<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Improcedibile per decorso a.s. No interesse risarcitorio" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210352220240608151916719" id="20210352220240608151916719" modello="3" modifica="10/06/2024 03:39:11" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="03522"/><fascicolo anno="2024" n="03663"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210352220240608151916719.xml</file><wordfile>20210352220240608151916719.docm</wordfile><ricorso NRG="202103522">202103522\202103522.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\845 Paolo Severini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Severini</firma><data>08/06/2024 18:11:38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alfonso Graziano</firma><data>08/06/2024 15:23:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Severini,	Presidente</h:div><h:div>Alfonso Graziano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Rita Luce,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1.della “Comunicazione esito negativo scrutini a.s. 2020/21” dell’-OMISSIS-” del 10/06/2021, con cui si comunicava che “l’alunno -OMISSIS-(16/04/2006), della Classe -OMISSIS-- non è stato ammesso alla frequenza della classe successiva, a causa delle gravi e diffuse insufficienze riportate nello scrutinio finale” (All. 1); </h:div><h:div>2. dello Scrutinio Finale della classe -OMISSIS-, del 09/06/2021, pubblicato il 10 giugno 2021, limitatamente ai voti assegnati all’alunno -OMISSIS-;</h:div><h:div>3. del successivo Verbale dello Scrutinio Finale – Classe -OMISSIS-, relativo all’integrazione del voto di Educazione Civica, rispetto al precedente consiglio di classe per lo Scrutinio Finale del 09/06/2021; </h:div><h:div>4. dei verbali del Consiglio della Classe-OMISSIS-, in particolare dei verbali relativi all'attribuzione dei voti finali ed alla media finale, trasmessi, a seguito di accesso agli atti; </h:div><h:div>5. di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3522 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- in proprio e per conto del figlio minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, in qualità di genitori del minore -OMISSIS-, premettono che il medesimo, alunno della classe -OMISSIS-, al termine dell’anno scolastico 2020/21, ha riportato le seguenti votazioni: ling. lett. italiane = cinque; storia = cinque; educazione civica = ----; lingua inglese = quattro; matematica = sex; diritto ed economia = cinque; sc. in. terra = tre; scienza integrate ch. = sex; scienza int. fisica = cinque; 2 geografia = sex; tecnologie e tecnich. = quattro; informatica = quattro; condotta = sex.</h:div><h:div>Rappresentano che successivamente, con nuova convocazione in videoconferenza del Consiglio di classe e verbale del 16/06/2021, la suddetta valutazione è stata integrata con il voto di Educazione Civica, pari a SEX (All. 2).</h:div><h:div>Sulla base delle suddette valutazioni il ricorrente non è stato ammesso alla frequenza della classe successiva. </h:div><h:div>Ritenendo che tale giudizio fosse frutto di una valutazione non adeguata all’effettivo andamento scolastico ed al rendimento del ricorrente, oltre che non conforme al dettato normativo che specificatamente disciplina la valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado, impugnano gli atti, specificati in epigrafe, recanti la non ammissione dell’alunno alla seconda classe dell’-OMISSIS-, articolando con il ricorso in epigrafe plurime censure di illegittimità, all’uopo rubricando i motivi che seguono.</h:div><h:div>2. Alla Camera di consiglio del 22 settembre 2021 la Sezione respingeva la domanda cautelare motivando l’insussistenza del fumus boni iuris con ordinanza -OMISSIS-.</h:div><h:div>Chiamato in spedizione alla pubblica udienza del 4 ottobre 2023, l’affare veniva rinviato alla pubblica udienza del 22 maggio 2024, come richiesto dal procuratore della parte ricorrente, onde verificare la permanenza dell’interesse a ricorrere.</h:div><h:div>3. Alla odierna pubblica Udienza del 22 maggio 2024, nessuno  presente per parte ricorrente, il  Collegio rilevava, ex art. 73, co.3, c.p.a., un verosimile profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, all’uopo denotando che, vertendosi in tema di mancata ammissione relativamente all'anno scolastico oramai decorso e non essendo stato palesato l'interesse ai fini risarcitori, nemmeno nell'istanza di passaggio in decisione, il ricorso parrebbe improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse. </h:div><h:div>La causa veniva dunque assegnata a sentenza.</h:div><h:div>4. Il ricorso è affidato, in sintesi, ai seguenti motivi di diritto, enucleabili dalla stessa rubrica di ciascuno di essi:</h:div><h:div>1. 1) VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 2009, N. 122. – VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. MANCATA CONSIDERAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO COMPIUTO DALL’ALUNNO -OMISSIS- NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21. MANCANZA, INSUFFICIENZA, GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE POSTA A SOSTEGNO DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. </h:div><h:div>Vengono dunque sollevate censure di violazione dei criteri di valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado, stabiliti dal d.P.R. n. 122/200, lamentandosi altresì la omessa adeguata valutazione del percorso scolastico svolto dall’alunno per cui è causa; si censura inoltre l’insufficienza e la pretesa genericità della motivazione su cui si erigono gli impugnati provvedimenti di non ammissione alla classe seconda dell’-OMISSIS-.</h:div><h:div>4.1. Con il secondo motivo, rubricandosi DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE, i deducenti lamentano che dall’esame dei richiamati verbali emerge in maniera chiara ed incontrovertibile che la condizione del -OMISSIS- era simile a quella di numerosi altri colleghi, qualcuno anche con deficit in un numero maggiore di materie, e questo fino al 07/05/2021. </h:div><h:div>Ragion per cui risulterebbe difficile comprendere il percorso che ha portato il Consiglio di Classe ad ammettere al secondo anno gli altri alunni, pur se con debiti formativi, escludendo invece il ricorrente.</h:div><h:div>4.2. Con il terzo mezzo si rubrica ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA. ISTRUTTORIA CARENTE ED INCOMPLETA. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA E DEGLI ATTI PRESUPPOSTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI. </h:div><h:div>I ricorrenti ritengono che gli atti impugnati sono assolutamente carenti sotto il profilo delle valutazioni di merito in ordine alle mancate argomentazioni poste a sostegno delle stesse. Essi disattendono il dettato della normativa richiamata, nonché i principi generali dell'ordinamento che presiedono alla formazione scolastica, riconosciuti a livello costituzionale, oltre ad essere incuranti del curriculum del ricorrente.</h:div><h:div>5. Opina il Collegio che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.</h:div><h:div>Invero, come già enunciato e riportato in verbale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, co.3, c.p.a., vertendosi in tema di mancata ammissione relativamente all'anno scolastico oramai decorso e non essendo stato palesato l'interesse ai fini risarcitori, nemmeno nell'istanza di passaggio in decisione, il ricorso parrebbe improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.</h:div><h:div>Va rimarcato, infatti, che il rinvio dall’udienza pubblica del 4 ottobre 2023 a quella odierna, era stato disposto su richiesta dello stesso procuratore di parte ricorrente proprio al fine di verificare la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio.</h:div><h:div>Con atto prodotto il 21 maggio 2024 il legale dei ricorrenti si è limitato a chiedere il passaggio in decisione della causa, senza specificare alcunché nemmeno in ordine alla sussistenza dell’interesse.</h:div><h:div>È ben conscio, peraltro, il Collegio, che il predetto atto con cui è chiesta la decisione del ricorso ben può valere ad esprimere l’interesse alla decisione.</h:div><h:div>Tuttavia ciò non toglie che il Tribunale possa d’ufficio sollevare un profilo di improcedibilità, quale quello dianzi sintetizzato relativamente all’evidenziato decorso dell’anno scolastico per il quale era stato proposto il gravame; evenienza da cui discende de plano che l’interesse all’annullamento del provvedimento di non ammissione al secondo anno è ormai cessato.</h:div><h:div>Invero, anche ove il Tribunale dovesse giudicare fondate le riassunte doglianze, conseguentemente accogliendo il gravame, siffatto annullamento non sarebbe idoneo a recare alcun vantaggio alla sfera giuridica dei ricorrenti e per essi dell’alunno per il quale l’azione demolitoria è stata proposta, stante il decorso dell’anno scolastico.</h:div><h:div>Il ricorso all’esame si prospetta, dunque, e va conseguentemente dichiarato, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, co.1, lett. c), c.p.a.</h:div><h:div>6.Astrattamente potrebbe residuare un interesse alla decisione del ricorso ai soli fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, co.3, c.p.a.</h:div><h:div>All’uopo, peraltro, il Collegio rimarca che occorre che l’intenzione di proporre domanda risarcitoria venga palesata nel ricorso o, quanto meno, negli scritti difensivi successivamente prodotti.</h:div><h:div>Invero, la giurisprudenza condivisibilmente predica la sussistenza del delineato onere, statuendo che <corsivo>“L'art. 34, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perché, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell'autonomia dell'azione risarcitoria enucleato dall'art. 30 c.p.a. e verrebbe svalutato anche il principio dispositivo che informa anche il giudizio amministrativo e precludente la mutabilità ex officio del giudizio di annullamento, una volta azionato” </corsivo>(Consiglio di Stato, Sez. III, 4 febbraio 2021, n.1059).</h:div><h:div>Rileva il Collegio che, tuttavia, parte ricorrente non ha preannunciato nell’atto introduttivo, né in altri scritti difensivi, alcun intento di proposizione della domanda risarcitoria, neanche nella richiamata nota di richiesta di passaggio in decisione.</h:div><h:div>7. Per completezza espositiva ritiene il Collegio di evidenziare altresì l’infondatezza del gravame nel merito, confermando la delibazione al riguardo espressa in sede cautelare.</h:div><h:div>Invero, va tenuto conto al riguardo che l’alunno ha fatto registrare numerose e gravi insufficienze, riportate a conclusione dell’anno scolastico.</h:div><h:div>Inoltre, giova anche rammentare che le censure articolate in ricorso sono direzionate avverso la valutazione di merito scolastico compiuta dal Consiglio di Classe, tentando di provocare in questa una sostituzione delle valutazioni compiute dall’istituto, con quelle che vengono chieste al Collegio.</h:div><h:div>Tuttavia, come noto, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dall'Amministrazione scolastica, è consentito solo quando emerga una palese irragionevolezza o illogicità dell'operato dei valutatori, potendo il giudice della legittimità solo “verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”. </h:div><h:div>La Sezione, ha, invero, più in particolare, già affermato che, nell'ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve fermarsi alla verifica delle regole procedimentali, nei limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l'area dell'insindacabile merito valutativo riservato all'organo tecnico, sia esso il consiglio di classe o la Commissione d'esame” (cfr., ex multis, TAR Napoli, sez. IV, 17 dicembre 2019 n. 5987).</h:div><h:div>Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, co.1, lett. c), c.p.a.</h:div><h:div>Le spese di lite possono essere compensate, stante la definizione della controversia in rito.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/05/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Rosa Piscopo</h:div><h:div>Alfonso Graziano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>