<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="sgombero alloggio custode" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240027820241116064006534" id="20240027820241116064006534" modello="3" modifica="19/11/2024 20:36:14" pdf="0" ricorrente="Antonietta Riccio" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00278"/><fascicolo anno="2024" n="06453"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.7:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240027820241116064006534.xml</file><wordfile>20240027820241116064006534.docm</wordfile><ricorso NRG="202400278">202400278\202400278.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\975 Maria Laura Maddalena\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>maria grazia d'alterio</firma><data>19/11/2024 20:19:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Laura Maddalena,	Presidente</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Viviana Lenzi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento:</h:div><h:div>- dell’Ordinanza n. -OMISSIS-, adottata dal Dirigente del Servizio Politiche per la Casa dell’Area Patrimonio, Servizio Politiche per la Casa del Comune di Napoli, di sgombero coatto amministrativo dell’alloggio sito nel quartiere -OMISSIS-(ex casa custode) - Cod. All.-OMISSIS- notificata in data 25 novembre 2023;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto dalla ricorrente, se ed in quanto lesivo, ivi espressamente compresa la diffida PG/-OMISSIS-, asseritamente mai notificata alla ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 278 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio; </h:div><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’epigrafata ordinanza dirigenziale, il Comune di Napoli ha disposto lo sgombero coatto dell’alloggio di servizio (ex casa custode) facente parte del Circolo Didattico “-OMISSIS-”, in Napoli, da tempo occupato <corsivo>sine titulo</corsivo> dalla ricorrente, in relazione alla pregressa attività di custode; ciò anche in considerazione della necessità di effettuare interventi di riqualificazione dell’edificio finanziati nell’ambito del PNRR, nonché della perdurante situazione di morosità nel pagamento dei canoni di occupazione in cui la stessa  verserebbe. </h:div><h:div>1.1 La ricorrente ha esposto in punto di fatto che l’occupazione sarebbe iniziata del tutto legittimamente, in quanto la stessa (e dapprima il padre di lei, nel lontano 1971) è stata custode del precitato istituto scolastico fino alla data del suo collocamento a riposo, avvenuta nel 2011 e che, subentrata al padre nella locazione/concessione dell’alloggio di servizio, la stessa verserebbe regolarmente e mensilmente il canone di occupazione.</h:div><h:div>1.2 La ricorrente ha svolto diversi motivi a sostegno della pretesa illegittimità del provvedimento impugnato, lamentando, in estrema sintesi:</h:div><h:div>I) nullità dell’ordinanza per mancata indicazione della data di inizio delle operazioni di sgombero, doverosa, in tesi, <corsivo>ex</corsivo> art. 54 TUEL;</h:div><h:div>II) violazione del contraddittorio procedimentale;</h:div><h:div>III) violazione del principio di proporzionalità che deve improntare l’esercizio dei poteri di ordinanza <corsivo>ex</corsivo> art. 54 TUEL;</h:div><h:div>IV) insufficienza e contraddittorietà della motivazione ed ulteriore carenza dei requisiti dell’art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000: secondo la prospettazione attorea, nella parte motiva non sarebbe possibile evincere alcuna informazione sul futuro dell’immobile, né in merito al termine finale delle operazioni, in tal modo inficiando il provvedimento per carente istruttoria e motivazione oltre che per sviamento, avendo l’amministrazione quale obiettivo reale quello della riappropriazione dei locali, e non lo sgombero per esigenze di riqualificazione nell’ambito del PNRR. </h:div><h:div>2. Si è costituito il Ministero dell’Interno eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.</h:div><h:div>2.1 Si è inoltre costituito il Comune di Napoli che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della presupposta diffida del 15 aprile 2013, ricevuta a mani proprie dall’interessata, e, nel merito, ha difeso la legittimità dell’ordinanza impugnata, opponendosi all’accoglimento del ricorso. In particolare, ha rimarcato che la ricorrente, benché cessato da tempo il rapporto di servizio con l’amministrazione comunale, non ha poi provveduto a lasciare libero l’alloggio di cui trattasi, neanche a seguito della richiamata diffida. </h:div><h:div>2.2 Con ordinanza della Sezione n. 367/2024 è stata accolta l’istanza cautelare al solo fine di concedere un “termine di grazia” alla deducente in ragione della necessità di disporre di un lasso temporale congruo per poter lasciare l’immobile mentre, con successiva ordinanza n. 1144/2024, in considerazione del grave stato di salute della stessa, documentato in atti, è stata disposta la sospensione del termine dilatorio assegnato fino alla definizione del giudizio nel merito. </h:div><h:div>3. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>4. <corsivo>In limine</corsivo>, in accoglimento della relativa eccezione in rito formulata dall’Avvocatura di Stato, va dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero dell’Interno. La vertenza in oggetto è difatti relativa ad un’ordinanza   dirigenziale, emessa dal Dirigente del Servizio Politiche per la Casa del Comune di Napoli nell'ambito della gestione di una questione prettamente locale, e non di atti adottati dal Ministero o dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000. Ne consegue che i relativi effetti non possono essere in alcun modo ascritti al Ministero, del tutto estraneo al gravame in esame.</h:div><h:div>5. Tanto precisato, l’infondatezza nel merito del ricorso esime il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Napoli.</h:div><h:div>5.1 Va preliminarmente chiarito, in ordine alla natura del potere esercitato dall’amministrazione, che del tutto impropriamente la ricorrente richiama i principi foggiati dalla giurisprudenza amministrativa sulle ordinanze contingibili e urgenti <corsivo>ex</corsivo> art. 54 TUEL, onde contestare la mancanza dei presupposti e dei requisiti previsti per il ricorso al potere <corsivo>extra ordinem</corsivo>, in tesi, esercitato con l’atto gravato (motivi sub I, III e IV).</h:div><h:div>Sotto tale aspetto, difatti, non può revocarsi in dubbio che ciò di cui si controverte nella specie è la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela a cui l’amministrazione comunale competente  ha fatto ricorso <corsivo>ex</corsivo> art. 823 c.c. Tale potere, in linea con la ratio della previsione normativa richiamata, è stato coerentemente finalizzato alla riacquisizione dell’immobile comunale occupato <corsivo>sine titolo</corsivo> dalla ricorrente onde destinarlo alla funzione sua propria; ciò anche indipendentemente dalla rilevata circostanza della realizzazione di lavori di riqualificazione dell’intera struttura adibita ad edificio scolastico nonché della persistenza di una situazione di morosità nel pagamento del canone di occupazione, essendo, come più approfonditamente si dirà infra, la finalità di ripristino della legalità - a fronte dell’accertato abusivo godimento dell’immobile destinato a una pubblica funzione - una  ragione di per sé sufficiente a sorreggere l’atto adottato.</h:div><h:div>E invero, trattandosi di alloggio destinato ad ospitare il custode di una struttura educativo-scolastica comunale, lo stesso è certamente volto al soddisfacimento dell’interesse proprio dell’intera collettività allo svolgimento delle attività di istruzione e sociali che ivi hanno luogo, e, pertanto,<corsivo>
				</corsivo>rientra certamente nel patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 826, u.c.,<corsivo>
				</corsivo>c.c <corsivo>(cfr. </corsivo>Cons. di Stato,<corsivo>
				</corsivo>Sez. V, n. 693 del 28 gennaio 2019).</h:div><h:div>Nella specie, l’immobile per il quale è causa è adibito ad alloggio del custode dell’istituto scolastico   e, pertanto, il relativo utilizzo è destinato all’assolvimento di un pubblico servizio: non è, quindi, controvertibile che, essendo cessato da tempo il rapporto di servizio della ricorrente con l’amministrazione e perdurando il godimento<corsivo> sine titulo</corsivo>, con  sottrazione dell’immobile all’utilizzo suo proprio, il Comune abbia legittimamente proceduto all’esplicazione dei poteri di autotutela esecutiva. Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta   sufficientemente motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che ne hanno indirizzato l’adozione, essendo la concessione in godimento dell’alloggio inscindibilmente correlata al perdurare del nesso funzionale fra il servizio espletato e l’alloggio medesimo. </h:div><h:div>A fronte di tale presupposto fattuale, dunque, come ribadito dalla costante giurisprudenza, è ben possibile il ricorso ai poteri di autotutela esecutiva, senza che occorra alcuna motivazione sotto il profilo della comparazione dell’interesse della parte pubblica – legittimamente indicato nell’ipotesi di specie nella necessità di ripristino della legalità, al fine di destinare il cespite occupato alle sue finalità istituzionali – con quelle della parte occupante privo di titolo legittimante (in termini,<corsivo> cfr. ex multis </corsivo>TAR Campania – Napoli 28 luglio 2014, n. 4347; Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2008, n. 510). </h:div><h:div>Né in senso ostativo varrebbe opporre il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 C.E.D.U., il quale non viene tutelato in termini assoluti, ma deve essere contemperato con altri valori di pari rango costituzionale (così la sentenza n. 1254/2023); e, del resto, come sottolineato da questo TAR (sent. Sez. V, 25.03.2022, n. 2022) il cd. “diritto all’abitazione” non può certo comprendere anche la legittimazione all’occupazione abusiva di immobili pubblici, ovvero al suo mantenimento una volta che l’occupazione sia stata effettuata, innanzitutto in ragione della evidente intrinseca contraddittorietà tra il preteso “diritto” e la riconosciuta antigiuridicità della condotta che lo fonderebbe, ma anche perché tale conclusione sacrificherebbe il concorrente diritto proprietario (che riguarda, ovviamente, anche il soggetto pubblico titolare) che “<corsivo>non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale</corsivo>” (cfr. Cass., n. 8603/2015). Tale affermazione è ancor più pregnante allorché riguardi, come nella specie, immobili di proprietà pubblica, il cui uso è disciplinato per legge coerentemente con la funzione impressa e non può essere condizionato o limitato dalle condotte degli occupatori che tale funzione (e tale naturale destinazione) venissero unilateralmente a modificare, anche qualora si trattasse di alloggi popolari da assegnarsi secondo procedure pubbliche e regolamentate (cfr. Cass., n. 8603/2015).</h:div><h:div>5.2 Del tutto fuori centro sono le censure di cui al motivo <corsivo>sub</corsivo> II), con cui la ricorrente si duole della violazione delle regole di partecipazione procedimentale.</h:div><h:div>La natura vincolata del potere esercitato, difatti, esclude l’utilità dell’apporto partecipativo che la ricorrente assume sarebbe stato illegittimamente pretermesso: la indiscutibile posizione di occupante abusiva non potrebbe in alcun modo essere elisa dalla pretesa partecipazione procedimentale, che sarebbe, dunque, inutiliter data. Né, stante l’assenza di titolo legittimante l’occupazione, il lungo lasso di tempo per il quale si è comunque di fatto protratta potrebbe valere a fondare alcun affidamento tutelabile, deponendo anzi per la necessità di un celere ripristino della sua disponibilità a servizio della prevista funzione, per cui l’attività amministrativa all’uopo posta in essere non può che dirsi vincolata (<corsivo>cfr</corsivo>. T.A.R. Campania, Sezione VII, sentenza n. 3397 del 27 maggio 2024).</h:div><h:div>Va anche rimarcato che, a tutto concedere, la ricorrente è stata anche posta nelle condizioni di poter rappresentare le proprie ragioni, avendo ricevuto in mani proprie una diffida al rilascio dell’immobile già nel 2013, alla quale non ha fatto seguito alcun apporto partecipativo nell’ambito dell’avviato procedimento di sgombero.</h:div><h:div>6. In conclusione, il ricorso è respinto.<corsivo/></h:div><h:div>7. Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura degli interessi coinvolti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero dell’Interno, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>D'abronzo Fatima</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>