<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220098320220802110503470" descrizione="" gruppo="20220098320220802110503470" modifica="8/3/2022 10:26:08 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Becton Dickinson Italia S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00983"/><fascicolo anno="2022" n="05349"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220098320220802110503470.xml</file><wordfile>20220098320220802110503470.docm</wordfile><ricorso NRG="202200983">202200983\202200983.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maurizio Santise</firma><data>03/08/2022 10:26:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/08/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Maurizio Santise,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione n. 5 del 14.1.2022 del Direttore generale della Società Regionale per la Sanità - SO.RE.SA., portante “procedura aperta per la conclusione di una Convenzione per la fornitura quadriennale di &lt;&lt;Aghi, siringhe, aghi cannula ed aghi per anestesia&gt;&gt; occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OOO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania – Aggiudicazione” nella parte in cui il lotto n. 9, avente ad oggetto “ago monouso per iniezione provvisto di meccanismo di sicurezza da G18 a G30 x da 16 mm a 40 mm” è stato aggiudicato in favore di Rays S.p.a. in luogo che di Becton Dickinson Italia S.p.a.;</h:div><h:div>- della medesima determinazione n. 5/2022 nella parte in cui approva e fa propri, quali parti integranti e sostanziali, i verbali e gli allegati della Commissione giudicatrice n. 1 del 20.5.2021, n. 2 del 27.5.2021, n. 3 del 14.9.2021, n. 4 del 21.9.2021, n. 5 del 14.10.2021, n. 6 del 21.10.2021, n. 7 del 29.10.2021, n. 8 dell'11.11.2021, n. 9 del 18.11.2021, n. 10 del 1.12.2021, n. 11 del 9.12.2021, n. 12 del 14.12.2021, n. 13 del 22.12.2021, n. 14 del 23.12.2021 e dei verbali e degli allegati stessi, con riferimento al lotto 9;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 983 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Becton Dickinson Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Miani, Barbara Simoni, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Miani in Napoli, via Toledo n. 116. </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Società Regionale per la Sanità Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio con domicilio eletto in Napoli al Centro Direzionale – Isola F9.</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Rays S.p.A., non costituito in giudizio.</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità Spa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società ricorrente, con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e alla controinteressata, e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., ha esposto quanto segue:</h:div><h:div>a) La Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA.) ha bandito, con determinazione n. 370 dell’11.12.2020, una procedura aperta informatizzata ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula ed aghi per anestesia da destinarsi alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Campania;</h:div><h:div>b) Il criterio di aggiudicazione, previa valutazione dell’idoneità tecnica rispetto ai requisiti minimi indicati nel Capitolato tecnico, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, D.lgs. n. 50/2016;</h:div><h:div>c) Il lotto 9 ha ad oggetto “ago monouso per iniezione provvisto di meccanismo di sicurezza da G18 a G30 x da 16 mm a 40 mm”: si tratta di aghi ipodermici di sicurezza, monouso, sterili, dotati di dispositivo di protezione attivabile dopo l’uso, che ha la funzione di prevenire le punture accidentali dell’operatore e del paziente;</h:div><h:div>d) Per il lotto 9 hanno presentato offerta sei concorrenti: all’esito dell’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 5/2022 la ricorrente si è collocata in seconda posizione, con un punteggio complessivo pari a 95,72, dietro all’aggiudicataria Rays s.p.a., che ha ottenuto 95,79 punti.</h:div><h:div>La ricorrente ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:</h:div><h:div>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94, COMMA 1, LETTERA A) E DELL’ART. 95, COMMI 1, 6, 8, 11 DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 18.2. E 19.3. E DELL’ALLEGATO A-6 AL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. MOTIVAZIONE PERPLESSA E CONTRADDITTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL FATTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO FRA I CONCORRENTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.</h:div><h:div>So.re.sa. s.p.a. si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare n. 449 del 2022 è stata respinta la domanda cautelare.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 6 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è infondato.</h:div><h:div>2. La ricorrente evidenzia che non è risultata aggiudicataria perché non le sono stati attribuiti 2 punti con criterio tabellare previsti per il possesso della certificazione ambientale ISO 140001, come risulta dal verbale n. 11/2021.</h:div><h:div>La ricorrente ha, però, dichiarato il possesso di tale certificazione nella scheda tecnica prodotta in gara, allegando una relazione specifica sulla sostenibilità ambientale.</h:div><h:div>L’assunto è infondato.</h:div><h:div>3. Come già evidenziato in sede cautelare, il citato punteggio è attribuito solo qualora la società concorrente abbia documentato il possesso vigente, ovvero, alla data di presentazione delle offerte, della certificazione ambientale ISO 140001.</h:div><h:div>Nel caso di specie, la ricorrente, come precisa l’amministrazione, ha allegato un certificato UNI EN ISO 140001 con scadenza di validità alla data del 26/9/2020, ovvero in data anteriore anche alla stessa determina di indizione della procedura n. 370 del 11 dicembre 2021.</h:div><h:div>La ricorrente, nella memoria depositata in data 20 giugno 2020, ha specificato che il predetto certificato è stato depositato per errore, ma è “pacifico che BD possieda il certificato che avrebbe dovuto essere prodotto in gara, rilasciato nella medesima data ma con scadenza corretta”. Tanto emergerebbe da “una apposita relazione, contenente varie dichiarazioni che presuppongono il possesso e la validità del certificato stesso”.</h:div><h:div>Anche tale assunto è privo di fondamento, perché dalla predetta relazione non si fa mai menzione della scadenza specificata del certificato, ma si rinvia al predetto certificato depositato che, come visto, era scaduto. Peraltro anche nel corpo della predetta relazione è prodotto il certificato scaduto.</h:div><h:div>Nel caso di specie la ricorrente ha prodotto un certificato scaduto, ciò ha chiaramente indotto l’amministrazione a non assegnare il relativo punteggio, non potendo la stessa desumere l’errore in cui era incorsa la ricorrente perché non manifesto né palese.</h:div><h:div>Non avrebbe potuto, quindi, la stazione appaltante procedere neanche con il soccorso istruttorio.</h:div><h:div>E' pacificamente riconosciuto da un consolidato giurisprudenziale che il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, sez. V , 22 ottobre 2018, n. 6005); (…)” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 settembre 2020, n. 9661); e deve ritenersi escluso il soccorso istruttorio in merito a “carenze strutturali” dell'offerta tecnica, giacché “(…) le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell'offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, sez. V , 13 febbraio 2019 , n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice” (Cons. Stato, sez. III, 19 agosto 2020, n. 5140).</h:div><h:div>Per giurisprudenza consolidata, inoltre, l'errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d'ufficio senza ausili esterni (<corsivo>ex multis</corsivo>: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 4 luglio 2018, n. 1650, T.A.R. Toscana, sez. III, 24 luglio 2020, n. 970, TAR Umbria, Perugia, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 542).</h:div><h:div>Nel caso di specie, come detto, l’errore materiale non era riconoscibile e, pertanto, l’amministrazione non avrebbe potuto, comunque, procedere con il soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Il ricorso va, pertanto, respinto.</h:div><h:div>Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite tra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Marialuisa Lanzieri</h:div><h:div>Maurizio Santise</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>