<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220324520230303171147341" descrizione="" gruppo="20220324520230303171147341" modifica="3/13/2023 3:48:41 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Francesco Passaro" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="03245"/><fascicolo anno="2023" n="01663"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220324520230303171147341.xml</file><wordfile>20220324520230303171147341.docm</wordfile><ricorso NRG="202203245">202203245\202203245.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\939 Paolo Corciulo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daria Valletta</firma><data>13/03/2023 15:48:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Corciulo,	Presidente</h:div><h:div>Maria Laura Maddalena,	Consigliere</h:div><h:div>Daria Valletta,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) del provvedimento di diniego sanatoria ex art 37 co.4 DPR 380/01 emesso dal Comune di Marano di Napoli con nota prot.0011710 del 14.04.2022 avente ad oggetto “S.C.A. prot.5021 del 16.02.2022 e SCIA art.37 prot. n.11007 del 11.04.2019. Disposizione di nullità ed inefficacia dei procedimenti” con cui si disponeva l’inefficacia e la nullità degli atti presentati dal sig. Passaro Francesco; </h:div><h:div>2) del parere dell’ufficio legale prot. n.11133 del 11.04.2022 a cui rinvia la nota prot.0011710 del 14.04.2022 di diniego sanatoria dell’ufficio urbanistica;</h:div><h:div>3) dell’ordinanza n.122 del 18.02.2022 emessa dall’ufficio Suap del Comune di Marano di  Napoli e notificata al sig. Biagio Passaro, a mezzo pec il 18 .02.2022, a firma del responsabile dell’ufficio, il dott.Paolo D’Auria, con la quale si ordinava ”la cessazione immediata dell’attività “al medesimo Sig. Biagio Passaro,  locatario del sig.Passaro Francesco e titolare dell’attività commerciale esercitata all’interno del localesito in Marano di Napoli al Corso Europa n.58;</h:div><h:div>4) dell’ordinanza n.13 del 09.05.2022 emessa dall’ufficio Suap del Comune di Marano di Napoli e notificata al sig. Biagio Passaro, a mezzo pec il 09.05.2022, a firma sia dell’istruttore, il geom. Davide Rusciano, sia del responsabile dell’ufficio, il dott. Paolo D’Auria, con cui si ordinava la sospensione dell’attività, “nello specifico per non aver rispettato i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche”, e si avvertiva che “in caso di inadempienza si procederà, previa diffida, alla chiusura forzata dell’attività commerciale svolta abusivamente mediante apposizione dei sigilli e denuncia all’autorità giudiziaria. Qualora non si conformi il locale alle norme e alle leggi vigenti in materia edilizia entro e non oltre il termine di 45 (quarantacinque) giorni, l’attività si intenderà vietata con l’obbligo della cessazione immediata di cui all’Ordinanza n.12 del 18.02.2022”;</h:div><h:div>5) ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3245 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Francesco Passaro e Biagio Passaro, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano De Gregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Antonio Passaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli e di Antonio Passaro;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il gravame introduttivo del giudizio i Sigg.ri Passaro hanno impugnato gli atti più puntualmente indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi di impugnazione: </h:div><h:div>1) in primo luogo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art 10 bis L.241/1990, stante la mancata corrispondenza tra i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sanatoria ex art 37 co.4 DPR 380/01 e i motivi posti a base del provvedimento definitivo;</h:div><h:div>2) si assume, inoltre, che le argomentazioni svolte dall’Amministrazione resistente per negare al sig. Passaro la legittimazione a domandare in proprio la SCIA in sanatoria ex art 37 co.4 del DPR 380/01 per l’immobile sito in Marano al Corso Europa n.58 sarebbero infondate, in fatto e in diritto: il ricorrente sarebbe, infatti, promissario acquirente dell’unità;</h:div><h:div>3) si contesta, infine, la legittimità dell’ordinanza con cui veniva disposta l’immediata chiusura dell’attività commerciale svolta nel locale di cui trattasi, essendo stata adottata allorché era ancora pendente il procedimento per la definizione dell’istanza di sanatoria.</h:div><h:div>I ricorrenti hanno, inoltre, formulato istanza di risarcimento del danno patito a causa dell’illegittima attività amministrativa in oggetto.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del gravame; si è, altresì, costituito il controinteressato, a sua volta chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>All’udienza pubblica in data 2.03.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2. Il ricorso è fondato in riferimento al secondo motivo di gravame, di carattere assorbente, per le ragioni che si passa ad esaminare (ciò che esime dalla disamina delle eccezioni svolte all’udienza pubblica del 2.03.2023 da parte ricorrente in relazione alla costituzione del Sig. Antonio Passaro).</h:div><h:div>Il Collegio non ravvisa, infatti, valide ragioni per discostarsi da quanto già sommariamente osservato in sede cautelare in occasione della disamina della domanda di sospensiva proposta dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>Emerge dagli atti, in particolare, che con nota prot. n. 11710 del 14.04.2022 il Comune di Marano di Napoli dichiarava la nullità ed inefficacia degli atti di SCIA e S.C.A. presentati dalla parte ricorrente perché promananti da soggetto privo della necessaria legittimazione, in quanto proprietario del bene solo <corsivo>pro quota</corsivo> e in assenza di consenso del comproprietario.</h:div><h:div>La documentazione versata in atti comprova, tuttavia, la sussistenza in capo al ricorrente della qualità di promissario acquirente della quota di spettanza del Sig. Antonio Passaro relativa all’immobile al quale è riferito il presente contenzioso: ed infatti, in data 13 aprile 1996, le parti stipulavano una transazione contenente, tra l’altro, la  promessa di trasferimento di Passaro Antonio, in favore del fratello Passaro Francesco, della quota di sua spettanza sull’immobile sito in Marano di Napoli al Corso Europa n.58 (cfr. copia dell’atto transattivo allegato al ricorso); con sentenza della Corte di Appello di Napoli nr. 3651/2006 è stata definitivamente accertata la validità di detto accordo (cfr. sentenza allegata al ricorso).</h:div><h:div>Giova, in proposito, rimarcare che per consolidata giurisprudenza la qualità di promissario acquirente dell’immobile legittima la presentazione della richiesta di sanatoria denegata dall’Amministrazione (<corsivo>rectius</corsivo>, della SCIA e della SCA dichiarate dal Comune di Marano di Napoli “nulle e inefficaci”: cfr. ordinanza impugnata): “<corsivo>Ai sensi dell'art 11 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2011 (in base al quale il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo), l'istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria può essere legittimamente richiesta anche dal promissario acquirente o dal conduttore e, più in generale, da tutti coloro che vi abbiano interesse (nella fattispecie, nella quale gli interventi abusivi interessati dalla sanatoria consistevano in mere opere interne, facilmente ripristinabili, si è anche precisata l'irrilevanza del consenso del proprietario)</corsivo>” (cfr. T.A.R. , Cagliari , sez. II , 17/02/2016 , n. 160); “<corsivo>In tema di contratto preliminare, il promissario acquirente è legittimato, al fine di sanare l'irregolarità urbanistica dell'immobile promesso ed evitare il rischio della sua demolizione, a presentare istanza di concessione edilizia in sanatoria senza necessità del consenso, od anche contro la volontà, del proprietario del bene, restando distinto il regime della sanatoria, quanto a presupposti ed elementi propri, da quello della concessione edilizia</corsivo>” (cfr. Cassazione civile , sez. II , 27/05/2016, n. 11039); ed ancora, in tema di condono, ma con considerazioni sostanzialmente sovrapponibili: “<corsivo>Ai sensi dell'art. 31, l. 28 febbraio 1985 n. 47 - secondo cui possono richiedere il condono i soggetti che abbiano interesse - legittimato a richiedere la concessione edilizia in sanatoria è anche il promissario acquirente di un terreno, avuto riguardo all'esperibilità della tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c. Tale disciplina non risulta mutata nel regime introdotto con l'art. 39, l. n. 724 del 1994, non emergendo restrizioni rispetto al criterio legittimante di cui al citato art. 31, l. n. 47 del 1985. Va pertanto affermato che legittimati all'istanza di condono edilizio ex l. n. 724 del 1994 sono oltre coloro che hanno titolo a richiedere la concessione edilizia/permesso di costruire anche il promissario acquirente o il conduttore e più in generale tutti coloro che vi abbiano interesse</corsivo>” (cfr. T.A.R., Napoli , sez. IV , 19/01/2016 , n. 263).</h:div><h:div>Da quanto precede discende l’illegittimità, altresì, dell’ordinanza n.13 del 09.05.2022, con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività in corso di svolgimento presso i locali in commento, poiché l’atto risulta fondato sul provvedimento in data 14.04.2022 del quale deve essere, in questa sede, disposto l’annullamento, per le ragioni poc’anzi evidenziate.</h:div><h:div>È, invece, da respingersi, per il suo carattere generico e per la carenza di ogni allegazione e prova del concreto pregiudizio patito, la domanda di risarcimento del danno introdotta con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>3. Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento nei termini in precedenza evidenziati.</h:div><h:div>Quanto al regolamento delle spese di lite, la soccombenza reciproca tra le parti ne giustifica la compensazione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto dispone l’annullamento degli atti del Comune di Marano di Napoli nr. 0011710 del 14.04.2022 e nr. 13 del 9 maggio 2022, respingendo la domanda di risarcimento del danno.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Daria Valletta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>