<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210149120230613140911816" descrizione="" gruppo="20210149120230613140911816" modifica="6/13/2023 2:15:20 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Vincenzo Crispo" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01491"/><fascicolo anno="2023" n="03659"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210149120230613140911816.xml</file><wordfile>20210149120230613140911816.docm</wordfile><ricorso NRG="202101491">202101491\202101491.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\672 Alessandro Tomassetti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paola Palmarini</firma><data>13/06/2023 14:15:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alessandro Tomassetti,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Cernese,	Consigliere</h:div><h:div>Paola Palmarini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell'ordinanza di demolizione n. 1 del 20.01.2021 emessa dal Comune di Montesarchio (BN) – settore edilizia privata servizio abusivismo edilizio – a firma del responsabile del settore Geom. Cosimo Mazzone e notificata a mezzo del messo notificatore, a mani proprie dell'odierno ricorrente, in data 2.2.2021 (cfr. doc. all. 1) nonché di ogni altro atto ad essa richiamato, preordinato e/o connesso e di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare con motivi aggiuntivi;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Vincenzo Crispo, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Montesarchio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Modugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Domenico Capillaro, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montesarchio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Montesarchio, sulla scorta dell’esposto di un vicino e, a seguito del sopralluogo effettuato in data 12 novembre 2020, gli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, di demolire le opere realizzate in assenza di alcun titolo presso il fabbricato sito alla via Vitulanese (in catasto al foglio 19, particella 63), consistenti in un terrazzo mai autorizzato.</h:div><h:div>In particolare, l’amministrazione ha evidenziato in motivazione che al ricorrente è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 46/2016 per delle difformità edilizie realizzate sulla particella n. 63 mentre per il terrazzo non risulta essere stata concessa alcuna autorizzazione.</h:div><h:div>A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.</h:div><h:div>Si è costituito per resistere il Comune intimato, mentre non si è costituito il controinteressato.</h:div><h:div>La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 1097 del 10 giugno 2021.</h:div><h:div>Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 7 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.</h:div><h:div>Fondato e assorbente il primo motivo con il quale parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui lo individua, senza un’adeguata istruttoria, come destinatario dell’ordine di demolizione.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione delle opere abusivamente realizzate è ingiunta dal Comune al “proprietario e al responsabile dell’abuso”. </h:div><h:div>Nella fattispecie, il ricorrente ha evidenziato in ricorso e nelle successive memorie che:</h:div><h:div>-	la particella n. 63, del foglio 19 in cui ricadrebbe l’abuso (consistente nella realizzazione di una terrazza) è frazionata in diversa subalterni;</h:div><h:div>-	l’unica terrazza presente nella particella 63 è presumibilmente quella ascrivibile al subalterno 13 non di sua proprietà bensì della AL.G.ASS s.r.l. (cfr. visura in atti);</h:div><h:div>-	il permesso in sanatoria che gli è stato rilasciato nel 2016 fa riferimento a opere realizzate sulla particella 63 ma interessa subalterni diversi (sub 15 e 16);</h:div><h:div>-	pertanto, egli è proprietario solo delle unità immobiliari attigue al terrazzo; </h:div><h:div>-	nelle more del giudizio il Comune ha eseguito un nuovo sopralluogo (in data 8 luglio 2021) presso il “<corsivo>fabbricato di proprietà della AL.G.ASS. s.r.l.</corsivo>” interessante la particella 63, sub 13;</h:div><h:div>-	all’esito di tale sopralluogo la società AL.G.ASS. S.r.l., proprietaria dell’immobile per cui è causa, ha presentato una SCIA in sanatoria al fine di regolarizzare lo stato dei luoghi.</h:div><h:div>Da quanto precede, emerge la sussistenza del dedotto difetto di istruttoria in quanto nell’ordinanza di demolizione impugnata si fa generico riferimento alla particella 63 senza considerare che la stessa è frazionata in diversi subalterni di proprietà di soggetti diversi; in particolare, il ricorrente non risulta essere proprietario del sub 13 ove ricade l’abuso, tanto è vero che nel secondo sopralluogo (avvenuto in corso di causa) l’amministrazione ha coinvolto la società AL.G.ASS in qualità di proprietaria.</h:div><h:div>Nel provvedimento non si evince dunque a che titolo il ricorrente sia stato coinvolto del procedimento.</h:div><h:div>Non essendo egli proprietario dell’immobile su cui ricade l’abuso il Comune avrebbe dovuto dimostrare che ne era quanto meno responsabile. In questo senso nulla è dato evincere dal provvedimento che fa unico riferimento alla particella catastale (come visto in realtà frazionata) e a un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2016 riguardante però, come dedotto dal ricorrente, altri subalterni.</h:div><h:div>Secondo la giurisprudenza più rigorosa per responsabile dell’abuso può intendersi sia l’esecutore materiale dello stesso sia il soggetto che abbia la disponibilità dell’immobile al momento dell’emissione della misura repressiva (cfr. C.d.S. n. 1650/2015); ciò, nondimeno, anche a tale proposito nulla può evincersi con chiarezza dal provvedimento gravato.</h:div><h:div>In altri termini, avuto riguardo alla normativa e alla giurisprudenza sopra ricordate, il ricorrente, sulla base di quanto riportato nel provvedimento e negli atti prodromici, non può essere individuato né come proprietario dell’immobile né come eventuale esecutore materiale dell’abuso né come soggetto comunque avente la disponibilità dello stesso.</h:div><h:div>Da tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.</h:div><h:div>La particolarità in fatto della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’atto impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Paola Palmarini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>