<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20200519620211124200754055" id="20200519620211124200754055" modello="3" modifica="12/13/2021 12:46:33 PM" pdf="0" ricorrente="Angela Masia in proprio e Nella Qualità di Esercente La Patria Potestà Sul Minore" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="05196"/><fascicolo anno="2021" n="07990"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200519620211124200754055.xml</file><wordfile>20200519620211124200754055.docm</wordfile><ricorso NRG="202005196">202005196\202005196.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 4\2020\202005196\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>pierina biancofiore</firma><data>13/12/2021 12:46:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>pierina biancofiore</firma><data>13/12/2021 12:46:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/12/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pierina Biancofiore,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Ida Raiola,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Corrado,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) del decreto di nomina dell’USP di Caserta del 09.12.20 n. 0022842 di assegnazione di docente di sostegno senza titolo di specializzazione comunicato con nota del 18/12/2020; 2) del provvedimento del 17.12.20 a firma del Dirigente Scolastico con il si preannuncia la nomina di un docente di sostegno senza titolo e senza specializzazione; 3) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente</h:div><h:div>e per la declaratoria</h:div><h:div>del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato in autismo per l’intero orario di frequenza scolastica anno 2020/2021 in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento,</h:div><h:div>nonché per la declaratoria</h:div><h:div>dell’obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in autismo in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento,</h:div><h:div>nonchè</h:div><h:div>per il risarcimento dei danni subiti e subendi;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da proposto da -OMISSIS-quali genitori del minore -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione, Usr Campania, Istituto Comprensivo E. De Amicis di Succivo Ce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede  in Napoli, via Diaz n. 11 ex lege domiciliano; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr Campania e di Istituto Comprensivo E. De Amicis di Succivo Ce;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 23 dicembre 2020 e depositato il successivo 28 dicembre, i ricorrenti in atto genitori di minore affetto da patologia che lo rende portatore di handicap grave (art. 3, c. 3, Ln. 104/92), rappresentano che con  verbale dell’11/06/2020 il Gruppo di Lavoro Operativo ha richiesto “per il prossimo anno scolastico la presenza del docente di sostegno per tutte le ore di permanenza a scuola (30 ore), la presenza di un assistente alla comunicazione per 18 ore e di un assistente materiale per 18 ore”. Il PEI provvisorio prevedeva   la presenza dell’insegnante di sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico e cioè di 30 ore, mentre il Dirigente con la nota n. 1601/2020 ha comunicato che l’Ufficio Scolastico Provinciale ha assegnato, nonostante la richiesta di 30 ore, solo 18 ore di sostegno per l’anno scolastico 2020/2021. Ne seguiva ricorso proposto dinanzi al TAR che con la sentenza n. 4863 del 2020 lo accoglieva, precisando che il minore aveva diritto ad un insegnante specializzato, mentre con i provvedimenti impugnati si è assegnato un insegnante di sostegno, ma senza titolo di specializzazione.</h:div><h:div>Parte ricorrente lamenta la violazione di numerose norme in tema di integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, l’eccesso di potere sotto più profili e la violazione della sentenza n. 4863 del 2020, concludendo con richiesta risarcitoria, con istanza cautelare anche monocratica e  con richiesta di accoglimento del ricorso con assegnazione delle spese all’avvocato anticipatario.</h:div><h:div>2. A seguito di due provvedimenti monocratici uno del 29 dicembre 2020 ed uno del 9 gennaio 2021 di  annullamento del precedente, ma di conferma dell’accoglimento dell’istanza cautelare a favore di parte ricorrente, la causa perveniva alla camera di consiglio del 3 marzo 2021 nella quale si richiedeva al Ministero dell’istruzione di produrre una relazione sulla fattispecie ed in cui, in particolare fosse chiarito quali fossero le competenze specialistiche in possesso dell’insegnante di sostegno assegnato al minore figliolo dei ricorrenti.</h:div><h:div>3. L’Amministrazione in data 25 marzo 2021 produceva il rapporto informativo dell’Istituto Statale Comprensivo De Amicis di Succivo dal quale si evinceva che la scuola stessa, con PEC del 17 dicembre 2020, faceva sapere alla genitrice del minore che “L’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta ha assegnato la docente di sostegno dalla GPS senza titolo” e che “la docente è stata nominata con nota n. 0022842 del 9 dicembre 2020 emessa dall’USP di Caserta da GPS con esperienza su sostegno triennale”. Successivamente essendo tale docente in maternità  l’Istituto provvedeva a conferire contratto a tempo determinato sottoscritto il 18 dicembre  2020 di supplenza temporanea ad altra docente, attingendo dalle graduatorie di istituto incrociate per esaurimento graduatorie di sostegno ex art. 13, comma 18, lett. c dell’OM. 60 del 2020.</h:div><h:div>4. Pervenuta la cautelare alla camera di consiglio di rinvio tenutasi in modalità da remoto in data 7 aprile 2021, l’istanza veniva accolta con ordinanza del 9 aprile 2021 n. 640.</h:div><h:div>5. Il ricorso infine era trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 settembre 2021 nella quale il Collegio ne ha dovuto rilevare la improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse dal momento che l’a.s. 2020/2021, per il quale era instato, si è concluso. </h:div><h:div>Parte ricorrente impugna  il provvedimento del 9 dicembre 2020 del quale è venuta a conoscenza il successivo 18 dicembre, in sostanza lamentando la sostanziale violazione della legge  n. 517 del 1977 che ha introdotto l’insegnante di sostegno come figura di supporto per tutti gli alunni con comprovata disabilità che frequentano la scuola dell’obbligo. Sostiene che la legge persegue lo scopo di garantire il diritto allo studio e l’eguaglianza sociale, diritti che non avrebbero attuazione senza l’insegnante di sostegno. Perciò detta figura deve essere munita di idonea specializzazione, circostanza che non ricorre nel caso in esame, in cui dunque la nomina dell’insegnante sprovvista della idonea specializzazione appare anche adottata in violazione  del d.m. 30-9-2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 13 settembre 2010 n. 249”, che reca, nell’allegato A, il “Profilo del docente specializzato”. In esso viene precisato che tale figura deve, tra l’altro, possedere: competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali ed intellettive; competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi; competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche. Sotto questo profilo è da rilevarsi pure la violazione della sentenza n. 4863/2020, pronunciata sul caso in questione e che ha propugnato la necessità della assegnazione al minore dell’insegnante specializzato e non senza titolo, per l’a.s. 2020/2021.</h:div><h:div>Riguardo a tali prospettazioni l’Amministrazione nella relazione, depositata il 25 marzo 2021, dichiara di avere dovuto assegnare una insegnante priva di specializzazione  per carenza di organico nelle GAE e dopo avere scorso la GPS di 1^ e 2^ fascia; e di avere provveduto a conferire in data 18 dicembre 2020 una supplenza temporanea fino all’effettiva permanenza  delle esigenze di servizio alla docente M. R., “attingendo alle graduatorie di istituto incrociate per esaurimento graduatorie di sostegno come previsto dall’art. 13, comma 18 lett. e) dell’O.M. n. 60 del 2020”.</h:div><h:div>A seguito di tale relazione il Collegio, pervenuto il ricorso alla Camera di Consiglio del 7 aprile 2021 osservava come fosse “pacifico che la docente attualmente assegnata al minore – a seguito del congedo per maternità della docente assegnata in un primo momento - non sia provvista né del titolo di abilitazione specifica né di esperienza triennale nel sostegno scolastico né di particolare competenza nel settore del sostegno”. Nella relazione venivano infatti esclusivamente specificate le giornate di supplenza svolte dalla ridetta docente nell’a.s. 2019/2020 quindi non paragonabili al triennio  di cui deve essere in possesso il docente di sostegno oltre la necessaria specializzazione. </h:div><h:div>Quanto sopra si evidenzia ai fini della disamina della domanda risarcitoria.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che sussistano tutti gli elementi che giustifichino la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.</h:div><h:div>Vi è un’attività amministrativa illegittima, come posto in evidenza dalla sentenza n. 4863 del 2020  a causa dell’assegnazione di ore di sostegno senza determinazione del PEI definitivo ed in contrasto con  quanto proposto dal GLO che aveva chiesto 30 ore data la gravità dell’handicap da cui è affetto il minore. Vi è la lesione del diritto fondamentale allo studio, dal quale può ritenersi presuntivamente dimostrato che derivino pregiudizi non patrimoniali risarcibili, quali la maggiore difficoltà del minore alla fruizione dell’offerta formativa, causata dalla mancata assegnazione al minore dell’insegnante specializzato, come specificato nel dispositivo della sentenza sopra citata. Tali due elementi sono connessi da un palese nesso di causalità.</h:div><h:div>Sussiste anche l’elemento soggettivo, qualificato dalla violazione della pronuncia di questo Tribunale a n. 4863/2020. Tale violazione conduce, in via di presunzione, a ritenere dimostrato che vi sia un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, dato dalla maggiore difficoltà del minore alla fruizione dell’offerta formativa. Tale pregiudizio viene individuato, in relazione al diritto inviolabile oggetto di lesione, nella privazione del supporto necessario a garantire al minore la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale.</h:div><h:div>Tali notazioni, del tutto condivisibili ai fini dell’individuazione degli elementi della domanda risarcitoria, mutuate dalla analoga fattispecie oggetto di disamina del TAR Calabria con la sentenza n. 208/2016 confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 5851 dell’11 ottobre 2018, cui si fa esplicito riferimento nell’ordinanza cautelare della sezione a n. 640/2021 pronunciata nel presente giudizio, tali notazioni, dunque,  in sostanza non possono essere smentite proprio alla luce della decisione da ultimo riportata stante la quale “si è di fronte nella specie alla violazione del diritto fondamentale all’istruzione, dovendosi ritenere che la mancata messa a disposizione dell’insegnante di sostegno dotato delle necessarie competenze per rapportarsi utilmente con soggetto minorato (in quel caso nella vista) abbia per certo influito sul relativo percorso scolastico in integrazione”, non potendosi, di conseguenza ritenere indimostrato il pregiudizio non patrimoniale risarcibile in capo ai ricorrenti.</h:div><h:div>La domanda risarcitoria va quindi accolta e per l’effetto le Amministrazioni resistenti vanno condannate al pagamento in solido del risarcimento del danno  che viene liquidato in via equitativa e va fissato nella somma di   € 3.000,00,  con interessi e rivalutazione monetaria a favore di parte ricorrente.</h:div><h:div>6. Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a causa della intervenuta fine dell’a.s. 2020/2021, ma va accolto per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno che va liquidato come sopra indicato a favore di parte ricorrente. </h:div><h:div>Le spese   vanno liquidate come in dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario e seguono la soccombenza seppur parziale.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:</h:div><h:div>1) lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;</h:div><h:div>2) per il resto accoglie la domanda risarcitoria e per l’effetto condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in solido del risarcimento del danno  che viene liquidato in via equitativa e va fissato nella somma di   € 3.000,00,  con interessi e rivalutazione monetaria a favore di parte ricorrente. </h:div><h:div>3) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 750,00 (settecentocinquanta/00), da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/09/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Piscopo Rosa</h:div><h:div>Pierina Biancofiore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>