<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230193120230911120912114" descrizione="" gruppo="20230193120230911120912114" modifica="9/11/2023 1:02:09 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Natalia Nugnes" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01931"/><fascicolo anno="2023" n="05059"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230193120230911120912114.xml</file><wordfile>20230193120230911120912114.docm</wordfile><ricorso NRG="202301931">202301931\202301931.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\672 Alessandro Tomassetti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierangelo Sorrentino</firma><data>11/09/2023 13:02:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alessandro Tomassetti,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Cernese,	Consigliere</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la declaratoria di illegittimità:</h:div><h:div>- dell'inerzia serbata sull'istanza - diffida, nonché accesso ai documenti amministrativi, inoltrate contestualmente a mezzo PEC in data 20.02.2023 e acquisite in data 21.02.2023 al protocollo n. 9823/2023 del Comune di Aversa e, indi, per l'accertamento dell'obbligo a provvedere e del diritto del ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2023, proposto da Natalia Nugnes, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Vincenzo Petrella, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aversa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – La ricorrente Natalia Nugnes ha agito innanzi a questo T.A.R. per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal comune di Aversa sulla diffida trasmessa a mezzo pec il 23 dicembre 2022, concernente l’accertamento di abusi edilizi e la conseguente adozione degli opportuni provvedimenti repressivi e/o sanzionatori in ordine alla SCIA/CILA presentata dal controinteressato sig. Petrella Vincenzo, nonché per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal comune sull’istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi, avanzata in data 20 febbraio 2023, avente ad oggetto la richiesta di visione e ostensione dei seguenti documenti: </h:div><h:div>- “<corsivo>Concessione/Autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di Aversa/Comunicazione di Inizio Lavori/qualsivoglia permesso o SCIA/CILA inoltrata dal proprietario o dal progettista incaricato per la corretta esecuzione dei lavori presso l’appartamento sovrastante l’abitazione della sig.ra Nugnes - Via Santa Marta, n.18 - Aversa (CE); </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Verbale di sopralluogo effettuato da funzionario dell’Ufficio Tecnico - Comune di Aversa (CE); nonché di ogni documento e/o atto ad esso allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale</corsivo>”.</h:div><h:div>2. – La ricorrente è conduttrice di un locale ad uso abitativo, utilizzato come propria dimora, ubicato al piano terra di un fabbricato, interessato da tempo da cospicue e profonde crepe, dovute a suo dire “<corsivo>alla cattiva gestione dei lavori edilizi avviati presso il piano sovrastante l’unità abitativa</corsivo>” dal controinteressato.</h:div><h:div>3. – Costituitosi in giudizio, il Comune di Aversa, eccepita l’inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati e per difetto di legittimazione attiva, non avendo la ricorrente fornito “<corsivo>prova del titolo di proprietà</corsivo>”, ne ha chiesto la reiezione, siccome infondato, per indeterminatezza dell’oggetto dell’istanza ostensiva.</h:div><h:div>4. – Alla camera di consiglio del 5 luglio 2023 la controversia è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. – Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. </h:div><h:div>6. – Non colgono nel segno le – peraltro generiche – eccezioni preliminari sollevate dalla difesa comunale, che si rivelano destituite di fondamento ove si consideri, da un lato, contrariamente a quanto asserito, che risulta comprovata la notifica del ricorso al controinteressato sig. Vincenzo Petrella, il quale ha avviato i lavori che la ricorrente assume pregiudizievoli per le condizioni di sicurezza dell’appartamento nel quale abita e, dall’altro, che la medesima ricorrente ha depositato in giudizio un contratto di locazione dell’appartamento in parola che vale ad attestarne la <corsivo>legitimatio ad causam.</corsivo></h:div><h:div>7. – Nel merito, l’inerzia del Comune sull’istanza-segnalazione del 23 dicembre 2022 (dalla ricorrente ribadita e contestata pure nella pec del 20 febbraio 2023) tesa a sollecitare le verifiche sulla regolarità degli interventi edilizi intrapresi dal controinteressato, è da reputarsi illegittima a mente del condiviso orientamento della giurisprudenza secondo cui “[i]<corsivo>l proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l'immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio (ovvero un intervento per il quale, quommodo, si ignori l'effettiva esistenza di un titolo abilitativo), è titolare di un interesse differenziato e qualificato all'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell'organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente. Sussiste, invero, l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulategli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della Commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a.”</corsivo> (T.A.R. Napoli, sez. VI, 12/11/2021, n. 7224; nello stesso senso si v. T.A.R. Salerno, sez. I, 21/11/2022, n. 3122; T.A.R. Milano, sez. II, 04/06/2021, n. 1380).</h:div><h:div>8. – La rilevata sussistenza di una posizione differenziata e qualificata del proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio – rinvenibile anche in capo a chi, come nel caso di specie, è nel godimento del bene in forza di contratto di locazione – unitamente al <corsivo>vulnus</corsivo> subito (e documentato: <corsivo>cfr</corsivo>. l’allegato verbale dei Vigili del Fuoco di Caserta) per effetto della contestata attività edilizia (lesioni all’immobile e interventi da adottare per mantenerne la sicurezza), vale a fondare i presupposti per accedere agli atti e ai documenti abilitativi richiesti al Comune.</h:div><h:div>8.1. – Ed invero, al proprietario dell'immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata - e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa -, quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie (cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, 15 ottobre 2020, n. 1423; T.A.R. Palermo, Sez. II, 6 giugno 2018, n. 1287; T.A.R. Pescara, 26 settembre 2018, n. 270).</h:div><h:div>8.2. – Né, d’altro canto, è possibile sostenere una violazione della riservatezza altrui, posto che l'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001) fa carico al Comune di pubblicare sull'albo pretorio la notizia dell'avvenuto rilascio con l'indicazione degli estremi identificativi dell'atto, del richiedente, dell'immobile e della tipologia di lavori (T.A.R. Salerno, sez. II, n. 1423/2020) e, nemmeno, nel caso di specie, obiettare che l’istanza ha oggetto indeterminato, essendo anzi chiaramente circoscritta ai titoli edilizi o abilitativi conseguiti dal controinteressato e agli eventuali verbali di sopralluogo disposti dal Comune.</h:div><h:div>9. – In conseguenza di quanto sopra sinteticamente osservato, l'azione, volta alla declaratoria dell'illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Comune di Aversa, va accolta, ed allo stesso Comune va, pertanto, ordinato di fornire riscontro, nell’esercizio del proprio potere di vigilanza e controllo sull’attività urbanistico-edilizia a norma dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, all’istanza della ricorrente del 23 dicembre 2022 (reiterata in data 20 febbraio 2023). </h:div><h:div>9.1. – Analogamente va dichiarato il diritto della ricorrente all’accesso ad ogni documentazione inerente concessioni/autorizzazioni edilizie - SCIA/CILA - inoltrate dal proprietario o progettista incaricato della corretta esecuzione dei lavori presso l’appartamento sovrastante l’abitazione in godimento.</h:div><h:div>9.2. – Il Comune di Aversa, per l’effetto, dovrà fornire riscontro e consentire l’accesso alla documentazione richiesta, nei sensi chiariti, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero dalla notificazione, se anteriore) della presente sentenza.</h:div><h:div>9.3. – Per il caso di eventuale ulteriore inerzia del Comune, si nomina sin d'ora, quale commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, che porrà in essere gli adempimenti procedurali omessi dall’amministrazione comunale.</h:div><h:div>10. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Aversa alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Fabio Roselli, dichiaratosi antistatario.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Libera Ester Padova</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>