<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="art. 3 co 3 bimbo 2 gen contrasto GLO" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220501320221126155601512" id="20220501320221126155601512" modello="4" modifica="26/11/2022 16:28:01" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="05013"/><fascicolo anno="2022" n="07385"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.4:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220501320221126155601512.xml</file><wordfile>20220501320221126155601512.docm</wordfile><ricorso NRG="202205013">202205013\202205013.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\845 Paolo Severini\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valeria Nicoletta Flammini</firma><data>26/11/2022 16:28:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/11/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Severini,	Presidente</h:div><h:div>Ida Raiola,	Consigliere</h:div><h:div>Valeria Nicoletta Flammini,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del PEI consegnato il 25.10.2022 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 22 a fronte di una frequenza scolastica di 29 ore in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche nonché della proposta contenuta nel GLO; </h:div><h:div>- verbale del GLO consegnato il 25.10.2022 nella parte in cui, pur prevedendo la necessità di assegnare al bambino un numero di ora pari alla frequenza scolastica riconosce un numero di ore di sostegno pari a 22 a fronte di 29 ore di frequenza;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti attraverso i quali l’Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall'ufficio scolastico regionale; </h:div><h:div>- nonché degli atti e dei verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap ad oggi ignoti che non tiene conto della situazione di handicap grave in cui versa il minore; </h:div><h:div>previa declaratoria </h:div><h:div>del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l’intero orario di frequenza scolastica in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento,</h:div><h:div>nonché per la declaratoria</h:div><h:div>dell’obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento,</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5013 del 2022, proposto da -OMISSIS-e-OMISSIS- quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania ed Istituto comprensivo statale -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz 11, domiciliano <corsivo>ex lege</corsivo>;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con ricorso notificato in data 28 ottobre 2022 e depositato in pari data, i ricorrenti chiedevano che al figlio minore, già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità (art.3, comma 3, l. 104/1992, cfr., all. 4 al ricorso introduttivo) fosse riconosciuto il diritto ad un insegnante di sostegno a supporto, con rapporto in deroga, ai fini dell’integrazione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023, per l’intero orario di frequenza, lamentando che l’avvenuta assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore (22 ore), fosse da ritenersi inadeguata rispetto alla patologia sofferta.</h:div><h:div>I ricorrenti, instavano, quindi, per l’accertamento, per l’anno scolastico in corso, del diritto ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia del minore come da valutazione delle concrete esigenze formative, nonché la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.</h:div><h:div>Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge <corsivo>sub specie</corsivo> di violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 Cost., nonché di violazione degli artt. 1, 3, 8, 12-16 della L. 104/92, di varie norme costituzionali e applicative della predetta legge 104/92, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili.</h:div><h:div>2. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti (14 ottobre 2022), successivamente depositando documenti (16 ottobre 2022).</h:div><h:div>3. All’udienza camerale del 23 novembre 2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione, con avviso alle parti della possibile definizione con sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>4. In <corsivo>limine litis</corsivo>, il Collegio rileva che sussistono i requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.</h:div><h:div>5. In via pregiudiziale, occorre ribadire che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, <corsivo>ex</corsivo> art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e tanto in virtù del percorso argomentativo più volte seguito da questa sezione e riaffermato, tra le altre, nella Sent. n. 1331/2015 le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, debbono intendersi, in questa sede, integralmente ribadite.</h:div><h:div>6. Nel merito e con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, la domanda è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.</h:div><h:div>Va ricordato che l’art. 3, comma 2, L. 104/1992 stabilisce che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Tale principio deriva, in tutta evidenza, dagli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., sicché la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in più occasioni l’importanza dell’integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell’istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione” (C. Cost. n. 215 del 1987).</h:div><h:div>Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo la previsione di personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili (C.Cost. n. 52 del 2000). La concreta attuazione dei principi sopra espressi è assicurata in via principale dall’art. 12, comma 5, della L. 104-1992, secondo cui, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, deve essere elaborato un Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) che indichi le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e ponga in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata; esso, inoltre, indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) (art. 4, comma 1 d.P.R. 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), e alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di istruzione, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato. All’elaborazione del PDF iniziale seguono verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico. Esso è aggiornato a conclusione della scuola materna, elementare, media e durante il corso di istruzione secondaria superiore (cfr., art. 12 l. 104/92, co. 6 e ss.).</h:div><h:div>La redazione del PDF è finalizzata alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nella cui definizione i soggetti di cui sopra propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, quindi, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell’alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell’anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonché la classe frequentata dallo stesso.</h:div><h:div>Secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994 il P.E.I si caratterizza come documento che contiene, contemporaneamente, a) finalità e obiettivi didattici; b) itinerari di lavoro; c) tecnologia da utilizzare; d) metodologie, tecniche e verifiche; e) modalità di coinvolgimento della famiglia. Esso va definito entro il 30 luglio (art. 3, D.P.C.M. 185 del 2006), e va soggetto a verifiche (possibilmente trimestrali o anche straordinarie per casi di particolare difficoltà). L’importanza del PDF e del P.E.I. nel sistema di tutela dell’alunno disabile sono quindi evidenti: la mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità. Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema, come visto, parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre più individualizzati, all’attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile.</h:div><h:div>Ciò posto, nel caso concreto, l’attribuzione, per l’anno in corso, di (sole) 22 ore settimanali di sostegno scolastico a fronte di una frequenza complessiva di 27 ore (tenendo conto delle terapie extrascolastiche, cfr., nota del dirigente scolastico n. -OMISSIS- e PEI, commento in calce alla tabella oraria), si pone in evidente contrasto con quanto indicato dal GLOH nella seduta dell’11 ottobre 2022 (all.5) ( ove si legge: “<corsivo>per questo motivo, tutti i membri del GLO, valutate e conosciute le potenzialità cognitive di -OMISSIS-, visto il percorso formativo già svolto, ritengono necessaria la copertura totale delle ore di frequenza scolastica con un insegnante di sostegno”</corsivo>) sì da inficiarne – anche alla luce dell’assoluta carenza motivazionale alla base della scelta - la legittimità. Per come infatti chiarito anche da recente giurisprudenza amministrativa “il PEI non può disattendere dette prescrizioni ponendosi in contrasto con quanto prescritto dal GLHO in termini di ore di sostegno scolastico ed assistenza educativa da assegnare al minore, salvo che nel PEI vengano svolte accurate controdeduzioni comunque di carattere tecnico medico legali e specialistiche, corredate da una motivazione particolarmente approfondita delle ragioni neuropsichiatriche, mediche e psicoterapeutiche che inducano a discostarsi, anche parzialmente, da quanto prescritto dal competente GLHO” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 settembre 2020, n. 9312; T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., (ud. 12/01/2022) 21-01-2022, n. 193).</h:div><h:div>Ne discende che, nel caso concreto, l’attribuzione di fatto di 22 ore su un orario scolastico complessivo di 27 ore da parte dell’Amministrazione scolastica, e, quindi, di un numero ore di sostegno sensibilmente inferiore all’orario totale proprio nel PEI per l’anno in corso, è senz’altro illegittima, dovendosi, invece, assicurare al minore, avuto riguardo alle sue concrete esigenze l’integrale copertura dell’orario scolastico con l’assistenza di un insegnante di sostegno secondo il rapporto in deroga 1:1.</h:div><h:div>Tanto premesso, il Collegio, ritiene necessario adottare misure ai sensi dell’art. 34 co. 1, lett. e c.p.a. al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità di provvedere all’inizio dell’anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento”.</h:div><h:div>In tal senso, va osservato che l’art. 34 comma 1, lett. c) del c.p.a., nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” e che, in base alla successiva lett. e), il giudice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza”. Le due previsioni prefigurano, quindi, un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ossia, all’occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempimento pubblicistico coattivo. Occorre, pertanto, imporre all’amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza entro giorni quindici dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, e con facoltà di farsi assistere da ausiliari specializzati (questi ultimi ai soli fini della eventuale integrazione del PEI ove essa si rendesse necessaria), il quale provvederà nei successivi trenta giorni.</h:div><h:div>Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 <corsivo>sexies</corsivo> comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso va accolto quanto al riconoscimento del diritto del minore in epigrafe ad essere assistito, per l’anno scolastico corrente, da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1 per l’intero orario scolastico e per l’effetto va annullato il PEI per l’a.s. 2022/2023 nella parte in cui ha previsto l’assegnazione al minore di un numero di ore di sostegno insufficiente rispetto alla patologia con condanna dell’Amministrazione a disporne l’integrazione.</h:div><h:div>A tal fine dispone le misure di cui all’art. 34 c.p.a. indicate sopra.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>-) dichiara l’illegittimità del PEI per l’a.s. 2022/2023, nella parte in cui ha assegnato al minore, per il ridetto anno scolastico un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore all’orario scolastico;</h:div><h:div>-) condanna l’Amministrazione scolastica competente alla tempestiva integrazione del PEI per l’anno scolastico in corso, con la specifica indicazione del numero di ore di sostegno aggiuntive, e alla sua esecuzione in favore del minore, e alla conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero dell’intera frequenza scolastica;</h:div><h:div>-) qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio e di avvalersi di ausiliari in possesso delle necessarie competenze per l’integrazione del PEI, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente sentenza;</h:div><h:div>-) condanna le Amministrazioni intimate, in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00# (euro millecinquecento/00#), oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-<corsivo>septies</corsivo>, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/11/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. Rosa Piscopo</h:div><h:div>Valeria Nicoletta Flammini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>