<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240405820250226171651903" id="20240405820250226171651903" modello="4" modifica="26/02/2025 17:27:30" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="04058"/><fascicolo anno="2025" n="01794"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240405820250226171651903.xml</file><wordfile>20240405820250226171651903.docm</wordfile><ricorso NRG="202404058">202404058\202404058.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\753 Gianmario Palliggiano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabio Di Lorenzo</firma><data>26/02/2025 17:27:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano,	Presidente FF</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: </h:div><h:div>A) Dell’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, prot. N. -OMISSIS-emessa nei confronti della “-OMISSIS-” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;</h:div><h:div>B) Di tutti gli atti presupposti e tra questi:</h:div><h:div>-della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale Caserta;</h:div><h:div>- della Nota della Questura di Caserta;</h:div><h:div>- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli;</h:div><h:div>- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta;</h:div><h:div>- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli;</h:div><h:div>C) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:</h:div><h:div>-il D.Lg.vo n°159/2011, il D.Lg.vo n° 153/2014 e le circolari del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS-/20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell’8.2.2013 e n.-OMISSIS-/20(9)</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 16\9\2024, l’annullamento: </h:div><h:div>A) Dell’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, prot. N. -OMISSIS-emessa nei confronti della “-OMISSIS-” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;</h:div><h:div>B) Di tutti gli atti presupposti e tra questi:</h:div><h:div>-della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale Caserta;</h:div><h:div>- della Nota della Questura di Caserta;</h:div><h:div>- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli;</h:div><h:div>- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta;</h:div><h:div>- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli;</h:div><h:div>C) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:</h:div><h:div>-il D.Lg.vo n°159/2011, il D.Lg.vo n° 153/2014 e le circolari del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS-/20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell’8.2.2013 e n.-OMISSIS-/20(9).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4058 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Autorità Nazionale Anticorruzione, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>1.</corsivo> Con ricorso introduttivo regolarmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, prot. n. -OMISSIS-emessa nei confronti della “<corsivo>-OMISSIS-dI -OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha inoltre lamentato l’illegittimità della annotazione, da parte dell’ANAC, della avvenuta adozione della interdittiva antimafia disposta a carico della ricorrente. </h:div><h:div>Si è costituita la Prefettura di Caserta per resistere alle censure di parte ricorrente.</h:div><h:div>Si è costituita l’Anac con comparsa di stile.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 1863 del 26.9.2024 il Collegio ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il <corsivo>fumus boni juris</corsivo>.</h:div><h:div>L’impugnazione avverso tale ordinanza cautelare è stata respinta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3885 del 18.10.2024 sulla base della seguente motivazione: «<corsivo>non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, non potendosi ritenere illogico, né manifestamente irragionevole, il percorso logico-argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato, che tiene conto del coinvolgimento della società e del socio accomandatario in una complessa indagine in tema di contrasto alle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti e del rinvio a giudizio di quest’ultimo per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa</corsivo>».  </h:div><h:div>Dopo lo scambio di memorie, all’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.</h:div><h:div><corsivo>2. </corsivo>Con i primi tre motivi del ricorso introduttivo, integrati dai motivi aggiunti, parte ricorrente ha censurato il compendio motivazionale dell’interdittiva impugnata, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale della società ricorrente. In particolare la Prefettura nell’interdittiva impugnata ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione, evidenziando:</h:div><h:div>- che la società ricorrente è stata coinvolta in un complesso accertamento info-investigativo denominato “operazione -OMISSIS-” (O.C.C. n-OMISSIS- della Sezione G.I.P. del Tribunale di Napoli) unitamente ad altre imprese, operanti, anche attraverso sistemi di intestazione fittizia, nel settore degli appalti e delle commesse per la realizzazione di opere e servizi, in alcuni specifici ambiti, quali quelli della telefonia, dell’elettricità, delle ferrovie, dei lavori stradali e dell’acquisizione e gestione delle attività imprenditoriali più ampiamente riconducibili al settore edile, sotto l’imposizione egemonica del clan dei -OMISSIS-; </h:div><h:div>- che nell’ambito della sopra menzionata operazione di polizia, il Tribunale di Napoli - sezione G.I.P. Ufficio 40 (procedimento penale nr.-OMISSIS- nr.-OMISSIS-) ha emesso decreto che dispone giudizio per reati ostativi antimafia a carico, tra gli altri, del socio accomandatario dell’impresa, -OMISSIS-per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p. - I, II, III, VI, VII e VIII comma; </h:div><h:div>- che dalla ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip emerge un quadro di contiguità con il clan dei -OMISSIS-, e tale legame non risulta confutato dal superamento dell’ordinanza del GIP da parte del Tribunale dei Riesame;</h:div><h:div>- che le predette evidenze venivano rese note alla parte con nota prot. n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 92 comma 2 bis D.lgs.vo 159/11, a seguito della quale la Società presentava osservazioni difensive e richiesta di audizione;</h:div><h:div>- successivamente il Gruppo Interforze, nella riunione del 16.2.2024, confermava la proposta di emettere un provvedimento interdittivo antimafia, non ritenendo le argomentazioni difensive idonee a superare il quadro indiziario di cui sopra.  </h:div><h:div>Al fine di censurare l’interdittiva impugnata, parte ricorrente ha sostenuto che l’informativa interdittiva antimafia sarebbe viziata per insufficiente istruttoria e insufficiente motivazione, e che sarebbe basata su indizi erronei, nei seguenti termini: </h:div><h:div>- il quadro indiziario si limiterebbe a mere supposizioni;</h:div><h:div>- in ordine ai criteri di aggiudicazione delle offerte previste dal codice dei contratti pubblici, il criterio utilizzato per l’affidamento del lavoro, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non presterebbe a meccanismi di pilotaggio e distorsioni tali da integrare il reato di turbativa d’asta;</h:div><h:div>- l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata annullata dal Tribunale del Riesame.  </h:div><h:div><corsivo>2.1.</corsivo> In linea generale, gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare sono molteplici, e sono oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale. Sotto tale profilo, possono rilevare, ad esempio:</h:div><h:div>- le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico;</h:div><h:div>- i rapporti di parentela, qualora assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”; </h:div><h:div>-i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con esponenti del clan;</h:div><h:div>- la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;</h:div><h:div>- le sentenze di condanna, nonché anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 22/06/2023, n. 6144).</h:div><h:div>Inoltre, «<corsivo>il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa</corsivo>» (Cons. Stato, sez. III, 16/06/2023, n. 5964),</h:div><h:div>Ciò premesso, l’avviso del Collegio è che l'informativa del Prefetto qui in contestazione poggi su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.</h:div><h:div>Nella motivazione dell'interdittiva sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria che rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, desumibile dalla riconducibilità dell’ente a componenti del Clan tramite vari collegamenti. </h:div><h:div>Su questa congrua cornice istruttoria si innesta il compendio indiziario, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura. Le informazioni investigative acquisite hanno in sostanza determinato l’emersione di indici specifici di rischio che l'attività d'impresa della ricorrente, possa essere in modo concreto ed attuale oggetto d'infiltrazione mafiosa. </h:div><h:div>Le deduzioni di parte ricorrente non scalfiscono l'affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità prefettizia.</h:div><h:div><corsivo>2.2.</corsivo> Nel caso in esame la Prefettura ha considerato un quadro complessivo indiziario da cui emerge la probabilità del pericolo di infiltrazione mafiosa.</h:div><h:div>Non è dirimente che l’ordinanza di custodia cautelare sia stata riformata in sede di riesame, per due ordini di motivi.</h:div><h:div>In primo luogo, il provvedimento del riesame non inficia il quadro indiziario così come delineato dal GIP, in quanto al provvedimento del riesame sono sottese esigenze cautelari diverse da quelle che fondano il provvedimento interdittivo, in ragione della diversità di valutazioni che la Pubblica Amministrazione è chiamata a svolgere rispetto al giudice penale. In particolare, le valutazioni del giudice penale sono differenti da quelle demandate alla Prefettura in sede di adozione dell’interdittiva, dove non è richiesto di accertare la colpevolezza, ma solo il pericolo di infiltrazione mafiosa sulla base di gravi indizi.</h:div><h:div>In secondo luogo, resta non superato il dato del rinvio a giudizio dell’accomandatario -OMISSIS-per concorso esterno in associazione mafiosa: egli, pur non essendo partecipe della organizzazione camorristica denominata clan dei -OMISSIS-, con la consapevolezza dell’apporto causale del proprio operato al perseguimento degli scopi della predetta organizzazione ed al rafforzamento soprattutto economico della stessa, vi concorreva esternamente, fornendo un contributo continuativo al medesimo clan relativamente alla gestione di specifiche attività criminali, tra cui principalmente quella di gestione di imprese ed aziende strumentali al perseguimento del programma criminoso e mediante operazioni di cd. “cambio assegni”, e gestendo la fornitura di materiale edile anche alle imprese aggiudicatarie di appalti in accordo economico criminale con il clan. Peraltro il rinvio a giudizio per tale tipologia di reato costituisce, ai sensi dell’art. 84 co. 4 lett. a) del codice antimafia, un indizio tipizzato di rischio di condizionamento.</h:div><h:div>È irrilevante poi il metodo di valutazione dell’offerta in sede di gara, in quanto il condizionamento della gara può avvenire sia se il criterio sia quello del prezzo più basso, sia se sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</h:div><h:div>Infine non è condivisibile il rilievo di parte ricorrente secondo cui i fatti a fondamento dell’interdittiva non sarebbero più attuali. Infatti il decorso del tempo è elemento neutro ai fini dell’informativa antimafia, occorrendo il sopraggiungere anche di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti cui veniva ricollegato il pericolo, che persuasivamente giustifichi lo scostamento dalla situazione rilevata in precedenza, come evidenziato anche dalla giurisprudenza, secondo cui “<corsivo>l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa. Il mero decorso del tempo è, infatti, in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile</corsivo>” (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3391; Id., sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712; id. 6 giugno</h:div><h:div>2022, n. 3391).</h:div><h:div>Alla luce dell’ampio ventaglio di elementi indiziari concordanti, non è condivisibile la censura secondo cui la Prefettura avrebbe fondato il provvedimento interdittivo su presunzioni di presunzioni. </h:div><h:div>Insomma, dal complesso degli elementi convincentemente rappresentati nell’interdittiva è emerso che la società ricorrente è legata alla criminalità organizzata nei termini sopra rappresentati.   </h:div><h:div><corsivo>2.3.</corsivo> In conclusione, nella specie, correttamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia. Correttamente il Prefetto ha operato le sue valutazioni conformemente al principio secondo cui «<corsivo>Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione "parcellizzata" di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri</corsivo>» (Cons. Stato, sez. III, 22/05/2023, n. 5024). Il giudizio del Prefetto è connotato da ampia discrezionalità di apprezzamento, con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale delle conclusioni alle quali l'autorità perviene solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. St. n. 4724 del 2001). Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. St. n. 7260 del 2010).</h:div><h:div>Risultano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della società ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.</h:div><h:div><corsivo>3.</corsivo> Con il secondo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 94 <corsivo>bis</corsivo> C.A.M., in quanto l’asserita sussistenza del presupposto dell’agevolazione solo occasionale avrebbe consentito l’applicazione delle misure previste dalla citata norma.</h:div><h:div><corsivo>3..1.</corsivo> Il Collegio ritiene che non persuade la descritta censura con cui la società ha contesta l’omessa applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 <corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. n. 159/2011, lamentando l’erroneità della motivazione contenuta nella interdittiva in ordine alla non occasionalità dell’agevolazione.</h:div><h:div>In linea generale, «<corsivo>il sistema tradizionale delle misure interdittive patrimoniali nei confronti delle imprese infiltrate da organizzazioni di stampo mafioso si è di recente arricchito di ulteriori misure, volte a graduare - a seconda dei casi - la loro incidenza sullo svolgimento e sulla gestione delle attività economiche, anche consentendone la prosecuzione da parte dell'impresa destinataria della misura… Tra queste ultime è compreso il controllo giudiziario, che nella versione prevista dall'art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di sicurezza - approvato con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - può essere chiesto dalle "imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto", quando ai sensi del comma 1 della medesima disposizione l'agevolazione di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso risulta occasionale</corsivo>» (Cons. Stato, ad. plen., 13/02/2023, n. 6).</h:div><h:div>Orbene, del tutto legittimamente, in relazione al carattere continuativo del legame tra la società ricorrente e le consorterie criminali, la Prefettura ha valutato non percorribili le suddette misure di prevenzione collaborativa, non ravvisandosi il presupposto dell'agevolazione occasionale.</h:div><h:div>Non può invero sottacersi che la gravità delle descritte contestazioni mosse nei confronti della società ricorrente, le quali sono, già in astratto, difficilmente compatibili con l’istituto della prevenzione collaborativa, che presuppone l’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa. In altri termini, la scelta della Prefettura di ricorrere all’informativa interdittiva (in luogo di altre misure meno afflittive) risulta formalmente coerente, anzi conseguente, sotto tale specifico profilo, all’impianto motivazionale posto a fondamento dell’atto, incentrato su ragioni obiettivamente ostative alla praticabilità di misure di prevenzione collaborativa, siccome inconciliabili con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato e, soprattutto, con la gravità dei passaggi inferenziali valorizzati in chiave prognostica dalla P.A. (di guisa che, in presenza di siffatti rilievi, non sarebbe logicamente possibile configurare un’ipotesi di agevolazione occasionale, cui fa riferimento l’invocata disciplina di settore).</h:div><h:div><corsivo>3.2.</corsivo> Alla luce di tali principi, non è censurabile la motivazione del provvedimento impugnato nel punto in cui esclude il requisito dell’agevolazione occasionale, rappresentando che le risultanze istruttorie e processuali denotano tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a condotte e cointeressenze continuative, stabili, non episodiche e, quindi, non integranti il requisito dell’occasionalità dell’agevolazione mafiosa.</h:div><h:div><corsivo>4.</corsivo> Dunque il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti sono infondati.</h:div><h:div><corsivo>5.</corsivo> In ragione della complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) - Napoli -, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, li rigetta e compensa le spese. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone. </h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati: </h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Marialuisa Lanzieri</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>