<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240060320241112180817116" descrizione="" gruppo="20240060320241112180817116" modifica="12/11/2024 18:22:36" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Vincenzo Del Sole" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00603"/><fascicolo anno="2024" n="06291"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240060320241112180817116.xml</file><wordfile>20240060320241112180817116.docm</wordfile><ricorso NRG="202400603">202400603\202400603.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\939 Paolo Corciulo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paola Palmarini</firma><data>12/11/2024 18:22:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Corciulo,	Presidente</h:div><h:div>Paola Palmarini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del Provvedimento di cui alla nota prot. 562/2024 del 3 Gennaio 2024, mai comunicato al ricorrente e conosciuto perché trasmesso a mezzo pec all'indirizzo del proprio tecnico in data 3 Gennaio 2024, con il quale il Funzionario dell'area 5 – Urbanistica Demanio e Abusivismo ha dichiarato inefficace la CILA prot. 45708 del 30 Settembre 2021 e la SCA prot. 3895 del 19 Gennaio 2023; </h:div><h:div>- del Provvedimento del Funzionario SUAP prot. 1141/2024 del 5 Gennaio 2024, mai comunicato al ricorrente e conosciuto perché trasmesso a mezzo pec all'indirizzo del proprio commercialista, con il quale è stata disposta la decadenza della SCIA commerciale prot. 83690 del 10.10.2023 “per mancanza di legittimità urbanistica dei locali, con conseguente divieto di avviare l'attività di somministrazione i alimenti e bevande (ristorante) in ampliamento” nonché “l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prot. 986 del 12.02.2007”; </h:div><h:div>3) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente tra cui: a) la nota prot. 91154 del 14 Novembre 2023, richiamata nel provvedimento sub 1); b) la nota prot. 90360 del 10 Novembre 2023 richiamata nel provvedimento sub 2); c) la nota prot. 90676 del 13 Novembre 2023 richiamata nel provvedimento sub 2).</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti: </h:div><h:div>- dell'Ordinanza n. 18 del 13 Febbraio 2024, non notificata al ricorrente ma pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Castel Volturno, con la quale il Funzionario Responsabile dell''Ufficio SUAP del Comune di Castel Volturno ha ordinato “1. DI CESSARE AD HORAS l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande in argomento, ad insegna “La Lanterna del Porto”, avviata nella nuova unità immobiliare con caratteristiche nuove e autonome, ubicata in questo Comune di Castel Volturno alla Via Darsena Orientale n. 45,46,47,48 e 49, distinta in al N.C.E.U. al foglio 47 p.lla 312 sub. 45,65,66 e 70; 2. DI PROVVEDERE, altresì, alla contestuale CHIUSURA del NUOVO LOCALE in cui viene svolta l'attività di somministrazione; 3. È DECADUTA la LICENZA tipo A) n. 986 del 12.02.2007”;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 603 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Vincenzo Del Sole, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fortunata Remaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Antonio Sasso in Napoli, via Toledo n. 156; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Volturno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo di cui in epigrafe il ricorrente ha impugnato i seguenti atti adottati dal Comune di Castel Volturno: 1) la nota del 3 gennaio 2024 con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della CILA del 30 settembre 2021 (avente ad oggetto l’eliminazione di una tramezzatura tra due locali contigui) e la SCA del 19 gennaio 2023 (presentata per l’agibilità dei locali ove viene svolta l’attività di ristorante); 2) la nota del 5 gennaio 2024 con la quale è stata disposta la decadenza della SCIA commerciale prot. 83690 del 10 ottobre 2023 “per mancanza di legittimità urbanistica dei locali, con conseguente divieto di avviare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristorante) in ampliamento” nonché “l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prot. 986 del 12.02.2007”.</h:div><h:div>Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha, altresì, impugnato il provvedimento del 13 febbraio 2024 con il quale il Comune di Castel Volturno ha ordinato la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande disponendo la chiusura immediata dell’esercizio commerciale.</h:div><h:div>Premette il ricorrente di essere subentrato (dapprima con atto di fitto del 27 Settembre 2005 e, successivamente, con atto di cessione del 20 novembre 2006) nell’azienda condotta dalla società San Bartolomeo di Massaro Angela &amp; C. S.A.S. (avente ad oggetto l’attività di ristorazione già svolta da quest’ultima nelle unità immobiliari site nel Comune di Castel Volturno alla Via Molo San Bartolomeo n.ri 46, 47, 48 e 49 ed esercitata in virtù di licenza n. 932 di tipo A rilasciata dal Comune di Castel Volturno in data 20 maggio 2005 nonché in forza dell’autorizzazione sanitaria n. 585 accordata dal medesimo ente in data 5 maggio 2005 - cfr. licenza per subentro n. 947 del 24 gennaio 2006 rilasciata al ricorrente a seguito del fitto d’azienda e licenza per subentro n. 986 del 12 febbraio 2007 rilasciata al ricorrente a seguito della cessione d’azienda).</h:div><h:div>In particolare, le unità immobiliari dove viene svolta l’attività di ristorazione, oggi sotto l’insegna “La Lanterna del Porto”, sono contraddistinte al catasto al foglio 4 p.lla 312 sub 65 (quanto all’unità con ingresso dal civico 46 di proprietà del signor Andreozzi Manlio), sub 66 (quanto all’unità con ingresso dal civico 47 di proprietà del signor Andreozzi Manlio) e sub 70 (quanto all’unità con ingresso dai civici 48 e 49 di proprietà del signor Race Pierino) e fanno parte del più ampio immobile edificato negli anni ’60 in forza di licenza n. 31 rilasciata dal Comune di Castel Volturno in data 14 marzo 1964 ed hanno sempre avuto una destinazione di tipo commerciale, tanto che il Comune di Castel Volturno aveva rilasciato al dante causa del ricorrente in data 30 marzo 2005 il certificato di agibilità e in data 5 maggio 2005 l’autorizzazione sanitaria n. 585 nonché assentito l’esecuzione di interventi edilizi; infatti, il signor Ciervo Michele, all’epoca socio accomandatario della società San Bartolomeo SAS, con DIA ex artt. 22 e 23 del DPR 380/2001 prot. 24086 del 23 luglio 2004 comunicava l’esecuzione dei seguenti interventi “<corsivo>fusione dei locali di cui ai civici di cui sopra (n. 46-47-48-49) con la demolizione dei divisori…sostituzione dei pavimenti e dei rivestimenti dei servizi igienici e del locale Cucina…Sostituzione degli infissi esterni</corsivo>”.</h:div><h:div>Conseguentemente, il ricorrente otteneva dal Comune di Castel Volturno la voltura della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (cfr. licenza per subentro n. 947 del 24 gennaio 2006 rilasciata al ricorrente a seguito del fitto d’azienda – e licenza per subentro n. 986 del 12 febbraio 2007 rilasciata al ricorrente a seguito della cessione d’azienda) procedendo, quindi, con lo svolgimento dell’attività di ristorante nei locali commerciali siti alla Via Molo San Bartolomeo n.ri 46, 47, 48 e 49 come risultanti all’esito dei lavori svolti dalla società San Bartolomeo SaS in forza della DIA prot. 6284 del 26 luglio 2004 e, quindi, una sala con annessi servizi igienici di circa mq 52,70 (data dalla fusione dei sub 70 e 66) e una cucina con arredi di circa mq 19,00.</h:div><h:div>Il ricorrente che, nelle more aveva acquisito nella propria disponibilità l’unità contraddistinta al catasto al foglio 4 p.lla 312 sub 45, adiacente a quella contraddistinta al catasto al foglio 4 p.lla 312 sub 65, presentava al Comune di Castel Volturno la CILA prot 45708 del 30 Settembre 2021 con la quale comunicava l’esecuzione dei lavori consistenti “<corsivo>nell’eliminazione della tramezzatura tra il sub 65 e il sub 45…</corsivo>” al fine di creare con tali due sub un unico ambiente onde rendere più ampia la zona cucina (prima allocata nel solo sub 65) a servizio del ristorante.</h:div><h:div>I lavori di cui alla CILA prot. 45708 del 30 settembre 2021 venivano ultimati in data 29 marzo 2022 (cfr. comunicazione fine lavori prot. 19861 del 29 marzo 2022) e, con segnalazione prot. 3895 del 19 gennaio 2023, il tecnico abilitato procedeva ad attestare l’agibilità dei locali, tenendo conto anche delle modifiche apportate a seguito dell’ampliamento della cucina.</h:div><h:div>Successivamente, con SCIA commerciale prot. 83690 del 10 ottobre2023 segnalava all’Ufficio SUAP del Comune l’intervenuto ampliamento della superfice di svolgimento dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; ciò nondimeno, dopo 2 anni il Comune, in data 14 novembre 2023 chiedeva al tecnico del ricorrente di fornire: a) “<corsivo>Dimostrazione di legittimità urbanistica/edilizia alla fusione dei subalterni n°66 e n° 70 già riportati come unico ambiente negli elaborati grafici dello stato di fatto</corsivo>”; b) “<corsivo>Dimostrazione di legittimità urbanistica/edilizia al cambio di destinazione d’uso da categoria catastale C/6 (autorimessa/garages) alla categoria catastale C/1 (locale commerciale) per i subalterni n° 65-66 e 70</corsivo>”, con la precisazione che “<corsivo>decorsi inutilmente gg 15 dalla presente senza riscontro, si procederà ai sensi dell’articolo 21-nonies della L. 241/2000 all’annullamento d’ufficio della CILA avanzata in data 30.09.2021 n° 45708 e degli ulteriori titoli connessi</corsivo>”.</h:div><h:div>Con PEC del 30 novembre 2023 il tecnico del ricorrente, riscontando tempestivamente detta richiesta, rappresentava al competente ufficio comunale che la fusione dei sub 66 e 70 era stata assentita con DIA prot. 24086 del 23 luglio 2004 e la destinazione commerciale dei locali era stata attestata dallo stesso Comune con il certificato di agibilità del 30 marzo 2005 con cui l’allora dirigente dell’Ufficio Urbanistica, nel ricontrare la richiesta del signor Ciervo Michele “<corsivo>affittuario dei locali ad uso Commerciale, da adibire a RISTORANTE, siti sul lungo Darsena del Villaggio Coppola</corsivo>”, dopo aver ricordato che detti locali “<corsivo>vennero realizzati nell’insieme di un corpo di fabbrica con Licenza Edilizia n° 31 del 14 marzo 1964, riportati in catasto al foglio 47 p.lla 312 sub 65, 66, 70 alla categoria C/1, finalizzata ad ottenere il CERTIFICATO DI AGIBILITÀ dei citati locali </corsivo>”, aveva autorizzato “<corsivo>L’AGIBILIA’ dei locali siti lungo la Darsena del Villaggio Coppola, da adibire a RISTORANTE</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò, nondimeno, il ricorrente veniva a conoscenza: 1) del provvedimento del 3 gennaio 2024 (notificato solo al tecnico) di inefficacia della CILA del 2021 motivato unicamente dal mancato riscontro alla nota del 14 novembre 2023; 2) del provvedimento del 5 gennaio 2024 (trasmessa alla casella di posta elettronica certificata del commercialista), con la quale, richiamando la nota dell’Ufficio Urbanistica prot. 562 del 3 gennaio 2023, si disponeva “<corsivo>la decadenza della Scia in oggetto (SCIA prot. 83690 del 10.10.2023 di intervenuto ampliamento dell’attività di somministrazione) per mancanza di legittimità urbanistica dei locali, con conseguente divieto di avviare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristorante) in ampliamento</corsivo>”, nonché, “<corsivo>l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n. 986 del 12.02.2007 per le stesse motivazioni di irregolarità urbanistica degli originali locali, come certificato dal medesimo provvedimento adottato dal Responsabile dell’UTC prot. n. 562 del 03.01.2024</corsivo>” concedendo “<corsivo>il termine di trenta giorni per conformare l’attività alle vigenti normative</corsivo>”.</h:div><h:div>Con successivo provvedimento (gravato con motivi aggiunti per illegittimità derivata) veniva ingiunta la cessazione dell’attività di ristorante.</h:div><h:div>A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.</h:div><h:div>Si è costituito per resistere il Comune di Castel Volturno.</h:div><h:div>La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 492 dell’8 marzo 2024.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 7 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.</h:div><h:div>Come emerge dalla ricostruzione in fatto che precede (non contestata dalla difesa comunale) il ricorrente, esercente l’attività di ristorante, ha: 1) comunicato al Comune di Castel Volturno con CILA del 30 settembre 2021 l’esecuzione di lavori consistenti nell’eliminazione della tramezzatura tra due locali (sub 65 e sub 45) per ampliare la zona cucina del ristorante; 2) comunicato in data 29 marzo 2022 la fine dei lavori procedendo tramite tecnico abilitato a inoltrare SCA in data 19 gennaio 2023; 3) presentato SCIA commerciale in data 10 ottobre 2023 per comunicare al Comune l’intervenuto ampliamento della superficie di svolgimento dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.</h:div><h:div>Il Comune dopo quasi 2 anni dalla comunicazione del 30 settembre 2021 di fusione di due locali (sub 65 e sub 45) ha chiesto con nota del 14 novembre 2023 al ricorrente (notificando l’atto solo al tecnico di parte) delucidazioni in merito alla &lt;&lt;<corsivo>…legittimità urbanistica/edilizia alla fusione dei subalterni n. 66 e n. 70 già riportati come unico ambiente negli elaborati tecnici dello stato di fatto; b)…legittimità urbanistica/edilizia di cambio di destinazione d’uso da categoria catastale C/6 (autorimesse/garages) alla categoria catastale C/1 (locale commerciale) per i subalterni 65-66 e 70</corsivo>&gt;&gt;; ritenendo di non aver ottenuto riscontro, con atto del 3 gennaio 2024 l’amministrazione ha dichiarato &lt;&lt;<corsivo>l’inefficacia della CILA avanzata in data 30 settembre 2021 protocollo 45708 e </corsivo>[della] <corsivo>SCA del 19 gennaio 2023 protocollo n. 3895</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>Seguivano, come conseguenza diretta di tale atto la declaratoria di decadenza della SCIA commerciale (presentata per l’ampliamento dei locali) e l’ordinanza di cessazione dell’attività.</h:div><h:div>Tutto nasce, quindi, dal provvedimento del 3 gennaio 2024 con il quale l’amministrazione ha dichiarato l’inefficacia della CILA del 2021 sul presupposto del mancato riscontro alla richiesta, del 14 novembre 2023, di chiarimenti circa la conformità edilizia e urbanistica dell’immobile.</h:div><h:div>Come fondatamente dedotto da parte ricorrente (e rilevato dalla Sezione in sede cautelare) il Comune di Castel Volturno non ha tenuto conto della nota inviata a mezzo PEC del tecnico di parte in data 30 novembre 2023 con la quale si è dato riscontro alla richiesta di chiarimenti dell’amministrazione.</h:div><h:div>Segnatamente si è evidenziato in quella sede come la fusione dei locali di cui ai civici 46, 47, 48 e 49 di Via Molo San Bartolomeo era stata già segnalata al Comune con DIA del luglio 2004 mai oggetto di contestazione; inoltre, l’amministrazione ha rilasciato in data 30 marzo 2005 il certificato di agibilità per i locali in parola (riportati in catasto al foglio 47, p.lla 312, sub 65, 66 e 70) per esercitarvi l’attività di ristorante senza alcun cenno alla diversa categoria catastale di alcuni di essi.</h:div><h:div>Sussiste quindi il denunciato difetto di motivazione dell’atto dal momento che l’amministrazione nel dichiarare l’inefficacia della CILA del 2021 non ha considerato in alcun modo i pregressi titoli come la DIA del luglio 2004 e il certificato di agibilità rilasciato nel 2005.</h:div><h:div>Va, inoltre, rilevato che i provvedimenti dell’amministrazione sono intervenuti molto tempo dopo (circa 2 anni) da quando è stata presentata la CILA del 2021 avente ad oggetto l’eliminazione della tramezzatura esistente tra il sub 65 e il sub 45 (quest’ultimo riferito a un altro piccolo locale di proprietà del ricorrente).</h:div><h:div>La giurisprudenza ha affermato che ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela c.d. "tardivo" sulla segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, l'Autorità amministrativa invii all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l'atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Solo laddove il titolo abilitativo sia stato ottenuto in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà è consentito all'amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l'atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa (cfr., questo T.A.R., Sezione IV, n. 5056/2024).</h:div><h:div>Non ricorrendo tale ultimo caso l’amministrazione, come dedotto dal ricorrente, ha adottato gli atti senza rispettare le disposizioni di cui al citato art. 21 nonies: non ha, infatti, correttamente instaurato il contraddittorio procedimentale, è intervenuta tardivamente e non ha sufficientemente motivato l’atto.</h:div><h:div>Da tutto quanto precede il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti con conseguente annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Castel Volturno al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Paola Palmarini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>