<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230214520240129090956171" descrizione="" gruppo="20230214520240129090956171" modifica="29/01/2024 18:22:45" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="02145"/><fascicolo anno="2024" n="00767"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230214520240129090956171.xml</file><wordfile>20230214520240129090956171.docm</wordfile><ricorso NRG="202302145">202302145\202302145.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 8\2023\202302145\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Alessandro Tomassetti</firma><data>29/01/2024 18:22:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Tomassetti</firma><data>29/01/2024 18:22:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alessandro Tomassetti,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Paola Palmarini,	Consigliere</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento </h:div><h:div>dell'illegittimità del silenzio serbato dagli enti e dalle Amministrazioni intimate e del conseguente obbligo, in capo alle medesime - ovvero, tra di esse, in capo a quella in concreto attualmente tenuta - di documentare il titolo in base al quale le superfici descritte in premessa sono state trasformate e in mancanza, di promuovere senza indugio il procedimento di cui all''art. 42 bis DPR n. 327/2001, adottando, all'esito, un provvedimento risolutivo e congruamente motivato anche in ordine alla quantificazione degli indennizzi spettanti ai proprietari. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2145 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Maria Salzano, Giovanni Salzano, Mauro Salzano, Giulia Salzano, Anna Salzano, Maria Del Rosario Rodriguez Reyes, Raul Eduardo Salzano, Barbara Judith Salzano, Angela Carignani, Andrea Carignani, Francesca Carignani, Paolo Carignani, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvano Tozzi e Alessandro Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvano Tozzi in Napoli, via Toledo n. 323; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale successore ex lege del CIPE ex Titolo VIII, l. n. 219/1981,; </h:div><h:div>Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Commissario Straordinario di Governo per la Campania Funzionario Delegato Cipe per Le Finalita di Cu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; </h:div><h:div>Citta Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Cicala, Benvenuto Fabrizio Capaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Anas S.p.A., Comune di Afragola, non costituiti in giudizio</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Commissario Straordinario di Governo per la Campania e della Città Metropolitana di Napoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Gli istanti risultano tuttora proprietari di suoli in Afragola, compresi nelle p.lle 188, 190, 199 e 200, al foglio 9 del Comune di Afragola, estese rispettivamente mq 2.844, 27, 220 e 740.</h:div><h:div>Dette superfici, ancorché catastalmente tuttora intestate agli istanti e/o ai loro danti causa, risultano investite da tracciato stradale (SS16NC Asse Mediano e relativi svincoli) ovvero sono del tutto limitrofe e quindi pertinenziali allo stesso.</h:div><h:div>Ne consegue che le descritte superfici, benché risultino di proprietà degli esponenti, sono di fatto utilizzate e trasformate dall’ente titolare e/o gestore della infrastruttura viaria e/o da quello che l’ha realizzata.</h:div><h:div>Appare quindi indispensabile che gli enti e le Amministrazioni destinatarie della predetta istanza - tutti astrattamente riconducibili alla figura di titolare, pregresso o attuale, del concedente nella concessione di cui al titolo VIII della L. S. n. 219/1981, alla quale la predetta opera viaria è notoriamente riconducibile, diano conto del titolo di acquisizione dagli stessi vantato sulle indicate superfici.</h:div><h:div>In assenza del predetto titolo, mai conosciuto dagli istanti, le aree in esame risulteranno trasformate e tuttora utilizzate abusivamente dall’ente titolare dell’opera infrastrutturale e/o dagli aventi causa dello stesso.</h:div><h:div>Sollecitati con apposito atto stragiudiziale a documentare la sussistenza del titolo in base al quale le superfici indicate sono state occupate e trasformate nell’opera viaria in questione, gli enti e le amministrazioni interessati hanno serbato un non significativo silenzio.</h:div><h:div>La sola ANAS S.p.A. ha riscontrato l’atto stragiudiziale con una nota nella quale la stessa società, pur confermando che l’opera viaria in questione, inizialmente trasferita alla Regione Campania, è stata ad essa formalmente ritrasferita nel corso del 2018 - e rilevando inoltre l’assenza del frazionamento catastale dal quale avrebbe dovuto essere tratta l’evidenza della realizzazione dell’opera sulla porzione di suolo interessata – ha tuttavia obiettato di non aver mai ricevuto dai precedenti responsabili dell’opera la documentazione afferente la procedura di esproprio verosimilmente non portato a definizione e di essere impossibilitata, per tale ragione, a</h:div><h:div>promuovere e/o a definire il procedimento finalizzato all’acquisizione sanante.</h:div><h:div>I ricorrenti hanno, quindi, domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 29 l. n. 241/1990, dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 97 Cost. </h:div><h:div>Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è fondata e va conseguentemente accolta, nei termini e nei limiti di seguito precisati.</h:div><h:div>L'art. 2 della l. 241 del 1990 reca il principio generale in forza del quale, se il procedimento consegue obbligatoriamente dalla presentazione di un'istanza da parte del privato ovvero deve essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione a ciò competente ha l'obbligo di concluderlo, mediante l'adozione di un provvedimento espresso nei termini di legge.</h:div><h:div>Sebbene l'art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001 non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il privato possa sollecitare la p.a. ad avviare il relativo procedimento e che quest'ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. St., Ad.Plen., n. 2 del 9.2.2016).</h:div><h:div>L’amministrazione ha, dunque, l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo comunque venir meno la situazione di occupazione "sine titulo" dell'immobile con il ripristino della legalità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.9.2014, n. 4696; Ad. Plen. 9 febbraio 2016 n. 2).</h:div><h:div>Resta, comunque, fermo che la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene rimane riservata alla sfera di discrezionalità dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514), sulla scorta di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2015, secondo cui il giudice amministrativo, nel caso di ricorso avverso il silenzio ex art. 117 cod.proc.amm., non può condannare la p.a. all'adozione di un atto specifico, dovendosi limitare all'accertamento dell'obbligo generico di provvedere entro il termine fissato.</h:div><h:div>Quanto alla legittimazione passiva, così come evidenziato dalla Regione Campania e dalla Città Metropolitana di Napoli nelle rispettive memorie di costituzione, con la Convenzione Rep. n. 5 del 21.11.1981, il Presidente della Giunta regionale della Campania - Commissario Straordinario di Governo ex titolo VIII della legge n. 219/81, ha affidato in regime di concessione al Consorzio Consafrag gli interventi straordinari di cui alla Convenzione medesima.</h:div><h:div>Ai sensi della legge n. 559/93, che ha dettato norme per la chiusura delle gestioni fuori bilancio relative al programma straordinario di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, il d.m. 4.11.1994 ha statuito il trasferimento ai Comuni, enti ed altre amministrazioni, delle opere realizzate nell'ambito dell'indicato programma, con la previsione del relativo subentro dei predetti enti in tutti i rapporti attivi e passivi fino allora in capo al Funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio. </h:div><h:div>Nella fattispecie, a far data dal 1.4.1996 la titolarità dell'opera è stata trasferita all'ANAS S.p.A.; seguiva il d.p.c.m. 21.2.2000, poi modificato dal d.p.c.m. 21.9.2001, in esecuzione del quale, con verbale di consegna del 17.10.2001, l'opera denominata Asse Mediano (SS 162) faceva parte dell'elenco di strade trasferite da ANAS alla Regione Campania.</h:div><h:div>L’art. 3 dell'indicato d.p.c.m. 21.2.2000, come modificato dal d.p.c.m. 21.9.2001, nel disciplinare la successione nei rapporti giuridici, stabilisce che “<corsivo>le regioni o gli enti locali individuati, titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni di cui al comma 3</corsivo>”. Il menzionato comma 3 dispone che “<corsivo>resta di competenza ed a carico dell’ANAS l’ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero i lavori per i quali, entro il 31/12/2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi di Anas la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza e a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti</corsivo>”.</h:div><h:div>Interveniva, quindi, la legge 28.12.2001 n. 448 il cui art. 52, al comma 49, prevede che “<corsivo>cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni</corsivo>”.</h:div><h:div>Con d.p.c.m. del 20 febbraio 2018, infine, viene sottoposta a revisione la rete stradale di 11 regioni, tra cui la Campania, e la strada denominata Asse mediano (ex SS 162), come si evince dalla tabella D al citato d.p.c.m., è individuata tra le arterie facenti parte della rete stradale di interesse nazionale. In attuazione dell'indicato d.p.c.m., pertanto, con verbale del 21.11.2018, in vigore dal 26.11.2018, la predetta opera è stata trasferita nuovamente ad ANAS.</h:div><h:div>In applicazione di questi principi, deve essere quindi dichiarato l’obbligo dell’ANAS s.p.a. di riscontrare l’istanza presentata dai ricorrenti, dando conto dell’eventuale titolo di acquisizione delle indicate superfici ovvero adottando una determinazione espressa con cui decida se acquisire le aree ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, o se procedere alla restituzione delle stesse ai ricorrenti, previa riduzione in pristino, ferma restando la possibilità per le parti di addivenire ad una cessione volontaria, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei confronti dell’ANAS; possono essere compensate per intero nei confronti delle altre Amministrazioni.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto ordina all’ANAS s.p.a. di provvedere sull’atto di diffida entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.</h:div><h:div>Condanna l’ANAS al pagamento delle spese di giudizio, a favore dei ricorrenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Compensa le spese quanto alle altre Amministrazioni intimate.</h:div><h:div>Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Libera Ester Padova</h:div><h:div>Alessandro Tomassetti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>