<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230096920230707104708281" descrizione="" gruppo="20230096920230707104708281" modifica="06/09/2023 13:31:55" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="L.F. Palumbo Costruzioni S.r.l. in P.E Q. Mandataria del Costituendo Rti Composto con La Società Ital Sem S.R.L" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00969"/><fascicolo anno="2023" n="05001"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230096920230707104708281.xml</file><wordfile>20230096920230707104708281.docm</wordfile><ricorso NRG="202300969">202300969\202300969.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\753 Gianmario Palliggiano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gianmario palliggiano</firma><data>31/07/2023 11:43:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maurizio Santise</firma><data>07/07/2023 11:37:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano,	Presidente FF</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div><h:div>Maurizio Santise,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>a) della Determinazione del Responsabile Area Tecnica del Comune di Gallo Matese Registro Generale n. 3 del 18-01-2023 (Registro dell'Area n. 3 del 18-01-2023) con cui l'Amministrazione procedeva ad aggiudicare la gara avente ad oggetto i lavori di "Sistemazione, Adeguamento E Messa In Sicurezza Della Strada S.P. 89 E Delle Strade Di Collegamento Con Gallocentro E Vallelunga". CUP H97H18002450003 –CIG 91689400A7” al Consorzio Stabile Artemide, C.F. 14883781008 – Wordoid S.R.L., C.F. 02652060696 – Consorziata; b) per quanto occorra, della proposta di aggiudicazione dell'appalto formulata dalla Commissione giudicatrice nel Verbale di gara n. 7 del 09.06.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi al Consorzio Stabile Artemide, C.F. 14883781008 – Wordoid S.R.L., C.F. 02652060696 – Consorziata, per l'importo complessivo di € 1.700.039,15 (unmilionesettecentomilatrentanove/15), con il ribasso percentuale del 9,50% sull'importo a base d'asta ribassabile di € 1.871.363,95, comprensivo di € 6.454,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%; c) per quanto occorra, della Determina del R.S.T. n. 27 (R.G. n. 66) dell'11.06.2022 con cui sono stati approvati i verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice; d) per quanto occorra, dei verbali del Seggio di gara n. 1 del 04.05.2022, n. 2 del 17.05.2022, dei Verbali della Commissione Giudicatrice n. 3 del 01.06.2022, n. 4 del 03.06.2022, n. 5 del 03.06.2022, n. 6 del 09.06.2022 e n. 7 del 09.06.2022; e) per quanto occorra, della determina del R.S.T. n. 23 (R.G. n. 55) del 31.05.2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; f) per quanto occorra, della determina del R.S.T. n. 22 (R.G. n. 54) del 31.05.2022 con cui sono stati approvati i verbali del Seggio di gara n. 1 del 04.05.2022 e n. 2 del 17.052022, confermando l'esclusione dell'Operatore Economico Rti ARPE APPALTI SRL - GR.AN. APPALTI SRL ed ammettendo definitivamente al prosieguo della gara i restanti operatori economici partecipanti; g) per quanto occorra, della determina del R.S.T. n. 12 del 04.05.2022 con cui è stato nominato il seggio di gara; h) per quanto occorra, del bando di gara; i) per quanto occorra, del Disciplinare di gara; l) per quanto occorra, del Capitolato Tecnico; m) per quanto occorra, della Determina a contrarre del R.S.T. n. 09 (R.G.n. 25) del 08.04.2022 con cui è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento della sola esecuzione dei lavori di “Sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada s.p. 89 e delle strade di collegamento con Gallo centro e Vallelunga”- CUP: H97H18002450003 CIG: 91689400A7,; n) di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, eventualmente esistenti, non conosciuti dalla ricorrente, se ed in quanto lesivi per i suoi interessi; o) per l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara de qua e per il risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente; in subordine, per il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Consorzio Stabile Artemide il 13/3/2023: </h:div><h:div>1) di tutti i verbali di gara ed annesse schede e/o allegati agli stessi, rispettivamente nelle parti in cui ammettevano, ovvero, non escludevano l'A.T.I. L.S. PALUMBO COSTRUZIONI srl/ITAL SEM srl dalla procedura di gara aperta indetta dal Comune di Gallo Matese per i lavori di: “Sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza  della strada S.P. 89 e delle strade di collegamento con Gallo centro e Vallelunga (CUP H97H18002450003 - CIG 91689400A7” con importo a base di gara pari ad € 1.877.818,73;</h:div><h:div>2) della graduatoria provvisoria e finale e di ogni altro atto e/o provvedimento, con il quale la Commissione di gara ammetteva alla competizione, ovvero, non escludeva l'A.T.I. L.S. PALUMBO COSTRUZIONI srl/ITAL SEM srl (collocando la stessa al 3° posto in classifica);</h:div><h:div>3)dei provvedimenti nonché delle determinazioni dirigenziali di presa d'atto dei verbali di gara nella parte in cui si presentano lesive per il Consorzio stabile Artemide, in forza del ricorso principale ed in particolare, per quanto d'interesse:</h:div><h:div>- della determina di indizione della gara n. 25 del 8.4.2022;</h:div><h:div>-della determina n. 22 del 31.5.2022 (con cui sono stati approvati i verbali di gara n.1 del 4.5.2022 e n. 2 del 17.5.2022);</h:div><h:div>-dei successivi verbali di gara n. 3 del 1.6.2022, nn. 4 e 5 del 3.6.2022, n. 6 del 9.6.2022 e n.7 del 9.6.2022;</h:div><h:div>-della determina di aggiudicazione definitiva della gara n. 27 del 11.6.2022, disposta ex art. 32 comma 5, in favore del resistente Consorzio Artemide, nella parte in cui richiamava l'ammissione in gara dell'A.T.I. Palumbo;</h:div><h:div>-della determina n. 3 del 18.12.2023, recante dichiarazione di efficacia ex art. 32, co. 7, d.lgs. n.50/2016, nella parte in cui richiamava l'ammissione in gara dell'A.T.I. Palumbo;</h:div><h:div>4)di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo; ivi compreso- ove e per quanto occorra- il bando ed il disciplinare di gara nonché la determina d'indizione, lo schema di contratto ed il capitolato speciale ed approvazione degli stessi (nelle parti -se ed in quanto- interpretabili in danno del Consorzio Artemide)</h:div><h:div>e successiva declaratoria</h:div><h:div>di esclusione dalla gara dell'A.T.I. L.S. Palumbo costruzioni srl/ITAL SEM srl.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 969 del 2023, proposto da </h:div><h:div>L.F. Palumbo Costruzioni S.r.l. in P.E Q. Mandataria del Costituendo Rti Composto con La Società Ital Sem S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella, Guido Acquaviva Coppola, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16.</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Gallo Matese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Di Stavolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Stabile Artemide, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Società Wordoid S.r.l., Soc.Fabiana Costruzioni, non costituiti in giudizio.</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallo Matese e del Consorzio Stabile Artemide;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società ricorrente, con ricorso notificato all’amministrazione resistente e alla controinteressata e regolarmente notificato nella Segreteria del T.a.r., ha esposto quanto segue:</h:div><h:div>a) la società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Gallo Matese per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “Sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada s.p. 89 e delle strade di collegamento con Gallo centro e Vallelunga”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;</h:div><h:div>b) il disciplinare di gara richiedeva, tra gli altri requisiti, il possesso di certificazione SOA per le categorie OG3 Classe III bis e OS12-A Classe II (art. 6.2);</h:div><h:div>c) con determina del responsabile dell’area tecnica del Comune di Gallo Matese n. 27 dell’11/06/2022 veniva approvata la proposta di aggiudicazione dell’appalto formulata dalla Commissione giudicatrice nel Verbale di gara n. 7 del 09/06/2022, con conseguente aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Artemide (capogruppo) – Wordoid s.r.l. (consorziata);</h:div><h:div>d) con successiva determina n. 3 del 18/01/2023, l’Amministrazione ha dichiarato l’efficacia della suddetta aggiudicazione, dando atto delle verifiche effettuate in relazione al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario;</h:div><h:div>e) all’esito della procedura di gara, infatti, il Consorzio Stabile Artemide – Wordoid s.r.l. è risultato primo nella graduatoria, mentre l’odierna ricorrente si è classificata al terzo posto. Al secondo posto si collocava la Fabiana Costruzioni S.r.l.</h:div><h:div>Quest’ultima, dopo aver formulato due istanze di accesso (prot. n. 1979 del 15/06/2022 e prot. n. 3971 del 22/12/2022), ha impugnato i provvedimenti ed atti indicati in epigrafe, reclamandone l’annullamento e chiedendo l’aggiudicazione in proprio favore o, in subordine, il risarcimento del danno.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio per resistere il Comune di Gallo Matese ed il controinteressato Consorzio Stabile Artemide, affidando le proprie difese alle memorie depositate.</h:div><h:div>Con ricorso incidentale (escludente e condizionato), notificato in data 13/03/2023, il Consorzio Artemide ha contestato l’ammissione alla gara del ricorrente A.T.I. L.S. Palumbo costruzioni s.r.l./ITAL SEM s.r.l.</h:div><h:div>Alla udienza pubblica del 24 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>Il ricorso introduttivo è affidato a cinque motivi.</h:div><h:div>2.1. Con il primo di essi è dedotta la violazione degli artt. 47, 84, 89 comma 11 e 105 d.lgs. n. 50/2016, nonché la violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, del giusto procedimento di legge, oltre all’eccesso di potere, illogicità, perplessità e arbitrarietà dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>Parte ricorrente sostiene che la consorziata esecutrice “Wordoid s.r.l.” sarebbe priva dell’attestazione SOA nelle categorie OG3 class. III bis e OS12-A class. II.</h:div><h:div>Invoca la giurisprudenza con cui si è affermato che la possibilità di “qualificazione cumulativa”, nell’ambito dei consorzi stabili, è limitata ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d’opera e all’organico medio annuo (art. 47, co. 1, d.lgs. cit.), occorrendo che le imprese designate possiedano e comprovino i requisiti tecnici e professionali di partecipazione (Cons. Stato, sez. V., 22 agosto 2022, n. 7360).</h:div><h:div>Aggiunge che per la categoria OS12-A classe II non era nemmeno consentito l’avvalimento, trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria di cui all’art. 12, comma 2, lett.b), legge n. 80 del 2014 e, comunque, la ditta Wordoid s.r.l. aveva dichiarato di non subappaltare.</h:div><h:div>2.2. Con il secondo motivo, per le stesse censure ma sotto diverso profilo, è affermato che in ogni caso il Consorzio aggiudicatario non sarebbe in possesso dei requisiti per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, non essendo in possesso della qualificazione in categoria OS12-A classe II e non potendo ricorrere al subappalto per colmare tale “lacuna”. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di gara, “il subappalto è ammesso nei limiti del 50% per la categoria prevalente OG3 Cl. III^-bis. Per la categoria scorporabile OS12-A cl. II &gt;10%, a pena di esclusione, vige l’obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I., è vietato l’avvalimento e il subappalto è consentito nel limite del 30%”.</h:div><h:div>Da tale angolo visuale, neppure il Consorzio Stabile Artemide sarebbe in possesso delle qualificazioni richieste dalla lex specialis.</h:div><h:div>2.3. Con il terzo motivo è confutato il giudizio valutativo della Commissione, ipotizzandosi la violazione degli artt. 12.2, 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4 del disciplinare di gara, nonché del giusto procedimento, oltre all’eccesso di potere, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente, siffatto giudizio valutativo sarebbe illogico e contraddittorio, essendo stati assegnati punteggi maggiori per migliorie tecniche che non trovano riscontro ed esatta quantificazione contabile nelle opere del progetto a base di gara. In particolare, molte delle lavorazioni aggiuntive offerte dall’aggiudicataria avrebbero poco a che fare con la griglia del disciplinare e con il progetto.</h:div><h:div>2.4. Con un ulteriore motivo è dedotta la violazione dell’art. 12.2 del disciplinare di gara, del giusto procedimento di legge, oltre all’eccesso di potere, illogicità, perplessità e arbitrarietà dell’azione amministrativa, dal momento che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria risulterebbe sottoscritta esclusivamente dal Consorzio Stabile Artemide, mancando la firma dell’impresa esecutrice “Wordoid”, già designata in sede di gara dal Consorzio stesso.</h:div><h:div>Nella prospettiva del ricorrente, l’omissione di tale firma inciderebbe sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso, integrando un elemento essenziale non sanabile attraverso il soccorso istruttorio.</h:div><h:div>2.5. Con l’ultimo motivo di ricorso è evidenziato che la società Fabiana Costruzioni, seconda classificata, avrebbe perso un requisito previsto a pena di esclusione dalla lex specialis, sicché avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, stante il principio di continuità del possesso dei requisiti per tutta la durata della procedura.</h:div><h:div>3.- Il ricorso introduttivo è infondato, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale.</h:div><h:div>3.1. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene preferibile dare continuità all’orientamento che reputa ammissibile il cumulo alla rinfusa (Tar Palermo, sez. I, 2 marzo 2023, n. 657; Cons. Stato, Sez. V, n. 964 del 2 febbraio 2021; Cons. Stato, sez. V., 29 marzo 2021, n. 2588).</h:div><h:div>Tale orientamento è stato recentemente affermato da questa sezione con sentenza del 19 aprile 2023, n. 2390, le cui statuizioni vanno condivise e riproposte, anche in funzione motivazionale della presente pronuncia, ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), del codice del processo amministrativo. D’altronde, l'art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36/2023 ha fornito una interpretazione autentica dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, statuendo che "gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara".</h:div><h:div>La risoluzione in via interpretativa della questione in ordine all’ammissibilità del cumulo alla rinfusa trova conforto nell’esigenza di assicurare le ragioni di coerenza ordinamentale e di certezza del diritto. Opinare diversamente significherebbe, infatti, che la possibilità di cumulo dell’attestazione SOA, ammessa dalla giurisprudenza prevalente fino alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7360/2022, abbia avuto una breve parentesi di (incerta) sospensione giurisprudenziale relativamente a quelle controversie giudicate alla luce del suesposto orientamento restrittivo.</h:div><h:div>Ne consegue che il primo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre preliminarmente considerare che, in sede di offerta, l’importo della ctg. OS12-A è stato compensato per il tramite del subappalto qualificatorio e/o necessario nel limite del 30% pari ad € 109.872,62 con indicazione dell’impresa subappaltatrice LDP Strade s.r.l., in possesso della ctg. OS12-A, class. II (cfr. pag. 3, Modello istanza di partecipazione e pag.5, DGUE Consorzio Artemide).</h:div><h:div>A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Sez. I, 09/01/2023, n. 169) ha chiarito che “per la partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento di lavori pubblici, è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. L'affidatario - se sprovvisto della relativa qualificazione subappalterà l'esecuzione ad imprese che ne sono provviste. La validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto; tutto ciò comporta, in definitiva, che il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l'importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione ad una gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale” (cfr., TAR per il Lazio, sez. III, 06/12/2021, n.12555).</h:div><h:div>D’altronde, il decreto legge n. 77 del 2021, in linea con gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha superato il divieto generalizzato del subappalto oltre il limite del 30%.</h:div><h:div>In quest’ottica, per le suesposte considerazioni, deve ritenersi che nel caso di specie non sussista il censurato difetto di qualificazione del Consorzio ricorrente.</h:div><h:div>3.3. Non è positivamente apprezzabile neanche il terzo motivo di ricorso, concernente il giudizio valutativo effettuato dalla Commissione di gara.</h:div><h:div>Invero, come evidenziato da una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 20/04/2023, n. 4019), “per costante giurisprudenza amministrativa (ex pluribus, Cons. Stato, Sez. V 28 dicembre 2022 n. 11465) l'attribuzione dei punteggi è espressione della discrezionalità tecnica della commissione sindacabile entro i consueti limiti della irragionevolezza, erroneità manifesta e illogicità, che qui non risultano in concreto travalicati.</h:div><h:div>Trattandosi di doglianze concernenti la valutazione delle offerte tecniche, il Collegio ritiene preliminarmente di dover richiamare i principi che la giurisprudenza ha affermato in materia, con particolare riferimento ai limiti che il giudice amministrativo incontra nella relativa verifica di legittimità. Tali principi (da ultimo, compendiati in Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2022, n. 1445; Sez. IV, n. 359 del 2021) possono così riassumersi:</h:div><h:div>a) il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (cfr, ex multis, Cons. Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058)</h:div><h:div>b) le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (cfr. Cons. Stato, V, 8-1-2019, n. 173; III, 21-11-2018, n. 6572);</h:div><h:div>c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, III, 9-6-2020, n. 3694)”.</h:div><h:div>Dunque, “è escluso che il G.A. possa sovrapporre la propria valutazione al giudizio espresso dall'organo tecnico preposto all'esame delle offerte di una gara d'appalto, essendo quest'ultimo espressione di discrezionalità sindacabile nei limiti dell'illogicità della soluzione e di un evidente travisamento. Del resto, il sindacato del G.A. sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della P.A., in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (TAR Campania, sez. I, 07/02/2023, n. 884).</h:div><h:div>Nel caso di specie la ricorrente non ha provato la sussistenza di valutazioni palesemente irragionevoli e illogiche da parte dell’amministrazione.</h:div><h:div>3.4. Parimenti, non merita accoglimento il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario da parte dell’impresa esecutrice Wordoid s.r.l.</h:div><h:div>Sul punto, il Collegio rileva che l’offerta è comunque riconducibile all’aggiudicatario Consorzio stabile Artemide e che l’eventuale esclusione di tale operatore economico sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione nonché, più in generale, con il principio di proporzionalità.</h:div><h:div>La mancata sottoscrizione del tecnico dell’impresa Wordoid s.r.l. non si traduce nella carenza di un elemento essenziale dell’offerta tecnica – tant’è che potrebbe ammettersi il soccorso istruttorio (Tar Lombardia, sez. II, 02/05/2023, n. 1042) – né inficia la serietà e disponibilità delle soluzioni tecniche proposte, anche perché non pone alcun problema di riconducibilità della stessa all’operatore economico.</h:div><h:div>3.5. La reiezione di tutte le censure articolare nei confronti dell’aggiudicataria rende inammissibili le censure mosse dalla ricorrente nei confronti della Fabiana Costruzioni s.r.l., seconda classificata, non potendo, comunque, la ricorrente ottenere il bene della vita agognato (aggiudicazione della gara).</h:div><h:div>Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo va dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. Ne consegue che va respinta anche la domanda di risarcimento proposta in via subordinata (non derivando alcun danno dall’espletamento dell’attività amministrativa di cui è sancita la legittimità).</h:div><h:div>Il ricorso incidentale, alla luce dell’infondatezza del ricorso principale, diventa improcedibile non sussistendo più alcun interesse da parte del Consorzio Stabile Artemide a coltivarlo.</h:div><h:div>Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Stabile Artemide.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Marialuisa Lanzieri</h:div><h:div>Maurizio Santise</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>