<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="divieto detenzione armi conflittualità coniugale" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200465820230705122320607" id="20200465820230705122320607" modello="2" modifica="7/11/2023 7:13:07 PM" pdf="0" ricorrente="Vincenzo Martucci" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="04658"/><fascicolo anno="2023" n="04205"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200465820230705122320607.xml</file><wordfile>20200465820230705122320607.docm</wordfile><ricorso NRG="202004658">202004658\202004658.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\948 Maria Abbruzzese\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>11/07/2023 12:46:30</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gianluca Di Vita</firma><data>11/07/2023 08:34:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Abbruzzese,	Presidente</h:div><h:div>Gianluca Di Vita,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Fabio Maffei,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del decreto Prot. n. 80589 del 10.8.2020 Fascicolo nr. 3370/2018/6D/Area 1 Bis del Prefetto della Provincia di Caserta del 10.8.2020.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4658 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>E’ impugnato il provvedimento in epigrafe recante conferma – all’esito di istanza di revoca in autotutela presentata dal ricorrente – di un pregresso divieto di detenzione armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. adottato dal Prefetto della Provincia di Caserta nel 2018.</h:div><h:div>In particolare, la precedente azione amministrativa confermata con l’atto impugnato nel presente giudizio si fondava sulla situazione di conflittualità con il proprio coniuge (con cui pendeva un giudizio di separazione) che aveva sporto querela per abbandono di persone minori ed incapaci, violenza privata e lesione personale.</h:div><h:div>Nella propria istanza di autotutela il ricorrente rappresentava che il procedimento penale per abbandono di minori ed incapaci era stato definito con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato mentre, quanto alle ulteriori imputazioni conseguenti alla querela sporta dalla moglie, era “certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati”.</h:div><h:div>L’amministrazione ha ritenuto di confermare il divieto di detenzione armi richiamando il contenuto della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta del 19.6.2020, secondo cui si rendeva opportuno mantenere il provvedimento interdittivo dovendo accordarsi preminente rilievo alla finalità preventiva e cautelare di evitare che il possesso di armi potesse agevolare la commissione di gravi ed imprevedibili comportamenti, vista la situazione conflittuale tra i coniugi che il trascorrere del tempo avrebbe potuto esasperare, connessa anche all’esigenza di gestire i figli a seguito della separazione.</h:div><h:div>A sostegno dell’esperito gravame il ricorrente articola i profili di illegittimità di seguito rubricati: violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per inesistenza ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione, travisamento, manifesta irragionevolezza.</h:div><h:div>In sintesi, articola le seguenti argomentazioni censorie:</h:div><h:div>- sussisterebbe difetto di istruttoria in quanto l’atto impugnato si fonderebbe unicamente sulla pendenza di un procedimento penale senza l’ulteriore attività istruttoria sulla personalità del ricorrente, il quale non si sarebbe mai reso autore di gesti o condotte che ne rivelino un’indole violenta o poco equilibrata;</h:div><h:div>- non sussisterebbero le fattispecie ostative al rilascio del titolo di P.S. di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. visto l’esito del procedimento penale per abbandono di minori ed incapaci, definito con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, e l’insussistenza di condanne riportate dal ricorrente il quale, di contro, offrirebbe garanzie di piena affidabilità nell’uso delle armi e, in qualità di titolare di una ditta individuale con sede in Casagiove, ha conseguito l’aggiudicazione di diversi appalti e l’aggiudicazione di commesse da parte di amministrazioni pubbliche.</h:div><h:div>Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Con l’ultima memoria difensiva il ricorrente ha depositato la sentenza del Giudice di Pace di Caserta del 18.7.2022 con cui, nel prendere atto della remissione di querela da parte della persona offesa, il giudizio penale per lesioni personali e minacce veniva definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. Inoltre, ha depositato una dichiarazione resa dall’ex coniuge attestante l’insussistenza, allo stato, di litigi e contrasti sulla gestione dei figli.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio la Prefettura di Caserta che ha depositato una relazione sui fatti di causa e ha chiesto il rigetto del gravame.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 4.7.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Giova rammentare, in via generale, che, in materia di armi, la valutazione svolta al riguardo dell'Autorità di pubblica sicurezza persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che la valutazione ostativa è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2158/2015 e n. 5398/2014).</h:div><h:div>Nell'osservare come l'autorizzazione al possesso delle armi non integri un diritto, ma costituisca, piuttosto, il frutto di una valutazione discrezionale nel quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, deve ritenersi che la regola generale sia dunque rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che l’autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito della competente amministrazione prevenire.</h:div><h:div>Al riguardo, mette conto evidenziare come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant'è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall'ordinaria sfera soggettiva delle persone.</h:div><h:div>Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.</h:div><h:div>Pertanto, la facoltà di vietare la detenzione delle armi nei confronti delle persone capaci di abusarne, riconosciuta al Prefetto dall'art. 39 T.U.L.P.S., è caratterizzata da un'amplissima discrezionalità, e ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti dolosi, ma anche i sinistri involontari che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (T.A.R. Toscana, n. 1167/2019). Invero, una così lata discrezionalità è attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza non per finalità sanzionatorie e punitive, bensì per ragioni di prevenzione; sicché, ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso (T.A.R Molise, n. 64/2021) e l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta in questa materia all'Autorità di pubblica sicurezza ne consente il sindacato giurisdizionale solo sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifesta.</h:div><h:div>Con riferimento alla presente controversia, quanto precedentemente esposto persuade il Collegio che il discrezionale apprezzamento esercitato dalla competente Autorità - sostanziatosi nella conferma del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del T.U.L.P.S. - non si sia discostato dalle superiori coordinate ermeneutiche.</h:div><h:div>Non ha pregio il dedotto difetto di motivazione, avendo l’amministrazione compiutamente dato conto delle ragioni ostative: del tutto ragionevolmente ha tratto la conclusione della impossibilità di formulare un giudizio prognostico di completa affidabilità del ricorrente nell'uso delle armi stigmatizzando, all'esito dell'istruttoria compiuta, plurimi elementi indiziari, stante l'assenza di sufficienti garanzie in relazione alle superiori esigenze di evitare ogni possibile pericolo di compromissione dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.</h:div><h:div>Si è visto infatti che il ricorrente è stato interessato da denunce sporte dalla moglie afferenti a comportamenti violenti che del tutto coerentemente, in un'ottica prognostica e cautelare, sono stati considerati nella loro oggettività, e a prescindere dalla loro rilevanza penale, come non in linea con i requisiti soggettivi richiesti per poter ottenere l'autorizzazione in questione.</h:div><h:div>Si tratta, nella fattispecie, di episodi significativi che fanno insorgere il fondato dubbio circa la sussistenza di una personalità incline all'impulsività in situazioni critiche e, come tale, incapace di dare adeguate garanzie di non abusare delle armi possedute; fatti che, quindi, si appalesano più che idonei a suffragare un giudizio di inaffidabilità ex ante in ordine al corretto uso delle armi e a ipotizzare un concreto rischio di un possibile utilizzo improprio, in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.</h:div><h:div>Riguardo al procedimento penale definito con sentenza di non doversi procedere conseguente alla remissione di querela dell’ex coniuge, in disparte la sopravvenienza del detto esito processuale rispetto alla valutazione amministrativa, cautelare e preventiva, contestata con il ricorso all’esame, va evidenziato che sono diversi i presupposti necessari per addivenire ad una condanna in sede penale e quelli, discrezionalmente valutabili (con il solo limite della palese irragionevolezza) in sede amministrativa, ai fini della valutazione circa la permanenza dei requisiti di affidabilità prescritti dalla legge in capo ai titolari di autorizzazione di polizia; in proposito, la giurisprudenza ha infatti precisato che "la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata - come detto - da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (Consiglio di Stato, sez. III, 10/08/2016, n. 3590)" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4334/2017). </h:div><h:div>La remissione della querela da parte della parte offesa non risulta ex se idonea ad eliminare, sul piano storico e fattuale, i comportamenti e le circostanze ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e all'assenza di pericolo di abuso da parte di chi sia autorizzato alla detenzione e uso delle armi.</h:div><h:div>In particolare, la mera lettura del capo di imputazione contenuto nella sentenza di non doversi procedere pronunciata dal Giudice di Pace di Caserta (art. 612 c.p. “perché minacciava di un danno ingiusto … profferendo nei suoi confronti le seguenti frasi “… ti devo far cadere i denti uno ad uno nonché riferendole che si sarebbe arreso solo nel momento in cui l’avrebbe vista camminare nel paese a pancia all’aria”) conferma la condotta aggressiva del ricorrente, seppur contestualizzandola in un rapporto coniugale in crisi.</h:div><h:div>Peraltro, la predetta sentenza di non doversi procedere, pur dando atto dell'insussistenza dei presupposti per la condanna, non esclude affatto la effettiva verificazione dei fatti che, in sede amministrativa, hanno condotto alla prognosi di inaffidabilità alla detenzione e uso delle armi.</h:div><h:div>In conclusione non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione costituita delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato </h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Piscopo</h:div><h:div>Gianluca Di Vita</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>