basilica della SS. Annunziata, Capella dei Pittori o di San Luca; Palazzo Pitti, Sala di Bona, Affreschi di Bernarduno Poccetti; sculture in marmo su piedistalli, Convento di Montesenario; affreschi trecenteschi, Chiesa di San Donato in Polverosa</corsivo>”.</h:div><h:div>Al contrario, il <corsivo>curriculum</corsivo> della Dott.ssa Valentini non è stato allegato, e quindi non è stato oggetto di valutazione in sede di attribuzione del punteggio. È chiaro che l’operatore economico ha inserito nel gruppo di lavoro la dott.ssa Gioia Germani, e non la dott.ssa Valentini (la quale è legale rappresentante della mandante ed in possesso del titolo di Restauratore) proprio per ottenere il più alto punteggio che avrebbe potuto conseguire in ragione del <corsivo>curriculum</corsivo> e della particolare esperienza della dott.ssa Germani. Ne consegue che giustamente la stazione appaltante non ha accolto la richiesta di modifica dell’organigramma una volta emerso il motivo escludente legato al profilo della dott.ssa Germani, in quanto ormai l’operatore economico aveva già beneficiato del punteggio più alto, e tale sostituzione avrebbe peraltro comportato una modifica sostanziale dell’offerta. </h:div><h:div>Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che la sostituzione di un professionista nell'organigramma è possibile solo se tale figura in concreto non è determinante per la costituzione del raggruppamento: «<corsivo>la qualificazione del progettista indicato come di un soggetto diverso dai concorrenti alla procedura determina che in caso di raggruppamento di progettisti -nelle ipotesi in cui il soggetto da estromettere non sia stato determinante per la costituzione del raggruppamento, avendo contribuito in modo essenziale a portare i requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione - il concorrente non possa essere per ciò solo escluso a seguito dell'accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione, nel caso di specie dal RTP dei progettisti, e la sua sostituzione</corsivo>» (Cons. Stato, 9 settembre 2024, n. 7496). Tuttavia nella fattispecie concreta in esame per i motivi sopra illustrati la Dott.ssa Germani è una figura centrale, e il suo inserimento nell’organigramma è stato dirimente ai fini dell’assegnazione dell’elevato punteggio ottenuto, per cui legittimamente la stazione appaltante non ha acconsentito alla sua sostituzione. </h:div><h:div>Insomma, la S.A. ha rifiutato legittimamente la richiesta di sostituire, quale componente del Gruppo di Lavoro, la Dott.ssa Gioia Germani con la Dott.ssa Daniela Valentini, in quanto la prima vanta un <corsivo>curriculum</corsivo> e un’esperienza specifica tali da aver contribuito in maniera determinante all’ottenimento del punteggio elevato in favore della odierna parte ricorrente principale, per cui, in linea con la citata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la sostituzione di un professionista nell'organigramma è possibile solo se la sua partecipazione in concreto non è determinante per la costituzione del RTI, legittimamente è stata negata la sostituzione della dott.ssa Germani con la dott.ssa Valentini, derivandone così la legittima esclusione del concorrente per non aver rispettato i requisiti richiesti nel bando di gara.</h:div><h:div>Il primo motivo del ricorso principale è dunque infondato. </h:div><h:div><corsivo>2.2.</corsivo> Con il secondo motivo del ricorso principale è lamentata la «<corsivo>illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del RTI Gnosis, in via derivata per i medesimi vizi di cui al primo motivo che inficiano il provvedimento di esclusione del Rtp Hydea S.p.A.</corsivo>». Con tale secondo motivo è prospettato un vizio derivato rispetto al primo motivo, per cui, osserva il Collegio, dalla infondatezza del primo motivo deriva l’infondatezza anche del secondo.</h:div><h:div><corsivo>2.3.</corsivo> Con il terzo motivo del ricorso principale è lamentata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in favore di RTP Gnosis per violazione del disposto di cui all’art. 4 dell’Allegato I.2 D.lgs. n. 36/2023, in quanto la parte controinteressata aggiudicataria (con riguardo alla capogruppo Gnosis e ad una delle mandanti Innovus) è stata anche progettista incaricata della redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori oggetto della gara per cui è causa, in violazione della regola secondo cui sono incompatibili i ruoli di progettista e direttore dei lavori nel caso di interventi che superano gli importi di cui all’art. 14 del Codice ovvero che abbiano particolare rilevanza dal punto di vista conservativo, architettonico e storico-artistico, come in tesi i lavori per cui è causa.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.</h:div><h:div>L’art. 4 dell’Allegato I.2 D.lgs. n. 36/2023 prevede che “<corsivo>Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice</corsivo>”.</h:div><h:div>Nella citata previsione normativa, che riguarda il rapporto tra RUP, progettista e direttore dei lavori, non è riconducibile il profilo di incompatibilità prospettato dalla ricorrente principale, che riguarderebbe la coincidenza della figura dell’aggiudicatario e del progettista, e in particolare testualmente la circostanza che «<corsivo>gli attuali aggiudicatari dell’appalto di cui si controverte, originariamente secondi graduati, sono (con riferimento alla capogruppo Gnosis e ad una delle mandanti Innovus) i medesimi progettisti incaricati della redazione del progetto definitivo ed esecutivo del complessivo intervento sul Palazzo Teti Maffuccini</corsivo>».</h:div><h:div>La norma invocata dalla ricorrente principale ha un ambito soggettivo non pertinente alla fattispecie concreta in esame (nella quale, in un appalto ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza “in fase di esecuzione”, la società Gnosis, mandataria del raggruppamento aggiudicatario, unitamente ad una delle mandanti, Innovus, ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento), in quanto la norma riguarda le funzioni del Responsabile Unico del Progetto (RUP), al quale, limitatamene agli appalti superiori alla soglia di cui all’art. 14 del codice, è impedito lo svolgimento congiunto delle funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori; quindi la norma in esame è riferita al RUP, e parte ricorrente principale non spiega come possa applicarsi anche all’operatore economico che abbia partecipato ad una procedura di gara.</h:div><h:div>Premesso che in astratto non sussiste l’incompatibilità prospettata dalla ricorrente principale in quanto la norma da questa invocata non è applicabile alla fattispecie per cui è causa, va evidenziato che  in concreto non è allegato e dimostrato alcun conflitto di interessi, non avendo la ricorrente principale allegato alcun profilo di concreto ed effettivo vantaggio ingiustificato che l’aggiudicataria avrebbe avuto rispetto agli altri concorrenti per il fatto che la società Gnosis, mandataria del raggruppamento aggiudicatario, unitamente ad una delle mandanti, Innovus, ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento, non essendo prospettata in concreto alcuna circostanziata e specifica lesione delle regole di concorrenza e di <corsivo>par condicio</corsivo> tra gli operatori in gara. Viceversa, a conferma che nessun concreto vantaggio concorrenziale abbia tratto l’aggiudicataria, va evidenziato che:</h:div><h:div>- i criteri di valutazione dell'offerta tecnica non premiavano il lavoro progettuale, ma si concentravano sull'esperienza dei candidati nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione;</h:div><h:div>- la stazione appaltante ha previsto tempi adeguati per la presentazione delle offerte, dando a tutti i concorrenti la possibilità di elaborare le informazioni necessarie;</h:div><h:div>- il progetto esecutivo è stato incluso nella documentazione di gara, permettendo a tutti i partecipanti di basare le loro offerte sui dati progettuali più recenti.</h:div><h:div>Quindi anche il terzo motivo del ricorso principale è infondato. </h:div><h:div><corsivo>2.4.</corsivo> Il ricorso principale è pertanto respinto, derivandone che la ricorrente principale legittimamente è stata esclusa dalla gara, mentre non sussistono i profili escludenti prospettati nei confronti della controinteressata aggiudicataria.</h:div><h:div><corsivo>3.</corsivo> L’infondatezza del ricorso principale comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale escludente proposto dalla controinteressata: risultando che quest’ultima legittimamente ha partecipato alla gara ed è risultata aggiudicataria, non vi è interesse a esaminare le censure escludenti ivi proposte nei confronti della ricorrente principale. Ne consegue che non residua alcun interesse apprezzabile dell’aggiudicataria ricorrente incidentale all’esame nel merito del ricorso incidentale.</h:div><h:div><corsivo>4.</corsivo> Nel rapporto processuale tra la ricorrente principale da un lato, e la controinteressata ricorrente incidentale e il Comune di Santa Maria Capua Vetere dall’altro, le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.</h:div><h:div>Nel rapporto processuale tra la ricorrente principale da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Europei per il Sud, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall’altro, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:</h:div><h:div>- Respinge il ricorso principale;</h:div><h:div>- Dichiara improcedibile il ricorso incidentale;</h:div><h:div>- Condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere e della parte controinteressata, liquidandole in favore di ciascuno nella misura di euro 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge;</h:div><h:div>- Compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra la ricorrente principale da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Europei per il Sud, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall’altro.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ennio Buonocore</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>