<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230321520230907111950310" descrizione="" gruppo="20230321520230907111950310" modifica="07/09/2023 16:09:44" stato="2" tipo="16" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="03215"/><fascicolo anno="2023" n="05009"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230321520230907111950310.xml</file><wordfile>20230321520230907111950310.docm</wordfile><ricorso NRG="202303215">202303215\202303215.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\753 Gianmario Palliggiano\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>gianmario palliggiano</firma><data>07/09/2023 16:05:04</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>domenico de falco</firma><data>07/09/2023 15:15:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano,	Presidente FF</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del Provvedimento del Direttore Generale della Reggia di Caserta dell'8 maggio 2023 con il quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori per il “Piano Triennale” di Gestione e Conservazione del Parco Reale” finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro della durata di tre anni con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; </h:div><h:div>- dei verbali di gara e segnatamente del verbale n. 1; del verbale n. 2; del verbale n. 3; del verbale n. 4; del verbale n. 5; del verbale n. 6; del verbale del 18 aprile 2023 relativo alla verifica di congruità; di tutti i verbali attinenti la fase di manifestazione di interesse in cui l'Amministrazione ha ritenuto che la controinteressata fosse in possesso dei requisiti per essere invitata alla procedura di gara e segnatamente del verbale del 20.07.2022;</h:div><h:div>- di tutti gli atti della procedura e segnatamente dell'avviso di indagine di mercato, della lettera di invito, del disciplinare  e dei chiarimenti forniti agli operatori economici nella misura in cui risultano pregiudizievoli per l'odierna ricorrente;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; </h:div><h:div>per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni ed infine per l'accesso</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Angeloni Angelo S.r.l. il 24/7/2023: </h:div><h:div>Per l'annullamento</h:div><h:div>- dell'art. 3.2) dell'Avviso di indagine di mercato, nella misura in cui possa interpretarsi nel senso di ritenere l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 e 2bis un “requisito di qualificazione” alla</h:div><h:div>gara, previsto a pena di esclusione;</h:div><h:div>- delle FAQ 3 e 7, nella misura in cui hanno illegittimamente integrato l'Avviso di indagine di mercato, affermando che tutti componenti del RTI dovessero essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori</h:div><h:div>Ambientali;</h:div><h:div>- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal RTI ricorrente.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” il 25/7/2023: </h:div><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>- del Provvedimento del Direttore Generale della Reggia di Caserta dell'8 maggio 2023 con il quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori per il “Piano Triennale” di Gestione e Conservazione del Parco Reale” finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro della durata di tre anni con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; </h:div><h:div>- dei verbali di gara e segnatamente del verbale n. 1; del verbale n. 2; del verbale n. 3; del verbale n. 4; del verbale n. 5; del verbale n. 6); del verbale del 18 aprile 2023 relativo alla verifica di congruità; di tutti i verbali attinenti la fase di manifestazione di interesse in cui l'Amministrazione ha ritenuto che la controinteressata fosse in possesso dei requisiti per essere invitata alla procedura di gara e segnatamente del verbale del 20.07.2022;</h:div><h:div>- di tutti gli atti della procedura e segnatamente dell'avviso di indagine di mercato, della lettera di invito, del disciplinare e dei chiarimenti forniti agli operatori economici nella misura in cui risultano pregiudizievoli per l'odierna ricorrente;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; </h:div><h:div>nonché </h:div><h:div>per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni ed infine per l'accesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3215 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Cultura – Reggia di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in in Napoli, via Diaz, n. 11.</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Angeloni Angelo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesao dagli avvocati Marco Feroci, Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano e Federica Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Royal Garden di Maisto Antonio, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura – Reggia di Caserta e dell’Angeloni Angelo S.r.l.;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato che con nota del 18 aprile 2023 il Consorzio Leonardo ha rappresentato di aver partecipato alla procedura di gara oggetto di causa e ha chiesto di accedere agli atti di gara, ma che gli sarebbe stato comunicato soltanto l’esistenza di una proposta di aggiudicazione in favore del RTI Angeloni Angelo/Royal Garden e che non risultava pubblicato né comunicato il punteggio conseguito dagli altri concorrenti;</h:div><h:div>Rilevato che con la stessa nota il Consorzio Leonardo ha dichiarato di voler accedere ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 “alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica di tutti i concorrenti che si sono posizionati prima in graduatoria, poiché intende difendere il proprio interesse legittimo ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto”;</h:div><h:div>Rilevato che l’Amministrazione aggiudicatrice Reggia di Caserta ha rappresentato di aver inoltrato l’istanza di accesso alla mandataria Angeloni Angelo s.r.l. del raggruppamento aggiudicatario e che a seguito dell’opposizione manifestata dal RTI controinteressato, non ha consentito l’accesso all’offerta tecnica e alle giustificazioni formulate dal RTI aggiudicatario, rilevando altresì che il Consorzio Leonardo non avrebbe dimostrato la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere l’accesso, non integrando un siffatto interesse la mera eventualità di proporre un ricorso giurisdizionale rappresentata dall’istante;</h:div><h:div>Rilevato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha proposto istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 65 e 116 c.p.a., rilevando in particolare l’esigenza di tutelare a pieno le proprie ragioni in giudizio anche eventualmente attraverso la proposizione di motivi aggiunti;</h:div><h:div>Rilevato che alla camera di consiglio del 6 settembre 2023 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, insistendo invece sulla domanda di accesso e la causa è stata pertanto trattenuta in decisione limitatamente a tale aspetto;</h:div><h:div>Ritenuto che l’istanza di accesso deve essere accolta, non essendo persuasive le ragioni addotte dall’Amministrazione resistente a fondamento dell’impugnato diniego all’accesso all’offerta economica e alle giustificazioni dell’aggiudicataria, sussistendo di contro un obiettivo interesse della ricorrente, quale operatore economico partecipante alla procedura, a verificare l’osservanza delle regole della procedura;</h:div><h:div>Ritenuto che la partecipazione alla selezione e la semplice manifestazione dell’intenzione di partecipare alla procedura radica un’obiettiva posizione di interesse legittimante, e che nella fattispecie non sono state rappresentate esigenze specifiche di tutela di segreti tecnici industriali e commerciali, che potrebbero legittimare un diniego di accesso ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016;</h:div><h:div>Rilevato che infatti secondo la giurisprudenza la posizione di concorrente alla procedura di gara, classificatasi in seconda posizione, concretizzi una idonea situazione legittimante l’accesso alla documentazione relativa alla offerta tecnica dell’aggiudicataria: ciò tanto più in quanto, avendo promosso un giudizio per ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore del raggruppamento controinteressato, essa ha dimostrato di avere interesse alla conoscenza integrale di quella documentazione, al fine di verificare la correttezza – secondo i noti canoni di sindacato degli atti espressivi della discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione di gara nella valutazione delle offerte – delle valutazioni compiute e dei punteggi conseguentemente assegnati (ex multis da ultimo TAR Lombardia, ord., n. 1695/2023);</h:div><h:div>Ritenuto che non è stata dimostrata, né dall’Amministrazione né dall’operatore controinteressato, la sussistenza di alcun pregiudizio ai propri segreti industriali commerciali conseguente all’eventuale ostensione degli atti richiesti da parte ricorrente;</h:div><h:div>Ritenuto, quanto alla rilevanza della documentazione richiesta in ordine al già instaurato giudizio, che “<corsivo>la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso </corsivo>[non potendo questi ultimi]<corsivo> sostituirsi ex ante al giudice competente nella inammissibile e impossibile prognosi circa la fondatezza di una particolare tesi difensiva, alla quale la richiesta di accesso sia preordinata, salvo, ovviamente, il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990</corsivo>” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, ord. 20 febbraio 2023, n. 425).</h:div><h:div>Ritenuto che da quanto evidenziato, discende l’obbligo in capo all’Amministrazione intimata di consentire l’accesso entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza alla documentazione richiesta nell’istanza formulata da parte ricorrente in data 18 aprile 2023 e come precisata in ricorso, unitamente ai giustificativi prodotti in sede di comprova.</h:div><h:div>Ritenuto che l’istanza ex artt. 65 e 116, co. 2, c.p.a. formulata da parte ricorrente deve essere accolta, nei termini in precedenza specificati;</h:div><h:div>Ritenuto che vada fissata l’udienza pubblica di discussione per il merito della causa al 13 dicembre 2023.</h:div><h:div>Ritenuto che la pronuncia sulle spese può essere rinviata al definitivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie l’istanza formulata dalla Leonardo Servizi in data 18 aprile 2023 come integrata in ricorso ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., nei termini specificati in motivazione.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione di merito della causa, l’udienza pubblica del 13 dicembre 2023.</h:div><h:div>Spese al definitivo.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Marialuisa Lanzieri</h:div><h:div>Domenico De Falco</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>