<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210369120210913151209696" descrizione="" gruppo="20210369120210913151209696" modifica="9/13/2021 4:03:28 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="03691"/><fascicolo anno="2021" n="05852"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210369120210913151209696.xml</file><wordfile>20210369120210913151209696.docm</wordfile><ricorso NRG="202103691">202103691\202103691.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\939 Paolo Corciulo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Germana Lo Sapio</firma><data>13/09/2021 16:03:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Corciulo,	Presidente</h:div><h:div>Maria Laura Maddalena,	Consigliere</h:div><h:div>Germana Lo Sapio,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-Del verbale n. 41 della VI Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli, notificato al Sig. Giovanni Grimaldi Filioli in data 08.09.2021  , con il quale si è disposta la ricusazione della lista essere Napoli per le elezioni amministrative di Napoli del 03/04 ottobre 2021— VI° Municipalità ( Ponticelli; Barra; San Giovanni a Teduccio). </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3691 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Associazione Essere Napoli, Giuliano Annigliato, Giovanni Grimaldi Filioli, Paolo Postiglione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Napoli, Comune di Napoli Ufficio Elettorale, Vii Sottocommissione Elettorale non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Prefetto di Napoli non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella up speciale elettorale del giorno 13 settembre 2021 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Rilevato che, pur essendo stato allegato al ricorso il verbale n. 41 della VI Sottocommissione elettorale quale atto impugnato, le doglianze contenute nel ricorso sono relative al diverso verbale n 40 della VII Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli, notificato in data 08.09.2021, già oggetto del distinto ricorso RG 3689/2021 (trattenuto in decisione alla medesima odierna udienza);</h:div><h:div>Considerato che, anche volendo superare il principio di specificità dell’art. 40 c.p.a. a favore di un criterio sostanzialistico teso ad interpretare il contenuto del ricorso e dei motivi proposti in linea con il principio di difesa, estendendo all’oggetto in esame le doglianze contenute nel ricorso introduttivo, i motivi dedotti nel ricorso (pagg. 1-9) non possono essere accolti, poiché la Sottocommissione ha dato conto della mancata allegazione di documenti essenziali, tra i quali la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente, sottoscritta e autenticata trattandosi di documenti espressamente previsti dall’art. 32 del D.P.R. 570/1960 come da depositare tassativamente unitamente alla lista (come peraltro riportato anche nel ricorso depositato);</h:div><h:div>Considerato che, a prescindere dalle ragioni di inammissibilità del ricorso che la violazione dell’art. 40 citato comporta, anche l’unica doglianza astrattamente riferibile al verbale n.41 ovvero quella contenuta a pag. 10 con cui si lamenta la mancata attivazione del soccorso istruttorio, non può trovare accoglimento, poiché “<corsivo>nel procedimento elettorale la facoltà d'integrazione, prevista dall'art. 33 ultimo comma, del D.P.R. n. 570 del 1960, è riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non è estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste, poiché tale carenza implica la nullità insanabile della candidatura incompleta; né, ovviamente, il principio del favor partecipationis può operare, in contrasto col dettato della norma</corsivo>” (Cons. Stato Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2167); </h:div><h:div>Ritenuto in conclusione che il ricorso non possa essere accolto e che, in mancanza di costituzione della controparte, non vi sia luogo a provvedere sulle spese;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Nulla spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/09/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Maria Raieta</h:div><h:div>Germana Lo Sapio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>