<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210518920241120171205137" descrizione="" gruppo="20210518920241120171205137" modifica="08/01/2025 22:42:41" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Antonio Maria Cuccurullo" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="05189"/><fascicolo anno="2025" n="00285"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210518920241120171205137.xml</file><wordfile>20210518920241120171205137.docm</wordfile><ricorso NRG="202105189">202105189\202105189.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianmario palliggiano</firma><data>08/01/2025 22:42:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento:</h:div><h:div>del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego di fatto e a tempo determinato nell'ambito della Magistratura e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5189 del 2021, proposto da: </h:div><h:div>Antonio Maria Cuccurullo, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Lizza, Luigi Serino, Giovanni Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;</h:div><h:div>Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del CSM e dell’INPS;</h:div><h:div>Visti l’ordinanza collegiale n. 280 del 10 gennaio 2024 ed i relativi adempimenti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti l'avv. Serino per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato G. Nappo per il Ministero della Giustizia, l'avv. Tellone per l'INPS;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Premette il ricorrente, dott. Antonio Maria Cuccurullo, di avere svolto le funzioni di Vice Procuratore Onorario e Giudice Onorario di Tribunale dal 1996 al 2002 e di svolgere attualmente e senza interruzione le funzioni di Giudice di Pace a partire dal 10 aprile 2002, data in cui ha prestato giuramento ed è stata immessa nelle relative funzioni dopo il semestre di tirocinio.</h:div><h:div>2.- Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 3 dicembre 2021, il dott. Antonio Maria Cuccurullo ha chiesto l’accertamento del suo diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego di fatto e a tempo determinato nell'ambito della magistratura con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto col diritto dell’Unione Europea ed eventuale risoluzione della questione di legittimità costituzionale scaturente dal conflitto tra la detta normativa e le convenzioni internazionali.</h:div><h:div>Il ricorrente avanza sostanzialmente rivendicazioni fondate sulla dedotta natura di lavoro subordinato del rapporto professionale intercorso ed ancora intercorrente con l'amministrazione della giustizia. In particolare, fa riferimento ad elementi fattuali e giuridici dai quali dovrebbe conseguire la qualificazione della figura del giudice onorario in qualità di dipendente dell'Amministrazione della giustizia.</h:div><h:div>Premessa, dunque, la giurisdizione e la competenza del giudice adito, svolge le seguenti censure: Violazione della clausola 2 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE.</h:div><h:div>Violazione della clausola 4, commi 1 e 2, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, commi 1 e 2 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE.</h:div><h:div>Violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, in combinato disposto con la clausola 4, punto 1 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della Clausola 4, punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito</h:div><h:div>dalla direttiva 1997/81/CE.</h:div><h:div>Violazione degli artt. 1, 2, comma 2, lett. a) e 6 della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;</h:div><h:div>Violazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE.</h:div><h:div>In sintesi, sostiene che il legame giuridico fra le parti sia stato formalmente realizzato per il tramite della reiterazione di incarichi e rapporti a termine di natura “onoraria” poi prorogati per espressa disposizione legislativa; tali incarichi hanno dissimulato l’esistenza, ultraventennale, di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, svolto continuativamente alle dipendenze della pubblica amministrazione, tale da comportare l’illegittimità dei termini apposti contrattualmente, in base alla conferente normativa europea e nazionale.</h:div><h:div>3.- Il Ministero della giustizia ed il CSM si sono costituiti in giudizio con atto depositato il 4 gennaio 2022, con memoria depositata il successivo 25, hanno argomentato per l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>4.- Il ricorso era stato inserito nel ruolo dell’udienza del 22 novembre 2023 per la discussione nel merito della causa. All’esito dell’udienza, la Sezione con ordinanza collegiale n. 280 del 10 gennaio 2024, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, ente competente ad erogare le prestazioni di natura pensionistica e previdenziale, atteso che “i profili coinvolti nella presente controversia, oltre ad avere implicazioni relative al trattamento normativo ed a quello economico, si riflettono anche sul versante previdenziale-assistenziale”.</h:div><h:div>Parte ricorrente ha adempiuto all’ordinanza in questione, con la notifica del ricorso anche all’INPS in data 12 gennaio 2024.</h:div><h:div>5.- L’INPS, nel costituirsi in giudizio, con memoria depositata il 3 ottobre 2024, in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35 c.p.a., per effetto di normativa sopravvenuta, in particolare la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022). L’inammissibilità per mancata allegazione e prova dell’interesse ad agire.</h:div><h:div>Nel merito, ha argomentato per l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>6.- La causa, inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 10 ottobre 2024, è stata trattenuta dal Collegio per essere decisa.</h:div><h:div>7.- In via preliminare, va chiarito che, col presente giudizio, parte ricorrente chiede sia riconosciuta la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego di fatto nell’ambito della magistratura, decorrente dall’inizio dello svolgimento delle funzioni e fino alla data del deposito del presente ricorso.</h:div><h:div>Il petitum radica, in primo luogo, la competenza funzionale del TAR, in relazione all’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, territorialmente individuato in dipendenza della sede di servizio del deducente, in applicazione dell’art. 13 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ordinanze nn. 1356, 1357, 1358 e 1359 del 2017).</h:div><h:div>Riguardo alla giurisdizione, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 8 novembre 2021, n. 7427: “Come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio il -OMISSIS- non ha domandato l’accertamento di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, bensì il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato avente ad oggetto l’esercizio delle funzioni giurisdizionali di giudice di pace effettivamente svolte, a far data dall’immissione in tali funzioni il -OMISSIS-.</h:div><h:div>Infatti, come riconosciuto dalla stessa sentenza appellata, il ricorrente ha sostenuto che il giudice di pace sarebbe giudice ordinario, appartenente all’Ordine Giudiziario, esercitando la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, al pari del magistrato di carriera, tant’è che, come quest’ultimo: è immesso in un ruolo organico ed assegnato agli uffici territoriali secondo piante organiche predeterminate per legge; è tenuto all’osservanza delle tabelle di composizione dell’Ufficio di appartenenza, all’osservanza degli ordini di servizio del Capo dell’Ufficio e assoggettato alla sorveglianza del Presidente del Tribunale; è altresì tenuto all’osservanza dei provvedimenti organizzativi del CSM e del Ministero della Giustizia, sottoposto al potere disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e soggetto periodicamente a valutazioni di idoneità da parte del Consiglio giudiziario e del Consiglio Superiore.</h:div><h:div>In definitiva egli ha fondato la propria domanda giudiziale sull’asserita equiparazione del giudice di pace allo status del magistrato ordinario togato, al quale egli intende essere assimilato anche sotto il profilo delle prerogative in materia di tutela del posto di lavoro (con riferimento agli aspetti retributivi, previdenziali e di inserimento nell’organizzazione dell’ufficio giudiziario).</h:div><h:div>7.2. Sennonché tali controversie, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU., sentenza 16 novembre 2017, n. 27198; ordinanza 30 luglio 2021, n. 21986), rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati”.</h:div><h:div>8.- Ciò chiarito, il Collegio ritiene fondata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso in relazione al sopravvenire dell’art. 1, comma 629, L. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), disposizione che ha modificato l’art. 29 d. lgs 116/2017, avente ad oggetto: il “Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio”.</h:div><h:div>Il menzionato art. 29, nella sua versione aggiornata alla luce delle modifiche apportate dalla menzionata L. 234 del 2021, stabilisce al comma 1 che: “I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.”.</h:div><h:div>Il comma 2 aggiunge che: “ I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un’indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.”.</h:div><h:div>Il comma 3 traccia le regole per le procedure valutative stabilendo che: “Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:</h:div><h:div>a) oltre 16 anni di servizio;</h:div><h:div>b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;</h:div><h:div>c) meno di 12 anni di servizio.</h:div><h:div>Decisivo ai fini della soluzione della presente controversia è il comma 5, secondo cui: “La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.”.</h:div><h:div>Infine il comma 6, nel completare il nuovo assetto dei giudici di pace, stabilisce che: “I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie…”.</h:div><h:div>9.- Nel caso in esame, il ricorrente non ha precisato se ha presentato o meno domanda di partecipazione alle procedure valutative previste dall’illustrato art. 29, comma 3, d. lgs 116/2017 e, quindi, se ha rinunciato ad ogni pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, come stabilito dall’illustrato comma 5. Tuttavia, qualora non avesse operato in tal senso ed avesse percepito l’indennità prevista dal comma 2, avrebbe comunque rinunciato ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato, come sancito in maniera chiara ed inequivocabile dal medesimo comma 2.</h:div><h:div>Il ricorso è antecedente all’entrata in vigore della L. n. 234/2021; il ricorrente ha espressamente dichiarato di agire per il periodo temporale dalla data del 12 aprile 2002 sino a quella di deposito del ricorso, coincidente col 2 dicembre 2021. Il giudizio deve allora considerarsi improcedibile per sopravvenuta sostanziale carenza d’interesse in seguito ad acquiescenza agli effetti delle disposizioni legislative subentrate in corso di causa, atteso che parte ricorrente non ha fornito alcuna indicazione utile in ordine alla mancata partecipazione alle procedure valutative e, di conseguenza, a non essersi avvalsa delle previsioni legislative volte a comporre, in via definitiva e transattiva, le situazioni pregresse legate al rapporto onorario, tramite la percezione dell’indennità.</h:div><h:div>10.- Parte ricorrente replica sul punto nel senso che la rinuncia ai diritti nascenti dal pregresso rapporto di giudice onorario, per come elaborata dal legislatore nazionale, comporti la violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, dell’art. 24 e 177 della Cost. nonché dell’art. 6 CEDU, con riferimento in particolare alla compressione del diritto di difesa in giudizio.</h:div><h:div>Le censure non sono condivise dal Collegio.</h:div><h:div>10.1. - Il legislatore, con l’approvazione della legge di bilancio per il 2022, nel modificare l’art. 29 d. lgs. 116/2017, ha introdotto un meccanismo in base al quale i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto (15 agosto 2017), “possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età”.</h:div><h:div>Il meccanismo è dunque su base facoltativa e volontaria, dipendendo lo stesso da una libera scelta dell’interessato. La non conferma – che si ha sia nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda, che si ribadisce è del tutto volontaria, sia in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3 – comporta il riconoscimento di un’indennità il cui ammontare è fissato dallo stesso legislatore, indennità che l’interessato può sempre rifiutare.</h:div><h:div>In altri termini, il legislatore, nel tracciare una disciplina volta a definire gli effetti economici del rapporto onorario cessato, pretende una rinuncia ad ogni relativa pretesa perseguendo l’obiettivo, del tutto ragionevole e legittimo, di prefigurare l’ammontare complessivo dell’esposizione finanziaria alla quale è sottoposto nella definizione dei rapporti con i giudici onorari, in ossequio al principio di pareggio del bilancio, ai sensi dell’art. 81 Cost. Essendo fatta salva la possibilità per l’interessato di decidere diversamente e, quindi, di non optare per la conferma, non si ravvisa alcuna violazione delle garanzie costituzionali di cui agli artt. 24 e 117 Cost. e dell’Unione in materia di diritto di difesa.</h:div><h:div>L’eccezione di illegittimità costituzionale appare quindi infondata.</h:div><h:div>10.2. - Né si ritiene che la previsione legislativa di cui all’art. 1, comma 689, L. n. 234/2021, vada di contrario avviso alle indicazioni della Commissione europea in ordine alla necessità di stabilizzare il rapporto di lavoro dei magistrati onorari. Al contrario, con quella previsione, il legislatore, nel prendere atto della natura subordinata dei rapporti di lavoro in discussione, ha inteso tracciare una linea di demarcazione volta a definire, una volta per tutte, le situazioni economiche pregresse, senza imposizioni ma su base volontaria.</h:div><h:div>È pur vero che, con la partecipazione alla procedura valutativa, si determina la preclusione all’esercizio della tutela giurisdizionale volta a rivendicare il riconoscimento dei diritti pregressi nascenti dal cessato rapporto onorario, tuttavia, si ripete, questo effetto è sempre rimesso ad una libera valutazione dell’interessato, il quale, in ogni caso, in caso di accettazione matura in diritto alle previste indennità.</h:div><h:div>11.- Vi è per di più da considerare, come peraltro eccepisce l’INPS in memoria, che il ricorso è comunque inammissibile per mancata prova dell’interesse concreto ed attuale ad agire.</h:div><h:div>Avuto infatti riguardo al metodo di pagamento a cottimo previsto per i Giudice di Pace, introdotto dall’art.11 della L. n. 374/1991 e della notevole produttività di cui il ricorrente stesso si fa vanto, è del tutto plausibile ipotizzare che i compensi annui in concreto percepiti siano superiori alla retribuzione di un magistrato ordinario di Tribunale.</h:div><h:div>A questo riguardo, sulla base delle stesse deduzioni contenute nel ricorso, non avendo parte ricorrente in alcun modo prospettato le differenze tra i compensi annui effettivamente percepiti ed il</h:div><h:div>trattamento economico annuo spettante laddove fosse stato corrisposto come magistrato professionale di carriera, alla cui posizione chiede equiparazione – a tacere la mancata indicazione della specifica qualifica e del livello professionale al quale aspira - si palesa in maniera evidente la carenza di allegazione e prova di elementi fondamentali a dimostrare l’interesse ad agire, posto che un eventuale accoglimento nel merito della domanda potrebbe obbligare il ricorrente a restituire le maggiori somme percepite rispetto allo stipendio che avrebbe conseguito in qualità di magistrato togato.</h:div><h:div>12.- La conclusione in rito, esime il Collegio dall’esame delle censure di merito.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in motivazione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti: Ministero della Giustizia/CSM ed INPS.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Marialuisa Lanzieri</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>