<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Appalto Mostra Oltremare" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230441320240406043445017" id="20230441320240406043445017" modello="3" modifica="08/04/2024 05:49:15" pdf="0" ricorrente="La Marca Services S.r.l.s" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="04413"/><fascicolo anno="2024" n="02356"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230441320240406043445017.xml</file><wordfile>20230441320240406043445017.docm</wordfile><ricorso NRG="202304413">202304413\202304413.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\845 Paolo Severini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Severini</firma><data>06/04/2024 09:07:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alfonso Graziano</firma><data>06/04/2024 05:28:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Severini,	Presidente</h:div><h:div>Alfonso Graziano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Rita Luce,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della determinazione amministrativa n. -OMISSIS- - notificata alla ricorrente in data 3.8.2023 - con cui la -OMISSIS- ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della -OMISSIS- della procedura aperta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione temporanea “dei servizi di assistenza operativa alla logistica: facchinaggio, movimentazione, trasporto e deposito” (CIG -OMISSIS-);</h:div><h:div>- della proposta di aggiudicazione, non meglio conosciuta, con cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della -OMISSIS- dell’affidamento in concessione temporanea “dei servizi di assistenza operativa alla logistica: facchinaggio, movimentazione, trasporto e deposito”;</h:div><h:div>- dell’art. 20 del Disciplinare di gara (rubricato: “Valutazione dell''offerta tecnica”) nella parte in cui, irragionevolmente, dispone al sub-criterio A.1.3 (rubricato: sede operativa”) l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 (dieci) punti all’O. E. che scelga di detenere una sede operativa all’interno della -OMISSIS-;</h:div><h:div>- ove possa occorrere, dell’art. 20 del Disciplinare di gara nella parte in cui non dettaglia i criteri di valutazione delle offerte tecniche, segnatamente con riferimento al sub-criterio A.1.3, relativo alla scelta della sede operativa;</h:div><h:div>- ove possa occorrere, qualora il Collegio ritenesse non manifestamente irrazionale la previsione di cui al sub-criterio A.1.3, delle scelte operate dalla Commissione di gara nelle sedute del 24 e del 27 luglio 2023, nella parte in cui, arbitrariamente, i commissari hanno attribuito un punteggio di 0 (zero) alla -OMISSIS- Srls, in relazione alla sede operativa dichiarata nella propria offerta tecnica e sita in Nola (NA);</h:div><h:div>- dei verbali di gara del 24 e del 27 luglio 2023, nella parte in cui la Commissione di gara ha, nell’attribuzione dei punteggi, violato le prescrizioni di cui al sub-criterio A.1.2 dell’art. 20 del Disciplinare di gara;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto e/o comunque connesso, nonché del Bando di gara, del Capitolato tecnico prestazionale e del Disciplinare di gara, laddove interpretato in malam partem nei confronti della ricorrente. nonché, ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a., per la conseguente condanna della Amministrazione alla rideterminazione della graduatoria di gara ed aggiudicazione in favore della ricorrente che segue in classifica al 2° posto;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, disponendo il subentro della ricorrente che sin d’ora si dichiara disponibile per l’esecuzione del servizio e, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente monetario, oltre accessori.</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/12/2023: </h:div><h:div>- A) per quanto concerne il ricorso principale:</h:div><h:div>- della determinazione amministrativa n. -OMISSIS- - notificata alla ricorrente in data 3.8.2023 - con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della -OMISSIS- Srl della procedura aperta, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione temporanea “dei servizi di assistenza operativa alla logistica: facchinaggio, movimentazione, trasporto e deposito” (CIG -OMISSIS-);</h:div><h:div>- dell'art. 20 del disciplinare di gara (rubricato: “Valutazione dell'offerta tecnica”), nella parte in cui, irragionevolmente, dispone al sub-criterio A.1.3 (rubricato: “sede operativa”) l'attribuzione di un punteggio massimo di 10 (dieci) punti all'O. E. che scelga di detenere una sede operativa all'interno della -OMISSIS-;</h:div><h:div>- ove possa occorrere, dell'art. 20 del disciplinare di gara, nella parte in cui non dettaglia i criteri di valutazione delle offerte tecniche, segnatamente con riferimento al sub-criterio A.1.3, relativo alla scelta della sede operativa;</h:div><h:div>- ove possa occorrere, qualora il Collegio ritenesse non manifestamente irrazionale la previsione di cui al sub-criterio A.1.3, delle scelte operate dalla Commissione di gara nelle sedute del 24 e del 27 luglio 2023, nella parte in cui, arbitrariamente, i commissari hanno attribuito un punteggio di 0 (zero) alla -OMISSIS- Srls, in relazione alla sede operativa dichiarata nella propria offerta tecnica e sita in Nola (NA);</h:div><h:div>- dei verbali di gara del 24 e del 27 luglio 2023, nella parte in cui la Commissione di gara non ha escluso l'offerta presentata dalla -OMISSIS- Srl, perché sprovvista dell'allegazione delle c.d. “schede tecniche” delle attrezzature da utilizzarsi per l'espletamento del servizio de quo, così come richiesto espressamente dal sub-criterio A.1.2 dell'art. 20 del disciplinare di gara;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto e/o comunque connesso, nonché del Bando di gara, del Capitolato tecnico prestazionale e del Disciplinare di gara, laddove interpretato in malam partem nei confronti della ricorrente; </h:div><h:div>- B) per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti:</h:div><h:div>- della determinazione amministrativa n. -OMISSIS-, con la quale la S.A. ha denegato l'invito/diffida a revocare l'aggiudicazione disposta a favore dell'-OMISSIS- Srl, trasmesso dalla -OMISSIS- Srl in data 7.12.2023, in ragione della mancanza dei requisiti di esecuzione dichiarati in sede di gara dalla controinteressata e non posseduti dall'aggiudicataria;</h:div><h:div>- del provvedimento n. -OMISSIS- - comunicato alla ricorrente in data 27.11.2023, a seguito di istanza di accesso documentale - con il quale la S.A., illegittimamente, ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva a favore dell'-OMISSIS- S.r.l., seppur in assenza del requisito di esecuzione dichiarato nella propria offerta tecnica;</h:div><h:div>- ove e per quanto possa occorrere del verbale di verifica dei requisiti del 24.10.2023 - anch'esso comunicato alla ricorrente in data 27.11.2023, a seguito di istanza di accesso documentale - con il quale la S.A. ha valutato positivamente l'esito dell'istruttoria; </h:div><h:div>nonché per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'-OMISSIS- Srl, in data 6.12.2023; </h:div><h:div>e per la condanna della -OMISSIS- al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, con aggiudicazione della gara alla società ricorrente e conseguente stipulazione</h:div><h:div>e/o subentro contrattuale, ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente in via equitativa; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso, numero di registro generale 4413 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Leone, Luigi Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS- Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Ippolito Matano, Nicola Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- Spa e dell’-OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Va sinteticamente premesso in fatto quanto segue.</h:div><h:div> La -OMISSIS- S.p.a., in data 20.06.2023, indiceva una procedura aperta per l’affidamento in concessione temporanea “dei servizi di assistenza operativa alla logistica: facchinaggio, movimentazione, trasporto e deposito” (CIG -OMISSIS-), prevedendo una durata dell’appalto stimata in 12 mesi continuativi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, con un prezzo a base d’asta pari ad Euro 149.500,00.</h:div><h:div>Alla procedura di gara partecipavano l’-OMISSIS- e la società -OMISSIS- srl. A seguito dell’espletamento della procedura la Commissione di gara attribuiva agli operatori economici concorrenti i seguenti punteggi: - 68.833 all’-OMISSIS-; - 67.200 alla -OMISSIS- Srls. </h:div><h:div>In data 2.8.2023, con Determinazione n. -OMISSIS- veniva disposta, per l’affidamento in concessione temporanea “dei servizi di assistenza operativa alla logistica: facchinaggio, movimentazione, trasporto e deposito”, l’aggiudicazione definitiva in favore della -OMISSIS-.</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 29 settembre 2023 e depositato il 6 ottobre 2023, -OMISSIS- srl adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della predetta Determina di aggiudicazione, della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice nonché, ove necessario, di tutti gli atti di gara dei verbali di gara nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.</h:div><h:div>1.1. Si sono costituite, in resistenza al ricorso, la resistente -OMISSIS- e la controinteressata -OMISSIS-. producendo memorie per la Camera di consiglio dedicata alla trattazione della domanda cautelare e per l’udienza di trattazione del merito.</h:div><h:div>1.2. Alla Camera di consiglio del 18 ottobre 2023 la Sezione respingeva la domanda cautelare motivando con Ordinanza -OMISSIS- la ritenuta insussistenza del fumus boni iuiris del gravame e contestualmente fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 10 gennaio 2024, che stante la richiesta della ricorrente che nel corso della chiamata preliminare aveva preannunciato l’interposizione di motivi aggiunti, veniva rinviata all’udienza del 6 marzo 2024.</h:div><h:div>1.3. La ricorrente depositava il 23 dicembre 2023, previa rituale notifica, i preannunciati motivi aggiunti.</h:div><h:div>1.4. All’odierna Udienza pubblica del 6 marzo 2024, udita la discussione dei procuratori delle parti indicati in verbale, il ricorso e i motivi aggiunti venivano trattenuti a sentenza.</h:div><h:div>2. I motivi I e II del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, poiché svolgono sostanzialmente le medesime censure.</h:div><h:div>Del resto la stessa ricorrente rubrica il secondo motivo nei termini che seguono: II - STESSI MOTIVI DI CUI SOPRA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 95 DEL D. LGS. N. 50/2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 2/1026 - ECCESSO DI POTERE - MANIFESTA SPROPORZIONALITÀ DEL SUB CRITERIO A.1.3.</h:div><h:div>Orbene, è avversata la previsione di cui all’art. 20, Sub criterio A.1.3, del Disciplinare di gara versato in atti (all. 4, produz. ricorr.), nella parte in cui sancisce l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti a favore del concorrente che abbia indicato nella propria offerta tecnica la volontà di realizzare una sede operativa all’interno della -OMISSIS-, al fine di porre in esecuzione il servizio in controversia. A ben vedere, peraltro, l’articolo 20 del Disciplinare di gara, nel paragrafo rubricato “valutazione dell’offerta tecnica”, al punto A.1., stabiliva che, per l’organizzazione tecnico operativa del concorrente, erano previsti al massimo 45 punti, così ripartiti:</h:div><h:div> - A.1.1. organizzazione:13 punti max; </h:div><h:div>- A1.2. attrezzatture: 22 punti max; </h:div><h:div>- A.1.3. sede operativa: 10 punti max. </h:div><h:div>Con riguardo alla sede operativa, con pertinente disposizione integrativa, l’art. 2 del Capitolato Tecnico (all.3 produz. ricorr., terzo periodo) precisava che: “Qualora il concorrente voglia realizzare anche una sede operativa all’interno del quartiere fieristico, sono disponibili le seguenti strutture: - ufficio strutturato di circa 140 mq commerciali; - capannone ad uso deposito di mq. 450”, stabilendo anche che l’utilizzo temporaneo, per la durata di 12 mesi, di detti locali, avrebbe determinato il pagamento di un corrispettivo è pari ad € 36.600,00 oltre Iva, a favore della -OMISSIS- S.p.a.</h:div><h:div>Giova anche precisare che la legge di gara concepiva l’affidamento come concessione di servizi, contratto attivo per la stazione appaltante, individuando in particolare, l’art.1 del capitolato tecnico, due distinti committenti; il primo è costituito dai soggetti Organizzatori di eventi (Fiere, concorsi, Convegni, concerti) che pagano il corrispettivo secondo un prezziario  definito “listino clienti” (cfr. allegato A) al Capitolato; il secondo è la -OMISSIS-, cui è applicato il “listino -OMISSIS-”, (cfr. allegato B) al Capitolato. Coerentemente alla descritta impostazione, l’art. 1 del Disciplinare di gara conferma che la concessione concerne un servizio per la -OMISSIS-e un servizio per i clienti terzi, indicando la necessità di garantire assistenza ai clienti durante le varie fasi dell’evento (allestimento, svolgimento, disallestimento) ed elencando le caratteristiche principali che l’operatore deve possedere, tra le quali il presidio continuo delle strutture e reperibilità; ragione per la quale il  sopra richiamati punto A.1.3.del disciplinare prevedeva l’attribuzione, per la “sede operativa” all’interno del sito, di 10 punti, secondo il criterio on/off, oggetto di specifica sub censura.</h:div><h:div>3. Orbene, con la prima censura, articolata avverso i criteri di valutazione del merito tecnico, la ricorrente sostiene che la Stazione appaltante, nella definizione dei criteri valutativi ha, irragionevolmente, sancito l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti, a favore del concorrente che avesse indicato nella propria offerta tecnica la volontà di realizzare una sede operativa all’interno della -OMISSIS-, al fine di porre in esecuzione il servizio di cui si discute. Il suindicato criterio si pone in stridente contrasto con le previsioni di cui agli artt. 30 e 95 del Codice dei contratti pubblici, dovendo qualificarsi alla stregua di un criterio manifestamente arbitrario, irrazionale, illogico. La Stazione appaltante, infatti, tenuto conto delle caratteristiche del servizio da espletarsi, ha individuato i c.d. “tempi di intervento”, prevedendo che: “il Concessionario dovrà eseguire il servizio richiesto entro i termini di seguito indicati: - 12 ore per gli interventi generici; - 24 ore per gli interventi con piattaforma; - 4 ore per le urgenze. Tali termini decorreranno dalla richiesta di intervento a mezzo mail dal referente della -OMISSIS- […]”. </h:div><h:div>Per la deducente, se è vero che per i servizi <corsivo>de quibus</corsivo> la Stazione appaltante ha disciplinato delle fasce orarie di intervento, e se è vero che gli operatori economici concorrenti hanno dichiarato di poter ottemperare alle modalità richieste dalla -OMISSIS-, la scelta di realizzare una sede operativa all’interno del quartiere fieristico sarebbe del tutto marginale, rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto: sarebbe del tutto evidente, quindi, come l’elezione della sede operativa all’interno della -OMISSIS- non sia di per sé pertinente alle caratteristiche dell’appalto, potendo essere soddisfatte le esigenze della S.A., rispettando i “tempi di intervento” enunciati dall’art. 12 del Capitolato tecnico prestazionale. Segnatamente, non sfugge il dettato dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in forza del quale: <corsivo>“i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell’appalto”.</corsivo> Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto, è finalizzato incontrovertibilmente a premiare il merito tecnico dell’offerta oggettivamente considerata, per cui la sua corretta applicazione richiede che gli elementi di valutazione prescelti siano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta contrattuale che dovrà essere resa dall’amministrazione appaltante potendo incidere sugli aspetti qualitativi del servizio in questione.</h:div><h:div>È del tutto evidente, quindi, come l’elezione della sede operativa all’interno della -OMISSIS- non sia di per sé pertinente alle caratteristiche dell’appalto, potendo essere soddisfatte le esigenze della S.A., rispettando i “tempi di intervento” enunciati dall’art. 12 del Capitolato tecnico prestazionale. </h:div><h:div>La ricorrente invoca l’art. 95, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, a mente del quale: <corsivo>“I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell’appalto”.</corsivo></h:div><h:div>Sostiene quindi, in proposito, che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è inteso incontrovertibilmente a premiare il merito tecnico dell’offerta oggettivamente considerata, per cui la sua corretta applicazione richiede che gli elementi di valutazione prescelti siano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta contrattuale che dovrà essere resa dall’amministrazione appaltante.</h:div><h:div>4. Il Collegio pone in luce al riguardo l’infondatezza, che trasmoda in inammissibilità, delle riassunte censure, rammentando che il sindacato sui criteri di valutazione dell’offerta è circoscritto, per costante e condivisa giurisprudenza, ai soli casi in cui gli stessi, per come predisposti, facciano emergere aspetti di macroscopica illogicità o irragionevolezza.</h:div><h:div>Si è, al riguardo sancito, anche di recente, che la fissazione dei criteri di valutazione del merito tecnico è <corsivo>“espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla Legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, e, come tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (Cons. Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602; III,2 maggio 2016, n. 1661; V,18 giugno 2015, n. 3105)”</corsivo> (Consiglio di Stato, Sezione V, 20 luglio 2023, n. 7111; Cons. Stato, V, 26 marzo 2020, n. 2094).</h:div><h:div>Relativamente alla contermine censura di violazione dell’art. 95, comma 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale <corsivo>“I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell’appalto”</corsivo> opina il Collegio che, come già enunciato con l’ordinanza cautelare -OMISSIS-, non è infranto l’art. 95, comma 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 ogni qualvolta, in un appalto di servizi, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica definiti dalla lex specialis, pur essendo in parte del tipo c.d. on/off, per altra parte comportano l’assegnazione di punteggi gradualmente crescenti in considerazione della tipologia degli elementi qualitativi dell’offerta presi in considerazione, diversi dai requisiti minimi di partecipazione e caratterizzanti le modalità di svolgimento del servizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2023 n. 211; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020, n. 2967)</h:div><h:div>Merita segnalare che la giurisprudenza ha ritenuto legittima la previsione di criteri di attribuzione del punteggio per il merito tecnico di tipo tabellare, secondo il modulo c.d. on/off (Consiglio di Stato sez. VI,13/08/2020, n. 5026), che rispondono ad una commendevole istanza di contenimento e regimentazione della discrezionalità tecnica delle commissioni di gara (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 10 febbraio 2022, n. 1591).</h:div><h:div>Più di recente il giudice d’appello ha confermato tale opzione esegetica, statuendo che <corsivo>“La stazione appaltante può nella sua discrezionalità privilegiare parametri di valutazione di tipo oggettivo dell'offerta tecnica (secondo metodi on/off) non essendo incompatibile tale scelta discrezionale con la disciplina in tema di offerta economicamente più vantaggiosa. Non riscontrabile un'apposita previsione normativa che imponga alla stazione appaltante di definire criteri caratterizzati dal punteggio graduabile, implicante l'esercizio di un potere discrezionale in fase applicativa, all'atto della valutazione delle singole offerte acquisite in sede procedimentale, in luogo del dato oggettivo della compresenza o meno (cioè con il metodo si/no) di alcuni elementi” </corsivo>(Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2023, n. 9400).</h:div><h:div>4.1. Oltretutto, conviene in questa sede porre in luce che il delineato metodo tabellare di attribuzione del punteggio secondo il modulo non discrezionale “on/off” ancorato al dato oggettivo della disponibilità (on) o meno (off) di una sede operativa nei locali della -OMISSIS-, non involge la parte preponderante del punteggio per il merito tecnico, essendo limitata a soli 10 punti sui 45 complessivamente attribuibili per l’offerta tecnica.</h:div><h:div>Va rimarcato, infatti, che nel caso all’esame il disciplinare di gara prevedeva l’assegnazione seguente: A.1.1. organizzazione:13 punti max; A1.2. attrezzatture: 22 punti max; e A.1.3. sede operativa: 10 punti max.</h:div><h:div>I criteri di cui ai punti A.1.1. e A.1.2. del disciplinare dianzi riportati, concernenti l’organizzazione (fino a 13 punti) e le attrezzature (fino a 22 punti) comportavano infatti l’attribuzione di punteggi gradualmente crescenti, in ragione della tipologia degli elementi qualitativi dell’offerta presi in considerazione, diversi dai requisiti minimi di partecipazione e caratterizzanti le modalità di svolgimento del servizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 05.01.2023 n. 211) con la conseguente piena valorizzazione del pregio tecnico delle singole offerte.</h:div><h:div>4.3. In siffatto quadro non appare, del resto, irragionevole l’attribuzione di un punteggio di 10 punti per l’allestimento di una sede operativa all’interno dei locali della mostra, poiché tale punteggio premiale, come pure già evidenziato con la richiamata ordinanza cautelare n. 1832 del 2023, era preordinato a garantire una migliore organizzazione del servizio, in favore dei clienti terzi.</h:div><h:div>4.5. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso principale si presenta infondato e va pertanto respinto.</h:div><h:div>4.6. Con il terzo motivo la ricorrente rubrica: III - STESSI MOTIVI DI CUI SOPRA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 77 E 95 DEL D.LGS. N. 50/2016 - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA DELLA COMMISSIONE DI GARA - ECCESSO DI POTERE - MANIFESTA INGIUSTIZIA - MANIFESTA SPROPORZIONALITÀ E GENERICITÀ NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, assumendo che qualora non venissero apprezzati i primi motivi di diritto, si contestano le determinazioni assunte dalla Commissione di gara, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 0 (zero) alla società ricorrente, in virtù dell’eletta sede operativa in Nola (NA).</h:div><h:div>4.7. L’assodata legittimità della previsione nella <corsivo>lex specialis</corsivo> del contestato punteggio di 10 punti per l’allestimento della sede operativa all’interno del sito e nei locali messi a disposizione dalla resistente, è ragione del rigetto del terzo motivo, atteso che, avendo la ricorrente proposto di allocare la sede operativa altrove, segnatamente per averla eletta in Nola, non poteva la commissione di gara attribuirle alcun punteggio.</h:div><h:div>4.8. In definitiva, al lume delle considerazioni tutte finora svolte, il ricorso principale si prospetta infondato e va conseguentemente respinto.</h:div><h:div>5.Quanto ai motivi aggiunti, con i quali, in sintesi, la ricorrente contesta l’assenza in capo alla aggiudicataria di locali da adibire a sede operativa all’interno del sito della -OMISSIS-, elementi per il quale la legge di gara contemplava l’attribuzione di un punteggio premiale di 10 punti – elemento che, come già delibato con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- non assurgeva a requisito di partecipazione alla gara, ma ad elemento premiante e che pertanto non doveva essere necessariamente posseduto al momento della partecipazione nonché della celebrazione della gara – che sarebbe stato invece conseguito dall’aggiudicataria solo dopo l’intervenuta aggiudicazione, ossia con scrittura privata del 12 dicembre 2023, ritiene il Collegio che siffatta censura appare contrastata dalla produzione versata in atti sia dalla resistente amministrazione che dalla stessa controinteressata.</h:div><h:div>Invero, è in atti la concessione da parte della -OMISSIS- all’aggiudicataria, di appositi locali ubicati all’interno del sito, deputati allo svolgimento del servizio dedotto in appalto, e per i quali è stato sin da subito previsto un canone concessorio.</h:div><h:div>Al riguardo, ciò che è stato successivamente contrattualizzato a dicembre 2023, non è, dunque l’affidamento dell’immobile in questione all’aggiudicataria, bensì unicamente il dettaglio della disciplina dell’onere economico afferente ad un affidamento già <corsivo>in potenza</corsivo> al momento della gara e divenuto <corsivo>in atto</corsivo> al momento della aggiudicazione definitiva.</h:div><h:div>L’affidamento dei locali, ove impiantare una sede operativa all’interno dell’area oggetto degli eventi dedotti in contratto, è stato, infatti, già in origine contemplato nello stesso bando di gara (all.1 produz. -OMISSIS- del 16.10.2023) il cui art. 4 disponeva che: <corsivo/><corsivo>“Qualora il concorrente voglia realizzare anche una sede operativa all'interno del quartiere fieristico, sono disponibili le seguenti strutture:</corsivo><corsivo> ufficio strutturato di circa 140 mq commerciali; </corsivo><corsivo>capannone ad uso deposito di mq. 450.”</corsivo></h:div><h:div>La disposizione regolava anche il corrispettivo, ovvero il canone concessorio da versarsi, da parte del futuro aggiudicatario per l’utilizzo di siffatti locali, quale sede operativa all’interno della mostra, stabilendo al riguardo che: <corsivo>“L'eventuale utilizzo dei sopraelencati locali da adibire a uffici e deposito (comprensivi della sola fornitura di acqua potabile) determina un corrispettivo di utilizzo temporaneo per il periodo di 12 mesi di € 36.600,00 oltre IVA a favore di -OMISSIS-”.</corsivo></h:div><h:div>5.1. In proposito va quindi evidenziato che la scheda negoziale, successivamente intercorsa tra l’aggiudicataria – individuata in esito della gara nell’odierna controinteressata -OMISSIS- s.r.l.s. – aveva ad oggetto non già l’affidamento dei locali, che la ricorrente per motivi aggiunti sostiene difettasse e fosse venuto ad esistenza solo successivamente all’aggiudicazione, ma unicamente la precisa regolamentazione degli oneri economici, ossia la quantificazione e corresponsione dell’apposito canone concessorio.</h:div><h:div>Pertanto, come esattamente rileva la controinteressata nella memoria di replica prodotta il 24 febbraio 2024 in vista dell’odierna pubblica Udienza, in data 11 dicembre 2023, veniva sottoscritta apposita scrittura privata, dedicata unicamente alla “disciplina della conduzione di immobili prevista nell’ambito del contratto di concessione prot. -OMISSIS-”, depositata dalla stessa -OMISSIS- (all.1 produz. -OMISSIS- del 12.2.2024); scrittura che dimostra inconfutabilmente che la controinteressata era nella piena disponibilità dei locali all’interno dello spazio fiera, per i quali veniva pagato anche il relativo canone di locazione e le spese. </h:div><h:div>Ciò giustifica e rendere pienamente legittima l’attribuzione del punteggio per la sede operativa in contestazione. </h:div><h:div>La controinteressata, quindi, non doveva concretamente realizzare una sede operativa fisicamente non ancora esistente, ma semplicemente attivare una sede locale nell’immobile, già esistente e  messo a disposizione dalla -OMISSIS-, al fine di garantire un più efficace ed efficiente servizio di organizzazione degli eventi.</h:div><h:div>6. In punto di diritto ribadisce inoltre il Collegio che, come precisato già con l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, resa sul ricorso principale, il possesso di una sede operativa all’interno del sito della mostra costituiva un elemento premiale, fattore generatore di punteggio, e non un requisito di ammissione alla procedura, di talché lo stesso non doveva necessariamente essere posseduto al momento della gara o anche della pronuncia dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>6.1.Per radicato insegnamento giurisprudenziale, si distingue tra i requisiti di partecipazione ed ammissione alla gara, che sono necessari per accedere alla procedura di gara in quanto requisiti generali di moralità (ex art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (ex art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016), ed elementi o criteri di selezione, attributivi di punteggio e vige il principio del <corsivo>c.d. divieto di commistione</corsivo> tra requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione del punteggio, divieto preordinato ad evitare che un requisito venga valutato due volte all’offerente, vale a dire sia ai fini della mera ammissione che ai fini della valutazione del merito tecnico della sua offerta.</h:div><h:div>Un temperamento del delineato divieto di commistione tra requisiti e criteri è stato coniato precisandosi che <corsivo>“Il divieto di commistione tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione dell'offerta deve essere applicato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, non potendo negarsi la legittimità di criteri di valutazione volti a premiare caratteristiche organizzative o di esperienza dell'impresa in specie negli appalti di servizi, a maggior ragione quando i criteri premiali basati sull'esperienza non siano preponderanti nella determinazione complessiva del punteggio tecnico”</corsivo> (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 marzo 2022, n.1617).</h:div><h:div>6.2. In via di ulteriore affinamento della distinzione, apprezzabile nella sequela procedimentale seguente all’ammissione alla gara, si individuano poi i <corsivo>requisiti di esecuzione</corsivo>, ancor più successivi rispetto ai criteri o elementi di selezione – collocantisi nella fase della selezione o valutazione dell’offerta tecnica – e che come tali devono sussistere successivamente all’aggiudicazione e nella fase e ai fini della esecuzione del contratto. </h:div><h:div>Tra i requisiti di esecuzione, la giurisprudenza colloca gli “elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio” (Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5929, Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2018, n. 4390; Sez. V, 24 maggio 2017, n. 2443; Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4907), vale a dire i “mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all'esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante” (Cons. di Stato, sez. V, 18 dicembre 2020, n. 8159).</h:div><h:div>Orbene, nel caso all’esame, non revocandosi certo in dubbio il principio fondamentale in ossequio al quale i requisiti di partecipazione che si situano nella fase di ammissione alla gara sono richiesti ai concorrenti sin dal momento della presentazione dell’offerta, giova evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, invece, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto d’appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; ID, 30 settembre 2020, n. 5740;12 febbraio 2020, n. 1071).</h:div><h:div>Ferma restando la delineata diversa collocazione e preordinazione dei requisiti di esecuzione, tuttavia precisa il Collegio che essi possono essere presi in considerazione nella lex specialis e valutati anche come elementi dell’offerta idonei a consentire l’assegnazione di un punteggio premiale al concorrente che ne dimostra il possesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5309; ID 25 marzo 2020, n. 2090).</h:div><h:div>E nel caso di specie la controinteressata ha provato la disponibilità dei locali, già esistenti all’interno del sito e concessi dalla resistente -OMISSIS- ai fini dell’allestimento di una sede operativa nell’area della fiera; il che ha legittimamente consentito l’assegnazione del punteggio premiale di 10 punti alla controinteressata.</h:div><h:div>7. Alla luce di quanto argomentato, i motivi aggiunti prodotti dalla -OMISSIS- S.r.L.S. si profilano infondati e vanno conseguentemente respinti.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza nella misura forfetariamente liquidate in dispositivo in ragione dell’attività difensiva svolta.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti.</h:div><h:div>Condanna la società -OMISSIS- a corrispondere le spese di lite alla resistente -OMISSIS- S.p.a. liquidandole in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge, e in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge all -OMISSIS- S.r.l.s., con attribuzione agli avvocati Matano Marco Ippolito e Russo Nicola, dichiaratisi antistatari.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alfonso Graziano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>