<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210367320211214113253090" descrizione="" gruppo="20210367320211214113253090" modifica="12/14/2021 4:11:05 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Antimina Verrone" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="03673"/><fascicolo anno="2021" n="08050"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210367320211214113253090.xml</file><wordfile>20210367320211214113253090.docm</wordfile><ricorso NRG="202103673">202103673\202103673.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\805 Santino Scudeller\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rocco Vampa</firma><data>14/12/2021 16:11:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/12/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Santino Scudeller,	Presidente</h:div><h:div>Davide Soricelli,	Consigliere</h:div><h:div>Rocco Vampa,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>e/o declaratoria della contrarietà a diritto</corsivo> dei seguenti atti, nella parte in cui l'Amministrazione richiede la corresponsione di costi ulteriori e diversi da quelli di mera riproduzione ovvero l'importo di € 1,00 a pagina per occultare dati personali e, contestualmente, denega l'accesso dei file nativi digitali degli elaborati degli altri candidati:</h:div><h:div>- nota PEC ricevuta il 5.8.2021 con cui la D.S Prof.ssa Giulia Urciuolo ha comunicato all’odierna ricorrente, in relazione all’istanza di accesso depositata il 27.04.2021, ancor prima di procedere all’invio di quanto visionabile, l'obbligo di corrispondere euro 355,00 per le attività di estrazione dei dati oggetto di richiesta di accesso agli atti (recte: prove concorsuali degli altri candidati) ivi opinando di dover rimborsare per il servizio de quo l’importo di € 0,50 per riproduzioni fotostatiche (recte: costo di riproduzione) nonché l’ulteriore importo di € 1,00 a pagina per provvedere alla copertura dei dati personali (recte: eventuale costo del personale non sussistendo alcuna spesa viva);</h:div><h:div>- nota PEC del 10.08.2021 in relazione all’atto di riscontro del 05.08.2021, con cui ha confermato/reiterato la propria posizione quanto alla debenza dell’anzidetto importo e, contestualmente, inibito l’accesso dei file nativi digitali gratuitamente attraverso l’invio mediante posta elettronica ritenendo di dover occultare immotivatamente i dati personali degli altri candidati contenuti nei rispettivi elaborati (recte: invero i file originali non hanno alcun dato personale perché contrariamente si sarebbe violato ab origine il principio dell’anonimato);</h:div><h:div>- avviso prot. n. 12009 del 15.07.2021 ( all. n. 3) rubricato “Istruzioni per l’accesso agli atti prova scritta del concorso straordinario 2020 di cui al DD.GG. n. 510 del 23.04.2020 e n. 783 dell’08.07.2020” nella parte dell’art. 2 in cui prescrive oltre ai costi di riproduzione di € 0,50 per pagina l’ulteriore pagamento dell’importo di € 1,00 per pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali;</h:div><h:div>- decreto Direttoriale prot. n. 662 del 17.04.2019 nella parte in cui nell’art. 1, comma 2, prescrive oltre il costo di riproduzione di € 0,50 a pagina anche “<corsivo>rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>nonché per la condanna</corsivo></h:div><h:div>della resistente Amministrazione alla ostensione della documentazione oggetto di richiesta di accesso agli atti (file nativi originali degli elaborati degli altri concorrenti) con il pagamento dei soli costi di riproduzione ( rete: € 0,50 a pagina) e/o, comunque, senza alcun ulteriore onere economico sì potendo essere trasmessa/inviata tramite posta elettronica.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3673 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Antimina Verrone, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fusco e Alessandro Immobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Lorenzo Gennaro Immobile, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 Rocco Vampa e udito l’avv. Giuseppe Fusco per la parte ricorrente;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso straordinario, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno “<corsivo>classe di concorso A044</corsivo>” di cui ai D.D. 23 aprile 2020, n. 510 e D.D. 8 luglio 2020, n. 783.</h:div><h:div>1.1. A seguito dell’espletamento della prova scritta veniva pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito del U.S.R. Campania del 27.4.2021, con il seguente punteggio assegnato alla ricorrente dalla Commissione giudicatrice: voto prova scritta 56,00; punteggio titoli 17,60, per un totale di 73,60.</h:div><h:div>1.2. Di qui la istanza di accesso, formulata in data 27.4.2021, pel tramite della quale la odierna ricorrente chiedeva in sostanza –con puntuale ed analitica enumerazione dei singoli atti e documenti agognati- di “<corsivo>estrarre copia conforme della documentazione in formato elettronico degli elaborati trasmessi in formato.eml e la documentazione cartacea riferita alle prove concorsuali dei candidati posizionati in posizione più favorevole rispetto all’istante</corsivo>” e, in particolare, l’estrazione dei file <corsivo>nativi e digitali</corsivo> di trasmissione dalla sede di concorso alla ricevente USR nonché alla commissione giudicatrice, unitamente agli elaborati oggetto di valutazione dei candidati collocati in posizione più favorevole alla istante onde verificare la correttezza formale e sostanziale della procedura concorsuale nonché l’originalità/autenticità delle prove acquisite dal sistema informatico nell’ambito della procedura in discorso rispetto agli elaborati oggetto di correzione. </h:div><h:div>1.3. La domanda di accesso <corsivo>ex lege</corsivo> 241/90 si fondava espressamente sulla esigenza di verificare la sussistenza di eventuali profili di illegittimità<corsivo>
				</corsivo>vizianti la procedura concorsuale <corsivo>de qua agitur</corsivo> e, indi, di poter consapevolmente esperire gli opportuni rimedi giustiziali ad eventuale presidio della propria sfera giuridica. </h:div><h:div>1.4. Con decreto prot. n. 21163 del 9.6.2021 la Amministrazione approvava la graduatoria definitiva, ove la ricorrente risulta collocata al ventiquattresimo posto.</h:div><h:div>1.5. In data 5 agosto 2021 la resistente Amministrazione, fornendo riscontro positivo alla domanda di accesso della ricorrente, le intimava nondimeno il pagamento di € 355,00 a titolo di rimborso dei costi occorrenti per la attività di estrazione dei dati oggetto della istanza.</h:div><h:div>1.6. La ricorrente, indi, presentava in data 6 agosto 2021 atto di significazione e diffida con cui contestava la natura eccessiva dell’importo indicato potendo, altresì, l’Amministrazione consentire - <corsivo>come espressamente richiesto </corsivo>- l’accesso <corsivo>tramite invio telematico </corsivo>degli elaborati degli altri concorrente.</h:div><h:div>1.7. Con atto del 10 agosto 2021 l’Amministrazione confermava la propria posizione quanto all’importo richiesto, contestualmente denegando l’accesso dei files nativi digitali degli elaborati attraverso l’invio mediante posta elettronica, potendo consentire l’accesso solo in modalità cartacea, con la scansione e la apposizione di <corsivo>omissis</corsivo> per celare i dati personali degli altri candidati contenuti nei rispettivi elaborati; di qui il costo di € 0,50 per riproduzioni fotostatiche, nonché l’ulteriore importo di € 1,00 per ciascuna pagina, volti al rimborso delle spese occorrenti per provvedere alla copertura dei dati personali.</h:div><h:div>1.8. Avverso i predetti atti nonché, se e per quanto occorra, avverso le precedenti determinazioni ove veniva fissato il costo per l’esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso in esame e per la copertura dei dati personali, insorgeva la ricorrente, sostenendo la piena legittimazione all’accesso ai files in formato digitale, la inesistenza di ragioni di riservatezza e, indi, la illegittimità della pretesa pecuniaria posta dalla Amministrazione quale condizione per la materiale ostensione dei documenti richiesti. </h:div><h:div>1.9. Si costituiva la Amministrazione, instando per la reiezione del gravame, rimarcando che al momento della presentazione della istanza (allorquando si era formata solo la graduatoria provvisoria) i files digitali erano ancora anonimi; di qui la impossibilità, in allora, di consentire l’accesso; solo nella fase successiva alla pubblicazione della graduatoria definitiva la piattaforma CINECA avrebbe restituito alla commissione l’elaborato di ciascun candidato, con i relativi dati anagrafici posti nella prima pagina; la copertura di tali dati, indi, avrebbe reso necessitata la pretesa di rimborso formulata in sede di riscontro alla istanza di accesso.</h:div><h:div>1.10. La causa al fine –successivamente al deposito da parte della ricorrente di una istanza volta alla rinnovazione della notificazione nei confronti di un controinteressato- veniva introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza camerale del 23 novembre 2021.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>2. Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>2.1 Va, in via liminare, disattesa la istanza della ricorrente volta a rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti del sig. Immobile che, invero, non riveste la qualifica di controinteressato nel giudizio; in materia di accesso infatti per controinteressato deve intendersi il soggetto cui si riferiscano i documenti richiesti che dalla conoscenza dei medesimi possa subire una lesione del suo diritto alla riservatezza; ad avviso del Collegio deve escludersi che la conoscenza degli atti richiesti possa in alcun modo ledere la riservatezza degli altri partecipanti alla procedurale <corsivo>de qua</corsivo>, venendo in rilievo giustappunto elaborati concorsuali la cui effettiva paternità e riconducibilità, <corsivo>nominatim</corsivo>, <corsivo>non mai può essere celata</corsivo> agli altri candidati, che a quella <corsivo>medesima procedura</corsivo> hanno preso parte.  </h:div><h:div>2.1.1. Vengono in rilievo, invero, elaborati che giammai si riferiscono alla sfera personale e privata dei loro autori, i quali –di contro- proprio perché partecipanti ad una <corsivo>comune</corsivo> procedura concorsuale, hanno in via preventiva ed <corsivo>ex ante</corsivo> accettato di competere con gli altri candidati e, dunque, di rendere loro conoscibili le loro prove; e ciò, è appena il caso di rimarcare, in ossequio ai principi di <corsivo>pubblicità e trasparenza</corsivo> che irremissibilmente conformano l’espletamento delle procedure concorsuali. </h:div><h:div>2.1.2. In altri termini, il sig. Immobile –collocato al primo posto della graduatoria definitiva che ne occupa- non ha <corsivo>ictu oculi</corsivo> un interesse alla riservatezza da difendere e da opporre alla pretesa della ricorrente di conoscere le prove concorsuali redatte da esso sig. Immobile, al pari di quelle elaborate dagli altri candidati collocati in graduatoria in posizione <corsivo>potiore</corsivo> (rispetto alla ricorrente).</h:div><h:div>2.1.3. In questa situazione, dunque, rinnovare la notifica si risolverebbe in un adempimento puramente formale che comporterebbe un ulteriore onere a carico della ricorrente e un allungamento – in realtà non funzionale a reali esigenze di difesa - dei tempi del processo (in fattispecie analoga, TAR Campania, VI, 28 settembre 2021, n. 6073; cfr., altresì, TAR Campania, VI, 2 dicembre 2021, n. 7752; TAR Campania, VI, 22 marzo 2021, n. 1875; Id., id., 5974/2021).</h:div><h:div>2.2. Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>2.3. Va, in via liminare, rilevato il carattere affatto peculiare della controversia in esame ove la pretesa ostensiva azionata dalla ricorrente:</h:div><h:div>- <corsivo>non è in discussione nell’an</corsivo>;</h:div><h:div>- è, di contro e nell’assunto della Amministrazione quivi censurato, <corsivo>conformata</corsivo>: <corsivo>i) nel quid</corsivo>, con la pretesa di celare i dati identificativi dei candidati autori degli elaborati scritti; <corsivo>ii) nel quomodo</corsivo>, con la <corsivo>voluntas</corsivo> amministrativa di rilasciare copia in formato cartaceo delle prove, al fine di procedere poi alla apposizione di <corsivo>omissis</corsivo> e, di conseguenza, previo pagamento dei costi sofferti a cagione di essa attività di riproduzione e di apposizione di <corsivo>omissis</corsivo>.</h:div><h:div>2.3.1. Nondimeno, la domanda oggetto del contendere <corsivo>ben rientra nella potestas iudicandi</corsivo> di questo TAR, atteso:</h:div><h:div>- che il suo completo scrutinio presuppone la risoluzione della questione pregiudiziale afferente alla effettiva esistenza delle ragioni di riservatezza accampate dalla Amministrazione e, indi, la concreta latitudine ed estensione della pretesa <corsivo>ad exhibendum</corsivo> quivi azionata; la <corsivo>voluntas</corsivo> della Amministrazione di celare i dati identificativi degli altri candidati, invero, integra a ben vedere un parziale rifiuto dell’accesso, siccome in guisa generale ed omnicomprensiva veicolato dalla ricorrente, dapprima in sede procedimentale e, poscia, nella presente sede giurisdizionale;</h:div><h:div>- che la concreta attuazione del diritto di accesso, <corsivo>recte</corsivo> le “<corsivo>modalità di esercizio del diritto di accesso</corsivo>” siccome recita la testuale <corsivo>dictio</corsivo> dell’art. 25 l. 241/90, è puntualmente conformata dalla legge, che pone per vero quale esclusiva <corsivo>condicio causam dans</corsivo> il “<corsivo>rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura</corsivo>”; talchè l’acclaramento della esistenza del diritto di accesso, <corsivo>nell’an</corsivo>, presuppone ed impone l’accertamento anche della esistenza e della latitudine delle <corsivo>condizioni</corsivo> che normativamente ne conformano l’esercizio; <corsivo>chè, il più contiene il meno</corsivo>;</h:div><h:div>- in ogni caso, la <corsivo>plena cognitio</corsivo> del Giudice amministrativo, investito <corsivo>in subiecta materia</corsivo> della giurisdizione esclusiva a’ sensi dell’art. 133, comma 1, n. 6), c.p.a.;</h:div><h:div>- l’effettivo spettro delle statuizioni che questo TAR può adottare, giusta il testuale tenore dell’art. 116, comma 4, a mente del quale il Giudice, “<corsivo>sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione (…) dettando, ove occorra, le relative modalità</corsivo>”; è tale <corsivo>modus</corsivo> di concreta esplicazione del diritto di accesso che costituisce l’effettivo <corsivo>thema decidendum</corsivo> della controversia che ne occupa.</h:div><h:div>2.4. Nel merito, valga il rilevare quanto appresso.</h:div><h:div>2.4.1. Va, in via liminare, rammentato che <corsivo>in subiecta materia</corsivo> la regola generale è quella dell’accesso agli atti, “<corsivo>principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza</corsivo>” (art. 22, comma 2, l.241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “<corsivo>di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione</corsivo>” (art. 29, comma 2-<corsivo>bis</corsivo>, l. 241/90).</h:div><h:div>2.4.2. E, tuttavia, tale regola generale non trova applicazione in alcune ipotesi espressamente contemplate dalla legge: “<corsivo>Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6</corsivo>” (art. 22, comma 3, l. 241/90).</h:div><h:div>2.5. L’art. 24 l. 241/90, rubricato “<corsivo>esclusione dal diritto d’accesso</corsivo>” espressamente individua talune ipotesi <corsivo>eccettuative</corsivo> alla applicazione della generale disciplina in tema di accesso (es.: segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste <corsivo>ex lege</corsivo>, documenti prodromici ad atti normativi, di pianificazione o di regolazione, o afferenti a procedimenti tributari) ovvero demanda alla normazione secondaria la individuazione di categorie di documenti in cui l’interesse alla conoscenza viene sacrificato sull’altare di interessi reputati di rango superiore ovvero di carattere preminente (difesa nazionale, politica monetaria, sovranità nazionale, prevenzione repressione della criminalità, riservatezza).</h:div><h:div>2.6. E, tuttavia, anche le ipotesi in cui viene generalmente escluso il diritto di accesso soffrono, a loro volta, di un caso eccettuativo avente natura per così dire residuale: il <corsivo>diritto di difesa</corsivo>.</h:div><h:div>2.6.1. L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “<corsivo>deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici</corsivo>”.</h:div><h:div>Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (artt. 41 e 47), devono indefettibilmente essere garantite. </h:div><h:div>2.6.2. Di talché, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), <corsivo>l’interesse alla riservatezza</corsivo> ovvero le <corsivo>ragioni di segretezza</corsivo>, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, <corsivo>recede</corsivo>, determinando la <corsivo>riespansione</corsivo> della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti.</h:div><h:div>2.7. Un tale impianto normativo, in cui la tutela del diritto di difesa costituisce baluardo insuperabile, tale da giustificare l’esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui -“ordinariamente”- la legge lo esclude, è del resto conforme ai principi generali, anche di valenza sovranazionale, volti a garantire l’equo contemperamento tra: <corsivo>i)</corsivo> le esigenze di conoscenza e di trasparenza (artt. 15 TFUE e 42 Carta UE), <corsivo>ii)</corsivo> le esigenze di segretezza a protezione dell’esercizio di determinate attività volta a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico ovvero la protezione dei dati personali e <corsivo>iii)</corsivo> il diritto di difesa. </h:div><h:div>2.8. Orbene, nel caso in esame non è dubitabile la esistenza in capo alla ricorrente - partecipante alla procedura concorsuale<corsivo>
				</corsivo>straordinaria 2020 di cui al DD.GG. n. 510 del 23.04.2020 e n. 783 dell’08.07.2020 e collocatasi al ventiquattresimo posto della graduatoria - di un “<corsivo>interesse diretto, concreto e attuale</corsivo>” <corsivo>ex</corsivo> art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90 alla conoscenza degli atti, <corsivo>di tutti gli atti</corsivo>, pel tramite dei quali la Amministrazione ha provveduto all’espletamento della procedura concorsuale e, indi, anche di quelli partitamente enumerati nella istanza di accesso del 27 aprile 2021, <corsivo>id est</corsivo> e segnatamente dei files nativi digitali, recanti gli elaborati afferenti alla prova scritta sostenuta dagli candidati collocatisi in graduatoria in posizione <corsivo>potiore</corsivo> rispetto a quella occupata da essa ricorrente. </h:div><h:div>2.8.1. Trattasi, invero, di atti che hanno <corsivo>direttamente inciso e/o condizionato</corsivo> il concreto esercizio della potestà di conduzione e di svolgimento del concorso, e, dunque, senza dubbio <corsivo>incidenti e/o afferenti alla sfera giuridica della ricorrente</corsivo>, che a quel concorso ha partecipato (in fattispecie analoghe, TAR Campania, VI, 14 giugno 2021, n. 4038; Id., id., 10 dicembre 2020, n. 6017; Id., id., 4 dicembre 2020, n. 5785).</h:div><h:div>2.8.2. Ad onta di quanto reputato dalla Amministrazione con le note versate in atti, di poi, la conoscenza di tali documenti si appalesa necessaria e nella sua forma integrale, <corsivo>id est</corsivo> completa dei dati identificativi degli autori degli elaborati, onde:</h:div><h:div>- poter compiutamente, e autonomamente, lumeggiare le circostanze relative all’operato della commissione giudicatrice nello svolgimento della procedura concorsuale cui ha partecipato la ricorrente- anche, ed eventualmente, al fine di poter consapevolmente valutare, <corsivo>tota re perspecta</corsivo> e <corsivo>plena causae cognitio</corsivo>, la possibilità di esperire i rimedi contemplati dall’ordinamento al fine di preservare e tutelare le proprie ragioni;</h:div><h:div>- ricostruire l’<corsivo>iter</corsivo> istruttorio ed il processo decisionale che ha seguito essa commissione giudicatrice nella valutazione dei candidati –segnatamente, di tutti quelli che la sopravanzano- nella formazione della graduatoria di merito; ciò che muove la pretesa conoscitiva della ricorrente è giustappunto la esigenza di puntualmente disvelare la complessiva azione posta in essere dalla Amministrazione, nei confronti degli altri candidati <corsivo>siccome nominatim individuati</corsivo>, comechè indubitabilmente riverberantesi sulle proprie legittime aspirazioni. </h:div><h:div>2.9. Né, in funzione limitativa di tale diritto -ad onta di quanto genericamente e reiteratamente allegato dalla Amministrazione, anche nella presente fase giudiziale- sussiste <corsivo>veruna esigenza</corsivo>, ancorché parziale ovvero limitata a taluni documenti o parti di documenti, di <corsivo>segretezza e/o riservatezza</corsivo>.</h:div><h:div>2.9.1. D’altra parte, la partecipazione ad una procedura concorsuale implica la accettazione delle regole di trasparenza, imparzialità e <corsivo>par condicio</corsivo> che <corsivo>naturaliter</corsivo> valgono a conformarne l’<corsivo>iter</corsivo>; la decisione di partecipare, indi:</h:div><h:div>- implica <corsivo>in nuce</corsivo> e <corsivo>ab initio</corsivo> la volontà di consentire il pieno disvelamento della domanda di partecipazione e delle prove e degli elaborati all’uopo sostenute e redatti;</h:div><h:div>- eventualmente ed <corsivo>ex post</corsivo>, la soggezione alla pretesa di altro concorrente, volta a verificare il retto espletamento della procedura e del processo decisionale seguito dalla commissione esaminatrice nella valutazione degli elaborati –<corsivo>siccome nominatim riferibili ai diversi candidati</corsivo>- e, dunque e in definitiva, il pieno rispetto dei principi di <corsivo>trasparenza, non discriminazione, imparzialità e parità di trattamento</corsivo>  cui essa procedura e l’intera disciplina dei concorsi pubblici è in definitiva posta a presidio (cfr., in tema di procedure di aggiudicazione di pubbliche commesse, TAR Campania, VI, 28 ottobre 2021, n. 6764; Id., id., 7 gennaio 2021, n. 122).</h:div><h:div>2.9.2. Chè, da ultimo, non senza significato è la circostanza che la ultima fase della procedura concorsuale, <corsivo>id est</corsivo> quella orale, debba in guisa irrefragabile esplicarsi in sedute aperte al pubblico. 2.9.3. Ciò che vale a vieppiù convincere assenza, in capo al candidato, di qualsivoglia interesse giuridicamente tutelato al mantenimento della “riservatezza” sul contenuto delle sue prove, stante la ontologica incompatibilità di una tale riservatezza e/o segretezza con le immanenti esigenze di pubblicità che indefettibilmente connotano le procedure concorsuali. </h:div><h:div>2.9.4. Sono giustappunto gli ineludibili principi di <corsivo>pubblicità e trasparenza</corsivo> informanti concorsi della specie di quello che ne occupa -quali insuperabili guarentigie di imparzialità e parità di trattamento, a presidio di fondamentali valori costituzionali, <corsivo>a latere pubblicistico</corsivo> (artt. 97 e 98 Cost.) oltre che <corsivo>a latere privatistico</corsivo> (artt. 2, 3, 4 e 33 Cost.)- a rendere recessiva qualsivoglia ragione di segretezza e/o riservatezza, per vero non mai predicabile <corsivo>in subiecta materia</corsivo>.  </h:div><h:div>2.10. Ciò che vale a definitivamente persuadere:</h:div><h:div>- della piena operatività della pretesa ostensiva <corsivo>de qua agitur</corsivo>;</h:div><h:div>- della assenza di qualsivoglia ragione di riservatezza;</h:div><h:div>- della inesistenza di qualsivoglia obbligo per la Amministrazione di procedere alla apposizione di <corsivo>omissis</corsivo> al fine di celare i dati identificativi degli autori degli elaborati <corsivo>de quibus</corsivo>;</h:div><h:div>- della assenza di ragioni per procedere alla riproduzione in formato cartaceo delle prove che ne occupano, peraltro redatte <corsivo>ab initio</corsivo> in formato digitale.  </h:div><h:div>2.11. Ne discende:</h:div><h:div>- la <corsivo>esistenza del diritto di accesso</corsivo> invocato dalla ricorrente nelle forme e nelle modalità da essa ricorrente espressamente individuate nella primigenia istanza di accesso, con la estrazione di copia dei files nativi digitali contenenti le prove degli altri candidati, <corsivo>senza veruna apposizione di omissis</corsivo>;</h:div><h:div>- la <corsivo>inesistenza, indi, della necessità </corsivo>di “riprodurre” i file in formato cartaceo e di procedere alla ridetta attività di “occultamento” delle generalità dei candidati interessati;</h:div><h:div>- la <corsivo>inesistenza, consequenzialmente, dei costi</corsivo> rivendicati dalla Amministrazione; </h:div><h:div>- la <corsivo>illegittimità, in parte qua</corsivo>, delle note della Amministrazione del 5 e del 10 agosto 2021;</h:div><h:div>- il conseguente obbligo <corsivo>incondizionato</corsivo>, gravante in capo alla Amministrazione, di esibire la documentazione richiesta <corsivo>ex professo</corsivo> con la istanza del 27 aprile 2021, in formato digitale e senza <corsivo>omissis</corsivo> e, indi e di conseguenza, senza il pagamento degli importi indicati nelle gravate note.</h:div><h:div>3. Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale a mente della quale le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla resistente Amministrazione di esibire la documentazione richiesta con la domanda del 27 aprile 2021, consentendo altresì la estrazione in formato integrale privo di <corsivo>omissis</corsivo> di copia dei <corsivo>files nativi digitali</corsivo> siccome colà richiesti, e senza il pagamento dei costi indicati nelle note quivi gravate, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.</h:div><h:div>Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata da essa ricorrente, con attribuzione in favore dei suoi procuratori, siccome dichiaratisi antistatari.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/11/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Guendalina Capuano</h:div><h:div>Rocco Vampa</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>