<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20220559420230514225505572" id="20220559420230514225505572" modello="2" modifica="23/06/2023 01:30:23" pdf="0" ricorrente="Ance Benevento" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="05594"/><fascicolo anno="2023" n="03776"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220559420230514225505572.xml</file><redazionale><nota><h:div>Con ordinanza collegiale num.  4048 del 06/07/2023 il Collegio ha disposto che“rigetta il ricorso ed i relativi motivi aggiunti” vada corretta con la seguente frase:“accoglie il ricorso ed i relativi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati;”.</h:div></nota></redazionale><wordfile>20220559420230514225505572.docm</wordfile><ricorso NRG="202205594">202205594\202205594.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 1\2022\202205594\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gianmario palliggiano</firma><data>23/06/2023 01:30:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianmario palliggiano</firma><data>23/06/2023 01:30:23</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) Riguardo al ricorso introduttivo:</h:div><h:div>- degli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta indetta da ACAMIR, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'intervento di “Fondovalle Vitulanese - lavori di completamento dell'arteria in direzione “Valle Caudina SS. 7Appia” 3° lotto (ex 4° lotto) e bretella di collegamento alla SS. 7Appia - I stralcio funzionale” (CIG 9455287DA8), con specifico ma non esaustivo riferimento a:</h:div><h:div>a) il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo con allegati del 19 maggio 2022;</h:div><h:div>b) la delibera della Provincia di Benevento n. 137 del 7 giugno 2022 di approvazione del progetto definitivo e i relativi allegati;</h:div><h:div>c) la determinazione del Direttore Generale dell'ACAMIR n. 527 del 19 ottobre 2022 di avvio della procedura di gara;</h:div><h:div>d) il Bando ed il Disciplinare di gara, nella parte in cui, sulla base del progetto definitivo, è stato stimato il valore dell'intervento nell'incongruo ammontare di € 31.410.116,54, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;</h:div><h:div>e) il progetto definitivo, con tutti i relativi allegati e, segnatamente, gli elaborati economici:</h:div><h:div>f) l'Allegato “VT_D_3L_ET_QE_01” – “Quadro economico riepilogativo”;</h:div><h:div>g) l'Allegato “VT_D_3L_ET_EC_05” – “Elenco prezzi unitari delle voci componenti le lavorazioni a corpo e dei lavori a misura” nella parte in cui i prezzi unitari in esso indicati per la remunerazione delle lavorazioni, attrezzature, materiali e manodopera inerenti al contratto da affidare non risultano determinati sulla base del vigente Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022; </h:div><h:div>h) l'Allegato “VT_D_3L_ET_EC_01” – “Computo metrico-estimativo”;</h:div><h:div>i) l'Allegato “VT_D_3L_ET_CS_01” – “Schema di contratto e capitolato speciale di appalto”;</h:div><h:div>j) tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, incluso l'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva, ancorché attualmente non conosciuti.</h:div><h:div>2) Riguardo al ricorso per motivi aggiunti:</h:div><h:div>- oltre agli atti già impugnati col ricorso introduttivo </h:div><h:div>- di tutti gli atti e verbali di gara ancorché non pubblicati;</h:div><h:div>- della Determina ACAMIR prot. n. 624 del 25 novembre 2022 di nomina del Seggio di gara;</h:div><h:div>- della Determina ACAMIR prot. n. 648 del 6 dicembre 2022 di “ammissione dei concorrenti all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”;</h:div><h:div>- della Determina ACAMIR prot. n. 649 del 6 dicembre 2022 di “nomina della commissione giudicatrice unica per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche”;</h:div><h:div>- della Determinazione ACAMIR prot. n. 669 del 13 dicembre 2022 di “approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016”;</h:div><h:div>- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, incluso l'eventuale contratto di appalto ove stipulato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5594 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Campania, </h:div><h:div>Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Benevento,</h:div><h:div>Barone Costruzioni S.r.l., Chiusolo Costruzioni S.r.l., Costruzioni De.Ma.L. S.r.l., Costruzioni Lombardi Achille S.r.l., Ferraro Costruzioni S.r.l., Lampugnale S.r.l., Mastrocinque Costruzioni S.r.l., Maturo Costruzioni S.r.l., Rillo Costruzioni S.r.l., Rubano Costruzioni S.r.l., Tecnocostruzioni S.r.l., Ceis S.r.l., </h:div><h:div>in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia Campana per la mobilità le infrastrutture e le reti - ACAMIR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Provincia di Benevento, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Paolino e Giuseppe Marsicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Campania, Consorzio Stabile Artemide, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni Società Consortile a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di ACAMIR, della Provincia di Benevento,</h:div><h:div>Visti gli atti d’intervento ad opponendum della Regione Campania e del Consorzio Stabile s.a.c.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.- Con l’odierno ricorso introduttivo,  l’ANCE Campania e l’ANCE Benevento, unitamente alle società edili in epigrafe indicate, hanno impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, il bando, il disciplinare e gli atti, come sopra precisati, relativi alla gara bandita da ACAMIR per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento di “Fondovalle Vitulanese - lavori di completamento dell’arteria in direzione “Valle Caudina SS. 7Appia” 3° lotto (ex 4° lotto) e bretella di collegamento alla SS. 7Appia – I stralcio funzionale”.</h:div><h:div>I ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:</h:div><h:div>1) violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, lett. a), del DL n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, dell’art. 26 del DL n. 50/2022, conv. in legge n. 91/2022, degli artt. 95, comma 1, e 97 d. lgs 50/2016; violazione dei principi di favore partecipationis e libera concorrenza; eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici del difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.</h:div><h:div>L’operato di ACAMIR risulterebbe illegittimo avendo assunto a riferimento –– prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli correnti di mercato, per il calcolo a base d’asta. </h:div><h:div>Deve aggiungersi che, al regime ordinario si affianca, nel secondo semestre 2022, quello eccezionale di cui al D.L. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022, promulgato per fare fronte agli eventi eccezionali che, negli ultimi dodici mesi, hanno contraddistinto il quadro politico ed economico internazionale con esorbitante aumento di prezzi dei materiali da costruzione e dei relativi supporti energetici (cd. “caro materiali”).</h:div><h:div>2) violazione e falsa applicazione dell’art. 26 dl n. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022, dell’art. 41 e 97 Cost. e dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, con particolare riferimento ai principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; violazione o falsa applicazione dell’art. 95, comma 1, e dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016; violazione dei principi di favor partecipationis e libera concorrenza; eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici del difetto d’istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. </h:div><h:div>L’amministrazione resistente ha illegittimamente assunto a riferimento - per il calcolo della base d’asta – prezzi significativamente inferiori alle quotazioni di mercato previste, per i corrispondenti articoli di lavorazioni, nel vigente Prezzario della Regione Campania. In particolare, il progetto definitivo posto a base di gara è giunto a sottostimare in maniera arbitraria l’intervento, rendendo ex se impossibile per qualsiasi operatore economico la formulazione di un’offerta seria ed economicamente sostenibile.</h:div><h:div>2.- Con istanza depositata il 7 dicembre 2022, il Comune di Vitulano, il cui territorio è interessato dall’intervento per il quale è la procedura di gara di cui al presente giudizio, ha chiesto ed ottenuto di avere accesso al fascicolo informatico.</h:div><h:div>ACAMIR si è costituita in giudizio con memoria depositata il 10 dicembre 2022. Nel rappresentare le esigenze di pubblico interesse connesse al necessario avvio della gara, pena la perdita del finanziamento, ha argomentato per la legittimità delle contestate previsioni delle regole di gara, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondate e comunque inammissibili le censure dedotte </h:div><h:div>Con atto notificato e depositato il 12 dicembre 2022 è intervenuto ad opponendum in giudizio il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni Società Consortile a responsabilità limitata.</h:div><h:div>Ha chiarito di avere partecipato alla gara presentando una propria offerta ed ha quindi interesse alla conservazione degli atti impugnati nonché ad opporsi all’accoglimento del ricorso; ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione di ANCE ad agire in giudizio, atteso che, con l’odierno ricorso, non fa valere l’interesse della categoria nel suo complesso, bensì solo di determinati appartenenti che non hanno inteso partecipare alla gara.</h:div><h:div>La Provincia di Benevento si è costituita in giudizio con atto formale depositato il 14 dicembre 2022.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 2190 del 16 dicembre 2022, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ai fini della fissazione dell’udienza pubblica</h:div><h:div>3.- In prossimità della camera di consiglio, fissata il 14 dicembre 2022, per la discussione sull’istanza cautelare, ACAMIR, con determina prot. n. 669 del 13 dicembre 2022, ha comunque disposto l’aggiudicazione della gara in questione in favore del Consorzio Stabile Artemide.</h:div><h:div>Avverso l’aggiudicazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti col quale hanno riproposto, per illegittimità derivata, i profili di illegittimità formulati col ricorso introduttivo.</h:div><h:div>Con atto depositato l’8 marzo 2023, la Regione Campania ha proposto intervento ad opponendum.</h:div><h:div>La Provincia di Benevento, in data 8 marzo 2023, ha depositato memoria con la quale ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e conflitto d’interessi. In particolare, rileva la carenza della lesione di un interesse omogeneo comune all’intera categoria: in particolare, non può essere trascurato che alla gara ha partecipato, tra gli altri, il</h:div><h:div>Consorzio Stabile Artemide, aggiudicatario della gara, Consorzio di cui fanno parte anche</h:div><h:div>le imprese esecutrici designate “Costruzioni Lo Russo S.r.l.” e “Lico S.r.l. a socio unico”,</h:div><h:div>entrambe iscritte ad Ance Avellino e, quindi, all’Ance Campania. Alla gara, inoltre, ha partecipato anche il Consorzio Stabile S.A.S. Costruzioni Società Consortile a responsabilità limitata, che si è opposto all’accoglimento del ricorso in trattazione presentando intervento ad opponendum.</h:div><h:div>Si evidenzia che tra le imprese a esso consorziate vi è la “Sicurbau S.r.l.”, impresa iscritta all’Ance Benevento</h:div><h:div>Nel merito contesta la fondatezza delle censure ed evidenzia che alla gara hanno partecipato ben quattro imprese le quali hanno presentato offerte ritenute satisfattive. </h:div><h:div>In vista dell’udienza pubblica del 29 marzo 2023, le parti hanno presentato memorie e repliche con le quali hanno ribadito e puntualizzato le rispettive posizioni.</h:div><h:div>Dopo discussione all’udienza pubblica, la causa è stata trattenuta dal Collegio per essere decisa.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- In via preliminare vanno quindi affrontati i diversi profili d’inammissibilità eccepiti dai resistenti e dagli intervenienti ad opponendum.</h:div><h:div>1.1.- E’ eccepita la carenza di legittimazione attiva di ANCE e delle imprese ricorrenti, queste ultime anche per non avere preso parte alla procedura di gara.</h:div><h:div>L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>1.1.1.- Riguardo alla posizione delle imprese ricorrenti, è utile riportarsi al precedente di questa Sezione su analoga questione (sentenza 5 dicembre 2022, n. 7596), secondo cui: “In linea generale, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale - tracciato sul solco della pronuncia 7 aprile 2011, n. 4 dell’Adunanza plenaria - in materia di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso spetta solo al soggetto che abbia legittimamente partecipato alla procedura selettiva.</h:div><h:div>Tuttavia, un operatore economico che non abbia presentato la domanda di partecipazione, è legittimato ad impugnare il bando nel caso in cui contesti proprio quelle clausole immediatamente escludenti la cui applicazione gli abbia per l’appunto impedito di accedere alla gara alla cui partecipazione e vittoria aspiri.</h:div><h:div>In tutti gli altri casi, le clausole possono e devono essere impugnate a valle ed all’esito della gara, unitamente all’atto lesivo dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2020, n. 4758; id. 22 novembre 2019, n. 7978).</h:div><h:div>È stato, altresì, chiarito che la lesione lamentata deve conseguire in via immediata e diretta, e non soltanto potenziale e meramente eventuale, in relazione a profili del tutto indipendenti dalle vicende successive della procedura e dai correlati adempimenti (cfr., Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2020, n. 441).</h:div><h:div>Per giurisprudenza costante, non sono quindi immediatamente impugnabili le clausole che rendono difficile, ma non impossibile, presentare l’offerta.</h:div><h:div>Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ravvisa gli estremi sia della legittimazione ad agire sia dell’interesse immediato ad impugnare le regole di gara, posto che, dalla prospettazione dei ricorrenti, emerge che la predeterminazione del prezzo secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la possibilità di proporre un’offerta seria ed economicamente sostenibile, risultando l’importo posto a base di gara non coerente con i valori di mercato e non adeguato all’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione.”.</h:div><h:div>Ebbene, gli odierni ricorrenti contestano che le previsioni di gara rendano nella sostanza impossibile presentare un’offerta realmente attendibile.  Ciò perché la determinazione del prezzo, sulla base di tariffe non aggiornate, costituirebbe un fattore condizionante la proponibilità di un’offerta economicamente sopportabile e, quindi, affidabile. Il che porrebbe nutriti dubbi sul fatto che l’importo posto a base di gara sia coerente coi valori effettivi di mercato ed adeguato laddove comparato con l’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione registrato in tempi recenti.</h:div><h:div>1.1.2.- Con riferimento altresì al tema della mancata partecipazione alla gara delle imprese ricorrenti è agevole osservare che, nella fattispecie in esame, si è in presenza di un’ipotesi necessitata dell’impugnativa del bando e delle connesse prescrizioni di gara, dal momento che gli stessi non avrebbero consentito agli operatori interessati di formulare un’offerta economica “sostenibile”. In questa prospettiva, la mancata partecipazione alla procedura è il presupposto per evitare acquiescenza a determinate regole di gara considerate illegittime.</h:div><h:div>D’altronde, la partecipazione alle procedure pubbliche d’appalto costituisce accettazione del progetto a base di gara, dei relativi prezzi nonché dello stato dei luoghi e delle condizioni economiche ed ambientali per l’esecuzione dei lavori: in altri termini non può parteciparsi ad una gara contestandone a posteriori il prezzo, dal momento che il computo metrico di base rientra, per l’appunto, fra gli elementi che l’impresa partecipante deve necessariamente accettare in modo da presentare un’offerta economica a questi conforme.</h:div><h:div>1.1.3.- Riguardo alla posizione di ANCE, quest’ultima è legittimata ad agire in giudizio posto che il ricorso è volto ad affermare un interesse generale ed omogeneo riferibile alla categoria, consistente nella pretesa che i prezzi a base di gara siano congrui e tali da consentire al candidato di formulare un’offerta economica realisticamente remunerativa.</h:div><h:div>La pretesa azionata nel presente giudizio non verte, infatti, sulla contestazione della convenienza economica in sé del contratto, quanto sul rispetto di previsioni normative che operano, almeno a livello potenziale ed astratto, a vantaggio indistintamente di tutti gli associati.</h:div><h:div>Il meccanismo della revisione dei prezzi, delle compensazioni in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici e della revisione dei prezzi nella determinazione dell’importo da porre a base di gara - secondo la disciplina da ultimo introdotta dal menzionato art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022 – riveste la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le distorsioni, avuto riguardo all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione riscontrati come andamento dell’ultimo anno. </h:div><h:div>1.2.- Sempre in via preliminare, la Provincia di Benevento ha dedotto, per altro profilo, l’inammissibilità del ricorso, atteso che alla procedura di gara in questione hanno preso parte imprese iscritte all’ANCE Avellino e quindi all’ANCE Campania, nonché all’ANCE Benevento, come tali portatrici di un interesse distinto ed addirittura contrastante rispetto a quello vantato dall’Associazione ricorrente. </h:div><h:div>Anche questa eccezione è infondata.</h:div><h:div>Il carattere di omogeneità e comunanza degli interessi rappresentati non viene meno per effetto della circostanza per cui taluni degli associati abbiano inteso comunque partecipare alla contestata procedura di gara. La decisione di costoro è infatti l’esito di mere valutazioni di opportunità e di convenienza imprenditoriale che, proprio perché dei singoli, non neutralizza la portata generale e comune dell’interesse speso da ANCE a favore dell’intera categoria (cfr. TAR Sicilia, Catania, 7 dicembre 2021, n. 3693).</h:div><h:div>1.3.- Va quindi affrontata l’eccezione sollevata dalla Provincia di Benevento e dall’interveniente ACAMIR (con produzione delle SOA delle ricorrenti) d’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse posto che, comunque, talune delle ricorrenti non avrebbero potuto partecipare alla gara difettando dei requisiti generali minimi di partecipazione.</h:div><h:div>L’eccezione deve soggettivamente circoscriversi solo alle imprese di cui si dubita il possesso dei requisiti d’idoneità minimi per partecipare alla gara.</h:div><h:div>Delimitato lo spettro dell’eccezione, la stessa è infondata.</h:div><h:div>Sul punto si osserva che il possesso dei requisiti generali per partecipare alla gara in discussione in capo alle ricorrenti può essere costruito in forma collettiva tramite la costituzione di ATI (orizzontali/verticali) ovvero di Consorzi Stabili: ne deriva che in alcun modo può ritenersi carente di legittimazione ovvero d’interesse ciascuna delle imprese ricorrenti per mancato possesso di tutte le categorie SOA richieste dal Bando, ben potendo le stesse partecipare in forma collettiva alla gara in discussione.</h:div><h:div>2.- Può quindi passarsi all’esame del merito del ricorso e dei relativi motivi aggiunti che sono fondati.</h:div><h:div>In linea generale, come chiarito da questa Sezione col precedente menzionato (cfr. 7596/2022): “Rientra nei generali principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, sanciti dalla Costituzione, nonché nei canoni comunitari di proporzionalità e trasparenza, l'obbligo - nelle procedure ad evidenza pubblica - di stabilire compensi remunerativi capaci di mettere i concorrenti nella condizione di presentare un'offerta sostenibile ed affidabile, evitando il serio rischio di distorsioni nelle dinamiche concorrenziali e dell'effettuazione di lavori o erogazione di servizi di scarsa qualità (cfr. TAR Brescia, sez. I, 9 luglio 2007, n. 621).</h:div><h:div>In questo senso, gli appalti devono pur sempre essere aggiudicati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.</h:div><h:div>Laddove i costi non considerati o non giustificati siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile, con ovvie conseguenze sulla veridicità della stessa (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 23 maggio 2022, n. 5447; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2019, n. 8110; id., 15 aprile 2013, n. 2063; id., sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963; id., sez. III, 11 aprile 2012, n. 2073; id, 10 luglio 2020, n. 4451)”.</h:div><h:div>Su queste premesse di ordine generale, nello specifico, l’operato della Provincia di Benevento risulta illegittimo per violazione del regime ordinario di determinazione dei prezzi a base di appalto come fissato dagli artt. 23, comma 16, 30, comma 1, e 95, comma 1, del D. lgs 50/2016, avendo l’Amministrazione resistente– per il calcolo della base d’asta – assunto a riferimento prezzi significativamente inferiori rispetto ai correnti prezzi di mercato.</h:div><h:div>L’art. 30 d. lgs 50/2016 – in continuità con il previgente codice dei contratti pubblici – ha sancito il principio secondo cui:  “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”. </h:div><h:div>L’art. 95, comma 1, del medesimo codice, inoltre, ha fissato il principio di effettività del confronto concorrenziale, sancendo che “i criteri di aggiudicazione garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva”. </h:div><h:div>Nel caso dell’affidamento di lavori, allo scopo di assicurare il rispetto dei sopra menzionati principi, il legislatore ha inteso individuare uno standard certo ai quali i prezzi a base d’asta devono agganciarsi. </h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 23, comma 16, 3° e 4° periodo, del codice, infatti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”. </h:div><h:div>Pertanto, l’aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali le condizioni di serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni, l’effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell’appalto. </h:div><h:div>E’ evidente che la disposizione in parola assume tra le proprie finalità anche quella di regolare il mercato delle opere pubbliche e prevenirne distorsioni, atteso che l’impiego di parametri eccessivamente bassi e comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore relativo d’impresa, è potenzialmente in grado di alterare i meccanismi della concorrenza ed impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità. </h:div><h:div>In ragione di ciò, in applicazione del citato art. 23, comma 16, del codice, non solo le Regioni sono obbligate ad aggiornare annualmente i prezzi, intervenendo sui relativi prezzari regionali, ma le stesse stazioni appaltanti devono accertare l’adeguatezza e l’effettiva rispondenza di quelli applicati ai reali valori del mercato di riferimento. </h:div><h:div>La sussistenza dell’obbligo in capo alle stazioni appaltanti trova conferma nell’art. 26, comma 4, del codice, ai sensi del quale, conclusa la progettazione, l’Amministrazione, in fase di validazione del progetto, è tenuta a un’ulteriore verifica degli elaborati progettuali prima dell’avvio della gara, accertandone la regolarità anche per i profili della “coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti” e della “adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati” (26, comma 4, lett. b e lett. h, d. lgs. 50/2016). </h:div><h:div>La portata dell’obbligo sancito dall’art. 23, comma 16, d. lgs 50/2016 dev’essere quindi interpretata in senso sostanziale, in ossequio ai principi di cui ai principi di cui all’art. 30 del medesimo Codice, nonché di quelli fondamentali anche di rango costituzionale ed europeo ad esso sottesi, per i quali le committenti sono obbligate ad effettuare una revisione dei prezzari disponibili - e, conseguentemente, dei progetti - ogniqualvolta sia riscontrabile una loro non aderenza al dato reale. </h:div><h:div>3.- Il regime ordinario sopra descritto è stato integrato con le disposizioni di legge a carattere eccezionale di cui al menzionato D.L. 50 del 2022, convertito dalla L. n. 91 del 2022, volte a fare fronte agli eventi eccezionali che, a partire da febbraio 2022, hanno contraddistinto il quadro politico ed economico internazionale dal quale è derivato un incontrollato aumento di prezzi dei materiali da costruzione e dei relativi supporti energetici (cd. “caro materiali”).</h:div><h:div>Il legislatore, da un lato, ha inteso obbligare le principali Stazioni Appaltanti ad adottare con urgenza i nuovi prezzari 2022, dall’altro, ne ha previsto l’applicazione anche retroattiva relativamente alle lavorazioni in corso ed eseguite nell’anno 2022. </h:div><h:div>Il menzionato art. 23, al comma 2, dispone per l’appunto che: </h:div><h:div>“… Fermo quanto previsto dal citato art. 29 del D.L. n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.L. n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma. …”. </h:div><h:div>Nel caso di specie, la Stazione Appaltante non si è premurata di indagare né “la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti”, né “l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta”, né, tanto meno, “l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati”, come richiesto dall’art. 26, comma 4, lett. b), c) e h), d. lgs 50/2016. </h:div><h:div>Invero, la validazione del progetto è avvenuta in data 17 ottobre 2022, ossia, in un momento in cui si erano manifestati i rincari causati dall’emergenza epidemiologica da SARS-COV 2 e dal conflitto russo-ucraino si erano più che appalesati. </h:div><h:div>Con riferimento alla necessità che le Stazioni Appaltanti pongano a base di gara prezziari aggiornati e in linea con i correnti prezzi di mercato, la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che:  </h:div><h:div> “l’impiego di parametri eccessivamente bassi (...), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è in grado, infatti, di alterare il gioco della concorrenza ed impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità” (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 6 aprile 2021, n. 497). </h:div><h:div>Inoltre, “L’obbligo di porre a base di gara valori economici coerenti con l’attuale andamento del mercato trova la sua ragione nella necessità di evitare carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della pubblica amministrazione, oltre che sensibili alterazioni della concorrenza tra le imprese. Una Amministrazione che non si adegua a tali regole penalizza soprattutto le imprese più competitive e virtuose, perché esse sopportano maggiori oneri per l’adeguamento dei costi del lavoro, per l’investimento, per la formazione, per la sicurezza (TAR. Sardegna, Sez. I, 16 agosto 2011 n. 895; Sez. II, 20 giugno 2019, n. 554). </h:div><h:div>In termini analoghi, è stato anche precisato che  “la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni puntualizzato la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, contenenti valori economici coerenti con l’attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzati dai prezzi non aggiornati soprattutto gli operatori economici più competitivi, perché sopportano i maggiori oneri per l’aggiornamento dei costi del lavoro, per l’investimento, la formazione e così via”  (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 3 dicembre 2019. n. 1581). </h:div><h:div>Corrisponde pertanto, ad un principio di responsabilità, economicità e buona amministrazione, l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di non limitarsi ad adottare un prezzario aggiornato, ma effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, e ciò nell’ottica di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato. </h:div><h:div>L’urgenza di dar risposta a simili impellenti esigenze ha trovato conferma anche nell’ultimo intervento del Governo che, all’articolo 29, D.L. n. 4/2022 (cd. “Sostegni-ter”), ha espressamente ribadito, in attesa delle future linee guida MIMS in materia, che le Stazioni Appaltanti possono procedere anche in modo autonomo all’aggiornamento dei prezzari. Tale aggiornamento, per essere reale ed efficace non può che tener conto dei prezzi realmente praticati sul territorio regionale. </h:div><h:div>Giova rammentare che l’ANAC, con Comunicato presidenziale del 17 febbraio 2021 – prima dei noti eventi bellici - ha evidenziato che il progetto va redatto “sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato”. </h:div><h:div>4.- Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non risponde ai criteri di ragionevolezza la scelta dell’Amministrazione resistente di adottare a base di gara un computo redatto in base al prezzario regionale del 2021 (e ANAS 2021) con evidenti scostamenti rispetto ai prezzi di mercato correnti. </h:div><h:div>Nella fattispecie per cui è causa, i prezzi posti dalla Stazione Appaltante a base d’appalto sono sensibilmente inferiori sia ai prezziari 2022 vigenti, sia ai prezzi realmente praticati sul mercato, non tenendo conto del “caro materiali” verificatosi negli ultimi mesi e che ha riguardato i costi delle principali materie prime utilizzate nell’ambito dei lavori pubblici. </h:div><h:div>Ed infatti, l’importo posto a base di gara risulta inferiore di circa il 33,70% rispetto all’importo valutato sulla base dei costi che l’impresa sosterrebbe realmente per la gestione dell’appalto in base agli attuali valori di mercato. </h:div><h:div>5.- Si ravvisano gli estremi in relazione alla novità e complessità delle questioni per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.</h:div><h:div>Compensa le spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/03/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ennio Buonocore</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>