<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220316520221022173823628" descrizione="" gruppo="20220316520221022173823628" modifica="28/10/2022 15:52:49" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="03165"/><fascicolo anno="2022" n="06742"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220316520221022173823628.xml</file><wordfile>20220316520221022173823628.docm</wordfile><ricorso NRG="202203165">202203165\202203165.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\992 Gianluca Di Vita\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Gianluca Di Vita</firma><data>27/10/2022 21:31:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabio Maffei</firma><data>27/10/2022 13:41:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Di Vita,	Presidente FF</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Maffei,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>della deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 23.05.2022, comunicata in data 24.05.2022 avente ad oggetto l'aggiudicazione della “fornitura per 60 mesi per il controllo della glicemia e dispositivi per il prelievo di sangue capillare. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1 a favore di Roche Diagnostics spa (doc. 1);</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto e connesso anche non conosciuto ivi inclusi i verbali della commissione tecnica giudicatrice e in particolare il verbale n. 3 del 20 dicembre 2021 all'esito del quale è stato ritenuto di dover ammettere la Roches Diagnostics S.p.A. alla fase di assegnazione dei punteggi previsti nel Capitolato Tecnico (così come allegati alla determina di aggiudicazione);</h:div><h:div>- in via subordinata, </h:div><h:div>o del Capitolato Speciale di Appalto, all. 1 Caratteristiche minime lotto 1, rif. 7 nella parte modifica in cui prevede: sistema di espulsione della striscia reattiva che garantisca la sicurezza dell'operatore (il meccanismo deve evitare che il personale utilizzatore maneggi la striscia reattiva dopo l'esecuzione della misurazione) – (doc. 2)</h:div><h:div>o dell'avviso relativo a informazioni complementari o modifiche del 17 settembre 2021 con il quale è stata modificata la caratteristica minima indicata al rif. 7 dell'allegato 1 al capitolato speciale d'appalto (doc. 3);</h:div><h:div>- delle risposte ai chiarimenti ai quesiti del 13 settembre 2021 con particolare riferimento al quesito PI059087-21 (doc. 4) da porre in relazione alle risposte ai chiarimenti relativi ai quesiti del 6 settembre 2021 con particolare riferimento al quesito PI053129 (doc. 5);</h:div><h:div>ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto;</h:div><h:div>E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA</h:div><h:div>del contratto d'appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con l'aggiudicataria,</h:div><h:div>NONCHÉ PER LA CONSEGUENTE CONDANNA</h:div><h:div>della Stazione Appaltante resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nova Biomedical S.r.l. il 1/7/2022: </h:div><h:div>- della deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 23.05.2022, comunicata in data 24.05.2022 avente ad oggetto l'aggiudicazione della “fornitura per 60 mesi per il controllo della glicemia e dispositivi per il prelievo di sangue capillare. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1 a favore di Roche Diagnostics spa (doc. 1);</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto e connesso anche non conosciuto ivi inclusi i verbali della commissione tecnica giudicatrice e in particolare il verbale n. 3 del 20 dicembre 2021 all'esito del quale è stato ritenuto di dover ammettere la Roches Diagnostics S.p.A. alla fase di assegnazione dei punteggi previsti nel Capitolato Tecnico (così come allegati alla determina di aggiudicazione);</h:div><h:div>- in via subordinata, </h:div><h:div>o del Capitolato Speciale di Appalto, all. 1 Caratteristiche minime lotto 1, rif. 7 nella parte modifica in cui prevede: sistema di espulsione della striscia reattiva che garantisca la sicurezza dell'operatore (il meccanismo deve evitare che il personale utilizzatore maneggi la striscia reattiva dopo l'esecuzione della misurazione) – (doc. 2)</h:div><h:div>o dell'avviso relativo a informazioni complementari o modifiche del 17 settembre 2021 con il quale è stata modificata la caratteristica minima indicata al rif. 7 dell'allegato 1 al capitolato speciale d'appalto (doc. 3);</h:div><h:div>- delle risposte ai chiarimenti ai quesiti del 13 settembre 2021 con particolare riferimento al quesito PI059087-21 (doc. 4) da porre in relazione alle risposte ai chiarimenti relativi ai quesiti del 6 settembre 2021 con particolare riferimento al quesito PI053129 (doc. 5);</h:div><h:div>ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto;</h:div><h:div>E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA</h:div><h:div>del contratto d'appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con l'aggiudicataria,</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale il 25/7/2022: </h:div><h:div>- della deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 23.05.2022, comunicata in data 24.05.2022 avente ad oggetto l'aggiudicazione della “fornitura per 60 mesi per il controllo della glicemia e dispositivi per il prelievo di sangue capillare. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” nella parte in cui ha aggiudicato il lotto 1 a favore di Roche Diagnostics spa;</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto e connesso anche non conosciuto ivi inclusi i verbali della commissione tecnica giudicatrice e in particolare il verbale n. 3 del 20 dicembre 2021 all'esito del quale è stato ritenuto di dover ammettere la Roches Diagnostics S.p.A. alla fase di assegnazione dei punteggi previsti nel Capitolato Tecnico (così come allegati alla determina di aggiudicazione);</h:div><h:div>- in via subordinata, o del Capitolato Speciale di Appalto, all. 1 Caratteristiche minime lotto 1, rif. 7 nella parte modifica in cui prevede: sistema di espulsione della striscia reattiva che garantisca la sicurezza dell'operatore (il meccanismo deve evitare che il personale utilizzatore maneggi la striscia reattiva dopo l'esecuzione della misurazione) – o dell'avviso relativo a informazioni complementari o modifiche del 17 settembre 2021 con il quale è stata modificata la caratteristica minima indicata al rif. 7 dell'allegato 1 al capitolato speciale d'appalto;</h:div><h:div>- delle risposte ai chiarimenti ai quesiti del 13 settembre 2021 con particolare riferimento al quesito PI059087-21 da porre in relazione alle risposte ai chiarimenti relativi ai quesiti del 6 settembre 2021 con particolare riferimento al quesito PI053129;</h:div><h:div>ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto;</h:div><h:div>e per la declaratoria di inefficacia</h:div><h:div>del contratto d'appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con l'aggiudicataria,</h:div><h:div>nonché per la conseguente condanna</h:div><h:div>della Stazione Appaltante resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3165 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Nova Biomedical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Aliverti, Cosimo Andrea Vestuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>A.O. dei Colli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Anna Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Maria Iaccarino, Jacopo Emilio Paolo Recla, Ilenia Paziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale A Chiaia 55; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale e dell’A.O. dei Colli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Con il gravame in esame, la ricorrente in epigrafe ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:</h:div><h:div>- con delibera n. 603 del 5 luglio 2021 era stata indetta dalla resistente azienda una gara di appalto avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di dispositivi per il controllo della glicemia e per il prelievo di sangue capillare in ambito ospedaliero;</h:div><h:div>la procedura era stata divisa in tre lotti e la ricorrente aveva partecipato al lotto n. 1;</h:div><h:div>con specifico riferimento a tale lotto, l’art. 7 del capitolato speciale espressamente aveva previsto, come caratteristica minima ed essenziale, la necessità che il glucometro oggetto della fornitura fosse dotato di un meccanismo di espulsione tale da evitare che il personale utilizzatore maneggiasse la striscia reattiva dopo l’esecuzione della misurazione;</h:div><h:div>tuttavia, a seguito delle reiterate richieste di chiarimenti presentate dalla controinteressata, in data 17 settembre 2021, la stazione appaltante aveva disposto la modifica della caratteristica <corsivo>de qua</corsivo>, richiedendo che “<corsivo>i glucometri, sia quelli dotati della connettività sia quelli senza, devono consentire che la striscia possa essere espulsa in maniera tale che sia garantita la sicurezza per il personale sanitario</corsivo>”, non richiedendosi più la specifica che imponeva di evitare che il personale maneggiasse la striscia reattiva dopo l’esecuzione della misurazione;</h:div><h:div>confermata la conformità al requisito così modificato del dispositivo offerto dalla odierna contro-interessata, quest’ultima, avendo offerto il miglior prezzo, si era classificata al primo posto, vedendosi così aggiudicare il lotto n. 1 per l’importo di euro 310.000,00 (con un ribasso di € 71.890,00 rispetto alla base d’asta). </h:div><h:div>Tanto premesso, avverso la disposta aggiudicazione è insorta l’odierna ricorrente articolando le censure di seguito sinteticamente riportate.</h:div><h:div>In primo luogo, ha contestato la disposta aggiudicazione in quanto adottata dalla resistente azienda in palese violazione e falsa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> con particolare riguardo all’art. 3 del CSA (pag. 5), letto in combinato disposto con l’art. 17 del disciplinare di gara pag. 31 primo e secondo capoverso. Secondo l’assunta prospettazione, l’aggiudicataria aveva offerto un sistema per la misurazione della glicemia oramai obsoleto nonché privo dei requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato poiché, mentre il capitolato specificamente richiedeva che “<corsivo>I sistemi proposti dovranno essere di ultima generazione, ovvero l’ultimo modello presente sul mercato e nuovi di fabbrica</corsivo>” (cfr. art. 3, pag. 5 csa), i dispositivi offerti dalla odierna controinteressata recavano come anno di produzione rispettivamente il 2007 (Accu-chek Performa) e il 2008 (Accu-Chek Inform), nonostante  già dal settembre 2021 la Roche fosse dotata di uno strumento con tutte le caratteristiche di gara, ivi inclusa quella a tutela dell’operatore sanitario con sistema automatico di espulsione.</h:div><h:div>In secondo luogo, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche perché il dispositivo offerto era carente della caratteristica n. 7 indicata dalle specifiche di minima del Capitolato speciale di appalto (sia nella formulazione ante modifica, sia nella formulazione post modifica). </h:div><h:div>I dispositivi offerti dall’aggiudicataria, infatti, da un lato, essendo privi di un sistema di espulsione automatica, non erano in grado di garantire la sicurezza dell’operatore, in quanto il personale sanitario, dopo l’esecuzione della misurazione della glicemia, avrebbe dovuto maneggiare la striscia imbevuta di sangue per procedere al relativo smaltimento, nonostante il capitolato speciale richiedesse espressamente che “<corsivo>I glucometri sia quelli dotati di connettività sia quelli senza devono consentire che la striscia possa essere espulsa in maniera tale che sia garantita la sicurezza per il personale sanitario</corsivo>”; dall’altro, i dispositivi offerti non potevano dirsi conformi alla normativa vigente in materia di strumentazione e dispositivi medici forniti a corredo dei prodotti farmaceutici offerti, come dettata dal D.Lgs. n. 19 del 2014 che, in attuazione della Direttiva 2010/32/UE, aveva integrato il D.Lgs. n. 81 del 2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Per contro, il capitolato prevedeva, all’articolo 3, che “<corsivo>tutti i prodotti offerti dovevano essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia</corsivo>”.</h:div><h:div>Infine, l’operato della stazione appaltante si era posto in conflitto con l’art. 79 comma 3 lettera b) Codice appalti, in quanto, nel modificare una specifica di minima rispetto a quella originariamente indicata, non solo non aveva disposto la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, ma anche addotto una motivazione irragionevole e contraddittoria.</h:div><h:div>Si costituivano in resistenza sia l’azienda ospedaliera che la controinteressata, entrambe insistendo per la reiezione del gravame in forza delle seguenti argomentazioni:</h:div><h:div>la presunta natura obsoleta del dispositivo di misurazione della glicemia offerto in sede di gara (anno 2007/2008) non aveva alcuna rilevanza poiché l’anno di produzione del dispositivo, da un lato, non era considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico da parte della Commissione, non sussistendo negli atti di gara il relativo criterio di valutazione né tantomeno un corrispondente requisito minimo di ammissione alla gara; dall’altro, l’obsolescenza del dispositivo, di per sé sola, non avrebbe potuto indurre ad escludere che il sistema offerto dalla Roche non possedesse le caratteristiche richieste dalla stazione appaltante agli operatori economici;</h:div><h:div>i dispositivi offerti consentivano di svolgere l’esame glicemico assicurando agli operatori tutte i previsti standard di sicurezza, atteso che presentavano delle caratteristiche costruttive standard non avendo né lame né punte.</h:div><h:div>Con successivo gravame aggiuntivo, la ricorrente, a seguito della completa ostensione degli atti di gara, ha articolato ulteriori censure avverso l’impugnata aggiudicazione.</h:div><h:div>In particolare, ha dedotto un’ulteriore causa di esclusione non rilevata dalla stazione appaltante, poiché i dispositivi offerti dall’aggiudicataria non avevano le caratteristiche minime, previste come condizione di partecipazione, descritte dal punto n.1 dell’allegato 1, del Capitolato speciale di appalto. Mentre, secondo la formulazione del Capitolato relativa alla caratteristica minima in questione, i glucometri per la determinazione della glicemia da prelievo capillare (e dei chetoni) dovevano essere in grado di garantire una funzione di connettività – trasmissione dati - da installare presso 24 Reparti Ospedalieri indicati nel capitolato speciale d’appalto, dall’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria si evinceva chiaramente che i dispositivi offerti erano in grado di misurare esclusivamente il livello della glicemia, ma non anche dei chetoni, come per contro espressamente richiesto.</h:div><h:div>In secondo luogo, ha contestato la valutazione operata dalla Commissione di gara con riguardo all’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri nn. 1, 7 e 12 del disciplinare di gara, ritenendoli del tutto erronei.</h:div><h:div>In primo luogo, con riguardo al requisito indicato al n. 1, la Roche aveva conseguito l’attribuzione di un punteggio benché il dispositivo offerto fosse munito esclusivamente del sistema di espulsione manuale.</h:div><h:div>In secondo luogo, con riferimento al requisito n. 7, - volto a valutare le performance analitiche in riferimento a potenziali interferenti prevedendo l’attribuzione di un punteggio massimo di sei punti-, benché il glucometro offerto dalla ricorrente fosse l’unico in grado di misurare ed eliminare totalmente le interferenze (esogene ed endogene), la commissione l’aveva giudicato allo stesso modo del dispositivo di Roche che consentiva esclusivamente di ridurre le predette interferenze.</h:div><h:div>Infine, la commissione aveva attribuito al dispositivo dell’aggiudicatario ulteriori due punti con riguardo al criterio indicato dal n. 12, nonostante lo stesso non fosse in grado di misurare anche i chetoni.</h:div><h:div>Con atto depositato in data 25 luglio 2022, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale onde contestare l’attribuzione del punteggio riconosciuto all’offerta presentata dalla ricorrente con riguardo al criterio n. 7, atteso che le performance analitiche degli strumenti offerti dalla Nova Biomedical non erano in grado di eliminare del tutto le interferenze con la conseguente impossibilità di riconoscere agli stessi il punteggio massimo (n. 6) attribuito dalla commissione di gara.</h:div><h:div>Respinta la domanda cautelare con l’ordinanza collegiale n. 1395/2022, all’esito dell’udienza del 18 ottobre 2022, la causa è stata riservata in decisione.</h:div><h:div>2.- In via preliminare, il Collegio intende esaminare prioritariamente il ricorso principale rispetto al ricorso incidentale atteso che, come meglio si illustrerà in seguito, il ricorso principale risulta infondato.</h:div><h:div>Deve ritenersi, infatti, conformemente alla recente giurisprudenza in materia (T.a.r. Milano, sez. IV, 24 marzo 2022, n. 668) che, in caso di infondatezza del ricorso principale, la disamina del ricorso incidentale risulterebbe inutile, atteso che un eventuale suo accoglimento non muterebbe l'assetto definitivo degli interessi in gioco venutosi a creare per effetto del rigetto del ricorso principale. Ed invero, tale assetto consisterebbe, comunque, nel consolidamento della posizione maturatasi in favore del ricorrente incidentale, in quanto l'aggiudicazione vedrebbe confermati i propri effetti una volta respinto il gravame principale.</h:div><h:div>Orbene, applicando i suddetti principi al caso che ci occupa, il Collegio è dell'avviso di poter rilevare la improcedibilità, per carenza sopravvenuta di interesse, del ricorso incidentale a fronte della preliminare valutazione di infondatezza del ricorso principale (in termini, cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431; T.a.r Milano, sez IV, 24 marzo 2022, n. 668).</h:div><h:div>3.- Come sopra anticipato, il ricorso principale va respinto in quanto infondato per le considerazioni che seguono.</h:div><h:div>3.1.- Con riferimento al primo motivo articolato con il ricorso principale, relativamente alla difformità del prodotto offerto in gara dalla controinteressata rispetto alla previsione del disciplinare di gara, per cui le imprese partecipanti avrebbero dovuto offrire il dispositivo medico di ultima generazione, la ricorrente ha dedotto che la società Roche ha offerto per il lotto conteso i sistemi Accu-chek Performa e Accu-Chek Inform, prodotti rispettivamente negli anni 2007 e 2008, nonostante nell’anno 2017 avesse immesso in commercio un nuovo sistema munito della medesima funzione dei primi, rappresentandone l’evoluzione tecnologica. Pertanto, l’aggiudicataria non avrebbe offerto il dispositivo di ultima generazione.</h:div><h:div>L’assunto censorio, tuttavia, non può essere condiviso, poiché confligge con una più che consolidata giurisprudenza di segno opposto (cfr.: C.d.s. sentenza n. 1536 del 5 marzo 2019 n. 1536).</h:div><h:div>Il giudice di appello, con argomentazioni integralmente condivise dal Collegio, ha, infatti, ritenuto che non essendo prevista nella lex di gara una specifica indicazione su cosa dovesse intendersi per dispositivo medico di ultima generazione, in assenza di riferimenti predefiniti, non si possa ancorare la presenza o meno di tale caratteristica alla data di immissione in commercio del dispositivo. Vero è, infatti, che il momento del lancio distributivo di un dispositivo medico non ne determina automaticamente e necessariamente il grado di superiorità tecnologica, né, tantomeno, il livello di avanzamento in termini di performance. Una lettura del parametro in questione ancorata alla maggiore o minore risalenza della immissione del prodotto nel mercato risulterebbe, oltre che ingiustificata sul piano dei principi, anche irragionevole nelle sue applicazioni pratiche, in quanto di fatto verrebbe a comprimere la libertà del concorrente di formulare l'offerta ritenuta più conveniente, avuto riguardo alle prescrizioni tecniche della legge di gara, imponendogli di concorrere con il prodotto di più recente introduzione, indipendentemente dal grado di maggiore o minore rispondenza alle specifiche tecniche previste dalla singola procedura. Risulta preferibile ritenere, pertanto, che la disposizione del capitolato in esame possa essere intesa nel senso di prevedere l'obbligo per l'impresa partecipante di fornire, del modello offerto, la più aggiornata versione in commercio, purché conforme alle esigenze del servizio messo a gara. Il focus della valutazione di adeguatezza si sposta, quindi, sulla considerazione degli specifici requisiti tecnici ai quali, ai sensi del capitolato di gara, le strumentazioni offerte dovevano conformarsi (Consiglio di Stato sez. III, 05/03/2019, n.1536).</h:div><h:div>Nella fattispecie qui considerata, risulta indimostrato che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria non fosse quello con le caratteristiche più aderenti al disciplinare di gara.</h:div><h:div>Sul punto, la parte ricorrente si è, infatti, limitata a dedurre che i sistemi offerti fossero stati introdotti sul mercato italiano nel 2007 e nel 2008, mentre dall’anno 2017 era stato immesso in commercio un sistema più innovativo che avrebbe la medesima funzione di quelli offerti ma ne rappresenterebbe l’ evoluzione tecnologica, senza, peraltro alcuna specifica deduzione sulla differenza delle caratteristiche tecniche del sistema offerto rispetto alle caratteristiche tecniche richieste dalla <corsivo>lex</corsivo> di gara.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa, richiamata nella citata sentenza n. 1536 del 2019, ha più volte affermato che la previsione contenuta nella<corsivo> lex </corsivo>di gara relativa ad un prodotto "di ultima generazione" ha di per sé un contenuto astratto e generico e può trovare una specificazione solo attraverso l'indicazione di specifici requisiti tecnici che, secondo la stazione appaltante, le strumentazioni offerte devono avere.</h:div><h:div>Tali requisiti possono essere resi concreti attraverso il riferimento ad una determinata tecnologia ed essere resi più espliciti attraverso l'indicazione dell'anno a partire dal quale tale tecnologia è stata applicata, ovvero facendo riferimento a particolari requisiti che la tecnica, in continua evoluzione, ha reso possibile nel settore di riferimento; fermo restando che le Commissioni giudicatrici hanno il compito di valutare in concreto le qualità tecniche (anche innovative) delle diverse strumentazioni offerte e di assegnare un punteggio, più o meno elevato, per i singoli parametri tecnici richiesti. In assenza di tali specifiche indicazioni non risulta, dunque, possibile stabilire, con sufficiente grado di certezza, quali strumentazioni siano da ritenersi (o meno) di ultima generazione. Ben può accadere, infatti, che un'azienda produca nel tempo diverse strumentazioni destinate anche a diversi segmenti di mercato, con caratteristiche tecniche che si differenziano, in tutto o in parte, dalle caratteristiche tecniche di altre strumentazioni della stessa azienda o dai prodotti da altre aziende. In tale quadro solo attraverso le caratteristiche tecniche richieste dal capitolato di gara possono essere individuate le strumentazioni che l'Amministrazione ritiene di voler acquisire con la conseguente possibile esclusione delle strumentazioni che tali essenziali caratteristiche (anche innovative) non abbiano. Il generico riferimento in un capitolato di gara al prodotto di ultima generazione, in assenza di ulteriori specifiche indicazioni tecniche, potrebbe essere, peraltro, impropriamente utilizzato a vantaggio di una azienda che ha immesso sul mercato un nuovo prodotto senza consentire una effettiva comparazione fra la qualità tecnica di tale nuovo prodotto con la strumentazione di altra azienda che ha un prodotto meno recente ma ancora di elevata qualità (o in teoria di qualità ancora superiore). Non può poi essere escluso da una gara un prodotto solo perché la stessa azienda ha immesso sul mercato un nuovo prodotto perché così si introduce un ingiustificato parametro di valutazione fra prodotti della stessa azienda che potrebbe vedersi danneggiata nei confronti di altra azienda che non avendo immesso sul mercato nuovi prodotti potrebbe invece partecipare alla gara con strumenti teoricamente più obsoleti, solo perché sono i più recenti di quella azienda (Consiglio di Stato, Sez. III, 16 luglio 2015, n. 3574).</h:div><h:div>Inoltre, la richiesta della stazione appaltante di fornire un prodotto di ultima generazione non può essere interpretata come comportante l'obbligo di offrire il modello più recente disponibile all'interno del catalogo dell'impresa produttrice - secondo la censura formulata dall'odierna ricorrente- perché tale interpretazione, oltre ad introdurre un elemento di incertezza nella determinazione della prestazione offerta, comprimerebbe la libertà di scelta dell'impresa nel formulare l'offerta complessivamente più conveniente con riferimento al quadro dei requisiti tecnici richiesti ed al prezzo base di gara (Consiglio di Stato, Sez. III, 6 maggio 2013, n. 2449; 16 luglio 2015, n. 3574).</h:div><h:div>Ne deriva che, a meno che il prodotto offerto non rispecchi un livello tecnologico non più corrispondente all'attuale stadio di evoluzione tecnico-scientifica (circostanza che comunque sarebbe rilevata in sede di valutazione delle caratteristiche qualitative dell'offerta), appartiene alle scelte competitive del concorrente di offrire un prodotto meno recentemente immesso, rispetto ad altro, sul mercato (quindi ragionevolmente meno sofisticato, da un punto di vista tecnologico), esponendosi ad una valutazione qualitativa meno "premiante", ma eventualmente facendo affidamento su una più favorevole valutazione dell'offerta economica.</h:div><h:div>Si deve, dunque, ritenere che, mediante la suddetta generica previsione, la stazione appaltante abbia inteso semplicemente esprimere la volontà che non venissero dedotti in offerta prodotti completamente "fuori mercato", perché irrimediabilmente superati dalla innovazione tecnologica verificatasi successivamente alla loro introduzione, cosicché il requisito minimo di ammissibilità dell’offerta imponeva che la stessa avesse ad oggetto un prodotto rispondente allo stato più evoluto della ricerca scientifica e tecnologica che ha interessato la tipologia di dispositivi richiesta, anche se non costituente l'ultimo, cronologicamente inteso, immesso sul mercato da uno specifico produttore.</h:div><h:div>Ciò è ulteriormente confermato, dalla previsione, nel disciplinare, invece, di specifici criteri di valutazione qualitativa, che erano suscettibili di comprendere anche l'eventuale aspetto evolutivo dei differenti prodotti ("Qualità analitica del sistema striscia/strumentazione documentata, metodo costruttivo modularità").</h:div><h:div>Non può, dunque, sostenersi, come implicitamente affermato dalla ricorrente, che tale evoluzione non sarebbe stata apprezzabile in sede di valutazione qualitativa dell'offerta tecnica, sì che l'appartenenza del prodotto alla categoria di quelli di "ultima generazione" avrebbe rappresentato un prerequisito tecnico rilevante ai fini della stessa ammissibilità dell'offerta, onde evitare che prodotti tecnologicamente superati potessero avvantaggiarsi all'atto dell'attribuzione del punteggio tecnico - come sarebbe avvenuto nella specie secondo la ricostruzione della ricorrente - atteso che l'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria, avendo ad oggetto un prodotto più risalente rispetto ad altro prodotto dalla stessa impresa, avrebbe conseguito un più elevato punteggio, oltre a godere di un indebito vantaggio concorrenziale sul piano economico.</h:div><h:div>Gli altri criteri di valutazione dell'offerta tecnica e i relativi punteggi previsti nel disciplinare riguardano, infatti, aspetti delle caratteristiche tecniche idonee a valorizzare anche profili di evoluzione dei dispositivi (caratteristiche progettuali – operative) mentre, comunque, la stazione appaltante, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica (sindacabile nei limiti della illogicità ed irragionevolezza in relazione al tipo di dispositivo oggetto della gara), potrebbe preferire, come nella specie avvenuto, tramite l’indicazione dei criteri di qualità tecnica e dei relativi punteggi, anche un prodotto maggiormente sperimentato, al posto dell'ultimo modello immesso sul mercato.</h:div><h:div>Conclusivamente, deve ribadirsi, in linea con il più recente formante giurisprudenziale, che “<corsivo>Qualora la "lex specialis" di gara richieda l'offerta in gara di un dispositivo medico "di ultima generazione", senza ulteriori specificazioni in merito, è improprio ancorare la presenza o meno di tale caratteristica alla data di immissione in commercio del prodotto, quale circostanza che non ne determina automaticamente e necessariamente il grado di superiorità tecnologica, né tantomeno il livello di avanzamento in termini di performance; una lettura del parametro in questione, ancorata alla maggiore o minore risalenza del lancio distributivo di un dispositivo medico nel mercato, risulterebbe, oltre che ingiustificata sul piano dei principi, anche irragionevole nelle sue applicazioni pratiche, in quanto, di fatto, verrebbe a comprimere la libertà del concorrente di formulare l'offerta ritenuta più conveniente, avuto riguardo alle prescrizioni tecniche della legge di gara, imponendogli di concorrere con il prodotto di più recente introduzione, indipendentemente dal grado di maggiore o minore rispondenza alle specifiche tecniche previste dalla singola procedura</corsivo>” (Consiglio di Stato sez. III, 06/07/2022, n.5627).</h:div><h:div>In definitiva, il motivo di ricorso proposto nei confronti dell'aggiudicazione alla Roche è quindi infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>	3.2.- Ad analoga conclusione si deve pervenire anche con riguardo alla seconda delle articolate censure con cui la società ricorrente, da un lato, ha sostenuto che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria non rispettasse la specifica tecnica prevista dall’art. 7 del capitolato speciale, in quanto l’estrazione della striscia analitica, richiedendo necessariamente l’intervento manuale dell’operatore, non sarebbe potuta avvenire con modalità tali da assicurare la sicurezza per il personale sanitario; dall’altro, ha ventilato la non conformità dei dispositivi alle prescrizioni nazionali e comunitarie relative alla sicurezza dei lavoratori.</h:div><h:div>Va innanzi tutto evidenziato che, nella disciplina di gara, come da ultimo modificata, era esclusivamente richiesto che “<corsivo>la striscia possa essere espulsa in maniera tale che sia garantita la sicurezza per il personale sanitario</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, il chiaro tenore normativo di tale disposizione contenuta nella<corsivo> lex specialis</corsivo> non consentiva di ritenere che il dispositivo offerto dovesse essere necessariamente munito di un sistema di espulsione automatica, tale da escludere l’intervento manuale dell’operatore sanitario, con la conseguenza che la relativa mancanza determinasse l'esclusione dei partecipanti alla gara, anche in assenza di un’espressa comminatoria della sanzione espulsiva.</h:div><h:div>L’interpretazione della portata precettiva della disposizione di gara, come resa palese dal riportato suo tenore letterale, imponeva esclusivamente che il dispositivo offerto non avesse delle caratteristiche costruttive ovvero non richiedesse delle manovre tali da esporre ad una situazione di pericolo l’incolumità fisica dell’operatore chiamato ad eseguire il processo analitico. </h:div><h:div>A tal proposito, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, la difformità dell'offerta rispetto alle caratteristiche tecniche essenziali previste negli atti di gara può risolversi in un <corsivo>aliud pro alio</corsivo> e giustificare, pertanto, l'esclusione dalla procedura anche in assenza di espressa previsione della sanzione espulsiva (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; Id., 5 maggio 2016, n. 1809).</h:div><h:div>Nondimeno, l'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un'esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la <corsivo>lex specialis</corsivo> preveda caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisca una descrizione che ne riveli in modo certo ed evidente il carattere essenziale.</h:div><h:div>Laddove manchi una tale certezza, come nel caso di specie, e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, "<corsivo>riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione</corsivo>" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084 e giurisprudenza ivi citata; cfr. anche, di recente, T.A.R. Toscana, sez. III, 29 dicembre 2021, n. 1710).</h:div><h:div>Il Collegio, pertanto, reputa di aderire all'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, dovendosi, per l'effetto, escludere qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale, e, anche in caso di incertezze, dovendo ritenersi comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni. Non risulta, quindi, possibile addivenire in via interpretativa ad un'integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2400).</h:div><h:div>Dal principio appena enunciato discende, come conseguenziale esito ricostruttivo, che, nel caso di clausole o disposizioni tecniche di dubbia e/o incerta interpretazione, deve essere privilegiato il principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> al fine di consentire la più ampia partecipazione alle procedure di gara.</h:div><h:div>Tale principio si pone in continuità con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, univoca nell'affermare che l'interpretazione delle clausole della <corsivo>lex specialis </corsivo>di gara che presentino margini di opinabilità deve essere improntata al principio euro-unitario della massima partecipazione.</h:div><h:div>È stato condivisibilmente osservato che, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della<corsivo> lex specialis</corsivo> di gara (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del <corsivo>favor partecipationis </corsivo>e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (cfr. Cons. St., sez. V, 5 ottobre 2017 n. 4644; Cons. St., sez. V, 5 luglio 2017 n. 3302; Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2018 n. 187).</h:div><h:div>In altri termini, se è vero che il bando ed il capitolato tecnico, costituendo la "lex specialis" devono essere interpretati in termini strettamente letterali, è altrettanto vero che le clausole del bando non possono essere assoggettate ad un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo essere destinatarie di una opzione esegetica che attribuisca ad esse il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione. Soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione dei partecipanti, essendo conforme al pubblico interesse, e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo, che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di operatori economici.</h:div><h:div>In definitiva, l'interpretazione di una clausola ambigua del bando concernente le specifiche tecniche non può prescindere dal principio giurisprudenziale secondo cui l'interpretazione deve essere operata in aderenza al canone del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27/05/2014, n. 2709; Consiglio di Stato, sez. III, 10/09/2019, n. 6127).</h:div><h:div>Delineato il quadro giurisprudenziale cui deve essere ricondotta l'odierna fattispecie, la tesi sostenuta dalla ricorrente non può essere condivisa.</h:div><h:div>Quest'ultima riposa su una controversa interpretazione del punto n. 7 del capitolato tecnico, muovendo dall'assunto secondo cui il disciplinare di gara, prescrivendo che le offerte dovessero avere ad oggetto un dispositivo il cui uso garantisse l’incolumità degli operatori sanitari, imponesse che lo stesso fosse necessariamente munito di un meccanismo di espulsione automatica.</h:div><h:div>Tuttavia, l'assenza di una specifica ed inequivocabile previsione in tale senso - come si sarebbe dovuto, per contro, inevitabilmente constatare se la lettera del capitolato fosse stata univocamente formulata in tal senso - smentisce il suggerito approdo ermeneutico, dovendosi ulteriormente evidenziare che il capitolato tecnico, quanto alla definizione delle caratteristiche del richiesto dispositivo, è chiaramente volto a valorizzare la sua funzionale destinazione e le modalità prescritte per il suo impiego, a prescindere dunque dal meccanismo di espulsione di cui fosse munito.</h:div><h:div>D'altronde, è noto che, a fronte di una clausola cui si riconnette una portata escludente e limitante della partecipazione, come sarebbe stata quella necessariamente impositiva di un meccanismo di espulsione automatica, e a fronte del carattere non univoco della disposizione in essa racchiusa, l'interprete deve conformare la propria attività interpretativa al criterio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 07/03/2019, n. 1577).</h:div><h:div>A tutela dell'affidamento dei partecipanti ad una gara pubblica, della <corsivo>par condicio </corsivo>dei concorrenti e dell'esigenza della più ampia partecipazione, l'amministrazione, al pari della esegesi accolta dalla commissione giudicatrice nell'ambito della contesa procedura, può legittimamente discostarsi in via di interpretazione dalle norme della <corsivo>lex specialis</corsivo> solo in presenza di una sua obiettiva incertezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15/01/2019, n. 389; Cons. St., sez. V, 29 ottobre 2018, n. 6132; id., sez. III, 18 giugno 2018, n. 3715).</h:div><h:div>Orbene, nell'applicazione delle richiamate coordinate di riferimento - ed a fronte della non univocità del dato letterale valorizzato dalla ricorrente, che non risulta in rapporto di sintonia, nel significato proposto, con gli ulteriori elementi letterali pur contenuti nella medesima disposizione (id est, riferimento alle caratteristiche funzionali della striscia analitica) - appare coerente l'approccio esegetico privilegiato dalla stazione appaltante che ha ritenuto il requisito <corsivo>de quo</corsivo> come complessivamente volto ad assicurare delle modalità d’impiego del dispositivo che, a prescindere dal meccanismo impiegato, fossero comunque idonee ad assolvere alla funzione clinica specificamente indicata nella completa sicurezza degli operatori sanitari che, nell’utilizzo delle strisce, si fossero attenuti alle prescritte modalità.</h:div><h:div>Parimenti, come accertato dal Rup (relazione n. 27287/2022), il dispositivo offerto dall’aggiudicataria non presenta alcun profilo di pericolosità per l’operatore sanitario che si attenga alle prescritte modalità d’impiego, sul punto rammentandosi che  nessuna norma espressa ovvero principio generale in materia di procedure di gara preclude alla Commissione giudicatrice di verificare in modo empirico alcune qualità dei dispositivi sanitari dichiarate nelle schede tecniche, suscettibili di essere apprezzate concretamente attraverso un esame diretto dei prodotti, come nella specie accaduto (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07/10/2020, n.4315).</h:div><h:div>Da ultimo, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non è dato ravvisare alcuna violazione delle norme poste a tutela dell’incolumità dei lavoratori, osservandosi in merito che, nella scheda tecnica dei dispositivi offerti, è espressamente attestata la conformità degli stessi alle disposizioni comunitarie (direttiva n. 98/78/CE).</h:div><h:div>Al riguardo, la normativa vigente prevede che un dispositivo medico, purché marcato CE dal fabbricante e munito di certificato CE rilasciato, per le classi di rischio per le quali è previsto, da un organismo notificato, può liberamente circolare nel territorio dell'UE, essendo soggetto solo all'eventuale controllo successivo da parte delle competenti Autorità. Il sistema di verifica e di controllo dell'idoneità dello stesso all'uso e al mantenimento delle caratteristiche originarie è affidato alle segnalazioni provenienti dagli operatori sanitari, dal produttore e dagli organismi notificati. Pertanto, i Ministeri della salute e dello sviluppo economico, solo allorché ricevano una segnalazione originata nei termini prescritti, devono intervenire tempestivamente e porre in essere tutte le attività puntualmente previste dalla normativa, sia con riferimento ad accertamenti e provvedimenti inerenti il dispositivo che ne costituisce l'oggetto, sia provvedendo a diffondere l'informazione circa il pericolo dallo stesso proveniente (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12/12/2019, n.14311).</h:div><h:div>3.3.- Non coglie nel segno neppure la terza doglianza proposta dalla ricorrente nel ricorso principale, volta a contestare l’operato della stazione appaltante che, a suo avviso, nel disporre il mutamento della <corsivo>lex</corsivo> di gara sarebbe incorsa nella palese violazione dell’art. 79 comma 3 lettera b).</h:div><h:div>Ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), "<corsivo>Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni; b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara</corsivo>".</h:div><h:div>Il comma 4 del medesimo articolo precisa che la durata della proroga "<corsivo>è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche</corsivo>".</h:div><h:div>Per il comma 5-bis, aggiunto dall'art. 48, comma 1, del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, "<corsivo>Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale</corsivo>".</h:div><h:div>Dalle disposizioni sopra riportate, si evince che la proroga dei termini può essere disposta dall'Amministrazione in presenza di circostanze in grado di rappresentare una "oggettiva preclusione" a partecipare alla procedura selettiva, e per il periodo di tempo proporzionalmente necessario a ripristinare il normale svolgimento dalla gara.</h:div><h:div>Nel caso in esame, la contestata modifica della legge di gara non solo è stata disposta dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma risulta anche supportata da un'idonea giustificazione, atteso che il precedente tenore precettivo della specifica tecnica, richiedendo espressamente che la striscia analitica non dovesse essere maneggiata dall’operatore, aveva comportato di fatto la delimitazione della platea degli offerenti ai soli produttori di dispositivi dotati di meccanismi di espulsione automatica.</h:div><h:div>Sebbene le pubbliche amministrazioni siano dotate di un'ampia discrezionalità nell'individuare i prodotti ed i servizi che decidono di acquisire con il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, tale discrezionalità si arresta a fronte di illegittime limitazioni della concorrenza, come accade nelle ipotesi in cui le caratteristiche tecniche di un prodotto siano così specificamente individuate, in relazione ad un marchio, ad un brevetto, ad un tipo, ad un'origine o ad una produzione specifica, da restringere eccessivamente la possibilità per gli operatori economici di partecipare alla gara.</h:div><h:div>Pertanto, introducendo la predetta modifica della legge di gara, la resistente azienda ha inteso espressamente allinearsi al principio secondo cui, ove la stazione appaltante individui, come nella specie, le caratteristiche minime della fornitura, in relazione alla loro funzionalità, non traspare alcun rischio concreto di limitazione della concorrenza e, soltanto in tal caso, l'offerta carente delle caratteristiche minime deve essere esclusa senza ulteriori valutazioni (T.a.r. Lombardia, Milano, Sezione IV, 10 febbraio 2017, n. 336; Consiglio di Stato, Sezione III, 11 luglio 2016, n. 3029).</h:div><h:div>Per tali ragioni deve ritenersi infondata la censura all’uopo formulata.</h:div><h:div>	4.- Prive di fondamento sono anche le censure articolate con il gravame aggiuntivo.</h:div><h:div>4.1.- Il fondamento della prima delle proposte doglianze è costituito dall'interpretazione, sostenuta dalla ricorrente, in ordine alle caratteristiche di minima richieste dall’art. 1 del primo l’allegato al capitolato speciale. Ad avviso della ricorrente, infatti, tale specifica, stabilendo che “<corsivo>i glucometri per la determinazione della glicemia da prelievo capillare (e dei chetoni)  in grado di garantire una funzione di connettività – trasmissione dati - da installare  presso 24 Reparti Ospedalieri indicati nel capitolato speciale d’appalto</corsivo>”, aveva espressamente imposto che i dispositivi offerti avrebbero dovuto essere in grado di misurare sia la glicemia che i chetoni, cosicché, non avendo l’aggiudicataria offerto dei dispositivi idonei ad espletare contestualmente entrambe le indagini, la sua offerta avrebbe dovuto essere attinta dalla sanzione espulsiva.</h:div><h:div>Tuttavia, l’assunto ricorsuale confligge con l’interpretazione letterale e sistematica della <corsivo>lex </corsivo>di gara.</h:div><h:div>Al riguardo, osserva il Collegio che</h:div><h:div>l’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto, rubricato “oggetto dell’appalto”, aveva circoscritto quest’ultimo, stabilendo che la gara riguardava “<corsivo>la fornitura di sistemi per il controllo della glicemia e dispositivi per il prelievo di sangue capillare, come specificati al successivo art. 3</corsivo> (nel quale era presenti riferimenti esclusivamente alla “<corsivo>misurazione della glicemia e relativi materiali consumo</corsivo>”), <corsivo>occorrenti all’Azienda Ospedaliera Dei Colli”</corsivo>;</h:div><h:div>nel descrivere il requisito di minima, il capitolato aveva richiesto (il requisito n. 1) “<corsivo>Glucometri per la determinazione della glicemia da prelievo capillare (e dei chetoni) in grado di garantire una funzione di connettività – trasmissione dati - da installare presso 24 Reparti Ospedalieri indicati nel capitolato speciale d’appalto</corsivo>”, così indicando tra parentesi la misurazione dei chetoni, a differenza di quella relativa alla misurazione della glicemia;</h:div><h:div>l’Allegato 2 al Capitolato speciale d’appalto per il lotto 1 aveva individuato la tipologia e la quantità dei prodotti da offrire, precisando al punto 5 che la fornitura delle (5.000) strisce funzionali alla determinazione dei chetoni era soltanto opzionale (“<corsivo>Strisce reattive per la determinazione dei chetoni (opzionali)</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, è ben noto che l'interpretazione della regola stabilita dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> dev’essere compiuta secondo quanto ha, in maniera univoca, affermato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ovverosia che l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 c.c. e seguenti per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (Consiglio di Stato sez. V, 29/07/2022, n.6699; Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2013, n. 238; Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2011, n. 4980).</h:div><h:div>Ciò premesso, non può essere condivisa la ricostruzione esegetica prospettata dalla ricorrente poiché, da un lato, l’oggetto principale della gara era stato specificamente circoscritto alla fornitura di dispositivi idonei alla misurazione della glicemia e, dall’altro, la fornitura delle strisce per i chetoni era stata considerata soltanto opzionale, apparendo così evidente la prevalente volontà dell’ente di acquisire sul mercato uno strumento in grado di determinare la glicemia da prelievo capillare in grado di garantire una funzione di connettività. </h:div><h:div>Tale ricostruzione, opposta a quella sostenuta dalla ricorrente, risponde al principio per cui l'interpretazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara concernente i requisiti tecnici deve essere condotta alla luce dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss c.c., privilegiando, quindi, un criterio letterale, tenuto conto altresì dell'interesse pubblico alla maggiore partecipazione possibile alle procedure (T.A.R. Lombardia, Milano sez. IV, 09/07/2019, n.1579).</h:div><h:div>In definitiva, avendo la Roche offerto uno strumento conforme al requisito minimo individuante l’oggetto della fornitura, la disamina della censura in oggetto non può che concludersi in senso contrario alla tesi ricorsuale.</h:div><h:div>4.2- Deve essere respinto anche l’ultimo gruppo di censure proposte dalla ricorrente sul presupposto del contenuto errato del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice sull’offerta dell’aggiudicataria in ordine alla valutazione dei sub-criteri n. 1, 7, 12, del disciplinare di gara, con la conseguente attribuzione di un punteggio sovrastimato. </h:div><h:div>Va premesso che, in base a principi più che consolidati, le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (in tal senso - ex multis -: Cons. Stato, V, 28 ottobre 2015, n. 4942; id., IV, 21 settembre 2015, n. 4409; id., V, 26 maggio 2015, n. 2615).</h:div><h:div>Come noto, in linea di principio, la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciutale per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma sono inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a.. Differente è invece il caso in cui la valutazione tecnica delle offerte presentate è affidata alla meccanica individuazione della presenza o meno degli elementi specificati nei criteri (secondo il metodo di attribuzione c.d. " on/off " come nel caso di specie); in tali casi, se i criteri di valutazione sono affidati a dettagliati criteri selettivi di carattere automatico, quando si manifesta l'incongruità dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara, il concorrente legittimamente chiede una pronuncia del giudice amministrativo sulla legittima, o meno, applicazione dei meccanismi della lex specialis alla sua offerta; il sindacato operato in questa sede non mira infatti alla estemporanea ridefinizione dei punteggi discrezionalmente assegnati, ma solamente alla verifica della corretta valutazione di fattori fattuali indebitamente ignorati (così Consiglio di Stato sez. V, 6 maggio 2019, n. 2893).</h:div><h:div>Infine, la giurisprudenza in argomento è attestata nel senso di ritenere che, nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in termini Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n. 5308; V, 3 aprile 2018, n. 2051).</h:div><h:div>Tanto premesso, la ricorrente principale ha innanzitutto lamentato gravi indici sintomatici di eccesso di potere sotto il profilo della palese illogicità e della manifesta incongruenza in ordine all’applicazione del criterio indicato dal n. 1 (“<corsivo>valutazione riguarderà le caratteristiche dei dispositivi per la misurazione in termini di dimensioni ridotte, maneggevolezza, particolarità del display, facilità di utilizzo, funzione di espulsione automatica della striscia</corsivo>”).</h:div><h:div>In realtà, alcun profilo di irragionevolezza è ravvisabile nell’applicazione, da parte della commissione valutatrice, di tale criterio, poiché, in ragione del meccanismo di espulsione automatica connotante il dispositivo offerto dalla controinteressata, a quest’ultima è stato attribuito un punteggio maggiore (8), rispetto a quello riconosciuto all’aggiudicataria (6).</h:div><h:div>Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo anche al criterio, prettamente discrezionale, previsto dal n. 7 (<corsivo>Performance analitiche in riferimento a potenziali interferenti: Si valuterà l’assenza di interferenza per il maggior numero di sostanze con relativo range specifico</corsivo>).</h:div><h:div>Difatti, come attestato dal RUP (cfr.: relazione prot. n. 35689/2022), l’analogo punteggio, attribuito ad entrambi i concorrenti, è stato determinato dalla circostanze che gli stessi avevano indicato il medesimo numero di sostanze di possibile interferenza, testando quest’ultima sulla base di un “range” pressoché identico sia per Nova Biomedical Italia Srl  che per Roche Diagnostics. La Commissione, dunque, aveva logicamente basato il proprio giudizio, (medesimo punteggio alle due concorrenti) tenuto conto del numero di sostanze valutate, delle concentrazioni testate e dei “range” delle concentrazioni terapeutiche o fisiologiche indicate. </h:div><h:div>Il giudizio della Commissione deve ritenersi pertanto esente dalle censure di illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento formulate con il gravame aggiuntivo, avendo seguito il medesimo iter valutativo per entrambi i dispositivi in esame e riscontrato in ciascuno di essi le medesime caratteristiche.</h:div><h:div>Del resto, è noto che, in sede di valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate nelle gare d'appalto, le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione. Le valutazioni della Commissione di gara in ordine al peso ponderale attribuito alle caratteristiche tecniche delle offerte dei vari partecipanti alla gara costituiscono, invero, espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, alle quali non possono essere contrapposte le valutazioni di parte circa l'insussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico-discrezionali (cfr ex plurimis C.d.S.sez. III,14.11.2017 n. 5258, id. 7.03.2014 n. 1072; sez. V 6.09.2017 n. 4225).</h:div><h:div>Inoltre, il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa dall'organo dell'amministrazione, ma è finalizzato a verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo di regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza, sicché tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, pena un'inammissibile invasione della sfera propria della P.A.</h:div><h:div>Da tanto discende che, pur sottraendo all’offerta tecnica dell’aggiudicataria i due punti erroneamente riconosciuti in base al criterio 12 (criterio on/off), non essendo il dispositivo offerto pacificamente in grado di misurare anche i chetoni, il punteggio complessivo attribuitole (98) sarebbe comunque superiore a quello riconosciuto alla ricorrente (92,13), cosicché non risulta superata la prova di resistenza.    </h:div><h:div>Più puntualmente, il Consiglio di Stato ha precisato che, a fronte di censure circa la qualità tecnica dell'offerta delle concorrenti, in astratto idonee a superare la c.d. prova di resistenza (cosa che nel caso concreto non è), ferma l'impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo, i limiti del sindacato giurisdizionale si fermano ad un "sommario, essenziale, esame delle stesse", dal quale "si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un'abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto" (cfr. Cons. di Stato, n. 6753/2020).</h:div><h:div>In conclusione, anche il gravame aggiuntivo dev’essere respinto.</h:div><h:div>	5.- Ne consegue che il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata va considerato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendovi alcun interesse per la stessa, una volta vagliata la legittimità dell'aggiudicazione in proprio favore, a ottenere il suo scrutinio.</h:div><h:div>	6.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge;</h:div><h:div>dichiara improcedibile il ricorso incidentale;</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente azienda e della controinteressata, delle spese di lite che liquida in € 2.500 (duemilacinquecento/00) per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ruggiero</h:div><h:div>Fabio Maffei</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>