<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220295820221022120836513" descrizione="appalto - prova resistenza undicesima" gruppo="20220295820221022120836513" modifica="11/2/2022 9:07:07 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="02958"/><fascicolo anno="2022" n="06850"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220295820221022120836513.xml</file><wordfile>20220295820221022120836513.docm</wordfile><ricorso NRG="202202958">202202958\202202958.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\992 Gianluca Di Vita\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Gianluca Di Vita</firma><data>02/11/2022 21:03:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>maria grazia d'alterio</firma><data>02/11/2022 20:46:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/11/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Di Vita,	Presidente FF</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Fabio Maffei,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti presentati il 4 agosto 2022:</h:div><h:div>- della deliberazione n. 404 del 5 luglio 2022 – U.O.C. Acquisizione beni e servizi - avente ad oggetto provvedimento di aggiudicazione della “procedura aperta per la conclusione di un accordi quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 c. 3 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di reception e portierato presso le sedi dell'Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud” in favore della società Leader Service Società Cooperativa;</h:div><h:div>- della delibera n. 414/2022 di integrazione delibera di aggiudicazione;</h:div><h:div>-  del processo verbale di seduta riservata del 14 marzo 2022 avente ad oggetto le valutazioni inerenti alla qualità dell'offerta;</h:div><h:div>-  del verbale di seduta pubblica del 21 marzo 2022 avente ad oggetto la valutazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti di gara, la definizione della graduatoria provvisoria;</h:div><h:div>-  del processo verbale del 5 aprile 2022 nella parte in cui è si ritiene congrua l'offerta della Leader Service Società Cooperativa e si conferma la proposta aggiudicazione in favore di questa;</h:div><h:div>-  di ogni altro provvedimento/verbale preordinato, connesso o conseguente, anche di valutazione della stazione appaltante, ivi comprese delibere n. 481 del 25 maggio 2021 – n. 515 del 3 giugno 2021 – n. 668 del 16 luglio 2021 nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente; nonché   per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio e in subordine, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato della P.A..</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2958 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Services Group s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Olimpia Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Mastrangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Leader Service Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Giuseppe Guastamacchia, Marianna Lopopolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Rti Ksm s.p.a. - Ksm Facility Solution a Socio Unico, Team Security, Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, Romeo Gestioni, Rti Italpol Servizi Fiduciari s.r.l. - Union Security L'Investigatore e Lo Sparviero s.r.l., Gruppo Servizi Associati, Sevitalia Sicurezza, Rti Cosmopol s.p.a. - Sicuritalia Group Service s.c.p.a., Dussmann Service s.r.l.;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud e di Leader Service Società Cooperativa a r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Napoli 3 Sud, n. 746 del 14 ottobre 2020, è stata indetta una<corsivo> “procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, co. 3, del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di “reception e portierato” presso le sedi dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud”</corsivo> (CIG 84645141), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base d’asta fissato nella somma di € 5.978.052,00 e durata del servizio stabilito in 12 mesi.</h:div><h:div>1.1 All’esito dell’attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche ed economiche, si è classificata al primo posto la controinteressata, Leader Service Società Cooperativa, essendole stato attribuito il punteggio di 94,34 punti, laddove l’odierna ricorrente, avendo conseguito il punteggio complessivo di 82,39 punti, si è posizionata all’undicesima posizione della graduatoria finale.</h:div><h:div>La differenza tra le due offerte è dipesa sostanzialmente da uno scarto di 11,95 punti, sostanzialmente afferenti alla sola valutazione dell’offerta tecnica (69,35 per la controinteressata contro 55,61 per la ricorrente), mentre in ordine ai punteggi attribuiti alla presentata offerta economica, in ragione del sensibile ribasso offerto rispetto alla fissata base d’asta, la ricorrente ha conseguito il maggior punteggio di 26,78 contro i 24,99 punti attribuiti all’aggiudicataria.</h:div><h:div>La controinteressata, avendo positivamente superato il giudizio di anomalia cui era stata sottoposta l’offerta, è stata indicata dalla stazione appaltante come l’aggiudicataria del servizio.</h:div><h:div>1.2 Avverso tale aggiudicazione, disposta con deliberazione n. 404 del 5 maggio 2022, è insorta l’odierna ricorrente, deducendone l’illegittimità alla stregua di un unico articolato motivo di ricorso, con cui, lamentando vizi per più profili di violazione di legge ed eccesso di potere, censura:</h:div><h:div>I)  sotto un primo aspetto, l’abnormità ed illogicità delle valutazioni tecniche svolte dalla Commissione di gara, dolendosi in particolare dei punteggi tecnici attribuiti relativamente ai criteri <corsivo>sub</corsivo> A1, A2 e F1, in tesi ricorsuale del tutto incongrui per quanto offerto dalla stessa ricorrente e, di contro, sicuramente eccessivi per quanto concerne la posizione della odierna aggiudicataria;</h:div><h:div>II) sotto altro aspetto, il formulato giudizio di congruità dell’offerta economica espresso dal RUP, stante la palese violazione dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016, in quanto l’offerta economica presentata dalla controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa, essendo manifestamente incongrua e insostenibile, oltreché violativa dei minimi salariati fissati dai contratti collettivi applicabili alle figure professionali impiegate per lo svolgimento del servizio.</h:div><h:div>1.3 Con ordinanza n° 1253/2022 del 29 giugno 2022 veniva respinta l’istanza cautelare per assenza di <corsivo>fumus</corsivo>, non apparendo fornita la necessaria prova di resistenza, stante la (undicesima) posizione rivestita in graduatoria dalla ricorrente e la genericità delle censure proposte, mentre veniva accolta l’istanza istruttoria, disponendo il Collegio il deposito, a carico della resistente amministrazione, degli atti relativi all’offerta dell’aggiudicataria e oggetto di contestazione.</h:div><h:div>1.4 A seguito dell’ostensione integrale dell’offerta prima graduata e degli atti relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, Services Group s.r.l. ha presentato gravame aggiuntivo, puntualizzando le censure sollevate con il ricorso introduttivo avverso i medesimi atti già gravati.</h:div><h:div>In particolare, la ricorrente ha, sotto un primo aspetto, ampliato la pletora di criteri valutativi oggetto di contestazione, al fine di fornire prova di resistenza, sostenendo che, con l’attribuzione dei giusti punteggi, essa avrebbe di certo raggiunto la prima posizione utile nella graduatoria di merito, indi sarebbe risultata aggiudicataria della gara <corsivo>de qua</corsivo> con raggiungimento dell’agognato bene di cui alla procedura in oggetto.</h:div><h:div>Sotto altro profilo, ha ribadito che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per aver formulato un’offerta economica manifestamente incongrua e insostenibile, avendo offerto un prezzo in tesi non sufficiente a coprire i costi a sostenersi, di talché il giudizio di non anomalia espresso dalla stazione appaltante doveva ritenersi illogico, non adeguatamente motivato e privo del necessario supporto motivazionale.</h:div><h:div>2. Si sono costituiti sia la stazione appaltante che la controinteressata, eccependo in rito l’inammissibilità della proposta impugnativa, rimarcandosi, in senso opposto alla sostenuta prospettazione attorea, che l’attribuzione dei punteggi oggetto di contestazione non risulta essere vincolata e automatica e che, dunque, la ricorrente non riesce a fornire la prova di resistenza necessaria a fondare il suo interesse al ricorso, stante l’enorme scarto tra i punteggi conseguiti rispetto alla prima graduata. </h:div><h:div>In subordine, le resistenti hanno chiesto la reiezione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, stante la correttezza delle valutazioni di merito svolte dall’amministrazione, sia rispetto alle offerte tecniche che alla congruità dell’offerta risultata aggiudicataria.</h:div><h:div>3. Respinta, come si è visto, la domanda cautelare con l’ordinanza collegiale n. 1253/2022 pronunciata all’esito della camera di consiglio del 28 giugno 2022, la causa, previo scambio di memorie conclusionali, è stata riservata in decisione all’udienza pubblica del 18 ottobre 2022.</h:div><h:div>4. Il ricorso introduttivo, unitamente al gravame aggiuntivo, è inammissibile.</h:div><h:div>4.1 Secondo i costanti principi della giurisprudenza, in sede d'impugnazione degli atti di gara, è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso, inteso quale bisogno effettivo di tutela giurisdizionale e, come tale, rilevante quale condizione dell'azione <corsivo>ex</corsivo> art. 100 c.p.c.,   nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità. </h:div><h:div>Di talché, se l’annullamento richiesto non è in grado di arrecare alcun vantaggio sostanziale al ricorrente, neppure di carattere strumentale e procedimentale, la relativa domanda deve essere conseguentemente considerata inammissibile<corsivo> (cfr. inter plures, </corsivo>Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2439/2014). </h:div><h:div>Ne consegue che il gravame avente ad oggetto l'aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria cui consegua un immediato vantaggio per il ricorrente, ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti deve essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla dimostrazione apriori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con elevata probabilità, prossima alla certezza, aggiudicataria.</h:div><h:div>Nel caso all’esame, come già rilevato dal Collegio in sede cautelare, l’asserita spettanza di un punteggio aggiuntivo - che, in tesi, consentirebbe ad essa ricorrente di posizionarsi utilmente nella graduatoria finale e di ascendere addirittura alla prima posizione, scavalcando tutte le ulteriori offerte che la precedono - non risulta affatto provata, non essendo le contestate valutazioni - espresse in termini di punteggi numerici, alla stregua dei criteri e subcriteri tecnico-discrezionali fissati dalla <corsivo>lex</corsivo> di gara -  affatto automatiche né vincolate ed essendo, per quanto si chiarirà, nemmeno provata l’abnormità dei giudizi oggetto di specifica contestazione.</h:div><h:div>Difatti, tutta la struttura dei rilievi censori svolti in sede ricorsuale, a ben vedere, poggia su valutazioni opinabili e non palesemente errate o macroscopicamente irragionevoli, come invece infondatamente sostenuto dalla ricorrente, che, a ben vedere, si è limitata ad estrapolare dal contesto valutativo singole parti di ciascuna offerta tecnica, senza considerare la rispondenza al complesso delle richieste formulate dalla stazione appaltante in seno a ciascun criterio, finendo per sovrapporre il proprio personale giudizio a quello della amministrazione. </h:div><h:div>Peraltro, quale ulteriore profilo di inammissibilità, pure rimarcato dalla difesa controinteressata, rileva che la ricorrente nemmeno si è peritata di scalfire i giudizi afferenti alle altre imprese utilmente collocate in graduatoria e alle relative consolidate posizioni nella graduatoria finale, di talché, non è affatto dimostrata l’asserita sicura utilità che potrebbe conseguire all’auspicata riedizione delle (parziali) valutazioni espresse dalla Stazione appaltante. </h:div><h:div>Difatti, il ricorso avverso il provvedimento d’aggiudicazione non solo è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, ma neppure può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito <corsivo>(cfr.</corsivo> Cons. Stato, sezione V, sentenza 7 gennaio 2020, n. 83). </h:div><h:div>4.2 Tanto premesso, nel merito, i rilievi censori in esame appaiono comunque infondati.</h:div><h:div>Come ampiamente noto, alla luce della consolidata giurisprudenza le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di gara sono ampiamente discrezionali ed insindacabili in sede giurisdizionale ove non inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento (<corsivo>cfr., ex multis,</corsivo> Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2009 n. 282). </h:div><h:div>Orbene, nel caso in esame, non sono emersi tangibili profili di irragionevolezza o erroneità nei giudizi complessivamente espressi dalla Commissione, restando i rilievi critici della parte ricorrente ancorati a profili di merito, involgenti la mera opinabilità delle scelte tecnico-discrezionali della S.A., tentando Service Group di colmare lo iato numerico che la separa dall’aggiudicataria con la sostituzione della propria personale valutazione, basata su dati non oggettivi ed incontrovertibili, a quella espressa dall’Ente.</h:div><h:div>Invero, a mente dell’art. 19.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara «Il <corsivo>punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante TABELLA 3 riportante la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna “CRITERIO ATTRIB.” della TABELLA 3, con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica; con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto; con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice</corsivo>». </h:div><h:div>Come emerge <corsivo>per tabulas</corsivo> dalla semplice lettura della tabella di cui alle pagine 37-39 del Disciplinare, tutti i punteggi oggetto di contestazione da parte della ricorrente, in quanto inerenti i <corsivo>sub </corsivo>criteri di valutazione A1, A2 e F1, rientranti nella suddetta colonna D, sono oggetto di attribuzione di punteggi alla stregua di un’attività valutativa di natura discrezionale.</h:div><h:div>4.3 Ciò premesso, le valutazioni di maggior favore per la controinteressata espresse dalla Commissione esaminatrice, oggetto di specifica censura, contrariamente alla tesi pervicacemente sostenuta dalla ricorrente, appaiono del tutto plausibili e coerenti, come emerge alla luce dei rilievi formulati dalle resistenti e dalla documentazione in atti, dovendosi rimarcare, in particolare quanto segue.</h:div><h:div>4.3.a) Invero, in relazione al criterio <corsivo>sub</corsivo> A1 (“<corsivo>Modello e dimensionamento della struttura organizzativa proposta e delle modalità operative di esecuzione del servizio in termine di pianificazione dei turni di lavoro e gestione delle assenze per ferie – punteggio massimo 10”</corsivo>), non risulta fornito alcun puntuale elemento da cui evincere l’assoluta superiorità dell’offerta della ricorrente  (che ha conseguito punti 5) rispetto a quella dell’aggiudicataria (che ne ha conseguiti 7,5), nulla provando le mere affermazioni apodittiche circa l’inimmaginabilità di un servizio di gestione del modello organizzativo  in relazione a turni/assenze da parte di una società avente sede fuori Regione. All’opposto, non si comprendono le ragioni per cui dette attività non possano essere svolte a distanza, anche attraverso l’ausilio di adeguati strumenti telematici, trattandosi in prevalenza di attività di organizzazione e gestione del personale sulla base di flussi informativi. </h:div><h:div>4.3.b) Quanto, inoltre, al criterio sub A2 (“<corsivo>Qualifiche ed esperienze del personale effettivamente utilizzato nell’appalto. Al riguardo, poiché si ritiene che l’utilizzo del personale attualmente impiegato nello specifico appalto possa avere una influenza significativa sulla qualità dell’esecuzione dell’appalto, saranno valutate le soluzioni che prevedono l’impiego del personale attualmente in servizio e la garanzia del mantenimento delle condizioni e dei trattamenti goduti – punteggio massimo 14), </corsivo>parte ricorrente sostiene l’assoluta illogicità dei punteggi attribuiti:</h:div><h:div>-  sia con riguardo a essa ricorrente, che ha conseguito solo 7 punti, pur avendo <corsivo>“garantito non solo l’auspicato totale impiego del personale attualmente impiegato, ma addirittura l’utilizzo ed assorbimento di questo a condizioni migliori secondo le più favorevoli condizioni contrattuali”, </corsivo>assicurando al 100% del Personale il CCNL Multiservizi, contratto di maggior favore del settore:<corsivo>
				</corsivo>circostanza che avrebbe implicato, in tesi, l’attribuzione del massimo punteggio;</h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>che all’aggiudicataria, alla quale in tesi sarebbe spettato un punteggio inferiore a 10,5 punti, avendo assicurato l’assunzione con CCNL Multiservizi solo al 72% del personale attualmente impiegato (tot. 130 lavoratori su 180), mentre il restante 28% (tot. 50 lavoratori), sarebbe stato assunto con altri CCNL.</h:div><h:div>Senonché, trascura parte ricorrente di considerare che oggetto della valutazione - diversamente da quanto essa tenta di suggerire - non era l’applicazione di uno specifico CCNL (quale il Multiservizi), quanto piuttosto il livello globale di qualificazione ed esperenziale del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, rilevando, in particolare, a tali fini,  <corsivo>“l’impiego del personale attualmente in servizio e la garanzia del mantenimento delle condizioni e dei trattamenti goduti”, </corsivo>senza riferimenti a precisi contratti. </h:div><h:div>Di talché, dunque, la positiva valutazione dell’offerta della Leader Service, <corsivo>in parte qua</corsivo>, appare ragionevolmente connessa alla garanzia offerta di continuità lavorativa a tutto il personale attualmente impiegato, con assoluta salvaguardia occupazionale, mantenendo l’anzianità convenzionale e le R.A.L. di ciascun lavoratore, come evidenziato dal progetto di assorbimento dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>4.3.c) Del tutto generica appare la contestazione del criterio <corsivo>sub</corsivo> F1 (<corsivo>prestazioni e/o dotazioni aggiuntive proposte incluse nel corrispettivo dell’offerta specificando i benefici che ne potranno trarne l’Asl da ciascuna di esse, in relazione alla loro attinenza alle finalità dell’appalto – punteggio massimo 5”</corsivo>), in relazione al quale l’aggiudicataria ha ottenuto un punteggio di 3,75 a fronte del punteggio di  1,25  della ricorrente, non comprendendosi in che termini rileverebbe l’eccepita erroneità, a fronte della denunciata “<corsivo>evidente ed illogica discrepanza che non trova giustificazione in nessuna ragionevole applicazione valutativa, stante la corposità delle dotazioni migliorative proposte dalla Services Group s.r.l. con elevatissimi standard qualitativi capaci di portare sicuri benefici all’ente appaltante</corsivo>”. Difatti, appare ben evidente che le componenti aggiuntive dell’offerta tecnica non rilevano in sé, sotto un profilo meramente quantitativo, bensì in relazione alla loro maggiore o minore attitudine a soddisfare, sotto un profilo qualitativo e valoriale, le finalità del servizio oggetto di gara.</h:div><h:div>4.3.d) In merito, infine,  al criterio <corsivo>sub </corsivo>B7 (“<corsivo>percentuale minima di personale che il concorrente si impegna a formare in materia di lingua inglese nel rispetto dei vincoli posti in capitolato</corsivo>
				<corsivo>– punteggio massimo 1”</corsivo>), contestato dalla ricorrente con la proposizione di motivi aggiunti, in relazione al quale sia l’aggiudicataria che la  ricorrente hanno conseguito un punteggio di 1, quest’ultima sostiene che “<corsivo>alla aggiudicataria avrebbe dovuto essere applicato il corretto punteggio di 0,50, avendo previsto la formazione a metà dei propri dipendenti, indi, dal punteggio assegnatole – 1 – va di certo decurtato lo 0,50 non dovuto ex disciplinare</corsivo>”.  </h:div><h:div>Senonché, dalla documentazione in atti è evincibile la coerenza e non irragionevolezza della valutazione svolta, stante la diversità delle offerte formative garantite dalle concorrenti, avendo la resistente assicurato il conseguimento di attestati formativi di livello A2, prevedendo l’impiego di un minor numero di dipendenti ma per un maggior numero di ore di formazione (50 ore di formazione oltre aggiornamento di 4 ore ogni anno e all’inserimento di nuovi lavoratori), a fronte di un diverso e non precisato livello di apprendimento della lingua, assicurato dalla ricorrente  a tutto il personale  ma per un minor numero di ore (36 ore articolate in 12 incontri di 3 ore, con  20 edizioni volte a formare il 100% degli operatori).</h:div><h:div>4.4 È del pari inammissibile l’ultimo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell’incongruenza e insostenibilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, che avrebbe dovuto comportarne l’esclusione.</h:div><h:div>Invero, l’eventuale esclusione dell’aggiudicataria, non comporterebbe, per quanto a maggior ragione rilevato più innanzi, alcuna utilità alla ricorrente che, in ogni caso, resterebbe collocata in posizione poziore rispetto ad altre imprese collocate dalla seconda alla decima posizione della graduatoria, avverso le cui offerte nessuna censura risulta proposta.</h:div><h:div>4.5 In conclusione il   ricorso e i proposti motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili. </h:div><h:div>5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui proposti motivi aggiunti, li dichiara inammissibili nei sensi di cui in motivazione e, in ogni caso, li rigetta. </h:div><h:div>Condanna la ricorrente Service Group s.r.l. alla refusione delle spese processuali in favore dell’A.S.L. resistente e della parte controinteressata, che liquida complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, da suddividere in parti uguali tra queste ultime (€ 2.000,00 ciascuna).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ruggiero</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>