<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220618920240412135346959" descrizione="" gruppo="20220618920240412135346959" modifica="16/04/2024 16:32:30" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ecorottami S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="06189"/><fascicolo anno="2024" n="02553"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220618920240412135346959.xml</file><wordfile>20220618920240412135346959.docm</wordfile><ricorso NRG="202206189">202206189\202206189.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\845 Paolo Severini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Severini</firma><data>13/04/2024 12:32:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rita Luce</firma><data>12/04/2024 15:12:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Severini,	Presidente</h:div><h:div>Alfonso Graziano,	Consigliere</h:div><h:div>Rita Luce,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione:</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>a) della nota prot. PG/2022/0809096 del 09.11.2022 (successivamente notificata) del Comune di Napoli – Area Urbanistica, Settore Condono Edilizio, con la quale l'amministrazione comunale, in riscontro alla istanza di rideterminazione degli oneri concessori, quantifica rispettivamente in “€ 3.511,20 la somma dovuta per gli oneri concessori” ed in “€ 614.245,23 l'importo dell'oblazione”;</h:div><h:div>b) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ecorottami S.r.l. il 18/9/2023: </h:div><h:div>della nota prot. PG/2022/0809096 del 09.11.2022 (successivamente notificata) del Comune di Napoli – Area Urbanistica, Settore Condono Edilizio, con la quale l’amministrazione comunale, in riscontro alla istanza di rideterminazione degli oneri concessori, quantifica rispettivamente in “€ 3.511,20 la somma dovuta per gli oneri concessori” ed in “€ 614.245,23 l’importo dell’oblazione”;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6189 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Ecorottami S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Zinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La ricorrente svolge attività di rottamazione di materiali ferrosi e non su un’area di circa 6100 mq sita nel comune di Napoli alla Via Montagna Spaccata avente accesso dal civico n. 586.</h:div><h:div>Con riferimento ad una tettoia abusa insistente su tale area, la ricorrente presentava una prima istanza di condono; successivamente, chiedeva al Comune di estendere la pratica del condono anche al piazzale interno scoperto, facente parte del più ampio complesso commerciale/industriale ove viene svolta la suindicata attività, che era stato impermeabilizzato e pavimentato.</h:div><h:div>Con nota n. 460726 del 6 luglio 2020 il Comune di Napoli comunicava alla ricorrente che la richiesta di condono poteva essere accolta, previo pagamento degli importi dovuti, pari ad euro 519.278,78 a titolo di oblazione ed euro 104.726,85 a titolo di neri concessori.</h:div><h:div>In data 02/08/2022 la ricorrente ha chiesto al Comune la rideterminazione dei suddetti importi.</h:div><h:div>L’Ufficio effettuava un nuovo ricalcolo degli oneri concessori, all'uopo applicando i parametri previsti per le attività industriali/artigianali di cui alle tabelle parametriche approvate dall'Ente. Pertanto, quantificava la somma dovuta per gli oneri concessori in euro 3.511,20 (calcolata ai sensi della Legge Regionale n. 10/04) L’Ufficio, quindi, con nota n. 89095 del 9.11.2022, procedeva a richiedere alla società il pagamento degli importi dovuti.</h:div><h:div>La ricorrente ha censurato il provvedimento suindicato, chiedendone l’annullamento.</h:div><h:div>A suo dire, il Comune, ai fini del calcolo dell’oblazione, aveva qualificato l'abuso in maniera erronea, alla stregua di “opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, nonostante si trattasse di opere non incidenti sul carico urbanistico; la richiesta degli interessi, così come stabiliti nella nota gravata, poi, era stata avanzata, senza una espressa indicazione del criterio in base al quale essi erano stati quantificati.</h:div><h:div>A sostegno del gravane, la società ricorrente depositava una Relazione tecnica di parte ove il tecnico incaricato rilevava che i manufatti oggetto di condono consistevano in un piazzale con pavimentazione industriale (pari a mq. 4900,00) ed una tettoia in ferro per ricovero mezzi e materiali (pari a mq. 669,20 mq),</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli deducendo l’infondatezza delle avverse censure e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>Il Tribunale rilevava la necessità che il Comune di Napoli fornisse dettagliati chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento alla natura e consistenza della tettoia, e del piazzale oggetto di successiva domanda di estensione della sanatoria; specificando, altresì, la destinazione d’uso (attuale e pregressa) delle superfici, interessate dalla predetta domanda di sanatoria.</h:div><h:div>Il Comune depositava la nota del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio n. 476210 dell’8.06.2023.</h:div><h:div>La ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso con memoria del 14.07 2023; il Comune replicava con memoria del 26.07.2023 e ribadiva l’infondatezza del ricorso, alla luce delle risultanze della relazione n. 476210/2023.</h:div><h:div>Con motivi aggiunti notificati il 7.09.2023 e depositati il 18.09.2023, la ricorrente insisteva per l’annullamento della nota gravata posto che, come già rilevato in sede di ricorso principale, la tipologia utilizzata ai fini del calcolo dell’oblazione doveva correttamente considerarsi quella prevista dalla tipologia 4 della Tabella C allegata alla legge 326/2003 – “opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444” – ovvero, in via subordinata, a quella prevista nella tipologia 3 – “opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio” - in quanto si trattava di cambio di destinazione d’uso che non aveva comportato aumenti della superficie utile.</h:div><h:div>Entrambe le parti in causa depositavano ulteriori memorie difensive cosicchè, pervenuta alla udienza pubblica del 6 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Nella Relazione istruttoria depositata in atti in data 8.06.2023 il Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio del Comune ha rilevato che la società ricorrente ha richiesto di condonare tettoia con struttura portante in profilati di ferro HE 180 e tubolari a sezione quadrata, con copertura in lamiere di altezza interni di mt 12,40 occupante una superficie in pianta di mq 669,80; e la pavimentazione realizzata sotto la tettoia, di tipo industriale con massetto di cemento ad elevato dosaggio; ha precisato, altresì, che il piazzale oggetto di sanatoria, così come la restante parte di sedime, è utilizzata come deposito di ferro e materiali ferrosi.</h:div><h:div>L'intero lotto ricade in area "Ea-agricola", così classificata dalla Variante Generale al P.R.G. Tavole 5 e 6 approvata con D.P.G.R.C. n° 323 del 11/06/2004.</h:div><h:div>Premesse tali circostanze in fatto - non contestate dalla ricorrente - il Collegio è dell’avviso che l’assunto di parte ricorrente, ovvero che le opere abusive non avrebbero determinato alcun aumento del carico urbanistico, non sia condivisibile. Analogamente, quanto affermato dal tecnico di parte nella relazione tecnica allegata al ricorso, e cioè che "il fondo ove la società ricorrente svolge la propria attività è stato acquistato in data 20.12.1990 ed il cambio di destinazione d’uso dell’area è avvenuto subito dopo e comunque in epoca precedente alla realizzazione dei manufatti, come meglio si evince dai rilievi fotografici STR … per cui, conclude il tecnico, la tipologia utilizzata ai fini del calcolo dell’oblazione debba considerarsi quella prevista dalla tipologia 4 della Tabella C allegata alla legge 326/2003 - Opere di restauro e risanamento conservativo … ovvero quella prevista nella tipologia 3 - Opere di ristrutturazione edilizia”, non risulta sorretto da alcun elemento di prova, che convinca il Collegio della validità di tale tesi.</h:div><h:div>Deve, invece, condividersi l’assunto del Comune, secondo cui il mutamento con opere di destinazione d'uso del fondo, attualmente destinato ad attività agricola, verso un asservimento all’attività commerciale comporta inevitabilmente il mutamento del carico urbanistico, connesso ai differenti flussi di traffico e clientela e, pertanto, la conseguente necessità di un titolo edilizio e dunque del calcolo degli oneri concessori per il caso di intervenuta sanatoria.</h:div><h:div>Giova, inoltre, rilevare che lo stesso tecnico di parte, nelle integrazioni tecniche presentate a supporto dell’estensione della domanda di condono (istanza del 27.02.2020, pratica n. 179120), dichiara che il piazzale era coevo alle altre opere abusive e che, per mero errore, non era stato incluso nella prima pratica di condono. Tale piazzale, quindi, è stato legittimamente ricondotto dal Comune al novero di “opere realizzate in assenza o difformità di titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, di cui alla Tabella C alla legge 326/2003.</h:div><h:div>Il Comune ha, infine, specificato il calcolo effettuato per addivenire la somma dovuta per gli oneri concessori che è risultata pari ad euro 3.517,20 secondo il seguente calcolo: "contributo oneri = 0,140 (coefficiente di urbanizzazione) x Cj (coefficiente di classe 1) X (Upl 800 X S1 6.100 + Up2 3000 X S2 169,88 + Up3 12000 X S3 1169,00)".</h:div><h:div>Per quanto invece attiene l'importo dell'oblazione, risultano da versare euro 501.182,00= più interessi legali di euro 113.063,23= per un totale di euro 614.245,23=, scaturiti secondo il seguente </h:div><h:div>schema di calcolo: "mq 5.569,80 x 0,60 x € 150,00".</h:div><h:div>Anche gli interessi sono stati applicati al tasso di legge, con la conseguente infondatezza della relativa censura.</h:div><h:div>In conclusione, il gravame è complessivamente infondato e va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente alla refusione delle spese ed onorari di lite in favore del Comune di Napoli che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Rosa Piscopo</h:div><h:div>Rita Luce</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>