<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240294020241120200317319" descrizione="" gruppo="20240294020241120200317319" modifica="20/11/2024 21:27:01" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Consorzio Stabile Grandi Opere S.C.A.R.L." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02940"/><fascicolo anno="2024" n="06402"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240294020241120200317319.xml</file><wordfile>20240294020241120200317319.docm</wordfile><ricorso NRG="202402940">202402940\202402940.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabio Di Lorenzo</firma><data>20/11/2024 21:27:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: </h:div><h:div>a) della nota <corsivo>ex</corsivo> art. 90 d.lgs. 36/2023 del 15 giugno 2024 prot. 9365 con la quale l’Amministrazione Comunale ha comunicato l’esclusione del consorzio ricorrente dalla gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione socio-culturale delle aree degradate dello stadio Comunale, P.zza Leopardi, P.zza G. Rossa, P.zza Berlinguer e Slargo Croce CIG B0066FBD12; b) del presupposto verbale di gara (non noto negli estremi) nel quale la commissione giudicatrice ha disposto l’esclusione del consorzio dalla gara; c) del disciplinare di gara ove interpretato nel senso che, pur trattandosi di appalto a corpo, (punto 18) sarebbero state escluse quelle offerte economiche che fossero prive anche delle analisi dei prezzi delle migliorie offerte; d) del punto 18 del disciplinare nel quale è previsto che qualsiasi inosservanza nella compilazione dell’offerta economica rappresenta una causa di esclusione; e) del provvedimento di aggiudicazione definitiva se ed in quanto disposto a favore di altra concorrente e di cui, comunque, attualmente si ignorano estremi e contenuto e su cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti sin da adesso; f) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto dal Comune di Parete con l’aggiudicatario e per il subentro nella sua esecuzione stante la disponibilità del ricorrente a completare i lavori.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19\6\2024, per l’annullamento: </h:div><h:div>g) del verbale di gara n.5 del 13 giugno 2024 nella parte in cui la commissione giudicatrice, preso atto che il consorzio ricorrente avrebbe prodotto un’offerta economica incompleta in quanto mancante delle analisi dei prezzi delle migliorie offerte, ha disposto la sua esclusione dalla gara; h) della determinazione del responsabile assetto del territorio n.68 del 18 giugno 2024 con la quale si è preso atto della esclusione del consorzio ricorrente dalla gara e, nel contempo, si è provveduto ad approvare i verbali di gara e a d aggiudicare la gara alla soc. Vinima Costruzioni s.r.l.; i) della nota prot. 9495 del 18 giugno 2024 con la quale è stato comunicato <corsivo>ex</corsivo> art. 90 del D.Lgs. 36/2023 che la gara è stata aggiudicata alla soc. Vinima Costruzioni s.r.l.;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto dal Comune di Parete con l’aggiudicatario e per il subentro nella sua esecuzione stante la disponibilità del ricorrente a completare i lavori.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2940 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Stabile Grandi Opere S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B0066FBD12, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Parete, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Renato Giuseppe Fiorentino, e Riccardo Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Società Vinima Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Costanzo e Salvatore Pirozzi, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Costanzo in Aversa, via S. D'Acquisto n. 168; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Vinima Costruzioni S.r.l. e del Comune di Parete;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>1.</corsivo> Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la nota <corsivo>ex </corsivo>art. 90 d.lgs. 36/2023 del 15 giugno 2024 prot. 9365 con la quale il Comune di Parete ha comunicato l’esclusione del consorzio ricorrente dalla gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione socio-culturale delle aree degradate dello stadio Comunale, P.zza Leopardi, P.zza G. Rossa, P.zza Berlinguer e Slargo Croce CIG B0066FBD12, nonché il punto 18 del disciplinare di gara ove interpretato nel senso che, pur trattandosi di appalto a corpo, sono escluse quelle offerte economiche prive delle analisi dei prezzi delle migliorie offerte, nonché il punto 18 del disciplinare nel quale è previsto che qualsiasi inosservanza nella compilazione dell’offerta economica rappresenta una causa di esclusione.</h:div><h:div>Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determinazione del responsabile assetto del territorio n. 68 del 18 giugno 2024 con la quale si è preso atto della esclusione del consorzio ricorrente dalla gara e, nel contempo, si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare la gara alla Vinima Costruzioni s.r.l., nonché la nota prot. 9495 del 18 giugno 2024 con la quale è stato comunicato <corsivo>ex</corsivo> art. 90 del D.Lgs. 36/2023 che la gara è stata aggiudicata alla società Vinima Costruzioni s.r.l.</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti la società ricorrente ha chiesto altresì la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto dal Comune di Parete con l’aggiudicatario, nonché di subentrare nella sua esecuzione stante la disponibilità del ricorrente a completare i lavori.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune di Parete, deducendo l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>Si è costituita la controinteressata Vinima Costruzioni s.r.l. per resistere alle censure di parte ricorrente.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 1326 del 8.7.2024 il Collegio ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti il <corsivo>fumus boni juris</corsivo> e il <corsivo>periculum in mora</corsivo>.</h:div><h:div>Tale ordinanza è stata però riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3198 del 30.8.2024, con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il Collegio ha deliberato la decisione.</h:div><h:div><corsivo>2.</corsivo> Con l’unico motivo di censura, articolato sia nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti, parte ricorrente ha dedotto che:</h:div><h:div>- il consorzio ricorrente ha partecipato alla gara, indetta dal Comune di Parete, per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione socio-culturale delle aree degradate dello stadio Comunale, Piazza Leopardi, Piazza G. Rossa, Piazza Berlinguer e Slargo Croce – importo a base d’asta 1.869.500,90 comprensivo di oneri per la sicurezza e del costo della manodopera;</h:div><h:div>- in base al disciplinare di gara (doc. 2 pag. 13, della produzione di parte ricorrente) l’appalto è a corpo; </h:div><h:div>- in data 15 giugno 2024 il Consorzio ha ricevuto la nota impugnata in questo giudizio, nella quale l’Amministrazione, dopo aver premesso che ai sensi del punto 18 del disciplinare di gara l’offerta economica doveva contenere anche le analisi dei prezzi delle migliorie, invocando la <corsivo>lex specialis</corsivo>, ha comunicato l’esclusione del ricorrente poiché “<corsivo>Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara</corsivo>”;</h:div><h:div>- il provvedimento di esclusione, così come la presupposta <corsivo>lex specialis</corsivo>, è illegittimo sia perché viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, sia perché, trattandosi di appalto a corpo, per giurisprudenza costante il computo metrico estimativo, così come le analisi dei prezzi non rappresentano un elemento essenziale dell’offerta economica;</h:div><h:div>- detti elementi hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale offerto per cui sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e quindi del contratto da stipulare.</h:div><h:div>L’amministrazione resistente e la controinteressata hanno replicato sostenendo che la <corsivo>lex specialis</corsivo> chiaramente impone, a pena di esclusione, l’allegazione dell’analisi dei prezzi in sede di offerta, nel solco dell’art. 31 dell’Allegato I.7 del d.lgs. n. 36 del 2023, che prescrive l’elaborazione di un distinto documento recante l’analisi dei prezzi che conducono alla formazione del prezzo anche negli appalti con prezzo a corpo. </h:div><h:div>Il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti siano fondati.</h:div><h:div>Premesso che il prezzo è stabilito a corpo dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, l’art. 18 del Disciplinare, con riferimento al contenuto dell’offerta, ha stabilito che «<corsivo>le Imprese inoltre dovranno allegare sul sistema, la seguente documentazione:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>1. Computo Metrico migliorie estimativo, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate solo le opere previste nelle migliorie proposte, con i relativi prezzi ed analisi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Computo Metrico globale estimativo, redatto con le stesse modalità di quello progettuale nel quale dovranno essere riportate sia le opere immutate che le opere previste nelle migliorie, con i relativi prezzi di progetto ed analisi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Quadro di raffronto estimativo tra il progetto posto a base di gara ed il progetto con le migliorie offerte dall’impresa con i relativi prezzi di progetto ed analisi</corsivo>». </h:div><h:div>In base a tale art. 18, inoltre, «<corsivo>Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara</corsivo>».</h:div><h:div>Parte ricorrente è stata esclusa in quanto, in base al provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso introduttivo, «<corsivo>gli elaborati economici trasmessi: 1. Computo metrico migliorie estimativo; 2. Computo metrico globale estimativo; 3. Quadro di raffronto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sono privi delle analisi prezzi delle migliorie offerte</corsivo>». </h:div><h:div>Ciò premesso, la citata previsione di cui all’art. 18 del Disciplinare è nulla e deve considerarsi come non apposta, in quanto, stabilendo di fatto un’ipotesi di esclusione non prevista dalla legge, contrasta con il principio consolidato secondo cui negli appalti con prezzo a corpo il prezzo contrattuale è unicamente quello che coincide con l’offerta economica, da cui sono estranei sia i computi metrici estimativi, sia le analisi dei prezzi; ne deriva l’illegittimità dell’aggiudicazione e degli altri atti applicativi di tale previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo>. Sul punto la giurisprudenza afferma che «<corsivo>negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica</corsivo>» (Cons. Stato, sez. V, 22/01/2024, n. 682). Tale indirizzo è condiviso anche da questa Sezione, secondo cui «<corsivo>La previsione del disciplinare di gara che dispone l'esclusione di un concorrente per il caso di mancata allegazione del computo metrico esplicativo all'offerta economica trova il suo fondamento nell'art. 32, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Solo negli appalti aggiudicati «a corpo», e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l'importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e del contratto da stipulare. È, infatti, nell'appalto a misura che l'indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell'offerta economica è funzionale a consentire l'analisi dei prezzi offerti</corsivo>» (T.A.R. Campania -Napoli-, sez. I, 21/10/2022, n. 6527).</h:div><h:div>Analogo principio è stato recepito dall’ANAC la quale, con le delibere n. 587 e n.723 del 2020, riguardanti ipotesi di appalto a corpo in cui l’esclusione era stata comminata per omessa allegazione delle analisi dei prezzi in applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> che prevedeva tale allegazione a pena di esclusione, ha affermato che «<corsivo>negli appalti aggiudicati a corpo, il prezzo delle soluzioni migliorative proposte e l’analisi di detti prezzi non sono elementi essenziali ai fini della completezza dell’offerta economica, perché eventuali oneri economici ricollegabili alle proposte migliorative trovano compensazione all’interno dell’offerta economica complessiva. Poiché né l’indicazione dei costi delle migliorie né l’indicazione delle relative analisi sono richieste, a pena di esclusione, da una norma di legge, la richiesta a pena di esclusione della lex specialis di gara di indicare, nell’offerta economica, l’analisi dei nuovi prezzi delle migliorie è affetta da nullità ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, per violazione del principio di tassatività e, come tale, disapplicabile dalla stessa stazione appaltante</corsivo>», concludendo che tale clausola della <corsivo>lex specialis</corsivo> è nulla poiché non trova la sua fonte nella norma primaria.</h:div><h:div>Contrario convincimento non può trarsi dall’art. 31 dell’allegato I.7 del D.Lgs. n. 36 del 2023, che secondo il Comune di Parete e la controinteressata avrebbe innovato rispetto alla pregressa disciplina imponendo la produzione delle analisi dei prezzi delle migliorie offerte anche negli appalti a corpo. Tale disposizione, rubricata «<corsivo>Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico</corsivo>», prevede, tra l’altro, quanto segue: «<corsivo>Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono</corsivo>».</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che tale art. 31 non preveda alcuna disciplina innovativa rispetto al principio consolidato secondo cui negli appalti a corpo le analisi dei prezzi non rientrano nel contenuto essenziale dell’offerta. Infatti tale norma non regola le modalità di presentazione delle offerte, ma riguarda la diversa fase della progettazione; in particolare, il citato art. 31 è inserito nello specifico allegato al Codice che individua i contenuti minimi dei vari livelli di progettazione, come fatto palese dall’oggetto di tale Allegato I.7, che fa riferimento ai «<corsivo>Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo</corsivo>». Ne consegue che è ulteriormente confermata la soluzione sopra esplicata, cioè che è priva di fondamento normativo, prevedendo un’ipotesi di esclusione diversa da quelle tassativamente previste dalla legge, la previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo> che, pur nell’appalto con prezzo a corpo, onera i concorrenti di produrre le analisi dei prezzi per le migliorie. </h:div><h:div><corsivo>3.</corsivo> Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, per cui, essendo nulla e dovendosi considerare come non apposta l’impugnata previsione dell’art. 18 del Disciplinare, l’aggiudicazione e gli altri atti impugnati, applicativi di tale previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, devono essere annullati.</h:div><h:div>Dall’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata consegue l’amministrazione dovrà valutare anche l’offerta di parte ricorrente e confrontarla con quella degli altri operatori ammessi e non esclusi, al fine di individuare, all’esito, l’operatore economico aggiudicatario.</h:div><h:div><corsivo>4.</corsivo> Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -Napoli- (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione, e condanna Vinima Costruzioni S.r.l. e il Comune di Parete, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato se versato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Fabio Di Lorenzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>