<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210261620220929112600896" descrizione="" gruppo="20210261620220929112600896" modifica="29/09/2022 15:46:41" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="02616"/><fascicolo anno="2022" n="06146"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210261620220929112600896.xml</file><wordfile>20210261620220929112600896.docm</wordfile><ricorso NRG="202102616">202102616\202102616.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\939 Paolo Corciulo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonella Lariccia</firma><data>29/09/2022 15:46:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Corciulo,	Presidente</h:div><h:div>Antonella Lariccia,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Daria Valletta,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) della determina n. 148 del 28/04/2021, comunicata alla ricorrente a mezzo PEC in data 04.05.2021, con cui la SUA di Napoli - SUB SUA 1, ha revocato - a norma dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 - per sopravvenuti e concreti motivi di pubblico interesse, la procedura di gara indetta da codesta Amministrazione per conto del Comune di Casalnuovo di Napoli per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento incustodite sul territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli per anni 5 (cinque); </h:div><h:div>b) nota prot. n. 11735 del 29.3.2021, documento sconosciuto alla ricorrente, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Casalnuovo di Napoli; </h:div><h:div>c) nonché, di ogni altro atto comunque preordinato, connesso, subordinato, consequenziale o comunque idoneo ad arrecare pregiudizio agli interessi della ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2616 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Publiparking S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Cesarano, Camillo Santagata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello, Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Suap Napoli, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 03.06.2021 la ricorrente invoca l’annullamento degli atti in epigrafe lamentando:</h:div><h:div>-VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 D.LGS. N. 50/2016). ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. ILLOGICITA’ MANIFESTA. CONTRADDITTORIETA’. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE E BUON ANDAMENTO.</h:div><h:div>Espone la ricorrente di avere partecipato alla gara indetta dal Comune di Casalnuovo - e svolta dalla SUA di Napoli -, con determina n. 13 del 7.2.2020 per l’affidamento del servizio di Gestione del servizio di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 95 co. 3, del D.Lgs n. 50/2016, secondo i criteri di valutazione indicati nel Capitolato speciale d'appalto; il valore complessivo dell’appalto era stimato in € 1.260.000 comprensivo di Iva, quale importo presunto dei ricavi stimati in favore del concessionario per l’intera durata del contratto e l’importo a base d’asta era, pertanto, determinato in complessivi € 151.200,00, quale aggio del 12% dovuto al Comune e soggetto a rialzo in sede di offerta economica.</h:div><h:div>La SUA, pertanto, ha pubblicato gli atti di gara in conformità alle indicazioni riportate nella determina n. 13/2020, e l’art. 25, comma 1 del Capitolato speciale d’appalto, recante la disciplina dei Corrispettivi del servizio, conseguentemente stabiliva che: “1. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese allo scassettamento dei parcometri. Al Comune spetta una percentuale sugli incassi della gestione del servizio di sosta a pagamento, con un minimo del 12% (dodici per cento). Tale percentuale è determinata in sede di aggiudicazione della gara di appalto del servizio, sulla base dell’offerta migliore presentata dalle imprese partecipanti alla gara stessa, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare e nel bando di gara”.</h:div><h:div>Il Paragrafo 3 - punto 3.2 del Disciplinare prevedeva che: “L’importo del canone di concessione mensile posto a base di gara è di € 2.520,00, quale aggio del 12% dovuto al Comune. Il canone è comprensivo di qualsiasi tributo locale a qualsiasi titolo gravante sulle aree (Tosap, tarsu, ecc). L’importo definitivo risulterà dall’offerta al rialzo presentata dall’aggiudicatario”.</h:div><h:div>All’esito della procedura di gara, la SUA pubblicava la graduatoria finale che vedeva la ricorrente quale prima graduata, tuttavia la sua offerta era risultata anomala e, pertanto, la Commissione sospendeva le operazioni di gara in seduta pubblica al fine di consentire al Comune di procedere alla </h:div><h:div>verifica di congruità dell’offerta.</h:div><h:div>Nel mentre con nota prot. n. 11735 del 29.3.2021, documento sconosciuto alla ricorrente, il Comando di Polizia Municipale ha evidenziato che l’applicazione di quanto previsto al paragrafo 3, punto 3.2, del disciplinare di gara, avrebbe trasformato di fatto la percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall’andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso con risultati, oltre che fuorvianti, anche suscettibili di potenziale responsabilità contabile dell’Ente; infine, con l’impugnata determina n. 148 del 28/04/2021 la SUA ha revocato - a norma dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 -per sopravvenuti e concreti motivi di pubblico interesse, la procedura di gara indetta per conto del Comune di Casalnuovo di Napoli per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento incustodite sul territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli per anni 5, conseguentemente annullando i verbali di procedura aperta rep. n. 12828 in data </h:div><h:div>9.7.2020, rep n. 12844 in data 31.7.2020, rep. n 12941 in data 29.1.2021 e rep. n. 12952 del 9.2.2021 e ogni altro atto ad oggi prodotto.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casalnuovo, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invocando il rigetto del ricorso e, all’udienza pubblica del 27.09.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>Il ricorso va respinto.</h:div><h:div>Ritiene, infatti, il Collegio che la revoca della gara di cui all’impugnata determina n. 148 del 28/04/2021, motivata sul rilievo che erroneamente il Paragrafo 3 - punto 3.2 del Disciplinare ha determinato erroneamente la percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall’andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso, di modo che risulta venuto meno l'interesse pubblico ad affidare a tali diverse condizioni economiche alla società il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento incustodite sul territorio comunale, anche in considerazione degli eventuali profili di potenziale responsabilità contabile dell’Ente che da tale modifica potrebbero derivare, sia stata disposta legittimamente dall’Amministrazione e che, pertanto, il potere di revoca in autotutela sia stato legittimamente esercitato dall’Autorità Amministrativa.</h:div><h:div>E’ noto come, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa alla stazione appaltate è riservata “un’ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell'opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo” sicchè essa “ - dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente – mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa”, chiarendosi come sia “sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011 ed i precedenti ivi richiamati).</h:div><h:div>Ovviamente, per quanto connotato da margini di ampia discrezionalità, il potere di revoca non è, comunque, illimitato, dovendo l'amministrazione fornire un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere in modo diverso da quello originario (in termini, TAR Lazio, Roma, Sezione II, n. 8613/2016 nonché Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2244/2010). Il potere di autotutela deve, dunque, essere esercitato nel rispetto dei requisiti esplicitati dal citato art. 21 quinques della l. n. 241/90, dando conto della sussistenza di sottese attuali ragioni d’interesse pubblico (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sezione I, n. 2587/2016 e la giurisprudenza ivi citata).</h:div><h:div>Ciò posto, appare evidente che il mutamento delle possibili condizioni economiche di affidamento del servizio, conseguente alla erronea trasformazione – ad opera del citato Paragrafo 3 - punto 3.2 del Disciplinare di gara - della percentuale di aggio in favore del Comune da somma variabile, dipendente dall’andamento del servizio e dei relativi incassi, in canone fisso, ben può giustificare il mutato interesse dell’Amministrazione rispetto all’affidamento del servizio e, pertanto, legittimare la revoca della gara originariamente disposta.</h:div><h:div>Conclusivamente la revoca del bando di gara disposta l’Amministrazione con il provvedimento impugnato va ritenuta legittima, con conseguente rigetto del ricorso, mentre sussistono i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/09/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Antonella Lariccia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>