<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220451620221220111152782" descrizione="" gruppo="20220451620221220111152782" modifica="12/21/2022 10:27:18 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="04516"/><fascicolo anno="2022" n="08008"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220451620221220111152782.xml</file><wordfile>20220451620221220111152782.docm</wordfile><ricorso NRG="202204516">202204516\202204516.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\939 Paolo Corciulo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daria Valletta</firma><data>21/12/2022 10:27:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/12/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Corciulo,	Presidente</h:div><h:div>Antonella Lariccia,	Consigliere</h:div><h:div>Daria Valletta,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale n. 718 del 27.7.2022 con la quale il Comune di Mugnano di Napoli ha revocato l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili e degli spazi esterni comunali per anni quattro al Consorzio Stabile Impero (CIG 8860704441, CPV 90910000-9), nonché l'affidamento sotto riserva di legge allo stesso Consorzio Stabile Impero (di seguito anche solo ‘Consorzio') firmato in data 30 maggio 2022; </h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale n. 720 del 28 luglio 2022 con la quale il Comune di Mugnano di Napoli ha provveduto all'aggiudicazione della suddetta gara in favore della società CO.SER.MA a r.l.; </h:div><h:div>- nonché, ove e per quanto lesiva della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara così come comprensiva di bando, disciplinare e capitolato così come interpretata dalla stazione appaltante in modo escludente per il Consorzio Stabile Impero; </h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, eventualmente nelle more stipulato, al fine del subentro della ricorrente, oltre che infine, per il risarcimento del danno sia in forma specifica, che per equivalente, conseguente alla illegittimità degli atti impugnati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4516 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Stabile Impero, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni De Vergottini in Napoli, via S. Lucia n. 15 c/o Avv. Limatola; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Mugnano di Napoli, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Amoruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Centrale di Committenza Tra i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Co.Ser.Ma a R.L., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mugnano di Napoli e della Co.Ser.Ma A R.L.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo del giudizio il Consorzio Stabile Impero ha impugnato gli atti indicati più puntualmente in epigrafe, e, segnatamente, il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili e degli spazi esterni del Comune di Mugnano in favore del Consorzio Stabile Impero del 30 maggio 2022, nonché l’atto di successiva aggiudicazione della suddetta gara in favore della società CO.SER.MA a r.l.</h:div><h:div>Di seguito i motivi di gravame:</h:div><h:div>1) in primo luogo, si lamenta la sostanziale assenza di motivazione che vizierebbe il provvedimento di revoca impugnato, in quanto la stazione appaltante avrebbe fatto esclusivo riferimento a una omissione dichiarativa posta in essere dalla ricorrente, senza esprimere alcuna valutazione sul merito delle circostanze omesse e sulla relativa incidenza quanto all’affidabilità del partecipante alla gara; l’Amministrazione, inoltre, già nel corso della procedura di gara, aveva chiesto chiarimenti al Consorzio in merito al provvedimento di risoluzione adottato dall’ASREM per presunto inadempimento: a seguito dei chiarimenti resi, il Comune di Mugnano decideva, comunque, di procedere all’aggiudicazione in favore del Consorzio, sicché non sarebbe dato comprendere per quali ragioni– a distanza di pochi mesi– l’Amministrazione avrebbe ritenuto invece determinante l’omessa dichiarazione;</h:div><h:div>si deduce, ancora, che la ricorrente non avrebbe, comunque, posto in essere alcun comportamento qualificabile come grave illecito professionale;</h:div><h:div>2) con il secondo motivo di gravame si osserva, ancora, che il provvedimento di revoca non sarebbe stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, comprimendo così oltremodo il diritto di difesa del Consorzio Stabile Impero;</h:div><h:div>3) infine, la stazione appaltante avrebbe esercitato il potere di autotutela senza alcuna giustificazione in ordine ai presupposti richiesti dall’ordinamento per la revoca di un provvedimento amministrativo già adottato; nell’atto in contestazione non vi sarebbe, infatti, alcun riferimento ai sopravvenuti motivi di interesse pubblico o alla mutata situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento che dovrebbero sostenere la motivazione del provvedimento di revoca.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio la controinteressata Co.ser.ma, chiedendo la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Si è altresì costituito (in data 13.12.2022, dunque tardivamente) il Comune di Mugnano, domandando il rigetto del gravame.</h:div><h:div>All’udienza in data 16 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è fondato, per l’assorbente motivo che il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione della gara in commento in favore della ricorrente non appare adeguatamente motivato quanto ai necessari presupposti giustificativi delle determinazioni assunte.</h:div><h:div>Giova sinteticamente ripercorrere i fatti che hanno interessato la vicenda in disamina.</h:div><h:div>Con determina a contrarre n. 808 del 4 agosto 2021 è stata indetta la gara per l’affidamento dell’appalto, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di pulizia degli immobili e degli spazi esterni comunali per la durata di quattro anni (<corsivo>cfr</corsivo>. doc. 3 della produzione di parte ricorrente). Con determina n. 563 del 27 maggio 2022 (<corsivo>cfr</corsivo>. doc. 7 della produzione di parte ricorrente), il Comune di Mugnano ha, quindi, provveduto ad aggiudicare la gara al Consorzio Stabile Impero.</h:div><h:div>A seguito di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento, ad iniziativa della società Co.ser.Ma, questo TAR ha sospeso l’efficacia dell’atto di aggiudicazione gravato, disponendo, per quanto di interesse, quanto segue: “(..) <corsivo>affinché la stazione appaltante verifichi la sussistenza di un grave illecito professionale nel comportamento serbato dalla controinteressata con esclusivo riferimento alle vicende contemplate nella deliberazione del D.G. dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise (ASREM) n. 843 del 16.7.2021</corsivo> (..)” (<corsivo>cfr</corsivo>. ordinanza n. 1371 del 20 luglio 2022).</h:div><h:div>All’esito del riesame in tal modo sollecitato la stazione appaltante, con il provvedimento in questa sede gravato, ha revocato l’aggiudicazione in favore del Consorzio odierno ricorrente sulla base della seguente motivazione: “<corsivo>VISTA l’omissione dichiarativa operata in occasione della partecipazione alla gara da parte della società CONSORZIO STABILE IMPERO; RITENUTO che il</corsivo>
				<corsivo>comportamento</corsivo>
				<corsivo>tenuto dal suddetto operatore incide in senso negativo sulla sua integrità e affidabilità professionale</corsivo> (…)” (<corsivo>cfr</corsivo>. provvedimento gravato).</h:div><h:div>Ciò posto, e come si è anticipato, il provvedimento di revoca in commento risulta, effettivamente, manchevole di un adeguato apparato motivazionale che dia conto della disamina effettuata dall’Amministrazione relativamente alle circostanze giustificative del ripensamento operato.</h:div><h:div>Occorre, in proposito, riferirsi alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza in punto di obblighi dichiarativi gravanti sul partecipante alla gara.</h:div><h:div>Come noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione nr. 16/2020 ha enunciato i seguenti principi di diritto: </h:div><h:div><corsivo>“- La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione</corsivo>”.</h:div><h:div>Dunque, per quanto in questa sede interessa, la Plenaria ha escluso con nettezza che all’omissione dichiarativa di cui all’art. 80, comma 5, lett.c), possa riconnettersi alcun effetto automaticamente escludente a carico di chi si è reso autore dell’omissione.</h:div><h:div>In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza successiva; si segnala, da ultimo: “<corsivo>È indubbio, invece, che in caso di omissioni dichiarative di precedenti vicende professionali suscettibili di integrare un “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, non è prevista l’automatica espulsione dell’operatore economico dalla procedura di gara, ma la stazione appaltante, venuta a conoscenza della pregressa vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare dell’integrità dell’operatore economico e della sua affidabilità quanto all’esecuzione del contratto di appalto. In tal senso è consolidata la giurisprudenza amministrativa, che con la sentenza dell’Adunanza plenaria 28 agosto 2020, n. 16 ha precisato che l'omissione dichiarativa non è equiparabile alla falsità e non costituisce di per sé autonoma causa escludente, sufficiente a condurre all'estromissione del concorrente a prescindere dalla concreta rilevanza dell'informazione taciuta (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2022, n. 4965: III, 10 marzo 2021, n. 2043; V, 22 febbraio 2021, n. 1542; V, 14 giugno 2021, n. 4574; V, 15 giugno 2021, 4641).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In altre pronunce è stato puntualmente definito il contenuto della valutazione cui è tenuta la stazione appaltante qualora sia venuta a conoscenza di una condotta suscettibile di integrare un “grave illecito professionale”; in sintesi (secondo Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307 e 27 ottobre 2021, n. 7223) la stazione appaltante è tenuta ad una duplice valutazione: dapprima se si tratti, in ogni aspetto, di un effettivo caso di pregresso “grave illecito professionale” e poi in che termini il fatto che lo integra risulti incongruo rispetto all’affidabilità dell’impresa in vista del particolare contratto per il quale è gara</corsivo>” (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. St. Sez. V, 27/09/2022, n. 8336).</h:div><h:div>Nel caso di specie, nella motivazione del provvedimento di revoca gravato (che, come si è evidenziato, si limita a citare il fatto in sé dell’omissione) non si è dato in alcun modo conto dell’effettuazione, ad iniziativa della stazione appaltante, della valutazione in discorso. In sostanza, l’esclusione dalla procedura di gara è stata disposta, apparentemente, a carico del concorrente per la sola ragione di aver taciuto al momento della presentazione della domanda di partecipazione la vicenda della risoluzione del rapporto contrattuale con ASREM. Non v’è stato alcun giudizio sulla vicenda in sé e sulla sua idoneità a far dubitare della integrità ed affidabilità del concorrente.</h:div><h:div>In tal modo la stazione appaltante è incorsa proprio in quell’automatismo espulsivo escluso dalla giurisprudenza in precedenza citata.</h:div><h:div>In questo contesto, si impone dunque l’annullamento del provvedimento di revoca gravato e del conseguente atto di aggiudicazione della gara in commento in favore della controinteressata: non consta agli atti l’avvenuta stipula del contratto di appalto.</h:div><h:div>È, invece, da rigettare la domanda di risarcimento del danno, introdotta dal Consorzio ricorrente in via del tutto generica, senza alcuna allegazione e prova del pregiudizio da riparare.</h:div><h:div>Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto.</h:div><h:div>Quanto al regolamento delle spese di lite, considerate le ragioni poste a fondamento della presente decisione, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti in lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per gli effetti indicati in parte motiva.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/12/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Daria Valletta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>