<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230578320240222234802887" descrizione="" gruppo="20230578320240222234802887" modifica="23/02/2024 13:05:55" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="05783"/><fascicolo anno="2024" n="01254"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230578320240222234802887.xml</file><wordfile>20230578320240222234802887.docm</wordfile><ricorso NRG="202305783">202305783\202305783.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\939 Paolo Corciulo\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mariagiovanna Amorizzo</firma><data>23/02/2024 13:05:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Corciulo,	Presidente</h:div><h:div>Maria Laura Maddalena,	Consigliere</h:div><h:div>Mariagiovanna Amorizzo,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1. - della deliberazione n. 73 del 28/7/2023, con la quale la Giunta comunale del Comune di Pomigliano d'Arco ha modificato la struttura organizzativa; 2.– del decreto sindacale n. 27 del 31/7/2023, relativo al mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale ex art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, relativo al Settore n. 6 della precedente struttura organizzativa; 3. – dei decreti sindacali n. 29 e n. 30 del 31/7/2023 con i quali sono stati conferiti gli incarichi di temporanea reggenza dei Settori n. 6 e n. 7 della struttura organizzativa così come modificata con deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023; 4. – della determinazione dirigenziale n. 1328 del 3/8/2023, rettificata con determinazione dirigenziale n. 1466 del 5/9/2023, relativa all'assegnazione del personale ai Settori così come definiti dalla deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023; 5. – della deliberazione di G.C. n. 89 dell'8/9/2023, con la quale è stato approvato il <corsivo>“piano integrato dell'attività e dell'organizzazione</corsivo>” (PIAO) 2023/2025; 6. – della determinazione dirigenziale n. 1629 del 27/9/2023, sono state indette due procedure di selezione pubblica per l'affidamento di altrettanti incarichi dirigenziali ex art. 110, co. 1, TUEL, ed è stato approvato il relativo <corsivo>“avviso di selezione</corsivo>”; 7.– delle determinazioni dirigenziali n. 1731 del 10/10/2023 e n. 1752 dell'11/10/2023 relativa alla costituzione della Commissione di cui all'avviso di selezione approvato con determinazione dirigenziale n. 1629 del 27/9/2023; 8. – del decreto sindacale n. 43 del 19/10/2023, con il quale è stato conferito l'incarico ex art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, relativo al Settore n. 7; 9. – del decreto sindacale n. 46 del 31/10/2023, con il quale è stato conferito l'incarico ex art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, relativo al Settore n. 6; 10. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5783 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Domenico Maiello, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Sabato Esposito, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Gambuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pomigliano D'Arco e di Domenico Maiello e di Sabato Esposito;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- La ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentando che, attraverso la riorganizzazione della struttura amministrativa– e in particolare, la suddivisione dell’originario settore n. 6 in due distinti settori – il Comune, senza esplicitare le esigenze che hanno dato luogo a tale scelta, avrebbe aggirato il divieto di <corsivo>spoil system</corsivo> per le posizioni dirigenziali non apicali, revocando anticipatamente l’incarico conferito all’arch. Anna Lucia Casalvieri, in ragione della soppressione della struttura alla quale era preposta, e conferendo l’incarico di direzione delle due strutture di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, ai controinteressati;</h:div><h:div>- Per le suddette ragioni ha impugnato i seguenti atti:</h:div><h:div>1. – la deliberazione n. 73 del 28/7/2023, con la quale la Giunta comunale del Comune di Pomigliano d’Arco ha modificato la struttura organizzativa;</h:div><h:div>2. – il decreto sindacale n. 27 del 31/7/2023, relativo al mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale ex art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, relativo al Settore n. 6 della precedente struttura organizzativa;</h:div><h:div>3. – i decreti sindacali n. 29 e n. 30 del 31/7/2023 con i quali sono stati conferiti gli incarichi di temporanea reggenza dei Settori n. 6 e n. 7 della struttura organizzativa così come modificata con deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023;</h:div><h:div>4. – la determinazione dirigenziale n. 1328 del 3/8/2023, rettificata con determinazione dirigenziale n. 1466 del 5/9/2023, relativa all’assegnazione del personale ai Settori così come definiti dalla deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023;</h:div><h:div>5. – la deliberazione di G.C. n. 89 dell’8/9/2023, con la quale è stato approvato il <corsivo>“piano integrato dell’attività e dell’organizzazione</corsivo>” (PIAO) 2023/2025;</h:div><h:div>6. – la determinazione dirigenziale n. 1629 del 27/9/2023, con cui sono state indette due procedure di selezione pubblica per l’affidamento di altrettanti incarichi dirigenziali ex art. 110, co. 1, TUEL, ed è stato approvato il relativo <corsivo>“avviso di selezione</corsivo>”;</h:div><h:div>7. – le determinazioni dirigenziali n. 1731 del 10/10/2023 e n. 1752 dell’11/10/2023 relativa alla costituzione della Commissione di cui all’avviso di selezione approvato con determinazione dirigenziale n. 1629 del 27/9/2023;</h:div><h:div>8. – il decreto sindacale n. 43 del 19/10/2023, con il quale è stato conferito l’incarico ex art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, relativo al Settore n. 7;</h:div><h:div>9. – il decreto sindacale n. 46 del 31/10/2023, con il quale è stato conferito l’incarico ex art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, relativo al Settore n. 6;</h:div><h:div>- Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:</h:div><h:div>1. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 1, 6, co. 1, 6-ter, e 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 – violazione e falsa applicazione degli artt. 97, co. 4, e 110, co. 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2001 – violazione e falsa applicazione delle <corsivo>“linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche</corsivo>”, emanate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018 e poi integrate con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 22 luglio 2022 – violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 1, lett. c), del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi - violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 557, lett. a) e b), della legge n. 297 del 2006 – adozione di atti di macro-organizzazione al fine di dissimulare pratiche di <corsivo>spoil system</corsivo> - illegittimo conferimento di incarichi fiduciari esterni - eccesso di potere – sviamento. La deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023 è illegittima poiché, suddividendo l’originario Settore n. 6 (<corsivo>“Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile</corsivo>”) in due Settori (il Settore n. 6, <corsivo>“Pianificazione del Territorio</corsivo>”, ed il Settore n. 7, <corsivo>“Sviluppo Sostenibile</corsivo>”), avrebbe duplicato la relativa posizione dirigenziale non per conseguire generici obiettivi di «semplificazione amministrativa» e di «raggiungimento degli obiettivi programmati» ma allo scopo di sottoporre l’intero settore tecnico a pratiche di <corsivo>spoil system</corsivo>. La prova di ciò si desumerebbe dal difetto di motivazione della scelta operata, avendo la Giunta comunale deliberato la revisione dell’organizzazione prescindendo dalla definizione dei fabbisogni del personale, così che la deliberazione n. 73 del 28/7/2023 non risulterebbe rispondente ad obiettivi di efficienza organizzativa e si porrebbe in contrasto con il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di riduzione della spesa corrente collegata al costo del personale, al cui rispetto concorrono le autonomie locali ai sensi dell’art. 1, co. 557, lett. a) e b), della legge n. 297 del 2006, e che impongono l’adozione di misure organizzative rivolte al «contenimento delle spese per il lavoro flessibile» ed alla «razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico».</h:div><h:div>2. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 19, co. 2 e 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 – violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 110, co. 1 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 8, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – violazione falsa applicazione dei principi regolatori della dirigenza pubblica – ricorso illegittimo a pratiche di <corsivo>spoil system</corsivo> – eccesso di potere – sviamento. L’unica ragione per la quale è stata operata la scelta di suddividere il Settore n. 6 (<corsivo>“Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile</corsivo>”) in due Settori (il Settore n. 6, <corsivo>“Pianificazione del Territorio</corsivo>”, ed il Settore n. 7, <corsivo>“Sviluppo Sostenibile</corsivo>”), è stata quella di precostituire le condizioni per potere revocare <corsivo>ante tempus</corsivo> l’incarico dirigenziale a suo tempo conferito, per la durata di tre anni, all’arch. Anna Lucia Casalvieri. La revisione della struttura organizzativa era che lo schermo formale per dissimulare il ricorso allo <corsivo>spoil system</corsivo> in contrasto con i principi regolatori della dirigenza pubblica.</h:div><h:div>3. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 – violazione e falsa applicazione dell’art. 110, co. 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – omessa verifica circa l’insussistenza di professionalità interne - difetto di istruttoria e motivazione – illegittimo conferimento di incarichi fiduciari esterni - eccesso di potere – sviamento. La scelta compiuta dall’Amministrazione è stata effettuata in assenza di una preventiva verifica sulla carenza di professionalità interne in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico, che avrebbe dato esito negativo.</h:div><h:div>- Si sono costituiti il Comune di Pomigliano d’Arco e i controinteressati che hanno preliminarmente sollevato le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della Dirpubblica, nonché del secondo e del terzo motivo di ricorso, per difetto di giurisdizione del G.A. Hanno chiesto, inoltre, il rigetto nel merito del ricorso.</h:div><h:div>- All’udienza in camera di consiglio del 11 gennaio 2024, dato l’avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione</h:div><h:div>Ritenuto che:</h:div><h:div>- L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata con riguardo all’impugnazione della deliberazione n. 73 del 28.7.2023 e della delibera di G.C. n. 89 dell’8/9/2023, trattandosi di atti di “<corsivo>macro-organizzazione</corsivo>”, ritenuti immediatamente lesivi della posizione di parte ricorrente e da essa impugnati per contestare il corretto esercizio del potere di auto-organizzazione con esse realizzato, (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 5 gennaio 2018, n. 63, Cass. civ., Sez. Unite, 15 gennaio 2021, n. 616: “<corsivo>queste Sezioni Unite, nella materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, hanno affermato reiteratamente che rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento (o di revoca) di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione operata dal ricorrente investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, assunto come non conforme a legge, che si sia estrinsecato nell'adozione dei cd. atti di "macro organizzazione”</corsivo>” ). L’eccezione è, invece, fondata per gli altri atti impugnati, aventi ad oggetto la revoca e il conferimento di incarichi dirigenziali, trattandosi di atti di micro-organizzazione devoluti alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria (cfr. art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001: <corsivo>“1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo</corsivo>.”);</h:div><h:div>- L’eccezione di difetto di legittimazione attiva del sindacato non è fondata, atteso che la situazione giuridica soggettiva azionata dall’associazione sindacale ricorrente – avente tra gli scopi associativi la tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni –attiene alla tutela delle condizioni di lavoro del personale dipendente a fronte dell’asserito distorto esercizio del potere di auto-organizzazione dell’Amministrazione datoriale e che siffatta situazione soggettiva è ascrivibile all’intera categoria del personale rappresentato, configurandosi come interesse collettivo proprio dell’ente esponenziale, tutelabile a prescindere dalla possibile sussistenza di contingenti situazioni di conflitto in capo a singoli dipendenti. L’interesse all’esercizio del potere di auto-organizzazione della P.A. con modalità tali da non risultare illegittimamente pregiudizievole per le condizioni di lavoro dei dipendenti è evidentemente riferibile all’intera categoria dei dirigenti rappresentati dall’associazione, a fronte del quale eventuali interessi confliggenti di singoli rappresentati non possono che configurarsi quali interessi di mero fatto, poiché derivanti dall’esercizio di attività amministrativa illegittima (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451/2013). </h:div><h:div>- Il ricorso è fondato nei limiti del vizio di difetto di motivazione dedotto nel primo motivo.</h:div><h:div>- La delibera di Giunta comunale n. 73 del 28 luglio 2023 è così motivata: <corsivo>“Considerato che:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>la definizione della macrostruttura dell'Ente deve rispondere al principio fondamentale di costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete esigenze d'attuazione degli obiettivi, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, sulle norme in materia di organizzazione del lavoro pubblico e volto al miglioramento continuo con adeguamenti progressivi al mutare del sistema dei vincoli normativi e del contesto esterno e/o interno all'ente;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>al fine di realizzare una più efficace e razionale organizzazione dei Settori e dei Servizi dell'Ente, si rappresenta la necessità di una generale revisione dell'articolazione organizzativa, finalizzata a semplificare l'azione amministrativa e a consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Valutato che, al fine di dare attuazione al programma amministrativo, nell'ottica di un collegamento ottimale tra le risorse a disposizione e gli obiettivi generali e strategici definiti da questa Amministrazione Comunale, si rende necessario procedere all'adeguamento organizzativo e funzionale della struttura dell'Ente, anche mediante la riconfigurazione delle competenze da attribuire ai singoli settori;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Accertato che la macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità amministrativa, al fine di dotare l'Ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi, e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità in relazione agli strumenti di programmazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ritenuto che è volontà dell'Amministrazione rivisitare ed adeguare lo schema macro-strutturale attualmente vigente nell'Ente, in ragione di tutte le evoluzioni intervenute tanto nell'ambiente esterno, che in quello interno all'Ente, al fine di assicurare economicità, efficacia, efficienza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'Ente, secondo gli schemi allegati A (relativo alla suddivisione dell'Ente in Settori) e B (relativo alla suddivisione dei Settori in Servizi), che formano parte integrante della presente Deliberazione”.</corsivo></h:div><h:div>- La delibera n. 89 del 8/9/2023 di approvazione del P.I.A.O., pure oggetto di impugnazione nel ricorso in trattazione, si è limitata a confermare l’assetto dato all’ente con la delibera sopra richiamata.</h:div><h:div>- Al di là di generici riferimenti ai principi generali in materia di organizzazione degli uffici pubblici, né nella delibera n. 73 del 28 luglio 2023, né della delibera di Giunta Comunale n. 89 del 8/9/2023 di approvazione del P.I.A.O. risulta esteriorizzata alcuna motivazione sulle esigenze organizzative che hanno condotto alla scissione dell’originario settore 6 in due settori distinti. Né esse possono ricavarsi dal P.I.A.O. che si è limitato a richiamarla senza fornire ulteriori indicazioni.</h:div><h:div>- Risulta, invece, dagli atti che su tale scelta organizzativa si fonda in via esclusiva l’anticipata risoluzione del contratto della dott.ssa Casalvieri, altrimenti non consentita, stante il generale divieto di <corsivo>spoil system</corsivo> per le cariche dirigenziali non apicali qual è quella in esame (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 30 novembre 2022, n. 5235).</h:div><h:div>- Per costante orientamento, <corsivo>“nel pubblico impiego privatizzato, l’applicazione dello “spoils system”, con riguardo agli incarichi dirigenziali, può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. solo ove ricorrano i requisiti della apicalità dell’incarico e della fiduciarietà della scelta del soggetto da nominare, da intendersi come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico</corsivo>” (Cass. civ., sez. lav., 30 novembre 2022, n. 35235). Con specifico riguardo agli incarichi assegnati ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L. <corsivo>“a) l’art. 110, comma 3, TUEL non può certamente essere inteso nel senso di consentire l’applicabilità dello “spoils system” ad incarichi non apicali e di tipo tecnico - professionale, a meno che non sia dimostrato che la “fiduciarietà” iniziale si configuri come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale tra l'incaricato del titolare dell'organo politico di cui si tratta;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) a tale risultato ermeneutico si perviene in base all’obbligo dell’interprete di intendere tutte le norme in materia di “spoils system” in senso costituzionalmente orientato al rispetto dell'art. 97 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) in particolare, rispetto a tale interpretazione è incompatibile l’attribuzione all’espressione “in carica” posta alla fine della prima frase dell’art. 110, comma 3, cit. - il cui testo completo, per quanto interessa, è il seguente: “3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco... in carica” - del significato di consentire la decadenza automatica dall’incarico tutte le volte in cui il sindaco per una qualunque ragione e, quindi, anche per il suo decesso improvviso, non sia più in carica, in quanto questo equivarrebbe a legittimare il ricorso al meccanismo dello “spoils system” anche in ipotesi nella quali ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) di conseguenza, la su riportata norma non può che essere intesa come diretta a stabilire un limite oggettivo è chiaro di durata massima degli incarichi di cui si tratta (la cui durata minima è quella stabilita dell'art. 19 TUPI), attraverso un implicito riferimento al precedente art. 51 TUEL, ove è stabilita la durata quinquennale del mandato elettivo “de quo”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>e) nello stesso modo devono, quindi, intendersi tutti gli atti che per gli incarichi in parola fanno riferimento alla durata del mandato, quindi anche la clausola contrattuale con la quale si è stabilito che il termine finale del rapporto in oggetto doveva coincidere con “lo scadere del mandato elettorale del Sindaco”</corsivo>” (Cass. civ., sez. lav., 5 maggio 2017, n. 11015). </h:div><h:div>- Pertanto, la scadenza del mandato del sindaco non è causa di cessazione dell’incarico dirigenziale conferito ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/2000 e la sua revoca - come peraltro il provvedimento di revoca impugnato espressamente afferma - può essere giustificata soltanto da ragioni organizzative, quali, appunto, una riorganizzazione della struttura amministrativa dell’ente.</h:div><h:div>- Tuttavia, anche i provvedimenti di macro-organizzazione, qual è la delibera di Giunta comunale n. 73 del 2023 impugnata, sono soggetti all’obbligo di motivazione. </h:div><h:div>- Tale obbligo, benchè risenta del carattere ampiamente discrezionale del potere esercitato, non può essere disatteso, né ridursi all’esternazione di vuote clausole di stile, dovendo richiamare le esigenze per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di assumere un determinato assetto organizzativo, perché esse possano essere apprezzate in termini di congruità e ragionevolezza (<corsivo>“Gli atti in questione sono atti amministrativi aventi natura organizzatoria non generale, in quanto non abbisognano, per esplicare i loro effetti immediati, di altri successivi provvedimenti, ma sono al contrario idonei a modificare direttamente le strutture operative dell’ente. Come tali, pertanto, sono soggetti alla disciplina pubblicistica ai sensi dell’art.2, comma 1, D.Lgs. 165/2001, e, se oggetto di contestazione giurisdizionale, rimessi alla cognizione del g.a. secondo la regola fissata dall’art. 63, D.Lgs.165/2001; agli stessi è dunque applicabile il comma 1 dell’art. 3, l. n.241/1990, in omaggio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, la cui attuazione deve essere assicurata anche nella concreta articolazione dell’architettura degli uffici pubblici. Disposizione quest’ultima, riferita ai provvedimenti amministrativi, che non è, invece, immediatamente applicabile agli atti di diritto privato che riguardano la gestione ordinaria del rapporto e la "microorganizzazione" delle strutture dell’amministrazione, affidate alla responsabilità del competente dirigente, in un’ottica di efficienza e di snellezza dell’azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8 novembre2005, n. 21592; Cons. St., Sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6705 ; Comm. spec., 5febbraio 2001, n. 471/2001). È necessario, quindi, che gli atti amministrativi attraverso i quali vengono organizzati gli uffici si ispirino (rendendoli conoscibili) a principi di non manifesta illogicità o incongruità dell'assetto in concreto prescelto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In relazione a tali principi va commisurato il quantum di motivazione esigibile, che deve ritenersi imposto all’amministrazione in funzione dell'esigenza di esplicitare congruità e non irragionevolezza delle scelte operate e dei modelli organizzatori adottati (C.G.A., 23 maggio 2012, n. 467).”</corsivo> così Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2013, n. 2607/2013).</h:div><h:div>- Un siffatto onere motivazionale non risulta adempiuto nelle delibere nn. 73 del 28 luglio 2023 e n. 89 del 8/9/2023, quanto alle ragioni della scissione in due dell’originario settore n. 6, al quale era preposta una dirigente con incarico ex art. 110, comma 2, T.U.E.L. ancora efficace (e rescindibile solo per ragioni organizzative). La delibera 73, infatti, si limita ad affermare in modo del tutto astratto che la riorganizzazione è volta <corsivo>“al fine di realizzare una più efficace e razionale organizzazione dei Settori e dei Servizi dell'Ente”</corsivo> per sovvenire alla <corsivo>“necessità di una generale revisione dell'articolazione organizzativa, finalizzata a semplificare l'azione amministrativa e a consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati”</corsivo> e che <corsivo>“al fine di dare attuazione al programma amministrativo, nell'ottica di un collegamento ottimale tra le risorse a disposizione e gli obiettivi generali e strategici definiti da questa Amministrazione Comunale, si rende necessario procedere all'adeguamento organizzativo e funzionale della struttura dell'Ente, anche mediante la riconfigurazione delle competenze da attribuire ai singoli settori;”.</corsivo></h:div><h:div>Non emergono, tuttavia, né da essa, né dal successivo P.I.A.O. quali fossero gli obiettivi da raggiungere mediante la modifica dell’assetto organizzativo, quali le esigenze di semplificazione a cui rispondesse la suddivisione dell’originario settore n. 6 <corsivo>“Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile</corsivo>”, in due nuovi settori (6 <corsivo>“Pianificazione del Territorio</corsivo>” e 7, <corsivo>“Sviluppo Sostenibile</corsivo>”). In assenza di una chiara esplicitazione degli obiettivi sottesi alla scelta organizzativa operata, l’esito che essa ha prodotto su un incarico dirigenziale ancora in corso - e come tale non revocabile per la mera scadenza del mandato del sindaco, ma solo per ragioni organizzative – costituisce sintomo di sviamento. In questi termini il primo motivo è fondato.</h:div><h:div>- In conclusione, il ricorso è da accogliere, nei limiti di quanto specificato al precedente alinea, con conseguente annullamento delle delibere n. 73 e 89 del 2023, nella parte in cui rispettivamente, dispongono e confermano la suddivisione dell’originario settore n. 6 in due diversi settori, per difetto di motivazione e da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione quanto agli ulteriori atti impugnati.</h:div><h:div>- Le spese di giudizio sono poste a carico del Comune di Pomigliano d’Arco e liquidate come da dispositivo. Sono, invece, compensate tra la ricorrente e le parti controinteressate.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:</h:div><h:div>- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine all’impugnazione degli atti indicati in epigrafe ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, essendo le relative questioni devolute alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm.</h:div><h:div>- annulla i provvedimenti indicati in epigrafe ai punti 1 e 5 ai sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Pomigliano d’Arco al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che sono liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori. Compensa le spese con i controinteressati.</h:div><h:div>lo accoglie ai sensi di cui in motivazione, con riguardo dichiara in parte fondato e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Mariagiovanna Amorizzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>