<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230180420230729111652051" descrizione="" gruppo="20230180420230729111652051" modifica="01/08/2023 18:49:28" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01804"/><fascicolo anno="2023" n="04708"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230180420230729111652051.xml</file><wordfile>20230180420230729111652051.docm</wordfile><ricorso NRG="202301804">202301804\202301804.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>domenico de falco</firma><data>01/08/2023 18:49:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 32 del 30 marzo 2023 che dispone lo scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. d) L. 580/1993 e contestualmente nomina il Commissario straordinario.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Giuseppe Luigi Marinelli, Ignazio Catauro, Salvatore Bonavita, Raffaella Della Sala, rappresentati e difesi dall'avvocato Gherardo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Dell'Isola e Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli via S. Lucia, n. 81. </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Urso, Mario D'Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Girolamo Pettrone (non costituito in giudizio).</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 14 aprile 2023 e depositato il successivo 17 aprile, i sig.ri Giuseppe Marinelli, Ignazio Catauro, Salvatore Bonavita e Raffaella Della Sala hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il decreto n. 32 del 30 marzo 2023 con cui il del Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto lo scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio di Irpinia Sannio e ha nominato un commissario straordinario.</h:div><h:div>A fondamento del gravame i ricorrenti propongono i seguenti motivi.</h:div><h:div>I. Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90 in combinato disposto con l’art. 4 c. 2 Regolamento Cons. – art. 32 Statuto.</h:div><h:div>Secondo gli esponenti, la denunciata paralisi del funzionamento dell’organo non sussisterebbe, come dimostrerebbe l’approvazione degli indirizzi generali del Programma Pluriennale e della Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2023. La circostanza che il Presidente del consesso abbia abbandonato la seduta non ha impedito che essa proseguisse regolarmente e assumesse le deliberazioni con le maggioranze previste.</h:div><h:div>II. Violazione e falsa applicazione art. 7 L. 241/90</h:div><h:div>Il provvedimento di commissariamento avrebbe dovuto essere preceduto dal contraddittorio procedimentale che invalida il provvedimento tenuto conto del suo contenuto discrezionale.</h:div><h:div>Si sono costituite in resistenza la Regione Campania e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 21 giugno 2023 per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensione degli effetti dell’atto di scioglimento e di nomina del commissario, il Collegio, sentite le parti, ha dato avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>Può prescindersi dall’esame dei rilievi di rito perché il ricorso è infondato nel merito.</h:div><h:div>I) Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta l’insussistenza delle condizioni che hanno condotto allo scioglimento e alla nomina di un commissario straordinario.</h:div><h:div>Giova rammentare che la L. n. 580/1993 all’art. 5, comma 2, prevede che: “<corsivo>I consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata: a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento; b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio; …</corsivo>”. Ritiene il Collegio che nel caso di specie entrambe le condizioni segnalate si siano verificate.</h:div><h:div>È incontestato che per tutto l’anno 2022 non sia stato approvato il bilancio di esercizio e nemmeno gli atti ad esso propedeutici, a causa delle ripetute carenze del numero legale e della necessaria maggioranza consiliare.</h:div><h:div>Tale situazione ha condotto la Regione a nominare un commissario ad acta per l’adozione del bilancio previsionale 2023 dell’ente.  Sennonché, il commissario ad acta rilevava che non risultavano approvati gli atti - ricadenti ex artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 254/2005 nella competenza consiliare - che del bilancio previsionale costituiscono indefettibili presupposti logico-giuridici: e cioè gli "<corsivo>Indirizzi generali e programma pluriennale di attività</corsivo>", la "<corsivo>Relazione previsionale e programmatica anno 2023</corsivo>" e la "<corsivo>Proposta Bilancio di previsione anno 2023</corsivo>".</h:div><h:div>Per questo Motivo con la nota del 17 febbraio 2023, il Presidente della Regione ha chiesto che entro il 6 marzo 2023 fossero approvati i richiamati atti propedeutici all’approvazione bilancio.</h:div><h:div>Sennonché anche alla seduta del 6 marzo 2023 si manifestavano disordini che conducevano il presidente a sospendere la seduta e poi a dichiararne la chiusura.</h:div><h:div>Con il primo motivo parte ricorrente si duole che dopo l’interruzione della seduta da parte del Presidente, il vicepresidente avrebbe assunto la direzione del Consiglio e condotto all’approvazione dei predetti atti.</h:div><h:div>Rileva in contrario il Collegio, che pur a prescindere dall’approvazione di un regolamento sul funzionamento del consiglio dopo l’istituzione della camera di commercio oggetto di causa, pur invocando l’applicazione dello statuto dell’ex camera di commercio di Avellino, la vicepresidenza assume la direzione del consiglio ai sensi dell’art. 32 dello statuto solo in caso di assenza o impedimento del presidente.</h:div><h:div>Nessuna delle due circostanze si è verificata nel caso di specie. Ed infatti, alla seduta del 6 marzo il Presidente ha dichiarato formalmente chiusa la seduta sicchè egli non poteva considerarsi né assente né impedito, ma ha diretto la seduta e ha adottato la decisione formalizzata nel verbale.</h:div><h:div>La circostanza che i consiglieri presenti e il vicepresidente abbiano “proseguito i lavori”, non vale a determinare l’imputabilità al Consiglio della “deliberazione” assunta; così argomentando si alimenterebbe un’incertezza assoluta nel funzionamento degli organi assembleari che si fonda su formalità che valgono a rendere certa l’imputazione della volontà plurisoggettiva all’ente, nel doveroso rispetto delle procedure normalmente previste per gli organi collegiali che si fondano sulla direzione di un presidente e sulla verbalizzazione delle sedute.</h:div><h:div>Tutte circostanze che non sono state presenti nella pseudo deliberazione che i ricorrenti adducono essere stata assunta dal consiglio.</h:div><h:div>II) Con la seconda censura parte ricorrente lamenta l’assenza di contraddittorio che avrebbe dovuto precedere il contestato scioglimento del consiglio e la nomina commissariale.</h:div><h:div>Come correttamente rilevato dalla convenuta camera di commercio, il potere della Regione non ha carattere discrezionale, ma vincolato al ricorrere dei presupposti di legge come dimostra il tenore letterale dell’art. 5, co. 2, della l. n. 580/1993 che espressamente afferma che “I consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata: a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento…;”,</h:div><h:div>Peraltro, l’assunto di parte ricorrente è anche smentito in fatto dalla nota del 17 febbraio 2023 con cui la Regione ha espressamente comunicato al Consiglio e, quindi, a tutti i suoi membri l’avvio del procedimento di scioglimento così instaurando l’invocato contraddittorio.</h:div><h:div>In definitiva le censure si appalesano infondate e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.</h:div><h:div>In considerazione della peculiarità e relativa novità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Marialuisa Lanzieri</h:div><h:div>Domenico De Falco</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>