<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240312320241127180447434" descrizione="" gruppo="20240312320241127180447434" modifica="27/11/2024 18:14:00" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="03123"/><fascicolo anno="2024" n="06698"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240312320241127180447434.xml</file><wordfile>20240312320241127180447434.docm</wordfile><ricorso NRG="202403123">202403123\202403123.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\939 Paolo Corciulo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paola Palmarini</firma><data>27/11/2024 18:14:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Corciulo,	Presidente</h:div><h:div>Paola Palmarini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso principale: </h:div><h:div>della determina di aggiudicazione n. 264 del 25.05.24, num. settoriale n. 42, ritualmente pubblicata e comunicata in data 28.05.24, afferente alla gara d’appalto per l’“affidamento del servizio quinquennale di raccolta e conferimento presso le rispettive piattaforme dei rifiuti solidi urbani della raccolta differenziata sul territorio comunale di Sant’Arpino (CE) - presa d''atto e approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva ed efficace. - CUP: B49F23020940004 – CIG: A041DDAB43”, nonché annullamento di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la Disposizione n. 173 del 2.05.24 avente ad oggetto l’approvazione dei verbali di gara e la formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della Econova S.r.l., formulata dalla CUC ed indirizzata alla Stazione Appaltante ai fini dell’adozione della successiva determina di affidamento e annullamento, altresì, tutti i verbali di gara, dal n. 1 al n. 4, nessuno escluso, con particolare riferimento al verbale di valutazione della documentazione amministrativa nella parte in cui ammette alla fase di apertura delle offerte tecniche ed economiche la Econova S.r.l., anche carente del requisito di cui al p.6.3., lett. a) del disciplinare di gara.</h:div><h:div>Accertarmento e declaratoria della decadenza dalla posizione di prima graduata della Econova S.r.l., con conseguente ulteriore declaratoria del diritto della Ricorrente ad assumere la posizione di prima graduata e di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato fra l’Ente Appaltante e l’aggiudicataria della gara, rispetto al quale – per quanto possa occorrere – la patrocinata rende, fin da ora, pertanto, la propria disponibilità all’eventuale subentro.</h:div><h:div>Con riserva di correlata azione giustiziale, in termini di richiesta risarcitoria e/o indennitaria, da formulare ex post, con separato giudizio, in conseguenza della illegittima aggiudicazione qui impugnata, ove non soddisfatti in forma specifica.</h:div><h:div>In via subordinata, annullamento tutti gli atti sopra richiamati, nonché tutta la documentazione di gara, per come approvata con la Determina a contrarre n. 205 del 13.12.23, nonchè con la Determina n. 212 del 21.12.23 (ancorchè non conosciuta) e la Disposizione n. 582/bis del 23.12.23, e, altresì, con la Determina di rettifica n. 218 del 29.12.23, e quindi annullamento anche dell’atto di aggiudicazione della procedura (Determina n. 264/24) e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nessuno escluso, ai fini della declaratoria di illegittimità dell’intera procedura di gara, con obbligo per la S.A. di rinnovarla ab origine.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ECONOVA S.R.L. il 23\7\2024 : </h:div><h:div>avverso e per l’annullamento: a) della determina di aggiudicazione n. 264 del 25.05.24, num. settoriale n. 42, pubblicata e comunicata in data 28.05.24, afferente alla gara d’appalto per l’“affidamento del servizio quinquennale di raccolta e conferimento presso le rispettive piattaforme dei rifiuti solidi urbani della raccolta differenziata sul territorio comunale di Sant’Arpino (CE) - presa d'atto e approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva ed efficace. - CUP: B49F23020940004 – CIG: A041DDAB43”, nella parte in cui non ha disposto l’esclusione dalla procedura di gara di Gruppo Barbato Holding s.p.a.; b) di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dalla procedura di gara di Gruppo Barbato Holding s.p.a.; c) ove e per quanto lesiva della Disposizione n. 173 del 2.05.24 avente ad oggetto l’approvazione dei verbali di gara nella parte in cui non ha disposto l’esclusione dalla procedura di gara di Gruppo Barbato Holding s.p.a; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali nonché per la declaratoria dell’obbligo di esclusione dalla procedura di gara di Gruppo Barbato Holding s.p.a.; e) ove e per quanto lesiva della legge speciale di gara, comprensiva di bando, disciplinare – con particolare riferimento agli art. 6.3 lett. a) e 7 - e capitolato ove interpretabili in senso escludente della Econova s.r.l. così come prospettato dalla ricorrente principale con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3123 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Gruppo Barbato Holding S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A041DDAB43, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Caputo e Sara Corsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio Francesco Antonio Caputo in Napoli, via F. Lauria Centro Dir Isola F11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>CUC Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana s.c.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Comune di Sant'Arpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Econova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Brin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Econova S.r.l. e di Comune di Sant'Arpino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso principale in epigrafe il Gruppo Barbato Holding s.r.l. (d’ora in avanti Gruppo Barbato o ricorrente principale) ha impugnato la determina n. 264 del 25 maggio 2024 con la quale il Comune di Sant’Arpino ha aggiudicato la gara indetta per l’affidamento del &lt;&lt;<corsivo>servizio quinquennale di raccolta e conferimento presso le rispettive piattaforme dei rifiuti solidi urbani della raccolta differenziata sul territorio comunale di Sant’Arpino</corsivo>&gt;&gt; in favore della Econova s.r.l. (d’ora in avanti anche controinteressata o ricorrente incidentale).</h:div><h:div>Premette il Gruppo Barbato di essersi classificato secondo (su 9 partecipanti) nella suddetta procedura di gara alle spalle della Econova e, che:</h:div><h:div>-	quest’ultima, relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale (di cui al p.6.3., lett. a) del disciplinare ossia aver fatto &lt;&lt;<corsivo>negli ultimi tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando di gara, svolti con il sistema di raccolta “porta a porta”, per un importo COMPLESSIVO non inferiore ad € 8.500.000,0 con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, e di aver raggiunto in almeno un Comune con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%.</corsivo>&gt;&gt;, ciò al fine &lt;&lt;<corsivo>di assicurare che il concorrente sia in possesso di un’esperienza specifica nel campo della gestione integrata dei rifiuti e di una organizzazione aziendale, nel settore del presente appalto, tale da garantire il corretto espletamento dei servizi</corsivo>&gt;&gt;) è ricorsa all’avvalimento;</h:div><h:div>-	ciò, nondimeno, il contratto di avvalimento è del tutto carente;</h:div><h:div>-	inoltre (nell’ottica dell’interesse strumentale alla riedizione della procedura), i documenti di gara non fanno riferimento ai criteri minimi ambientali – CAM (nello specifico: quelli “<corsivo>per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale</corsivo>”, di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato in G.U. 5 agosto 2022, n. 182, ed entrato in vigore il 3.12.22, quale revisione dei precedenti CAM del 2014), ciò in violazione del combinato disposto degli artt. 83, comma 2 e 57, comma 2 del d.lg. n. 36/2023.</h:div><h:div>A sostegno del gravame la ricorrente principale deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.</h:div><h:div>Si sono costituiti per resistere il Comune di Sant’Arpino e la controinteressata, eccependo in rito la tardività della censura relativa al mancato rispetto dei CAM. Non si è costituita la CUC Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana s.c.p.a. .</h:div><h:div>La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 1382 del 12 luglio 2024.</h:div><h:div>Con ricorso incidentale notificato in data 23 luglio 2024, la controinteressata ha impugnato gli atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione del Gruppo Barbato.</h:div><h:div>Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato.</h:div><h:div>E’ inammissibile nella parte in cui il Gruppo Barbato lamenta che la lex specialis non conterrebbe &lt;&lt;<corsivo>il dettaglio dei Criteri ambientali minimi, attraverso l’inserimento delle relative specifiche, in particolare, nell’ambito dei criteri e dei sub criteri di valutazione della componente tecnica delle offerte</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>Come eccepito dalla difesa della resistente, la ricorrente principale non censura il mancato rispetto delle prescrizioni ministeriali relativamente all’offerta della controinteressata bensì unicamente l’illegittimità per tale aspetto della lex specialis.</h:div><h:div>Posta in questi termini la censura è inammissibile in quanto il Gruppo Barbato, per un verso, non ha tempestivamente impugnato il bando, per altro verso, non ha indicato eventuali carenze (sotto il profilo dedotto) dell’offerta della controinteressata (cfr. per in un caso simile, T.A.R. Lazio, n. 4493/2024).</h:div><h:div>Il ricorso è viceversa infondato nella parte in cui si dirige a censurare l’assenza del requisito richiesto dall’art. 6.3 lettera a) del disciplinare (capacità tecnica e professionale – sub specie di aver eseguito negli ultimi tre anni il servizio con determinate caratteristiche) in quanto il contratto di avvalimento stipulato dalla controinteresata con la Prometeo non indicherebbe in modo analitico le risorse materiali e umane prestate e sarebbe sottoposto a condizione sospensiva (con conseguente incertezza circa il corretto espletamento del servizio),</h:div><h:div>Quanto a tale ultimo aspetto la ricorrente fa leva sulla circostanza che nel contratto di avvalimento la messa a disposizione delle risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto avviene &lt;&lt;<corsivo>dietro pagamento, a valore di mercato a favore dell’impresa ausiliaria</corsivo>&gt;&gt; con ciò non indicando un corrispettivo determinato e introducendo una condizione sospensiva che minerebbe l’affidabilità dell’aggiudicataria nello svolgere il servizio.</h:div><h:div>Ritiene di contro il Collegio che l’espressione utilizzata nel contratto non sia altro che una clausola di stile in quanto dalla lettura integrale dello stesso emerge che:</h:div><h:div>-	il corrispettivo è stato indicato nel successivo articolo 3 (&lt;&lt;<corsivo>in caso di aggiudicazione della gara, l’operatore economico ausiliato verserà all’ausiliario un corrispettivo pari al 1% del valore dell’appalto oltre il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche o finanziarie eventualmente fornite dall’operatore economico ausiliato</corsivo>&gt;&gt;);</h:div><h:div>-	la Prometeo si è espressamente obbligata &lt;&lt;<corsivo>nei confronti del soggetto avvalente…e nei confronti del Comune di Sant’Arpino a fornire per tutta la durata dell’appalto i requisiti scaturenti dall’esecuzione del suddetto contratto mettendo a disposizione le risorse e l’organizzazione…</corsivo>&gt;&gt; (art. 2).</h:div><h:div>Il contratto di avvalimento non può dirsi inadeguato allo scopo (di garantire il requisito esperienziale nella prestazione del servizio) in quanto l’impresa ausiliaria si è assunta, in questo senso, direttamente la responsabilità nei confronti della stazione appaltante</h:div><h:div>Il contratto non è nemmeno generico (passando all’altra questione dedotta in ricorso) in quanto indica analiticamente le risorse di personale e di mezzi prestati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 104 del d.lg. n. 36/2023.</h:div><h:div>L’infondatezza/inammissibilità del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite mentre devono essere compensate nei riguardi della CUC intimata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:</h:div><h:div>a)	dichiara in parte inammissibile il ricorso principale e lo respinge per il resto;</h:div><h:div>b)	dichiara improcedibile il ricorso incidentale;</h:div><h:div>c)	condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente e dell’avvocato della controinteressata dichiaratosi antistatario, liquidate nella complessiva somma di euro 6.000,00 (seimila/00), da dividersi in parti equali, oltre accessori di legge;</h:div><h:div>d)	compensa le spese nei confronti della CUC intimata.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Paola Palmarini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>