<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230295820231110095837251" descrizione="" gruppo="20230295820231110095837251" modifica="16/11/2023 17:04:31" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="02958"/><fascicolo anno="2023" n="06325"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230295820231110095837251.xml</file><wordfile>20230295820231110095837251.docm</wordfile><ricorso NRG="202302958">202302958\202302958.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Esposito</firma><data>16/11/2023 16:51:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/11/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maurizio Santise,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) della Determina del Responsabile della II Sezione Lavori pubblici del Comune di Procida n. 662 del 26.5.2023 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore del costituendo R.T.P. controinteressato della procedura aperta per l'affidamento del servizio di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori del “<corsivo>Sistema Portuale Isola Di Procida: 1^ Lotto Porto Marina Corricella: Opere Di Messa In Sicurezza E Potenziamento Infrastrutture Con Abbattimento Barriere Architettoniche - Parte D'opera N.1 – Stralcio N.1</corsivo>” - CUP: C99I18000140002 - CIG: 9638295CA3; </h:div><h:div>2) della nota prot. 14290/2023 del 26.5.2023 con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione; </h:div><h:div>3) dei verbali di gara n.1 del 31/03/2023 e n. 2 del 31/03/2023 nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione del R.T.P. controinteressato; </h:div><h:div>4) dei verbali delle sedute riservate n. 4 del 21/04/2023, n. 5 del 27/04/2023 e n.6 del 05/05/2023, nelle quali la Commissione procedeva alla valutazione delle offerte tecniche; </h:div><h:div>5) del verbale della seduta pubblica n. 7 del 12/05/2023 nel quale, all'esito dell'apertura delle offerte economiche, veniva redatta la graduatoria finale e formulata la proposta di aggiudicazione; </h:div><h:div>6) di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2958 del 2023, proposto da: </h:div><h:div>Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9638295CA3, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Liccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Procida, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Conti e Associati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandataria del costituendo R.T.P. con mandanti la SDE - Studio Discetti Enzo S.r.l. e l’ing. Carmine Folco, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cudini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>SDE - Studio Discetti Enzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Cavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Folco ing. Carmine, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Conti e Associati S.r.l. e della SDE - Studio Discetti Enzo S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Lo Studio professionale ricorrente ha partecipato alla gara d’appalto dall’importo di € 280.306,34, indetta dal Comune di Procida e da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente agli indicati lavori del sistema portuale dell’isola.</h:div><h:div>Con l’impugnata determina del 26/5/2023 è stata proposta l’aggiudicazione in favore del R.T.P. tra la Conti e Associati S.r.l., la SDE Studio Discetti Enzo S.r.l. e l’Ing. Carmine Folco.</h:div><h:div>Avverso il provvedimento e gli atti trascritti in epigrafe è stato proposto il presente ricorso, volto a far valere ragioni di esclusione del R.T.P. concorrente e a contestare la valutazione della sua offerta tecnica.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio le controinteressate Conti e Associati S.r.l. e Studio Discetti Enzo S.r.l., producendo memorie difensive e depositando documentazione; il resistente Comune, senza costituirsi in giudizio con il patrocinio di difensore, ha esibito una nota con le controdeduzioni del responsabile unico del procedimento.</h:div><h:div>Il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare all’udienza in camera di consiglio del 26 luglio 2023 ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito.</h:div><h:div>Le parti hanno prodotto scritti difensivi.</h:div><h:div>All’udienza pubblica dell’8 novembre 2023, al termine della discussione orale, il ricorso è stato assegnato in decisione.</h:div><h:div>2.- Il ricorso è affidato a cinque motivi, con cui è contestato al R.T.P. aggiudicatario di non essere in possesso dei requisiti di qualificazione, formulando al riguardo una dichiarazione falsa o fuorviante (primo e secondo motivo) e, inoltre, di non aver indicato il costo della manodopera né previsto la presenza di un architetto, a cui è riservata la competenza per la tipologia dei lavori (terzo e quarto motivo).</h:div><h:div>Con l’ultimo motivo sono svolte censure in ordine alla valutazione dell’offerta tecnica.</h:div><h:div>2.1. Venendo al primo motivo di ricorso, l’oggetto dell’appalto è costituito (sia per la direzione lavori che per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) da prestazioni per le categorie D01 (Idraulica navigazione), E22 (Edilizia manufatti esistenti), S4 (Strutture - opere infrastrutturali puntuali), S5 (Strutture Speciali). </h:div><h:div>Per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, il punto 7.3, lett. b), del disciplinare ha richiesto “<corsivo>un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID</corsivo>”. </h:div><h:div>La mandataria Conti e Associati ha dichiarato di aver svolto servizi per tutte le categorie, mentre la mandante SDE ha indicato servizi per le categorie E.22, S.04 ed S.05 (eccettuata, dunque, la D01).</h:div><h:div>2.1.1. Ciò posto, in una prima parte del motivo la ricorrente afferma che il R.T.P. aggiudicatario ha natura orizzontale, come desumibile dalle dichiarazioni dei componenti, con quote di partecipazione del 51%, 47% e 2%, rispettivamente, per la mandataria Conti e Associati e le mandanti SDE S.r.l. e ing. Folco. </h:div><h:div>Viene osservato che la mandante deve essere qualificata in tutte le categorie, alla cui esecuzione partecipa, lamentando che la SDE S.r.l. sia invece priva del requisito attinente alla categoria D01, avendo dichiarato di aver svolto i servizi solo per le altre categorie.</h:div><h:div>La censura non si presta a favorevole considerazione.</h:div><h:div>Essa (come detto) muove dalla configurazione di tipo orizzontale del raggruppamento aggiudicatario, desunta dalle domande delle partecipanti.</h:div><h:div>Tale configurazione contrasta con quanto emerge dalle dichiarazioni dei professionisti formanti il raggruppamento aggiudicatario, da cui risulta – come anticipato – che la mandataria Conti e Associati ha indicato servizi svolti per ognuna delle categorie indicate, a differenza della mandante SDE S.r.l. che ha indicato servizi per le categorie E.22, S.04 ed S.05 (eccettuata, dunque, la D01).</h:div><h:div>A fronte delle dichiarazioni così rese, emerge la connotazione di tipo misto del raggruppamento, rinvenibile allorquando coesistano la struttura verticale dell’associazione, se uno solo dei componenti esegue la prestazione principale, con l’assetto orizzontale dato dalla ripartizione delle restanti prestazioni (dando vita, per questo profilo, a un sub-raggruppamento).</h:div><h:div>La configurazione di tipo misto del raggruppamento va individuata assumendo le categorie individuate dal disciplinare, in relazione alle quali sono affidati incarichi di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, che attengono a tutte le categorie (mostrandosi la suddivisione, tra gli incarichi, dettata dall’individuazione dei rispettivi compensi di € 184.782,96 ed € 95.522,38: art. 3 del disciplinare, Tabella 1).</h:div><h:div>Non può quindi condividersi l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il disciplinare avrebbe fissato una prestazione prevalente nella direzione lavori e una secondaria del coordinamento per la sicurezza.</h:div><h:div>Nell’economia dell’appalto in questione, in coerenza con la natura dell’intervento (trattandosi di opere marittime portuali), va considerata prevalente la categoria D01 - Idraulica navigazione. </h:div><h:div>Tanto chiarito, la configurazione del raggruppamento di tipo misto si riflette sulla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, che va condotta distinguendo tra il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione da parte della mandataria, per la prestazione principale, e il possesso dei requisiti in capo al sub-raggruppamento orizzontale, per le restanti prestazioni eseguite dai componenti (cfr. la sentenza della sez. V di questo TAR del 7/7/2022 n. 4578: “<corsivo>dal momento che le imprese raggruppate eseguono prestazioni differenziate e che l'impresa mandataria esegue necessariamente la prestazione principale, ne consegue che, secondo i principi applicabili ai raggruppamenti verticali: (i) ciascuna impresa raggruppata deve possedere i requisiti di qualificazione in relazione alle sole prestazioni che intende eseguire; (ii) l'impresa mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale</corsivo>”).</h:div><h:div>Dall’elenco dei servizi indicati a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale si trae che la mandante non esegue le prestazioni inerenti alla categoria D01 (i cui servizi sono stati spesi dalla sola mandataria), non rendendosi così necessario il possesso della qualificazione per la categoria medesima.</h:div><h:div>È pur vero che, dal tenore delle domande, si è indotti a intendere che i soggetti partecipino sotto forma di raggruppamento di tipo orizzontale, dal momento che ciascuna di essi ha conservato la dicitura e compilato il modulo, nella parte riguardante tale tipo di formazione (barrando, invece, i righi del modulo riferiti al raggruppamento di tipo verticale o misto).</h:div><h:div>Sennonché, nell’interpretazione dell’offerta sono da privilegiare i dati oggettivi da cui è possibile trarre quale sia l’effettiva volontà del concorrente (ricorrendo eventualmente al soccorso istruttorio, ove non si versi in ipotesi di assoluta incompletezza o incertezza della domanda).</h:div><h:div>Con orientamento consolidato la giurisprudenza ha posto in rilievo la necessità di avere riguardo ai dati dell’offerta che palesino l’impegno del concorrente (cfr. Cons. Stato - sez. V, 11/1/2021 n. 384: “<corsivo>nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (nel solco tracciato dalla disciplina di interpretazione del contratto di diritto civile, di cui agli artt. 1362 ss. c.c.), senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (così Cons. Stato, IV, 6 maggio 2016 n. 1827; id., V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., V, 5 maggio 2020, n. 2851), di modo che non sono suscettibili di sanatoria, nemmeno col soccorso istruttorio, le offerte incomplete, ambigue o caratterizzate da incertezza assoluta</corsivo>”; conf., sez. III, 1/2/2022 n. 688: “<corsivo>nelle gare pubbliche, </corsivo>[si] <corsivo>impone di fondare l’interpretazione dell’offerta su riferimenti del tutto oggettivi e inequivoci, che siano in grado di condurre ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto e che, al contempo, evitino di intaccarne il contenuto sostanziale (tecnico o economica), in quanto tale sempre immodificabile (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 6462/2020, n. 1449/2020 e n. 171/2019)</corsivo>”)<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>Nella specie, a fronte delle ravvisate incongruità della domanda, va accordata prevalenza alla manifestazione di volontà che si mostra rivolta a ricondurre solamente alla mandante (attraverso la spendita dei requisiti di capacità tecnica e professionale) l’esecuzione delle prestazioni di cui alla categoria D01, di tal che l’impegno negoziale assunto appare incontrovertibile e, in tal senso, la stazione appaltante nemmeno ha ritenuto di soccorrere il concorrente (plausibilmente, valutando la sua domanda di partecipazione nei suesposti termini).</h:div><h:div>2.1.2. Considerazioni analoghe vanno svolte per ciò che concerne l’ulteriore prospettazione contenuta nel primo motivo, censurando il difetto di qualificazione della mandante SDE S.r.l. per la categoria S05 (avendo dichiarato lo svolgimento di un servizio relativo al plesso scolastico nel Comune di Oliveto Citra, per la categoria S03, che a cagione di un grado inferiore di complessità non può comprovare il possesso del requisito di qualificazione richiesto).</h:div><h:div>Le controparti fanno presente che il titolare dello Studio ricorrente e il legale rappresentante della ricorrente sono fratelli e facevano parte della stessa associazione professionale, la quale ha svolto servizi per la categoria S05, segnatamente per i Comuni di Amalfi e di Salerno (agli atti del giudizio sono stati prodotti i relativi certificati: docc. 5 e 6 della produzione della SDE del 21/7/2023).</h:div><h:div>Risulta quindi che sia il ricorrente che la mandante del R.T.P. aggiudicatario spendano gli stessi servizi, in precedenza svolti in comune dall’associazione professionale tra esse esistente (ed imputabili a ciascuno dei suoi componenti).</h:div><h:div>Tanto considerato, la lacuna della dichiarazione della mandante SDE S.r.l. non la priva del requisito che si mostra comprovato, in ossequio alla previsione dell’art. 14 del disciplinare che ne sanzionava il mancato possesso, viceversa ammettendo la correzione o integrazione documentale “<corsivo>laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta</corsivo>”.</h:div><h:div>2.2. In dipendenza delle censure articolate con il primo motivo, il secondo motivo di ricorso imputa al R.T.P. aggiudicatario di aver reso dichiarazioni false e fuorvianti, fornendo informazioni non veritiere sulla configurazione del raggruppamento e sull’elenco dei servizi svolti.</h:div><h:div>Anche tale motivo va respinto.</h:div><h:div>L’errata compilazione del modulo della domanda, in contrasto con l’effettivo contenuto detraibile dalla sua formulazione complessiva, così come la lacuna della dichiarazione dei servizi prestati, non possono integrare gli estremi di una dichiarazione volutamente tesa ad alterare il significato della partecipazione e a sviare la stazione appaltante.</h:div><h:div>Affinché ricorra una tale ipotesi, è necessario che, dalla dichiarazione non veritiera, la parte si proponga di riceverne un’indebita utilità, non essendo sufficiente la falsità dell’informazione ma occorrendo “<corsivo>che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la gara</corsivo>” (Ad. Plen., 28/8/2020 n. 16, p. 12).</h:div><h:div>Nella fattispecie all’esame, deve essere escluso che l’impropria formulazione e la lacunosità della domanda (quanto al tipo di raggruppamento e all’elenco dei servizi svolti) siano state volontariamente preordinate a ricavarne un vantaggio non spettante.</h:div><h:div>2.3. Con il terzo motivo il ricorrente esclude che l’appalto in questione possa ritenersi di natura intellettuale, prevedendosi l’impiego di personale dipendente, che lo stesso R.T.P. aggiudicatario ha incluso nel proprio gruppo di lavoro (due assistenti di cantiere), inoltre computando gli oneri di sicurezza.</h:div><h:div>Da ciò fa discendere che l’aggiudicatario avrebbe dovuto necessariamente indicare il costo della manodopera, ex art. 95, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016, mentre ha lasciato vuota l’apposita casella, generata dalla piattaforma informatica, incorrendo nella sanzione espulsiva prevista dal p. 17.1 del disciplinare, in ordine alla compilazione dell’offerta.</h:div><h:div>Il motivo va disatteso.</h:div><h:div>La prestazione intellettuale (pur evidentemente accompagnata dall’impiego di risorse umane e strumentali) si connota per l’espletamento di un’attività che è frutto dell’elaborazione personale del professionista, incaricato di scegliere la soluzione più confacente al compito assegnato, sulla base dei propri studi, esperienze e cognizioni tecnico-scientifiche.</h:div><h:div>Di converso l’attività materiale, latamente intesa, si estrinseca in operazioni che (pur se a monte vi è comunque un’elaborazione di studi ed esperienze) si risolvono in procedure collaudate, per le quali non è richiesto l’impegno intellettuale nella ricerca delle soluzioni che di volta in volta si impongono.</h:div><h:div>Tali considerazioni sono state affermate in giurisprudenza, considerando che: “<corsivo>Per servizi di natura intellettuale si intendono pertanto quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806, nonché la citata V, n. 1291 del 2021)</corsivo>” (Cons. Stato - sez. V, 21/2/2022 n. 1234).</h:div><h:div>Venendo al caso di specie, va detto che l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comporta l’esplicazione di compiti di natura prettamente intellettuale per i quali, come riconosciuto in giurisprudenza, il professionista che partecipi alla gara ad evidenza pubblica non può essere tenuto a indicare i costi della manodopera (cfr. TAR Puglia - sez. I, 21/12/2020 n. 1482: “<corsivo>le prestazioni oggetto dell’affidamento costituiscono servizi di natura intellettuale, ciò comportando – ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 – l’esonero (addirittura) dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale qualificazione consegue alla considerazione che – come espressamente previsto dal capitolato d’oneri – le prestazioni in questione consistono “nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”: segnatamente “l’intervento è così individuato: a) progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; a1) progettazione definitiva ed esecutiva; a2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.); b) direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione” (art. 1, rubricato “oggetto”). Dunque, tutte le prestazioni comprendono attività che richiedono, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, “un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate” (cfr. TAR Lombardia – Milano, 26 agosto 2019, n. 1919)</corsivo>”). </h:div><h:div>Tale esonero dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera deriva, per prestazioni di natura intellettuale, dalla “<corsivo>impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l'impossibilità di calcolarne il costo orario</corsivo>” (Cons. Stato - sez. IV, 22/10/2021 n. 7094).</h:div><h:div>Siccome l’oggetto dell’appalto è costituito dalla prestazione intellettuale per la quale, come appena detto, non può essere calcolato il costo orario della manodopera, a nulla rileva che l’espletamento dell’incarico professionale possa far ricorso all’ausilio di collaboratori, la cui remunerazione resta confinata nell’ambito dei rapporti tra il professionista e l’incaricato, la cui attività è complementare alla prestazione prevalente a cui occorre avere riguardo (cfr. su questo aspetto C.G.A.R.S., 31/3/2021 n. 278).</h:div><h:div>Nemmeno rileva l’invocata previsione del disciplinare concernente la compilazione della domanda sul modulo generato dalla piattaforma telematica, non potendo tale considerazione sovversire quanto detto, per l’evidente ragione che non può essere valutata l’inderogabilità di una previsione formale, che non corrisponda a un preciso obbligo di legge.</h:div><h:div>2.4. Con il quarto motivo viene censurata la mancanza nell’organico del R.T.P. aggiudicatario di un architetto, deducendo che la gara comprende opere della categoria E.22 – “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento, conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico”, per la direzione dei lavori che, affidati a mezzo di distinto appalto, ineriscono alla categoria OG2 e concernono il risanamento conservativo della Marina della Corricella (assoggettata a vincolo paesaggistico e alle norme di tutela degli immobili di carattere storico-artistico).</h:div><h:div>Si aggiunge che la relazione generale del progetto dei lavori prevede la posa in opera di basoli vulcanici etnei e cubetti di pietra vesuviana, oltre a lavorazioni che modificano l’aspetto esteriore dei luoghi.</h:div><h:div>Da ciò si fa discendere che si rendeva necessaria, per la direzione lavori, la presenza di un architetto, esclusivamente competente, ai sensi dell’art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2357, per ogni tipologia di intervento su immobili vincolati (ad eccezione solo delle attività propriamente tecniche di edilizia civile).</h:div><h:div>La censura non è condivisibile.</h:div><h:div>Va innanzitutto osservato che la legge di gara non ha previsto alcunché al riguardo, cosicché l’individuazione di una specifica competenza professionale, nell’organico dei professionisti incaricati della direzione lavori, non può essere ricavata, in assenza di specificazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, da argomenti esterni, che attengono alla disciplina dell’appalto per i lavori.</h:div><h:div>In tal senso, osta alla tassatività delle cause di esclusione la prefigurazione di una sanzione espulsiva, assumendosi che il concorrente abbia disatteso una prescrizione che, invece, la legge di gara non ha stabilito.</h:div><h:div>Né potrebbe prefigurarsi un’ipotesi di etero-integrazione del bando, allorquando il suo contenuto debba essere riempito introducendo condizioni di accesso alla procedura “<corsivo>necessarie (in ragione della attitudine non derogabile della legge) ed implicite (e, come tali, suscettibili di essere colmate, nei sensi chiariti, in via di diretta applicazione della legge generale)</corsivo>” (Cons. Stato - sez. V, 21/8/2023 n. 7870).</h:div><h:div>Ciò in quanto le funzioni del direttore dei lavori attengono al compito generale di sovrintendere ai lavori (cfr. l’art. 101, co. 3, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016: “<corsivo>Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto</corsivo>”).</h:div><h:div>In ragione di ciò, non è individuabile in tale attività un nucleo di competenze ineludibili riservate all’architetto, ricavandosi piuttosto dall’art. art. 52, co. 2, del R.D. citato l’ammissibilità dell’affidamento di compiti di tale natura, laddove all’ultimo periodo è precisato che, per interventi su immobili vincolati, “<corsivo>la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere</corsivo>” (co. 2). </h:div><h:div>2.5. Le censure articolate con l’ultimo motivo di ricorso investono la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, reputata palesemente illogica, considerando che:</h:div><h:div>a) quanto al criterio A (professionalità e adeguatezza dell’offerta), il R.T.P. controinteressato ha conseguito 16,60 punti dalla presentazione di tre servizi, aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere portuali e marittime del Comune di Loano (SV) e del porto turistico di Marina di Stabia, oltre alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di consolidamento delle sponde del canale marittimo di Punta Bracale in località Grado Pineta.</h:div><h:div>Si sostiene che:</h:div><h:div>- le immagini e i dettagli costruttivi indicati (Nautilus del porto di Loano ed edifici di Marina di Stabia) non fanno parte degli incarichi affidati al controinteressato, ma sono stati offerti soltanto per influenzare la Commissione nella propria valutazione;</h:div><h:div>- solo la categoria D01 è presente nei servizi utilizzati, che pertanto non possono ritenersi affini a quanto richiesto dalla legge di gara, che ha ad oggetto il risanamento del costone della Marina della Corricella e la riqualificazione del borgo vincolato (categorie S04 ed E22);</h:div><h:div>- il criterio 1.4 assegnava 5 punti per il grado di pertinenza e analogia dei servizi, con riferimento al coordinamento della sicurezza, in ordine al quale solo il servizio relativo al canale marittimo di Punta Bracale riguarda questa prestazione; </h:div><h:div>b) relativamente al	criterio B, è censurata la differenza di oltre quattro punti tra l’offerta dell’aggiudicatario e quella della ricorrente (46,630 contro 42,470), nonostante la sostanziale analogia delle proposte, in quanto sono stati spesi gli stessi servizi che i fratelli avevano svolto nella precedente comune associazione professionale.</h:div><h:div>È lamentato che lo Studio ricorrente ha messo in campo un organigramma del gruppo di lavoro formato da 11 componenti (a fronte dei 5 soggetti indicati dal aggiudicatario), ma tuttavia ha ottenuto una valutazione assai inferiore.</h:div><h:div>Le censure vanno disattese.</h:div><h:div>Esse sono accomunate dal medesimo profilo della contestazione rivolta alle valutazioni della Commissione di gara, assistite da un notevole tasso di discrezionalità.</h:div><h:div>Sulla valutazione della bontà delle proposte tecniche va escluso che il Giudice possa spingersi sino ad apprezzare, diversamente dalla stazione appaltante, la qualità delle offerte dei concorrenti.</h:div><h:div>Traspare dalle censure articolate che la parte ricorrente intende patrocinare il pregio della propria offerta, ritenuta incomparabilmente superiore a quello della controinteressata e perciò meritevole di una più favorevole considerazione, mentre l’aggiudicataria avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore.</h:div><h:div>Sennonché, le doglianze non assumono una veste tale da denotare un evidente abbaglio in cui sarebbe incorsa la Commissione.</h:div><h:div>La prospettazione di parte ricorrente si scontra con la complessità della valutazione rimessa ai commissari, la quale assume a fondamento del giudizio tutti i molteplici aspetti presi in considerazione ed è connotata da un tasso di discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei limiti del manifesto travisamento o dell’abnormità.</h:div><h:div>In particolare per ciò che riguarda il grado di affinità dei servizi svolti, occorre considerare che l’art. 16 del disciplinare, relativamente alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta», ha specificato che: “<corsivo>Per servizi affini a quello oggetto di affidamento si intendono i servizi rientranti nella stessa categoria (non necessariamente di identica destinazione funzionale) di grado di complessità almeno pari a quello oggetto di affidamento</corsivo>”.</h:div><h:div>Sennonché, la previsione del disciplinare non può essere letta in termini talmente rigidi da comportare che dovesse trattarsi di servizi perfettamente sovrapponibili a tutte le categorie richieste (il che avrebbe posto un’ingiustificata limitazione alla partecipazione), poiché l’espressione “affinità” designa un concetto necessariamente elastico, insuscettibile di essere ristretto in margini predeterminati ma, al contrario, in grado di lasciare spazio alla discrezionalità valutativa.</h:div><h:div>In tal senso, i servizi svolti dal controinteressato (riconducibili alla categoria D01) non palesano un carattere “estraneo” all’oggetto dell’appalto, per cui l’esame rimesso al Giudice adito deve giocoforza arrestarsi di fronte alla valutazione della Commissione di gara che, come già detto, non presenta caratteri di totale illogicità o di manifesto travisamento dei dati su cui si fonda il giudizio di ordine tecnico.</h:div><h:div>Anche per ciò che concerne l’addotta ingiustizia dei contrapposti punteggi alle offerte tecniche concorrenti (soprattutto, quanto alla rilevanza dell’organigramma proposto), le deduzioni di parte si scontrano con l’articolazione del giudizio valutativo della Commissione, orientato a dare rilievo ad ogni elemento di valutazione, senza che il giudizio complessivo possa essere parcellizzato e scomposto in singoli aspetti. </h:div><h:div>Avuto riguardo a queste considerazioni, il Collegio intende reiterare il consolidato indirizzo di questa Sezione (cfr., tra le altre, la sentenza del 10/2/2022 n. 901), conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadendo che: </h:div><h:div>&lt;&lt;<corsivo>a) il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694; sez. V, 12 marzo 2020, n. 1772)</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>È dunque escluso che possano trovare ingresso valutazioni personali della parte interessata, che sollecita l’esercizio di un potere volto a dare soddisfazione alla propria visione dei progetti concorrenti.</h:div><h:div>Ciò è stato affermato nella giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 6794/2021), confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia della sez. V del 26/4/2023 n. 4194: “<corsivo>In proposito, va integralmente confermata la motivazione della sentenza gravata secondo cui si tratta “di una generale critica al giudizio della Commissione, fondata su elementi di valutazione propri della ricorrente, accomunati dall’intento di far valere che il suo progetto meritasse una migliore considerazione, su ognuno degli aspetti indicati </corsivo>[…]<corsivo>. Sennonché, dall’enunciazione fatta non traspare alcuna macroscopica illegittimità della valutazione comparativa della Commissione, la quale non può essere sovvertita se non a fronte di evidenze tali da denotare un uso distorto della discrezionalità ad essa appartenente” La decisione di primo grado è conforme alla granitica giurisprudenza che sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo le valutazioni operate dalla commissione di gara sulle offerte tecniche delle concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, arbitrarie o fondate su manifesto travisamento dei fatti (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 18 luglio 2019, n. 5058 e id., V, 11 luglio 2017, n. 3400)</corsivo>”).</h:div><h:div>Per le considerazioni che precedono, il quinto motivo va dunque respinto, palesandosi in relazione a quanto detto l’inutilità del compimento di attività istruttoria (per cui va disattesa la relativa istanza).</h:div><h:div>3.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.</h:div><h:div>Quanto alle spese di giudizio, occorre dar conto della richiesta della controinteressata SDE S.r.l. di condanna dello Studio ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno.</h:div><h:div>La domanda è destituita di fondamento, mostrandosi in tutta evidenza che la parte ricorrente, lungi dall’aver agito “<corsivo>con malafede o colpa grave</corsivo>” (art. 96 cit.), ha invocato la tutela giurisdizionale a protezione di un proprio interesse nient’affatto pretestuoso, al contrario articolando motivi di ricorso che, in parte, sono stati dettati proprio dal comportamento delle controinteressate, con l’erronea formulazione della domanda di partecipazione alla gara.</h:div><h:div>In ragione di quanto appena esposto, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione per l’intero delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti delle altre parti non costituitesi in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti delle altre parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ennio Buonocore</h:div><h:div>Giuseppe Esposito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>