<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240463820250213133034962" descrizione="" gruppo="20240463820250213133034962" modifica="06/03/2025 11:57:17" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="04638"/><fascicolo anno="2025" n="01894"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240463820250213133034962.xml</file><wordfile>20240463820250213133034962.docm</wordfile><ricorso NRG="202404638">202404638\202404638.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Esposito</firma><data>06/03/2025 11:34:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>(quanto al ricorso introduttivo):</corsivo></h:div><h:div>a) del decreto dirigenziale n. 728 del 12 agosto 2024 - successivamente comunicato in data 13 agosto 2024 - a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere presso la Giunta Regionale della Regione Campania, che ha disposto l’aggiudicazione in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti tra TECHNITAL S.p.A., nella qualità di designata mandataria, e le mandanti G&amp;V Ingegneri Associati, RPA S.r.l. e Frosio Next S.r.l. del Lotto n. 1 della gara d’appalto bandita per l’affidamento “<corsivo>del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti, relativo all’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana. CUP B87B20098990009</corsivo>”;</h:div><h:div>b) della proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione Giudicatrice nel verbale della seduta pubblica dell’11 luglio 2024;</h:div><h:div>c) della non conosciuta nota prot. n. 380186 del 2/8/2024 con la quale il RUP e il Responsabile della procedura di gara hanno comunicato “<corsivo>l’esito positivo della verifica ex art. 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs. 36/2023 e della verifica dei requisiti di idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica richiesti dal disciplinare di gara</corsivo>” in capo al RTP Technital e la conferma della proposta di aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore di tale concorrente, ai fini della prosecuzione degli adempimenti ex art. 17, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>d) della non conosciuta nota prot. n. PG/2024/0392077 del 12/8/2024 con la quale il RUP ha confermato la proposta di aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore del RTP Technital;</h:div><h:div>e) di tutti gli ulteriori atti e dei verbali della suddetta procedura di gara, nella parte in cui dispongono l’ammissione in gara, ovvero comunque non dispongono l’esclusione dalla stessa del RTP Technital in relazione al Lotto n. 1;</h:div><h:div>f) di ogni ulteriore atto a questi comunque annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresa, per quanto possa occorrere, la previsione di cui all’art. 8.5 del Disciplinare nei limiti indicati in narrativa;</h:div><h:div>- per il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a., in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente già sottoscritto e, in via subordinata, per equivalente, nella misura e per i titoli che saranno meglio indicati in corso di giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. e comunque comprensiva:</h:div><h:div>(i) del mancato utile, da quantificarsi in misura non inferiore al 10% dell’importo offerto dal RTP Proger, quale risultante dall’offerta economica presentata al seggio di gara, poiché, a seguito dell’esclusione del RTP Technital, esso avrebbe conseguito l’aggiudicazione e il contratto;</h:div><h:div>(ii) del danno curriculare, da quantificarsi in misura non inferiore al 3% del medesimo importo offerto dal RTP Proger, per il pregiudizio subìto dagli operatori economici costituenti il RTP Proger, operanti anche nel mercato dei contratti pubblici, a causa del mancato arricchimento dell’immagine professionale e del proprio curriculum conseguenti al non aver potuto indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto, anche ai fini della qualificazione in altre gare d’appalto;</h:div><h:div>oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT applicabili anno per anno nell’arco di tempo compreso tra l’evento dannoso e la data di liquidazione del danno e gli interessi legali;</h:div><h:div><corsivo>(quanto ai motivi aggiunti depositati il 20/11/2024):</corsivo></h:div><h:div>a) del decreto dirigenziale n. 848 in data 7/10/2024 – comunicato a mezzo pec in pari data – a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere presso la Giunta Regionale della Regione Campania, con il quale è stato “<corsivo>disposto:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- di sospendere il D.D. n. 728 del 12.08.2024, limitatamente al Lotto 1 CIG: A03168109E, fino al 09/10/2024 e conseguentemente disporre fino alla stessa data la sospensione dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico RTI TECHNITAL;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- di fornire direttiva al R.U.P. di attivare e concludere, entro il 08/10/2024, il soccorso istruttorio, nei termini di cui alla comunicazione, del 07/10/2024, PG/2024/0468491</corsivo>”;</h:div><h:div>b) del successivo decreto dirigenziale n. 850 in data 8/10/2024 – comunicato a mezzo pec in pari data – a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere presso la Giunta Regionale della Regione Campania, con il quale si è “<corsivo>disposto:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- di revocare, la sospensione disposta con D.D. n° 848/2024, limitatamente al Lotto 1 CIG: A03168109E prevista fino al 09/10/2024, dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico RTI TECHNITAL </corsivo>[…] <corsivo>–(Capogruppo Mandataria) G&amp;V Ingegneri Associati </corsivo>[…]<corsivo> (Mandante) RPA S.r.l. </corsivo>[…]<corsivo> (Mandante) Frosio Next S.r.l. </corsivo>[…]<corsivo> (Mandante), disposta con Decreto Dirigenziale n.848 del 07/10/2024;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- di confermare, all'esito della nuova istruttoria del Responsabile Unico del Progetto, come da nota acquisita in atti al n° 0471152 del 08/10/2024 (all. 2), l’aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n° 728 del 12.08.2024, limitatamente al Lotto 1 CIG: A03168109E, in favore dell’operatore economico RTI TECHNITAL</corsivo>”;</h:div><h:div>c) per quanto occorrer possa, del decreto dirigenziale n. 856 in data 8/10/2024, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere presso la Giunta Regionale della Regione Campania, di rettifica dell’errore materiale contenuto nel Decreto Dirigenziale n. 850 dell’8/10/2024;</h:div><h:div>d) di ogni ulteriore atto a questi comunque annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese:</h:div><h:div>(i) la nota prot. PG/2024/0468491 in data 07/10/2024 del Dirigente dell’Ufficio Speciale Grandi Opere presso la Giunta Regionale della Regione Campania, recante richiesta al RUP di attivazione del soccorso istruttorio;</h:div><h:div>(ii) le previsioni di cui agli artt. 8.4, 8.5 e 15 del Disciplinare, nei limiti indicati in narrativa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4638 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</h:div><h:div>PROGER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio nonché quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Rina Consulting S.p.A., ACEA Infrastructure S.p.A., Finalca Ingegneria S.r.l., Quantica Ingegneria S.r.l., d’Agostino Associati S.r.l., Margiotta Associati Studio di Ingegneria ed Architettura e Ing. Giuseppe Vacca Piazza, in relazione alla procedura CIG A0316B109E, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi e Tiziana Monti dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell’Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;</h:div><h:div>Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere - STAFF 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- TECHNITAL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale impresa Capogruppo mandataria del costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con R.P.A. S.r.l., G&amp;V Ingegneri Associati S.r.l. e Frosio Next S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>- R.P.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>- G&amp;V Ingegneri Associati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>- Frosio Next S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>- Commissario Straordinario nominato con D.P.C.M. del 9.5.2022 per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell’invaso di Campolattaro e di diramazione a uso potabile e irriguo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;</h:div><h:div>- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Commissario Straordinario (nominato con D.P.C.M. del 9.5.2022 per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell’invaso di Campolattaro e di diramazione a uso potabile e irriguo) e della TECHNITAL S.p.A., in proprio e quale impresa Capogruppo mandataria del costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con R.P.A. S.r.l., G&amp;V Ingegneri Associati S.r.l. e Frosio Next S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Nappo, dando atto che i difensori della ricorrente, della resistente Regione e della controinteressata hanno depositato note con cui, riportandosi agli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate, hanno chiesto il passaggio in decisione della causa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con bando spedito per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 27/11/2023, l’Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta Regionale della Campania ha indetto la gara, suddivisa in tre lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del “<corsivo>servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management inerente alla realizzazione dell’intervento per l’utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana</corsivo>”.</h:div><h:div>Il lotto 1, dall’importo complessivo di € 13.674.096,80, ha ad oggetto la “<corsivo>Galleria e Area Impianti. Galleria di derivazione con scavo per complessivi 7,60 Km con annessi galleria di accesso laterale, impianto di potabilizzazione, nuova centrale idroelettrica ubicata in prossimità dell’area impianti ed altre opere</corsivo>”. </h:div><h:div>Partecipavano alla gara 3 concorrenti in costituendo RTP e, all’esito delle operazioni di valutazione, la Commissione giudicatrice stilava la graduatoria, collocando al primo posto il RTI TECHNITAL con un punteggio totale di 75,94, seguito dal RTI PROGER con 70,35 punti complessivi.</h:div><h:div>La mandataria di quest’ultimo costituendo raggruppamento, in proprio e in tale qualità, ha impugnato l’aggiudicazione disposta con decreto dirigenziale n. 728 del 12/8/2024, deducendo con il ricorso introduttivo la violazione degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. da 34 a 39 dell’Allegato II.12 e del D.M. 2/12/2016 n. 263, nonché degli artt. 8.1, 8.2, 8.3 e 8.5 del disciplinare, oltre all’eccesso di potere per falso presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>Si sostiene che il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso, non vantando o comunque non avendo comprovato il possesso né dei requisiti di idoneità professionale e del gruppo di lavoro (artt. 8.1, 8.2 e 8.3 del disciplinare), né dei requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 8.5 del disciplinare).</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio la Regione, il Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione dell’intervento e la mandataria del costituendo RTP aggiudicatario, svolgendo difese e depositando documentazione.</h:div><h:div>La Regione ha esibito i provvedimenti con cui è stata disposta la temporanea sospensione dell’aggiudicazione, poi confermata all’esito del soccorso istruttorio attivato.</h:div><h:div>La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza in camera di consiglio del 9/10/2024, per la proposizione di motivi aggiunti.</h:div><h:div>La parte ricorrente ha quindi impugnato i suddetti provvedimenti, denunciandone l’illegittimità propria e in via derivata, notificando i motivi aggiunti anche alle Amministrazioni statali indicate in epigrafe, trattandosi di intervento finanziato con risorse del PNRR (art. 12-<corsivo>bis</corsivo> del D.L. n. 68/2022).</h:div><h:div>La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 5/12/2024 n. 2528.</h:div><h:div>Per l’udienza di merito le parti hanno prodotto documentazione e scritti difensivi.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la causa è stata assegnata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata nella memoria depositata il 7/10/2024 dal Commissario Straordinario per l’espletamento delle attività connesse all’intervento di cui trattasi, nominato con D.P.C.M. del 9/5/2022.</h:div><h:div>Benché sia rappresentato che il Commissario non ha assunto le funzioni di stazione appaltante, affidate alla Regione, ciò nondimeno lo stesso assume la veste di controinteressato, in ragione della titolarità dell’interesse alla conservazione dell’attività posta in essere, in relazione al complesso dei poteri ad esso rimessi (riguardanti la programmazione, progettazione e affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell’invaso di Campolattaro e di diramazione a uso potabile e irriguo). </h:div><h:div>1.1. Va ulteriormente considerato che il contraddittorio è da ritenersi correttamente instaurato, a seguito della notifica dei motivi aggiunti, riproponenti le censure, alle Amministrazioni statali titolari degli interventi finanziati con risorse del PNRR.</h:div><h:div>Posto che il ricorso introduttivo era stato notificato ad almeno un controinteressato, individuato nel Commissario Straordinario, si verte in ipotesi di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., disposta dalla parte dopo il rilievo trascritto nel verbale della camera di consiglio del 9/10/2024, peraltro escludendosi che l’Amministrazione centrale sia configurata, dal cit. art. 12-<corsivo>bis</corsivo> del D.L. n. 68/2022, quale controinteressato in senso tecnico, al quale il ricorso debba essere notificato a pena di inammissibilità, ex artt. 27 e 41, co. 2, c.p.a. (cfr. Cons. Stato - sez. V, 4/7/2023 n. 6525).</h:div><h:div>1.2. Con la stessa memoria il Commissario Straordinario dubita della tempestività dell’impugnazione, effettuata con ricorso notificato in data 17/9/2024, del provvedimento di aggiudicazione comunicato il 13/8/2024. </h:div><h:div>Il ricorso è stato ritualmente proposto, attesa la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e in considerazione, altresì, dell’avvenuta conoscenza in data 6/9/2024 della documentazione del concorrente (cfr. il riscontro all’istanza di accesso agli atti: doc. 8 della produzione del ricorrente), decorrendo dall’acquisizione di tali elementi il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione, in base ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 12/2020.</h:div><h:div>Quanto ai motivi aggiunti, se ne ravvisa la tempestività, essendo la loro proposizione derivata dalla rinnovazione del procedimento, disposta dalla Regione e sfociata nella conferma dell’aggiudicazione, con il decreto dirigenziale n. 850 del 8/10/2024. </h:div><h:div>2.- Venendo al merito delle questioni controverse, si è anticipato che la ricorrente sostiene che il RTP aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso, per difetto o mancata comprova dei requisiti di idoneità professionale e del gruppo di lavoro (artt. 8.1, 8.2 e 8.3 del disciplinare) e di capacità tecnico-professionale (art. 8.5 del disciplinare).</h:div><h:div>2.1. Quanto ai requisiti di idoneità professionale e del gruppo di lavoro, con le censure sub <corsivo>a)</corsivo> del ricorso introduttivo (pagg. 10 ss.) viene osservato che il disciplinare esige il possesso di adeguato titolo di studio e di abilitazione all’esercizio della professione (per i professionisti singoli o associati) e l’indicazione dei soggetti impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei soci, amministratori, dipendenti e consulenti firmatari di progetti o rapporti di verifica, con un fatturato verso la Società non inferiore al 50% del proprio fatturato annuo (per le Società di ingegneria o di professionisti).</h:div><h:div>Si aggiunge che il disciplinare esigeva l’indicazione del nominativo, della qualifica professionale, degli estremi dell’iscrizione all’Albo e della natura del rapporto intercorrente con l’operatore economico, producendo altresì il certificato di iscrizione all’Albo e la copia del contratto di lavoro o, in caso di consulenza, della dichiarazione IVA e delle fatture attestanti il prevalente fatturato verso la Società.</h:div><h:div>Tanto esposto, la ricorrente sostiene che:</h:div><h:div>- per tutti i professionisti costituenti il gruppo di lavoro del RTP aggiudicatario mancano i dati anagrafici, gli estremi dell’iscrizione all’Albo e la documentazione comprovante il rapporto esistente, nei predetti termini;</h:div><h:div>- non risulta che la documentazione occorrente sia stata acquisita d’ufficio presso altre Pubbliche Amministrazioni o attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>- la carenza della documentazione in sede di offerta non era sanabile attraverso un’integrazione postuma o mediante soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Le censure non si prestano a favorevole considerazione.</h:div><h:div>Le censure attengono alla dedotta mancanza dei tre elementi che la ricorrente reputa insanabilmente carenti, ossia i dati anagrafici dei professionisti componenti il gruppo di lavoro, gli estremi dell’iscrizione all’Albo e la documentazione comprovante il rapporto (di lavoro o consulenza) con l’offerente o la Società designante, nei termini suesposti quanto specialmente al prevalente fatturato.</h:div><h:div>2.1.1. Su dati anagrafici e iscrizione all’Albo, risulta dal documento esibito dalla ricorrente (doc. 9 della produzione allegata al ricorso introduttivo) che il gruppo di lavoro indicato dall’aggiudicatario si compone di 20 unità per il servizio di direzione lavori, 1 unità per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 2 unità per il servizio di <corsivo>Project and Construction Manager</corsivo>.</h:div><h:div>Ne sono indicati in tabella, nei riquadri corrispondenti, il titolo di studio e l’iscrizione all’Albo, il nominativo e la Società del costituendo raggruppamento con cui è intrattenuto il rapporto professionale.</h:div><h:div>L’offerta tecnica del concorrente (doc. 2 della produzione Technital del 7/01/2024) reca il <corsivo>curriculum vitae</corsivo>, in cui sono dettagliati i dati anagrafici, i riferimenti al conseguimento del titolo di studio e il profilo professionale.</h:div><h:div>Nella relazione dell’Ufficio, la Regione ha affermato di aver condotto la verifica tramite la consultazione dell’Albo telematico di ciascun ordine professionale, esibendone l’esito (doc. 5 della produzione del 7/10/2024).</h:div><h:div>Non meritano perciò condivisione le censure, che non contraddicono fondatamente la qualificazione professionale dei componenti del gruppo di lavoro incaricati di eseguire la prestazione.</h:div><h:div>In questi termini, non può essere dedotto che dovessero essere allegate le certificazioni di iscrizione all’Albo, avendo il punto 8.3 del disciplinare stabilito che: “<corsivo>Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti</corsivo>” (conformemente a quanto prescritto dall’art. 99, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023: “<corsivo>Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni</corsivo>”).</h:div><h:div>2.1.2. La ricorrente contesta ulteriormente la mancata allegazione di altri documenti a comprova dei requisiti, rinnovando le censure e fornendo, nei motivi aggiunti, l’indicazione nominativa di 18 professionisti del gruppo di lavoro (in rapporto con ognuno dei soggetti componenti il RTP), per i quali assume che:</h:div><h:div>- non siano stati prodotti il CUD e la documentazione fiscale, per verificare che abbia maturato un fatturato in favore della mandante RTP s.r.l, in misura superiore al 50% del proprio fatturato annuo (arch. Galli);</h:div><h:div>- idem per l’arch. Fioroni (consulente della Technital), essendo inoltre il contratto di consulenza decorrente dall’1/1/2024 e inidoneo a comprovare il conseguimento del fatturato nell’ultimo anno;</h:div><h:div>- anche per l’ing. Murrocu (consulente della G&amp;V S.r.l.) non è prodotta la dichiarazione IVA;</h:div><h:div>- non risulta prodotta dal RTP Technital alcuna documentazione di comprova del possesso del requisito professionale per gli ulteriori componenti del gruppo di lavoro (professionisti Corrado Pesce, Emilio Napoli, Alberto Macchi, Luigi Papetti, Alessandro Rizzo, Emanuele Fresia, Pierpaolo Morgon, Nicolò Rundo, Andrea della Caneva, Jovanna Becerra, Beatrice Baratti, Filippo Busola, Marco Lora, Alberto Faedo, Margherita Marinelli).</h:div><h:div>La ricorrente conclude che la “<corsivo>comunque irrilevante</corsivo>” documentazione prodotta in giudizio conferma che non siano stati comprovati i requisiti per i membri del gruppo di lavoro, in base all’art. 8.3 del disciplinare e ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 263/2016.</h:div><h:div>Quest’ultimo non trova più applicazione, in virtù di quanto ha stabilito l’art. 225, co. 16, del d.lgs. n. 36/2023 (cfr. il comunicato del Presidente dell’ANAC del 27/6/2023, con specifico riguardo alla cessazione del funzionamento del Casellario delle società di ingegneria e professionali, ex art. 6 del D.M.).</h:div><h:div>Trovano ora applicazione le disposizioni della Parte V dell’Allegato II.12 (artt. 34-40) del d.lgs. n. 36/2023. </h:div><h:div>Il costituendo RTP aggiudicatario ha fatto ricorso alla forma di partecipazione annoverata alla lettera f) dell’art. 66 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria (“<corsivo>raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e)”</corsivo>: professionisti singoli associati, società di professionisti, società di ingegneria, ecc.).</h:div><h:div>L’art. 39 dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che i partecipanti al raggruppamento debbano possedere i requisiti di cui ai precedenti artt. 35 e 36 (nomina del direttore tecnico e predisposizione dell’organigramma delle persone impegnate nello svolgimento delle funzioni professionali e tecniche, tra cui i consulenti su base annua, con quota di fatturato verso la Società superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA).</h:div><h:div>L’art. 8.3 del disciplinare consente l’impiego di professionisti che intrattengano rapporti con l’O.E. in qualità di “<corsivo>componente del RTP partecipante; componente dello studio associato o dell’associazione di professionisti partecipante; professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, o di socio attivo o di consulente su base annua o di consulente a progetto</corsivo>”.</h:div><h:div>Vi si aggiunge, negli ultimi capoversi, che: “<corsivo>Dovrà essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l’operatore economico partecipante alla gara e i professionisti indicati sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima, secondo i requisiti di cui di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti</corsivo>”.</h:div><h:div>Non è in contestazione la qualificazione dei professionisti né la natura del rapporto professionale, censurando che lo stesso non rivesta le caratteristiche richieste (collaborazione con fatturato annuo verso la Società superiore al 50% del proprio ultimo reddito assoggettato a IVA).</h:div><h:div>In base alla sopra riportata previsione dell’art. 8.3 del disciplinare, per la comprova dei requisiti la stazione appaltante fa ricorso alla documentazione in possesso di pubbliche amministrazioni e, più in generale, il precedente art. 8.1 lett. b) ha previsto che “<corsivo>la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 66 del codice alle procedure per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 del codice</corsivo>”.</h:div><h:div>Il FVOE è stato reso operativo con delibera ANAC del 20/6/2023 n. 262 e consente “<corsivo>la verifica dei requisiti speciali di cui all’articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all’articolo 103, comma 1 e all’Allegato II.12 del codice, mediante dati e/o documenti: a) forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND; b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC; c) forniti dagli OE</corsivo>” (p. 7.1). </h:div><h:div>Nel caso di specie, risulta che la Regione abbia ritenuto esistenti i requisiti e ritenuto di esperire il soccorso istruttorio, limitatamente alla posizione dell’arch. Elisabeth Fioroni, richiedendo la trasmissione degli elementi comprovanti l’abilitazione quale coordinatore della sicurezza nei cantieri (cfr. la nota del RUP del 24/7/2024: doc. 5 della produzione Technital del 7/10/2024).</h:div><h:div>Il costituendo RTP aggiudicatario ha esibito gli organigrammi dei soggetti componenti il RTP (docc. da 16 a 19 della produzione del 2/12/2024), nonché i contratti di consulenza, le dichiarazioni IVA e le fatture degli indicati consulenti (docc. da 22 a 26 e docc. 32 e 33).</h:div><h:div>Detta produzione, coniugata alle osservazioni che precedono, può ritenersi idonea a far ritenere che l’aggiudicatario possegga i requisiti contestati, ancorché la ricorrente ne contesti la sussistenza in termini ampi, dubitando della loro veridicità o sufficienza.</h:div><h:div>Il Collegio reputa che debba farsi applicazione del principio della fiducia, ex art. 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, il cui primo comma stabilisce che: “<corsivo>L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici</corsivo>”.</h:div><h:div>Con recente pronuncia del 15/1/2025 n. 427, questa Sezione ha statuito che: &lt;&lt;<corsivo>È stato affermato nella giurisprudenza di questo Tribunale che: “Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e, dunque, investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell'azione amministrativa” (sentenza della sez. V del 6/5/2024 n. 2959)</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>Per ciò che attiene alla fattispecie all’esame, il principio della fiducia va declinato nel senso di esigere che l’interessato assolva all’onere di allegare specifici argomenti che valgano a fondare la sua pretesa e a superare la predetta presunzione di legittimità dell’azione amministrativa, esprimendo censure che abbiano consistenza tale da evidenziare chiaramente l’erroneità dell’operato della stazione appaltante.</h:div><h:div>In questi termini, non basta addurre che un determinato elemento difetti, occorrendo fornire sufficienti elementi di prova che valgano a mettere in luce la dedotta assenza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara, non bastando addurre che il concorrente non abbia allegato una determinata documentazione.</h:div><h:div>Ciò in quanto, per quanto detto, la necessità di comprova non può essere riversata sul concorrente, essendo in base al disciplinare rimessa alla verifica della stazione appaltante (attraverso l’acquisizione d’ufficio di documenti in possesso di pubbliche amministrazioni e/o la consultazione del FVOE), il cui operato è da presumere legittimo, in applicazione del suesposto principio della fiducia, in mancanza di una rigorosa e puntuale prova contraria.</h:div><h:div>In tal senso, la connotazione del principio della fiducia determina che, in materia, il principio dettato dall’art. 64, co. 2, c.p.a. (secondo cui, in generale, a fondamento della decisione sono poste “<corsivo>le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite</corsivo>”) operi nel senso di delimitare la funzione del Tribunale adito alla valutazione di precisi e ben individuati rilievi, sorretti da un principio di prova, che facciano trasparire in termini chiari l’illegittimità denunciata, non potendo il Giudice effettuare una completa rivisitazione della vicenda amministrativa e sostituirsi, di fatto, alla Pubblica Amministrazione nell’espletamento dei suoi compiti di accertamento e verifica dei fatti, introdotti in giudizio.</h:div><h:div>2.2. Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, va premesso che il soccorso istruttorio attivato dopo l’aggiudicazione, sospendendone temporaneamente gli effetti, non può dirsi illegittimo. </h:div><h:div>In generale, alla Pubblica Amministrazione non è precluso il potere di rinnovare la propria attività, ove sorgano dubbi o necessità di approfondimenti sulla legittimità di quanto disposto, nell’interesse di tutte le parti coinvolte (potendosi ipotizzare, nella specie, che l’aggiudicazione iniziale potesse essere ritirata, ove il soccorso istruttorio postumo avesse condotto alla necessità di tanto).</h:div><h:div>Non può dunque essere posta in dubbio la correttezza dell’operato della Regione, oggetto dei motivi aggiunti, come ancora da ultimo ritenuto in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato - sez. V, 20/2/2025 n. 1425: “<corsivo>Riguardo, invece, alle modalità di esplicazione del soccorso istruttorio nel caso di specie, il Collegio non ravvisa impedimento alla suddetta sanatoria nel fatto che l’istituto sia stato utilizzato, nella sostanza, in seguito all’aggiudicazione della gara e all’impugnazione della stessa da parte del secondo classificato, avendo l’amministrazione posto in essere una sorta di controllo, o meglio, di convalida procedimentale, successivamente all’instaurazione del giudizio di primo grado</corsivo>”).</h:div><h:div>Con le censure sub <corsivo>b)</corsivo> del ricorso introduttivo (pagg. 14 ss.), la ricorrente premette che l’art. 8.5 del disciplinare ha richiesto l’esecuzione, nel triennio precedente all’indizione della gara, di due servizi analoghi all’oggetto dell’affidamento, per dimensione e caratteristiche tecniche, pari per importo ad almeno 0,50 volte il valore stimato dei lavori (con riguardo ad ognuna delle categorie), ultimati o per la parte completata nel periodo di riferimento, anche <corsivo>pro quota</corsivo> se eseguiti in RTP, comprovabili con i certificati del committente pubblico o con copia dei contratti di affidamento degli incarichi.</h:div><h:div>È contestata la sussistenza del requisito, per due servizi spesi dal RTP aggiudicatario.  </h:div><h:div>2.2.1. Per il primo di essi, si espone che, dalla dichiarazione del concorrente, emerge che la mandataria TECHNITAL ha eseguito per la categoria D.02 due servizi, uno dei quali (servizio n. 2) per la progettazione preliminare e definitiva per conto di ARIA S.p.A., già Infrastrutture Lombarde, relativa alla realizzazione di un’area di laminazione controllata del torrente Bozzente nei territori dei comuni di Uboldo e Origgio, per un importo di € 1.057.122,83.</h:div><h:div>Considera che il certificato emesso attesta che il servizio è stato espletato in ATI, con la quota di partecipazione del 60%, nel periodo “09/2016 – 02/2019” e, dunque, al di là del triennio antecedente la pubblicazione del Bando (26.11.2020 – 26.11.2023); con la conseguenza che, non potendo essere speso, l’importo minimo di € 865.688,50 per la qualificazione non è raggiunto, essendo insufficiente il valore di € 525.125,97 dell’altro servizio dichiarato.</h:div><h:div>Si aggiunge che la dichiarazione configura un grave illecito professionale, costituendo condotta preordinata a influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, ovvero a fornire anche per negligenza informazioni false o fuorvianti.</h:div><h:div>Inoltre, viene affermato che il requisito di qualificazione per la categoria D.02 non può essere assolto con i servizi svolti per la categoria D.05, avendo le Linee Guida ANAC n. 1 chiarito che la qualificazione per opere di complessità maggiore non è applicabile alle categorie, quale l’idraulica, nel cui ambito vi sono destinazioni funzionali diverse (D.02: opere di bonifica e irrigazione a deflusso naturale, ecc.; D.05: impianti per provvista, condotta e distribuzione d’acqua, ecc.).</h:div><h:div>Le valutazioni di parte ricorrente non possono essere condivise.</h:div><h:div>La ricorrente ha esibito, al doc. 10 della produzione allegata al ricorso, il certificato di Infrastrutture Lombarde (poi ARIA - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti di Milano), riferito all’esecuzione di indagini geognostiche e della progettazione preliminare per il periodo “<corsivo>09/2016 – 02/2019</corsivo>”, da cui si ricava tuttavia che l’affidamento del servizio riguardava la “<corsivo>Esecuzione delle indagini geognostiche, nella redazione della Progettazione Preliminare, Definitiva, dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)</corsivo>”, per la predetta area di laminazione controllata del torrente Bozzente.</h:div><h:div>Emergendo questo contrasto, era rilevabile che la prestazione attestata concerneva parte dell’esecuzione dei lavori complessivamente affidati, per cui la Regione ha inteso chiedere precisazioni, riscontrate in data 1/8/2024 (cfr. l’esibita relazione dell’Ufficio: doc. 1 della produzione della Regione del 7/10/2024).</h:div><h:div>L’attestato di ARIA del 22/6/2023 (doc. 8 della produzione della controinteressata del 7/10/2024) evidenzia che il raggruppamento, con la quota del 60% assegnata a TECHNITAL, ha eseguito i lavori complessivamente affidati (“<corsivo>Progetto preliminare e Progetto definitivo per appalto integrato</corsivo>”), in esecuzione del contratto con Infrastrutture Lombarde S.p.A., per il periodo “<corsivo>09/2016 – 02/2022</corsivo>”.</h:div><h:div>Il certificato è di data anteriore all’indizione della gara, dovendosi pertanto ritenere che il concorrente sia incorso nell’errore di scambiare il certificato da allegare alla domanda, traendosi comunque dal certificato, erratamente allegato in un primo momento, che il servizio avesse natura diversa e una maggiore consistenza, tanto da indurre la Regione a richiedere precisazioni e ad ottenere il certificato corretto.</h:div><h:div>Siccome anche in tal caso rileva il possesso del requisito, l’integrazione non si risolve in un’inammissibile modifica della domanda, attesa la riconoscibilità dell’errore da parte della Regione e dovendosi dunque considerare che è possibile rettificare l’errore materiale facilmente percepibile (cfr., sul principio che preclude l’esclusione del concorrente che sia incorso in errore, Cons. Stato - sez. III, 2/3/2021 n. 1773, in fattispecie di scambio di buste, ritenendo che “<corsivo>si sia trattato di mero scambio documentale, frutto di un errore materiale da parte dell’offerente, immediatamente verificabile e verificato dalla Commissione</corsivo>”).</h:div><h:div>2.2.2. L’ulteriore censura della ricorrente si rivolge alla prova del requisito di capacità tecnico-professionale per le categorie D.05 e IB.12, per il quale si reputa inidoneo il certificato di regolare esecuzione del servizio consistito nello sviluppo del “<corsivo>Master Plan del porto di Al Faw comprensivo di porto commerciale, Navy Base e Oil Terminale, progetto a livello di feed (Front end engineering design)</corsivo>”, in quanto rilasciato dal Consorzio esecutore IECAF (costituito dalle imprese in raggruppamento temporaneo tra cui la TECHNITAL), anziché dal committente Ministero degli Esteri iracheno.</h:div><h:div>Anche tali censure non meritano accoglimento.</h:div><h:div>Il punto 8.5 del disciplinare esige che il certificato sia rilasciato “<corsivo>dal committente pubblico</corsivo>”.</h:div><h:div>Poiché gli adempimenti rimessi al concorrente devono essere valutati secondo criteri di normale esigibilità, la nozione deve intendersi riferita ai soggetti dell’ordinamento giuridico italiano, onde escludere che un operatore economico, pur particolarmente qualificato per lo svolgimento di prestazioni in ambito sovranazionale, possa essere ingiustificatamente pregiudicato perché impossibilitato a comprovare l’esecuzione del servizio, a causa di difficoltà operative indipendenti dalla sua volontà e spesso derivanti dal contesto internazionale.</h:div><h:div>È in tal senso da ritenersi, con riferimento al caso concreto, che ragionevolmente il committente tenuto al rilascio della certificazione sia il soggetto (Consorzio IECAF) a cui è stata affidata la prestazione svolta in Iraq.</h:div><h:div>La TECHNITAL S.p.A., con le altre imprese del raggruppamento, ha costituito detto Consorzio IECAF, che ha certificato l’esecuzione delle prestazioni, con modalità che il Collegio reputa idonea ad attestare il possesso del requisito (non è contestato, con il ricorso introduttivo, che esse non corrispondano al requisito tecnico-professionale richiesto, investendo le censure la provenienza del documento).</h:div><h:div>È quindi irrilevante che la Regione abbia reputato di richiedere l’attestazione del servizio “<corsivo>già certificato da Consorzio IECAF con documento presentato in sede di gara</corsivo>”, acquisendo il “<corsivo>certificato di buona esecuzione delle attività svolte emesso dal Ministero dei Trasporti (così come citato nella già menzionata certificazione IECAF quale “allegato 5”</corsivo> (nota del RUP del 7/10/2024).</h:div><h:div>È stato così ottenuto l’attestato del Ministero degli Esteri iracheno del 3/8/2023, di data anteriore all’indizione della gara, senza che ne infici la validità la redazione in lingua inglese, coerente con l’autenticità del documento.</h:div><h:div>Per quanto detto, la sua allegazione non muta la conclusione enunciata sulla bontà del certificato rilasciato da IECAF, con conseguente irrilevanza dei rilievi critici mossi, nei motivi aggiunti, avverso l’attestato del Ministero degli Esteri iracheno.</h:div><h:div>3.- In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno interamente respinti, conseguendo alla loro reiezione il rigetto delle domande di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente, insussistente in ragione dell’infondatezza della domanda impugnatoria.</h:div><h:div>Per l’articolazione della vicenda contenziosa e la novità delle questioni esaminate, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle altre parti, non costituitesi.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge interamente.</h:div><h:div>Compensa per intero tra tutte le parti costituite le spese di giudizio, non essendovi luogo a provvedere nei confronti delle parti non costituitesi.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giuseppe Esposito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>