<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220335320220927173857845" descrizione="" gruppo="20220335320220927173857845" modifica="04/10/2022 18:03:17" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="03353"/><fascicolo anno="2022" n="06159"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220335320220927173857845.xml</file><wordfile>20220335320220927173857845.docm</wordfile><ricorso NRG="202203353">202203353\202203353.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 2\2022\202203353\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>paolo corciulo</firma><data>04/10/2022 18:03:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>paolo corciulo</firma><data>04/10/2022 18:03:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Corciulo,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Maria Laura Maddalena,	Consigliere</h:div><h:div>Germana Lo Sapio,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) della Determinazione n.792 del 10.6.2022, a firma del Dirigente dell'Ufficio di Piano, con cui è stata disposta l'aggiudicazione, in favore del costituendo RTI controinteressato, della procedura negoziata indetta per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado ubicate nel territorio dell'Ambito Sociale N23”, CIG 8993446A69 ;</h:div><h:div>b) della proposta di aggiudicazione dell'appalto de quo in favore delle Cooperative sociali controinteressate, di cui al verbale di gara n.7 del 9.5.2022; </h:div><h:div>c) dei verbali di gara, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione del RTI controinteressato, per i motivi di cui infra, e nella parte in cui è stata ritenuta congrua ed affidabile l'offerta dallo stesso prodotta;</h:div><h:div>d) ove e per quanto occorra, in parte qua, della Lettera di invito e del CSA; </h:div><h:div>e) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi il contratto d'appalto, ove stipulato, e l'eventuale affidamento del servizio, nonché la documentazione (ad oggi, non nota) relativa al procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;</h:div><h:div>NONCHE' PER LA DECLARATORIA</h:div><h:div>del diritto della ricorrente all'aggiudicazione della procedura aperta de qua;</h:div><h:div>E PER LA CONDANNA</h:div><h:div>dell'intimata Amministrazione al risarcimento del danno, mediante reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3353 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Sirio Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero, Concetta Borgese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Piano Sociale di Zona Area Nolana - Ambito Territoriale Napoli 23, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Io con Voi Cooperativa Sociale, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Cooperativa Sociale Mondo in Cammino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio  del Comune di Nola e  della Cooperativa Sociale Mondo in Cammino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Data per letta nell'udienza pubblica del 27 settembre 2022 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Sirio Società Cooperativa Sociale ha impugnato innanzi a questo Tribunale, con contestuale proposizione di domanda cautelare, la determinazione dirigenziale n.792 del 10 giugno 2022 con cui il Comune di Nola ha aggiudicato al costituendo raggruppamento di imprese tra “Mondo in Cammino Cooperativa Sociale” e “Io con Voi Cooperativa Sociale” la procedura negoziata indetta in data 26 novembre 2021 per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado ubicate nel territorio dell’Ambito Sociale n.23”.</h:div><h:div>Parte ricorrente, giunta seconda in graduatoria con 80 punti per l’offerta tecnica e 18,08 punti per l’offerta economica, rispetto alle controinteressate che hanno ricevuto punti 79,36 e punti 20,00, ha evidenziato che mentre la sua offerta ha superato la verifica di anomalia, per quella del costituendo raggruppamento di imprese tra “Mondo in Cammino Cooperativa Sociale” e “Io con Voi Cooperativa Sociale” era sorta la necessità di procedere ad un’integrazione documentale, dal momento che  i costi giustificati non apparivano sufficienti ed esaustivi rispetto all’offerta, in particolare, rispetto alla contrattazione collettiva di settore aggiornata a settembre 2020. All’esito della fase istruttoria, con verbale n.7 del 9 maggio 2022, il responsabile unico del procedimento ha ritenuto congrua l’offerta della controinteressata in cui favore è stata disposta infine l’aggiudicazione.</h:div><h:div>A fondamento dell’impugnazione sono stati addotti i seguenti motivi.</h:div><h:div>Con il primo motivo si lamenta la mancata esclusione del RTI aggiudicatario avendo tale concorrente omesso di dichiarare, in seno all’offerta economica, il costo della manodopera, in violazione di quanto previsto dall’art.95, decimo comma 10 del D.Lgs. 50/2016.</h:div><h:div>Con il secondo motivo ci si duole della mancata estromissione del RTI controinteressato per essere omessa la produzione della dichiarazione dell’ausiliaria richiesta dall’art.89,  primo comma del D.Lgs. 50/2016.</h:div><h:div>Con il terzo motivo la società ricorrente deduce l’incongruità dell’offerta della aggiudicataria, situazione che ne avrebbe dovuto imporre l’esclusione. Innanzitutto, si evidenzia che, sebbene fossero state sottoscritte da entrambe le società costituenti il raggruppamento, le giustificazioni avrebbero riguardato solamente la capogruppo mandataria e non anche la mandante, sebbene quest’ultima fosse stata deputata ad eseguire il 45% del servizio oggetto di affidamento. Avuto riguardo a specifiche voci di offerta, parte ricorrente contesta l’attendibilità di quelle prodotte per la manodopera, per l’ammontare di €.150.602,00, per errato inquadramento del personale; in particolare, essendosi in presenza di un servizio di assistenza specialistica scolastica in favore di alunni con disabilità, sarebbe stato necessario l’impiego di educatori professionali  il cui inquadramento contrattuale, secondo il vigente CCNL, avrebbe dovuto essere il livello D2 e non quello D1, indicato da parte controinteressata; ciò avrebbe determinato una decisiva sottostima dei costi per il personale, dal momento che il prodotto che si ottiene moltiplicando la paga oraria corretta, pari a €.17,60 per il livello D2, per le 8.860 ore di impiego degli educatori professionali, determina un costo di €.155.936,00, superiore all’intero prezzo offerto, pari a  €.153.599,05. Allo stesso modo, per la figura del coordinatore, di cui è stato indicato l’inquadramento nel livello D2, rispetto al CCNL di categoria quello corretto avrebbe dovuto essere quello del livello D3, “Educatrice/ore Coordinatrice/ore”. Inoltre, vi sarebbe stata una consistente ed immotivata contrazione delle ore mediamente non lavorate, che, in luogo di quelle indicate nelle tabelle ministeriali per i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario nella misura di 1.548, nelle giustifiche prodotte dalla controinteressata sarebbero aumentate a 1.695,36, per un valore superiore di circa 150 ore. Ciò avrebbe comportato la sterilizzazione dell’incidenza delle assenze per malattia, infortunio, maternità, permessi, formazione e assemblee sindacali, risultando decurtate soltanto le ferie del personale.  Ancora, sarebbero irrisori ulteriori costi indicati nelle giustifiche: in particolare, eliminando dalla voce “costi di gestione”, pari a  €.1.950,00, quelli per la sicurezza, pari a €.1.500,00, residuerebbero appena €.450,00, a copertura di tutti gli altri costi di esecuzione del servizio, incluse le spese generali.</h:div><h:div>In via gradata, parte ricorrente contesta il punteggio assegnato alla controinteressata per l’offerta tecnica. Al riguardo, per il requisito A.2.2. “Capacità di contenimento del turn over degli operatori”, per cui la lex specialis prevedeva l’attribuzione fino a 7 punti per il livello di stabilizzazione del personale, ovverosia “punti 0,5 per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato, alla data di presentazione della domanda”, la controinteressata ha conseguito il punteggio massimo - avendo dimostrato la presenza di n.14 dipendenti a tempo indeterminato – sebbene si fosse trattato di personale esclusivamente alle dipendenze della capogruppo mandataria; l’illegittimità deriverebbe  dalla circostanza per cui la mandante era affidataria del 45 % delle prestazioni di  servizio. </h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio il Comune di Nola e la Cooperativa Mondo Sociale in Cammino, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 19 luglio 2022, essendo sorte esigenze istruttorie, previa rinuncia di parte ricorrente, la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 27 settembre 2022, in vista della quale, sono state depositate memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Occorre esaminare il primo motivo di impugnazione, con cui parte ricorrente si duole della mancata esclusione della controinteressata per non avere questa indicato nella propria offerta i costi della  manodopera, in violazione del precetto di cui  all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.</h:div><h:div>Al riguardo, mentre perno principale della difesa di parte controinteressata è consistito nel rilevare che i costi della manodopera  erano comunque stati indicati e verificati in sede di congruità dell’offerta, la difesa del Comune di Nola si è articolata nei seguenti punti: innanzitutto, sarebbe insussistente un obbligo in tal senso, dal momento che il servizio oggetto di affidamento figura tra quelli di “natura intellettuale”, per cui l’art. 95, comma 10 pone un regime espresso di deroga; in secondo luogo,  il modulo previsto per la presentazione dell’offerta economica predisposto (e non modificabile) per la gara tramite MEPA, non prevedeva la possibilità di indicare il costo della manodopera, ma soltanto quelli della sicurezza, elemento presente nell’offerta economica dell’aggiudicataria; infine, anche la ricorrente nella propria offerta economica non  avrebbe indicato i costi della manodopera, con consequenziale inammissibilità della censura per carenza di interesse.</h:div><h:div>Il motivo è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Rileva il Collegio che, in punto di fatto, non risulta contestata dalla difesa del Comune di Nola la circostanza del mancato inserimento del costo della manodopera nell’offerta economica dell’aggiudicataria, circostanza che, tra l’altro, si evince anche dall’esame della relativa documentazione depositata agli atti del giudizio.</h:div><h:div>Circa l’ambito di applicazione dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 condivisibile e recente giurisprudenza ha ritenuto che «in materia la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8; Corte di giustizia UE, sez, IX, 2 maggio 2019, C-309/18, Lavorgna s.r.l.) ha fissato i seguenti indirizzi interpretativi: a) la mancata separata indicazione dei costi della manodopera (dunque anche della sicurezza) comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara; b) tale omissione non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio (dunque neppure mediante giustificativi presentati in sede di verifica di congruità dell'offerta); c) l'esclusione dalla gara va spiccata anche in assenza di specificazione ossia di espressa comminatoria, in tal senso, ad opera della “legge di gara”. Ciò dal momento che la normativa italiana è sufficientemente chiara in ordine a tale formale obbligo; d) in questa specifica direzione, i suddetti costi della sicurezza e della manodopera non possono essere neppure ricostruiti in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità, attraverso la eventuale dimostrazione che un tale dato era “comunque compreso nell'offerta economica … anche se non espressamente indicato” (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8, cit.). Tali costi debbono in altre parole essere espressamente “indicati” e giammai soltanto “considerati” o comunque contemplati (cfr., sul punto, la distinzione contenuta nella sentenza del TAR Sicilia, sez. III, 5 luglio 2018, n. 1553); e) unica eccezione a tale regola generale (si ripete: esclusione dalla gara per omessa separata indicazione di costi sicurezza e manodopera senza soccorso istruttorio ed anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara) è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi in altre parole di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare “confusione” nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile (es. assenza di “spazio fisico” nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta) il loro effettivo inserimento. A tutela del “legittimo affidamento”, dunque, in siffatte ipotesi deve essere consentita una sanatoria o meglio rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia)» (Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 2022  n. 1191).</h:div><h:div>Osserva il Collegio che tale rigoroso indirizzo interpretativo poggia anche  su un’autonoma ratio legis della prescrizione che si assume violata. In proposito, la necessità di un’indicazione specifica e preventiva nell’offerta economica del costo della manodopera, svincolata, come tale, da un giudizio, eventuale, di congruità dell’offerta, è rivolta, non già ad assicurare un equilibrio interno ed un’apprezzabile sostenibilità economica complessiva dell’offerta in relazione alla qualità della sua componente tecnica, quanto a salvaguardare la correttezza e la trasparenza del comportamento del concorrente nei confronti del personale da impiegare nell’esecuzione della prestazione contrattuale, imponendogli fin dall’inizio del procedimento di gara chiarezza circa il trattamento economico allo stesso destinato. Si è in presenza, in altre parole, ov’anche s’intenda accettare l’idea di un possibile scostamento da tale valore in sede di eventuale verifica di congruità complessiva dell’offerta, di una tutela rafforzata del costo del lavoro, imponendo al concorrente l’onere di vincolarsi a dati valoriali certi ed immediatamente vincolanti, garanzia posta primariamente a  tutela dei dipendenti. </h:div><h:div>Tanto premesso, la stazione appaltante avrebbe dovuto estromettere l’aggiudicataria dalla gara.</h:div><h:div>Innazitutto, la richiamata giurisprudenza impone di ritenere irrilevante l’indicazione postuma dei costi della manodopera - così come argomentato a contrario dalla difesa di parte controinteressata – cioè avvenuta solo in sede di verifica di congruità dell’offerta; ciò, per la semplice ragione che trattasi di fase subprocedimentale  solo eventuale, circostanza che già in  sede di disciplina normativa comporterebbe un vulnus alle richiamate ragioni di trasparenza e certezza della tutela del costo del lavoro.</h:div><h:div>Occorre, poi, esaminare le argomentazioni difensive del Comune di Nola con cui si assume l’inapplicabilità della norma de qua al caso in esame.</h:div><h:div>Quanto all’invocata natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento ritiene il Collegio di aderire all’orientamento di questo Tribunale, secondo cui «il servizio di assistenza scolastica per alunni con disabilità non può essere ricondotto tra quelli individuati dalla giurisprudenza come aventi natura intellettuale, dove l'apporto della manodopera è marginale o comunque scarsamente riconoscibile; ciò, in ragione del fatto che le caratteristiche del servizio oggetto della procedura di affidamento sono connotate dal significativo apporto della manodopera, seppure d'alta qualificazione, organizzata e sotto le direttive del responsabile del servizio che eroga le prestazioni richieste, sicché è da escludersi la natura intellettuale del servizio, nell'accezione che se ne è data ai fini dell'esclusione dell'appalto dall'applicazione dell' art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016». (T.A.R.  Campania Napoli, sez. VII, 7 luglio 2020, n. 2903). Nella citata sentenza si è condivisibilmente osservato che «acclarato che il codice degli appalti non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, in presenza dei quali si prescinde dalla sanzione espulsiva in difetto dell'indicazione nell'offerta dei costi della manodopera e della sicurezza, dovendosi valutare in concreto la congruità dell'offerta medesima, secondo consolidata giurisprudenza sono stati intesi come tali, quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio i servizi di brokeraggio assicurativo, quelli di consulenza, quelli di fornitura di software elettronico. L'ANAC nelle linee guida n. 13 recanti "la disciplina delle clausole sociali" ed approvate con delibera n. 114 del 13/02/19 ha evidenziato che "per servizi di natura intellettuale, si intendono i servizi che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio il brokeraggio assicurativo e la consulenza. Tale condizione si verifica nei casi in cui, anche eventualmente in parallelo all'effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse" (paragrafo 2 delle linee guida). Ben se ne comprende la logica. Solo in ipotesi simili, infatti, l'elemento della manodopera è marginale».</h:div><h:div>Come nel caso citato, anche nella presente controversia diventa essenziale l’esame delle prestazioni oggetto di affidamento contenuta  nella lex specialis di gara; ebbene, l’art. 4 della lettera di invio  specifica che «Il servizio, pertanto, deve presupporre il perseguimento delle seguenti finalità: 1) agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell'ambito scolastico, per garantire loro il diritto allo studio; 2) facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi individualizzati; 3) sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali; 4) fornire ogni altro sostegno che si ritenga funzionale al raggiungimento dell'integrazione scolastica dell'alunno disabile». Inoltre, l’art. 4 del capitolato speciale d’appalto descrive il servizio nei seguenti termini: «Il servizio di assistenza scolastica specialistica è un servizio che interviene in maniera specifica per sostenere gli studenti disabili nel percorso di studi. In particolare, si concretizza in interventi di operatori specialistici, entro un coordinamento e un’organizzazione funzionale di tutte le risorse. L’intervento dell’assistente specialistico assume, a seconda del bisogno, declinazioni quali il lavoro mirato con il singolo alunno, azioni su gruppi di studenti che promuovano relazioni inclusive e didattica integrata, consulenza e collaborazione più diretta con il corpo docente. Pertanto, il servizio si integra con le attività didattiche messe in atto dai docenti, compresi quelli di sostegno, e con le attività assistenziali di base messe in atto dai collaboratori scolastici. Le modalità di intervento sono flessibili e personalizzate, in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dai servizi specialistici di riferimento, in un’ottica progettuale per obiettivi. Il servizio è realizzato da operatori esperti nella disabilità psico-fisica e sensoriale, aventi formazione specifica e preferibilmente con esperienza già maturata nel campo, per aver prestato analogo servizio nei pregressi anni scolastici».  Emerge in tutta evidenza da quanto esposto che le caratteristiche del servizio oggetto di affidamento sono connotate da un significativo apporto di manodopera, tutt’altro che marginalizzata, sebbene d'alta qualificazione, organizzata e sotto le direttive del responsabile del servizio che eroga le prestazioni richieste,  per cui è da escludersene la natura intellettuale, nell'accezione che se ne è data ai fini dell'esclusione dell'appalto dall'applicazione dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Con riferimento alla seconda argomentazione, il Collegio aderisce a quella recente giurisprudenza, secondo cui, analogamente a quanto specificato nel punto e) della  citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 2022  n. 1191,  «la portata escludente dell'inosservanza dell'obbligo di indicare nell'offerta “i propri costi della manodopera” e “gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, secondo quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, non opera allorché secondo la documentazione di gara non sia assolutamente possibile provvedere a tale indicazione (Corte di Giustizia, sez. IX, 2 maggio 2019 in causa C-309/18, confermata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze del 2 aprile 2020, n. 7 e n. 8). Peraltro, tale materiale impossibilità non sussiste laddove: a) la enunciazione di tale obbligo manchi nel corpo della lex specialis, tenuto conto della attitudine eterointegrativa della prescrizione normativa dell'art. 95, comma 10, cit., che deve senz'altro postularsi (anche all'esito del consolidato orientamento giurisprudenziale) ben nota ad ogni serio ed informato operatore economico; b) la eventuale non editabilità dei moduli dichiarativi predisposti dalla stazione appaltante privi dello spazio per l'indicazione in questione, non è di per sé preclusiva, sul piano della materiale elaborazione scritturale dei termini dell'offerta, della integrazione ad opera dell'offerente» (Consiglio di Stato sez. V , 8 aprile 2021 , n. 2839). Entrambi i descritti requisiti di non operatività del regime di eccezione all’obbligo di indicazione dei costi della manodopera risultano presenti nella fattispecie in esame, non ravvisandosi alcun incolpevole affidamento da tutelare.</h:div><h:div>Con riferimento al primo elemento, la lex specialis,  così confermando che non si è in presenza di un servizio di natura intellettuale, imponeva espressamente che nell’offerta economica si dovessero indicare anche i costi della manodopera. Invero, la lettera d’invito all’art. 17 stabiliva che «-CONTENUTO DELLA BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA -La busta “OFFERTA ECONOMICA” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica così come generata dal sistema MEPA e sottoscrivendo digitalmente il file pdf. L’Offerta economica contiene: - il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara; - i “COSTI SICUREZZA” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell’importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta; - i “COSTI MANODOPERA” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell’importo relativo ai costi complessivi della manodopera impiegata. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione».</h:div><h:div>Sul punto la difesa della controinteressata, nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, ha evidenziato che l’art.13 della lex specialis ha specificato che «l’offerta è rappresentata esclusivamente dal format generato dalla piattaforma del MePA per l’attribuzione dei relativi punteggi»,  così inferendo che «detto format (cfr offerte della ricorrente e della controinteressata, agli atti) “esclude oggettivamente” la possibilità di inserimento dei costi della manodopera».</h:div><h:div>L’argomentazione non è persuasiva, dal momento che la prescrizione si riferisce espressamente al format generato dalla piattaforma del MePA per «l’attribuzione dei relativi punteggi» e non anche ad elementi dell’offerta irrilevanti a tal fine, come, appunto, il costo della  manodopera che non costituisce voce rilevante ai fini del confronto concorrenziale diretto.</h:div><h:div>Conclusivamente sul punto, sebbene dalla richiamata giurisprudenza ritenuto non indispensabile, si deve ritenere che la lex specialis  richiedesse espressamente, oltre ogni ragionevole dubbio a tutela di una buona fede tutelabile riconoscibile in capo ad un operatore economico in possesso di una comprovata ordinaria esperienza in materia  di gare pubbliche, l’indicazione  del costo della manodopera nell’offerta economica.</h:div><h:div>Quanto alla seconda condizione, l’amministrazione resistente afferma, ma non dimostra che i modelli MEPA non fossero in alcun modo integrabili, come invece risulta al contrario attestato documentalmente da parte ricorrente, con riferimento alla sua offerta.  Inoltre, in data 21 luglio 2022 la difesa del Comune di Nola ha depositato l’offerta economica completa della società ricorrente in cui sono indicati in altro documento allegato il costo della manodopera e quello per la sicurezza, pari a €1.000,00, quest’ultimo espressamente riportato con identico valore anche nel modello predisposto dalla legge di gara.</h:div><h:div>Tale rilievo fa venir meno anche la terza argomentazione, prospettata processualmente come eccezione di carenza di interesse limitatamente al motivo in esame, dal momento che la società ricorrente ha efficacemente inserito nella propria offerta l’indicazione dei costi della manodopera (allegati 12 e 12 bis della sua produzione documentale) per un valore di € 162.180,00 (euro centosessantaduemilacentottanta). Pertanto, la contestazione cade in punto di fatto e con essa anche l’eccezione di inammissibilità.</h:div><h:div>In ragione delle suesposte considerazioni il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento con consequenziale annullamento degli atti impugnati e superamento dell’esame delle ulteriori censure proposte, attesa la natura assorbente del motivo fin qui esaminato.</h:div><h:div>Va respinta la domanda risarcitoria, essendo l’interesse azionato integralmente soddisfatto dall’annullamento degli atti impugnati. La stazione appaltante dovrà, infatti, rinnovare il procedimento di gara, muovendo dalla estromissione della controinteressata.</h:div><h:div>In ragione della particolarità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Respinge la domanda risarcitoria. Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/09/2022"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Paolo Corciulo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>