<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210077920211109204851693" id="20210077920211109204851693" modello="3" modifica="11/22/2021 8:24:25 PM" pdf="0" ricorrente="Thomas Bernet" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00779"/><fascicolo anno="2021" n="07515"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210077920211109204851693.xml</file><wordfile>20210077920211109204851693.docm</wordfile><ricorso NRG="202100779">202100779\202100779.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\805 Santino Scudeller\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>angela fontana</firma><data>22/11/2021 20:24:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/11/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Santino Scudeller,	Presidente</h:div><h:div>Davide Soricelli,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Fontana,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del Decreto del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura della Provincia di Caserta prot. n. Cat.A.12/Imm/18 Prot. 202 del 02/10/2020, successivamente notificato, con cui è stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per “lavoro subordinato” prodotta dal ricorrente in data 26.05.2018.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 779 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Del Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; la Questura di Caserta, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per l’effetto domiciliati in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il Decreto del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura della Provincia di Caserta prot. n. Cat.A.12/Imm/18 Prot. 202 del 02/10/2020 è stata respinta l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per “lavoro subordinato” presentata in data 26.05.2018.</h:div><h:div>Detto provvedimento è stato fondato sul rilievo che “l’istante non ha maturato i cinque anni di regolare permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 9,comma 1, del Decreto legislativo 286/98, sufficienti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per “lavoro subordinato”.</h:div><h:div>Avverso tale provvedimento insorge il ricorrente con articolate censure nelle quali deduce sotto molteplici aspetti la violazione delle disposizioni del TUI nonché vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti.</h:div><h:div>Rappresenta il ricorrente che in data 15.10.2012 presentava la “Dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare domestico o di assistenza alle persone” ai sensi del D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, attraverso la quale si provvede a rendere ufficiale, alla Pubblica Autorità, la sussistenza di un rapporto di lavoro, instaurato con cittadini extracomunitari, che non sono in regola con le norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale.</h:div><h:div>A causa di ritardi imputabili alla stessa Amministrazione odierna resistente, il procedimento si concludeva solo nel 2014, con esito positivo, accertando così, di fatto, la presenza del ricorrente nel territorio italiano sin dal 2012 (anno nel quale veniva presentata l’istanza).</h:div><h:div>Infatti il provvedimento di accoglimento della domanda di regolarizzazione è basato sulla idoneità della documentazione prodotta dallo straniero attestante la sua presenza in Italia al momento della presentazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare, avvenuta nel 2012 ed anzi, dall’estratto contro contributivo dell’INPS si rileverebbe la circostanza che lo straniero percepisce un reddito da fonte lecita ( quale collaboratore domestico) sin dal 1 maggio 2012.</h:div><h:div>Secondo la prospettiva del ricorrente, dunque, il provvedimento di diniego sarebbe irragionevole oltre che illegittimo per contrasto con l’art. 9 del d. lgs 286 del 1998 in quanto il tempo di permanenza rilevante ai fini della positiva valutazione della istanza di rilascio del titolo per soggiornanti di lungo periodo deve essere computato tenendo conto di tutto il lasso temporale nel quale lo straniero è stato soggiornante regolarmente nello Stato.</h:div><h:div>L’amministrazione, invece, ha ritenuto rilevante ai fini del computo solo il tempo a far data dalla avvenuta regolarizzazione e, dunque, a partire dal 2014.</h:div><h:div>Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Con l’ordinanza 459 del 2021 è stata accolta la domanda cautelare.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio di voler fare applicazione dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato, in particolare ha ritenuto che : “<corsivo>Perché la situazione di prolungata e regolare presenza dello straniero sul territorio nazionale divenga giuridicamente rilevante ai fini della eventuale concessione della carta di soggiorno di lungo periodo, è infatti necessario che la competente Autorità amministrativa sia messa in grado di valutare se sussistono tutti i requisiti previsti. Pertanto lo straniero, per poter far valere una simile pretesa, deve comunque presentare all’Amministrazione l’apposita domanda, obbligando l’Amministrazione a verificarne i requisiti, compresi quelli attinenti alla condotta, e poi eventualmente impugnarne il diniego anche attraverso la procedura del silenzio in caso di mancata risposta dell’Amministrazione</corsivo>”. ( Cons. St. , sentenza 4470 del 23 settembre 2015).</h:div><h:div>La giurisprudenza, dunque, conferisce rilievo alla situazione del “lungosoggiornante di fatto” ritenendo che all’atto della presentazione della istanza del corrispondente titolo si tenga conto della effettiva permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.</h:div><h:div>Facendo applicazione di tali principi, risulta fondata la censura con la quale il ricorrente deduce il vizio del provvedimento impugnato che ha disposto il diniego del titolo sul rilievo che la legittimità della permanenza dello straniero possa essere positivamente valutata ai fini della valutazione dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno per soggiornante di lungo periodo solo a far data dal momento in cui è cessata la condizione di irregolarità e cioè a far data dalla regolarizzazione del soggiorno, escludendo il periodo pregresso.</h:div><h:div>Nel caso in esame, infatti, il provvedimento di sanatoria emesso a favore dello straniero consente di ritenere che egli era sicuramente soggiornante nel territorio dello Stato in data 15.10.2012 quando ha presentato la “Dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare domestico o di assistenza alle persone” ai sensi del D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, poi esitata nel provvedimento favorevole del 2014, emesso ben oltre i tempi di conclusione del procedimento previsti dalla legge.</h:div><h:div>Le ulteriori censure possono essere assorbite.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato va dunque annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti. </h:div><h:div>La particolarità della vicenda consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 779 del 2021, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il il Decreto del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura della Provincia di Caserta prot. n. Cat.A.12/Imm/18 Prot. 202 del 02/10/2020.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/10/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Guendalina Capuano</h:div><h:div>Angela Fontana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>