<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240174420250107193426760" descrizione="" gruppo="20240174420250107193426760" modifica="15/01/2025 16:31:28" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01744"/><fascicolo anno="2025" n="00488"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240174420250107193426760.xml</file><wordfile>20240174420250107193426760.docm</wordfile><ricorso NRG="202401744">202401744\202401744.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\845 Paolo Severini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Severini</firma><data>15/01/2025 15:54:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rita Luce</firma><data>09/01/2025 17:24:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Severini,	Presidente</h:div><h:div>Alfonso Graziano,	Consigliere</h:div><h:div>Rita Luce,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>per l''annullamento</h:div><h:div>previa sospensiva, dei seguenti atti: </h:div><h:div>1) della determinazione dirigenziale n. 1112E n. 6 dell''11.3.2024 avente ad oggetto: “Annullamento della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 4_2024 - Indizione nuova procedura aperta per l''affidamento, in cinque lotti, del servizio di gestione di 21 nidi e micronidi d''infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell''art. 59, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Approvazione Disciplinare e Capitolato speciale d''appalto” al fine dell''annullamento della procedura di gara; </h:div><h:div>2) di tutta la lex specialis così come comprensiva di bando, disciplinare, capitolato ed allegati con particolare riferimento alla incapienza ed alla clausola sociale laddove non prevedono i livelli occupazionali e retributivi in conformità alla normativa nazionale e regionale di settore; </h:div><h:div>3) di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16\9\2024: </h:div><h:div>Avverso e per l’annullamento dei seguenti atti: </h:div><h:div>A) della determinazione dirigenziale del Comune di Napoli del 23.7.2024 n. 112K n. 9 con cui è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 1 della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento, in cinque lotti, del servizio di gestione di 21 nidi e micronidi d'infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli - DET. 6/2024 - CIG: B0CAFF80A7 in favore del Costituendo RTI Gesco (mandataria); Giglio e Proodos (mandanti); </h:div><h:div>B) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti; </h:div><h:div>C) ove e per quanto lesiva della determina a contrarre; </h:div><h:div>D) ove e per quanto lesiva della legge speciale di gara, così come comprensiva di bando, disciplinare, capitolato ed allegati; </h:div><h:div>E) di tutti i verbali di gara; </h:div><h:div>F) in subordine, ove e per quanto lesiva dell’intera procedura di gara; g) ove e per quanto lesiva della determinazione dirigenziale a contrarre n. 1112E n. 6 dell’11.3.2024 avente ad oggetto: “Annullamento della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 4_2024 - Indizione nuova procedura aperta per l’affidamento, in cinque lotti, del servizio di gestione di 21 nidi e micronidi d’infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Approvazione Disciplinare e Capitolato speciale d'appalto” al fine dell’annullamento della procedura di gara, con particolare riferimento al Lotto n.2; </h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove stipulato, ai fini del subentro del ricorrente nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 11\10\2024: </h:div><h:div>Avverso e per l’annullamento dei seguenti atti: </h:div><h:div>x) del provvedimento del Comune di Napoli – Area Educazione – Servizio Sistema Educativo – PG/2024/808348 del 23.09.2024 avente ad oggetto “RAGGIO di SOLE Società Cooperativa ONLUS in persona del legale rappresentante p.t. - Ordinanza collegiale TAR n. 4968/24 (Istruttoria) Fascicolo AM/40636” depositata in giudizio in data 30.9.2024; </h:div><h:div>y) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con ulteriori motivi aggiunti; nonché avverso e per l’annullamento dei seguenti atti già impugnati con motivi aggiunti del 16.9.2024.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Scacco Matto Società Cooperativa Sociale, Or.S.A. Società Cooperativa Sociale, Aldia Società Cooperativa Sociale, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Gesco Consorzio di Cooperative Sociali, Giglio Soc.Coop.Soc., Proodos Soc.Coop.Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Consorzio Co.Re. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Parisi, Luigi Cerbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Napoli e di Gesco Consorzio di Cooperative Sociali e di Giglio Soc.Coop.Soc. e di Proodos Soc.Coop.Soc.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con determinazione dirigenziale n. 1112E n. 6, dell’11.3.2024, il Comune di Napoli ha indetto la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento in 5 lotti del servizio di gestione di 21 nidi e micronidi d'infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà comunale, da aggiudicarsi in Accordo quadro, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</h:div><h:div>La società ricorrente ha partecipato alla procedura suindicata per il Lotto 1, classificandosi quarta (con un punteggio pari a 87.78); primo è risultato il Costituendo RTI GESCO Consorzio di Cooperative sociali.</h:div><h:div>La ricorrente, quindi, nonostante la sua partecipazione alla gara, premettendo di avere interesse all’annullamento della intera procedura, ai fini della sua riedizione, ha impugnato, con il ricorso principale, il bando siccome illegittimo, per manifesta indeterminatezza e per incapienza del prezzo posto a base d’asta. Con motivi aggiunti depositati in data 16.09.2024, ha, poi, impugnato il provvedimento del Comune di Napoli del 23.7.2024, recante aggiudicazione della gara in favore di RTI GESCO. Con motivi aggiunti depositati in data 11.10.2024, ha, infine, impugnato, come meglio si dirà in seguito, il provvedimento del Comune di Napoli – Area Educazione – Servizio Sistema Educativo – PG/2024/808348 del 23.09.2024, depositato in atti, dalla difesa comunale, in data 30.9.2024.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio, in primo luogo, il Comune di Napoli che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso: la ricorrente non vantterebbe, infatti, alcun interesse ad annullare una gara cui essa stessa ha partecipato e nella quale si era classificata non vincitrice; del resto, ben n. 25 ditte hanno partecipato alla gara che ci occupa, non ravvisando in essa alcuno dei vizi, lamentati dalla ricorrente. La lex specialis non conteneva, infine, alcuna clausola immediatamente lesiva sicché, anche sotto tale ulteriore profilo, la ricorrente non aveva alcun interesse ad impugnarla. Nel merito, poi, il Comune ha eccepito l’infondatezza del gravame e di tutti i motivi in esso contenuti.</h:div><h:div>La ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare, con dichiarazione depositata in data 6.05.2024.</h:div><h:div>Successivamente alla proposizione dei motivi aggiunti, da parte della Raggio di Sole, e precisamente con atto depositato in data 29.10.2024, è intervenuto in giudizio il Consorzio CO.RE Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, che, nel frattempo si era aggiudicato il Lotto 2, giusta determinazione comunale n. 112K n. 9 del 23.7.2024. Il Consorzio ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, ribadendo più diffusamente le proprie difese con successiva memoria, depositata il 18.11.2024.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio anche l’RTI GESCO, a detta del quale il ricorso sarebbe inammissibile: la ricorrente, infatti, aveva regolarmente partecipato alla gara, così dimostrando che vi erano le condizioni per formulare una offerta seria e valutabile dalla Stazione appaltante. Nel merito, il ricorso era infondato, vista la piena legittimità della disciplina di gara impugnata.</h:div><h:div>Quanto al contraddittorio processuale, instaurato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, l’RTI GESCO ne eccepiva, poi, l’irritualità, atteso che risultavano depositate in giudizio le relate di notifica al solo Comune di Napoli ed alla Società Cooperativa Sociale ALDIA, e non anche ai componenti del RTI terzo classificato (ovvero, Orsa Maggiore e Scacco Matto). Ove si fosse inteso il ricorso come diretto alla caducazione dell’intera gara, invece, si sarebbe dovuto estendere il contraddittorio a tutti i concorrenti, ma anche e soprattutto a tutti gli aggiudicatari dei singoli lotti nei quali la procedura era stata articolata. Rilevava, ancora, la carenza di interesse in capo alla ricorrente, ove, al contrario, si fosse inteso il ricorso come diretto alla caducazione della gara riferita al solo Lotto 1, posto che essa ricorrente si era classificata al quinto posto e non poteva, quindi, trarre alcun beneficio da un’eventuale esclusione di GESCO. E, comunque, anche da questo punto di vista, mancando censure verso il secondo, il terzo e il quarto classificato, la ricorrente non aveva alcun interesse a contestare la posizione di RTI GESCO. Da ultimo, tutti i motivi di ricorso erano infondati e andavano respinti.</h:div><h:div>Con ordinanza del 13.09.2024, questo Tribunale, rilevando che la ricorrente aveva censurato la disciplina di gara per mancata previsione, al suo interno, dei C.M., ha disposto che il Comune fornisse chiarimenti sul punto, anche al fine precisare se ed in quale misura l’omessa previsione dei CAM avesse influito nella formulazione del prezzo posto a base d’asta. </h:div><h:div>Il Comune ha depositato, in riscontro, la nota del Servizio Sistema Educativo n. PG/2024/808348 del 23.09.2024 che è stata impugnata dalla Raggio di Sole con motivi aggiunti, depositati in data 11.10.2024.</h:div><h:div>Seguivano articolate memorie di replica.</h:div><h:div>In particolare, con memoria del 15.11.2024, la ricorrente eccepiva l’inammissibilità dell’atto di intervento ad opponendum, spiegato dal Consorzio CO.RE: il Consorzio aveva, infatti, partecipato alla gara, concorrendo per il Lotto n. 2 e non aveva, quindi, interesse alcuno ad intervenire nel presente giudizio, relativo al Lotto 1. Rilevava, poi, che il Consorzio aveva preso parte anche al giudizio pendente innanzi a questo Tribunale, con R.G. 3872/2024, relativo al Lotto 2, cosicché l’atto di intervento non costituirebbe altro che una duplicazione, inammissibile, delle difese già espletate nell’altro giudizio. Rilevava, infine, che le argomentazioni, che la controinteressata GESCO aveva sollevato in sede difensiva, relativamente alla presunta esistenza di un unico centro decisionale, dietro le cooperative Raggio di Sole, Baby Garden, San Vincenzo, ABU e ACSOM, tendevano ad ampliare indebitamente il thema decidendum; tali argomentazioni dovevano, quindi, essere introdotte con ricorso incidentale (mai spiegato della controparte) e non con una semplice memoria difensiva.</h:div><h:div>In sede conclusionale, la ricorrente contestava, a sua volta, l’atto di intervento spiegato dal Consorzio CO.RE, essendo il presente gravame rivolto all’annullamento del bando di gara limitatamente al lotto cui la ricorrente aveva partecipato. La ricorrente ribadiva, ad ogni modo, la sussistenza del proprio interesse ad agire e, quindi, la piena ammissibilità sia del ricorso principale che dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>Replicavano diffusamente anche il Consorzio CO.RE E GESCO, ciascuno insistendo nelle proprie argomentazioni difensive cosicché, una volta pervenuta alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio di dover preliminarmente esaminare la questione della ammissibilità dell’intervento in giudizio del Consorzio CORE, che, nella gara che ci occupa, è risultato, quale Capogruppo del RTI costituito, aggiudicatario del lotto 2, giusta determinazione dirigenziale n. 112K del 23.7.2024 n. 9. </h:div><h:div>La ricorrente, infatti, con memoria depositata il 15.11. 024, ha eccepito l’inammissibilità di detto intervento, in quanto il Consorzio aveva concorso per il Lotto n. 2; tra l’altro, il Consorzio aveva anche preso parte al giudizio pendente innanzi a questo Tribunale con R.G. 3872/2024, avente ad oggetto la legittimità del Lotto 2, cosicché il suo intervento costituirebbe una duplicazione delle difese già espletate in tale giudizio. Il gravame sarebbe, infine, complessivamente rivolto all’annullamento del bando di gara, limitatamente al solo Lotto 1, cui la ricorrente aveva, comunque, partecipato.</h:div><h:div>Il Consorzio CO.RE ha, sul punto, ribadito il suo interesse ad intervenire in giudizio: l’aggiudicazione della gara è stata disposta con unico provvedimento per tutti i lotti ed un eventuale annullamento dell’intera gara inciderebbe negativamente anche sulla sua posizione.</h:div><h:div>Orbene, il Collegio è dell’avviso di ritenere ammissibile l’atto di intervento spiegato dal Consorzio CO.RE. </h:div><h:div>Nel caso in esame, infatti, l’aggiudicazione è stata disposta con unico provvedimento per ogni lotto; l’effetto caducatorio del bando, poi, come auspicato dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, finirebbe per riverberarsi sull’esito di tutta gara. L’affermazione secondo cui il gravame sarebbe diretto all’annullamento della gara con riferimento al solo Lotto 1, infine, risulta smentita dalle argomentazioni difensive della ricorrente che, con i motivi aggiunti, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1112E/24, di unica aggiudicazione, al fine dichiarato di ottenere l’annullamento dell’intera procedura di gara; ed infine, a pagina 6 della memoria, depositata in data 15 novembre 2024, ha ribadito che “l’interesse al ricorso sussiste in primo luogo ai fini dell’annullamento della gara così che la stessa possa essere oggetto di riedizione in senso conforme alla legge”. il che conferma che, un eventuale annullamento del gravame, pregiudicherebbe anche la posizione dell’interventore, così legittimando la sua partecipazione al presente giudizio.</h:div><h:div>I) Ciò premesso, si procede all’esame del ricorso principale e dei motivi aggiunti depositati in data 11.10.2024, nei quali i motivi di censura contenuti nel ricorso sono stati riproposti, a seguito dall’avvenuto deposito in giudizio, da parte del Comune di Napoli, della nota istruttoria PG/2024/808348 del 23.09.2024.</h:div><h:div>Il ricorso principale è, dunque, in parte inammissibile ed in parte infondato; i motivi aggiunti sono infondati. E ciò per le ragioni che si vanno qui di seguito ad analizzare.</h:div><h:div>Dopo aver analiticamente ripercorso il contenuto delle prescrizioni di gara, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che tutta la gara andrebbe annullata, in quanto l’indeterminatezza della lex specialis le aveva impedito di presentare una offerta seria e congrua. Nel bando, invero, mancava una effettiva specificazione del monte ore e del numero minimo e massimo dei bambini che avrebbero usufruito del servizio di asilo nido il che impediva, a cascata, di conoscere, con sufficiente precisione, tutti gli elementi dell’offerta, e conseguentemente, i costi che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto sostenere nella gestione del servizio. il Comune, poi, non aveva specificato con accuratezza e analiticità i singoli elementi che componevano la prestazione e il loro valore, come ad esempio il costo dei pasti. </h:div><h:div>Anche a voler ritenere sufficienti i dati ricavabili dalla legge speciale di gara, l’intera procedura era, comunque, illegittima per incapienza del bando: il monte ore indicato nella lex specialis era, infatti, assolutamente insufficiente, anche se posto a confronto con il monte ore del cantiere storico e anche laddove non si fossero assunti tutti i dipendenti di tale ultimo cantiere. E, invero, l’impugnata determina 1112E n. 6/2024 aveva revocato la gara precedentemente bandita dal Comune, riducendo sensibilmente gli importi posti a base di gara.</h:div><h:div>L’incapienza del bando veniva rilevata anche con riferimento ai costi dei pasti, per i quali i dati delle forniture presso gli asili nido oggetto di gara indicherebbero costi ben superiori a quelli sostenibili, in forza dell’importo posto a base di gara. La legge di gara impugnata non aveva, infine, chiarito se l’affidamento alla ditta di refezione esterna presupponesse o meno il subappalto.</h:div><h:div>Il bando non aveva, comunque, tenuto conto dei CAM, con conseguente incongruità della base d’asta che all’80% era coperta dai costi della manodopera.</h:div><h:div>Ciò detto, il Collegio intende condividere le osservazioni opposte, sul punto, dal Comune di Napoli e dalle controparti costituite e rilevare che questo primo ordine di censure va dichiarato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.</h:div><h:div>La ricorrente, infatti, impugna il bando di gara, chiedendo l’annullamento dell’intera procedura, configurando le clausole della legge di gara come immediatamente lesive del suo interesse partecipativo, sotto il profilo dell’interesse alla presentazione di un’offerta utile e competitiva.</h:div><h:div>In merito, è noto che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che, sotto il profilo dell'interesse ad agire, gli atti di gara possano essere immediatamente impugnati, senza attendere l'esito della procedura, solo ove gli aspiranti partecipanti eccepiscano l'introduzione di clausole immediatamente escludenti, ovvero di "disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara", così impedendo alle imprese di formulare un'offerta seria (C.d.S., Ad. plen., sent. n. 4 del 2018).</h:div><h:div>Deve, quindi, ritenersi ammissibile l’impugnazione delle clausole della lex specialis, nei casi in cui “la clausola contestata, pur non inficiando la domanda di partecipazione alla gara, né rendendo ex ante impossibile l’aggiudicazione della gara all’impresa ricorrente, incida – fino a vanificarlo – sull’interesse alla partecipazione e alla successiva aggiudicazione, nel senso di svuotare il bene della vita messo in gara dalla stazione appaltante di ogni concreta appetibilità: ciò che si verifica, ad esempio, qualora il prezzo a base d’asta sia inidoneo ad assicurare all’impresa (recte, a qualunque impresa) un minimo margine di remuneratività per il capitale impegnato nell’esecuzione della commessa o, addirittura, tale da imporre l’esecuzione della stessa in perdita” (cfr. T.A.R. Piemonte n. 00840/2019).</h:div><h:div>L’impugnazione immediata del bando richiede, tuttavia, in questi casi, una dimostrazione particolarmente rigorosa dei suoi presupposti; “ciò tanto più nel momento in cui la ricorrente stessa abbia partecipato alla gara con un’offerta che è stata ammessa e valutata dalla stazione appaltante, ciò che costituisce un indice molto serio della portata non immediatamente escludente degli atti di gara” (cfr. T.A.R. Lazio Roma, n. 15900/2024).</h:div><h:div>Ed invero, il Consiglio di Stato, con recente pronuncia richiamata anche da GESCO in sede difensiva, ha ribadito che “soprattutto quando la presentazione della domanda di partecipazione non si presti alla prognosi, con carattere di ragionevole certezza, di esito infausto, ma anzi l’offerta dell’operatore economico ricorrente sia reputata ammissibile e valutata dalla stazione appaltante, unitamente a diverse altre, risulta per tabulas la mancanza di impedimenti alla sua formulazione. Ne consegue che, in casi siffatti, quando l’operatore economico abbia partecipato alla gara, presentando un’offerta ammessa e valutata dalla stazione appaltante, l’onere della prova della portata immediatamente escludente del bando è più gravoso. Esso è soddisfatto soltanto quando il ricorrente fornisca adeguata dimostrazione che, malgrado ciò, l’offerta non è economicamente utile, né competitiva, vale a dire che, pur non precludendo il bando la partecipazione alla gara né l’eventuale aggiudicazione, le condizioni dell’affidamento resterebbero comunque lesive dell’interesse effettivo all’aggiudicazione, cioè al bene della vita messo in gara, perché non in grado di garantire un adeguato utile d’impresa. Quindi, per dimostrare il proprio interesse concreto e attuale all’impugnazione immediata del bando, l’impresa che abbia comunque formulato un’offerta, deve dimostrarne la non remuneratività in concreto, vale a dire appunto nei suoi confronti, essendo a suo carico, come detto, l’onere della prova dell’interesse ad agire, ovvero dimostrare l’assoluta impossibilità di presentare un’offerta consapevole” (cfr. Cons. Stato, n. 8625/2024).</h:div><h:div>Orbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, si osserva che, nel caso in esame, la ricorrente, nell’impugnare la legge di gara, non ha assolto all’onere della prova (che, come innanzi specificato, su di essa gravava) in punto di interesse a ricorrere, in quanto, al di là di affermazioni, seppur diffuse, sulla genericità delle prescrizioni di gara e sulla incapienza del bando, non ha dimostrato la concreta non remuneratività della offerta che ha, di fatto, presentato. Vi è anche da precisare, invero, che la ricorrente ha partecipato alla gara e che si è classificata quinta.</h:div><h:div>Quanto affermato da Raggio di Sole, quindi, circa l’impossibilità di formulare una offerta seria e congrua a causa della indeterminatezza ed incapienza del bando, anche con riferimento al c.d cantiere storico, nonché quanto sostenuto circa i costi della manodopera e dei pasti, rimane una affermazione di principio, non sorretta dalla prova che effettivamente l’impresa, che pure ha partecipato alla gara, non abboa potuto formulare una offerta remunerativa. Al contrario, come detto, la ricorrente ha partecipato alla selezione ed ha presentato un’offerta che è stata regolarmente esaminata e valutata dalla Commissione, seppur non risultando destinataria del punteggio massimo.</h:div><h:div>Tra l’altro, il Comune resistente ha ragionevolmente opposto che, nella procedura in esame, la differenza rispetto ai vecchi bandi è stata soltanto quella di non prevedere l’apertura dei nidi al sabato, e quindi l’orario settimanale a 5 g/settimana, dal lunedì al venerdì. L’indennità di turno non è invece da considerare, in quanto il servizio oggetto della gara non prevede turnazioni come definite dal CCNL di settore di riferimento. I costi indicati nella tabella di cui all’art. 4 del CSA sono, infine, comprensivi di tutti quanti gli oneri, occorrenti alla corretta e regolare esecuzione del contratto e delle prestazioni richieste, nel rispetto delle normative vigenti.  In tal senso l’importo unitario della refezione è da intendersi comprensivo di tutti i costi necessari alla erogazione della stessa.</h:div><h:div>Preme, infine, rilevare l’inammissibilità e improcedibilità delle doglianze, articolate nel ricorso principale, anche se riproposte nei motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione; la ricorrente, infatti, si è limitata ad invocare una generica invalidità derivata della aggiudicazione ma non ha minimamente illustrato come i vizi del bando e della legge di gara abbiano, in concreto, influenzato l’operato della Commissione, così influenzando gli esiti della gara e traducendosi in un vizio di illegittimità della aggiudicazione stessa (in termini, ad esempio, di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi)..</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’illegittima parametrazione del costo della manodopera al vecchio CCNL di settore, anziché con riferimento al CCNL cooperative sociali attualmente vigente. Il motivo è privo di pregio.</h:div><h:div>La difesa del Comune ha, infatti, chiarito che, in mancanza delle tabelle ministeriali aggiornate al nuovo CCNL, la base d’asta è stata fissata con riferimento alle tabelle ministeriali vigenti al momento della indizione della gara. La censura sul costo della manodopera rimane, ad ogni modo, generica e limitata alla preliminare impugnazione del bando e della legge di gara, in quanto, come già in precedenza rilevato, Raggio di Sole non ha proposto, una volta impugnata l’aggiudicazione, ulteriori censure sul punto, e non ha espresso alcuna deduzione su come il costo della manodopera sia stato, in concreto, verificato e valutato dalla Commissione nella graduazione delle varie offerte..</h:div><h:div>Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente chiede l’invalidamento dell’intera procedura, sostenendo che gli atti di gara sarebbero stati redatti senza tener conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, nei CAM in materia di smaltimento rifiuti e nei CAM per il Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari; tale omissione avrebbe indebitamente inciso sulla congruità del prezzo posto a base d’asta, considerando che il costo della manodopera afferisce, nel caso che ci occupa, a circa l’80% del valore dell’affidamento.</h:div><h:div>Con riferimento al ricorso principale, la censura è inammissibile.</h:div><h:div>Il Collegio è consapevole che, in argomento, una parte della giurisprudenza amministrativa ha optato per la tesi dell’immediata lesività del bando, ove violativo dei CAM (v., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 6.3.2024, n. 4493; Tar Roma, sez. II ter, nn.ri 4493/24, 4494/2024, 4495/2024).</h:div><h:div>Tuttavia, persuade maggiormente il contrario orientamento, sostenuto dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn.ri 2795/2023, 4701/2024, 1300/2024 che, riferendosi anche agli esiti cui è giunta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. n. 1/2003, ma anche n. 4/2018), ha configurato la sussistenza di ipotesi di lesività immediata del bando, solo per le clausole cd. “immediatamente escludenti”, tali essendo sia quelle che, in senso proprio e diretto, fissano requisiti illegittimi di accesso al procedimento selettivo, sia quelle che, in modo indiretto, impediscono tout court la formulazione di un’offerta seria e consapevole.</h:div><h:div>Pertanto, “Nella fattispecie, è evidente che la violazione dei CAM, affermata nel ricorso, non abbia affatto impedito alla ricorrente di presentare offerta, la quale è stata valutata e ammessa definitivamente nella graduatoria di gara. Il mancato recepimento dei CAM non si presenta, quindi, realmente impeditivo della partecipazione ovvero della presentazione dell’offerta, determinando piuttosto una violazione delle regole di ingaggio della competizione, destinate ad essere lesive solo con l’aggiudicazione definitiva, in conformità alla regola generale in tema di impugnazione dei bandi di gara. D’altra parte, non può essere revocato in dubbio che anche l’odierno ricorrente vi ha partecipato e, in teoria, avrebbe potuto collocarsi alla prima posizione, talché, fino all’assegnazione (a terzi) della gara (con l’aggiudicazione), lo stesso non ha subìto alcun vulnus irreparabile” (cfr. T.A.R. Lazio n. 19910/2024; in termini T.A.R. Salerno, n. 01767/2024).</h:div><h:div>Il motivo di ricorso, riproposto nei secondi motivi aggiunti, è comunque infondato, atteso che l’obbligatorietà della previsione dei CAM, all’interno della legge di gara, deve essere valutata con specifico riferimento all’oggetto dell’appalto, e, quindi, in relazione ai decreti ministeriali di riferimento, come previsti per le specifiche categorie merceologiche di prodotti, servizi e lavori.</h:div><h:div>L’obbligatoria applicazione dei CAM è espressamente sancita, infatti, dall’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in relazione alle “specifiche tecniche” ed alle “clausole contrattuali”, contenute in ciascun decreto ministeriale di riferimento, inerenti alle diverse categorie merceologiche di prodotti, servizi e lavori; e ciò per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, definiti dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” (cfr., da ultimo, D.M. 3 agosto 2023). Dal che se ne ricava che l’applicazione dei CAM va esclusa, nella gara in questione, in ragione dello specifico oggetto dell’appalto, non consistente nel servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti, né, tanto meno, nel servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari. </h:div><h:div>Con le ultime censure, la ricorrente deduce che la Determinazione Dirigenziale n. 1112E n. 6 dell’11.3.2024 sarebbe illegittima, laddove viene considerata “Atto senza impegno di spesa”; il Comune avrebbe, poi, individuato criteri di attribuzione del punteggio tecnico di carattere meramente soggettivo, oltre che dal contenuto generico ed indeterminato.</h:div><h:div>Anche tali doglianze vanno respinte.</h:div><h:div>Con riferimento alla mancata previsione dell’impegno di spesa, se ne rileva la non necessarietà, trattandosi di Accordo Quadro (in termini T.A.R. Lazio, n. 8633/23; si veda anche deliberazione Corte dei Conti SCCLEG/1/2023/PREV). Trattasi, in subordine, di una mera irregolarità che non incide sulla legittimità dell’Accordo Quadro stesso.</h:div><h:div>In relazione alla formulazione dei criteri di valutazione delle offerte, si osserva, invece, quanto segue.</h:div><h:div>La ricorrente deduce che la lex specialis aveva previsto criteri di valutazione dell’offerta tecnica eccessivamente vaghi, così lasciando troppo spazio alle valutazioni discrezionali della Commissione; aveva, poi, privilegiato elementi dell’offerta di carattere prettamente soggettivo, graduando oltre la metà del punteggio tecnico, sulla base di caratteristiche soggettive delle imprese concorrenti, quali ad esempio, la loro l’organizzazione aziendale preesistente, piuttosto che sulla base della qualità del servizio da rendersi al Comune. Il tutto in violazione del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dell’art. 108 del Codice degli appalti. Nel caso in esame, invero, oltre la metà del punteggio tecnico (49/70) era stato assegnato, in base a criteri di natura soggettiva (organizzazione aziendale, attività di monitoraggio e certificati di qualità), rispetto alle reali prestazioni da eseguire, circostanza che mortificava oltremodo il confronto competitivo tra le imprese concorrenti.</h:div><h:div>La giurisprudenza comunitaria ha, invece, sottolineato la necessità di operare una netta separazione tra fase di selezione dell’offerente, basata su criteri di idoneità di natura soggettiva, e fase di selezione dell’offerta, fondata su criteri di aggiudicazione, consentendo l’introduzione di criteri di natura soggettiva (pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati e certificazione di qualità), solo quando questi abbiano un peso recessivo rispetto ai criteri di qualità dell’offerta.</h:div><h:div>Tali doglianze vengono articolate diffusamente nel ricorso principale e soltanto richiamate nei motivi aggiunti, proposti avverso l’aggiudicazione, sotto forma di invalidità di quest’ultima, derivata dall’illegittimità del bando e della legge di gara.</h:div><h:div>Orbene, ad avviso del Collegio  siffatte censure sono inammissibili quando contenute nel ricorso principale, in quanto proposto avverso la sola disciplina di gara, e non anche avverso il provvedimento di aggiudicazione, ed inammissibili anche quando proposte nei motivi aggiunti siccome richiamate genericamente ed astrattamente.</h:div><h:div>Invero, la clausola del disciplinare osteggiata dalla ricorrente, ove non impugnata contestualmente al provvedimento di aggiudicazione, non costituisce, di per sé, una clausola immediatamente lesiva, in quanto attiene a criteri di valutazione dell’offerta tecnica che non hanno impedito allo stesso di partecipare alla gara e presentare una offerta valida ed, eventualmente, di risultare vincitore (in termini, T.A.R. Napoli, n. 228/23). Nella concreta fattispecie, in effetti, non è in alcun modo dimostrato che il contenuto delle clausole censurate abbiano comportato, per la ricorrente, la preclusione alla partecipazione alla procedura (o, comunque, la notevole difficoltà a presentare un'offerta valutabile dalla stazione appaltante). E ciò non solo perché la ricorrente ha in effetti presentato un'offerta che è stata ritenuta ammissibile e valutabile, ma soprattutto in base al contenuto specifico delle clausole contestate: entrambe, come si è già segnalato, contemplano dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, cui è ricollegata l'attribuzione di una quota dei punti riservati al merito tecnico, i cui effetti si producono esclusivamente nella fase dell'aggiudicazione, non riguardando né il possesso di requisiti speciali di partecipazione, né requisiti minimi dell'offerta richiesti a pena di esclusione dalla gara; esse, pertanto, non possono ritenersi preclusive della partecipazione alla procedura né incidenti sulla possibilità della formulazione di un'offerta consapevole, adeguata e in grado di aggiudicarsi la gara.</h:div><h:div>Ove proposta nei motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione, la censura è, comunque, complessivamente inammissibile, perché la ricorrente s’è limitata ad una contestazione astratta dei criteri di valutazione dell’offerta, senza specificare come tali criteri siano in concreto applicati dalla stazione appaltante e si siano tradotti nella attribuzione dei punteggi finali alle singole imprese concorrenti.</h:div><h:div>Le censure in esame, infine, sarebbero comunque infondata.</h:div><h:div>Il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di pre-qualificazione e criteri di aggiudicazione della gara può essere interpretato dalla giurisprudenza con maggiore elasticità proprio nei casi in cui le Stazioni appaltanti ravvisino l’opportunità che determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, siano valutate anche per la selezione dell’offerta; in tali evenienze, infatti, si è ritenuto che le Stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara, anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti, in particolare, la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare il progetto oggetto di gara. Ciò, invero, proprio nel caso di appalti di servizi e laddove aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell’offerta (cfr. Cons. Stato, n. 279/2018).</h:div><h:div>Venendo in rilievo, nel caso di specie, un appalto di servizi, deve, dunque, ritenersi possibile che il bando prevedesse anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo ed attinenti alla capacità tecnica della concorrente, desumibile dalla sua pregressa e concreta esperienza nella gestione di altre strutture asilo.</h:div><h:div>L’opzione prospettata può, inoltre, essere condivisa, anche nel senso di ritenere che l’esperienza valutabile, ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, sia quella riferita al personale della società concorrente, in quanto l’offerta di quest’ultima di assicurare la prestazione oggetto dell’appalto di servizi si rende possibile, proprio attraverso il personale chiamato ad eseguirla: sicché il merito tecnico dell’offerta non può che essere riferito alla qualità delle risorse umane che l’offerente intende mettere a disposizione nella esecuzione dell’appalto, conformemente al criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 95, comma 6 lett. e) del d. lgs. n. 50 del 2016 (cfr. T.A.R. Campobasso, 9 dicembre 2016, n. 513).</h:div><h:div>Come evidenziato anche dal Comune resistente, quindi, il Disciplinare di gara individua, nella fattispecie che ci occupa, all’art. 18, i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, distribuendo un massimo di 100 punti, così divisi: fino a 90 punti per il progetto tecnico, e fino 10 punti per l’offerta economica; ha poi stabilito i criteri 1 e 2, per l’attribuzione del punteggio al progetto tecnico, articolandoli in sub-criteri, correlati ciascuno al relativo punteggio.  La griglia di valutazione prevista nel disciplinare prevede, poi, specifici criteri e sotto-criteri, riferiti alle attività da espletare nello svolgimento del servizio, ovvero alle modalità con le quali il concorrente intende realizzare le prestazioni oggetto della gara. Viene, infatti, richiesto di indicare sia l’approccio pedagogico e la metodologia educativa a cui si intende far riferimento, in connessione con i bisogni dell’utenza, sia di indicare il progetto educativo e le modalità con le quali si intende affrontare alcuni aspetti cruciali del funzionamento del nido, come la fase di inserimento dei bambini e l’inclusione dei bambini con bisogni specifici. Inoltre viene richiesto di indicare, nel progetto tecnico, le modalità organizzative che il concorrente intende mettere in atto per tradurre gli aspetti pedagogici in concrete modalità di funzionamento del nido, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione e gestione del personale che sarà impiegato, in considerazione del fatto che gran parte della qualità del servizio che sarà erogato dipende proprio dal lavoro degli educatori, che si prendono cura dei bambini loro affidati. I criteri di valutazione delle offerte risultano, quindi, ben articolati e chiari, nonché muniti di criteri motivazionali, pertinenti con l'oggetto dell'appalto ed in grado di guidare una valutazione comparativa delle offerte, da parte della Commissione.</h:div><h:div>Passando, ora l all’esame dei motivi aggiunti, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>II) Con il primo dei motivi aggiunti, depositato il 16 settembre 2024, la ricorrente impugna la determina dirigenziale del 23.7.2024 n. 112K, n. 9, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 1 al Costituendo RTI GESCO. </h:div><h:div>Più nel dettaglio, la ricorrente, ribadendo il proprio interesse alla coltivazione del gravame, insiste, nella censura di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 51, 58 e 95 d.lgs. 36/2023) e dell’art. 3 e dell’art. 4 del Disciplinare e rileva che, al di là della distinzione formale tra gli operatori economici che avevano partecipato alla gara, sussisterebbe, in realtà, tra di essi, un unico centro decisionale.</h:div><h:div>Rileva, in merito, la sussistenza di un unico centro decisionale tra ERA, mandante del RTI aggiudicatario del Lotto 2 e la GESCO, mandataria del RTI aggiudicatario del lotto 1 oggetto di causa e la Coop ACCAPARLANTE, aggiudicataria del lotto 4 e la Coop AGORÀ, Mandante del RTI aggiudicatario del lotto 3.</h:div><h:div>L’unicità del centro decisionale e/o il collegamento sostanziale tra imprese partecipanti a diversi lotti sarebbe presente, anche con riferimento agli operatori economici aggiudicatari del lotto 2 (ERA), lotto 3 (AGORÀ) e lotto 4 (ACCAPARLANTE) e quello aggiudicatario del lotto 1 (GESCO).</h:div><h:div> Nello specifico:</h:div><h:div> “- il legale rappresentante della ERA Cooperativa Sociale, mandante dell’RTI costituendo con il Consorzio CORE aggiudicatario del lotto 2, è Smarrazzo Giacomo, nato a Napoli, il 25.6.1966;</h:div><h:div> - il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio GESCO, mandatario del RTI costituendo aggiudicatario del lotto 1 (oggetto di causa), è sempre Smarrazzo Giacomo, nato a Napoli, il 25.6.1966;</h:div><h:div> - il legale rappresentante della Coop ACCAPARLANTE, dott. Alessandro Vasquez è anche nel Cda del Consorzio GESCO;</h:div><h:div> - tra i consiglieri di ACCAPARLANTE (aggiudicataria del Lotto 4) figura la sig.ra Visciano Silvana, nata a Torre del Greco il 23.08.1975 (VSCSVN75M63L259N) la quale è Presidente del Consiglio di Amministrazione della Coop AGORÀ, mandante dell’RTI aggiudicatario del Lotto 32” (cfr. pag. 7 ricorso per motivi aggiunti).</h:div><h:div> La S.A. avrebbe dovuto, quindi, effettuare una apposita istruttoria, al fine di verificare la sussistenza di un unico centro decisionale; una volta appurata l’esistenza di detto unico centro decisionale, avrebbe dovuto, poi, escludere dalla procedura di gara l’RTI controinteressato.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la sussistenza di un unico centro decisionale tra ERA, mandante del RTI aggiudicatario del Lotto 2 e la Coop ACCAPARLANTE, aggiudicataria del lotto 4 e il Consorzio GESCO, mandataria del RTI aggiudicatario del lotto 1, e con la AGORÀ Cooperativa sociale, mandante dell’RTI aggiudicatario del lotto 3.</h:div><h:div>Evidenzia, in particolare, che “la Cooperativa ERA aggiudicataria lotto 2 ha la propria sede sociale in Napoli alla via Nuova Poggioreale 160/C, medesima località dove ha sede la ACCAPARLANTE Cooperativa Sociale, aggiudicataria del lotto 4. Sia AGORÀ (mandante dell’RTI aggiudicatario del Lotto 3) che il Consorzio GESCO (mandataria dell’RTI aggiudicatario del Lotto 1) hanno la propria sede legale in Napoli alla Via S. Maria del Piano 36 (vd. istanza di partecipazione COOP Agorà e visura camerale).</h:div><h:div>La contiguità delle sedi sociali, nel caso di specie, la verosimile sovrapponibilità delle relazioni tecniche e dei giustificativi, a valle delle aggiudiche, è anch’essa indice dell’esistenza di un unico centro decisionale, secondo la giurisprudenza sopra citata.</h:div><h:div>Inoltre:</h:div><h:div>- “sia la Cooperativa ERA che la cooperativa ACCAPARLANTE sono già state entrambe consorziate esecutrici del Consorzio GESCO (cfr. verbali di gara del 2019 del Comune di Napoli allegati);</h:div><h:div> - il legale rappresentante della Coop ACCAPARLANTE, dott. Alessandro Vasquez è nel Cda del Consorzio GESCO;</h:div><h:div> - uno dei Sindaci della Coop ERA è Semonella Giorgio, nato a Napoli il 15.3.1957, il quale ricopre anche la carica di Revisore Legale della Coop ACCAPARLANTE nonché la carica Revisore Legale della Coop AGORÀ, mandante dell’RTI aggiudicatario del Lotto 3.</h:div><h:div>E, ancora:</h:div><h:div>- tra i consiglieri di ACCAPARLANTE (aggiudicataria del Lotto 4) figura la sig.ra Visciano Silvana, nata a Torre del Greco il 23.08.1975 (VSCSVN75M63L259N) la quale è Presidente del Consiglio di Amministrazione della Coop AGORÀ, mandante dell’RTI aggiudicatario del Lotto 3 (cfr. domanda di partecipazione e visura camerale)” (cfr pag. 18, 19 dei motivi aggiunti). </h:div><h:div>I lotti 1, 2, 3 e 4 sarebbero stati tutti aggiudicati ad imprese, tra loro “collegate e riferibili ad un unico centro decisionale o per comunanza di legali rappresentanti (mandataria Consorzio Co.RE. del RTI aggiudicatario del Lotto 2 e BAMBÙ Cooperativa sociale ONLUS, mandataria della costituenda RTI Bambù –AGORÀ – Chiari di Bosco, aggiudicataria del Lotto 3 ovvero Giovanpaolo Gaudino – e ancora stesso legale rappresentante della ERA Cooperativa Sociale, mandante dell’RTI, costituendo aggiudicatario del lotto 2 e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio GESCO, mandatario del RTI, costituendo aggiudicatario del lotto 1, ovvero Smarrazzo Giacomo; si veda anche la carica di Visciano Silvana, presidente del CdA di AGORÀ, aggiudicataria del Lotto 3 in qualità di mandante dell’RTI ed al contempo consigliera di ACCAPARLANTE, aggiudicataria del Lotto 4) o per comunanza di sedi legali (Coop ERA aggiudicataria lotto 2 e ACCAPARLANTE, aggiudicataria del lotto 4, Coop Agorà aggiudicataria lotto 3 e Consorzio GESCO aggiudicataria del lotto 1) o per comunanza di sindaci e revisori legali (Coop ERA ed ACCAPARLANTE).</h:div><h:div>Si aggiunga inoltre che tra i consiglieri di Amministrazione del Consorzio GESCO figura anche ed ancora il sig. Sergio D’Angelo, il quale ricopre attualmente anche la carica di Consigliere Comunale presso il Comune di Napoli, oltre ad essere già stato in passato (sempre per il Comune di Napoli) anche Assessore alle politiche sociali in precedenti Giunte e Presidente Commissione affari sociali del Comune di Napoli, Presidente di società partecipate del Comune di Napoli. </h:div><h:div>Si potrebbe quindi ipotizzare, con una certa tranquillità derivante dalle prove documentali fornite per tabulas, che ben 6 società (Consorzio GESCO, ERA coop. Soc., ACCAPARLANTE coop. soc.; AGORÀ coop. soc. collegate tra loro da una parte e Consorzio CORE e BAMBÙ coop. soc. collegate tra loro dall’altra ed in ATI tra loro CORE ed ERA sul Lotto 2), si siano “incredibilmente aggiudicati 4 lotti su 5 messi a gara dal Comune di Napoli, alterando così inevitabilmente la concorrenza”. D’Angelo Sergio dal 29.7.2021 fino al 28.05.2024 (e dunque al momento di sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, datata 10.4.2024) è stato Legale Rappresentante del Consorzio GESCO (con verbale trasmesso il 08.07.2024), divenendo da tale data Consigliere del Consorzio (cfr. visura camerale del 8.4.2024 e visura camerale del 6.8.2024).</h:div><h:div>Tale circostanza potrebbe dunque influire anche sul rispetto del protocollo di legalità sottoscritto dagli Operatori Economici (in particolare, in ordine al cd. divieto di pantouflage previsto dall’art. 2 del detto Protocollo di legalità), oltre a rappresentare un tentativo di influenza sulle decisioni della S.A. (cfr. pagg. 19, 20 e 21 ricorso per motivi aggiunti). </h:div><h:div>Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente contesta, infine, la sussistenza di un unico centro decisionale tra Co.Re., mandante del RTI aggiudicatario del Lotto 2 e la BAMBÙ, mandataria del RTI. aggiudicatario del lotto 3:</h:div><h:div>“- il legale rappresentante e Presidente della mandataria Consorzio Co.RE. del RTI controinteressato è Giovanpaolo Gaudino, nato a Cercola il 4.11.1974, C.F. GDNGNP74SO4C495Y, aggiudicataria del Lotto 2;</h:div><h:div>- il predetto Giovanpaolo Gaudino nato a Cercola (NA) il 04/11/1974, C.F. GDNGNP74SO4C495Y, è anche Legale Rappresentante della società mandataria BAMBÙ cooperativa sociale ONLUS, capofila della costituenda RTI Bambù – Agorà – Chiari di Bosco, aggiudicataria del Lotto 3 (vd. provvedimento di aggiudicazione). Nel caso di specie l’esistenza di un unico centro decisionale tra l’aggiudicatario del lotto 2 (con particolare alla mandataria CORE) e l’aggiudicatario del lotto 3 (con particolare alla mandataria BAMBÙ) risulta evidente considerando che i predetti operatori Economici hanno un collegamento sostanziale avendo lo stesso legale rappresentante ed hanno prodotto relazioni tecniche e giustificativi sovrapponibili” (cfr. pag. 23 del ricorso per motivi aggiunti).</h:div><h:div>La ricorrente insiste, in particolare, nella censura di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 51, 58 e 95 d.lgs. 36/2023) e degli artt. 3 e 4 del Disciplinare rilevando che, al di là della distinzione formale tra gli operatori economici che avevano partecipato alla gara, sussisterebbe, in realtà, tra di essi, un unico centro decisionale.</h:div><h:div>In risposta a tale doglianza, il Comune di Napoli ha eccepito l'inammissibilità della censura per carenza di interesse: non è dimostrato in ricorso, infatti, che, qualora fossero ritenute sussistenti le violazioni denunciate, l'aggiudicazione del Lotto 1 sarebbe avvenuta in favore della ricorrente. </h:div><h:div>A detta del Comune, la censura sarebbe anche infondata, in quanto nessuno dei soggetti partecipanti in forma individuale o in RTI aveva presentato la propria istanza e offerta per più di 2 Lotti.</h:div><h:div>Anche il Consorzio CORE ha replicato ai suindicati motivi aggiunti prospettando un profilo d’improcedibilità del ricorso, ove inteso ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione di tutti i Lotti ovvero della gara unitariamente intesa.</h:div><h:div>Ciò premesso, il Collegio ritiene che le doglianze contenute nel primo ricorso per motivi aggiunti siano infondate, il che consente di prescindere dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità formulate dal Comune e dall’interventore nei termini descritti.</h:div><h:div>Possono essere pretermesse, altresì, le argomentazioni con le quali il Consorzio interventore deduce che anche la ricorrente sarebbe stabilmente e sostanzialmente collegata con altri operatori economici concorrenti nei restanti lotti 2, 3, 4 e 5, (trattasi, in particolare, di Baby Garden (che ha concorso per il lotto 2), Associazione San Vincenzo (che ha concorso per il lotto 3), Abù (che ha concorso per il lotto 4) e ASCOM (che ha concorso per il lotto 5). </h:div><h:div>Analogamente, può prescindersi dalla questione se tale ultima argomentazione difensiva doveva essere proposta, o meno, in via incidentale.</h:div><h:div>Ed, invero, come detto, i motivi aggiunti sono infondati.</h:div><h:div>L’art. 3 del Disciplinare prevede, nel caso che ci occupa, che “Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per massimo 2 lotti ma potrà aggiudicarsi al massimo 1 lotto, indipendentemente dalla forma di partecipazione, quale singolo o in RTI. N.B. Sia ai fini della partecipazione a lotti differenti sia ai fini dell’aggiudicazione, gli operatori economici che partecipano in forme diverse (es. come operatori singoli e componente di RTI ovvero come mandante e/o mandatario di RTI differenti) sono considerati il medesimo concorrente”.</h:div><h:div>L’art. 4 del Disciplinare, invece, stabilisce che “il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti al singolo lotto”.</h:div><h:div>Orbene, la ricorrente, nel lamentare la sussistenza di una serie di collegamenti tra le imprese partecipanti alla gara, si riferisce ad operatori economici che hanno partecipato a Lotti differenti: dalla disamina delle disposizioni di gara, si evince, invece, che la eventuale imputazione ad un unico centro decisionale che il bando di gara ha inteso vietare era, esclusivamente, quella riferibile al singolo Lotto.</h:div><h:div>Infatti, come premesso, l’art. 3 del disciplinare di gara stabilisce che “L’appalto è suddiviso in 5 lotti autonomamente funzionali. L’Accordo Quadro sarà concluso con 5 operatori economici diversi, uno per ciascun lotto. Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per massimo 2 lotti ma potrà aggiudicarsi al massimo 1 lotto, indipendentemente dalla forma di partecipazione, quale singolo o in RTI. N.B. Sia ai fini della partecipazione a lotti differenti sia ai fini dell’aggiudicazione, gli operatori economici che partecipano in forme diverse (es. come operatori singoli e componente di RTI ovvero come mandante e/o mandatario di RTI differenti) sono considerati il medesimo concorrente”.</h:div><h:div>Il successivo art. 4 del disciplinare di gara, a sua volta, stabilisce che: “Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti al singolo lotto”.</h:div><h:div>Si ricava, dunque, dalla disamina delle disposizioni di gara, che la valutazione del centro unico decisionale è stata riferita al singolo lotto, rendendo evidente che non si possa estendere, nel caso di specie, il “centro unico decisionale” ai vari lotti, messi a gara.</h:div><h:div>E lo stesso Comune ha precisato che, nella fattispecie in esame, nessuno dei soggetti partecipanti in forma individuale o in RTI ha presentato la propria istanza e offerta per più di 2 Lotti, cosicché il RUP, nella fase di verifica della documentazione amministrativa, non ha disposto alcuna esclusione, per alcuno dei Lotti.</h:div><h:div>Nello specifico, il Consorzio Gesco ha partecipato esclusivamente per il Lotto 1, del quale è risultato aggiudicatario, quale mandatario del costituendo RTI con Giglio e Proodos (mandanti); il Consorzio CO.RE ha partecipato esclusivamente per il Lotto 2, del quale è risultato aggiudicatario, quale mandatario del costituendo RTI con Era e AQS; la Cooperativa Bambù ha partecipato esclusivamente per il Lotto 3, del quale è risultata aggiudicataria, quale mandataria del costituendo RTI con Agorà e Chiari di Bosco; la Cooperativa Accaparlante ha partecipato esclusivamente per il Lotto 4, del quale è risultata aggiudicataria.</h:div><h:div>La censura è, quindi, infondata e va respinta.</h:div><h:div>III) Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11 ottobre 2024, la ricorrente ha impugnato, infine, la nota del Comune di Napoli – Area Educazione – Servizio Sistema Educativo-PG/2024/808348 del 23.09.2024, depositata dal Comune, in esecuzione della ordinanza istruttoria di questo Tribunale, n. 4968/24 del 13 settembre 2024.</h:div><h:div>La ricorrente rileva che in questa nota il Comune avrebbe praticamente ammesso di non aver preso in considerazione i CAM nel bando di gara, così confermando la fondatezza del gravame. Non prevedendo il rispetto dei CAM, infatti, la Stazione appaltante aveva violato l’art. 34 del D. Lgs. 50/2016, che rende obbligatoria la parametrazione delle prestazioni e degli importi posti a base di gara alla luce dei nuovi Criteri Ambientali Minimi. La mancata considerazione dei CAM aveva anche determinato l’incongruità del prezzo, posto a base d’asta, perché in tale importo i CAM non erano stati considerati.</h:div><h:div>Il motivo è infondato per le considerazioni che già in precedenza sono state espresse e che qui integralmente si richiamano. In sostanza, gli appalti di gestione di nidi non sono ricompresi nelle tipologie di prestazioni per le quali la normativa speciale prevede l’obbligatorietà dei CAM.</h:div><h:div>Tra l’altro, all’art. 13 del CSA si precisa che “al fine di garantire la medesima tipologia ed i parametri qualitativi della refezione già attivata presso gli altri asili nidi della Municipalità, l’affidatario è tenuto a reperire i pasti presso la ditta aggiudicataria della gara relativa alla refezione scolastica della Municipalità di intervento”. </h:div><h:div>Analogamente, il successivo art. 11 pone a carico del Comune l’igienizzazione e la sanificazione programmata e straordinaria dei locali, tramite la società in house Napoli Servizi S.p.a. </h:div><h:div>Se ne ricava che la legge di gara prevede che le prestazioni che richiederebbero l’osservanza dei CAM non siano affidate all’aggiudicataria, ma a soggetti distinti, ovvero a società esterne al Comune, il che conferma come siffatte prestazioni, per le quali sarebbe stata, in tesi, obbligatoria la previsione dei CAM, non afferiscono al proprium dell’oggetto della gara. </h:div><h:div>In conclusione, per quanto tutto sin qui dedotto e rilevato, anche i secondi motivi aggiunti vanno respinti.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, li dichiara inammissibili e comunque infondati, nei sensi meglio specificati in motivazione.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, in favore del Comune di Napoli, di Gesco Consorzio di Cooperative Sociali e di Consorzio CO.RE Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, nella misura di euro 2.000,00 ciascuno, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/12/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Rosa Piscopo</h:div><h:div>Rita Luce</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>