<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230174920230629174959687" descrizione="" gruppo="20230174920230629174959687" modifica="29/06/2023 18:38:54" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01749"/><fascicolo anno="2023" n="03950"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230174920230629174959687.xml</file><wordfile>20230174920230629174959687.docm</wordfile><ricorso NRG="202301749">202301749\202301749.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\992 Gianluca Di Vita\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabio Maffei</firma><data>29/06/2023 18:38:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Di Vita,	Presidente FF</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Maffei,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania – sez. di Napoli n. 498 del 22 gennaio 2021, emessa a definizione del giudizio recante RG 2594/2016, passata in giudicato, notificata al Comune in forma esecutiva in data 15 marzo 2021</h:div><h:div>e in particolare</h:div><h:div>a) accertare e dichiarare l'inottemperanza, da parte del Comune di Bacoli, e nei confronti dei ricorrenti, sentenza del TAR Campania – sez. di Napoli n. 498 del 22 gennaio 2021, emessa a definizione del giudizio recante RG 2594/2016, passata in giudicato, notificata al Comune in forma esecutiva in data 15 marzo 2021</h:div><h:div>b) per l'effetto, condannare l'intimata Amministrazione Comunale a dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, e pertanto:</h:div><h:div>- a reintegrare nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli siti nel territorio comunale, attualmente oggetto di occupazione illegittima, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis T.U. espropri;</h:div><h:div>- a quantificare i danni patrimoniali provocati ai ricorrenti per l'occupazione illegittima, secondo i criteri indicati in sentenza, altresì trattandosi di debito di valore, con rivalutazione anno per anno applicando gli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo ISTAT-FOI, nonché con gli interessi compensativi al tasso legale ex art. 1282, comma 1, c.c. fino all'effettivo pagamento del dovuto, e a disporne il relativo pagamento in favore dei ricorrenti aventi diritto;</h:div><h:div>- a rifondere ai ricorrenti le spese liquidate dalla sentenza azionata, nell'importo pari a complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, pari ad € 650,00;</h:div><h:div>- ai sensi dell'art. 114, comma quarto, lett. e) d.lgs. 104/2010, come modificato dal d.lgs. 195/2011, al pagamento di una penalità di mora c.d. astreinte, liquidata in una somma di danaro per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alla data di comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nell'emananda sentenza di ottemperanza.</h:div><h:div>c) disporre la nomina di un commissario ad acta che provveda, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza all'obbligo di esecuzione della sentenza, al compimento di tutti gli atti necessari, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.</h:div><h:div>Con vittoria di spese ed onorari, ivi compreso il rimborso del contributo unificato versato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Maria Ciccarelli, Paola Schiano, rappresentati e difesi dagli avvocati Innocenzo Militerni, Massimo Militerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Innocenzo Militerni in Napoli, via G. Carducci 42; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Bacoli, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Considerato che in subiecta materia il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata,</h:div><h:div>Considerato che i ricorrenti hanno chiesto darsi ottemperanza alla sentenza epigrafata con la quale il Tar Campania - Napoli, sezione quinta, in accoglimento del ricorso da essi ricorrenti proposto, ha così disposto: "a) condanna il Comune di Bacoli alla reintegra nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli siti nel territorio comunale, attualmente oggetto di occupazione illegittima, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis T.U. espropri; b) condanna il Comune di Bacoli al risarcimento dei danni patrimoniali provocati ai ricorrenti per l'occupazione illegittima nei limiti di cui in motivazione e da liquidarsi, su accordo delle parti, secondo il disposto di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a., in base ai criteri generali indicati in motivazione; c) condanna il Comune di Bacoli al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.000,00, (tremila/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato";</h:div><h:div>Considerato che la difesa di parte ricorrente ha dedotto che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza ed il decorso del termine assegnato per l’esecuzione, gli organi comunali hanno rifiutato di dare esecuzione alla pronuncia de qua in ragione della intervenuta dichiarazione di dissesto del Comune di Bacoli e, dunque, della riconduzione di tutte le obbligazioni maturate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla competenza dell'organismo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 244 T.U.E.L., con divieto di azioni esecutive individuali;</h:div><h:div>Considerato che il Comune di Bacoli, sebbene ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace;</h:div><h:div>Considerato che sussistono tutti i presupposti di legge per dar corso alla richiesta ottemperanza, risultando sia il passaggio in giudicato della sentenza, come da attestazione in atti, sia la notifica del ricorso all'Amministrazione obbligata;</h:div><h:div>Considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il ricorso per ottemperanza è generalmente ammissibile, anche in ipotesi di dissesto dell'ente locale, ove l'Amministrazione debba, in forza del decisum, esercitare un potere di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale derivanti o meno da titolo giudiziario; per contro, ove sia in contestazione l'obbligo di emanazione dell'atto amministrativo che contempli il titolo di spesa, la competenza amministrativa e contabile resterebbe saldamente ancorata in capo all'organo straordinario per il divieto generale di esecuzione individuale e in forza del principio della par condicio creditorum;</h:div><h:div>Ritenuto che tale conclusione non è contraddetta dalla decisione dell'Adunanza Plenaria (n. 15/2020), che si è pronunciata sulla questione relativa alla competenza all'emanazione dell'atto di acquisizione sanante, che non è (ancora) in discussione nella causa che ne occupa (che attiene all'ottemperanza rispetto ad un giudicato, come sopra detto, fondamentalmente restitutorio, i cui effetti patrimoniali, di competenza dell'organismo di liquidazione, stante lo stato di dissesto, sono solo conseguenziali alle scelte, tuttora da compiersi, in capo all'Ente locale);</h:div><h:div>Ritenuto, sulla base delle suesposte coordinate ermeneutiche, che il giudizio di ottemperanza, anche nei confronti di un ente in dissesto, resti dunque ammissibile limitatamente alla coercizione di obblighi derivanti dal giudicato, che impongano l'esercizio di attività amministrativa, non riducibile alla mera liquidazione di un credito di natura pecuniaria, ovvero, come nel caso, che impongano anzitutto obblighi di facere (l'obbligo di restituzione o, in alternativa, l'emanazione dell'atto di acquisizione sanante);</h:div><h:div/><h:div>Ritenuto, invero, che dalla sentenza ottemperanda non discenda affatto vincolativamente l'obbligo di emanazione dell'atto di acquisizione sanante, neppure aliunde accertato, da cui conseguirebbe la devoluzione alla Commissione straordinaria della competenza ad emanare il conseguente atto implicante titolo di spesa, piuttosto residuando in capo al Comune, in alternativa alla ordinata restituzione del suolo, sulla base della sentenza ottemperanda, un lato potere discrezionale di scelta tra l'acquisizione e la restituzione del suolo appreso illegittimamente; che dunque non possa condividersi l'argomentazione secondo cui l'esecuzione della sentenza, mediante l'atto acquisitivo contenente anche la concreta quantificazione del debito a carico del Comune, andrebbe rimessa esclusivamente all'organo straordinario di liquidazione, così riducendosi l'ottemperanza a questione di mera "rilevazione della massa passiva" e "liquidazione del credito"; che piuttosto l'organo straordinario sarà eventualmente competente solo all'esito della scelta discrezionale (tra la restituzione e l'acquisizione) che il Comune deve tuttora compiere e da cui dipendono anche la natura e l'entità delle conseguenti obbligazioni, di facere e di dare, queste ultime sole di competenza, anche amministrativa, della commissione di liquidazione;</h:div><h:div>Ritenuto che tale conclusione è confermata dal costante indirizzo seguito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, dopo aver affermato che "la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (...) e, quindi, non è ammissibile né proseguibile - con conseguente dichiarazione di estinzione - per le azioni esecutive c.d. "pure", quando l'importo dovuto dall'Amministrazione sia stato definitivamente quantificato e non occorre altra attività che quella del materiale adempimento, che deve avvenire nella sede propria della procedura concorsuale per atti e fatti antecedenti al dissesto ", ha anche chiarito che "una importante, ma parziale, deroga a tale divieto è stata riconosciuta (già dall'Adunanza plenaria n. 4 del 1998) con l'ammettere quelle azioni esecutive aventi un sostanziale contenuto di cognizione, cioè quando il giudicato da ottemperare necessita di ulteriore attività giurisdizionale a carattere cognitivo ai fini della determinazione del quantum da inserire nella massa passiva formata dall'organo straordinario di liquidazione ..." (cfr. Cons. di Stato, IV, n. 5126/2019) e tanto anche in considerazione del rilievo che l'organo straordinario di liquidazione non esprime valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa ma mere valutazioni di ordine tecnico-contabile in sede di ricognizione della situazione debitoria dell'ente" (cfr. TAR Molise, n. 688/2013);</h:div><h:div>Ritenuto, dunque, il ricorso ammissibile (cfr. TAR Campania, Napoli, V, n. 5319/2021, in fattispecie analoga);</h:div><h:div>Ritenuto che dunque, non avendo il Comune a tutt'oggi svolto l'attività che il giudicato imponeva, ossia restituire il suolo, previa riduzione in pristino, salva la possibilità, ricorrendone i presupposti di legge, di acquisirlo ex art. 42 - bis T.U.E., lo stesso è certamente inottemperante alla sentenza epigrafata, cui deve dare seguito nel senso che, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza, è obbligato a decidere se restituire, previa sua riduzione in pristino, o acquisire il suolo, rimettendo all'esito, alla Commissione di liquidazione, il seguito di sua competenza quanto agli aspetti amministrativi (eventuale emanazione formale dell'atto di acquisizione sanante che costituirà anche il titolo di spesa, con la quantificazione, ivi contenuta, delle poste indennitarie e risarcitorie dovute, incluse quelle relative alle indennità di occupazione) e/o contabili (eventuale liquidazione del debito risarcitorio sia in caso di acquisizione sanante che in caso di restituzione, sulla base dei criteri indicati in sentenza);</h:div><h:div>Ritenuto doversi dare seguito, fin da ora, alla richiesta nomina di un commissario ad acta che si individua nel Direttore dell'Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania, con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio, che provvederà nei successivi sessanta giorni nei sensi sopra indicati, in luogo dell'Amministrazione, decorso il termine sopra indicato, su richiesta di parte ricorrente e previa verifica dell'inottemperanza, con oneri a liquidarsi all'esito a carico dell'Ente inadempiente, con la precisazione che la nomina del Commissario e finanche il suo eventuale insediamento non escludono la persistente responsabilità dell'ente ad ogni effetto di legge e non precludono l'emanazione degli atti comunque necessari all'ottemperanza (cfr. Ad. Plenaria n. 8/2021);</h:div><h:div>Ritenuti, altresì, sussistenti i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative:</h:div><h:div>Considerato al riguardo equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulle somme che verranno successivamente liquidate a titolo di risarcimento del danno ovvero dovute a titolo di indennizzo nel caso di esercizio della potestà prevista dall'art. 42 bis T.U. n. 327 del 2001;</h:div><h:div>Ritenuto in ordine alla la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., assumere i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in linea capitale dall’amministrazione a titolo di risarcimento del danno da occupazione come quantificato in base ai criteri indicati nell’ottemperanda sentenza, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”);</h:div><h:div>Ritenuto che, nei sensi sopra espressi, il ricorso deve dunque essere accolto, con le statuizioni conseguenti in ordine alle spese di giudizio, liquidate, secondo soccombenza, come in dispositivo;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;</h:div><h:div>per il caso di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio Speciale Grandi Opere presso la Regione Campania, per provvedere in via sostitutiva, con potestà di delega ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio, nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica di apposita richiesta di parte interessata, riconoscendo all’interessato anche quanto dovuto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. secondo le modalità e nei limiti indicati in motivazione;</h:div><h:div>Condanna il Comune di Bacoli al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.</h:div><h:div>Si comunichi alle parti e al nominato Commissario ad acta.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Fabio Maffei</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>