<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200482920240613153907293" descrizione="diniego condono - respinto" gruppo="20200482920240613153907293" modifica="16/06/2024 17:09:07" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="04829"/><fascicolo anno="2024" n="03810"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200482920240613153907293.xml</file><wordfile>20200482920240613153907293.docm</wordfile><ricorso NRG="202004829">202004829\202004829.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\756 Guglielmo Passarelli Di Napoli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>guglielmo passarelli di napoli</firma><data>15/06/2024 18:24:37</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Saporito</firma><data>15/06/2024 12:38:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli,	Presidente</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Saporito,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del diniego definitivo della richiesta di permesso di costruire in sanatoria del 06.06.2020, protocollo n. 20188, presentata ai sensi della Legge 47/85 prot. 7639 del 25/06/1987 relativa alle opere abusive realizzate in Cellole alla S.S. Domiziana loc. Tranzise, estremi catastali foglio 148 – mappale 5129, in quanto l’immobile è stato realizzato in zona sottoposta al vincolo paesaggistico;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4829 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Alessio Diana, rappresentato e difeso dall'avvocato Brenda Rita Ferro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cellole, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Caccavale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Limongelli in Napoli, via A. D'Isernia n. 24; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellole;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2024 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con atto notificato il 3 novembre 2020 e depositato il successivo 3 dicembre il sig. Diana Alessio, proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione con area di pertinenza sito in Cellole, alla via Domiziana (censito in catasto al fg. 148, part. 5129), ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, recante diniego definitivo della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, formulando, a mezzo di due motivi, censure di violazione di legge (art. 37 d.P.R. 380/2001; art. 3, comma 3, l. n. 241/1990) e di eccesso di potere (carenza d’istruttoria, difetto di motivazione).</h:div><h:div>2. Si è costituito il Comune di Cellole, che ha insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato.</h:div><h:div>3. All’udienza di smaltimento del 13 giugno 2024 la causa è stata introitata in decisione.</h:div><h:div>4. Il ricorrente deduce l’illegittimità del gravato diniego - concernente un’opera di remota realizzazione, come risultante dai documenti in suo possesso - in quanto basato su una motivazione generica (poiché limitata al richiamo al vincolo insistente sull'area e alla relativa disciplina di legge, senza che siano evidenziate le specifiche ragioni di contrasto degli interventi abusivi con l’art. 32, comma 27, lett. d) l. n. 326/2003) e infondata, atteso che la particella n. 5129 del foglio 148 non è riportata nel documento allegato al D.M. 28.03.1985; sull’istanza di condono (formulata in data 28 febbraio 1987) si sarebbe inoltre formato il silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 35, comma 18, l. n. 47 del 1985, avendo l’istante presentato tutta la documentazione richiesta ed effettuato i versamenti per oneri di oblazione.</h:div><h:div>4.1. Le censure, così sintetizzate, non possono essere accolte.</h:div><h:div>4.2. Il diniego è stato adottato "<corsivo>considerato: - che il manufatto è stato realizzato su immobili soggetti a vincolo di inedificabilità dettato dal DM del 28 marzo 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico in zona sita nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca"; - l'art. 32, comma 27, lettera d) della legge 326/03 dispone che "le opere abusive qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesaggistici, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, successivamente alla data dell'imposizione del vincolo stesso non sono suscettibili di sanatoria"; - che sull'area oggetto di intervento vige il regime di inibitoria imposto dall'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431</corsivo>".</h:div><h:div>4.3. Orbene, premesso che il ricorrente non ha offerto prove concrete ed idonee a dimostrare che l’area in cui ricade il manufatto si collochi all’esterno del perimetro dichiarato con il citato D.M. 28.03.1985 (recante "<corsivo>Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca</corsivo>", pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 98 del 26 aprile 1985), il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull'area costituisce motivazione sufficiente a fondare il diniego impugnato. </h:div><h:div>4.4. L'art. 32, comma 26, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone infatti che "<corsivo>Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio</corsivo>".</h:div><h:div>Il successivo comma 27, alla lettera d), prevede: "<corsivo>Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: .... d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici</corsivo>".</h:div><h:div>In proposito è consolidato l’orientamento (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425; T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 12 ottobre 2020, n. 4388) secondo il quale, ai sensi del suddetto art. 32, comma 27, lettera d), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, siano essi di natura relativa o assoluta, purché ricorrano "congiuntamente" le seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo; b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. In assenza delle suddette condizioni, l'incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 12 ottobre 2020, n. 4388).</h:div><h:div>4.5. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, occorre rilevare che, nella fattispecie concreta, il ricorrente non ha provato  né  l'anteriorità <corsivo>dell'opus</corsivo> rispetto all'apposizione del vincolo (essendosi limitato a dedurre che “<corsivo>l’immobile oggetto di condono è stato edificato in data anteriore al 01/09/1967, così come dichiarato dai venditori Sig.ri De Angelis nell’atto Pubblico di compravendita del 18/01/1985 per notaio Dott. Lucio Visco, repertorio 10067 raccolta 2914</corsivo>”, senza peraltro neppure depositare l’atto richiamato) né che l'opera rientri tra le ipotesi di abuso c.d. "minore", ovvero quelle di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), senza quindi aumento di superficie.</h:div><h:div>Difettando quindi più d’uno uno dei presupposti individuati dalla normativa sopra richiamata, l'opera non è suscettibile di rientrare tra le tipologie di abusi condonabili anche in zona vincolata; ne deriva che il diniego del condono edilizio era del tutto vincolato ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d) della legge 326/2003, espressamente richiamato nel provvedimento di diniego impugnato.</h:div><h:div>4.4. Quanto poi all’asserita formazione del silenzio assenso, deve essere data continuità all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 30 giugno 2021, n. 4975; 24 dicembre 2020, n. 8333; sez. IV, 16 luglio 2021, n. 5359; VI, 8 novembre 2022, n. 9805) che esclude la sanatoria in via tacita degli abusi edilizi in area vincolata, considerato che l'art. 32, comma 1, l. 28 febbraio 1985, n. 47, richiamato dal più volte citato art. 32, comma 27, d. lgs. 30 settembre 2003, n. 269, dispone che il condono per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo "<corsivo>è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso</corsivo>" e che per abusi commessi su immobili soggetti a vincoli nessuna disposizione di legge correla all'inerzia dell'autorità competente la formazione tacita dell'atto consultivo; al contrario, il medesimo art. 32, comma 1, qualifica al secondo periodo l'inerzia dell'autorità preposta al vincolo come ipotesi di "silenzio-rifiuto", impugnabile dall'interessato.</h:div><h:div>5.  In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>5. 1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-<corsivo>bis</corsivo> c.p.a., con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Libera Ester Padova</h:div><h:div>Anna Saporito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>