<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230431720240404114118923" id="20230431720240404114118923" modello="3" modifica="04/04/2024 21:27:41" pdf="0" ricorrente="Alfano Luce S.r.l." stato="2" tipo="2" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="04317"/><fascicolo anno="2024" n="02228"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230431720240404114118923.xml</file><wordfile>20230431720240404114118923.docm</wordfile><ricorso NRG="202304317">202304317\202304317.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\845 Paolo Severini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Severini</firma><data>04/04/2024 21:15:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Germana Lo Sapio</firma><data>04/04/2024 16:14:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Severini,	Presidente</h:div><h:div>Rita Luce,	Consigliere</h:div><h:div>Germana Lo Sapio,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>1) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-di aggiudicazione della gara indetta mediante procedura aperta, ai sensi dell''art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l''affidamento contratto misto (appalto e concessione) del servizio di illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini sino al 31/12/2027 in favore del costituendo R.T.I. --OMISSIS-. (capogruppo mandataria) – -OMISSIS- (Mandante) –-OMISSIS- (Mandante) pubblicata sull''Albo Pretorio del Comune di Napoli in data  11.08.2023;</h:div><h:div>2) dei verbali della Commissione di gara in seduta pubblica n. -OMISSIS-ei verbali delle sedute riservate n. -OMISSIS-;</h:div><h:div>3) del verbale n. -OMISSIS-con il quale è stata formulata proposta di aggiudicazione di gara in seduta pubblica in favore del R.T.I. --OMISSIS-</h:div><h:div>4) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-;</h:div><h:div>5) del Bando di gara inviato alla GUUE il 22/05/2023 e pubblicato sulla GUUE serie n. 2023/S101-311752 del 26/05/2023 e sulla GURI V Serie Speciale n. 60 del 25/05/2023e;</h:div><h:div>6) del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dello schema di PEF, dello schema di contratto, della Relazione tecnica illustrativa, dell''Elenco prezzi unitari, del Conto Economico, del DUVRI nonché di ogni altro documento di gara pubblicato unitamente e con le medesime modalità del predetto Bando di gara;</h:div><h:div>7) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi e per la declaratoria della inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. ove medio tempore stipulato nonché per la condanna del Comune resistente: - alla reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore del costituendo R.T.I. ricorrente;</h:div><h:div>- alla reintegrazione in forma specifica mediante subentro nel contratto di concessione ove medio tempore intervenuto in favore del costituendo R.T.I. ricorrente; - in via gradata al risarcimento per equivalente, dei danni subiti con riserva di quantificare l''ammontare in corso di causa.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da --OMISSIS-: </h:div><h:div>annullamento dei verbali e dell’atto di aggiudicazione nella parte in cui non ha escluso il RTI -OMISSIS-o comunque non attribuito al medesimo un punteggio minore.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/11/2023: </h:div><h:div>1) della Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS- di aggiudicazione della gara in favore del costituendo R.T.I. --OMISSIS-. (capogruppo mandataria) – -OMISSIS- (Mandante) –-OMISSIS- (Mandante); 2) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- di presa d''atto dell''avvenuta efficacia della Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-; 3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5/1/2024: </h:div><h:div>1) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- di aggiudicazione della gara indetta mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento contratto misto (appalto concessione) del servizio di illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri cittadini sino al 31/12/2027 in favore del costituendo R.T.I. --OMISSIS-. (capogruppo mandataria) – -OMISSIS- (Mandante) –-OMISSIS- (Mandante) pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Napoli in data  11.08.2023; 2) dei verbali della Commissione di gara in seduta pubblica n. -OMISSIS-ei verbali delle sedute riservate n. -OMISSIS-; 3) del verbale n. -OMISSIS-con il quale è stata formulata proposta di aggiudicazione di gara in seduta pubblica in favore del R.T.I. --OMISSIS- 4) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- 5) del Bando di gara inviato alla GUUE il 22/05/2023 e pubblicato sulla GUUE serie n. 2023/S101-311752 del 26/05/2023 e sulla GURI V Serie Speciale n. 60 del 25/05/2023e; 6) del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dello schema di PEF, dello schema di contratto, della Relazione tecnica illustrativa, dell'Elenco prezzi unitari, del Conto Economico, del DUVRI  nonché di ogni altro documento di gara pubblicato unitamente e con le medesime modalità del predetto Bando di gara; 7) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi e per la declaratoria della inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. ove medio tempore stipulato nonché per la condanna del Comune resistente:</h:div><h:div>- alla reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore del costituendo R.T.I. ricorrente;</h:div><h:div>- alla reintegrazione in forma specifica mediante subentro nel contratto di concessione ove medio tempore intervenuto in favore del costituendo R.T.I. ricorrente;</h:div><h:div>- in via gradata al risarcimento per equivalente, dei danni subiti con riserva di quantificare l'ammontare in corso di causa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4317 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, Soc. --OMISSIS-- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Grazia Ingrosso, Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>--OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>--OMISSIS-., non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di --OMISSIS-.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con il ricorso introduttivo, le società -OMISSIS- srl  e  Soc. -OMISSIS-, quali mandataria e mandante del costituendo R.T.I., hanno impugnato il provvedimento di aggiudicazione n. -OMISSIS- della gara diretto alla stipulazione del contratto misto di appalto-concessione (peraltro con scadenze diverse), per il servizio di illuminazione votiva ed ambientale nei cimiteri del Comune di Napoli indicati negli atti di gara (in totale dieci cimiteri cittadini). </h:div><h:div>La procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 è stata indetta, con provvedimento n.-OMISSIS-  del 12 maggio 2023, dopo che la precedente analoga procedura era stata annullata in autotutela ai sensi dell’art. 21<corsivo>-nonies</corsivo> della legge 241/90, con il provvedimento  -OMISSIS-. La decisione in autotutela era stata sollecitata dall’avvio del procedimento precontenzioso ex art. 211 del D. Lgs. 50/2016, svoltosi su istanza di due partecipanti alla precedente gara e conclusosi con deliberazione dell’ANAC n. 34/2023 (successivamente integrata da ulteriori considerazioni), relative, in particolare, all’inidoneità del Piano Economico Finanziario “<corsivo>ad inquadrare il connesso   rischio operativo della concessione</corsivo>” (la complessiva vicenda giudiziaria è richiamata sia dalle parti, nelle rispettive memorie processuali, che nello stesso atto di aggiudicazione impugnato). </h:div><h:div>2. Il giudizio in esame, per una sua fase, si è infatti temporalmente sovrapposto al giudizio in appello RG 7024/23, definito con sentenza Cons. Stato, V sez. n. 253 del 9 gennaio 2024, passata in giudicato, che ha pertanto rigettato il ricorso avverso l’atto di annullamento d’ufficio relativo alla precedente procedura. L’interferenza tra i due distinti giudizi è peraltro alla base del decreto del Presidente del T.A.R. Napoli n. 570 del 2023 che ha accolto l’istanza di parte ricorrente di superamento dei limiti dimensionali, imposti dal principio di sinteticità ex art. 3 c.p.a., poiché nel ricorso venivano riportati anche i motivi di appello, essendo nel merito coincidenti con una parte dei motivi del ricorso di primo grado. </h:div><h:div>3. In pendenza del giudizio, nel corso del quale parte ricorrente ha formulato due ricorsi per motivi aggiunti, la controinteressata, in data 16 ottobre 2023, ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione dalla gara di parte ricorrente. </h:div><h:div>4. All’udienza pubblica del 20 marzo 2024, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione. </h:div><h:div>5. Le medesime esigenze di ossequio al principio di sinteticità sopra richiamato, a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2023, n. 8928), impongono di esaminare, preliminarmente, i motivi del ricorso introduttivo che, per espressa dichiarazione anche di parte ricorrente, coincidono con i motivi del giudizio di appello conclusosi con decisione del giudice di appello, coperta da giudicato ex art. 2909 c.p.c. e che non sono stati oggetto di espressa rinuncia, da parte del titolare dell’azione. Si tratta, in particolare, delle censure indicate come “<corsivo>illegittimità derivate dall’appello proposto avverso la sentenza del Tar Campania -Napoli n. 4199/2023</corsivo>” al paragrafo B dell’atto introduttivo del giudizio (pag. da 24 a 63). </h:div><h:div>Parte controinteressata ha eccepito l’inammissibilità, per effetto del giudicato, delle predette censure e tale eccezione merita accoglimento.  </h:div><h:div>I motivi di ricorso indicati come volti a dedurre l’illegittima derivata degli atti impugnati  devono infatti dichiararsi inammissibili, poiché le relative questioni sono coperte dal giudicato, avente efficacia tra le parti, dal momento dell’introduzione del giudizio (essendo controversa la legittimità del provvedimento di annullamento d’ufficio) e non possono, pertanto, essere riesaminate in questa sede. </h:div><h:div>6. Oggetto di odierno esame sono, pertanto, le censure “autonome” dedotte, in primo luogo, nel ricorso introduttivo e, poi, con il primo ricorso per motivi aggiunti. </h:div><h:div>I relativi profili sono già stati trattati, sia pure nella fase cautelare e quindi con cognizione sommaria, con ordinanza collegiale n. 2075/2023, la cui motivazione, non essendo emersi elementi istruttori contrari nella fase di merito, si richiama, salve le ulteriori considerazioni di seguito riportate. </h:div><h:div>7. Il primo motivo è infondato.</h:div><h:div>In primo luogo, parte ricorrente ritiene che il RTI controinteressato avrebbe dovuto essere escluso, per aver “<corsivo>copiato</corsivo>” una parte dell’offerta tecnica, presentata dalla ricorrente nella gara precedente, poi annullata ex art. 21<corsivo>-nonies</corsivo> della legge 241/90.</h:div><h:div>Tale circostanza sarebbe comprovata dalla circostanza che vi sarebbe persino una coincidenza testuale nella formulazione dell’offerta (“<corsivo>l’attivazione di un APP per dispositivi mobili”; “l’apertura di n.1 ufficio esterno  al  Cimitero  di  Poggioreale”; “la  dotazione  di  tablet   e  di  veicoli elettrici per le squadre operative”</corsivo>).</h:div><h:div>Ritiene il Collegio di dover confermare quanto già espresso nell’ordinanza cautelare. Va infatti sottolineato che l’originalità dell’offerta tecnica relativa al servizio in concessione di illuminazione cimiteriale non costituiva un elemento oggetto di valutazione. In ogni caso, dalla prospettiva della parte, il cui diritto di esclusiva intellettuale sarebbe stato leso, non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti di “<corsivo>segreti tecnici o commerciali</corsivo>” nel cui ambito non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico-organizzativo del servizio offerto; deve, anzi, ritenersi fisiologico della dinamica concorrenziale che ogni operatore economico, pur avendo una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela, possa arricchirle, anche grazie al confronto con gli altri operatori del settore, elaborando le passate esperienze. </h:div><h:div>La qualifica di segreto tecnico o commerciale, e quindi la meritevolezza della tutela, anche al fine di escludere la legittimità di “copie” da parte di altri, deve invece essere riservata a “<corsivo>elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza. per la tutela di produzioni dell’ingegno meritevoli di tutela giuridica</corsivo>” (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 13 giugno 2022, n. 598); tanto che, anche in sede di accesso nell’ambito dei contratti pubblici, sia ai sensi dell’art. 53 comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis, sia ai sensi del vigente art. 35 comma 4 lett. a) del D. lgs. 36/2023, spetta alla parte che oppone il segreto, eventualmente al fine di evitare il rischio di successivo plagio (come viene di fatto motivata nelle fattispecie concreta l’opposizione), fornire una “motivata e comprovata” dichiarazione in tal senso, ovvero dimostrare l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di tutela giuridica (cfr. Cons. Stato, III, 11 ottobre 2017, n. 4724; cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 21 dicembre 2021, n. 13253; Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2022, n. 10498). Peraltro è doveroso precisare, essendo rilevante anche ai fini della presente controversia, che in caso di accesso l’ambito di esclusione non riguarda tutta l’offerta, ma solo la parte delle informazioni in essa contenuta che possano essere considerate “segreti tecnici o commerciali”, come si desume dal testo letterale della disposizione; cosicchè spetta a chi intenda avvalersi del diritto alla “riservatezza aziendale” indicare anche le parti dell’offerta coperte dal segreto tecnico o commerciale, accettando altrimenti che essendo conoscibile, entri poi nel patrimonio di conoscenza del concorrente. </h:div><h:div>A ciò può aggiungersi, guardando al caso specifico, che l’oggetto della gara, rispetto alla quale si lamenta il presunto “plagio”, consiste nella concessione del servizio pubblico di illuminazione votiva ed ambientale cimiteriale, che non presuppone la formulazione di soluzioni tecnologiche o organizzative ad alto tasso di originalità e che le attività che sarebbero state “copiate” risultano misure di natura gestionale o di monitoraggio.</h:div><h:div>8. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’attribuzione alla controinteressata del punteggio di 18 punti per il requisito dello “<corsivo>svolgimento di servizi analoghi nel quinquennio 2018/2022</corsivo>”, contestando la valutazione di analogia, effettuata dall’amministrazione. </h:div><h:div>In particolare, non sarebbe stato valutabile in tal senso “<corsivo>il servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, artistica e monumentale, ventilazione delle gallerie stradali e degli orologi storici</corsivo>”, soprattutto in considerazione delle allocazioni del rischio (responsabilità della fornitura e pagamento dell’energia, struttura contrattuale, imputazione dei costi e modalità di pagamento del canone, gestione diretta a favore degli utenti) e, comunque, della diversa natura contrattuale del rapporto rispetto a quello, di natura concessoria, in controversia.</h:div><h:div>Con la nota, prot. n.-OMISSIS-del 12 ottobre 2023, l’amministrazione ha precisato che: “<corsivo>-OMISSIS- ha svolto, in ambito cimiteriale per il Comune di Napoli (…) tutte le seguenti attività: -sottoscrizione dei  contratti di  abbonamento con i nuovi  utenti  (a  nome  del Comune di Napoli); -verifica  della  regolarità amministrativa dei  contratti  dei  vecchi  utenti  in continuità; -censimento degli utenti regolari in apposita piattaforma informatica (formazione  Banca  Dati  che  conta  circa  n. 180.000  lampade  attive), con la registrazione - per ognuno - dei dati  anagrafici del richiedente stesso (nome, cognome, luogo e data  di  nascita, C.F., indirizzo, e-mail), della sepoltura (cimitero, zona, tipo struttura, numero, piano, sala, verticale, fila, epigrafe, n° utenza precedente gestore), del servizio richiesto (numero lampade, tipologia, periodo), dei relativi pagamenti per tutte le annualità gestite (importo, modalità, presenza, deposito cauzionale), della scansione dei documenti contrattuali e di pagamento (ante pagoPA); -gestione amministrativa e contabile dei rapporti con l’utenza del servizio votivo; -riscossione dei corrispettivi di abbonamento (su pos del Comune per coloro che pagano allo sportello con carte di credito, debito e prepagata) sulla base delle relative tariffe comunali; -predisposizione dell’elenco degli utenti per l’emissione degli avvisi di pagamento. Essendo un affidamento transitorio, finalizzato - oltre alla gestione del servizio - alla costituzione della banca dati, quale strumento indispensabile per poter bandire una gara di concessione, come richiamato dall’ANAC nella delibera n. 125 del 07/02/2019, la cui assenza impedisce ai potenziali concorrenti interessati alla gestione del servizio di poter formulare un’offerta sostenibile, è stato necessario svolgerlo in regime di appalto, lasciando quindi in capo al Comune di Napoli solo la fornitura dell’energia elettrica ed il mero invio degli avvisi di pagamento agli utenti, i cui  dati (nominativi, indirizzi, importi,  ecc.) - si  ribadisce - venivano forniti dalla -OMISSIS- all’Ente, che poi provvedeva ad esternalizzare il servizio di postalizzazione del valore di circa €/anno 35.000, oltre Iva</corsivo>”.<corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>La precisazione in fatto sopra riportata, che peraltro fa emergere l’esperienza dell’odierna ricorrente, maturata anche in relazione alle attività preliminari, necessarie per superare le criticità ravvisate nella precedente gara, avvalora l’infondatezza del motivo in esame, che non avrebbe comunque potuto essere accolto. </h:div><h:div>Rileva, in merito, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la locuzione "<corsivo>servizi analoghi</corsivo>" non s’identifica con "<corsivo>servizi identici</corsivo>", essendo necessario, al fine di contemperare l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e quelle oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico - finanziaria richiesta dal bando (Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2023, n. 8356; Cons. Stato, Sez. VII, 31 agosto 2023 n. 8101; Cons, Stato, Sez. V, 15 febbraio 2024 n. 1510); cosicché, più che rilevare la qualificazione contrattuale (appalto o concessione, a seconda della diversa distribuzione del rischio operativa), rileva proprio il confronto tra le prestazioni, poiché è da queste – e non dalla tipologia di rapporto contrattuale con il committente – che l’impresa trae la sua esperienza da far valere per il futuro (“<corsivo>In materia di gare pubbliche, laddove la lex specialis richieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi o prestazioni analoghe, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di "servizi analoghi" con quello di "servizi identici", atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche</corsivo>” - T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 6 novembre 2023, n. 2571; “<corsivo>Ai fini dell'ammissione alle gare d'appalto, un servizio può essere considerato analogo a quello posto in gara se rientra nel medesimo settore imprenditoriale o professionale, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la necessaria capacità tecnica. I servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi in gara, dialetticamente opposti ai servizi identici connotati invece dall'essere categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione</corsivo>” - T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 16 ottobre 2023, n. 3076).</h:div><h:div>Nel caso di specie, l’aggiudicataria vanta l’aver svolto il servizio di illuminazione pubblica, sia presso i cimiteri cittadini (Cimiteri di Napoli, di Torremaggiore, di Larino) sia in luoghi diversi da quello cimiteriali, ma comunque pubblici e peraltro a tutela di beni anche di valore culturale. Tali analogie sono di per sé sufficienti a dimostrare il requisito esperienziale richiesto, essendo poi riservato alla valutazione tecnica dell’amministrazione anche il profilo del numero di “lampade votive”, su cui si è svolto il servizio precedente, che sarebbe, nel caso in esame, comunque a favore della controinteressata, ai fini dello scarto di meno di tre punti (numero superiore a 150.000, a fronte di 70.000 lampade, riferibili alla ricorrente)</h:div><h:div>9.  Con il terzo motivo, parte ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio per il seguente elemento “<corsivo>organigramma tecnico-amministrativo del personale da impiegare per l’esecuzione della concessione</corsivo>”, poiché il servizio di “<corsivo>droni per l’osservazione della tomba del proprio defunto da remoto</corsivo>” non avrebbe dovuto essere favorevolmente apprezzato, poiché per il cimitero di Poggioreale vigerebbe il divieto di sorvolo, stante la vicina area portuale di Capodichino.</h:div><h:div>La censura non può essere accolta.</h:div><h:div>A prescindere dalla considerazione che l’elemento dell’offerta, oggetto della contestata valutazione, non è limitato al servizio dei “droni”, già nella stessa offerta tecnica e che nella commessa sono considerati dieci cimiteri e non solo quello di Poggioreale, la controinteressata aveva specificato nell’offerta che “<corsivo>l’attivazione di tale servizio sarà subordinata all’ottenimento da parte del Proponente di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta o provvedimenti comunque denominati di competenza degli enti a ciò preposti</corsivo><corsivo> e nel rispetto della normativa sulla  privacy</corsivo>”. </h:div><h:div>In merito, oltre a quanto già evidenziato in sede cautelare, deve rilevarsi che: a) il servizio è contenuto nell’offerta a titolo di <corsivo>servizio a valore aggiunto</corsivo> (unitamente alla messa a disposizione di una piattaforma digitale); b) è riservato solo ai soggetti che, impossibilitati a recarsi al cimitero presso le tombe dei propri cari, ne facciano richiesta; b) da svolgersi in orari concordati con il richiedente e gli operatori.</h:div><h:div>Quanto al profilo specifico di “ineseguibilità”, per divieto di sorvolo, nell’offerta non è indicato il tipo di “drone” a cui il servizio fa riferimento, per cui anche l’affermazione di un generale divieto risulta generica, alla luce della normativa di settore. La disciplina specifica è infatti molto diversa a seconda della tipologia di “<corsivo>Unmanned Aircraft Systems</corsivo>”, classificati in diversi livelli, ivi compresi quelli minimi, che sfuggono persino all’obbligo di registrazione (cfr. quelli con un peso inferiore di 250 grammi ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea 2018/1139 e relativi regolamento di esecuzione 2019/95ì47 e delegato 2019/945, peraltro recentemente entrato in vigore). </h:div><h:div>Peraltro, parte controinteressata ha richiamato la circolare ATM-09A del 24 marzo 2021, come integrata dalla Disposizione GENDISP-DG-28 aprile 2022-0000023-Pdel Direttore Generale dell’ENAC, la quale prevede espressamente che: “<corsivo>Nelle aree rosse sono possibili operazioni UAS nell’intorno di un ostacolo artificiale entro 10 mt orizzontalmente e fino a 3 mt verticalmente, con l’esclusione della zona sovrastante il sedime aeroportuale o le infrastrutture aeroportuali, ampliata di un buffer, in senso orizzontale, di  500 mt”</corsivo>, circolare che, in ogni caso, dovrà interpretarsi anche alla luce della normativa sovranazionale.</h:div><h:div>Deve comunque osservarsi che la lettura della complessiva offerta tecnica, nella parte in cui si riferisce all’organigramma tecnico-amministrativo, fa emergere chiaramente che, rispetto a tale complessivo requisito richiesto ed oggetto di valutazione, il servizio su richiesta delle immagini riprodotte con droni non può considerarsi assorbente o comunque dirimente, ai fini del punteggio attribuito, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, dall’amministrazione (i due concorrenti hanno ottenuto entrambi il punteggio massimo). </h:div><h:div>10. Non è fondato il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 gennaio 2024.</h:div><h:div>Nello specifico, parte ricorrente lamenta che il legale rappresentante della mandante -OMISSIS- s.r.l. sarebbe stato rinviato a giudizio, per i reati ex artt. 319, 320 e 640 c.p. e tale circostanza non sarebbe stata rappresentata, in sede di partecipazione alla gara; piuttosto, la controinteressata avrebbe falsamente formulato una espressa dichiarazione negativa, relativamente alla sussistenza  di  gravi illeciti professionali a suo carico, ex art. 80 comma 5 lett. c) del d. lgs. 50/2016. </h:div><h:div>Invero, nel ricorso viene indicato più volte il nominativo della persona (-OMISSIS-), al quale sono riferiti gli atti di rinvio a giudizio, quale rappresentante legale della mandante. </h:div><h:div>Parte ricorrente riferisce di aver appreso di decreti di rinvio a giudizio da fonti non precisate e chiede sulla base di tali elementi di conoscenza l’esclusione della aggiudicataria. </h:div><h:div>Il motivo non può essere accolto e ciò consente anche di soprassedere sulla eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, per mancata indicazione del momento della conoscenza delle circostanze dedotte ai fini della tempestività del ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Va premesso che parte ricorrente ha indicato il nominativo “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” più volte nel ricorso per motivi aggiunti. La controparte ha prodotto visura storica societaria dalla quale si evince che la persona indicata nel ricorso per motivi aggiunti non ha alcuna carica sociale nella compagine della mandante del RTI. La ricorrente quindi, nella memoria di replica, ha rappresentato che si è trattato di un refuso, poiché il nome corretto è <corsivo>-OMISSIS-</corsivo> (effettivamente amministratore unico della mandante -OMISSIS-).Ritiene il Collegio che possa effettivamente ritenersi che si sia trattato di un errore materiale nella redazione del ricorso per motivi aggiunti. Il corretto nominativo era stato già indicato nella diffida inoltrata dalla odierna ricorrente del 19 dicembre 2023 al Comune ed allegata al ricorso. </h:div><h:div>Come anticipato il motivo è infondato, condividendosi l’eccezione in tal senso del Comune.</h:div><h:div>Sul punto, la  giurisprudenza amministrativa, maturata nell’alveo della vigenza dell’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, ha precisato che “<corsivo>l'omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali o la dichiarazione reticente su tali fatti non è mai, nell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, autonoma causa di esclusione (né lo è ai sensi della lett. f-bis), la quale condiziona l'esclusione alla dichiarazione non veritiera (ossia alla dichiarazione di fatti che non trovano corrispondenza nella realtà), non alla dichiarazione reticente o alla omissione della dichiarazione; e quindi si applica alle sole ipotesi in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità. La previsione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), non configura un autonomo onere dichiarativo in capo all'operatore economico che partecipi alla procedura di gara la cui violazione costituisca una autonoma causa di esclusione”</corsivo> (tra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2024, n. 604 che ha riformato T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, 14 giugno 2023, n. 372). Tra l’altro, proprio la indeterminatezza della nozione di illecito professionale e quindi dell’ambito di operatività degli conseguenti obblighi dichiarativi gravanti in capo agli operatori economici, emergenti dall’art. 80 comma 5 lett. c) citato, hanno indotto il legislatore a dedicare nel D. Lsg. 36/2023, vigente, l’intero art. 98 (rubricato, appunto, “Illecito professionale grave”) all’istituto in questione, secondo criteri di tassatività.</h:div><h:div>11. In conclusione i tre ricorsi depositati da parte ricorrente devono essere rigettati.</h:div><h:div>12. Per effetto del rigetto dei ricorsi di parte ricorrente, è venuto meno l'interesse della aggiudicataria alla decisione del ricorso incidentale, sicché quest'ultimo deve essere dichiarato improcedibile.</h:div><h:div>13. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo a favore sia dell’amministrazione che della controinteressata. </h:div><h:div>Non vi è soccombenza della controinteressata per il ricorso incidentale, dichiarato improcedibile come conseguenza del rigetto dei ricorsi di parte ricorrente: ne consegue, per esso, la compensazione delle spese di lite. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili e in parte li rigetta.</h:div><h:div>Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro complessivi 5000.00 oltre accessori come per legge, a favore rispettivamente del Comune e della controinteressata, in misura pari a 2.500 ciascuno.</h:div><h:div>Spese compensate, quanto al ricorso incidentale. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Rosa Piscopo</h:div><h:div>Germana Lo Sapio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>