<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220122320221028102847146" descrizione="" gruppo="20220122320221028102847146" modifica="10/31/2022 1:21:14 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01223"/><fascicolo anno="2022" n="06802"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220122320221028102847146.xml</file><wordfile>20220122320221028102847146.docm</wordfile><ricorso NRG="202201223">202201223\202201223.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\672 Alessandro Tomassetti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>luca cestaro</firma><data>31/10/2022 13:21:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/11/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alessandro Tomassetti,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Cernese,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Cestaro,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>dei seguenti atti: 1) del provvedimento del RUP del Comune di Teverola, arch. Raffaele De Rosa, del 24.2.2022 avente ad oggetto la esclusione della ECOCE dalla Procedura negoziata per l'affidamento del servizio provvisorio di igiene urbana sul territorio comunale per 2 mesi per presunti illeciti professionali pregressi (CIG 90664807FA); 2) del provvedimento di aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio in favore della società controinteressata La Gardenia srl, non ancora conosciuto per esteso con riserva espressa di esperire motivi integrativi; 3) in via gradata e/ subordinata per l'annullamento della intera procedura di gara ai fini di una sua riedizione previo annullamento della determina a contrarre n.2/2022 del 19.1.2022 e della intera lex specialis (lettera di invito, capitolato ed allegati); 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ecoce S.r.l. il 6/4/2022 (PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI): </h:div><h:div>Per l'annullamento, previa ottemperanza istanza ex art. 59 del CPA, dei seguenti atti: a) del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n.25 del 22.2.2022, così come conosciuta solo in seguito al deposito telematico al TAR dello scorso 24.3.2022 da parte della difesa della controinteressata su sollecito di Codesto TAR; b) ove lesiva la RDO n.2946127 creata in data 27.1.2022; c) ove lesivo del parere legale dell'avv. Caliendo (acquisito con nota prot. 1922 del 24.2.2022) così come acriticamente fatto proprio dal Comune di Teverola al fine di escludere la società ECOCE, non ancora conosciuto con riserva espressa di ulteriori motivi integrativi;  nonché dei seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del RUP del Comune di Teverola, arch. Raffaele De Rosa, del 24.2.2022 avente ad oggetto la esclusione della ECOCE dalla Procedura negoziata per l'affidamento del servizio provvisorio di igiene urbana sul territorio comunale per 2 mesi per presunti illeciti professionali pregressi (CIG 90664807FA); 2) del provvedimento di aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio in favore della società controinteressata La Gardenia srl, non ancora conosciuto per esteso con riserva espressa di esperire motivi integrativi; 3) in via gradata e/ subordinata per l'annullamento della intera procedura di gara ai fini di una sua riedizione previo annullamento della determina a contrarre n.2/2022 del 19.1.2022 e della intera lex specialis (lettera di invito, capitolato ed allegati); 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ecoce S.r.l. il 22/4/2022 (SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI): </h:div><h:div>Per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, dei seguenti atti: A) del provvedimento con cui è stata riaggiudicata la procedura di gara a La Gardenia srl a seguito della riammissione in gara della ECOCE non ancora conosciuto per esteso, con riserva espressa di ulteriori motivi integrativi; B) del verbale di gara n.3 del 28.3.2022 con cui è stata riaggiudicata la procedura di gara a La Gardenia srl a seguito della riammissione in gara della ECOCE; C) di tutti i verbali di gara, con particolare riguardo per i verbali nn. 1, 2 e 3 nella parte in cui non ha disposto l'esclusione de “La Gardenia”; D) della nota prot. n. 4490 del 7.4.2022 con cui il Comune di Teverola ha comunicato che il servizio era stato riaggiudicato alla controinteressata; E) del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. 25 del 22.2.2022, così come riconfermato all'esito della seduta del 28.3.2022; nonché dei seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso per motivi integrativi del 6.4.2022 a) del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n.25 del 22.2.2022, così come conosciuta solo in seguito al deposito telematico al TAR dello scorso 24.3.2022 da parte della difesa della controinteressata su sollecito di Codesto TAR; b) ove lesiva la RDO n.2946127 creata in data 27.1.2022; c) ove lesivo del parere legale dell'avv. Caliendo (acquisito con nota prot. 1922 del 24.2.2022) così come acriticamente fatto proprio dal Comune di Teverola al fine di escludere la società ECOCE, non ancora conosciuto con riserva espressa di ulteriori motivi integrativi;  nonché dei seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del RUP del Comune di Teverola, arch. Raffaele De Rosa, del 24.2.2022 avente ad oggetto la esclusione della ECOCE dalla Procedura negoziata per l'affidamento del servizio provvisorio di igiene urbana sul territorio comunale per 2 mesi per presunti illeciti professionali pregressi (CIG 90664807FA); 2) del provvedimento di aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio in favore della società controinteressata La Gardenia srl, non ancora conosciuto per esteso con riserva espressa di esperire motivi integrativi; 3) in via gradata e/ subordinata per l'annullamento della intera procedura di gara ai fini di una sua riedizione previo annullamento della determina a contrarre n.2/2022 del 19.1.2022 e della intera lex specialis (lettera di invito, capitolato ed allegati); 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ecoce S.r.l. il 11/5/2022 (TERZO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI): </h:div><h:div>Per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, dei seguenti atti: 1) della Determinazione n. 63 del 27.4.2022 dell'Area Tecnica – Settore Ambiente e Cimitero con cui è stato affidato in via diretta alla società La Gardenia per un mese il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compressi quelli assimilati ad altri servizi di Igiene Pubblica – CIG 9208453FCB; 2) ove e per quanto lesive, delle note prot. 5207, 5266 e 5252, 5213 del 27.4.2022 con cui il Comune di Teverola ha ritardato l'avvio di una procedura di gara per l'affidamento del servizio de quo ed ha acquisito la disponibilità de La Gardenia srl a proseguire nell'esecuzione dello stesso agli stessi patti e condizioni di quanto stabilito con la Determina n. 25/2022; nonché dei seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso per motivi integrativi del 22.4.2022: A) del provvedimento con cui è stata riaggiudicata la procedura di gara a La Gardenia srl a seguito della riammissione in gara della ECOCE non ancora conosciuto per esteso, con riserva espressa di ulteriori motivi integrativi; B) del verbale di gara n.3 del 28.3.2022 con cui è stata riaggiudicata la procedura di gara a La Gardenia srl a seguito della riammissione in gara della ECOCE; C) di tutti i verbali di gara, con particolare riguardo per i verbali nn. 1, 2 e 3 nella parte in cui non ha disposto l'esclusione de “La Gardenia”; D) della nota prot. n. 4490 del 7.4.2022 con cui il Comune di Teverola ha comunicato che il servizio era stato riaggiudicato alla controinteressata; E) del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. 25 del 22.2.2022, così come riconfermato all'esito della seduta del 28.3.2022; nonché dei seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso per motivi integrativi del 6.4.2022 a) del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n.25 del 22.2.2022, così come conosciuta solo in seguito al deposito telematico al TAR dello scorso 24.3.2022 da parte della difesa della controinteressata su sollecito di Codesto TAR; b) ove lesiva la RDO n.2946127 creata in data 27.1.2022; c) ove lesivo del parere legale dell'avv. Caliendo (acquisito con nota prot. 1922 del 24.2.2022) così come acriticamente fatto proprio dal Comune di Teverola al fine di escludere la società ECOCE, non ancora conosciuto con riserva espressa di ulteriori motivi integrativi;  nonché dei seguenti provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del RUP del Comune di Teverola, arch. Raffaele De Rosa, del 24.2.2022 avente ad oggetto la esclusione della ECOCE dalla Procedura negoziata per l'affidamento del servizio provvisorio di igiene urbana sul territorio comunale per 2 mesi per presunti illeciti professionali pregressi (CIG 90664807FA); 2) del provvedimento di aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio in favore della società controinteressata La Gardenia srl, non ancora conosciuto per esteso con riserva espressa di esperire motivi integrativi; 3) in via gradata e/ subordinata per l'annullamento della intera procedura di gara ai fini di una sua riedizione previo annullamento della determina a contrarre n.2/2022 del 19.1.2022 e della intera lex specialis (lettera di invito, capitolato ed allegati); 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Ecoce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Teverola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>La Gardenia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Passiante, Carmela Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Teverola e della La Gardenia S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.1. La ECOCE s.r.l., con il ricorso principale, impugna il provvedimento che ha decretato la propria esclusione dalla Procedura negoziata per l’affidamento del servizio provvisorio di igiene urbana sul territorio comunale per 2 mesi per presunti illeciti professionali pregressi (CIG 90664807FA) nonché – se intervenuto - il provvedimento di successiva aggiudicazione della gara alla GARDENIA s.r.l. In via gradata, la ricorrente chiede l’annullamento dell’intera gara.</h:div><h:div>La società ricorrente espone le censure descritte di seguito.</h:div><h:div><corsivo>1 – Violazione e falsa applicazione di legge (art.80 comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016; Linee Guida ANAC n.6, art. 57, paragrafo 6, della Direttiva Europea Appalti, art. 97 Cost.) – Eccesso di potere – Contraddittorietà – Irragionevolezza manifesta.</corsivo></h:div><h:div>1a) L’esclusione è stata, infatti, disposta per pretesi inadempimenti legati a un precedente contratto di appalto di servizi che, a dire del RUP, avrebbe reso la ricorrente “totalmente inaffidabile”.</h:div><h:div>All’esito di una richiesta di soccorso istruttorio, la parte già ha reso i chiarimenti sufficienti ad escludere un simile esito. In particolare, occorre rilevare che le contestazioni del 13.11.2019, sorte nell’esecuzione di una precedente gestione del servizio, sono state poste a fondamento di una revoca di una aggiudicazione n.25/2020 poi annullata dal TAR Campania - Napoli con sentenza n. 4528/2020 (oggi passata in giudicato); inoltre, anche le penali applicate in precedenti affidamenti (ove ipoteticamente applicate legittimamente e non è il caso di specie) non devono essere dichiarate allorché non hanno assunto all’epoca rilevanza fondamentale rispetto all’esecuzione dell’intero affidamento (come nella specie anche alla luce della citata sentenza del TAR) nè possono quindi assumere rilevanza oggi rispetto alla partecipazione all’appalto oggetto di gara. L’irrilevanza degli inadempimenti dimostra con tutta evidenza come, correlativamente, non vi sia stata nessuna omissione nella dichiarazione.</h:div><h:div>1b) Il Comune intimato, poi, erra nella misura in cui considera gravi pretesi inadempimenti: che non sono stati segnalati all’ANAC; rispetto ai quali non potevano essere attivate misure di self cleaning – trattandosi di irregolarità del tutto trascurabili tanto da non essere state segnalate all’ANAC come si è detto - ; che sono collegati ai plurimi inadempimenti del Comune di Teverola che hanno dato luogo a un giudizio civile, incardinato dalla ricorrente, per ottenere 500.000 euro di risarcimento del danno.</h:div><h:div>1c) Alcun obbligo dichiarativo era ipotizzabile in capo alla ricorrente nella misura in cui i pretesi inadempimenti non sono stati comunicati all’ANAC. </h:div><h:div>1d) La motivazione dell’esclusione sarebbe, poi, gravemente carente nella misura in cui non si dà conto delle specifiche circostanze alla base dell’esclusione medesima, non si è valutato l’elemento psicologico dell’illecito né si è consentito un adeguato contraddittorio con la parte.</h:div><h:div>1e) L’esclusione, inoltre, viola il principio di proporzionalità difettando la complessiva valutazione sull’affidabilità dell’operatore economico in rapporto alla minimalità degli inadempimenti.</h:div><h:div><corsivo>2 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 95 comma 3 lett. a), 30 del d.lgs. 50/2016 in relazione Linee Guida ANAC n. 2/2016 ed al sopravvenuto art. 95 comma 10 bis d.lgs. 50/2016) – Difetto ovvero carenza di istruttoria – Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta – Difetto di motivazione.</corsivo></h:div><h:div>La parte rileva che il servizio oggetto di causa rientra sicuramente tra quelli in cui la manodopera è ad alta intensità ovvero prevalente (nella gara di specie copre circa il 70% dell’importo a base di gara ovvero circa €. 106.000 su €. 133.000 di costi complessivi e su €. 149.000 di appalto da quadro economico); trova, quindi, applicazione l’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 le cui relative procedure di gara devono prevedere il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</h:div><h:div><corsivo>3 - Sulla violazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 – Sulla violazione dell’art. 2 delle Linee Guida ANAC n. 4 - Sull’artato frazionamento della durata e del valore dell’affidamento – Sviamento di potere – Difetto di motivazione.</corsivo></h:div><h:div>Invero, la scelta dell’Amministrazione di affidare il suddetto servizio provvisorio solo per due mesi fino alla data del 30.4.2022 cela l’intento di aggirare la disciplina dettata dal Codice degli appalti in materia di affidamenti diretti senza gara.</h:div><h:div>È noto che l’art. 36, comma 1 e 2, lett. a) consente alle SA di ricorrere allo strumento dell’affidamento diretto in tema di servizi pubblici quando il valore stimato dell’appalto sia inferiore alla soglia comunitaria, attualmente fissata dall’art. 35, comma 1, lett. b) in € 150.000,00.</h:div><h:div>Il Comune di Teverola, al fine di non eccedere tale limite, ha ritenuto di poter affidare il servizio di igiene urbana per soli due mesi, in assenza di una congrua e ragionevole motivazione.</h:div><h:div>Il tutto assume una maggiore gravità in quanto il frazionamento artato dell’appalto per evitare una gara sopra soglia viene a valle di ben n.12 precedenti affidamenti mensili diretti disposti dal Comune di Teverola nella persona del RUP (arch. De Rosa) in favore della società La Gardenia srl (ditta uscente ed unica partecipante rimasta in gara)</h:div><h:div>Oltretutto la motivazione di un nuovo affidamento per soli 2 mesi si basa sulla presunta indizione di una gara ‘lunga’ che dopo oltre 1 anno non è stata ancora pubblicata sulla GURI.</h:div><h:div>Dietro detta scelta si appalesa quindi evidente il frazionamento illegittimo di un servizio unitario sotto il profilo temporale al fine di non fare una gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore.</h:div><h:div>1.2. Il Comune di Teverola chiede di respingere il ricorso per diverse ragioni: a) in primo luogo, gli inadempimenti nel precedente servizio sono decine e gravi tanto da aver richiesto l’intervento dell’ASL e della Procura della Repubblica e, inoltre, l’applicazione – in due occasioni – di penali; b) in secondo luogo, il criterio di aggiudicazione utilizzato è legittimo poiché l’appalto è inferiore alla soglia di euro 215.000 (art. 35 cod. contratti) e, comunque, poiché il servizio è standardizzato.</h:div><h:div>1.3. Con ordinanza n. 629 del 24.03.2022, era accolta l’istanza cautelare ai fini della riammissione della società ricorrente.</h:div><h:div>1.4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 6.4.2022, era impugnata l’aggiudicazione a La Gardenia s.r.l. del 22.2.2022 conosciuta solo nell’ambito del presente processo a seguito del deposito avvenuto in data 24.3.2022.</h:div><h:div>1.5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22.04.2022, la parte dava atto che, all’esito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, la ricorrente era stata riammessa e che, tuttavia, era stata confermata l’aggiudicazione a La Gardenia s.r.l. per il maggior ribasso offerto da quest’ultima (cfr. verbale n. 3 del 28.3.2022, atto impugnato, appunto, con il secondo ricorso per motivi aggiunti).</h:div><h:div>La parte ricorrente, con il primo e con il secondo ricorso per motivi aggiunti, muove diverse censure al provvedimento di aggiudicazione. Esse sono descritte di seguito.</h:div><h:div><corsivo>4) Omessa verifica della congruità del costo del lavoro prima di approvare la aggiudicazione - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 32, 95 e 97 D.lgs. 50/2016; art. 3 L 241/90; art. 97 Cost) – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Mancata verifica del rispetto dell’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.</corsivo></h:div><h:div>La Stazione appaltante non avrebbe verificato il rispetto dei minimi salariali per la mano d’opera: ai sensi del disciplinare di gara i costi della manodopera, pari al 70,63% del valore complessivo dell’appalto (€. 105.586,16 su €. 149.487,92), erano stati calcolati proprio con riferimento alle tabelle ministeriali e, in rapporto a essi, il ribasso del 12,01% offerto dalla società La Gardenia andrebbe a incidere illegittimamente sui costi della manodopera così come sopra quantificati e, in particolare, determinerebbe un’offerta economica che non permette di rispettare il minimo tabellare previsto in riferimento al costo del lavoro.</h:div><h:div><corsivo>5) Errata verifica del DURC – Violazione di legge (art. 80, comma 4, D.lgs 50/2016; art. 15 l. 183/2011; art. 43 DPR 445/2000) – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria.</corsivo></h:div><h:div>Il DURC acquisito nel corso della procedura è stato prodotto dalla parte e non acquisito d’ufficio come richiesto dalla normativa richiamata.</h:div><h:div><corsivo>6) Omessa verifica della regolarità tributaria – Violazione di legge (art. 80, comma 4, D.lgs 50/2016).</corsivo></h:div><h:div>La Stazione appaltante non avrebbe acquisito le dichiarazioni di regolarità rispetto alla posizione dell’impresa aggiudicataria.</h:div><h:div><corsivo>7) Illegittimità derivata.</corsivo></h:div><h:div>La parte ribadisce, ma in via subordinata, il contenuto delle censure sub 1-3 proposte con il ricorso principale; i motivi di illegittimità ivi esplicitati inficerebbero anche l’aggiudicazione de La Gardenia s.r.l.</h:div><h:div><corsivo>8) (da qui in poi, si tratta delle censure sollevate nel secondo ricorso per motivi aggiunti) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 80, comma 5, lett. c-bis ed f-bis D.lgs. 50/2016 – art. 97 Cost) – illegittimità della mancata esclusione ricorrente principale.</corsivo></h:div><h:div>8a) La Gardenia avrebbe omesso di fornire informazioni circa la propria iscrizione nel casellario ANAC nel mese di aprile 2021, in virtù di accadimenti sottesi alle Delibere ANAC n. 297/21 e 343/21. In particolare, nel DGUE dell’aggiudicataria alla voce “l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice?”, “La Gardenia” ha barrato la casella ‘No’, limitandosi solo successivamente a richiamare frettolosamente i provvedimenti sanzionatori subiti ad opera dell’ANAC (“<corsivo>si precisa che la scrivente società è stata oggetto di due provvedimenti sanzionatori di durata entrambi di 30 gg e entrambi con una sanzione pecuniaria di euro 1000 da parte dell’anac di cui il primo avente numero delibera 297/21 notificato in data 26/04/2021 e il secondo avente numero delibera 343/21 la cui efficacia sospensiva è cessata il 30/05/2021. si fa presente che entrambi i provvedimenti sanzionatori anac ancorché’ cessati il 30/05/2021 e, quindi non escludenti, sono stati impugnati con ricorso innanzi al tar roma ad oggi sub iudice e/o pendenti in attesa di definizione</corsivo>”). Inoltre, si è omesso di comunicare l’esclusione da una precedente gara da parte della Tangenziale di Napoli per ragioni inerenti all’affidabilità professionale della medesima società “La Gardenia”.</h:div><h:div>8b) Anche le dichiarazioni degli amministratori de La Gardenia sarebbero fuorvianti. Difatti, non si è dichiarato che costoro avevano falsificato talune dichiarazioni (il che è stato alla base dei descritti provvedimenti sanzionatori dell’ANAC).</h:div><h:div>Inoltre, Luigi Giardino, socio al 40% dell’aggiudicataria, ha prodotto una dichiarazione reticente nella parte in cui ha omesso di comunicare che il Tribunale di Napoli in data 16.6.2017 ha dichiarato il fallimento della società GIARDINO SERVICE S.R.L. in cui lo stesso ricopriva il ruolo di amministratore unico.</h:div><h:div>8c) Le descritte violazione rileverebbero anche come violazione dell’art. 80 co. 5, lett f-bis del codice appalti in quanto non veritiere.</h:div><h:div><corsivo>9) Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs 50/2016 - illegittimità dell’ammissione della ricorrente principale al prosieguo delle operazioni di gara - insussistenza del requisito di moralità ed affidabilità dell’impresa ricorrente principale.</corsivo></h:div><h:div>Gli episodi descritti nella precedente censura minano in modo irreparabile la fiducia nell’affidabilità dell’impresa aggiudicataria che avrebbe, quindi, dovuto essere esclusa dalla gara.</h:div><h:div><corsivo>10) Mancato possesso delle certificazioni di qualità – Violazione dell’art. 87 D.lgs 50/2016 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 11 del disciplinare di gara alla lettera d) richiedeva il possesso di alcune certificazioni e, in particolare, della: certificazione del sistema di gestione ambientale EMAS oppure di certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 14001 con indicazione dell’Ente certificatore e della data di scadenza; certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei Lavoratori (SSL) (OSHAS 18001) con indicazione dell’Ente certificatore e della data di scadenza.</h:div><h:div>Quanto al Certificato di qualità EMAS prodotto dall’aggiudicataria è in realtà scaduto in data 19.2.2022, momento antecedente all’adozione del primo provvedimento di aggiudicazione del 22.2.2022 e dell’aggiudicazione oggi impugnato.</h:div><h:div>Per quanto concerne il certificato OSHAS 18001, lo stesso non è stato proprio prodotto in sede di gara dall’aggiudicataria, dato che non compare tra la documentazione trasmessa in data 7.4.2022.</h:div><h:div><corsivo>11) L’estrema genericità delle dichiarazioni bancarie presentate dall’aggiudicataria – Violazione dell’art. 86 D.lgs 50/2016 - Violazione dell’Allegato XVII, Parte 1, lett. a) – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria.</corsivo></h:div><h:div>In sede di gara “La Gardenia” ha presentato due referenze bancarie estremamente generiche ed insufficienti per attestare la solidità finanziaria del concorrente. </h:div><h:div>Infatti, il Banco BPM si è limitato ad affermare che “La Gardenia srl, è conosciuto favorevolmente sulla piazza e gode di affidabilità. È cliente presso la nostra Banca ed i rapporti che intrattiene sono improntati a regolarità e correttezza. Si ritiene che disponga dei mezzi finanziari adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva. Si rilascia la presente senza responsabilità né garanzia per gli usi consentiti dalla legge”. </h:div><h:div>In modo ancor più generico il Monte dei Paschi di Siena ha così dichiarato: “Su richiesta della impresa indicata in oggetto, Vi comunichiamo che la suddetta intrattiene rapporto di conto corrente con la nostra Banca, condotto finora con regolarità e correttezza. La presente attestazione si basa esclusivamente sui dati conosciuti dalla sottoscritta Banca nell’ambito del rapporto intrattenuto con l’Impresa interessata ed ha, quindi, una valenza conseguentemente limitata alla sfera informativa di riferimento. Si rilascia la presente, che non costituisce alcun impegno fideiussorio, come d’uso senza nostra responsabilità né garanzia, con preghiera di far uso discreto e riservato di quanto sopra”.</h:div><h:div>Le dichiarazioni, oltre che generiche, non sarebbero riferibili alla procedura di cui si discute in quanto non riportano alcun riferimento alla procedura medesima.</h:div><h:div>(la parte ha, poi, ribadito anche nei secondi motivi aggiunti le censure svolte nel primo ricorso per motivi aggiunti)</h:div><h:div><corsivo>12) Illegittimità della riaggiudicazione per incompetenza della Commissione di gara di disporre una riaggiudicazione</corsivo></h:div><h:div>La Commissione di gara ex art.33 del d.lgs. 50/2016 può solo proporre la aggiudicazione e/o la riaggiudicazione ma non anche confermare una precedente aggiudicazione dirigenziale; essa non può per legge emettere un atto confermativo rispetto ad una determina di altro organo amministrativo (il RUP e Dirigente Comunale) se non in violazione del principio del <corsivo>contrarius actus</corsivo>.</h:div><h:div>1.7. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11.5.2022, la ECOCE s.r.l. chiede l’annullamento della determinazione n. 63 del 27.4.2022 con cui il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compressi quelli assimilati ad altri servizi di Igiene Pubblica (CIG 9208453FCB) è stato affidato in via diretta a La Gardenia s.r.l. e tanto all’esito di ben 12 affidamenti diretti negli ultimi mesi intervallati dalla sola gara per cui è causa (periodo bimestrale). </h:div><h:div>Avverso tale affidamento, la parte muove le censure di seguito descritte.</h:div><h:div><corsivo>I) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 30, 35, comma 6, 36, comma 2, lett. a) e b), D.lgs 50/2016; art. 2 Dl 76/2020, conv. con L. 120/2020; art. 2 Dl 77/2021, conv. con L. 108/2021) – Illegittimo affidamento diretto disposto dal Comune di Teverola – artato frazionamento dell’affidamento – difetto di motivazione – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Manifesta irragionevolezza – Violazione del principio di economicità.</corsivo></h:div><h:div>La parte afferma che non è stato, infatti, raggiunto alcun accordo tra il Comune di Teverola e la SUA della Provincia di Caserta in ordine ai contenuti del bando e del disciplinare di gara di talchè l’attesa della gara per un periodo quinquennale si protrarrà per un periodo ben maggiore del mese previsto. Del resto, sarebbe impossibile avviare e concludere una gara in appena 30 giorni.</h:div><h:div>L’Amministrazione aveva a disposizione alternative legittime per affidare il servizio nelle more. In particolare, avrebbe potuto procedere a un cd. affidamento ponte ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) mediante una procedura competitiva del tipo “negoziata senza bando”. Alternativamente, il Comune avrebbe potuto affidare il servizio per un congruo numero di mesi onde consentire un confronto competitivo tra gli operatori economici interessati. </h:div><h:div>La parte ricorrente rileva che l’affidamento di un ulteriore mese di servizio avrebbe determinato il superamento della soglia per l’affidamento diretto fissata dalla normativa emergenziale (art. 2 Dl 76/2020, conv. con L. 120/2020; art. 2 Dl 77/2021, conv. con L. 108/2021), in quanto tale soglia è pari ad € 75.000,00, mentre un solo mese di servizio presenta un valore stimato pari ad € 72.489,86. </h:div><h:div>Dunque, l’affidamento del servizio per 2 mesi avrebbe comportato l’aumento del valore dell’appalto in oltre € 140.000,00, dovendo la SA procedere all’esame di più preventivi.</h:div><h:div><corsivo>II) Violazione  e  falsa  applicazione  di  legge  (artt.  30,  35,  comma  6,  36, comma  2,  lett.  a)  e  b),  D.lgs  50/2016)  –  illegittimo  affidamento  diretto disposto dal Comune di Teverola –  violazione del principio di rotazione.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 36 co. 1 d.lgs. 50/2016 prevede che gli appalti sotto soglia debbano avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti. La S.A. avrebbe dovuto rispettare il principio di rotazione, di derivazione comunitaria, anziché procedere con numerosi affidamenti diretti sempre in capo alla medesima società.</h:div><h:div><corsivo>III) Impossibilità di  qualificare  l’affidamento  de  quo  alla  stregua  di  una proroga tecnica – Violazione dell’art. 106, comma 11, D.lgs 50/2016.</corsivo></h:div><h:div>Difettano, infatti, tutti i requisiti di cui all’art. 106 co. 11 cit. (<corsivo>La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante</corsivo>).</h:div><h:div>La parte ricorrente, poi, ribadisce le proprie doglianze avverso l’aggiudicazione alla controinteressata che sarebbe inaffidabile per le ragioni esposte nel ricorso principale e nei primi due ricorsi per motivi aggiunti.</h:div><h:div>1.8. Il Comune di Teverola insiste nella bontà del proprio operato e rileva come il ricorso sia inammissibile in quanto, pur riammessa, la ECOCE non è risultata aggiudicataria della gara. </h:div><h:div>LA GARDENIA controdeduce su ogni doglianza sollevata rilevando il difetto di interesse e, comunque, l’infondatezza del ricorso. In sintesi, la controinteressata rileva: la legittimità dell’esclusione della ECOCE; la inammissibilità del ricorso per essere l’appalto concluso senza che sia stata presentata alcuna richiesta risarcitoria; la legittimità dell’applicazione del criterio del minor prezzo in relazione all’essere un servizio standardizzato; la legittimità dell’affidamento disposto per appena due mesi e, comunque, l’inammissibilità delle doglianze per essere stata la partecipazione della parte ricorrente senza riserve con conseguente acquiescenza. </h:div><h:div>1.9. All’esito dell’udienza pubblica del 12.10.2022, la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>2. Ancor prima di passare alla trattazione del merito del ricorso, va rammentato che, in tema di contenzioso relativo alle procedure di affidamento di pubblici servizi, la sentenza è redatta «in forma semplificata» potendo, quindi, consistere «in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo» (artt. 120 co. 6 e 74 c.p.a.).</h:div><h:div>3. Passando al merito del ricorso, occorre dare atto che la materia del contendere si dipana su tre fronti. Il primo è relativo all’esclusione della ricorrente ECOCE s.r.l. (ricorso principale); il secondo riguarda la conferma dell’aggiudicazione alla LA GARDENIA (secondo ricorso per motivi aggiunti); il terzo riguarda non la gara inizialmente oggetto di impugnazione, ma l’affidamento diretto disposto alla LA GARDENIA per il periodo di un mese (terzo ricorso per motivi aggiunti).</h:div><h:div>4.1. In via preliminare, va rilevata la improcedibilità del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>4.2. La ECOCE, infatti, è stata riammessa senza riserva (v. verbale n. 3 del 28.03.2022) e tale riammissione deve ritenersi consolidata in mancanza di impugnazione. Le argomentazioni svolte dalla controinteressata, infatti, non sono giammai culminate nella proposizione di un ricorso incidentale di talchè la riammissione ha assunto i caratteri della definitività. Il consolidamento dell’ammissione della ECOCE alla procedura determina la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale.</h:div><h:div>4.3. Parimenti improcedibile è il primo ricorso per motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione alla LA GARDENIA disposta prima della riammissione della ECOCE. È, evidente, infatti, che la rinnovazione del procedimento all’esito della riammissione della ricorrente abbia determinato il superamento della “prima” aggiudicazione, divenuta inefficace una volta che è stata sostituita dalla seconda.</h:div><h:div>5. La materia del contendere si concentra, quindi, sul secondo e sul terzo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>6.1. Il secondo ricorso per motivi aggiunti riguarda l’aggiudicazione disposta a favore della LA GARDENIA per il maggior ribasso offerto.</h:div><h:div>6.2 In merito, occorre dare atto della sussistenza dell’interesse alla decisione con conseguente infondatezza delle eccezioni svolte in senso contrario.</h:div><h:div>Atteso che la ECOCE è, a tutti gli effetti, partecipante alla gara per quanto si è detto al capo 4, la conclusione del servizio (affidato per almeno due mesi) non consente di evidenziare il venir meno dell’interesse.</h:div><h:div>Di recente, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Sent. n. 8/2022) ha chiarito che non occorre aver attivato un rimedio giurisdizionale per richiedere il risarcimento, ma basta aver manifestato la volontà di richiederlo con una memoria depositata in giudizio. Ebbene, la ECOCE ha più volte manifestato tale volontà come chiarito nell’ultima memoria, depositata il 30.9.2022. Va detto che, sebbene ciò non sia necessario (v. ancora Ad. Plen. n. 8/2022), la ECOCE ha anche chiarito quali siano i presupposti della domanda quanto all’<corsivo>eventus damni </corsivo>e alla sua ingiustizia del danno.</h:div><h:div>Non può dubitarsi, quindi, che sussista l’interesse a una pronuncia a fini risarcitori e tanto ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a. nell’interpretazione di cui alla menzionata Sentenza n. 8/2022 dell’Adunanza plenaria.</h:div><h:div>6.3. Va detto, poi, che non ha pregio l’eccezione di tardività del gravame in quanto l’aggiudicazione è stata rinnovata all’esito della riammissione della ricorrente con la conseguenza che il relativo termine debba decorrere dall’adozione di tale ultimo atto del 28.3.2022, rispetto al quale il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 22.04.2022, è tempestivo.</h:div><h:div>7.1. Nel merito, coglie nel segno l’assorbente censura di incompetenza della commissione a disporre un provvedimento siffatto.</h:div><h:div>In merito, va ribadito che la censura di incompetenza assume un rilievo assorbente - tanto da sfuggire alla graduazione della parte ricorrente - come condivisibilmente affermato dalla Sentenza n. 5/2015 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Occorre, quindi, soffermarsi su di essa precisando che, di norma, l’accoglimento di tale censura implica una nuova valutazione dell’Autorità competente senza che il T.A.R. possa pronunciarsi compiutamente nel merito delle altre censure onde evitare di violare il divieto di cui all’art. 34 co. 2 c.p.a. (“<corsivo>in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</corsivo>”).</h:div><h:div>In tal senso, valga il richiamo alla menzionata Sentenza dell’Adunanza plenaria del C.d.S. secondo cui “in tutte le situazioni di incompetenza … si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo <corsivo>munus</corsivo>”.</h:div><h:div>7.2. Il provvedimento di riaggiudicazione, versato in atti, è stato adottato dalla commissione di gara e non dal RUP.</h:div><h:div>Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che l’adozione dei provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione spetti al RUP e non all’organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).</h:div><h:div>7.3. Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che l'art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Commissione giudicatrice") statuisce: "<corsivo>nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperi nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto</corsivo>".</h:div><h:div>Tale disposizione definisce i limiti della competenza della commissione che si deve limitare a svolgere un'attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie.</h:div><h:div>“È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell'amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante” (Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2020, n.1104). </h:div><h:div>Tale principio vale, evidentemente, anche per l’aggiudicazione rispetto alla quale le norme di riferimento sono chiare nell’attribuire la competenza alla stazione appaltante e non alla commissione  (v. art. 32 co. 5 d.lgs. 50/2016).</h:div><h:div>8.1. Tanto premesso, considerato che il servizio è da tempo concluso e anche a fini conformativi, è necessario chiarire che il ricorso sarebbe stato fondato con riferimento a uno dei profili di illegittimità che riguardano l’intera gara ossia l’illegittima scelta del criterio di selezione del prezzo più basso. In particolare, va escluso che un servizio standardizzato possa essere affidato con il criterio del prezzo più basso allorchè esso sia anche “ad alta intensità di mano d’opera” (v. T.A.R. Milano, sez. I, n. 1095/2021), qual è – il dato è incontestato – il servizio di cui si discute. Il principio è stato condivisibilmente affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con Sentenza n. 8 del 21.5.2019.</h:div><h:div>Si osserva che l’art. 95 co. 3 del d.lgs. 50/2016 impone il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito, OEPV) per i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di mano d’opera. Il successivo co. 4 lett. b del medesimo art. 95, peraltro, consente di adottare il criterio del minor prezzo per i servizi standardizzati. </h:div><h:div>Ebbene, si è affermato (Ad. Plen. n. 8/2019) che nell'ipotesi in cui un servizio ad alta intensità di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b) del medesimo art. 95, “vi è un concorso di disposizioni di legge tra loro contrastanti, derivante dal diverso ed antitetico criterio di aggiudicazione rispettivamente previsto per l'uno o l'altro tipo di servizio e dal diverso grado di precettività della norma. Si pone quindi un conflitto (o concorso apparente) di norme, che richiede di essere risolto con l'individuazione di quella prevalente. Il conflitto così prospettato non può che essere risolto a favore del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo previsto dal comma 3, rispetto al quale quello del minor prezzo invece consentito in base al comma 4 è subvalente”. Con un’ampia disamina a cui si rimanda, infatti, l’Adunanza plenaria ha rilevato come la scelta circa l’applicazione del criterio del minor prezzo, consentita per i servizi standardizzati, incontri “un ostacolo insuperabile nella deroga prevista nel comma 3 (dell’art. 95), che impone alle amministrazioni un obbligo anziché una mera facoltà, per cui per effetto di essa in tanto è possibile aggiudicare i contratti di appalto di servizi con caratteristiche standardizzate al massimo ribasso in quanto il servizio non abbia nel contempo abbia caratteristiche di alta intensità di manodopera”.</h:div><h:div>8.2. Tale regola, poi, non può essere esclusa per essere il contratto sotto la soglia comunitaria; difatti, l’art. 35 co 9 bis d.lgs. 50/2016 fa espressamente salva l’applicazione dell’art. 95 co. 3 cit. e, quindi, la necessità di applicare il criterio dell’OEPV per gli appalti – pur sotto soglia – ad alta intensità di mano d’opera.</h:div><h:div>8.3. Si osserva, peraltro, che la stessa nomina della commissione preluderebbe a un “giudizio” che è attività tipicamente richiesta proprio negli appalti da assegnare secondo il criterio dell’OEPV (v. art. 77 del d.lgs. 50/2016: “<corsivo>nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto</corsivo>”).</h:div><h:div>8.4. Occorre – sempre in un’ottica conformativa in ragione dell’avvenuta conclusione dell’affidamento – considerare, in estrema sintesi, le censure che si appuntano sulla pretesa inadeguatezza dell’offerta della LA GARDENIA hanno trovato un’efficace risposta nelle difese del Comune e della controinteressata.</h:div><h:div>In particolare, è destituita di fondamento la censura relativa al mancato rispetto dei minimi salariali in quanto il costo della mano d’opera è stato indicato in misura corrispondente a quello indicato dalla Stazione Appaltante.</h:div><h:div>Non v’è stata, poi, alcuna omissione nelle dichiarazioni della LA GARDENIA che ha, infatti, puntualmente dichiarato la sussistenza di due provvedimenti sanzionatori dell’ANAC, ormai scaduti e, comunque, contestati. La valutazione tecnico-discrezionale della commissione di non escludere la controinteressata appare, in rapporto all’avvenuta scadenza delle sanzioni, ragionevole e, in quanto tale, non sindacabile da questo giudice. </h:div><h:div>La Sentenza del T.A.R. Napoli dell’8.3.2022 che pure avrebbe dovuto essere dichiarata dalla controinteressata secondo la prospettazione della ricorrente, poi, è intervenuta ben dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte di talchè, parimenti, non è invocabile alcun obbligo dichiarativo in capo alla LA GARDENIA.</h:div><h:div>La stessa conclusione si impone rispetto al fallimento della società GIARDINO Service, dichiarato quando il socio della controinteressata, Luigi Giardino non ricopriva più cariche esecutive e non risulta, comunque, che il medesimo sia stato attinto da provvedimenti tali da imputare il fallimento al suo operato. </h:div><h:div>Risulta, poi, smentita in fatto la censura relativa al mancato possesso delle certificazioni di qualità in capo alla controinteressata (v. documentazione depositata il 19.5.2022).</h:div><h:div>La censura relativa alle dichiarazioni bancarie è destituita di fondamento essendosi ammesso che il relativo requisito vada inteso in modo non restrittivo. In merito, si rimanda alla Sentenza n. 8054/2021 di questa Sezione in un caso analogo.  </h:div><h:div>9. Il secondo ricorso per motivi aggiunti va, quindi, accolto per l’assorbente censura di incompetenza, ferme rimanendo le osservazioni di cui al capo che precede.</h:div><h:div>10.1. Resta da pronunciarsi sul terzo ricorso per motivi aggiunti. </h:div><h:div>Occorre considerare che è acclarato che il Comune di Teverola abbia proceduto ad affidare il servizio in oggetto per ben dodici volte per un solo mese, mentre con la gara impugnata nel ricorso principale ha affidato il servizio per due mesi. </h:div><h:div>La determina impugnata, n. 63 del 27.04.2022, contempla un nuovo affidamento diretto alla società LA GARDENIA. La parte ricorrente rileva che il frazionamento dell’affidamento a un solo mese di servizio ha consentito di mantenere il servizio sotto la soglia di 75.000,00 euro, il cui superamento avrebbe imposto la celebrazione di un confronto tra diversi operatori. </h:div><h:div>La delibera dà atto: dell’attuale svolgimento del servizio da parte della LA GARDENIA s.r.l.; dell’impossibilità di interrompere un servizio essenziale; dell’interlocuzione con la Stazione Unica Appaltante della provincia di Caserta per la redazione del bando per l’affidamento quinquennale del servizio; della disponibilità allo svolgimento del servizio alle stesse condizioni di cui alla determina di affidamento n. 25 del 25.02.2022.</h:div><h:div>10.2. In apice, va detto che, sebbene si sia concluso il mese di affidamento del servizio, sussiste l’interesse alla decisione e ciò quanto meno ai fini risarcitori per le medesime argomentazioni spese nei capi che precedono. Del resto, a ragionare diversamente, le possibilità di ottenere tutela avverso forme di affidamento assai contenute nel tempo risulterebbero intollerabilmente ridotte in rapporto alla fisiologica durata del, pur acceleratissimo, rito proprio delle procedure di affidamento (artt. 119-120  e ss. c.p.a.).</h:div><h:div>11.1. Nel merito, il ricorso è fondato. </h:div><h:div>Innanzitutto, va detto che tale affidamento non è una proroga. La determina impugnata, infatti, in alcun modo si riferisce alla proroga dell’affidamento di cui, comunque, difetterebbero i presupposti normativi (v. art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. “<corsivo>La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante</corsivo>”).</h:div><h:div>Tanto premesso, nel senso della fondatezza del ricorso, assume un rilievo assorbente la circostanza che l’affidamento sia stato limitato a un solo mese nonostante che le ragioni indicate nella delibera non evidenzino la realistica possibilità di procedere all’espletamento della gara quinquennale dopo un solo mese. </h:div><h:div>L’affidamento per un periodo solo mensile si presta, dunque, a evitare l’applicazione della norma di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2020 (nel testo vigente all’epoca della gara) che imponeva la procedura negoziata senza bando per i servizi di importo superiore ai 75.000 euro, consentendo l’affidamento diretto per quelli di importo inferiore (v. il comma 2 lett. ‘a’ e ‘b’ della disposizione citata; quest’ultima impone la “<corsivo>procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro</corsivo>”).</h:div><h:div>L’affidamento per un mese solo del servizio - non giustificato adeguatamente in rapporto alla possibilità di affidare il servizio per un tempo superiore, qual è quello necessario per rendere operativo il servizio di cui all’annunciato bando per l’affidamento quinquennale - costituisce, quindi, una modalità tale da eludere l’applicazione della richiamata normativa che, pur nella semplificazione legata alla pandemia, avrebbe imposto di procedere a un confronto tra diversi operatori. </h:div><h:div>Tale <corsivo>modus procedendi</corsivo> si pone in evidente contrasto con l’art. 35 co. 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 (“<corsivo>un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”</corsivo>) in quanto non v’è alcuna ragione che giustifichi l’affidamento del servizio per un solo mese, come sopra precisato (v., quali esempi in cui la giurisprudenza ha stigmatizzato il frazionamento delle gare, C.d.S., Sent. n. 3974 del 21.5.2021; T.A.R. Campania, Salerno, Sentenza n. 2321 del 03.11.2021).</h:div><h:div>11.2. Deve, quindi, esser dichiarata l’illegittimità della delibera n. 63 del 27.4.2022, sebbene essa abbia cessato i propri effetti. </h:div><h:div>12. Conclusivamente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti, mentre vanno accolti, nel senso sopra precisato della dichiarazione di illegittimità delle delibere impugnate, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra Comune e parte ricorrente, mentre ricorrono giuste ragioni per compensarle nei confronti della controinteressata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sui gravami come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>-) dichiara improcedibile il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti;</h:div><h:div>-) accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiutni;</h:div><h:div>-) condanna il Comune di Teverola alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 3.000,00 oltre agli accessori di legge;</h:div><h:div>-) compensa le spese tra la parte ricorrente e la controinteressata LA GARDENIA;</h:div><h:div>-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luca Cestaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>