<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240394920240823104819708" descrizione="" gruppo="20240394920240823104819708" modifica="23/08/2024 18:31:43" stato="2" tipo="21" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="03949"/><fascicolo anno="2024" n="01552"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.3:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240394920240823104819708.xml</file><wordfile>20240394920240823104819708.docm</wordfile><ricorso NRG="202403949">202403949\202403949.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 3\2024\202403949\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>23/08/2024 18:31:43</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/08/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Maria Abbruzzese</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia, ANCHE URGENTE, DEI SEGUENTI ATTI:</h:div><h:div>A) Delibera della Giunta Regionale 31/7/2024 n. 414, recante "Art. 24, comma 1 L.R. 26/2012 e ss. mm. ii.. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2024/2025”, pubblicata in BURC n. 55 del 05.8.2024;</h:div><h:div>B)  Allegato 1 alla deliberazione impugnata sub a), recante “Calendario Venatorio 2024/2025” nella parte in cui:</h:div><h:div>b.1.) al paragrafo “esercizio venatorio-prelievo in preapertura”, autorizza il prelievo delle specie Cornacchia, Gazza ladra, Ghiandaia e Colombaccio nei giorni 1-4-7-8-11 settembre 2024;</h:div><h:div>b.2) al paragrafo “esercizio venatorio”, autorizza il prelievo delle specie quaglia, fagiano, porciglione e colombaccio dal 15 settembre;</h:div><h:div>b.3) al paragrafo “esercizio venatorio nelle aree Natura 2000”, autorizza la caccia a decorrere dal 2.10.2024 nelle aree Natura 2000 in assenza di valutazione di incidenza;</h:div><h:div>b.4) al paragrafo “esercizio venatorio nelle aree Natura 2000” autorizza il prelievo delle medesime specie Cornacchia, Gazza ladra, Ghiandaia e Colombaccio nelle aree Natura 2000 fino al 30 gennaio 2025 anziché fino al 16 gennaio 2025;</h:div><h:div>b.5) al paragrafo “esercizio venatorio” autorizza il prelievo di tutti i turdidi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) fino al 20 gennaio 2025 anziché fino al 31 dicembre 2024 per il tordo bottaccio e fino al 9 gennaio 2025 per cesena e tordo sassello, ovvero, come suggerito da ISPRA, per tutte dette specie dei turdidi indicati, considerando l’inizio della migrazione della specie più precoce, fino alla data ultima del 9 gennaio 2025;</h:div><h:div>b.6) al paragrafo “esercizio venatorio” autorizza il prelievo della Beccaccia fino al 30 gennaio 2025 anziché fino al 31 dicembre 2024;</h:div><h:div>b.7) al paragrafo “esercizio venatorio”, autorizza il prelievo degli anatidi e rallidi: (Fischione, Mestolone, Alzavola, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione), fino al 30 gennaio 2025, anziché fino al 20 gennaio 2025.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3949 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) Odv, Wwf Italia -E.T.S., Lndc - Animal Protection Aps, Lav Lega Anti Vivisezione, Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Campania, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., accessiva al ricorso depositato in data 22 agosto 2024;</h:div><h:div>Considerato che nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, fissata, in ragione della calendarizzazione delle udienze di sezione, per la data del 24 settembre 2024, l’esecutività degli atti impugnati è suscettibile di determinare pregiudizi irreparabili limitatamente alle disposizioni contenute nei paragrafi b.1) e b.2) dell’allegato (sub B) dell’epigrafe) alla delibera di cui in epigrafe sub A), e dunque con riguardo: 1) alla prevista “preapertura” della caccia con l’autorizzato prelievo delle specie Cornacchia, Gazza ladra, Ghiandaia e Colombaccio nei giorni 1-4-7-8-11 settembre 2024 (par. b.1); 2) all’autorizzazione del prelievo delle specie quaglia, fagiano, porciglione e colombaccio dal 15 settembre 2024, anziché dalla diversa data consigliata dagli organi tecnici (ISPRA e Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale - CTFVN); </h:div><h:div>Considerato che le suddette previsioni sono in effetti in contrasto, senza che sia fornita adeguata motivazione del mancato adeguamento e della diversa tempistica adottata, con quanto ritenuto nei pareri obbligatori dell’ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) (cfr. all. 006 e 007 della produzione di parte ricorrente), che evidenziavano, per un verso, la necessità di posticipare l’apertura della caccia al 2 ottobre 2024 per tutte le specie, con le sole eccezioni dei cornidi, del colombaccio e degli ungulati, per altro di diversificare le date di inizio del prelievo venatorio per le varie specie (quaglia, porciglione e fagiano dal 21 settembre anziché dal 15 settembre; colombaccio dal 10 novembre), tenuto conto del periodo di riproduzione protetto e della carente predisposizione di misure di conservazione delle specie previste dal Piano di gestione europea;</h:div><h:div>Ritenuto che, nell’ottica del doveroso bilanciamento d’interessi, deve assumersi, allo stato e limitatamente alle suddette previsioni, tenuto conto del principio di precauzione, di matrice comunitaria, la prevalenza degli interessi connessi alla tutela dell’ambiente e della fauna venatoria rispetto a quello alla libera esplicazione di attività ludico-sportiva, quale la caccia, e che misura idonea a neutralizzare tale pregiudizio non può che essere la sospensione interinale delle suddette previsioni fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare fissata in dispositivo;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione e dunque sospende la Delibera della Giunta Regionale 31/7/2024 n. 414, recante "Art. 24, comma 1 L.R. 26/2012 e ss. mm. ii.. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2024/2025”, pubblicata in BURC n. 55 del 05.8.2024 nella parte in cui:</h:div><h:div>b.1.) al paragrafo “esercizio venatorio-prelievo in preapertura”, autorizza il prelievo delle specie Cornacchia, Gazza ladra, Ghiandaia e Colombaccio nei giorni 1-4-7-8-11 settembre 2024;</h:div><h:div>b.2) al paragrafo “esercizio venatorio”, autorizza il prelievo delle specie quaglia, fagiano, porciglione e colombaccio dal 15 settembre 2024, anziché dalla diversa data rispettivamente indicata per le varie specie dagli organi tecnici.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 settembre 2024.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli il giorno 23 agosto 2024.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/08/2024"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>