<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230303620240124140207008" descrizione="" gruppo="20230303620240124140207008" modifica="24/01/2024 15:37:43" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="03036"/><fascicolo anno="2024" n="00696"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230303620240124140207008.xml</file><wordfile>20230303620240124140207008.docm</wordfile><ricorso NRG="202303036">202303036\202303036.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\672 Alessandro Tomassetti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierangelo Sorrentino</firma><data>24/01/2024 15:37:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alessandro Tomassetti,	Presidente</h:div><h:div>Paola Palmarini,	Consigliere</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del silenzio rigetto serbato in merito all'istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo pec in data 21.4.2023 (prot. Ente n. 5210 del 24.4.2023) avente ad oggetto l'accesso mediante presa visione ed estrazione di copia: a) copia integrale del verbale della Polizia Municipale di Teverola n. 9/2023 del 25.3.2023, trasmesso all'Ufficio Comunale in data 27.3.2023 prot. 3980; b) Copia integrale di ogni altro atto e documento formato e/o detenuto dal Comune di Teverola in relazione al terreno di proprietà esclusiva del Capi-tolo Cattedrale, formato e/o comunque detenuto dall'Amministrazione nel fa-scicolo del procedimento relativo all'ordinanza di demolizione n. 1/2023.</h:div><h:div>Nonché per il conseguente ordine al resistente di esibizione ed accesso agli atti richiesti;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Capitolo Cattedrale di Aversa in data 8/9/2023: </h:div><h:div>- per l’annullamento della nota prot. par. 0008762 dell'11.7.2023, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Teverola, ha negato l'accesso agli atti richiesti con istanza del 21.4.2023, come di ogni suo atto presupposto, conseguenziale, correlato e/o connesso comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3036 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Capitolo Cattedrale di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Silvestre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Teverola, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con nota del 21 aprile 2023, il ricorrente Capitolo Cattedrale di Aversa ha avanzato istanza di accesso agli atti mediante presa visione ed estrazione di copia del verbale della Polizia Municipale di Teverola n. 9/2023 del 25.3.2023, trasmesso all’Ufficio Comunale in data 27.3.2023 prot. 3980, e di ogni altro atto e documento formato e/o detenuto dal Comune di Teverola in relazione a un terreno in proprietà esclusiva dell’Ente, sul quale sarebbero stati realizzati, da terzi, manufatti abusivi censurati con l’ordinanza ingiunzione n. 1/2023.</h:div><h:div>2. – In pendenza del presente giudizio, avviato per censurare l’inerzia serbata sull’istanza ostensiva, l’intimata P.A. – espone parte ricorrente – ha provveduto a comunicare la nota prot. par. 0008762 dell’11.7.2023, mediante la quale, pronunciandosi sull’istanza di accesso del 21.4.2023, l’ha respinta sul presupposto che “<corsivo>è in atto una attività d’indagine</corsivo>” (e chiarendo che “<corsivo>la richiesta può essere </corsivo>[avanzata] <corsivo>nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord</corsivo>”).</h:div><h:div>3. – Siffatto provvedimento di riscontro all’istanza di accesso è stato impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti, con i quali ne ha dedotto l’illegittimità in via derivata (<corsivo>sub</corsivo> 3), nonché in via diretta per incompetenza del Comandante di Polizia Municipale, firmatario del provvedimento di diniego, al quale “<corsivo>non possono essere attribuite funzioni di amministrazione attiva</corsivo>” (<corsivo>sub</corsivo> 1) e per violazione della normativa sull’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 (<corsivo>sub</corsivo> 2), essendo, per un verso, la richiesta di estrazione di copia riferita ad “<corsivo>atti dell’amministrazione comunale che non hanno nulla a vedere con eventuali atti di indagine della magistratura inquirente</corsivo>” e, dall’altro, strettamente correlata “<corsivo>al diritto di difesa da esercitare avverso l’ordinanza di demolizione e ciò è vieppiù evidente nel caso di specie in cui il soggetto che avrebbe edificato i manufatti abusivi è un terzo estraneo anche al contenzioso di rilascio</corsivo>” </h:div><h:div>4. – Il Comune di Aversa non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>5. – Il ricorso introduttivo è improcedibile, atteso il sopravvenuto rigetto dell’istanza ostensiva da parte della P.A., mentre è fondato e merita accoglimento il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il suddetto diniego, da ciò derivando l’obbligo del Comune di Aversa di provvedere all'ostensione della documentazione richiesta, nei termini e alle condizioni che di seguito si vanno ad esplicitare.</h:div><h:div>6. – L' art. 24, l. n. 241/1990, nella versione riformulata dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, ha sancito, elevando a rango superiore un principio già introdotto a livello regolamentare, l’esclusione dall’accesso di atti utilizzati nel corso dell'attività giudiziaria o di polizia (comma 6, lett. c: “<corsivo>Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi</corsivo> […] <corsivo>quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini</corsivo>”).</h:div><h:div>6.1. – Diversamente da quanto indicato nella succinta motivazione del diniego di accesso, tuttavia, nel caso di specie non vengono in rilievo documenti che riguardano “<corsivo>l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini</corsivo>”, atteso che il “<corsivo>verbale in materia edilizia</corsivo>” di cui è richiesta copia (cioè a dire l’accertamento della Polizia Municipale di Teverola n. 9/2023 del 25.3.2023, trasmesso all’Ufficio Comunale in data 27.3.2023 prot. 3980, posto alla base e richiamato nell’ordinanza di demolizione n. 1/2023) rientra nell’esercizio, da parte dell’Ente civico, di attività amministrativa (nella specie finalizzata alla repressione degli abusi edilizi e alla tutela del territorio) e non è riconducibile ad attività di polizia giudiziaria, per la quale allo stato non risultano essere stati adottati specifici provvedimenti da parte della magistratura penale.</h:div><h:div>6.2. – La previsione in esame, in altri termini, è “<corsivo>chiaramente finalizzata ad escludere la piena ostensibilità delle relazioni di servizio che non costituiscono atti presupposti volti all'adozione di un provvedimento amministrativo, ma piuttosto atti volti a sollecitare l'iniziativa penale da parte dell'autorità giudiziaria, e quindi atti inerenti non allo svolgimento dell'attività amministrativa, quanto alla diversa attività di promozione e collaborazione dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità</corsivo>” (T.A.R. Napoli, sez. V, 5/12/2022, n. 7578; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater 14/05/2007, n. 4346).</h:div><h:div>6.3. – Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, del resto, l’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine. La sottrazione al diritto di accesso, una volta accertata la finalità di carattere difensivo – come senz’altro pare doversi ammettere nel caso di specie – è relativa agli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p., con la conseguenza che gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denunzia all'autorità giudiziaria (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 09/05/2023, n. 733; T.A.R. Napoli, sez. V, 05/12/2022, n. 7578; T.A.R. Napoli, sez. VI, 30/11/2022, n. 7467; T.A.R. Napoli, sez. VI, 07/11/2022, n. 6906). </h:div><h:div>6.4. – Tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241 e ss., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, 1. n. 241, cit. (T.A.R. Latina, sez. I, 23/06/2022, n.551).</h:div><h:div>6.5. – In tale contesto normativo, trattandosi di atti di origine extraprocessuale che non risultano coperti da segreto o dal vincolo del sequestro, il provvedimento impugnato appare viziato per carenza di motivazione, in quanto valorizza, in chiave ostativa all’accesso documentale, un insufficiente richiamo alla mera pendenza di un’attività di indagine, peraltro senz’altra specificazione che valga a qualificare le ragioni di connessione della suddetta attività in corso di svolgimento con il richiesto verbale di sopralluogo della polizia municipale (e con i correlati atti posti a base dell’ordinanza di demolizione n. 1/2023), sicché, in definitiva, non essendo stata rappresentata e non emergendo alcuna ipotesi di esclusione normativamente prevista, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto all’ostensione, per effetto del quale il Comune resistente dovrà consentire l’accesso.</h:div><h:div>7. – Va pertanto accolto il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, disposto l'annullamento del provvedimento di diniego, con conseguente ordine all’amministrazione resistente di consegnare alla ricorrente, in conformità ai principi sopra accennati, copia della documentazione indicata nell'istanza del 21/4/2023 – e, in particolare, del verbale della Polizia Municipale di Teverola n. 9/2023 del 25.3.2023 – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; qualora taluno tra gli altri atti e documenti chiesti in ostensione (tra quelli formati e/o detenuti<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>dal Comune di Teverola in relazione al terreno di proprietà esclusiva del Capitolo Cattedrale</corsivo>”) non rientri, sulla scorta di quanto osservato <corsivo>supra</corsivo>, tra quelli accessibili, il competente dirigente dovrà rilasciare al ricorrente, nel termine su indicato, una dichiarazione che attesti tale circostanza.</h:div><h:div>8. – Le spese di giudizio, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe indicati, così dispone: </h:div><h:div>- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l'impugnato diniego di accesso;</h:div><h:div>- ordina, di conseguenza, al comune di Aversa, di consentire l'accesso di copia della documentazione richiesta con nota n. 2174/2023, nei limiti di cui in parte motiva, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;</h:div><h:div>- condanna l’intimata P.A. alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Pierangelo Sorrentino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>