<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230488520241031193239419" descrizione="" gruppo="20230488520241031193239419" modifica="08/11/2024 10:14:38" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="5" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="04885"/><fascicolo anno="2024" n="06064"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230488520241031193239419.xml</file><wordfile>20230488520241031193239419.docm</wordfile><ricorso NRG="202304885">202304885\202304885.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\979 Anna Pappalardo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>anna pappalardo</firma><data>08/11/2024 09:54:15</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mariagiovanna Amorizzo</firma><data>31/10/2024 21:13:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Anna Pappalardo,	Presidente</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo,	Consigliere</h:div><h:div>Mariagiovanna Amorizzo,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della delibera del C.d.A. dell''Università degli Studi della Campania “<corsivo>L. Vanvitelli”</corsivo> n. 127/2023 di aggiudicazione del lotto 3 dell''appalto del “<corsivo>Servizio di Pulizia e Sanificazione presso le Strutture di Ateneo con sede in Napoli, Caserta e provincia per anni 4</corsivo>” relativo alle Strutture di Aversa - CIG: 9390259EDA - importo 1.766.272,52 €, in favore del RTI tra La Mondial S.r.l. (Mandataria) e Scala Enterprise S.r.l. (Mandante) e di tutti gli atti presupposti, collegati e connessi.</h:div><h:div>- per quanto occorra, degli atti e dei verbali di gara, con i quali l’RTI La Mondial S.r.l. - Scala Enterprise S.r.l. è stata ammessa alla gara e dichiarata aggiudicataria, nonché della proposta di aggiudicazione;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, per quanto lesivo della posizione fatta valere dalla ricorrente;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento</h:div><h:div>del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, qualora stipulato con la controinteressata;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>della società aggiudicatrice al risarcimento in forma specifica;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per l’accertamento della illegittimità e l’annullamento del diniego parziale di accesso agli atti opposto dalla Stazione appaltante a RTI Siass-Meranese, con conseguente condanna ex art. 116 c.p.a. della Stazione appaltante alla ostensione integrale, in termine assegnando, di tutti gli atti e documenti non ostesi o non ostesi integralmente al RTI Siass-Meranese (in particolare offerta tecnica in forma integrale, giustificazioni dell’anomalia complete di allegati ed in forma integrale).</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gruppo Siass S.r.l. Unipersonale il 23/1/2024: </h:div><h:div>per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo e, in particolare, della delibera del C.d.A. dell'Università degli Studi della Campania “<corsivo>L. Vanvitelli</corsivo>” n. 127/2023 di aggiudicazione del lotto 3 dell'appalto “<corsivo>Servizio di Pulizia e Sanificazione presso le Strutture di Ateneo con sede in Napoli, Caserta e provincia per anni 4</corsivo>” relativo alle Strutture di Aversa - CIG: 9390259EDA - importo 1.766.272,52 €, in favore del RTI tra La Mondial S.r.l. (Mandataria) e Scala Enterprise S.r.l. (Mandante) e di tutti gli atti presupposti, collegati e connessi;</h:div><h:div>e per l’accoglimento delle ulteriori domande di accertamento e condanna ivi proposte.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gruppo Siass S.r.l. Unipersonale il 19/3/2024: </h:div><h:div>declaratoria di nullità o annullamento del D.D.G. rep. n. 122 del 06.02.2024 e dei provvedimenti con i quali e sulla base dei quali l'Università degli Studi della Campania “<corsivo>L. Vanvitelli</corsivo>” ha concluso il procedimento di rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche e della congruità dell'offerta del RTI La Mondial in relazione al lotto 3 dell'appalto “<corsivo>Servizio di Pulizia e Sanificazione presso le Strutture di Ateneo con sede in Napoli, Caserta e provincia per anni 4</corsivo>” relativo alle Strutture di Aversa, in pretesa ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 2116/2023 emessa in corso di causa; con istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4885 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Gruppo Siass S.r.l. unipersonale, Meranese Servizi S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti<corsivo> pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9390259EDA, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan, Mauro Marangon e Dario Gubiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Creuso in Padova, via San Marco n. 11/C; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>La Mondial S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Fulvio Savastano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Scala Enterprise S.r.l., non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli e di La Mondial S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso in trattazione, la società Gruppo SIASS s.r.l. unipersonale e Meranese Servizi S.p.a., in qualità, rispettivamente, di mandataria e mandante di un costituendo A.T.I., hanno impugnato la Delibera del C.d.A. dell’Università degli Studi della Campania <corsivo>“L. Vanvitelli”</corsivo> n. 127/2023, comunicata il 20.9.2023, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 3 dell’appalto relativo al <corsivo>“Servizio di Pulizia e Sanificazione presso le Strutture di Ateneo con sede in Napoli, Caserta e provincia per anni 4</corsivo>”, relativo alle Strutture di Aversa (CIG: 9390259EDA) in favore del R.T.I. costituito tra La Mondial S.r.l. (Mandataria) e Scala Enterprise S.r.l. (Mandante) e tutti gli atti presupposti.</h:div><h:div>Le ricorrenti hanno, altresì, chiesto l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione della gara ed alla stipula del contratto, con eventuale subentro in esso, ove già stipulato, previa declaratoria della sua inefficacia.</h:div><h:div>Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:</h:div><h:div>1.Violazione e falsa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere sotto i profili della erroneità del presupposto e del difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 5. Inammissibilità ed erronea valutazione dell’offerta sotto i profili della contraddittorietà e alternatività dell’offerta nonché della modifica dell’offerta in sede di giustificazioni dell’anomalia, anche in relazione alla violazione dell’art. 80 cit. Violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ex art. 4 d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e della <corsivo>lex specialis</corsivo> in punto di verifica dell’anomalia. Eccesso di potere sotto i profili dell’erroneità del presupposto e della carenza di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>Illegittimamente sarebbe stato attribuito sia alla ricorrente che alla controinteressata il punteggio massimo per il criterio A.1 che imponeva di assegnare prevalenza all’offerta che garantisse la maggiore presenza di personale. Siass, infatti, ha proposto per il criterio A1 ha proposto 29.167 ore annue, ovvero 112,18 ore giornaliere, La Mondial ne ha proposte 26.167 (annue), ovvero 100,64 ore giornaliere. Non potrebbe rilevare il maggior numero di operatori giornalieri offerto dalla controinteressata (pari a 48 unità) da utilizzare per un numero di ore complessivamente inferiore, poiché il dato numerico riferito al personale non sarebbe comunque idoneo ad assicurare una maggiore presenza di addetti durante la giornata. L’indicazione da parte della controinteressata di 48 unità di personale per il criterio A.1. sarebbe in contrasto con quanto risulta dall’offerta economica e dalle giustificazioni, da cui emerge che le unità di personale destinate all’appalto sono solo 24. La suddetta indicazione costituirebbe (anche) un grave illecito professionale, rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), lettera c-bis) e lettera f-bis) del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Parimenti configurerebbe un grave illecito professionale l’aver giustificato il costo delle attrezzature di cui al criterio C.1 (<corsivo>“Tipologia e numero di attrezzature in aggiunta alle normali attrezzature di basso profilo tecnico.”</corsivo>) facendo riferimento ad attrezzature <corsivo>“rigenerate</corsivo>” piuttosto che alle attrezzature nuove indicate nell’offerta tecnica.</h:div><h:div>Tale contraddittoria indicazione, comporterebbe l’illegittimità del punteggio attribuito dalla commissione sul criterio C1, essendo le attrezzature offerte non nuove, ma usate. L’offerta di La Mondial sul punto risulta anche contraddittoria e alternativa, oltre che radicalmente modificata in sede di giustificazioni, e dunque meritevole di esclusione. Emerge, comunque, anche la grave incongruità dell’offerta di La Mondial, in dipendenza anche solo del costo delle attrezzature e macchinari. L’offerta economica del RTI aggiudicatario ha previsto un costo nullo per le attrezzature e i macchinari, mentre nell’offerta tecnica il R.T.I. aggiudicatario ha proposto al punto C1 attrezzature acquistate ex novo, ed ha indicato anche il numero di tali attrezzature/macchinari da acquistare. Le ricorrenti hanno acquisito dalle ditte fornitrici indicate dall’aggiudicataria i preventivi per alcune delle attrezzature proposte al punto C1 dell’offerta tecnica di La Mondial, e precisamente per i 31 carrelli pulizia Filmop <corsivo>“Alpha drive</corsivo>”, per i 31 carrelli raccolta differenziata Filmop “<corsivo>Alpha split</corsivo>”, per i 4 igienizzatori <corsivo>“Polti sani system</corsivo>” e per le 4 lavatrici <corsivo>“Miele</corsivo>”. Solo per l’acquisto di dette attrezzature e di detti macchinari, il costo è pari almeno a 9.036,81 + 25.608,17 + 17.160,00 + 47.277,00 = 99.081,98 euro, ampiamente superiore all’utile indicato, pari ad euro 6.401,33, con conseguente manifesta incapienza e inammissibilità dell’offerta.</h:div><h:div>La ricorrente ha, infine, presentato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., istanza di accesso integrale agli atti di gara. </h:div><h:div>Si sono costituite l’Università e la controinteressata, contestando le avverse censure e chiedendone la reiezione.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 2116 del 17/11/2023 la domanda cautelare formulata in seno al ricorso è stata accolta ai soli fini del riesame, con la seguente motivazione: <corsivo>“Considerato che il ricorso è assistito da fumus boni iuris in quanto:</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- appare fondato il vizio di irragionevolezza dell’interpretazione del criterio di valutazione A.1 assunto dal seggio di gara, nella parte in cui non ha tenuto conto della necessità di considerare migliore l’offerta in cui sia proposto un maggior monte ore giornaliero;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- appare, altresì, fondato il vizio di difetto di istruttoria in cui è incorsa la stazione appaltante nel condurre il giudizio d’anomalia, non avendo la controinteressata fornito giustificazioni sufficienti in merito alla sostenibilità complessiva dell’offerta in relazione all’obbligo assunto di acquistare ex novo tutte le attrezzature di cui al criterio C.1;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ritenuto che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante il riesame delle valutazioni operate - da eseguirsi entro quarantacinque (45) giorni dalla data di comunicazione, ovvero di notificazione, se anteriore, della presente ordinanza - secondo le seguenti modalità:</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- la stazione appaltante dovrà rivalutare le offerte tecniche della ricorrente e della controinteressata in relazione al criterio sub A.1 secondo quanto sopra indicato;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- ove all’esito di tale rivalutazione l’attuale controinteressata risulti ancora assegnataria di un maggior punteggio, dovrà essere rinnovato il giudizio d’anomalia della sua offerta, nell’ambito del quale dovrà essere specificato e documentato il costo delle attrezzature nuove di cui al criterio C.1 offerte dalla controinteressata ed i criteri contabili utilizzati per addivenire al costo stimato indicato nelle giustificazioni già fornite in corso di gara;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ritenuto, altresì, che l’interesse pubblico alla continuità dell’essenziale servizio di pulizia, nonché la natura dei vizi accertati allo stato degli atti, non consenta di sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione;”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Con la medesima ordinanza è stata accolta l’istanza ex art. 116 c.p.a.</h:div><h:div>Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 9 gennaio 2024 e depositato il 23/1/2024 i ricorrenti, presa visione della documentazione di gara integrale, hanno proposto ulteriori censure avverso l’aggiudicazione già impugnata con il ricorso introduttivo, racchiuse in un unico motivo così rubricato:</h:div><h:div>1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e della <corsivo>lex specialis</corsivo> in punto di verifica dell’anomalia e dei costi della manodopera.</h:div><h:div>Eccesso di potere sotto i profili dell’erroneità del presupposto e della carenza di istruttoria e di motivazione. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, in particolare, viene dedotta l’incapienza dell’offerta anche in relazione al costo del lavoro, nonché il mancato rispetto dei minimi salariali.</h:div><h:div>L’aggiudicataria ha previsto di utilizzare operai assunti con il CCNL pulizie/multiservizi (sottoscritto da Confindustria, Confapi Legacoop, Confcooperative, Agci, Cgil, Cisl e Uil -doc. 25) per lo ore di lavoro <corsivo>“ordinarie</corsivo>” (escluse cioè le sostituzioni per le assenze); di utilizzare, per le assenze del personale, addetti assunti al livello D2 del CCNL servizi ausiliari (sottoscritto da Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal),; oppure addetti assunti con il CCNL pulizie/multiservizi, sfruttando il lavoro supplementare.</h:div><h:div>1.1 Quanto al computo del costo del lavoro <corsivo>“ordinario</corsivo>” ex CCNL pulizie/multiservizi, la ricorrente rileva che l’aggiudicataria ha erroneamente applicato gli incrementi salariali stabiliti dal rinnovo del contratto collettivo del 2021 all’importo annuo del costo del lavoro per ciascuno degli anni successivi al 2022, mentre i suddetti incrementi avrebbero dovuto essere applicati all’importo mensile della retribuzione.</h:div><h:div>Inoltre vi è stata una sottostima dell'aliquota Inps, che è pari al 30,11% (come risulta dalla tabella ministeriale relativa al 2023) e non 29,44% (come assume La Mondial prendendo in considerazione la tabella ministeriale relativa al 2022).</h:div><h:div>1.2 Quanto al costo del lavoro per il livello D2 ex CCNL servizi ausiliari Anpit (ore di lavoro per sostituzioni del personale quando assente) non sarebbero state computate talune voci contrattuali:</h:div><h:div>1) mancherebbe l’importo del welfare contrattuale obbligatorio previsto dall’art. 48 e art. 274 del CCNL Anpit, che per un livello D2 è pari ad € 250,00 (annui);</h:div><h:div>2) mancherebbe l’importo a carico azienda dell’ente bilaterale ENBIC ex art. 216 del CCNL Anpit, pari a 90 € annuale;</h:div><h:div>3) mancherebbe l’importo dell’indennità mensile di mancata contrattazione (in sigla I.M.M.C) ex art. 273 del CCNL, pari a € 61,00 mensile;</h:div><h:div>4) mancherebbe lo scatto di anzianità di € 16,00 mensili per il livello D2 così come indicato nell’art. 275; lo scatto di anzianità è biennale, pertanto, a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a far data quanto meno dal 01/11/2022 (inizio del contratto di appalto de quo), il lavoratore maturerà un ulteriore scatto di anzianità di € 16,00 mensili a valere dal 01/11/2024;</h:div><h:div>5) l’ATI La Mondial avrebbe utilizzato erroneamente l’aliquota degli oneri previdenziali di 29,44% come per le tabelle elaborate per il CCNL Pulizie/Multiservizi anziché del 30,11%;</h:div><h:div>6) avrebbe omesso il costo della rivalutazione del TFR;</h:div><h:div>7) mancherebbe il costo delle festività previste dagli articoli 196 e 197 del CCNL Anpit.</h:div><h:div>Ricalcolati correttamente i costi del lavoro <corsivo>“ordinario</corsivo>” ex CCNL pulizie/multiservizi –livelli 2, 3 e 4- e delle ore di lavoro volte alla copertura delle assenze con il CCNL Anpit – livello D2-, il costo del lavoro complessivo che risulterebbe a carico dell’ATI controinteressata sarebbe pari a 1.618.531,39 euro, superiore non solo ai 1.554.381,00 euro stimati complessivamente quale costo della manodopera, ma superiore anche all’intero prezzo proposto da La Mondial, che è di 1.588.882,33 euro.</h:div><h:div>1.3 Quanto al costo della manodopera nell’ipotesi subordinata prospettata da La Mondial di utilizzare, per le sostituzioni delle assenze, personale assoggettato al CCNL pulizie/multiservizi che svolga lavoro supplementare, rilevano ancora una volta gli erronei computi degli incrementi salariali prestabiliti dal CCNL a partire dal 1° luglio 2022, 2023, 2024 e 2025 (per il 2026 valgono allo stato i costi del lavoro stabiliti dal 1.7.2025), nonché la sottostima dell’aliquota Inps. Il corretto costo della sola manodopera, pari a 1.627.457,09 euro, sarebbe superiore all’intera offerta economica di La Mondial, pari a 1.588.882,33 euro.</h:div><h:div>1.4 Infine le ricorrenti deducono anche la violazione dei minimi salariali ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016, con conseguente necessità di escludere l’offerta.</h:div><h:div>Con D.D.G. rep. n. 122 del 06.02.2024, prot. 21060, avente ad oggetto <corsivo>“Procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Pulizia e Sanificazione presso le Strutture di Ateneo con sede in Napoli, Caserta e provincia per anni 4 – Lotti 1 (Strutture di Caserta) e 3 (Strutture di Aversa). Ordinanze Cautelari del Tar Campania n. 2116 e n. 2117 del 16.11.2023. Presa d’Atto conclusione procedimento rivalutazione offerte tecniche e rinnovo giudizio anomalia dell’offerta</corsivo>” la stazione appaltante, in ossequio all’ordinanza cautelare propulsiva emessa da questo Tribunale ha nuovamente aggiudicato la commessa al R.T.I. La Mondial - Scala Enterprise S.r.l.</h:div><h:div>Avverso la suddetta delibera e gli atti ad essa presupposti le ricorrenti hanno proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 18/3/2024, formulando le seguenti censure:</h:div><h:div>Violazione o elusione dell'ordinanza cautelare n. 2116/2023 del TAR Campania. Violazione e falsa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere sotto i profili della erroneità del presupposto e del difetto di istruttoria e di motivazione. Inammissibilità ed erronea valutazione dell’offerta sotto i profili della contraddittorietà dell’offerta nonché della modifica dell’offerta in sede di giustificazioni dell’anomalia. Violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ex art. 4 d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e della <corsivo>lex specialis</corsivo> in punto di verifica dell’anomalia. Eccesso di potere sotto i profili dell’erroneità del presupposto e della carenza di istruttoria e di motivazione, nonché dello sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione del principio del c.d. one shot temperato.</h:div><h:div>Le ricorrenti lamentano che, nel rinnovare le valutazioni relative al criterio A.1, la stazione appaltante avrebbe violato il dictum cautelare, non applicando il criterio della preferenza per l’offerta che presentasse il maggior monte ore giornaliero e considerando, invece, quale indice di <corsivo>“maggior presenza di personale</corsivo>” l’articolazione per turni del servizio, nonostante, peraltro, tale articolazione oraria fosse stata offerta anche dalle ricorrenti. Il rinnovato giudizio della Commissione sarebbe contraddittorio nella parte in cui giunge ad assegnare il giudizio di <corsivo>“ottimo</corsivo>” alla proposta di La Mondial (che prevede solo 100,64 ore giorno di presenza) e solo <corsivo>“buono</corsivo>” alla proposta di SIASS (che ne prevede 112,18). Dalla nuova violazione del disciplinare di gara e del giudicato cautelare, deriverebbe l’obbligo del Giudice di stabilire che La Mondial non può conseguire il medesimo punteggio assegnato a SIASS, ma dovrebbe conseguirne uno nettamente minore, proporzionato alla minore presenza giornaliera di personale. Dall’esame dei punteggi assegnati dalla stessa commissione (da cui emerge che i punteggi per il criterio A.1 sono sempre stati graduati di due punti in due punti) a La Mondial potrebbero essere assegnati al massimo 8 punti in luogo di 10 che porterebbero le ricorrenti al primo posto.</h:div><h:div>2. Quanto alla verifica di congruità in relazione alle attrezzature e apparecchiature nuove offerte da La Mondial per il criterio C.1. le ricorrenti, ribadendo comunque le censure formulate con il ricorso introduttivo, evidenziano che la controinteressata, con le nuove giustificazioni del 3.1.2024 e del 17.1.2024 avrebbe allegato spiegazioni del costo solo di una piccola parte delle attrezzature e apparecchiature nuove offerte.</h:div><h:div>Le nuove giustificazioni espongono il costo dei soli carrelli (i 31 carrelli Alpha Drive e i 31 carrelli Alpha split) e di una delle 4 lavatrici Mìele, omettendo di giustificare il costo delle altre 3 lavatrici Mìele, dei 4 igienizzatori a vapore Polti, dei 4 lavavetri Ipc, dei 450 panni in ultra-microfibra Eco Multi-T, dei 245 panni in ultra-microfibra Speedy puli-brusch, dei 31 telai Globo, dei 19 supporti Velio, dei 29 ricambi Velio con fibra abrasiva. La spiegazione di tale scelta fornita dalla controinteressata, ossia che il <corsivo>“dato numerico</corsivo>” delle apparecchiature e attrezzature indicate in sede di offerta tecnica non sarebbe vincolante, rappresentando solo la messa a disposizione delle apparecchiature indicate su ogni sede, in modo non continuativo costituirebbe un’inammissibile modifica dell’offerta, atteso che la proposta contrattuale tecnica di La Mondial al punto C1 indica una precisa quantità di mezzi, come, peraltro, richiesto dal criterio C.1, riferito alla <corsivo>“Tipologia e numero</corsivo>” di attrezzature.</h:div><h:div>L’offerta, comunque, è incapiente. Se anche il costo dei 62 carrelli e di una delle 4 lavatrici fosse effettivamente di soli 1.500,46 euro (cifra che rientra così nel budget computato in offerta da La Mondial di 1.700 euro; con un avanzo di 200 euro), tutti i restanti mezzi d’opera (altre 3 lavatrici, 4 igienizzatori, 4 lavavetri, e le centinaia di altre attrezzature, già sopra indicate) non avrebbero un costo di soli 200 euro, come le ricorrenti hanno dichiarato sulla base dei preventivi acquisiti dai fornitori dell’aggiudicataria. Se pur si considerasse l’ammontare dell’utile e delle spese generali dichiarato da La Mondial, che assomma per entrambe le voci all’importo di 7.901.33 euro (di cui 1.500 euro di spese generali), esso sarebbe ampiamente sopravanzato.</h:div><h:div>2.5 Inoltre la stima dei costi esposta nel rinnovato procedimento di verifica dell’anomalia sarebbe inattendibile. Con riferimento ai 62 carrelli nuovi offerti, le giustificazioni de La Mondial partono dal medesimo costo di acquisto indicato dalle ricorrenti (291 euro l’uno per i 31 carrelli Alpha drive, e 826 euro per ogni carrello Alpha split) sul quale sono applicate le seguenti riduzioni: un doppio sconto dichiarato dal fornitore Mundo (-50% al quale si somma un ulteriore sconto del -20 %), giungendo ad un costo unitario di 116,60 euro per il primo e di 330,42 per il secondo; due – cumulati - crediti di imposta; un’ulteriore riduzione a titolo di ammortamento; la riduzione dovuta al prezzo di riacquisto da parte del fornitore dopo i 4 anni di appalto (55 euro). </h:div><h:div>L’elevatissimo sconto (di oltre il 60%) sarebbe ex se inattendibile, specie se cumulato con l’impegno al riacquisto dell’usato da parte del fornitore dopo 4 anni a 55 euro. Nessuna riduzione del costo di acquisto può essere computata a titolo di ammortamento, trattandosi di un procedimento contabile, che ripartisce il costo di acquisto di un bene nelle varie annualità in cui il bene si presume sarà utilizzato.</h:div><h:div>Il credito di imposta (del 35%) di cui alla legge n. 208/2015, di bilancio 2016, anche ipotizzando che ne sussistano i presupposti valeva (come riferisce la stessa La Mondial) per acquisti di beni strumentali fino al 31.12.2023, e non risulta essere stato prorogato.</h:div><h:div>Ed ipotizzando di eliminare anche solo la riduzione di prezzo applicata da La Mondial per il credito d'imposta del 35% e quella applicata a titolo di ammortamento, ma tenendo ferme tutte le altre pretese riduzioni di costo (credito di imposta del 6%, sconti, riacquisto), i soli carrelli verrebbero a costare, secondo la stessa La Mondial, 9.566,16 euro, ovvero una somma molto superiore ai 1.700 euro computati da La Mondial per i mezzi nuovi offerti sub criterio C1 e tale da sopravanzare anche l’utile di € 6.401,00 dichiarato.</h:div><h:div>Infine le ricorrenti rilevano l’inadeguatezza della documentazione fornita da La Mondial in ordine ad una sola (su 4) lavatrice Mìele, che non indica che si tratti di apparecchio nuovo. Sarebbe, altresì, inattendibile la pretesa alla totale gratuità della fornitura della lavatrice per 4 anni.</h:div><h:div>In conclusione l’offerta sarebbe in ogni caso anomala.</h:div><h:div>Infine le ricorrenti propongono istanza ai sensi dell’art. 116 c.p.a. perché sia dichiarato il diritto delle stesse di conoscere se nella fase esecutiva La Mondial sta adempiendo effettivamente a tutte le obbligazioni assunte, tra cui quella di utilizzare i mezzi nuovi offerti per il criterio C1.</h:div><h:div>Le parti resistenti hanno replicato a tutte le censure.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 16 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all’istanza infraprocedimentale di accesso formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. con il secondo ricorso per motivi aggiunti, come dichiarato dagli stessi ricorrenti con note d’udienza del 2.4.2024.</h:div><h:div>2. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti avuto riguardo alle censure concernenti i procedimenti di valutazione dell’anomalia dell’offerta della controinteressata, risultando complessivamente inattendibile la valutazione compiuta in merito alla sostenibilità dell’offerta sia in relazione al costo del lavoro, che al costo delle attrezzature.</h:div><h:div>2.1 Vanno preliminarmente richiamati i principi, ai quali s’intende dare continuità, in merito al sindacato sull’anomalia delle offerte. </h:div><h:div>Per consolidato insegnamento la funzione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta nell’ambito delle pubbliche gare è accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene eseguire l’appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496; Id., III, 29 marzo 2019, n. 2079; Id., V, 5 marzo 2019, n. 1538).</h:div><h:div>La valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una <corsivo>“caccia all’errore</corsivo>” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69; Id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838).</h:div><h:div>La natura complessiva e globale del giudizio di anomalia osta ad un giudizio di inattendibilità dell’offerta che si fondi sulla mera incongruità di singole voci di prezzo, indipendentemente dall'incidenza che esse potrebbero avere sull'offerta nel suo insieme (Cons. Stato, V, 14 giugno 2013, n. 3314; IV, 22 marzo 2013, n. 1633; III, 14 febbraio 2012, n. 710), e, tuttavia, esso è da ritenersi ammissibile laddove riguardi voci di costo che, per importanza ed incidenza, rendano l'intera operazione economica implausibile e inaccettabile dall'Amministrazione, perché insidiata da indici di carente affidabilità (così Consiglio di Stato, Sez. II, 22/11/2022, n. 1785/22;  Sez. V, 26/10/2022, n. 9139/22; Sez. III, 12.12.2022, n. 10840/22).</h:div><h:div>2.2. Ricorre, nella specie, la suddetta ultima eventualità.</h:div><h:div>2.3. Quanto al costo della manodopera, è incontroverso tra le parti che la controinteressata ha applicato gli aumenti salariali convenuti in sede di rinnovo contrattuale nel 2021 sull’importo annuo della retribuzione piuttosto che sull’importo mensile. Che tali importi dovessero essere considerati, benchè non riportati all’interno della tabella ministeriale vigente al momento di presentazione dell’offerta, è dato non controvertibile, atteso che, al tempo in cui fu presentata l’offerta (18/10/2022) - e dunque anche nel successivo momento in cui è stata effettuata la verifica di anomalia - gli aumenti salariali erano già stati convenuti tra le parti sociali (il C.C.N.L. multiservizi che li contiene è stato sottoscritto dalle parti sociali in data 8/6/2021 ed ha decorrenza dal 1/7/2021) e ne era, dunque, certa l’applicabilità  nel periodo in cui avrebbe dovuto svolgersi il rapporto contrattuale. Un calcolo attendibile sul costo del lavoro, dunque, non poteva prescindere dalla considerazione di una voce di costo già vigente e che, per tale ragione, non poteva essere misconosciuta da un operatore economico tenuta ad applicarlo. </h:div><h:div>In tal senso, si è già espresso il Consiglio di Stato con le condivisibili affermazioni che si riportano: <corsivo>“Il controllo della sostenibilità economica dell’offerta aggiudicataria ha sicuramente lo scopo di stabilire se l’offerta è attendibile sotto il profilo economico e affidabile in vista della futura esecuzione delle prestazioni contrattuali, per cui la verifica non ha un obiettivo limitato alla valutazione della attendibilità dell’offerta agli esclusivi fini dell’aggiudicazione, e quindi con un orizzonte temporale segnato dallo svolgimento della procedura di gara; ma è rivolta anche (se non soprattutto) all’esecuzione del contratto, vale a dire a garantire che la proposta individuata come possibile aggiudicataria della gara sia idonea a realizzare il programma negoziale. La valutazione dell’amministrazione appaltante non può prescindere, quindi, dal prendere inconsiderazione anche quei costi che con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dell’esecuzione, nell’entità e nella consistenza prevedibile al tempo in cui la verifica di congruità sia effettuata.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Accanto a questa finalità generale, nella specifica ipotesi di verifica imposta dall’art. 95, comma 10, secondo periodo, se ne aggiunge un’altra, ossia l’esigenza di assicurare la piena applicazione non solo dei «trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge» (applicazione garantita dall’art. 97, comma 6, che li sottrae anche alle giustificazioni o spiegazioni dell’offerente) ma anche la effettiva applicazione dei trattamenti normativi ed economici previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative (art. 23, comma 16), salva la possibilità – qui consentita all’offerente – di presentare giustificazioni idonee a dare conto dello scostamento rispetto alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro (giurisprudenza consolidata: per tutte Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2020, n.369).</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>17.1. Nel caso in esame le due finalità convergono e si specificano nel senso che la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>17.2. Alla luce di tali rilievi, l’argomento invocato dall’appellante, secondo cui la valutazione di congruità è sempre riferita al momento in cui l’offerta è predisposta e presentata in gara, non è condivisibile né in termini generali né, soprattutto, quando si tratti di valutare la tenuta economica dell’offerta, nel tempo dell’esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato. Il cui aumento, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>17.3. Ne deriva che non è ravvisabile, sul punto, nemmeno un affidamento incolpevole dell’operatore economico offerente. Né tantomeno è invocabile la regola del tempus regit actum, resa inapplicabile dalle evidenziate finalità attribuite dal sistema alla procedura di verifica della congruità dell’offerta.”</corsivo> (così Consiglio di Stato, Sez. V, 7/7/2023, n. 6652/23).</h:div><h:div>2.4. Il suddetto errore, sulla base del costo dichiarato dalla controinteressata nelle tabelle presentate in sede di giudizio di anomalia, porta il  costo del lavoro della controinteressata alla cifra di € 1.613.697,00 (importo derivante dalla rimodulazione del costo della manodopera operato dalla ricorrente, sulla base delle tabelle presentate dalla controinteressata nel corso del primo giudizio di anomalia, applicando su base mensile gli incrementi salariali, sottratta la differenza tra l’aliquota contributiva INPS del 30,11% e l’aliquota del 29,44%, pari alla somma di € 4.834,39, importo indicato nella memoria di replica del 23.3.2024 di parte ricorrente, non contestata sul punto: € 1.618.531,39 - € 4.834,39 =  1.613.697,00), con un incremento rispetto al costo del lavoro indicato dalla controinteressata nell’offerta economica (pari a € 1.554.381,00) di € 59.316,00.</h:div><h:div>2.5. Al fine di compensare l’errore, la controinteressata - oltre ad insistere per l’applicabilità dell’aliquota INPS al 29,44% - ha rimodulato il calcolo del costo del lavoro inizialmente indicato nel corso del giudizio di anomalia evidenziando di aver sovrastimato talune voci di costo.  </h:div><h:div>In particolare, ha affermato che l’importo del costo del lavoro originariamente esibito avrebbe dovuto tener conto delle seguenti ulteriori riduzioni:</h:div><h:div>- l’aliquota INAIL effettivamente applicabile a Scala Interprise sarebbe del 1,66%, inferiore al 3,4683% indicato dalla ricorrente come emerge dalla <corsivo>“comunicazione tasso applicabile anno 2022</corsivo>” dell’INAIL versata in atti</h:div><h:div>- non andrebbe modificato l’importo della rivalutazione del TFR come affermato dalle ricorrenti, essendo quello indicato dalla resistente conforme all’importo riportato nella tabella vigente al momento di presentazione delle offerte;</h:div><h:div>- l’assistenza sanitaria integrativa applicabile ai lavoratori impiegati presso la ricorrente (che si assumono essere inquadrati al di sotto delle 28 ore settimanali) sarebbe di € 4,00 al mese, per 12 mensilità, pari a € 48,00 annue, mentre la ricorrente avrebbe calcolato il dato riferibile a un operaio che lavora a tempo pieno full time per 40 ore settimanali.</h:div><h:div>All’esito di tale ricalcolo, pur tenendo conto degli incrementi contrattuali stipulati nel 2021, il costo del lavoro per il solo servizio ordinario (al netto delle sostituzioni) risulterebbe pari a € 1.291.477,04.</h:div><h:div>Tale dato non è contestato dai ricorrenti.</h:div><h:div>2.6. Per quanto riguarda il costo delle sostituzioni, la controinteressata, pur non contestando di aver omesso inserimento di talune voci contrattuali (welfare contrattuale, pari a € 250 annui, ente bilaterale ENBIC pari a € 90,00 annui, scatto di anzianità biennale pari a € 1600, rivalutazione TFR, festività retribuite, ferie e permessi retribuiti – ROL), afferma di non aver erroneamente tenuto conto di talune ulteriori riduzioni di costo:</h:div><h:div>- avrebbe erroneamente inserito un elemento retributivo annuo di € 1.73,60 indicato come indennità di reperibilità che non si applicherebbe ai lavoratori inquadrati nel C.C.N.L. Anpit utilizzati per le sostituzioni, poiché, ai sensi dell’art. 291 CCNL, la suddetta indennità è dovuta solo per i lavoratori reperibili oltre l’orario ordinario, mentre nel caso di specie si tratta di personale non utilizzato oltre l’orario concordato, trattandosi di lavoratori che sostituiscono operatori ordinari;  </h:div><h:div>- non sarebbero da conteggiare gli scatti di anzianità per i primi due anni, poiché il personale sarebbe neoassunto;</h:div><h:div>- le festività retribuite sarebbero 12 e non 13 come indicate dal ricorrente. Il numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti sarebbe inferiore perché la base su cui calcolare il numero è inferiore per il primo scatto biennale di anzianità;</h:div><h:div>- Non andrebbe calcolata l’incidenza dell’INPS perché la legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero contributivo per 36 mesi a beneficio delle aziende che hanno assunto o trasformato a tempo indeterminato nel biennio 2021 2022 soggetti che non abbiano compiuto il 36° anno d’età, </h:div><h:div>- l’incidenza INAIL sarebbe del 1,66% e non del 3,4683% indicato da parte ricorrente;</h:div><h:div>- il welfare contrattuale non troverebbe applicazione per il personale impiegato dalla controinteressata che è assunto per 15 ore settimanali mentre il beneficio è riconosciuto ai lavoratori impiegati per almeno 20 ore settimanali.</h:div><h:div>All’esito del ricalcolo l’importo del costo per le sostituzioni programmabili (pari al 73,17% delle ore non lavorato pari a 507) con personale inquadrato con il C.C.N.L. SERVIZI AUSILIARI ANPIT CISAL sarebbe pari a € 172.832,92.</h:div><h:div>In totale, il costo del lavoro complessivo derivante dalla somma tra costo ordinario e costo delle sostituzioni sarebbe pari a (€ 1.291.477,04 + 172.832,92 =) 1.464.309,96.</h:div><h:div>A questo importo andrebbe aggiunto il lavoro supplementare utilizzato per le sostituzioni non programmabili pari a 82.006,11.</h:div><h:div>Il totale sarebbe di 1.546.316,08 oltre a un fondo di accantonamento prudenziale pari a 8.064,92 che dà la somma indicata di € 1.554.381,00.</h:div><h:div>I ricorrenti hanno contestato la rimodulazione offerta, poichè fondata, almeno in parte, su dati non verificati e anzi smentiti dalle giustificazioni fornite nel corso della verifica di anomalia. In particolare, rilevano i ricorrenti, la controinteressata aveva dichiarato nelle originarie giustificazioni che avrebbe utilizzato per le sostituzioni personale già assunto, mentre per ridurre alcune delle voci di costo, nella memoria afferma che utilizzerà lavoratori neoassunti per i quali non vanno calcolati gli scatti di anzianità e a cui spettano meno giorni di festività, ferie e permessi retributivi. Inoltre per la medesima ragione è stata omessa l’applicazione dell’aliquota INPS fino al 11/2024 in virtù dello sgravio per 36 mesi previsto dalla l. 178/2020 (legge di bilancio 2021) a beneficio delle aziende che abbiano assunto a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022 lavoratori che non avessero compiuto il 36° anno d’età, ovvero trasformato per le medesime categorie di soggetti contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.</h:div><h:div>Il beneficio, inoltre, sarebbe stato abolito a partire dal 1.1.2024.</h:div><h:div>Afferma la ricorrente che il suddetto beneficio, ove applicabile, consentirebbe di ridurre il costo del lavoro di 23.167,15 euro e non sarebbe utile a riportare l’offerta in attivo. Ugualmente è a dirsi per la riduzione dell’aliquota INPS che comporterebbe un minor costo del lavoro di 4.834,39.</h:div><h:div>Anche questi dati sono rimasti privi di contestazione.</h:div><h:div>Tenuto conto delle deduzioni delle parti, dei dati non contestati e di quelli da considerare, occorre riconoscere che il costo del lavoro indicato da parte controinteressata non è idoneo ad evidenziare un’offerta sostenibile.</h:div><h:div>Infatti la somma indicata dalla controinteressata dipende dall’applicazione di sgravi e di condizioni di applicabilità di ferie, festività e permessi retribuiti ridotti le cui condizioni di riconoscibilità non sono dimostrate.</h:div><h:div>In particolare, è rimasta indimostrata l’applicabilità degli sgravi INPS per l’assunzione di lavoratori di età inferiore a 36 anni nel 2021 – 2022, mancando la prova che l’impresa abbia al proprio interno lavoratori con tali caratteristiche. Tale sgravio determina incontestatamente una riduzione del costo del lavoro di 23.167,15 euro che, solo in parte, vengono assorbiti dal fondo di accantonamento prudenziale di € 8.064,92 prefigurato dall’aggiudicataria. L’importo complessivo del costo del lavoro, dunque - pur volendo considerare tutte le altre rimodulazioni effettuate solo nella sede processuale – è di € 1.569.483,23 superiore a quello di € 1.554.381,00 stimato complessivamente quale costo della manodopera e che lascia residuare, rispetto all’intero prezzo proposto da La Mondial (pari a 1.588.882,33 euro) un importo di soli € 19.399,10 che deve coprire: costo dei prodotti igienico-sanitari e delle attrezzature (quantificato nell’offerta economica in e 12.200, di cui € 1.700,00 per il costo delle attrezzature e apparecchiature), le spese generali (indicate in € 1.500,00 nell’offerta economica), gli oneri di sicurezza pari ad € 14.400,00 e l’utile d’impresa (nell’offerta economica indicato in € 6.401,33).</h:div><h:div>Già sottraendo da tale somma gli oneri di sicurezza, le spese generali, il costo dei prodotti igienico sanitari, l’offerta risulta in perdita per € 8.700,90.</h:div><h:div>2.7. A ciò si devono aggiungere le incongruenze che hanno caratterizzato il giudizio di anomalia dell’offerta per quanto concerne i costi delle attrezzature.</h:div><h:div>Nell’offerta economica per la voce <corsivo>“Costo delle attrezzature e dei macchinari</corsivo>” la controinteressata non ha indicato alcun importo. A seguito della richiesta di giustificazioni inoltrata dalla stazione appaltante, la controinteressata, nella nota del 31.5.2023, con riguardo al <corsivo>“costo dei materiali, prodotti e attrezzature</corsivo>”, ha dichiarato: <corsivo>“l’importo per questa voce di costo, per l’intera durata dell’appalto, corrisponde ad € 12.200,00.  Per le attrezzature l’RTI gode di una specifica condizione di vantaggio concorrenziale, derivante dal possesso di attrezzature rigenerate dalle aziende fornitrici e quindi pari a nuove, situati nei magazzini delle rispettive società, che risultano inutilizzate a causa di cantieri inutilizzate a causa di cantieri cessati negli ultimi anni. Per i materiali e prodotti le nostre aziende dispongono di particolari convenzioni, che garantiscono prezzi vantaggiosi e concorrenziali, per l'acquisto di prodotti e materiali di consumo, riuscendo ad ottenere importanti economie di scala, poiché acquistando elevate quantità di prodotti è in grado di ottenere prezzi altamente competitivi. Inoltre la politica delle nostre aziende è quella di acquistare dai fornitori detergenti, materiali di consumo e prodotti in offerta a prescindere dal fabbisogno, avendo quindi ingenti scorte di magazzino da consumare.</corsivo>”.</h:div><h:div>A seguito di ulteriori richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante, il RTI controinteressato, nella nota del 26.6.2023, dichiarava: <corsivo>“Così come indicato nelle precedenti giustifiche l'RTI è già in possesso di attrezzature a seguito di cantieri cessati negli ultimi anni, e quindi per tale voce si è considerato unicamente l'importo di € 1.700,00 per acquisizione di nuove attrezzature da ammortizzare per tutta la durata dell'appalto. Per i materiali si è quindi stimato l'importo di € 10.500,00 grazie alle convenzioni che entrambe le società hanno in essere con la ditta fornitrice Foraggio Srl, Clintex Srl e Top Store Distribuzioni Unipersonale Srl, attraverso le quali riescono ad ottenere prezzi altamente competitivi, inoltre entrambe le imprese di codesto RTI dispongono di ingenti scorte di magazzino.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Si allegano copie di fatture di acquisto di attrezzature e materiali già in possesso di codesto RTI</corsivo>.”.</h:div><h:div>Le giustificazioni rese su tale voce di costo contrastano con quanto dichiarato dalla controinteressata nell’offerta tecnica, laddove, con riguardo al criterio C.1 affermava: <corsivo>“Di seguito riportiamo le attrezzature da utilizzare in aggiunta alle attrezzature di basso profilo tecnica in linea con le politiche ambientali previste per gli Acquisti Verdi per la Pubblica Amministrazione e le attrezzature. Si precisa altresì che la loro vetustà coinciderà con la data di aggiudicazione definitiva, in quanto è intenzione dell’ATI acquistarle ex novo. Inoltre, indichiamo la quantità prevista per ogni sede oggetto dell’appalto.”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Sia il numero che la tipologia di attrezzature, compresa la vetustà delle stesse, rientravano nell’ambito delle valutazioni da effettuarsi per l’attribuzione del punteggio. </h:div><h:div>Le giustificazioni fornite in sede di prima valutazione di anomalia dell’offerta riguardano una tipologia di attrezzature diverse da quelle oggetto dell’offerta, avendo ad oggetto attrezzature rigenerate e non nuove, così come indicato in offerta.</h:div><h:div>Per questa ragione, con l’ordinanza cautelare si è previsto di ripetere la valutazione della congruità dell’offerta tenendo conto delle caratteristiche dei beni oggetto dell’offerta.</h:div><h:div>Nel rieditare il giudizio d’anomalia, alla luce dei criteri specificati nell’ordinanza cautelare (<corsivo>“dovrà essere rinnovato il giudizio d’anomalia della sua offerta, nell’ambito del quale dovrà essere specificato e documentato il costo delle attrezzature nuove di cui al criterio C.1 offerte dalla controinteressata ed i criteri contabili utilizzati per addivenire al costo stimato indicato nelle giustificazioni già fornite in corso di gara</corsivo>”.) la stazione appaltante ha acquisito nuove giustificazioni dalla controinteressata, la quale, nella nota del 3.1.2024, preliminarmente ha specificato che l’indicazione numerica delle attrezzature e la loro dislocazione nelle sedi, non costituirebbe un dato al quale si sarebbe vincolata (<corsivo>“Per il criterio in oggetto, “Tipologia e numero di attrezzature in aggiunta alle normali attrezzature di basso profilo tecnico” codesta Amministrazione ha attribuito allo scrivente il massimo punteggio, giudicando ottima la tipologia delle attrezzature aggiuntive, quindi correttamente ha espresso per tale criterio un giudizio discrezionale basandosi sulla tipologia e non unicamente sulla quantità. Di fatto l’indicazione numerica delle attrezzature e la loro dislocazione nelle sedi, così come indicato al medesimo criterio nella relazione tecnica alla pagina 13 “dimensionamento delle attrezzature previste per ogni sede”, è unicamente una stima previsionale e non un dato certo. Quanto appena esposto vale a maggior ragione per le apparecchiature (che differiscono dalle attrezzature) in quanto sono utilizzate unicamente per interventi periodici</corsivo>.”). Ha, poi, indicato il costo dei soli carrelli FILMOP ALPHA DRIVE (€ 116,60 x 31 carrelli) e FILMOP ALPHA SPLIT (€ 330,42 x 31 carrelli), specificando che, per l’acquisto delle attrezzature ha fruito del cumulo dei crediti di imposta previsti dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e la Legge di Bilancio 2016 (L 208/2015), per un totale pari al 41% (35% in quanto media impresa+6%), che ha imputato il costo dei beni a 4 dei 6,6 anni di ammortamento, ha considerato, inoltre, che il produttore ha proposto il ritiro della fornitura ad un costo di € 55,00 per carrello al termine dell’appalto, dovendosi, così ridurre il costo totale delle attrezzature di € 3.410,00 per i 62 carrelli. Ha, dunque, stimato il costo delle attrezzature in € 1.500,00.</h:div><h:div>Infine ha affermato che il dato numerico indicato in offerta per l’igienizzatore a vapore (utilizzato per il trattamento periodico di sanificazione ambienti e servizi igienici) e il lavavetri (utilizzato per il trattamento periodico del lavaggio da terra di vetri interni ed esterni) non rappresenterebbe una stima previsionale per ogni sede, bensì la loro messa a disposizione su ogni sede, in modo continuativo.</h:div><h:div>Per quanto riguarda, invece, il costo della lavatrice messa al servizio di ogni sede, adoperata per il ricondizionamento quotidiano di panni e mop utilizzati per il servizio di pulizia, ha fatto presente che è basato sulla proposta di comodato d’uso gratuito del fornitore di fiducia.</h:div><h:div>Su impulso della stazione appaltante che chiedeva di specificare quale fosse l’incidenza sull’appalto in questione delle apparecchiature che la società ha dichiarato di utilizzare anche su altre commesse, ha dichiarato, nella nota del 17.1.2024, un’incidenza pari al 11,74% e ha esibito la proposta di comodato d’uso esplicitata da nota del Fornitore <corsivo>“Mundo”.</corsivo></h:div><h:div>Su richiesta della stazione appaltante, infine, la Mondial ha chiarito, nella seduta del 26.1.2024 (come da verbale n. 4), che i costi per i suddetti beni, corrispondono al 11,74% dell’importo totale delle attrezzature pari a € 1.700,00, per un valore assoluto di € 199,58.</h:div><h:div>Le giustificazioni fornite e la conseguente valutazione di anomalia effettuata dall’Amministrazione non sono persuasive.</h:div><h:div>Nell’offerta tecnica la controinteressata, con riguardo al criterio C.1 <corsivo>“Tipologia e numero di attrezzature in aggiunta alle normali attrezzature”</corsivo> ha espressamente specificato: <corsivo>“Di seguito riportiamo le attrezzature da utilizzare in aggiunta alle attrezzature di basso profilo tecnico in linea con le politiche ambientali previste per gli Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione e le apparecchiature. Si precisa, altresì, che la loro vetustà coinciderà con la data di aggiudicazione definitiva in quanto è intenzione dell’ATI acquistarle ex novo. Inoltre, indichiamo la quantità prevista per ogni sede oggetto d’appalto</corsivo>”. Nello specchietto riepilogativo finale, si indicano le attrezzature e apparecchiature previste per ogni sede, indicando che per ciascuna delle quattro sedi sarebbero stati utilizzati un igienizzatore, una macchina lavavetri e una lavatrice.</h:div><h:div>L’offerta sul punto non è equivocabile, avendo la controinteressata – in ossequio al criterio C.1 – indicato (oltre alla tipologia) anche il numero delle attrezzature e delle apparecchiature da fornire, che costituiva, in base al chiaro tenore letterale del bando, elemento valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio. Non risulta, peraltro, che la stazione appaltante non ne abbia tenuto conto per l’attribuzione del punteggio, atteso che il giudizio è stato espresso in forma riassuntiva e che non è dato sapere, ove l’offerta fosse stata formulata in termini più chiari rispetto agli intendimenti espressi solo nella fase della seconda verifica dell’anomalia, quale sarebbe stato il giudizio finale rispetto al dato numerico.</h:div><h:div>Non può, dunque, accedersi all’ulteriore tentativo della controinteressata di modificare quanto chiaramente dichiarato in sede di offerta tecnica per omettere di giustificare costi che da essa emergono chiaramente e ciò al fine di ovviare alla sottostima dei costi originariamente effettuata, tenendo conto di attrezzature rigenerate, piuttosto che nuove.</h:div><h:div>Un simile contegno rende incerto lo stesso contenuto dell’offerta su elementi che, in base al disciplinare di gara, dovevano formare oggetto di valutazione e che si pretende di modificare in sede di giudizio di anomalia, travalicando così i limiti entro i quali è consentita la modifica delle giustificazioni. Come condivisibilmente affermato, infatti, <corsivo>“Devono coniugarsi il pieno rispetto del principio di immodificabilità dell'offerta - destinata a prevalere sul diverso principio del favor partecipationis in quanto posto a garanzia della par condicio – con l’ambito di ammissibilità delle giustificazioni delle offerte e del giusto interesse della Stazione Appaltante a poter fare affidamento su offerte improntate alla massima linearità e chiarezza, a salvaguardia della corretta esecuzione del servizio o, comunque, della certezza dei rispettivi impegni assunti, ossia del sinallagma contrattuale.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>A fronte dell'immodificabilità del contenuto dell'offerta sono dunque ammesse calibrazioni delle relative giustificazioni e, in particolare, sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta non venga modificata nel suo contenuto essenziale e risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Se, difatti, il giudizio sull'anomalia dell'offerta postula un apprezzamento globale sulla sua affidabilità e, nel contraddittorio procedimentale afferente al relativo segmento procedurale, sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica, deve restare comunque ferma la strutturale immodificabilità sia dell’offerta economica che, a maggior ragione, di quella tecnica nei suoi aspetti sostanziali che hanno determinato l’attribuzione del relativo punteggio, dovendo tenersi distinto il subprocedimento di anomalia, nella sua funzione e nei suoi caratteri, volto al concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta, dalla cristallizzazione dell’offerta presentata dai concorrenti nelle sue componenti, che non può subire modifiche in esito al giudizio di congruità nell’ambito del quale sono ammessi solo cambiamenti nelle giustificazioni, fermo restando il divieto di una radicale modificazione della composizione dell'offerta che ne alteri l'equilibrio economico allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni nel solo rispetto del saldo complessivo.”. </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Nella verifica dell’anomalia occorreva, pertanto, considerare i costi relativi a tutte le attrezzature offerte, cosa che la stazione appaltante non ha fatto neppure in sede di <corsivo>remand</corsivo>, accogliendo una giustificazione che modificava l’offerta formulata.</h:div><h:div>Tale inammissibile giustificazione ha condotto ad una sicura sottostima del costo delle attrezzature ed apparecchiature, la cui entità è tutt’altro che trascurabile, tenuto conto sia della inattendibilità, in parte, delle riduzioni di costo esposte dalla controinteressata, sia dei prezzi iniziali delle attrezzature di cui è stato omesso il calcolo.</h:div><h:div>Quanto al primo aspetto, va osservato che il costo delle attrezzature indicato non è del tutto attendibile, non essendo applicabile per tutta la durata del rapporto contrattuale il credito di imposta (del 35%) di cui alla legge n. 208/2015, che è rimasto in vigore per gli acquisti di beni strumentali effettuati fino al 31.12.2023.</h:div><h:div>Partendo dal costo unitario degli Alpha drive dichiarato dai ricorrenti, pari a € 116,60 e degli Alpha split pari a € 330,42 (che tiene conto dello sconto proposto dai fornitori), possono essere applicate solo le riduzioni derivanti dall’ammortamento e dal credito d’imposta del 6% previsto dall’art. 1, comma 44, L. 234/2021. L’importo finale dei 31 carrelli Alpha Drive è di € 2.040,67 mentre per i 31 Alpha Slip è di € 5.782,94, per un totale di € 7.823,61. A tale somma andrà sottratto il prezzo del riacquisto (pari a € 55,00 per 62 pezzi) pari a € 3.410,00, per un totale di € 4.413,61, somma che supera i € 1.500,00 dichiarati di € 2.913,61.</h:div><h:div>A tale somma va aggiunto il prezzo delle altre attrezzature che non sono state conteggiate e quello delle apparecchiature.</h:div><h:div>Va considerato, a tal proposito, che il prezzo indicato nei preventivi prodotti dai ricorrenti acquisiti presso il medesimo fornitore dell’aggiudicataria è di € 4.290,00 per ciascun igienizzatore e di € 11.819,25 per ciascuna lavatrice Miele. Anche prendendo in considerazione tutte le riduzioni indicate dalla controinteressata per i rapporti contrattuali con il fornitore (sconto del 50%, oltre il 20%, credito d’imposta al 35%, ammortamento), il costo della somma delle attrezzature indicata dal controinteressato (pari a € 199,58 per il complesso delle tre attrezzature proposte, ossia un igienizzatore, una macchina lavavetri e una lavatrice) non risulta verificato. Tale aspetto aveva costituito oggetto di una richiesta di chiarimenti da parte della commissione (v. verbale 3 del 21.1.2024) che aveva ritenuto necessario fosse specificato il prezzo totale delle suddette attrezzature per poterne verificare l’incidenza sul singolo lotto (sul presupposto che le suddette attrezzature avrebbero potuto essere utilizzate in altre commesse), sul punto ricevendo una risposta (v. verbale 4 del 26.1.2024) - che la commissione infine ha immotivatamente accettato - affatto perspicua, essendosi la ditta limitata a dichiarare, tautologicamente, che l’importo di € 199,58 costituiva l’11,74% dell’importo complessivo del costo indicato per le attrezzature, pari a € 1.500,00. E’ rimasto, dunque, inindagato il prezzo iniziale delle attrezzature, atteso che l’importo di 199,58 euro è una percentuale del costo globale di tutte le attrezzature indicato nelle giustificazioni dalla controinteressata.</h:div><h:div>Considerando i prezzi acquisiti dai ricorrenti presso il medesimo fornitore e applicando ad essi le riduzioni indicate dalla stessa controinteressata (ad eccezione del credito d’imposta al 35% che, come si è detto, non è applicabile) si perviene, per l’igienizzatore ad un costo unitario di € 968,79, che, moltiplicato per quattro apparecchi (pari all’ammontare offerto), dà un costo totale di € 3875,17.</h:div><h:div>Per le lavatrici (una di esse è incontestatamente fornita in comodato gratuito), l’importo unitario (diminuito di tutte le riduzioni considerate dalla controinteressata) sarebbe pari ad € 2.668,52 per un totale (per tre) di € 8.005,58.</h:div><h:div>I costi non considerati, dunque, ammontano a complessivi € 11.880,75, di gran lunga superiore all’utile dichiarato di € 6.401,00. Non risulta, inoltre, calcolato il costo delle apparecchiature, per le quali la controinteressata nulla ha dedotto, pur essendosi impegnata ad acquistarne di nuove.</h:div><h:div>2.8. L’offerta, risulta, quindi in perdita quanto al costo della manodopera e inattendibile quanto al costo delle attrezzature.</h:div><h:div>L’impresa controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa.</h:div><h:div>3. In conclusione, in accoglimento del ricorso proposto da Gruppo Siass s.r.l. unipersonale e Meranese Servizi s.p.a. deve essere annullata l’aggiudicazione disposta a favore della parte controinteressata, con conseguente obbligo dell’Università di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in favore della parte ricorrente sotto condizione della verifica dei requisiti di legge e della non anomalia dell’offerta dalla stessa presentata. </h:div><h:div>Ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e ss. c.p.a. va, altresì, dichiarata l’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra l’Università e la parte controinteressata, a decorrere dalla data della presente decisione, e, in tale ipotesi, disposto il subentro della parte ricorrente nella sua esecuzione.</h:div><h:div>4. Le censure concernenti il criterio A.1. possono essere assorbite, stante il rilievo pregiudiziale rivestito dall’ammissibilità dell’offerta.</h:div><h:div>5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e i successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie la domanda e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione disposta a favore della parte controinteressata, dispone obbligo dell’Università di disporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore della parte ricorrente sotto condizione della verifica dei requisiti di legge e della non anomalia dell’offerta dalla stessa presentata.</h:div><h:div>Ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e ss. c.p.a. va, altresì, dichiarata l’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra l’Università e la parte controinteressata, a decorrere dalla data della presente decisione, e, in tale ipotesi, disposto il subentro della parte ricorrente nella sua esecuzione.</h:div><h:div>Dichiara cessata la materia del contendere sull’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. </h:div><h:div>Condanna l’Università degli Studi della Campania “<corsivo>L. Vanvitelli”</corsivo> e La Mondial s.r.l., al pagamento delle spese di giudizio, il cui importo, per ognuno dei predetti enti, liquida in complessivi euro duemila/00, oltre iva, cpa e contributo unificato come per legge; </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Pongione</h:div><h:div>Mariagiovanna Amorizzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>