<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200461120231124210407317" descrizione="" gruppo="20200461120231124210407317" modifica="30/11/2023 19:27:17" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="04611"/><fascicolo anno="2023" n="06622"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200461120231124210407317.xml</file><wordfile>20200461120231124210407317.docm</wordfile><ricorso NRG="202004611">202004611\202004611.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\948 Maria Abbruzzese\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>30/11/2023 09:08:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabio Maffei</firma><data>27/11/2023 19:22:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Abbruzzese,	Presidente</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Maffei,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento: </h:div><h:div>dell’ordinanza n. 20 del 2.9.2020 del Comune di Barano d'Ischia, notificata il successivo 3.9.2020, nonché di ogni altro atto pregresso connesso o conseguenziale e segnatamente la relazione tecnica 3212 del 12.6.2020 mai notificata al ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4611 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Michele Lombardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Barano D'Ischia, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 26 ottobre 2023, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. Fabio Maffei e riservata la causa in decisione sulla base degli atti come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Con il gravame in esame, l’odierno ricorrente, proprietario dello stabile sito in Barano d’Ischia alla via Pendio del Gelso, ha impugnato l’ordinanza n. 20/2020 con cui il resistente Comune, avendo accertato l’installazione di una scala a pioli di collegamento tra l’abitazione ed il lastrico solare unitamente alla recinzione di quest’ultimo su tre lati e ritenuta tale opera assoggettata alla preventiva autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs. 42/04 nonché al permesso di costruire di cui all’art. 10 del 2 DPR 380/01, ne aveva disposto la demolizione.</h:div><h:div>A fondamento del proposto gravame, ha dedotto le censure così rubricate:</h:div><h:div>Incompetenza del dirigente comunale ad adottare il provvedimento di demolizione;</h:div><h:div>Violazione dell’art. 2 lett.  A/4e A/13 del D.lgs. n.13/2017;</h:div><h:div>Eccesso di potere per travisamento dei dati di fatto – sviamento della funzione - omessa ponderazione – carenza di pubblico interesse;</h:div><h:div>Sviamento della funzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.P.R. 380/01 in relazione all’art. 11 della preleggi e all’art. 31 della legge 1150/41 – carenza di interesse pubblico- eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti amministrativi – omessa ponderazione e sproporzione;</h:div><h:div> Violazione e falsa applicazione artt. 4, 7 e 10 l. 47/85, come sostituiti dal D.P.R. 380/01 nonché art. 3 l. 7.8.1990, n. 241 - violazione art. 97 Cost. - eccesso di potere per inesistenza dei presupposti - difetto di motivazione e di istruttoria - carenza di potere - sproporzione; </h:div><h:div>Eccesso di potere per difetto di motivazione e dell'interesse pubblico – violazione del giusto procedimento in relazione all’art.22 del D.P.R. n. 380-01 – erronea applicazione con sproporzione della più grave sanzione della demolizione in assenza di un precipuo interesse pubblico. </h:div><h:div>Respinta la domanda cautelare con ordinanza collegiale n. 2413/2020, nella contumacia della civica amministrazione, all’udienza di smaltimento del 26 ottobre 2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata riservata per la decisione.</h:div><h:div>	2.- Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>	3.- In limine, rileva il Collegio l’impossibilità di considerare la documentazione depositata dal ricorrente in data 9 ottobre 2023, essendo stata la stessa depositata in violazione dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a..</h:div><h:div>I predetti termini (fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza nella specie fissata per il 26 ottobre) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54, comma 1, c.p.a.; ne consegue che è tardivo il deposito di documenti che intervenga, in violazione dell'art. 73 c.p.a., oltre il termine perentorio di 40 giorni liberi prima dell'udienza di discussione con la conseguente impossibilità per il Collegio di considerarli ai fini della decisione.</h:div><h:div>	4.- Tanto acclarato, destituito di fondamento si rivela l'asserito vizio di incompetenza dedotto dal ricorrente sul presupposto che la competenza in materia ambientale apparterrebbe al Sindaco e non al dirigente, trattandosi di una funzione subdelegata dalle Regioni ai Comuni, non esercitabile dai dirigenti in mancanza di una norma espressa che abbia trasferito le competenze sindacali in capo a quest’ultimi.</h:div><h:div>Sul punto va osservato, in primo luogo, che l'ordinanza di demolizione non risulta essere stata adottata dal responsabile dell'ufficio comunale in forza "della subdelega in materia paesaggistica" rilasciata ai Comuni dalla Regione Campania ma in virtù della piana applicazione dell'art. 27 cit. che radica la competenza in capo al dirigente comunale o al responsabile del competente ufficio comunale (cfr. T.a.r. Campania, Napoli, sez. IV, sentenze n. 1639 del 20 marzo 2014 e nn. 1124 e 1126 del 20 febbraio 2014).</h:div><h:div>In secondo luogo, va rilevato che l'art. 49 della legge regionale della Campania 22 dicembre 2004, n. 16, modificando la previsione che - in seno all'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10 - affidava al Sindaco le competenze in materia, ha ulteriormente radicato la competenza del "dirigente comunale competente" (così questa sezione, sentenza n. 1639 del 20 marzo 2014 cit. e n. 4204 del 23 ottobre 2012).</h:div><h:div>Infine, sul piano generale si ribadisce che ogni competenza del Sindaco, in merito ai provvedimenti ascrivibili alla mera attività di gestione amministrativa in materia edilizia, deve essere ritenuta abrogata in virtù delle disposizioni legislative che hanno inteso separare, anche negli enti locali, la funzione di indirizzo politico da quella, appunto, di gestione amministrativa. Nel settore dell'edilizia, infatti, prima, l'art. 6, l. n. 127 del 1997, modificando l'art. 51, l. n. 142 del 1990, ha previsto alla lett. f) che spettino alla competenza dei dirigenti "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie". Successivamente, la l. n. 191 del 1998 ha, a sua volta, modificato l'art. 6, l. n. 127 del 1997, introducendo la lett. f- bis) secondo la quale spettano ai dirigenti "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale", così espressamente attribuendo alla dirigenza la competenza in materia di applicazione di sanzioni edilizie; a norma dell'art. 51 comma 3, l. 8 giugno 1990 n. 142 (oggi, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), infine, sono di competenza dei dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente" (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. II, 13 febbraio 2009, n. 802, T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, n. 03586/2009).</h:div><h:div>E, invero, costituisce ampliamente consolidato quello in virtù del quale "L'adozione dell'ordinanza di demolizione di opere sine titulo rientra nella competenza del dirigente comunale ovvero, nei Comuni sprovvisti della qualifica, in quella dei responsabili degli uffici e servizi, dovendo ritenersi implicitamente abrogata ogni disposizione che faccia riferimento alla competenza del Sindaco in materia", a nulla potendo per certo rilevare la assenza di disposizioni attuative in tal senso dello statuto comunale ovvero di matrice regolamentare, discendendo tale attribuzione direttamente dalla legge, e ciò già con l'art. 2, comma 12, l. 16 giugno 1998 n. 191 (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 4 luglio 2019, n. 3700; Id., VI, 1 febbraio 2019, n. 537; Id., id., 6 marzo 2018, n. 1416).</h:div><h:div>	5.- Infondate sono anche la seconda e la terza censura, da esaminarsi congiuntamente in quanto entrambe volte a contestare la corretta qualificazione delle accertate opere abusive da parte della civica amministrazione, avendo il ricorrente sostenuto che, da un lato, in considerazione del loro carattere transitorio, non sarebbero state assoggettate ad autorizzazione paesaggistica e, dall’altro, non configurerebbero una nuova opera assentibile esclusivamente con il previo rilascio del permesso di costruire.</h:div><h:div>In realtà, come emerge dalla motivazione dell’impugnata ordinanza, le opere in questione sono state correttamente considerate nel loro complesso in quanto volte a realizzare, mediante l’apposizione della scala a pioli, il collegamento tra il lastrico solare e l’abitazione. Inoltre, l’apposizione della recinzione ha posto il lastrico di copertura a servizio di quest’ultimo come terrazza calpestabile.</h:div><h:div>È ben noto che l'opera edilizia eseguita abusivamente deve essere identificata con riferimento all'unitarietà dell'immobile o del complesso immobiliare, nel caso in cui sia stato realizzato in esecuzione di un disegno unitario (Consiglio di Stato, sez. II, 19/12/2022, n. 11051).</h:div><h:div>Nella specie, la considerazione unitaria delle opere, in particolare il realizzato collegamento e l’affaccio reso possibile con l’apposta recinzione, rivela le ulteriori utilità apportate ai locali abitativi, atteso che, in tal modo, il lastrico è divenuto una parte funzionalmente integrante dell'abitazione stessa e ha incrementato evidentemente la superficie dello stabile, configurando, in parte qua, un intervento di ristrutturazione edilizia, assentibile soltanto con il rilascio del permesso di costruire.</h:div><h:div>Come sopra detto, per giurisprudenza ormai consolidata, la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento (Cons. Stato, Sez. VI, 26.7.2018, n. 4568; id., Sez. VI, n. 5471/2017, nel senso della necessità di vagliare i molteplici interventi abusivi eseguiti "in un quadro di insieme, e non segmentato"): non è dato, infatti, scomporne una parte per negare, come preteso dal ricorrente, l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.</h:div><h:div>L'opera edilizia abusiva va dunque identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (Cons. Stato, Sez. VI, 15.2.2021, n. 1350; Cons. Stato, Sez. II, 27.4.2020, n. 2670).</h:div><h:div>D’altronde, è ben noto che il mutamento di destinazione d'uso della terrazza e il complesso delle opere connesse (scala a pioli) necessitano del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, tenuto conto che esse realizzano un aumento del carico urbanistico nonché, almeno in parte, una modifica del prospetto dell'edificio (cfr.: T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 03/01/2018, n. 24; T.A.R. Liguria, Sez. I, 1 dicembre 2016 n. 1177).</h:div><h:div>	6.- Dalla conferma della corretta qualificazione delle opere abusive accertate, discende conclusivamente l’infondatezza delle restanti censure.</h:div><h:div>A prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio in zona vincolata (DIA, Scia o permesso di costruire), ciò che rileva in modo dirimente è il fatto che lo stesso intervento è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell'art. 27, comma 2, DPR 380/2001, deve essere sanzionato (cfr. CdS, sez. VI, 9.01.2013, n. 62). Ed infatti, detto art. 27, comma 2, DPR n. 380/2001, riconosce all'Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate, in assenza dei relativi titoli abilitativi - come nella specie - al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. Tanto mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati (cfr. TAR Campania - Napoli, sez. VI, 28.01.16, n. 310).</h:div><h:div>In presenza di opere edificate senza titolo edilizio e, a maggior ragione, in zona vincolata, l'ordinanza di demolizione è da ritenersi provvedimento rigidamente vincolato (cfr. ex multis, TAR Campania -Napoli, sez. VI, sent. 1.08.2013, n. 4037; n. 5801/2016).</h:div><h:div>Quanto alla dedotta violazione dell'art. 27 del d.P.R. 380 del 2001, va rilevato come il territorio dell'isola di Ischia è sottoposto a vincolo paesaggistico dal 23 maggio 1958 e, dunque, ricorrono i presupposti per l'applicazione dei principi volti al ripristino dello stato dei luoghi alterato dalla realizzazione di opere abusive.</h:div><h:div>In definitiva, può richiamarsi la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui:</h:div><h:div>- in materia edilizia, i provvedimenti recanti ingiunzione di demolizione (come quello in esame, adottato ex art. 31 D.p.R. 380/2001), in ragione della loro natura vincolata, non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 (Cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 05/07/2019, n. 4662; di recente, vd. T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 11/02/2022, n. 403; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, 31/01/2022, n. 273) e ciò in quanto non è prevista, in capo all'Amministrazione, la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene;</h:div><h:div>- i medesimi provvedimenti demolitori, inoltre, e sempre in ragione della loro natura vincolata, non necessitano, oltre all'individuazione delle opere realizzate abusive, di una specifica ed ulteriore motivazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 05/07/2019, n. 4662; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 17/03/2020, n. 199).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha descritto analiticamente gli abusi commessi nonché indicato le norme vincolistiche di riferimento (richiamate in premessa), cosicché può dirsi che l'Amministrazione abbia in pieno assolto all'onere motivazionale richiesto. Si aggiunga che, per giurisprudenza amministrativa consolidata, "In tema di costruzioni abusive, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione del provvedimento repressivo non refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione" (cfr., ex multis, di recente, T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 31/01/2022, n. 48; in senso conforme, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, 22/07/2021, n. 5101).</h:div><h:div>Alla luce delle superiori considerazioni, il gravame dev’essere respinto.</h:div><h:div>	7.- Stante la contumacia del Comune resistente, non occorre pronunciarsi sulle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;</h:div><h:div>nulla per spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Fabio Maffei</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>