<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240105820241019181128027" descrizione="" gruppo="20240105820241019181128027" modifica="24/10/2024 18:43:57" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01058"/><fascicolo anno="2024" n="05672"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240105820241019181128027.xml</file><wordfile>20240105820241019181128027.docm</wordfile><ricorso NRG="202401058">202401058\202401058.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vincenzo salamone</firma><data>24/10/2024 11:50:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>domenico de falco</firma><data>22/10/2024 10:42:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano,	Consigliere</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- Della Determinazione del Settore Infrastrutture del Territorio n. 234 del 27/03/2024 a firma del Dirigente Ing. Francesco Biondi e del RUP Ing. Giovanni Natale con cui si approva “ai sensi degli artt.32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la “proposta di aggiudicazione” della procedura di gara di cui al precedente punto 1, in favore del soggetto concorrente LA PALMA 73 SOC. COOP., con sede in Pozzuoli (NA) alla via Marconi. n. 5, P.IVA 01528520636, che ha ottenuto un punteggio pari a 88,684, con il ribasso percentuale del 18,350%, sull’importo a base di gara, e quindi per un importo di € 5.463.046,37 per lavori oltre IVA al 10% (€ 546.304,63) ed € 224.537,50 per progettazione definitiva/esecutiva e CSP inclusi oneri previdenziali, oltre IVA al 22% (€ 49.398,25), e quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad € 6.283.286,75, comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, e con una riduzione sui tempi pari a giorni 20 (venti) naturali e consecutivi rispetto a quelli a base di gara indicati nel disciplinare;” e per l’effetto si aggiudica, priva di efficacia, la procedura di gara relativa all’appalto “Programma “Sicuro Verde e sociale: riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica” FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 3- Intervento relativo al “Fabbricato B1 del Complesso Parco Primavera – Riqualificazione edilizia residenziale pubblica con rimodulazione degli alloggi, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica, riqualificazione degli spazi pubblici, miglioramento e valorizzazione degli spazi verdi” – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - realizzazione delle opere – CUP: D27H21008510003 – CIG: 9746738EA1”, disponendo altresì “di addivenire alla firma del contrato per rogito del Segretario Generale, con oneri e spese a carico dell’operatore economico aggiudicatario, ferma restando la necessaria, propedeutica ed intervenuta efficacia della presente aggiudicazione ed il decorso del termine di cui all’art. 32, co. 9 del D. Lgs. 50/2016;” ( Del verbale n. 8 del 08/02/2024 nella parte in cui la Commissione di Gara istituita presso il Comune di Caserta ha riammesso la Ditta LA PALMA 73 SOC. COOP (P.IVA 01528520636) nella procedura relativa all’appalto integrato di progettazione e realizzazione opere - Programma “Sicuro Verde e sociale: riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica” - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 3- Intervento relativo al “Fabbricato B1 del Complesso Parco Primavera – Riqualificazione edilizia residenziale pubblica con rimodulazione degli alloggi, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica, riqualificazione degli spazi pubblici, miglioramento e valorizzazione degli spazi verdi” Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - realizzazione delle opere CIG: 9746738EA1 CODICE NUTS: ITF31 CUP: D27H21008510003 non confermandone l’esclusione e dichiarando la stessa aggiudicataria provvisoria del suddetto appalto ( Del verbale n. 9 del 21/03/2024 con cui la Commissione giudicatrice, riconvocatasi in seduta pubblica, procedeva a rideterminare la graduatoria e proponeva di aggiudicare i lavori in oggetto al concorrente LA PALMA 73 SOC. COOP con un punteggio pari a 88,684, con il ribasso percentuale del 18,350%, sull’importo a base di gara, e quindi per un importo di € 5.269.435,75 per lavori, ed € 193.610,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 5.463.046,37 oltre IVA al 10% (€ 546.304,63); inoltre € 224.537,50 per proget-tazione definitiva/esecutiva e CSP inclusi oneri previdenziali, oltre IVA al 22% (€ 49.398,25); pertanto l’importo contrattuale complessivo è pari ad € 6.283.286,75, comprensivo di oneri previdenziali ed IVA; conosciuto nell’esistenza in quanto menzionato nella Determinazione del Settore Infrastrutture del Territorio n. 234 del 27/03/2024, ma non nel contenuto, in quanto non ancora pubblicato ( Per quanto lesivo del verbale n. 4 del 11/12/2023 ( Per quanto lesivo del verbale n. 5 del 13/12/2023 ( Per quanto lesivo del verbale n. 6 del 15/12/2023 ( Della comunicazione del RUP rif. 061022.61022.REGISTRO UFFICIALE.U.0013067.01-02-2024 con cui si stabilisce di “1. adottare un provvedimento di annullamento in autotutela dell’esclusione dell’operatore economico La Palma 73 Soc. Coop e la conseguente riammissione dello stesso operatore; 2. Procedere all’automatica esclusione dalla gara dell’operatore Appalti Di Bello, la cui offerta economica risulta difforme a quanto previsto dall’allagato 10, presentando la stessa una marcatura temporale diversa nel numero di serie, identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema da parte dello stesso operatore;” ( Della comunicazione di esclusione REGISTRO UFFICIALE.U.0018128 del 15-02-2024 della ditta APPALTI DI BELLO SRL dall’appalto integrato di progettazione e realizzazione opere - Programma “Sicuro Verde e sociale: riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica” - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 3- Intervento relativo al “Fabbricato B1 del Complesso Parco Primavera – Riqualificazione edilizia residenziale pubblica con rimodulazione degli alloggi, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica, riqualificazione degli spazi pubblici, miglioramento e valorizzazione degli spazi verdi” Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - realizzazione delle opere CIG: 9746738EA1 CODICE NUTS: ITF31 CUP: D27H21008510003 ( Della relazione del Dirigente/RUP Ing. Giovanni Natale resa in ottemperanza dell’Ordinanza Cautelare interlocutoria di Codesto Ecc.mo Collegio n. 528/2024 e depositata il 25/03/2024 ( Per quanto lesivo dell’allegato 10 nella parte in cui è in contrasto con il bando/disciplinare circa i documenti da caricare in piattaforma.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Ditta Appalti di Bello S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9746738EA1, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al Viale Gramsci, n. 19; </h:div><h:div>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11. </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>La Palma 73 Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta della società La Palma 73 Soc. Coop. e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>A) La ditta APPALTI DI BELLO SRL (di seguito Di Bello) ha partecipato alla procedura indetta dal Comune di Caserta per l’affidamento dei lavori relativi all’appalto integrato di progettazione e realizzazione opere - Programma “Sicuro Verde e sociale: riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica” - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 3- Intervento relativo al “Fabbricato B1 del Complesso Parco Primavera – Riqualificazione edilizia residenziale pubblica con rimodulazione degli alloggi, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica, riqualificazione degli spazi pubblici, miglioramento e valorizzazione degli spazi verdi” Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.</h:div><h:div>Con verbale n. 7 del 02/01/2024 la Commissione di gara esclude la LA PALMA 73 SOC. COOP (di seguito La Palma) con la seguente motivazione “<corsivo>La Commissione rileva che la documentazione prodotta non è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara al paragrafo 20; in particolare non sono state prodotte le dichiarazioni di cui al modello Allegato 9 bis e la dichiarazione di presa d’atto che, con riferimento ai lavori a corpo, l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. Manca inoltra l'indicazione del CCNL applicato. Infine l'offerta di riduzione dei tempi è espressa non in giorni ma in percentuale. L’operatore viene pertanto escluso dal prosieguo e contemporaneamente viene data comunicazione al RUP.</corsivo>” e, contestualmente, aggiudica provvisoriamente la gara alla ditta APPALTI DI BELLO srl con la seguente motivazione “<corsivo>La Commissione dichiara quindi conclusa la fase di valutazione delle offerte e propone di aggiudicare i lavori in oggetto al concorrente APPALTI DI BELLO SRL che ha ottenuto il punteggio primo classificato pari a 89,582 punti, ed offerto il ribasso percentuale del 1,970%, sull’importo a base di gara, corrispondente all’importo netto di € 6.595.956,66 oltre € 193.610,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge ed una riduzione del termine per l’esecuzione dei lavori di giorni naturali e consecutivi n. 20 (venti)Si rileva che non si procede al calcolo dell’anomalia mancando di fatto i presupposti per cui il RUP non è tenuto a richiedere le relative giustificazioni salvo diversa legittima valutazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Sennonché la Commissione di Gara ha stabilito di “<corsivo>1. adottare un provvedimento di annullamento in autotutela dell’esclusione dell’operatore economico La Palma 73 Soc. Coop e la conseguente riammissione dello stesso operatore; 2. Procedere all’automatica esclusione dalla gara dell’operatore Appalti Di Bello, la cui offerta economica risulta difforme a quanto previsto dall’allagato 10, presentando la stessa una marcatura temporale diversa nel numero di serie, identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema da parte dello stesso operatore</corsivo>”.</h:div><h:div>Avverso l’esclusione disposta nei propri confronti e l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, è insorta la Di Bello con il ricorso introduttivo del presente giudizio, formulando la seguente censura.</h:div><h:div>1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 58 E 60 DLGS 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 LETT A) DELL’ALLEGATO 10 (ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA) AL BANDO DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO/DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente l’esclusione della propria offerta sarebbe illegittima, in quanto essa avrebbe osservato quanto prescritto dal bando/disciplinare nonché dall’allegato 10 recante le istruzioni per l’inserimento delle offerte nel sistema.</h:div><h:div>Illegittima sarebbe anche la riammissione in gara della concorrente La Palma, atteso che l’indicazione del contratto collettivo applicabile riveste carattere centrale anche ai fini dell’adozione delle misure di sicurezza necessarie. Essenziale sarebbe poi anche la dichiarazione di presa d’atto secondo cui l’indicazione delle voci e delle quantità non avrebbe effetto sull’importo complessivo che invece la controinteressata avrebbe omesso. Infine l’offerta tempo sarebbe stata espressa in termini percentuali e non di numero di giorni.</h:div><h:div>Si sono costituiti il Comune di Caserta, la società La Palma e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.</h:div><h:div>A seguito dell’accesso agli atti, parte ricorrente ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 marzo 2024 con il quale ha richiamato le precedenti censure avverso la riammissione della società La Palma 73 e ha poi proposto le ulteriori seguenti doglianze.</h:div><h:div>VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 COMMA 8, 46 E 89 DEL DLGS. N. 50/2016 E S.M.I. . VIOLAZIONE DEL BANDO/DISCIPLINARE.</h:div><h:div>La società controinteressata ha dichiarato di avvalersi per la componente progettuale dell’opera di una società e due persone fisiche, ma nel caso di avvalimento di persone fisiche, prosegue parte ricorrente, i professionisti devono eseguire personalmente la prestazione. Sennonché il compenso di 1.000 euro pattuito in loro favore non rispetterebbe alcun minimo tariffario a conferma, soggiunge la ricorrente, che a tali professionisti sarebbe stata richiesto il solo avvalimento dei requisiti e non anche l’esecuzione della progettazione.</h:div><h:div>Peraltro, la società controinteressata ha dichiarato di voler subappaltare un servizio che non potrebbe essere subappaltato in quanto dovrebbe essere eseguito direttamente dai progettisti ausiliari.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune di Caserta.</h:div><h:div>Con ordinanza 14 marzo 2024, n. 528 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare al fine di pervenire alla successiva trattazione cautelare con la <corsivo>re adhuc integra</corsivo>; con la medesima ordinanza la Sezione ha altresì onerato la stazione appaltante di fornire una relazione sulla questione della marcatura temporale dell’offerta della società ricorrente.</h:div><h:div>A seguito dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare, la commissione di gara si riuniva in data 21 marzo 2024 e confermava l’aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata; pertanto con determinazione del Settore Infrastrutture e Territorio del 27 marzo 2024 n. 234 il Comune di Caserta approvava la proposta di aggiudicazione in favore della società La Palma.</h:div><h:div>Avverso tale ulteriore atto, parte ricorrente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 marzo 2024, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti sulla base delle seguenti censure.</h:div><h:div>1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 58 E 60 DLGS 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 LETT A) DELL’ALLEGATO 10 (ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA) AL BANDO DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO/DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.</h:div><h:div>Dalla relazione prodotta da parte del Comune emergerebbe che in realtà non vi sarebbe stata alcuna forzatura del sistema e che la marcatura temporale sarebbe stata regolarmente apposta all’offerta.</h:div><h:div>La ricorrente insiste nel censurare la riammissione della società La palma, evidenziando i seguenti vizi della statuizione del Comune di Caserta.</h:div><h:div>1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 58 E 60 DLGS 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 5 DEL DPR 554/99 VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO/DISCIPLINARE DI GARA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE A PAG. 52, 56 e 57. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.</h:div><h:div>Parte ricorrente insiste sulla pretesa insanabilità delle carenze documentali già evidenziate con il ricorso e i precedenti motivi aggiunti.</h:div><h:div>2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 COMMA 8, 46 E 89 DEL DLGS. N. 50/2016 E S.M.I. . VIOLAZIONE DEL BANDO/DISCIPLINARE.</h:div><h:div>I servizi tecnici avrebbero dovuto essere eseguiti dai tecnici designati dall’aggiudicataria, ma il compenso simbolico (solo euro 1.000) dimostrerebbe che non saranno essi ad eseguite il servizio.</h:div><h:div>Peraltro, dalla dichiarazione di subappalto della controinteressata risulterebbe la volontà di subappaltare. Inoltre nel gruppo di professionisti progettisti avrebbe dovuto essere incluso anche un geologo che invece non risulta compreso. </h:div><h:div>Uno dei professionisti designati quali ausiliari non avrebbe sottoscritto la dichiarazione di impegno a fornire i servizi oggetto dell’avvalimento, la firma scannerizzata apposta in sostituzione di quella autografa non avrebbe valore legale. Il medesimo professionista, poi, non sarebbe in possesso della polizza assicurativa necessaria alla copertura dai rischi professionali.</h:div><h:div>Sotto altro profilo il professionista in questione avrebbe un costante rapporto professionale con la Romeo Gestioni che è stata esclusa dalla medesima gara, sicchè vi sarebbero gli estremi per ravvisare l’unicità del centro decisionale con conseguente esclusione dell’offerta (cfr. art. 80 co. 5 lett. M) d.lgs. n. 50/2016).</h:div><h:div>A seguito dell’accesso all’offerta tecnica formulata dalla società La Palma, parte ricorrente ha proposto un terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 aprile 2024, ribadendo le precedenti censure proposte avverso la propria esclusione e contro l’ammissione dell’offerta della controinteressata; a tali doglianze, ulteriormente articolate, parte ricorrente ha poi aggiunto i seguenti ulteriori motivi.</h:div><h:div>VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 COMMA 8, 46 E 89 DEL DLGS. N. 50/2016 E S.M.I. . VIOLAZIONE DEL BANDO/DISCIPLINARE</h:div><h:div>A pag. 50 del Disciplinare di gara, punto 2.3 – UTILIZZO BIM viene richiesto specificatamente “Si assegnerà il punteggio premiale per l’uso, per le fasi del rilievo, della progettazione e dell’esecuzione, della metodologia BIM (Building Information M), che prevede la predisposizione di un modello informatizzato nel quale confluiscano tutte le informazioni della fase di conoscenza, della progettazione dell’intervento e della sua realizzazione, ai fini di una corretta ed efficiente gestione futura dei fabbricati”.</h:div><h:div>Tra i requisiti ed oggetto di premialità il Disciplinare di gara indicava la presenza di professionisti in possesso di specializzazione nella progettazione “BIM” e specificatamente la presenza di: BIM Manager, BIM coordinator e BIM specialist; Il concorrente La PALMA ha indicato, quale gruppo di lavoro: a), Francesca Romano ARAN quale BIM Manager e BIM coordinator; b), Jessica Trancone quale BIM specialist per gli impianti; c), Marco Cuomo quale BIM specialist per le opere di architettura </h:div><h:div>Ebbene, secondo la ricorrente, i suddetti professionisti specialisti non sarebbero ricompresi nel gruppo di progettazione (sono stati indicati mediante avvalimento altri n. 3 professionisti incaricati della redazione delle successive fasi progettuali in caso di aggiudicazione che precisamente sono 1- Copec- srl; 2- Ing. Sarubbi; 3- Ing. Sociale.), come richiesto dal citato Disciplinare di gara a pag. 50, per cui secondo parte ricorrente si sarebbe in presenza di un illegittimo subappalto non apertamente dichiarato.</h:div><h:div>B) Con ordinanza 17 aprile 2024, n. 821 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare non ravvisando i presupposti del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato con ordinanza 10 maggi 2024, n. 1745 ha ravvisato invece l’esigenza di mantenere la <corsivo>res adhuc integra</corsivo> e ha pertanto disposto l’inibitoria alla stipula del contratto.</h:div><h:div>Le parti hanno prodotto memorie e documenti e all’udienza pubblica del 3 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>C) Riveste carattere preliminare lo scrutinio dei motivi proposti avverso l’esclusione dell’offerta proposta dalla ricorrente. L’eventuale infondatezza degli stessi determinerebbe l’inammissibilità per carenza di interesse degli ulteriori motivi articolati dalla ricorrente.</h:div><h:div>Ciò premesso, i motivi proposti avverso l’esclusione sono fondati alla stregua delle seguenti considerazioni.</h:div><h:div>Giova rammentare che secondo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4050/2016): <corsivo>«… ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte. Le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte: la firma digitale garantisce infatti la certezza del firmatario dell’offerta e la marcatura temporale ne garantisce la data certa di firma e l'univocità della stessa. Attraverso l’apposizione della firma e marcatura temporale, da effettuare inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione, e la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale, si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte. I sistemi provvedono, infatti, alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura: l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa. Nella gara telematica la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, garantendo che questa non venga, nelle more, modificata proprio attraverso l’imposizione dell’obbligo di firma e marcatura nel termine fissato per la presentazione delle offerte. Firma e marcatura corrispondono alla “chiusura della busta”. Il Timing di gara indica all’impresa non solo il termine ultimo perentorio di “chiusura della busta”, ma anche il periodo e relativo termine ultimo di upload (trasferimento dei dati sul server dell’azienda appaltante). Alla chiusura del periodo di upload, le offerte in busta chiusa sono disponibili nel sistema; al momento dell’apertura delle offerte il sistema redige in automatico la graduatoria, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione, graduatoria che viene pubblicata con l’indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico ed economico complessivo attribuito e del miglior prezzo. Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura</corsivo>».</h:div><h:div>Ciò premesso, ritiene il Collegio che nonostante la ricorrente abbia impiegato per il caricamento dell’offerta economica un formato (ZIP) diverso da quello prescritto dall’Allegato 10 al disciplinare di gara, non sia comunque ravvisabile una violazione dei principi di segretezza e di tempestività della proposizione delle offerte.</h:div><h:div>Tanto può desumersi dalla relazione del RUP depositata in atti in data 25 marzo 2024 in ottemperanza all’ordinanza di questa Sezione n. 528/2024 che aveva disposto l’incombente istruttorio. Dalla relazione risulta, infatti, che l’offerta economica, sia pure nel formato non ammesso, è stata caricata nel sistema il giorno 18 maggio 2023 (tanto si evince dalla schermata riportata nella relazione), precedentemente quindi alla scadenza del termine per la proposizione delle offerte fissato al 19 maggio.</h:div><h:div>Ed infatti, il RUP nella relazione istruttoria si è limitato ad affermare che l’erroneo formato dell’offerta economica non ha pregiudicato né l’intangibilità dell’offerta economica né ha determinato incertezze sulla sua provenienza, causando unicamente un blocco del sistema che ha impedito la formazione di una graduatoria automatica che includesse l’offerta della ricorrente.</h:div><h:div>Deve quindi concludersi sul punto che la segretezza, la certezza sulla provenienza e l’intangibilità dell’offerta economica siano state comunque garantite, con la conseguenza che il principio di massima partecipazione e di effettività concorrenziale non consentirebbero l’esclusione dell’offerta della società attrice.</h:div><h:div>D) Ciò premesso, può passarsi allo scrutinio delle censure articolate dalla società ricorrente avverso l’aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata.</h:div><h:div>II) Rivestono carattere preliminare quelle articolate avverso l’ammissione della controinteressata che avrebbe:</h:div><h:div>II.1) Mancato di indicare il contratto collettivo applicato;</h:div><h:div>II.2) Omesso la dichiarazione di presa d’atto sulla circostanza che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo offerto;</h:div><h:div>III.3) Indicato nell’offerta tempo la riduzione del tempo previsto in termini percentuali e non assoluti con il numero di giorni.</h:div><h:div>Tutte le doglianze sono infondate.</h:div><h:div>II.1) Con riguardo al contratto collettivo la censura è formalistica, perché, come evincibile per tabulas, la controinteressata ha indicato il CCNL applicato nella documentazione a pag. 6 del modello di domanda versato in atti (CCNL EDILE SETTORE INDUSTRIA).</h:div><h:div>Né può fondatamente sostenersi che l’indicazione sia erroneamente collocata sia perché essa è comunque ricompresa nelle dichiarazioni rese dalla controinteressata sia perché il formato richiesto per la presentazione dell’offerta economica (XLS) non permetteva l’indicazione in quel contesto del CCNL applicabile.</h:div><h:div>II.2) Neppure coglie nel segno la censura secondo cui la mancata presa d’atto da parte della controinteressata sulla prevalenza del prezzo complessivo su quello risultante dalla somma delle singole componenti indicate nel computo metrico. Ed infatti, trattandosi di appalto a corpo (cfr. par. 3.3 del bando/disciplinare) è principio sancito dall’art. 59, co. 5bis del d.lgs. n. 50/2016 quello secondo cui “per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”.</h:div><h:div>Del resto, in coerenza con la previsione appena citata, lo stesso Bando/Disciplinare prevedeva al punto 3.3 che &lt;&lt;<corsivo>ai sensi di quanto stabilito nell’art. 59, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, per i lavori ed i servizi, il “prezzo offerto” (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) è da considerarsi fisso ed invariabile</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>Ne consegue che per l’ordinaria eterointegrazione non potessero sorgere dubbi sulla prevalenza del prezzo complessivo offerto, con la conseguente inessenzialità, ai fini della definizione degli obblighi dell’aggiudicatario, della dichiarazione in questione.</h:div><h:div>III.3) Formalista poi è anche l’ulteriore censura secondo cui l’offerta tempo doveva redigersi in giorni e non in percentuale sul termine posto a base di gara, come invece fatto dalla controinteressata (omissione peraltro nemmeno sanzionata dal Bando/Disciplinare con l’esclusione). Non vi è infatti alcun equivoco in ordine alla riduzione del tempo offerta né del resto parte ricorrente ha indicato alcuna conseguenza pregiudizievole (nemmeno in termini di incertezza) dell’indicazione percentuale della riduzione dei tempi in luogo del numero di giorni. </h:div><h:div>Tant’è che nel verbale n. 8 del 8 febbraio 2024, la Commissione ha individuato numericamente il numero di giorni naturali e consecutivi in riduzione, pari a n. 20 (venti).</h:div><h:div>D.1) Con l’ulteriore censura la ricorrente sembra dolersi della violazione dei limiti del subappalto, ma non indica quale sarebbe la violazione in concreto commessa (“il controinteressato vorrebbe subappaltare un servizio che non può essere subappaltato”), incorrendo così in una causa di inammissibilità della censura; a ciò si aggiunga che dall’indicazione delle percentuali.</h:div><h:div>D.2) La Di Bello poi con l’ulteriore censura proposte con i motivi aggiunti deduce che l’irrisorietà del compenso pattuito con i professionisti ausiliari, sarebbe la dimostrazione che essi non eseguirebbero direttamente il contratto e la relativa progettazione, come invece tenuti ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Rileva il Collegio che parte ricorrente in realtà non censura uno specifico vizio del contratto di avvalimento, ma tenta di inferire dalla obiettiva scarsità del compenso la conseguenza che la prestazione non verrebbe eseguita direttamente. Sennonché tale assunto è smentito dallo stesso contenuto dei contratti di avvalimento depositati in atti e dai quali emerge che i professionisti si sono impegnati non solo a prestare i requisiti ma ad eseguire la prestazione progettuale a cui i requisiti stessi sono strumentali. Ne consegue che non sono ravvisabili lacune o vizi dei contratti di avvalimento, restando in concreto la sola soggettiva considerazione che se il corrispettivo non è adeguato i professionisti ausiliari non eseguirebbero l’incarico direttamente.</h:div><h:div>Tale paventata conseguenza tuttavia assume, ai fini che rilevano nella presente sede, il significato del mero sospetto irrilevante, in quanto permangono specifici obblighi assunti scientemente dai professionisti in questione che ben potrebbero, sul piano soggettivo, aver ritenuto ugualmente profittevole fornire le proprie prestazioni per le motivazioni più varie (maturare curriculum, eseguire prestazioni ulteriori anche nella fase di esecuzione dei lavori, ecc.). In altre parole, a fronte di contratti non impugnati che producono effetti e quindi obblighi, resta preclusa alla ricorrente la contestazione dell’adeguatezza del compenso al professionista ausiliario.</h:div><h:div>D.3) Con l’ulteriore censura parte ricorrente contesta l’ammissione della controinteressata, in quanto nel gruppo di progettazione mancherebbe la figura del geologo, nonostante emerga dalla relazione dell’Amministrazione che alcune questioni di tipo geologico dovranno essere definite in sede di progettazione esecutiva.</h:div><h:div>Anche questo rilievo non può essere condiviso.</h:div><h:div>Giova rammentare che secondo la giurisprudenza, i soggetti che partecipano a una procedura di gara per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione e di esecuzione dei lavori devono indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara solo allorquando la natura delle prestazioni affidate all’appaltatore implichi una modifica sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla Stazione appaltante e contenute nel progetto posto a base di gara; solo in presenza di tali circostanze, infatti, l’omessa indicazione del geologo e la mancata allegazione della relazione geologica determinano l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, a causa della mancanza di un elemento essenziale dell’offerta (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2019, n. 1412; id., 21 marzo 2018, n. 1812).</h:div><h:div>Ciò posto, deve notarsi che la <corsivo>lex specialis</corsivo> non recava alcuna indicazione –tanto meno sotto pena di esclusione- circa un’ipotetica necessità d’includere nella <corsivo>équipe</corsivo> di progettazione anche una figura di geologo, né una tale necessità può desumersi dagli scarni riferimenti contenuti nella relazione del progettista al progetto preliminare posto a base di gara, ove si afferma l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti anche geologici nell’ambito della progettazione esecutiva.</h:div><h:div>In particolare, il par. 10.1. del bando/disciplinare di gara, in riferimento alla struttura operativa, specifica che per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico minimo occorrente sia almeno di n. 3 (tre) unità, restando in ogni caso fissato che le figure professionali richieste sono così individuate: - n. 1 professionista ingegnere o architetto esperto in aspetti architettonici, edili e urbanistici;  n. 1 professionista ingegnere o architetto esperto in aspetti energetici e ambientali; n. 1 professionista tecnico in possesso dei requisiti di abilitazione ex art. 98 del d.lgs. n. 81/2008. Nell’ambito della struttura operativa, prosegue la disciplina di gara, deve essere individuato, a pena di esclusione, un professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale.</h:div><h:div>Ne consegue che la presenza di un geologo, al fine di garantire la corretta realizzazione della progettazione, si potrebbe al più imporre quale requisito di esecuzione ai fini del corretto adempimento della prestazione da parte dell’aggiudicatario, ma non potrebbe comunque porsi per via di eterointegrazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> quale requisito di partecipazione a pena di esclusione.</h:div><h:div>D.4) Ulteriormente infondate, oltre che formalistiche, sono poi le ulteriori censure secondo cui uno dei professionisti individuati dalla controinteressata avrebbe omesso di sottoscrivere la documentazione prodotta e non avrebbe prodotto la polizza assicurativa richiesta quale requisito di capacità economica e finanziaria.</h:div><h:div>Con riferimento alla mancata sottoscrizione in digitale, risulta in sostituzione prodotta la sottoscrizione scannerizzata unitamente al documento di identità del professionista, integrando così anche i requisiti della sottoscrizione alternativa alla firma digitale ai sensi dell’art. 65, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 82/2005.</h:div><h:div>Peraltro, come correttamente evidenziato dalla controinteressata, la giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, in ottica antiformalistica, ha escluso la legittimità dell’esclusione per mancata sottoscrizione persino dell’offerta quando questa sia univocamente riferibile al suo autore, ammettendo in questi casi il soccorso istruttorio (cfr. TAR Campania n. 4363/2023). Tale impostazione inclusiva risulta vieppiù applicabile nel caso di specie in cui non vi è incertezza sulla vincolatività dell’offerta, ma si contesta la riferibilità di una dichiarazione ad uno dei professionisti designati dalla controinteressata, a fronte della produzione della sottoscrizione scannerizzata e della produzione del documento di identità.</h:div><h:div>D.5) I requisiti tecnico/finanziari sono poi coperti integralmente dall’ausiliaria Copec s.r.l. per cui la mancata indicazione della copertura assicurativa da parte di uno dei professionisti risulta assorbita dalla copertura assicurativa offerta dalla predetta società mediante il contratto di avvalimento. Ciò non toglie che la copertura da parte del professionista designato costituisce semmai requisito ai fini della redazione del progetto che dunque può essere fornita al momento dell’esecuzione del contratto, trattandosi di appalto integrato.</h:div><h:div>D.6) Generica è inoltre la doglianza con cui la ricorrente adduce che uno dei professionisti e la società Copec avrebbero intensi rapporti professionali con uno dei concorrenti alla selezione poi escluso, sicchè l’offerta della controinteressata sarebbe riconducibile ad un unico centro decisionale.</h:div><h:div>Tale affermazione risulta in realtà sprovvista di qualsiasi prova, atteso che i collegamenti professionali, sono al più indicativi di rapporti tra gli ausiliari e la società esclusa, ma non anche tra le società partecipanti alla gara, occorrendo per provare l’unicità del centro decisionale ai sensi dell’art. 2359 c.c. un serie di indici riferibili alle aziende offerenti che univocamente attestino la riferibilità delle decisioni da esse assunte ad un unico soggetto, ma di tali indici nella fattispecie non vi è traccia, ben potendo i medesimi professionisti avere rapporti con una pluralità di operatori economici senza che tale circostanza denoti da sola alcun collegamento sostanziale fra questi.</h:div><h:div>D.7) Inammissibile è infine anche l’ultima censura per la quale sarebbe stato erroneamente assegnato il punteggio premiale relativo alla progettazione tramite Building Information Modeling (BIM). Ed infatti, tale elemento costituisce una premialità di punteggio e parte ricorrente non ha dimostrato di avere interesse alla censura, provando cioè che il mancato riconoscimento del punteggio premiale avrebbe determinato l’aggiudicazione in proprio favore.</h:div><h:div>In definitiva tutte le censure di merito si appalesano infondate.</h:div><h:div>Ne consegue che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere accolti limitatamente all’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente, mentre devono essere respinti per ciò che riguarda le ulteriori censure.</h:div><h:div>La fondatezza della censura proposta avverso l’esclusione e la complessità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:</h:div><h:div>- Accoglie il ricorso e i motivi aggiunti limitatamente alla parte in cui censurano l’esclusione della ricorrente e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione;</h:div><h:div>- Respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti con riguardo a tutte le ulteriori censure proposte. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/07/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Marialuisa Lanzieri</h:div><h:div>Domenico De Falco</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>