<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200415320210208132802490" descrizione="" gruppo="20200415320210208132802490" modifica="3/16/2021 5:39:39 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="04153"/><fascicolo anno="2021" n="01795"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200415320210208132802490.xml</file><wordfile>20200415320210208132802490.docm</wordfile><ricorso NRG="202004153">202004153\202004153.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 5\2020\202004153\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>16/03/2021 17:39:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>16/03/2021 17:39:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Abbruzzese,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Pierluigi Russo,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Maffei,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i tre atti di motivi aggiunti rispettivamente depositati in date 25/11/2020, 3/12/2020 e 24/12/2020: </h:div><h:div>di tutti gli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo e negli atti per motivi aggiunti e puntualmente: </h:div><h:div>della determina dirigenziale del Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro n. 2415 dell'1/10/2020, recante “approvazione verbali di gara e aggiudicazione procedura per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione della centrale di sterilizzazione ubicata presso l'Ospedale del Mare dell'Asl Napoli 1 Centro, nonché del servizio di noleggio, ricondizionamento, manutenzione e sterilizzazione dei ferri chirurgici per l'Asl Napoli 1 Centro e Ospedale del Mare ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 CIG 6961232E5C”, nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio e per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro al risarcimento del danno in forma specifica, in tesi mediante subentro del RTI guidata da Sterimed nel rapporto negoziale scaturente dal predetto contratto o, in subordine, mediante rinnovazione della procedura di gara, ovvero, in ulteriore subordine, per equivalente;</h:div><h:div>nonchè per la condanna ai sensi dell'art. 116 c.p.a., dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, all'esibizione dei documenti di cui all'istanza di accesso del 7 ottobre 2020, per come integrata in data 19 ottobre 2020; </h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ADAPTA S.P.A. IN PROPRIO E NELLA SUA QUALITÀ DI MANDATARIA DEL COSTITUENDO RTI CON DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.P.A. il 4\1\2021: </h:div><h:div>in parte qua, della determina dirigenziale del Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro n. 2415 dell'1/10/2020, recante “approvazione verbali di gara e aggiudicazione procedura per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione della centrale di sterilizzazione ubicata presso l'Ospedale del Mare della Asl Napoli 1 Centro, nonché del servizio di noleggio, ricondizionamento, manutenzione e sterilizzazione dei ferri chirurgici per l'Asl Napoli 1 Centro e Ospedale del Mare ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 CIG 6961232E5C” e di tutti gli altri atti già impugnati dalla ricorrente principale, nella parte in cui non dispongono l’esclusione di quest’ultima dalla procedura. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4153 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Sterimed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Asl 106 - Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Servillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita 49; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Demax Depositi e Trasporti S.p.A., Eco-Lan S.r.l., in proprio e quale mandante del costituendo Rti con Sterimed S.r.l., Eco-Lan S.r.l., non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Adapta S.p.A., in proprio e nella sua qualità di mandataria del costituendo Rti con Demax Depositi e Trasporti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scacchi, Elio Leonetti, Gianfranco Banna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 106 - Napoli 1 e di Adapta S.p.A. in proprio e nella sua qualità di mandataria del costituendo Rti con Demax Depositi e Trasporti S.p.A.;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale proposto da Adapta S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Maria Abbruzzese nell'udienza del giorno 25 gennaio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams ai sensi del D.L. 137/2020 e del D.P.C.dS. 28 dicembre 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La ricorrente Sterimed S.p.A. (di seguito, solo Sterimed), con il ricorso principale e tre atti di motivi aggiunti, proposti in successione e all’esito di accesso documentale, contesta gli esiti della procedura di affidamento del servizio meglio in epigrafe individuata, che hanno favorito il RTI controinteressato, con mandataria la costituita Adapta SpA (di seguito, solo Adapta).</h:div><h:div>Sostiene Sterimed, con un primo ordine di censure, che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver offerto una garanzia valida a termini del bando di gara e, sotto vari profili, per aver presentato un’offerta complessivamente inattendibile e insufficiente a fornire il servizio nei termini richiesti e comunque anomala; con un secondo ordine di censure, Sterimed contesta, sotto vari profili, i punteggi assegnati ad Adapta, la cui offerta sarebbe stata, secondo la prospettazione sopravvalutata; con un terzo ordine di censure, sotto vari profili, deduce l’illegittimità del giudizio di non anomalia dell’offerta Adapta, che, al contrario di quanto opinato dalla Commissione, non sarebbe stata giustificata sotto il profilo economico; infine, in via subordinata, con un quarto ordine di motivi, Sterimed ha proposto censure in tesi invalidanti l’intera procedura.</h:div><h:div>Ne fa conseguire l’illegittimità della disposta aggiudicazione, di cui chiede l’annullamento con il subentro di essa Sterimed, seconda graduata, nel servizio, ovvero, in subordine, con la riedizione dell’intera gara o delle fasi di essa reputate viziate, spiegando altresì, in ulteriore subordine, istanza risarcitoria.</h:div><h:div>La controinteressata Adapta ha chiesto il rigetto del ricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo, a sua volta, la insufficiente determinazione dell’offerta Sterimed che avrebbe dovuto, essa, essere esclusa, con conseguente improcedibilità del ricorso principale.</h:div><h:div>L’Amministrazione resistente, costituita, ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.</h:div><h:div>All’esito di plurimi rinvii delle udienze in camera di consiglio, disposti per effetto dei proposti motivi aggiunti (rispettivamente depositati in date 25 novembre 2020, 3 dicembre 2020 e 24 dicembre 2020) e ricorso incidentale (in data 4 gennaio 2021), all’esito della discussione da remoto disposta all’udienza del 25 gennaio 2021, il collegio riservava la decisione in camera di consiglio.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In generale</h:div><h:div>E’ contestata l’aggiudicazione disposta in favore del controinteressato RTI del servizio di conduzione e manutenzione della centrale di sterilizzazione ubicata presso l’Ospedale del Mare dell’ASL Napoli 1 Centro, nonché del servizio di noleggio, ricondizionamento, manutenzione e sterilizzazione dei ferri chirurgici per l’ASL Napoli 1 Centro e ospedale del Mare, della durata di sessanta mesi, prorogabili per altri ventiquattro, per una base d’asta di euro 49.161.000, 00, oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (secondo il rapporto qualità/prezzo= 80/20).</h:div><h:div>1.1. L’aggiudicazione disposta in favore di Adapta, secondo Sterimed, sarebbe viziata per plurimi profili incentrati sulla mancanza di valida garanzia provvisoria e sulla sostanziale inattendibilità dell’offerta Adapta, che sarebbe stata preferita in ragione dell’abnorme divario dell’offerta economica da essa Adapta formulata rispetto alle altre concorrenti, di circa il 40% inferiore (il che ha peraltro condotto alla verifica di anomalia, tuttavia risolta ancora in favore dei Adapta); la controinteressata, in particolare, si sarebbe giovata di una componente (manodopera impiegata) del tutto incongrua, giacché, a dire della ricorrente principale, palesemente insufficiente rispetto alle reali esigenze del servizio richiesto e, conseguenzialmente, meno onerosa.</h:div><h:div>1.2. Sterimed ha dunque proposto un primo ricorso, in parte “al buio”, in attesa dell’esito dell’istanza ostensoria nelle more proposta, poi integrato da ben tre atti per motivi aggiunti, riferiti ai medesimi atti già impugnati, sotto plurimi profili.</h:div><h:div>1.3. Adapta ha invece proposto ricorso incidentale “escludente”, riferito specularmente alla pretesa inattendibilità dell’offerta tecnica Sterimed (di cui non sarebbero chiari taluni profili), che avrebbe dunque dovuto essere esclusa, con conseguente improcedibilità del ricorso principale e delle impugnazioni aggiuntive.</h:div><h:div>1.4. Osserva il Collegio che l’attinenza del ricorso incidentale a profili riferibili all’offerta tecnica, e dunque ad una fase procedimentale successiva a quella delle ammissioni delle offerte, impone di postergarne l’esame all’esito dell’esame dei motivi del ricorso principale riferibili a detta fase (motivi escludenti del ricorso principale riferiti alla fase di verifica della documentazione amministrativa).</h:div><h:div>Tanto anche in ossequio all’indirizzo secondo cui i ricorsi reciprocamente escludenti devono comunque essere esaminati entrambi, indipendentemente dal numero delle offerte, potendo giustificare l’autonoma rideterminazione della stazione appaltante anche rispetto all’eventuale riedizione della gara in ragione dei vizi rilevati e ritenuti sussistenti (cfr. CGUE in C-333/2018, Lombardi S.r.l. c/o Comune di Auletta ed altri).</h:div><h:div> 1.5. Nella successiva trattazione, i motivi, proposti in via principale, in via aggiuntiva e in via incidentale, saranno raggruppati in quattro gruppi:</h:div><h:div>saranno dapprima esaminate le censure Sterimed dall’accoglimento delle quali potrebbe conseguire, secondo la prospettazione ricorsuale, l’esclusione di Adapta;</h:div><h:div>successivamente sarà esaminato il ricorso incidentale Adapta, in tesi escludente Sterimed per profili in parte speculari rispetto ai precedenti sollevati da Sterimed;</h:div><h:div>ove respinti entrambi, si esamineranno le censure Sterimed riferite all’offerta tecnica Adapta, quanto alla pretesa ipervalutazione della stessa, che potrebbero condurre, in tesi, al sopravanzamento di Sterimed nella graduatoria e all’aggiudicazione in favore della stessa;</h:div><h:div>in caso di rigetto delle precedenti, di seguito saranno esaminate le censure relative alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta Adapta;</h:div><h:div>infine, ove respinte anche queste, saranno esaminate le censure Sterimed in tesi inficianti l’intero procedimento.</h:div><h:div>1.6. Ancora in via preliminare, il Collegio deve osservare che Sterimed reitera, nel corso dell’impugnazione principale e dei ricorsi per aggiunzione, molti rilievi (si riguardi, ad esempio, la questione relativa all’utilizzo della manodopera, di cui infra), di volta in volta valorizzati, a monte, in prospettiva escludente, ovvero in prospettiva censoria delle valutazioni dell’offerta e, infine, in prospettiva nuovamente escludente in sede di contestazione del giudizio di (non) anomalia.</h:div><h:div>Tanto costringe il Collegio ad “inseguire” le censure sotto i diversi profili, non chiaramente evidenziati nella loro logica distinzione, del che tuttavia occorre tener conto nel giudizio complessivo in ordine alla non ordinata prospettazione dei motivi, ai limiti della intellegibilità e della violazione del canone apicale di chiarezza e sinteticità degli atti difensivi fissato dall’art. 3, comma 2, c.p.a.</h:div><h:div>La stessa proposizione di ben tre atti di motivi aggiunti (in gran parte riproponenti i medesimi profili già sollevati, una prima volta in via generica, e successivamente in maniera sempre più dettagliata), in disparte la singolare tempistica “a singhiozzo”, che ha determinato i reiterati rinvii e il conseguente appesantimento processuale, rende vieppiù difficoltosa la disamina (e tanto anche per le difese avversarie), come dimostrato dalla stessa cronologia dei depositi evincibile dal fascicolo digitale di causa.</h:div><h:div>Tanto premesso, si procede all’esame del merito della causa.</h:div><h:div>2. Le censure della ricorrente principale in prospettiva escludente.</h:div><h:div>Si procede anzitutto all’esame delle censure Sterimed, distribuite nei vari atti di ricorso proposti, intese alla pretesa esclusione di Adapta.</h:div><h:div> 2.1. Con un primo ordine di censure (primo motivo del ricorso principale, primo dei motivi aggiunti depositati in data 25 novembre 2020), Sterimed contesta l’ammissione di Adapta che non avrebbe presentato una idonea garanzia provvisoria (“Violazione degli artt. 12.4, 12.5, 12.6, 8.5, 8.6, e 8.7 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/16. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento”; “Violazione della lex specialis, artt. 12.4, 12.5, 12.6, 8.5, 8.6. e 8.7. del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 93 e 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/16, artt. 2703 c.c. e 30 del d.P.R. n. 445/00. Violazione e falsa applicazione della Convenzione dell’Aja del 5.10.1961. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per carente istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento. Difetto di motivazione”).</h:div><h:div>Deduce Sterimed che, secondo l’art. 12, comma 4 del bando, in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa “dovrà riportare l’autentica della sottoscrizione”; la controinteressata avrebbe invece presentato, a corredo della propria offerta, una fideiussione priva dell’autenticazione della sottoscrizione del garante, come del resto rilevato dalla stessa Commissione che di tale questione ha fatto oggetto di apposito soccorso istruttorio, del cui esito tuttavia non è dato conto nel prosieguo della procedura, il che ridonderebbe in autonomo vizio procedurale; in ogni caso, l’esito del soccorso non avrebbe potuto che essere negativo, perché l’appendice di proroga relativa all’originaria fideiussione, emessa in data 4.6.2020 dalla compagnia ArgoGlobal SE (e non dall’originaria garante CBL Insurance), non reca alcun riferimento all’originaria garanzia e non può essere qualificata polizza autonoma, giacché priva delle dichiarazioni d’impegno minime di cui agli artt. 93 del codice dei contratti pubblici e 12 del disciplinare; inoltre, l’autentica della firma del garante da parte di tal “Angele Rapa Notaio in Malta” sarebbe del tutto irrituale in quanto non specifica le modalità di identificazione del sottoscrittore e le circostanze di tempo e di luogo di sua esecuzione, in violazione delle regole fissate dagli artt. 2703 C.C. e 30 del D.P.R. n. 445/2000; si tratta inoltre di autenticazione di sottoscrizione apposta su scrittura privata formata in Malta, priva di legalizzazione e per questo inefficace all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, risultando omessa la procedura di verificazione della firma del soggetto rogante mediante apposizione della c.d. “apostille” necessaria ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (art. 2, lett. d), cui sia Malta che l’Italia aderiscono in condizioni di reciprocità; l’irritualità della cauzione provvisoria, non regolarizzata nel termine perentorio di cui all’art 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, avrebbe dunque dovuto comportare  la esclusione dalla gara del raggruppamento controinteressato.</h:div><h:div> Occorre anzitutto sgombrare il campo dal preteso vizio procedimentale imputato alla stazione appaltante che non avrebbe chiuso il procedimento aperto per effetto del soccorso istruttorio relativo alla richiesta di giustificare la rituale autentica della sottoscrizione della garanzia provvisoria offerta.</h:div><h:div>Sul punto, basta considerare che il soccorso, riferito alla sussistenza o meno di taluni incombenti documentali, non richiede, in caso di esito favorevole al concorrente, alcuna specifica motivazione, che di fatto resta assorbita nello stesso consentito prosieguo della procedura, a positivo riscontro della fornita integrazione documentale implicitamente ritenuta esaustiva; né si verte, nel caso in esame, di valutazioni discrezionali che impongano una motivazione sul punto, trattandosi invece, come detto, dell’acquisizione (o meno) di mere integrazioni documentali.</h:div><h:div>Le quali, tuttavia, ben potranno costituire oggetto di sindacato di merito in caso di contestazioni di altri concorrenti, come appunto avvenuto nel presente giudizio, che potranno obiettare circa l’esistenza e la congruità di tali riscontri.</h:div><h:div>Nel caso di specie, come detto, la concorrente Adapta ha prodotto le integrazioni richieste nel termine indicato, il che ha giustificato il prosieguo della procedura.</h:div><h:div> Con maggiore impegno esplicativo, la ricorrente principale oppone, tuttavia, che tali integrazioni sarebbero insufficienti, giacché comunque non darebbero conto dell’autenticazione della garanzia provvisoria, che non sarebbe riconducibile a quella originaria, e comunque sarebbe stata rilasciata da soggetto diverso (Argo Global) da quello che aveva originariamente rilasciato la garanzia e la cui sottoscrizione non sarebbe legalizzata a termini della pertinente Convenzione dell’Aia, giacché formata a Malta e non munita della necessaria “apostille”.</h:div><h:div>Si tratta, come si vede, di contestazione riferita alla stessa validità della garanzia offerta (e non già alla mancata “documentazione” della stessa).</h:div><h:div>Al riguardo, deve anzitutto convenirsi con la parte controinteressata (cfr. memoria del 12 dicembre 2020) che, in base al disciplinare di gara, costituiva causa di esclusione l’omessa allegazione di una cauzione provvisoria conforme con quanto prescritto dal codice dei contratti pubblici, che, tuttavia, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, non richiede affatto l’autentica della sottoscrizione, con la conseguenza che la presentazione di una cauzione non corredata da tale autentica non avrebbe potuto in ogni caso comportare l’esclusione dalla procedura (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n. 4976/2017 e n. 3121/2018).</h:div><h:div>Tale argomento, ad avviso del Collegio, deve farsi valere, a maggior ragione, per l’”apostille” della autenticazione, che, per ragioni del tutto analoghe, non può richiedersi (e comunque non è stata richiesta) a pena di esclusione.</h:div><h:div>In disparte quanto precede, giova comunque evidenziare che:</h:div><h:div> a) l’appendice di cui si discute è parte integrante della polizza fideiussoria allegata all’offerta e originariamente documentata, a riscontro della nota di soccorso istruttorio;</h:div><h:div>b) fa espressamente riferimento alla polizza originaria (n. A2020180707302083060), sicché è innegabile la sua riferibilità ad essa polizza, di cui si limita ad estendere il periodo di validità; </h:div><h:div>c) quanto ai pretesi vizi dell’autentica, si osserva che il notaio maltese (Angele Rapa) ha attestato l’autenticità della firma apposta dal procuratore (Clive Stephan Chipperfield) in calce all’appendice della polizza del 4.6.2020 (con la quale veniva prolungata la validità della stessa per il periodo di tempo richiesto dalla S.A.);</h:div><h:div>d) nel timbro apposto dal notaio rogante è riportato il luogo dell’autentica (Mosta, Malta);</h:div><h:div>e) il nome del notaio è indicato nella firma e in separata dizione leggibile;</h:div><h:div>f) il notaio ha rogato l’autentica della firma apposta dal garante in calce al proprio passaporto, così dimostrando di aver identificato accuratamente il soggetto;</h:div><h:div>g) il notaio è regolarmente iscritto all’ordine dei Notai di Malta; </h:div><h:div>h) l’autentica della sottoscrizione dell’appendice di cauzione è stata effettivamente pure apostillata (cfr. doc. 8 della produzione di parte controinteressata; allegato 001: 7, appendice polizza con “apostille”).</h:div><h:div>Neppure può sostenersi che l’autovincolo contenuto nel bando avrebbe determinato l’obbligo per l’Amministrazione di escludere la controinteressata per non avere questa documentato nei termini richiesti dal bando la fideiussione presentata.</h:div><h:div>Basti al riguardo considerare che l’eventuale mancata osservanza dell’onere documentale richiesto non prevedeva, come sopra detto, l’esclusione del concorrente, il che è sufficiente a respingere il motivo giacchè totalmente infondato. </h:div><h:div>2.4. Altro motivo di pretesa esclusione della controinteressata è contenuto nel gruppo di censure inaugurato con il secondo motivo del ricorso principale (“Violazione e falsa applicazione della lex specialis: art. 6 del capitolato e art. 6 dello schema di contratto. Eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione Irragionevolezza manifesta”) e poi integrato/specificato in taluni profili del terzo motivo del ricorso principale (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/16. Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione e irragionevolezza manifesta. Grave sottostima dei costi della manodopera, Insostenibilità dell’offerta”), che ricorrono anche in altri motivi di seguito sviluppati, con cui la ricorrente principale lamenta, nella sostanza, il preteso sottodimensionamento della manodopera offerta dalla controinteressata (26 operatori, di cui n. 6 in regime di part-time) a fronte dell’entità della commessa (si tratterebbere di “quota manifestamente inadeguata a garantire i livelli minimi prestazionali richiesti dalla stazione appaltante”).</h:div><h:div>Come tale, l’offerta sarebbe difforme dalle prescrizioni della legge di gara, alla cui stregua “… l’assuntore dovrà mettere a disposizione per tutte le fasi di lavorazione previste dal capitolato/contratto per la regolare conduzione della centrale di sterilizzazione” e “provvederà all’organizzazione e alla conduzione effettiva del servizio, ivi compresa la logistica … con attrezzature e personale idoneo e adeguato alle necessità, rispondendo dell’idoneità di tutto il personale addetto ai servizi medesimi e dei materiali adoperato”.</h:div><h:div>L’offerta sarebbe, peraltro, anche insostenibile economicamente (profilo che, in quanto distinto, sarà più sotto esaminato, allorchè si esamineranno le questioni relativa al contestato giudizio di non anomalia).</h:div><h:div>Orbene, la pretesa incongruità della manodopera offerta sarebbe desumibile, secondo la ricorrente, anzitutto dalla particolare “aggressività” del ribasso offerto, in confronto con le altre offerte, tutte allineate su una ben diversa strutturazione del servizio, affidato ad un numero di operatori di molto superiore.</h:div><h:div>Il Collegio deve al riguardo osservare che la natura “ancipite” della censura (cfr. punto 1.6. che precede) ne impone la doppia delibazione, sul piano dei prospettati effetti esclusivi e sul piano, distinto, della valutazione dell’offerta sul piano qualitativo.</h:div><h:div>Sotto il profilo in tesi escludente, che rileva in questa fase della trattazione, va anzitutto richiamato il costante formante giurisprudenziale secondo cui il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte tecniche debbano essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta (cfr. Cons. di Stato, V, n. 5744/20187, ex pluris) e che “tale incompletezza è sindacabile in sede giurisdizionale quando il relativo giudizio prescinda dall’esame di profili tecnico-discrezionali intrinseci al contenuto progettuale e riguardi invece difetti palesi che rendano la scelta tecnica abnorme o gravemente inadeguata, ovvero riguardi elementi specifici componenti l’offerta, autonomamente valutabili” (cfr., anche da ultimo, Cons. di Stato, V, n. 2851/2020).</h:div><h:div>Nal caso di specie,  la censura (contenuta nel secondo motivo del ricorso principale, ma, come detto, ricorrente reiteratamente anche nel corpus delle impugnazioni aggiuntive, rispetto alle quali vanno svolte argomentazioni del tutto analoghe che, per evidenti ragioni di doverosa sinteticità, non si ripeteranno nel prosieguo) è chiaramente colorata di inammissibilità, laddove, in via del tutto apodittica, pretende di sostituire, alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante (che, si badi, non ha indicato un numero minimo di unità di personale richiesto, rimettendo la concreta organizzazione del servizio all’offerente), quella del concorrente (che decide di calibrare la propria offerta su un’organizzazione del servizio a misura della propria capacità imprenditoriale); a ciò va aggiunto che, indipendentemente dal numero di unità di personale offerte, ovviamente la concorrente risponde comunque dell’efficienza del servizio cui si è impegnata, sicché, nella sostanza, rientra nelle proprie disponibilità e nel rischio d’impresa che si è assunta il modo come ha programmato (e ha proposto) di organizzare il servizio, i cui standard di qualità devono rimanere conformi a quanto stabilito nel capitolato d’oneri che ha accettato e che si è impegnata a rispettare partecipando alla gara.</h:div><h:div>Meramente ipotetica si prospetta quindi la censura come articolata nel secondo motivo del ricorso principale, che si limita a solo prospettare, senza darne dimostrazione, l’insufficienza del personale messo a disposizione.</h:div><h:div>Sembra quasi superfluo aggiungere che la tesi “escludente”, sotto altro profilo, si scontra con l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, giacché imporrebbe l’esame di merito dell’offerta tecnica precluso al Collegio.</h:div><h:div> L’argomentazione non acquista maggiore consistenza neppure alla luce di quanto spiegato, più diffusamente, nel terzo motivo del ricorso principale (punto 3.1.), secondo cui le unità di personale offerte non sarebbero sufficienti a coprire le esigenze della commessa che richiedono di coprire la Centrale di sterilizzazione presso l’Ospedale del Mare e “presso le sub centrali che saranno mantenute in efficienza e operative per tutta la durata del contratto”.</h:div><h:div>Invero, le 12 sub-centrali sarebbero tenute in esercizio, secondo il progetto Adapta, da soli 4 operatori in regime part-time di n. 20 ore settimanali, e tale previsione, secondo la ricorrente, sarebbe assolutamente irrealistica, “giacchè la gestione di cui si discute non può essere assicurata da una quota tanto risibile di personale” (ricorso introduttivo pag. 10).</h:div><h:div>Continua la ricorrente sostenendo che, per mantenere attiva ogni sub-centrale, sarebbe necessaria la presenza minima di due operatori, chiamati ad ottemperare a tutti gli incombenti di cui alle linee guida Ispels (“sull’attività di sterilizzazione quale protezione collettiva da agenti biologici per l’operatore nelle strutture sanitarie”) e alla norma Uni 11 408 (“Guida alla progettazione, allo sviluppo e al controllo del processo di ricondizionamento di dispositivi medici riutilizzabili (DM) sterilizzabili mediante vapore”), tra cui i quotidiani test di tenuta del vuoto, di penetrazione del vapore per i materiali porosi obbligatori (bowie stick) e di penetrazione del vapore per i materiali cavi (Helix test); i controlli di trafilamento dell’aria; l’aggiornamento del documento tecnico e di conformità dei test; le operazioni di riscaldamento e funzionalità dei macchinari; assemblaggio e confezionamento dei kit; rifornimento reparti; smaltimento rifiuti speciali; in ogni caso, in ciascuno dei 12 centri di utilizzo che ospitano le sub-centrali (indipendentemente dal funzionamento di queste ultime), sarebbe indispensabile la presenza minima di un operatore, quantomeno per sovrintendere alle attività di prelievo continuo dei dispositivi e materiali sporchi e contaminati durante gli interventi chirurgici, loro riprocessamento, riconsegna dei prodotti sterili alle unità operative/blocchi operativi interessati dal servizio di sterilizzazione, generazione della documentazione inerente il passaggio di consegne e relativi documenti di trasporto.</h:div><h:div>Anche il personale dedicato alla Centrale di sterilizzazione presso l’ospedale del Mare, costituito da solo n. 20 unità (4 con profilo di responsabile centrale, 15 di operatore centrale e 2 unità per gestione urgenze in regime di part-time di n. 30 ore settimali), sarebbe sottostimato, anche alla stregua dell’art. 6 del capitolato tecnico, che impone all’assuntore di garantire “turni di servizio attivo dei propri operatori, considerando che le attività chirurgiche vengono effettuate in regime di elezione da lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 19.30, che le attività di urgenza/emergenza vengono effettuate durante tutta la giornata compreso il sabato e la domenica e che le attività chirurgiche in regime libero professionale vengono effettuate anche nelle giornate di sabato”, con sostanziale operatività della Centrale per oltre 12 ore al giorno e tutti i giorni della settimana; e tenuto  conto che l’art. 2 del Capitolato stima gli interventi annui in 24.500 interventi chirurgici, 13.000 interventi in day surgery e 8.500 interventi ambulatoriali e che tutto lo strumentario dovrà essere trattato dall’assuntore per garantire il servizio di ricondizionamento (decontaminazione, lavaggio, risciacquo, asciugature, manutenzione, confezionamento) e sterizzazione dei dispositivi medici e loro accessori, ivi comprese le ottiche e le attrezzature motorizzate a uso chirurgico.</h:div><h:div>Sul punto, non sembri inutile ricordare che l’oggetto dell’appalto è “il servizio di conduzione e manutenzione della centrale di sterilizzazione ubicata presso l’Ospedale del Mare, nonché il servizio di noleggio, ricondizionamento, manutenzione e sterilizzazione dei ferri chirurgici per l’A.S.L. Napoli 1 centro ed Ospedale del Mare”.</h:div><h:div>Per quanto spiegato dall’Amministrazione resistente, si tratta di servizio non prima in essere, la cui strutturazione è ispirata alla complessiva riorganizzazione e razionalizzazione dei presidi chirurgici presenti sul territorio della ASl Napoli 1 Centro, e sostanzialmente volto a valorizzazione la struttura ospedaliera dell’Ospedale del Mare, all’interno della quale localizzare in maniera centralizzata le attività di sterilizzazione al servizio anche degli altri presidi della ASl Napoli 1 Centro, che, conseguenzialmente, non potranno che essere, quanto al servizio in questione, depotenziati.</h:div><h:div>Trattandosi di servizio del tutto nuovo, da organizzare ab imis, non è stato indicato, dalla Stazione appaltante, un monte ore minimo di manodopera da impiegare, mentre, nel Capitolato, sono stati in via presuntiva individuati solo l’indice di occupazione dei posti letto ordinari di chirurgia che la Centrale dovrebbe servire, l’indice di occupazione dei posti letto in day surgery e il numero degli interventi ambulatoriali previsti; così come presuntivo è il dato indicato per le esigenze del noleggio e sterilizzazione vapore in busta (quantificato in circa 200.000 buste).</h:div><h:div>Che si tratti di servizio non comparabile con il precedente e caratterizzato da profili del tutto peculiari, è d’altra parte dimostrato dal fatto che l’unico riferimento offerto dalla ricorrente, a pretesa dimostrazione della prospettata insufficienza della manodopera offerta, è quello risultante dalle specifiche dell’affidamento di cui alla determina 2006 del 22.9.2020 dell’Azienda USL di Bologna per la gestione della sterilizzazione dei dispositivi medici e strumentario chirurgico presso il Policlinico S. Orsola – Malpighi, ove è previsto l’impiego di n. 37 operatori a fronte di un numero d’interventi totali stimato in 25.934.</h:div><h:div>E tuttavia è agevole al riguardo osservare che si tratta di servizio solo nominativamente assimilabile a quello che ne occupa, ma in realtà tarato su organizzazione, struttura e logistica del tutto differenti e dunque non utile a fini di comparazione per trarne gli indici di illogicità e irragionevolezza che ne vorrebbe desumere parte ricorrente e che soli, va ribadito, potrebbero condurre alla positiva delibazione della censura svolta. </h:div><h:div>Neppure puà sottacersi che il “servizio di gestione della centrale di sterilizzazione”, e la connessa analisi dell’organizzazione messa a disposizione, sono stati fatti oggetto di specifica valutazione e apprezzati nell’ambito del sub citerio C di valutazione delle offerte tecniche, comprensivo della valutazione del numero degli operatori messi a disposizione, delle ore di attività, dell’organigramma, del livello di responsabilità, ex art. 21 del disciplinare, non a caso essi pure attinti da distinte censure da parte della ricorrente sotto il profilo valutativo delle offerte, che è, a ben vedere, il campo di elezione per l’esame perspicuo delle caratteristiche dell’offerta che Sterimed ha inteso qui contestare.</h:div><h:div>Non può dunque discettarsi di esclusione “a monte”, trattandosi, nella sostanza, di critica alla “qualità” del servizio offerto.</h:div><h:div>Peraltro, il Collegio non può non osservare che la ricorrente, per dimostrare la ritenuta palese incongruità dell’offerta sotto il profilo in questione, si limita sostanzialmente ad elencare le attività previste nel capitolato e a esporre “perplessità” sulla organizzazione del servizio, in termini di unità di manodopora messe a disposizione dalla controinteressata.</h:div><h:div>Non indica, tuttavia, specifiche violazioni di disposizioni di capitolato o regolamentari (ad es., n. minimo di unità di personale richiesto per le specifiche fasi del servizio), sicché le censure, sul piano in esame (si ripete, inteso a stabilire se dalle stesse possa farsi discendere l’esclusione della controinteressata), restano meramente generiche ed esplorative e non superano il vaglio di ammissibilità che passa anche lo stretto crinale dei naturali limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione nella valutazione dell’offerta della controinteressata premiata in sede di gara.</h:div><h:div> A non diversa conclusione, quanto al profilo all’esame (censura in tesi escludente) deve pervenirsi quanto al contestato numero degli autisti (punto 3.3. del terzo motivo del ricorso principale), che, offerto in numero di 8, del pari sarebbe, secondo la ricorrente, sottostimato in ragione dell’elevato numero dei centri di utilizzo da servire quotidianamente, della dislocazione geografica di gran parte di essi (“alcuni nei centri storici e uno persino sull’isola di Capri”) e del cronoprogramma prescritto dall’art. 8 del capitolato (secondo cui il servizio di ritiro dello strumentario chirurgico e del materiale da ricondizionare e la loro successiva riconsegna “deve essere proiettato in modo a garantire il costante rifornimento di ciascun presidio in condizioni ordinarie e di emergenza, facendo fronte anche a trasporti non programmati”.</h:div><h:div>E’ del tutto evidente che, anche in questo caso, non essendo indicato nel capitolato un numero minimo di autisti da impiegare, l’organizzazione del servizio è rimessa all’offerente e la valutazione di idoneità (ma anche, indissolubilmente, di qualità) spetta alla stazione appaltante, laddove la pretesa inidoneità, insistita dalla ricorrente principale, è rimasta del tutto indimostrata.</h:div><h:div>I motivi/profili esaminati sono dunque infondati.</h:div><h:div>2.3 2.7. Il sesto motivo del ricorso principale, che si esamina anch’esso prioritariamente, per quanto sopra detto al punto 1.6 che precede, vertendosi in tema di pretesa causa di esclusione (rubricato “Violazione e falsa applicazione della lex specialis – art. 4 dello schema di contratto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/16. Violazione del combinato disposto degli artt. 2328 comma 2 n. 3, 2331, 2380 e 2380 bis c.c. Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione e irragionevolezza manifesta”), prospetta che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per violazione dell’art. 4 dello schema di contratto, secondo cui “l’esecutore si obbliga a provvedere a quanto segue: a) con riferimento alla centrale di sterilizzazione: 1) sistemazione e ristrutturazione dei locali conformemente a tutte le vigenti specifiche normative, ivi compresi impianto di illuminazione, impianto elettrico, impianto idraulico, impianto di scarico, impianto di riscaldamento”. Ma nessuna delle imprese associate nel costituendo RTI, continua Sterimed, è abilitata all’esecuzione delle dette attività, richieste dalla ASL e dunque rientranti nell’oggetto dell’appalto, che neppure risultano subappaltate. L’aggiudicataria non è dunque qualificata ad eseguire i lavori in questione, conseguendone la sua doverosa esclusione.</h:div><h:div>Osserva al riguardo il Collegio che l’obbligo contrattualmente assunto (“si obbliga a provvedere…”) non prevede affatto l’esecuzione in proprio dei lavori in questione, che non rientrano nell’oggetto della gara, ma tra le accessorie obbligazioni “di risultato” imposte all’aggiudicatario, come dimostrato dal fatto che il bando non richiedeva specifica qualificazione delle imprese concorrenti rispetto a tale contenuto; non può dunque predicarsi la sanzione espulsiva predicata da parte ricorrente.</h:div><h:div>Peraltro, né nell’oggetto dell’appalto nè tra i requisiti di partecipazione (art. 14) è richiesta l’iscrizione ai registri tenuti dalla camera di commercio ovvero altra iscrizione per le attività di sistemazione accessoria in questione (“ristrutturazione di locali”, prevista dall’art. 4 dello schema di contratto, tra le modalità generali).</h:div><h:div>In ogni caso, l’oggetto sociale di Adapta, come dedotto da parte controinteressata, comprende effettivamente anche l’attività di coordinamento e programmazione della progettazione, costruzione  installazione, manutenzione e gestione di impianti e locali di lavanderia industriale e di centrale di sterilizzazione nonché attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici, di attrezzature e di arredi per conto  di strutture sanitarie pubbliche o private, il che rende arduo pure argomentare circa l’inidoneità tecnica della controinteressata. </h:div><h:div>2.8. Sempre in prospettiva “escludente”, con il terzo motivo del ricorso principale (rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/16. Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione e irregionevolezza manifesta. grave sottostima dei costi della manodopera. Insostenibilità dell'offerta”), Sterimed argomenta sulla complessiva insostenibilità dell’offerta ADAPTA sia sul piano dell’insufficienza del personale sia quanto alla prevista remunerazione dello stesso.</h:div><h:div>Il motivo in questione, anche in questo caso, è articolato su due distinti profili, l’uno prospettante, in ragione della pretesa “insostenibilità”, la doverosa esclusione a monte, l’altro che ne farebbe conseguire l’esclusione “a valle” in ragione dell’incongruità non rilevata in sede di verifica di anomalia.</h:div><h:div>In questa sede, il Collegio esaminerà solo il primo profilo, che potrebbe condurre, in tesi, all’esclusione “a monte” dell’offerta Adapta.</h:div><h:div>Deve al riguardo il Collegio ribadire, come già sopra detto, che, in linea di principio, l’effetto espulsivo non potrebbe che discendere dalla complessiva disamina dell’offerta tecnica (preclusa al giudice) e non potrebbe dunque essere predicato se non all’esito della stessa.</h:div><h:div>Già solo per questo, il profilo è infondato.</h:div><h:div>In effetti, andando ad esaminare nel dettaglio quanto dedotto da parte ricorrente, principia Sterimed a descrivere la particolare aggressività” dell’offerta Adapta, inferiore di circa il 40% rispetto alla base d’asta e non giustificata, secondo la prospettazione attorea, neppure all’esito della fase di verifica di anomalia.</h:div><h:div>In particolare sarebbe gravemente sottostimato il costo della manodopera, non rilevato dall’Amministrazione sebbene di tratti di affidamento di servizi c.d. “labour intensive”.</h:div><h:div>Secondo Sterimed, le unità di personale offerte non sarebbero sufficienti (si tratterebbe, dunque, di personale non “idoneo e adeguato numericamente alle necessità”, come richiesto all’art. 6 dello schema del contratto) a garantire il servizio presso i presidi oggetto del servizio (oltre all’Ospedale del Mare gli altri 12 presidi, cui dovrebbe essere garantita la presenza di almeno 2 operatori a tempo pieno, in luogo dei soli 4 operatori part.time), ma neppure presso l’Ospedale del Mare, che necessiterebbe di almeno 20 unità di personale a tempo pieno; in sede di giustificazioni la controinteressata non ha infatti dimostrato l’idoneità del personale messo a disposizione per la regolare escuzione del servizio; in ogni caso, anche al risicato personale messo a disposizione, non sarebbero garantiti i minimi salariali, tenuto conto delle specializzazioni a questi richieste; analogo discorso è a farsi per gli autisti, offerti in numero del tutto insufficiente a garantire il servizio su 13 diversi plessi dislocati spazialmente in vari punti della città, cui è comunque garantito un trattamento salariale non in linea con le vigenti tabelle.</h:div><h:div>Il mezzo è, per quanto precede, meramente esplorativo, non dimostrando affatto l’insufficienza della proposta progettuale della controinteressata ad espletare il servizio conformemente alle specifiche tecniche nel caso applicabili ma valendosi di una inammissibile petizione di principio basata sulla diversa organizzazione messa a disposizione e proposta da essa Sterimed (e dalle altre offerenti).</h:div><h:div>Non essendovi alcuna violazione di specifiche tecniche richieste a pena di esclusione, non può farsene conseguire alcun effetto espulsivo.</h:div><h:div>Per il resto la censura, come detto, spazia su due distinti profili, l’uno già valutato inammissibile per quanto precede (a proposito del secondo motivo del ricorso principale), relativo alla composizione dell’offerta con riguardo alla strutturazione del servizio quanto a personale in concreto messo a disposizione, l’altro relativo invece alla pretesa insufficienza dell’offerta economica per remunerare il personale offerto.</h:div><h:div>Il Collegio neppure può esimersi dall’osservare che la censura è in sé pure palesemente contraddittoria, ove si consideri che da un lato si contesta l’esiguità del personale offerto e dall’altro si lamenta la “aggressività” del ribasso, che è ben vedere logicamente giustificato, in maniera evidentemente preponderante, proprio per i minori costi di manodopera espressi dalla – diversamente dimensionata - organizzazione. </h:div><h:div>Senza dire che il concreto ammontare del monte salariale è stato poi esso stesso oggetto di verifica di anomalia e valutato congruo, e di questo si darà conto in seguito in sede di trattazione delle specifiche censure.</h:div><h:div>2.9. Con il secondo dei terzi motivi aggiuntivi Sterimed deduce che Adapta avrebbe dovuto essere esclusa per non aver computato gli oneri di sicurezza per n. 4 operatori di centrale e 2 operatori jolly.</h:div><h:div>Le questioni, tuttavia, pur formalmente ricollegate al disposto dell’art. 18 del disciplinare di gara (che impne ai concorrenti di indicare specificamente gli oneri di sicurezza necessari), involgendo l’analisi dell’offerta e la sua complessiva attendibilità economica, saranno esaminate più avanti, quando si tratterà appunto del giudizio di non anomalia, cui in effetti pertengono.</h:div><h:div>Sono quindi infondati i motivi riferiti alla pretesa doverosa esclusione “a monte” della controinteressata.</h:div><h:div>2.10. In prospettiva ancora escludente, va esaminato il primo dei terzi motivi aggiunti depositati in data 24 dicembre 2020 (rubricato “Violazione e falsa applicazione della lex specialis: artt. 10 e 16 del capitolato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/16. Contraddittorietà e perplessità dell’offerta tecnica del RTI Adapta. Eccesso di potere per sviamento e manifesta irragionevolezza”), secondo cui Adapta dovrebbe essere esclusa avendo dichiarato di non utilizzare il subappalto laddove emerge dal contesto dall’offerta che, almeno per taluni servizi, la controinteressata avrebbe fatto ricorso ad enti e strutture esterne; comunque Adapta non potrebbe svolgere in proprio i servizi che nel contesto della documentazione tecnica (ma non nella dichiarazione pertinenti) sono affidati ad altri soggetti.</h:div><h:div>Si tratta in particolare: del servizio di manutenzione delle apparecchiature di cui all’art. 5 del capitolato (pag. 6) gestito da Adapta attraverso la stipulazione di un contratto di manutenzione “full risk” con il fornitore o altre società specializzate e certificate (pag. 49 della relazione tecnica); del servizio di convalida delle attrezzature di cui agli art. 4, 5, 6 e 13 del capitolato (pagg. 4, 6, 10, 11, 22), affidato alla società Steritek spa, che provvede con personale e risorse proprie all’esecuzione di ogni verifica, test e controllo imposto dalla lex specialis e dalle linee guida Ispesl e/o normative tecniche di settore (come da allegato V del progetto tecnico avversario, contenente i pertinenti protocolli di convalida redatti su carta intestata Steritek e recanti il dettaglio dei singoli adempimenti); dei controlli sul prodotto e sull’ambiente che, ai sensi dell’art. 6 del capitolato (pagg. 12/13), dovranno essere effettuati da laboratorio pubblico o accreditato (con riferimento esemplificativo al c.d. “bioburden”, ai controlli di sterilità per i kit sterili e alle prove di mantenimento della sterilità sopo la scadenza dei kit; ai testi microbiologici, per i quali vi sarebbe, secondo Sterimed, addirittura la previsione di un plurimo subappalto, giacché in prima battuta affidate alla Steritek spa  che ha poi previsto di affidare le analisi a un laboratorio esterno certificato senza alcuna indicazione del suo accreditamento; del servizio di manutenzione dei container e stumentario chirurgico di cui agli artt. 4, 6 e 7 del capitolato (pagg. 4, 5, 7, 9, 16) che coinvolge direttamente le case produttriei e/o laboratori esterni autorizzati e certificati; in sostanza, pur avendo dichiarato di non ricorrere al subappalto, Adapta sostanzialmente affida a terzi le predette prestazioni, come confermato anche dai giustificativi ex art. 97 codice contratti pubblici che le quotano separatamente dal resto delle prestazioni (e del personale), trattandosi di attività che l’ATI non è in grado di assicurare in proprio, sia perché estranee all’oggetto sociale riportato nel certificato camerale sia perchè di tassativa pertinenza delle case produttrici e/o centri di assistenza autorizzati e certificati e/o laboratori pubblici o accreditati (manutenzione/riparazione strumentario chirurgico e attrezzature e analisi di laboratorio).</h:div><h:div>Osserva il Collegio che la stessa ricorrente riconosce che si tratta, in prevalenza, di prestazioni naturalmente riservate a soggetti tassativamente indicati e diversi dall’appaltatore (laboratori di analisi, produttori, ecc.), come dimostrato, inter alia, dalla circostanza che essa stessa Sterimed le ha riservate a questi.</h:div><h:div>Sembra chiaro dunque che non può, sul punto, discettarsi utilmente di subappalto, che è istituto strutturalmente e funzionalmente deputato a disciplinare tutt’altre fattispecie. </h:div><h:div>Per il resto, l’offerta Adapta è chiara, per come descritta dalla stessa ricorrente Sterimed, nell’indicazione delle prestazioni, contenute in contratto, e rimesse a soggetti terzi, con precisa quantificazione dei costi relativi, come neppure da Sterimed contestato.</h:div><h:div>Sul punto, peraltro, l’Amministrazione ha chiaramente e condivisibilmente chiarito che si tratta di attività accessorie funzionalmente rimesse a strutture ed enti terzi, di cui l’appaltatore assume il carico economico ma non già l’impegno a svolgerle in proprio.</h:div><h:div>Si tratta, nello specifico, piuttosto che di subappalto (che, a ben vedere, riguarda solo le attività principali oggetto del contratto), di subcontratto necessario (proprio in ragione della specificità degli oneri), peraltro “suggerito” dalla stessa stazione appaltante, che al riguardo consiglia di rispettare “le prescrizioni del costruttore” in considerazione dell’elevato grado di specializzazione richiesta per il particolare tipo di prestazioni e delle relative apparecchiature.</h:div><h:div>Al riguardo, si osserva che il subcontratto è istituto espressamente previsto dal d.lgs. 50/16 (art. 105, comma 2) e riguarda il rapporto tra fornitore e appaltatore, in virtù del quale il fornitore garantisce all’appaltatore di intervenire all’occorrenza per riparare l’attrezzatura e il relativo servizio non è diretto al committente ma solo all’esecutore del servizio che rimane unico responsabile della gestione nei confronti della stazione appaltante, inclusiva dei controlli manutentivi e di qualità richiesti.</h:div><h:div>Più puntualmente, il subappalto rientra nel più ampio genere dell’omonima figura civilistica, in forza della quale un appaltatore affida a uno o più terzi – i subappaltatori - l’esecuzione parziale o totale di una commessa personalmente assunta, mediante l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio, nei confronti del proprio diretto committente; nondimeno, per subappalto non può intendersi ogni esecuzione non in proprio di servizi o opere appaltate, essendo ncessario che sia demandata ad un soggetto terzo, economicamente e giuridicamente distinto dall’appaltatore, “l’esecuzione totale o parziale dell’opera o del servizio appaltato”, con organizzazione di mezzi e rischio a carico del subappaltatore; sicché, nel caso in cui un soggetto agisca quale mero esecutore materiale (o come mero collaboratore nell’esecuzione) di un’opera o di un servizio, in favore dell’appaltatore, in assenza di profili di autonomia, il subappalto non può configurarsi; del resto, ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett.a) del codice dei contratti, l’affidamento nell’esecuzione dell’appalto di attività specifiche a lavoratori autonomi non configura subappalto e tali sono, ad esempio, le attività di consulenza o controllo, come tali estranee al perimetro della nozione di subappalto.</h:div><h:div>In definitiva, affinchè un subcontratto possa rientrare nel perimetro di applicazione delle norme in materia di subappalto, è necessario che comporti un trasferimento in capo a terzi delle prestazioni oggetto del contratto pubblico principale ovvero che, pur attenendo a prestazioni accessorie, integri le caratteristiche poste dal comma 2 dell’art. 105 cit.</h:div><h:div>Nel caso di specie, si tratta, come risulta dalla loro mera descrizione, di attività specifiche, accessorie o strumentali, rese da soggetti con peculiare esperienza professionale, e non certo di subappalto in senso tecnico</h:div><h:div>Non può dunque in nessun caso essere valorizzata, agli auspicati effetti espulsivi, la dichiarazione di non volersi avvalere del subappalto, che, a ben vedere, non si applica affatto alle prestazioni accessorie sopra indicate. </h:div><h:div>Il motivo è dunque infondato.</h:div><h:div>2.11. Sono dunque infondate, per quanto precede, tutte le censure volte ad ottenere l’esclusione della ricorrente per motivi inerenti alla fase di ammissione delle offerte.</h:div><h:div>3. Il ricorso incidentale Adapta.</h:div><h:div>Va ora esaminato il ricorso incidentale escludente proposto da Adapta, secondo l’ordine già indicato al punto 1.5 che precede.</h:div><h:div>Deduce al riguardo la ricorrente incidentale che i sollevati profili di censura sarebbero emersi all’esito del deposito in giudizio della “Relazione tecnica (“progetto tecnico”) di Sterimed, già richiesta con apposita istanza di accesso, e si compendiano in “Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del disciplinare di gara e dell’Allegato A/8, degli artt. 6 e 8 del Capitolato, dell’art. 6 dello Schema di Contratto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, irragionevolezza manifesta, erronea rappresentazione dei presupposti di fatto”.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente incidentale, nella relazione tecnica allegata all’offerta tecnica, con riferimento al servizio di gestione della centrale di sterilizzazione, in pretesa violazione di quanto previsto all’art. 17 del disciplinare di gara (“Contenuto della “busta B” - Offerta tecnico-organizzativa”), che avrebbe richiesto espressamente l’indicazione dei contenuti elencati nell’allegato A/8 e, con riferimento al servizio di gestione della centrale di sterilizzazione (lett. C), richiedeva l’indicazione del “numero degli operatori messi a disposizione per lo svolgimento del servizio comprensivo delle sostituzioni per ferie e malattie, criteri di avvicendamento e di turnazione del personale operativo e gestionale, le ore di attività, organigramma e livelli di responsabilità”, contenuto ribadito anche del capitolato tecnico, Sterimed non avrebbe indicato espressamente le “ore di attività” delle risorse umane utilizzate, necessarie, in base al capitolato, stante la centralità, sotto il profilo prestazionale, della gestione della centrale di sterilizzazione e il carattere essenziale del contenuto progettuale relativo alle risorse umane impiegate nonché alle sue modalità di utilizzo.</h:div><h:div>Tale indicazione non sarebbe stata fornita neppure dal prospetto denominato “esempio di turnazione settimanale”, sviluppato per i 7 giorni della settimana (sezione C.5 del Progetto tecnico di Sterimed, da pag. 115 a pag. 126), dal quale non sarebbe possibile evincere il monte ore complessivo per le previste 30 unità di personale che Sterimed intende impiegare; tale prospetto, articolato sui turni previsti per n. 7 operatori e un responsabile, in particolare non dà conto di come le (altre) risorse saranno impiegate e per quante ore (ricordando che Sterimed ha proposto l’impiego di complessivi 30 operatori); né maggiori indicazioni sono fornite dallo schema di turno mensile esibito da Sterimed (pag. 120 del progetto tecnico), del pari caratterizzato da incompletezza e contraddittorietà che rendono carente l’offerta Sterimed in relazione al profilo essenziale delle modalità di utilizzo delle risorse impiegate.</h:div><h:div>Tale carenza si tradurrebbe, secondo la ricorrente incidentale Adapta (che qui mutua la censura specularmente svolta da Sterimed), anche in contrasto con le prescrizioni di gara che imponevano ai concorrenti di organizzare il servizio con “personale idoneo ed adeguato numericamente alle necessità, rispondendo dell’idoneità di tutto il personale addetto ai servizi medesimi e dei materiali adoperati (art. 7 Schema di Contratto), nonché di mettere a disposizione, per tutte le fasi di lavorazione previste dal capitolato/contratto per la regolare conduzione della centrale di sterilizzazione, proprio personale qualificato” (art. 6 del Capitolato); dal che conseguirebbe l’esclusione per indeterminatezza dell’offerta tecnica di Sterimed.</h:div><h:div>Analoga carenza sarebbe ravvisabile, ancora secondo Adapta, anche per quanto riguarda il monte ore offerto in relazione agli addetti alla logistica esterna, in contrasto con le prescrizioni del Capitolato tecnico (art. 8: “Il sistema di gestione della logistica ed il relativo cronoprogramma delle consegne e dei ritiri dei prodotti da ricondizionare e sterilizzare presso i singoli centri di utilizzo devono essere progettati in modo da garantire il costante rifornimento di ciascun centro di utilizzo al fine di consentirne la piena operatività. L’impresa concorrente dovrà descrivere come intende gestire l’attività di ritiro e consegna sia in condizioni ordinarie che in condizioni di emergenza ovvero nel caso in cui, per garantire l’operatività del centro di utilizzo, sia necessario provedere a ritiri e consegne non programmate, nonché fornire precise indicazioni sui mezzi di trasporto (quantità e tipologia) e attrezzature che saranno impiegate nel servizio di logistica”); al riguardo, se da un lato (pagg. 117 del progetto tecnico), Sterimed ha dichiarato di impiegare 17 operatori addetti alla logistica esterna, dall’altro lato, nell’esempio di turnazione settimanale riportato a pag. 119 del Progetto tecnico, si sarebbe limitata ad indicare l’impiego di soli 2 operatori; in ogni caso, non sarebbe indicato il monte ore per ciascuno dei 17 operatori addetti alla logistica esterna.</h:div><h:div>Va anzitutto sul punto ancora richiamato (e ribadito) il costante formante giurisprudenziale secondo cui il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte tecniche debbano essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta (cfr. Cons. di Stato, V, n. 5744/20187, ex pluris) e che “tale incompletezza è sindacabile in sede giurisdizionale quando il relativo giudizio prescinda dall’esame di profili tecnico-discrezionali intrinseci al contenuto progettuale e riguardi invece difetti palesi che rendano la scelta tecnica abnorme o gravemente inadeguata, overo riguardi elementi specifici componenti l’offerta, autonomamente valutabili” (cfr., anche da ultimo, Cons. di Stato, V, n. 2851/2020).</h:div><h:div>Il Collegio, alla luce di detto insegnamento, non trova dunque affatto persuasiva l’argomentazione spesa dalla ricorrente incidentale a sostegno della dedotta carenza progettuale, che, peraltro, è in parte, come detto, speculare alla censura di asserita “indeterminatezza” svolta dalla ricorrente principale ed esaminata, sotto il profilo in tesi escludente, nel precedente punto 2), di cui deve condividere l’esito di rigetto.</h:div><h:div>Prescindendo, invero, dalla questione che il merito della contestazione involge per l’appunto quei profili tecnico-discrezionali preclusi al sindacato giurisdizionale, osserva il Collegio, limitandosi all’esame ab extrinseco comunque possibile, che la descrizione dell’organizzazione del personale Sterimed, anche con riferimento al monte ore impiegato, è invero contenuta non solo nella tabella indicata, pretesamente insufficiente, ma anche dal complesso della relazione nella quale la tabella è inserita (cfr., tra l’altro, documenti depositati in data 4.1.2021 da Sterimed, allegato 001, “Stralcio relazione tecnica Sterimed: sez. C5 - Definizione Risorse”), che ha ben consentito alla Commissione di valutare tale organizzazione anche sotto l’essenziale profilo della strutturazione oraria del servizio mediante il personale messo a disposizione, evidentemente evincibile per relationem.</h:div><h:div>In mancanza di richieste specifiche (non contenute nel bando de quo), poi, non può evidentemente imporsi al singolo concorrente di uniformare la descrizione del servizio a standard predefiniti, con il limite della comprensibilità dell’offerta, sulla quale la Commissione, tuttavia, non ha avuto dubbi di sorta.</h:div><h:div>Il ricorso incidentale è dunque infondato.</h:div><h:div>4. Le censure relative al giudizio sulle offerte tecniche</h:div><h:div>Può dunque trascorrersi all’esame del secondo ordine di motivi Sterimed, incentrato sulla critica dell’operata valutazione delle offerte tecniche, in tesi indebitamente premiante Adapta.</h:div><h:div> 4.1. Sul punto, giova ricordare che la questione sconta evidenti limiti imposti al richiesto sindacato giurisdizionale, fondati sull’inerenza della stessa a discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione, non superabili se non sulla base di - idoneamente rappresentati - vizi di palese irragionevolezza e illogicità.</h:div><h:div> 4.2. Tenuto fermo tale principio, va rilevato che la ricorrente principale contesta la valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata, che sarebbe stata ingiustamente premiata dalla Commissione, anzitutto con il settimo motivo del ricorso principale, articolato in diversi profili, con il quale si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/16 e dell’art. 21 del disciplinare. Eccesso di potere per macroscopico difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta. Erronea rappresentazione in fatto, palese disparità di trattamento”.</h:div><h:div>Più puntualmente, quanto al sub criterio F.1, relativo a “descrizione di sistemi di supporto alle attività: sistema di prenotazionie dei kit, sistema di comunicazione, sistema di monitoraggio del servizio (premiato con massimo punti 3), secondo la ricorrente manca il giudizio che il primo commissario avrebbe dovuto attribuire all’offerta Sterimed, e quindi la media (0.53) sarebbe tarata su soli due coefficienti (divisa per tre) con grossolana alterazione del risultato finale. Se non si fosse verificato tale errore, Sterimed avrebbe conseguito i 3 punti in palio, anziché i 2 assegnati, classificandosi al primo posto nella graduatoria tecnica con p. 79, a seguito della riparametrazione, con avvicendamento in testa alla classifica tecnica.</h:div><h:div>La censura è innanzitutto inammissibile, perché, come dedotto dalle controparti processuali, anche l’assegnazione di un punto in più (3 punti invece di 2) non inciderebbe sulla graduatoria finale, stante il distacco di ben 6,52 punti intercorrente tra l’offerta di Sterimed e quella di Adapta, onde ha buon gioco la controinteressata a dedurre il mancato superamento della prova di resistenza.</h:div><h:div>In ogni caso, è pacifico che la valutazione è stata operata dalla Commissione, cui è imputata, onde la mancata evidenziazione del coefficiente espresso da uno dei commissari non inficia la complessiva valutazione, senza dire che non vi è prova alcuna dell’ipotetico coefficiente che uno dei commissari avrebbe omesso di esprimere (che potrebbe essere anche zero, come prospetta ipoteticamente la controinteressata), il che rende la censura inammissibile prima che infondata.</h:div><h:div> Quanto al sub criterio E.2. (mezzi di trasporto, personale impiegato per il trasporto, attrezzature, tipologia dei contenitori e altre attrezzature utilizzate per il ritiro dello sporco e del materiale sterilizzato, metodiche impiegate per la pulizia e manutenzione), attributivo di punti 6, secondo la ricorrente sarebbe “assurdo” che i commissari abbiano riconosciuto il medesimo giudizio “buono” a entrambe le offerte prime classificate, tenuto conto del divario nei mezzi e negli operatori impegnati nel servizio di logistica esterna rispettivamente offerti (n. 6 automezzi e n. 8 operatori per Adapta a fronte di 20 automezzi e 20 operatori per Sterimed).</h:div><h:div>Al riguardo, è sufficiente osservare che il numero dei mezzi e degli operatori offerti, ex se, non qualifica affatto l’offerta (che invero non è premiata sulla base del solo dato numerico dei mezzi e degli addetti messi a disposizione), che la valutazione è operata in termini assoluti (e non in confronto concorrenziale con le altre offerte presentate) e che il giudizio è espresso sulla base di tutti i parametri indicati nel criterio, non affatto incentrati solo sul  numero dei mezzi e delle unità di personale.</h:div><h:div>Vale dunque a confutare la censura la efficace difesa della controinteressata che sul punto precisa che “la disciplina di gara ... per il parametro riferito all’organizzazione del personale, non prevedeva una valutazione quantitativa del personale offerto o del monte ore annuo offerto … bensì prescriveva una valutazione discrezionale basata sull’ottimizzazione dell’organizzazione del personale … e dunque “da un’analisi discrezionale dei vari modelli organizzativi proposti dai singoli offerenti di cui il numero del personale offerto è solo una delle varie componenti” (cfr. memoria 14 dicembre 2020 Adapta).</h:div><h:div>Tale criterio, inoltre, senz’altro contempla ulteriori e variegate voci di valutazione (attrezzature, tipologia dei contenitori e altre attrezzature utilizzate per il ritiro dello sporco e del materiale sterilizzato, metodiche impiegate per pulizia e manutenzione), onde la contestazione incentrata solo sul dato numerico (riferito al personale e alle attrezzature impiegati) non inficia affatto la valutazione globamente operata.</h:div><h:div> Lo stesso discorso vale per il sub criterio C.5. (numero degli operatori messi a disposizione per lo svolgimento del servizio comprensivo delle sostituzioni per ferie e malattie, criteri di avvicendamento e di turnazione del personale operativo e gestionale, ore di attività, organigramma e livelli di responsabilità, attributivo di punti 2), premiato con lo stesso coefficiente “ottimo” a fronte di una netta diversità quantitativa (56 figure per Sterimed a fronte delle 32 indicate da Adapta), e ciò perché il criterio involge anche ulteriori profili di matrice qualitativa quali, appunto, come detto, criteri di avvicendamento e di turnazione del personale operativo e gestionale, organigramma e livelli di responsabilità.</h:div><h:div> Mutatis mutandis, con riferimento al criterio C.1 (“organizzazione oraria della centrale di sterilizzazione, tempogrammi di produzione suddivisi per singola fase di lavorazione in relazione ai tempi massimi indicati in capitolato, modalità di espletamento del servizio e modalità di gestione in caso di emergenza e urgenza”, attributivo di punti 6), secondo la ricorrente principale, neppure si spiegherebbe il medesimo giudizio (ottimo) riservato alle due offerte, tenuto conto che Sterimed ha previsto il funzionamento delle centrale h24 a differenza di Adapta che ha calibrato l’offerta su un’operatività oraria limitata.</h:div><h:div>Senonchè, anche in questo caso, l’organizzazione oraria, ammesso che possa in sé ridursi al solo dato del numero complessivo di ore di attività, costituiva solo uno dei diversi profili oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio sicché la critica operata non inficia il giudizio globalmente espresso.</h:div><h:div> Aggiunge Sterimed che il complessivo peso degli elementi considerati e contestati vale ben 17 punti, che si ripercuoterbbe sul punteggio complessivo colmando il gap economico.</h:div><h:div>Nessuno degli elementi indicati da Sterimed, tuttavia, da solo e complessivamente, stante quanto sopra esposto, è sufficiente ad inficiare di irragionevolezza o illogicità il giudizio espresso dalla Commissione.</h:div><h:div>Il motivo è dunque infondato.</h:div><h:div>4.3 4.7. Continuando nella disamina relativa alla contestazione del giudizio sull’offerta tecnica, la ricorrente principale, con il primo dei secondi motivi aggiunti (atto depositato in data 3.12.2020), prospetta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 21 del disciplinare. Eccesso di potere per macroscopico difetto d’istruttoria, irragionevolezza manifesta, erronea rappresentazione in fatto, palese disparità di trattamento”: l’offerta tecnica sarebbe perplessa e non intellegibile nella deduzione del personale impiegato presso i Centri di utilizzo ove sono ubicate le sub-centrali di sterilizzazione esterne (presidi di San Paolo, San Giovanni Bosco, Capilupi, Santa Maria di Loreto, S.S. Ascalesi, Pellegrini, San Gennaro, Incurabili, Intermedio, Elena d’Aosta, Lorenzo Crispi, Vittorio Emanuele), non potendosi comprendere quali e quante risorse verranno preposte alle dette attività, che involgono, tra l’altro, il mantenimento in efficienza operativa delle sub-centrali, la logistica interna ai vari presidi, la gestione della centrale modulare esterna all’ospedale del Mare; tanto perché mentre l’organigramma predisposto a pag. 51 dedica a tutte le sub-centrali esterne 2 operatori “full time”, la descrizione di pag. 53 contempla 4 operatori “full time” (“presso i PP.OO. di Capilupi e San Giovanni Bosco saranno presenti due operatori con turno centrale per svolgere le attività di logistica ed emergenza”); dunque, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per indeterminatezza dell’offerta, per non garantire i livelli prestazionali minimi richiesti dalla lex specialis e dichiarati in gara e comunque ne sarebbe dovuta conseguire una “radicale penalizzazione” nell’attribuzione dei punteggi (criterio ponderale c) sulla qualità del servizio di gestione della centrale di sterilizzazione, e relativamente ai sub criteri C.5 ed E.2 inerenti l’impiego del personale.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che, quanto alla pretesa indeterminatezza dell’offerta, possono ripetersi gli argomenti già spesi sopra, in primis sulla genericità delle censure mosse, articolate su valutazioni del tutto ipotetiche e soggettive della ricorrente principale, sui quali non è il caso di indugiare oltre.</h:div><h:div>In ordine, poi, alla attribuzione dei punteggi, va del pari ribadito che i criteri cui la ricorrente fa riferimento attengono a diversi parametri, non esclusivamente limitati al numero delle unità di personale impiegate.</h:div><h:div>Va infine evidenziato che la critica operata dalla ricorrente muove da un assunto del tutto smentito dagli atti del procedimento, e cioè la richiesta piena operatività delle sub-centrali che invece il progetto tecnico di Adapta, premiato dalla Stazione appaltante, non prevede affatto, piuttosto puntando sull’accentramento delle attività oggetto del servizio presso la centrale dell’Ospedale del mare, che in sé giustifica il depotenziamento delle risorse messe a disposizione (e in tesi non efficientemente impegnate) presso le sub-centrali, ma anche la dequotazione, sul piano qualitativo, di progetti che invece valorizzano l’operatività delle sub-centrali.</h:div><h:div>Il motivo è dunque infondato.</h:div><h:div> 4.8. Anche il secondo dei secondi motivi aggiuntivi ripercorre lo stesso ordito argomentativo sopra confutato, quanto alla indeterminatezza dell’offerta (ancora sul personale addetto alle sub-centrali esterne), sul rilievo che anche nei giustificativi ex art. 97 codice contratti si farebbe riferimento a 4 operatori part time a 20 ore settimanali invece che a 2 operatori full time come indicato nell’organigramma di pag. 51 della relazione tecnica.</h:div><h:div>Insomma, secondo la ricorrente, la controinteressata sarebbe costretta a continui aggiustamenti per giustificare l’offerta, distorcendo i contenuti dell’offerta tecnica che così disvelerebbe la propria indeterminatezza; comunque sia 2 operatori full time che 4 part time costituirebbero forza lavoro palesemente insufficiente a garantire l’efficienza del servizio, come descritto a pag. 38 della relazione tecnica, contenente l’elencazione di tutte le attività previste.</h:div><h:div>Al riguardo, devono ancora riproporsi (in via obbligata, stante la sostanziale ripetitività delle censure svolte) le argomentazione già spese sopra, non essendo sufficiente ad integrare i profili di palese illogicità e irragionevolezza la considerazione, evidentemente soggettiva, che “è impensabile che 4 operatori part-time, già preposti al mantenimento in efficienza operativa di 3 sub-centrali e alla gestione delle apparecchiature medicali presso 9 presidi, possano in più provvedere alla quotidiana logisica interna di tutti i 12 Plessi destinatari del servizio” e che la controinteressata si sarebbe posto il problema della logistica interna solo per i presidi di Capilupi e San Giovanni Bosco, offrendo 4 figure professionali a tempo pieno, tuttavia non quotate nella relazione giustificativa sull’anomalia dell’offerta, con un esborso annuo di euro 167.410,88 (profilo, questo, che il Collegio dovrà ancora esaminare in sede di analisi delle censure riferite all’anomalia dell’offerta).</h:div><h:div>Come evidente, si tratta, di nuovo, di valutazioni del tutto soggettive e non fondate su alcun profilo utilmente valorizzabile nella presente sede.</h:div><h:div>Le ulteriori questioni sollevate nel motivo saranno disaminate nel prosieguo relativamente alle censure riferite al giudizio di non anomalia.</h:div><h:div>4.9. Nel quarto dei secondi motivi aggiunti, la ricorrente ripropone “Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/16 e dell’art. 21 del disciplinare. Eccesso di potere per macroscopico difetto d’istruttoria, irragionevolezza manifesta, erronea rappresentazione in fatto, palese disparità di trattamento” e tanto con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica quanto al sub criterio E.1 (modalità organizzative e gestionali di tutte le attività logistiche interne alle strutture ed esterne su strada e modalità di gestione dei percorsi, degli orari e dei relativi cronoprogrammi, sistema informativo per la pianificazione e il monitoraggio in tempo reale della logistica) che ha premiato con complessivi punti 10 la controinteressata (al pari di Sterimed), laddove la proposta Adapta, secondo Sterimed, non prevederebbe in realtà alcuna logistica interna alle strutture ubicate nei 12 presidi ospedalieri destinatari del servizio né contemplerebbe il personale a ciò dedicato, con cronoprogrammi di logistica esterna del tutto irrealistici.</h:div><h:div>I medesimi profili sono riproposti in sede di contestazione del giudizio di non anomalia e saranno più avanti riesaminati.</h:div><h:div>Per quanto attiene invece alla contestazione della valutazione qualitativa operata, la suggestiva ricostruzione della ricorrente principale ha tuttavia trovato ampia e convincente confutazione nelle difese di parte resistente e controinteressata, intese ad escludere la illogicità e irragionevolezza del giudizio espresso, che è quanto basta a superare il vaglio consentito al giudice in subiecta materia.</h:div><h:div>Al riguardo, l’Amministrazione ha chiarito, con considerazioni che valgono per il complesso delle censure sollevate in punto di valutazione qualitativa dell’offerta, che “l’intento perseguito dal progetto di ADAPTA e che ha trovato ampia condivisione da parte della stazione appaltante, perché incarna appieno l’obiettivo dell’appalto, è proprio l’esaurimento di ogni attività di sterilizzazione presso i plessi periferici e la concentrazione dell’attività presso la Centrale Unica dell’Ospedale del Mare; in tale ottica, si è condivisa la proposta di Adapta laddove si è ritenuto di conservare in efficienza solo i macchinari di sterilizzazioni presenti presso l’ospedale San Giovanni Bosco, il San Paolo e Capilupi, ma unicamente da destinare alle emergenze, ossia ferma restando un’attività di prelievo e riconsegna giornaliera continua e costante delle attrezzature da sterilizzare delle sale operatorie dei presidi verso la centrale e viceversa; quanto al numero delle unità operative destinate ai plessi periferici, è abbastanza chiaro che l’offerta tecnica destina 2 unità a 20 ore settimanali ciascuna ai plessi esterni e tale risorsa è stata ritenuta più che sufficiente a coprire la residuale attività in essi esercitata; invece, presso il San Giovanni ed il Capilupi, il progetto prevede due operatori con turno centrale per le attività di logistica e le emergenze, ossia due operatori occupati solo nella fascia centrale della giornata, in cui evidentemente si concentra più attività chirurgica, ma senza indicare il monte ore.</h:div><h:div>Quanto, poi, alla questione relativa alla necessità di destinare ad ogni presidio esterno la presenza minima di una risorsa destinata a sovrintendere alle attività di prelievo dei materiali e presidi sporchi e la riconsegna di quelli rigenerati, si tratta di personale interpretazione (e valutazione) dell’offerta tecnica Adapta da parte della ricorrente, non rispondente alla proposta Adapta, fondata su “una sostanziale interazione tra le sale operatorie, le zone ad esse contigue in cui vengono allocate le attrezzature per lo più mobili (carrelli, cestelli, cassetti, ecc.), in cui vengono riposti gli attrezzi ed il materiale sporco, e gli operatori di centrale che prelevano i carrelli destinati al trasporto; tale attività viene concordata dagli operatori della centrale con la Direzione Sanitaria di presidio, i Capisala di ogni Centro Utilizzatore ed il responsabile della Centrale; pertanto, poiché nei presidi esterni non dovrà svolgersi alcuna attività di sterilizzazione, una risorsa fissa al loro interno sarebbe superflua” (e infatti non è stata prevista). Non occorre, dunque, sovrintendere in via sostanzialmente continuativa, come ritiene la ricorrente, all’attività di ritiro e conseguente riconsegna dei dispositivi e materiali sporchi; attività che si svolge con quattro ritiri giornalieri, oltre ad un ritiro su chiamata per determinate attrezzature; mentre per Capilupi, Intermedi, Elena d’Aosta, Loreto Crispi, Vittorio Emanuele con una consegna/ritiro giornaliero, e per ogni emergenza si garantisce un servizio su chiamata (pag. 67 della relazione); al riguardo sono state previste le c.d. postazioni Itineris (pagina 97 del progetto tecnico Adapta), le quali non richiedono la presenza fissa di un operatore ma sono postazioni dotate di dispositivi utilizzati di volta in volta dall’operatore addetto alla consegna e/o al ritiro dello strumentario e del materiale sporco, agevolmente utilizzabili dagli operatori di centrale e per il cui utilizzo non è richiesta alcuna conoscenza informatica, posto che i comandi da eseguire sono svolti in maggioranza con la lettura di codici a barre,  mediante un sistema costituito da un server centrale e un numero di postazioni periferiche che consentono l’esecuzione delle procedure software con cui gli operatori possono espletare tutte le attività necessarie alla gestione della centrale; ad ogni postazione sono collegati dispositivi quali stampanti, etichette, lettore codici a barre, il che permette di ottenere e gestire costantemente le informazioni relative all’attività di manutenzione a cui è soggetto lo strumentario chirurgico e alle fasi che permettono la realizzazione di un prodotto sterile, rende possibile la verifica dei costi effettivi di manutenzione o del numero effettivo di utilizzi, permette il trasferimento dei dati registrati dall’autoclave direttamente sul PC creando un collegamento indissolubile tra all’interno del ciclo di sterilizzazione, semplificando l’archiviazione dei dati di tracciabilità rendendola efficace e sicura” (così la descrizione del progetto Adapta).</h:div><h:div>In linea anche le difese di Adapta, che contesta alla ricorrente di non aver ben compreso il contenuto dell’offerta, intanto per quanto riguarda l’impiego di manodopera nelle 12 sub centrali per le quali, al contrario, Adapta ha chiaramente offerto 2 operatori full time equivalente complessivamente, ciascuno con un monte orario pari a 40 ore/settimana, per complessive 80 ore/settimana (tabella a pag. 51 progetto tecnico).</h:div><h:div>Il che dequota significativamente le deduzioni di parte ricorrente circa la pretesa insufficienza e sopravvalutazione dell’offerta Adapta, emergendo invece viepiù l’inerenza delle contestazioni mosse a profili di merito tecnico riservati all’Amministrazione la cui valutazione non risulta affatto vulnerate dalle contestazioni qui sollevate. </h:div><h:div>Sono dunque infondate le censure riferite al giudizio svolto sull’offerta tecnica.</h:div><h:div>5.  Le censure relative al giudizio di non anomalia.</h:div><h:div>Si procede, a questo punto, ad esaminare le censure relative al contestato giudizio di non-anomalia.</h:div><h:div>5.1. Al riguardo, e preliminarmente, deve anzitutto richiamarsi la consolidata giurisprudenza secondo cui la valutazione sulla congruità dell’offerta resa dalla stazione appaltante, in sede di giudizio di anomalia, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta medesima (cfr. Cons. di St., V, n. 4820/2018).</h:div><h:div>Ancora recentemente, il Consiglio di stato ha ribadito che il procedimento di verifica dell’anomalia:</h:div><h:div>non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, e che pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (Cons. di Stato, V, nn. 2879/20199; 726/2019);</h:div><h:div>è finalizzato all’accertamento dell’attendibilità e della serietà dell’offerta e dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (cfr. Cons. di Stato, V, nn. 2953/2019, 5047/2018);</h:div><h:div>non ha carattere sanzionatorio, mirando a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per l’effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione, operata dall’Amministazione appaltante, di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere (cfr. Cons. di Stat., V, n. 230/2018);</h:div><h:div>ed ha ancora statuito che:</h:div><h:div>il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione, e dunque non può sostituire le sue valutazioni a quelle effettuate dalla stazione appaltante ove non si sia in presenza di irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti (cfr. Cons. di Stato, V, nn. 69/2019, 6023/2018);</h:div><h:div>la valutazione con cui l’Amministrazione faccia proprie le ragioni prospettate dall’impresa a giustificazione dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia, e consideri pertanto attendibili le spiegazioni fornite, non deve essere corredata da motivazione diffusa e analitica, ripetitiva delle medesime giustificazioni;</h:div><h:div>la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa, tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne, di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, perchè il raffronto tra offerte differenti non è indicativo al fine di dinostrare la congruità di una di esse (Cons. di Stato, V, nn. 690/2019; 2540/2018);</h:div><h:div>solo in presenza di evidenti emergenze di inattendibilità complessiva dell’offerta può dunque sostenersi l’irragionevolezza e l’illogicità del giudizio di (non)anomalia valorizzabile nella presente sede.</h:div><h:div>In linea di principio, dunque, alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche, la critica rivolta a singole voci di costo non è idonea a vulnerare il giudizio di non anomalia se non ridondi in complessiva inattendibilità dell’offerta.</h:div><h:div>5.2. Sempre in via preliminare, una volta che l’offerta sia stata valutata in sede tecnica e considerata oggettivamente possibile e come tale apprezzata, la verifica di anomalia (e l’eventuale contestazione dei suoi esiti) non può che essere limitata alla sostenibilità economica del medesimo progetto già tecnicamente apprezzato.</h:div><h:div>5.3. Il rilievo che precede vale anzitutto a escludere l’ammissibilità di tutte le censure e di tutti i profili (nuovamente) sollevati dalla ricorrente in ordine alla pretesa sostanziale complessiva inattendibilità tecnica dell’offerta Adapta, invece considerata idonea dalla Commissione e come tale valutata.</h:div><h:div>Dunque, si ribadisce, è rispetto a tale proposta progettuale che va rivolta la critica di non anomalia e fin da ora il Collegio deve anticipare, per semplificare la trattazione, che tutte le censure (molte delle quali reiterate più volte da Sterimed) insistono sulla pretesa incongruità di singole voci di costo (talune delle quali per vero introdotte da Sterimed ma non ricavabili ad una piana lettura dell’offerta Adapta), che, né singolarmente né nel loro complesso - tenuto conto della sostanziale condivisibilità di quanto a contrario puntualmente sostenuto dalle difese avverse, che vale ad elidere la prospettazione di illogicità sollevata da parte ricorrente -, vengono ad inficiare il giudizio di non anomalia.</h:div><h:div>In sostanza, come non è possibile al giudice amministrativo sostituire il proprio giudizio a quello espresso dall’Amministrazione, così non è consentito alle parti sollevare profili di merito tecnico inerenti all’espresso giudizio, rispetto al quale solo possono farsi valere, come già sopra detto, profili di palese illogicità, irragionevolezza o travisamento, che invero, nel caso di specie, non sembrano integrati.</h:div><h:div>Tenute presenti le coordinate interpretative sopra indicate, può passarsi all’esame dei singoli profili sollevati al riguardo.</h:div><h:div>5.3. Il terzo motivo del ricorso principale, al punto 3.4, attacca il profilo del deprezzamento dell’offerta quanto al costo per “reperibilità/straordinario”, cumulativamente valutato in euro 16.500,00 annui.</h:div><h:div>Tanto sulla base dell’art. 6 del capitolato che richiede turni di reperibilità 24/24 ore per 365/365 giorni l’anno e l’immediata attivazione della Centrale di sterilizzazione entro 30 minuti dalla chiamata con turni di reperibilità al di fuori del normale orario di servizio: il trattamento aggiuntivo, compensativo del mancato riposo incombente sul personale reperibile, non sarebbe però giustificato se non in maniera generica, non prevedendosi alcun accantonamento per indennità da lavoro festivo, domenicale e notturno, neanche con riferimento alle due unità stabilmente adibite alla gestione delle emergenze, né sono previsti in maniera corretta adeguamenti CCNL e scatti d’anzianità.</h:div><h:div>Tale costo è stato individuato nell’offerta Adapta in euro 16.500.00 annui, importo che sarebbe tuttavia, secondo la ricorrente principale, “platealmente deprezzato”, senza tuttavia che la ricorrente effettui alcuna specifica disamina di tale preteso “plateale deprezzamento”.</h:div><h:div>In disparte la genericità della censura, dunque, il Collegio deve ribadire che la singola voce di prezzo (o di costo) contestata non varebbe comunque ad inficiare la complessiva attendibilità dell’offerta.</h:div><h:div>5.4 Il successivo punto 3.5. del terzo motivo attacca invece l’offerta economica in relazione alla pretesa deteriore classificazione professionale elusiva delle previsioni del CCNL “imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini” dichiaratamente applicato dalla controinteressata; tanto in relazione alle 4 figure di responsabile di centrale (punto 3.5.1), inquadrate nell’area professionale “tecnico-gestionale” e nel modulo “base”, laddove avrebbero dovuto essere declinate, secondo la ricorrente, nel modulo “centrato”, valutando la rilevanza dell’attribuzione di responsabilità demandate dall’art. 6 del capitolato, con un costo orario di euro 24,43 in luogo di euro 21,95 riconosciuto dal RTI Adapta, con conseguente lesione dei minimi restributivi.</h:div><h:div>Al punto 3.5.2. (terzo motivo del ricorso principale) Sterimed individua analoga distorsione per le 20 figure di “operatore di centrale” inserite al più basso livello delle aree professionali (“operativa con modulo consolidato”, invece che “qualificata e nel modulo centrato”), anche alla stregua di quanto richiesto all’art. 6 del capitolato e 6 dello schema di contratto, con una discrasia sul costo orario medio di euro 20,32, come previsto nella pertinente contrattazione, rispetto ai dichiarati euro 19,11 di cui al giustificativo.</h:div><h:div>Il rilievo è riproposto con riferimento agli 8 autisti incaricati del servizio di logistica esterna, per i quali “si dubita” della coerenza del CCNL “imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini”, che Adapta dichiara di voler applicare, rispetto alla tipologia di organizzazione della impresa mandataria Demax depositi e trasporti spa, che dovrebbe occuparsi della logistica; tanto perché la Demax ha attività riconducibili a quelle di deposito, autotrasporto e noleggio e non a quelle comprese nel sistema tessile e medico affine; in ogni caso sarebbe inappropriato l’inquadramento nell’area professionale qualificata con modulo base, trattandosi di personale per cui è richiesto il possesso del certificato di formazione professionale anche per l’abilitazione al trasporto di merci pericolose, nella specie rientranti nella classe “6-2-2 materie infettanti”, il che condurrebbe appunto all’applicazione nel modulo centrato con conseguente necessaria previsione di un costo orario medio di euro 20,32 e non di euro 19,44, come dichiarato.</h:div><h:div>Infine (punto 3.6 del ricorso principale) il deficit previsionale dei costi della manodopera impatterebbe sugli oneri di sicurezza speciale e per formazione, che sarebbero svalutati dalla controinteressata che li apprezza nell’importo annuo di euro 20.933,00, inadeguato rispetto alle unità lavorative effettivamente occorrenti e avulso dalle misure specifiche applicabili al servizio di logistica.</h:div><h:div>Ne discenderebbe “un siderale (e cinico) ribasso sulla base d’asta, praticato a discapito dei propri lavoratori, sottodimensionati e sottopagati”, e la manifesta irragionevolezza delle valutazioni rese dalla stazione appaltante in seno al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta “limitate a un’acritica e immotivata adesione ai giustificativi dell’aggiudicataria”, che invece avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell’art. 97 comma 5, lett c) e d) del d.lgs. n. 50/16.</h:div><h:div>Né il vulnus sarebbe colmabile, in astratto, attraverso compensazioni tra sovrastime e sottostime che altererebbero i connotati originari dell’offerta e comunque detto deficit non sarebbe superabile attingendo dal risicato utile di commessa, stimato in annui euro 189.584,19 e cioè nel 4,52% dell’offerta economica, che risulterebbe irrimediabilmente in perdita.</h:div><h:div>Il motivo è poi ulteriormente “specificato” con il secondo dei terzi motivi aggiuntivi, con il quale Sterimed osserva che gli oneri di sicurezza sarebbero sottostimati anche in ragione del fatto che Adapta non avrebbe affatto quotato tali oneri in relazione al necessario impiego di 4 operatori di centrale (per i PP.OO. Capilupi e San Giovanni Bosco) e di 2 operatori “jolly” per le previste funzioni di logistica ed emergenza.</h:div><h:div>5.5. In sostanza, le censure di Sterimed si appuntano sulla minuta osservazione di costi pretesamente non compresi e/o non previsti nell’offerta Adapta ovvero di poste che avrebbero dovuto essere obbligatoriamente ritoccate verso l’alto stante la ritenuta doverosa applicazione di (diverse) disposizioni contrattuali a tutela del lavoro.</h:div><h:div>Osserva tuttavia il Collegio, anticipando quanto più sotto si dirà, che le minute e puntuali critiche rivolte da Sterimed all’offerta economica Adapta, sopra puntualmente descritte, non sono tuttavia idonee a minare la “complessiva” attendibilità della stessa, così come ritenuto dalla Stazione appaltante, tenuto presente che, come già sopra ribadito, l’anomalia deve essere valutata non già con riferimento alle singole voci di spesa individuate ma, appunto, nel suo complesso.</h:div><h:div>E tuttavia, in disparte quanto precede, anche i puntuali rilievi mossi da Sterimed alle singole voci di costo offerte da Adapta sono stati da questa altrettanto puntualmente confutati e, pertanto, non risultano idonei ad integrare i profili di irragionevolezza e illogicità in tesi inficianti l’espresso giudizio di non anomalia.</h:div><h:div>Al riguardo e in estrema sintesi, va infatti chiarito quanto segue.</h:div><h:div>Quanto alla questione relativa ai contratti utilizzati, Adapta ha chiarito che i giustificativi presentati hanno fatto riferimento alle tabelle ministeriali del CCNL di categoria vigenti al luglio 2016, epoca coerente con la data della presentazione dell’offerta; ha poi dedotto di aver inquadrato contrattualmente le 4 figure di responsabile di centrale nell’area professionale tecnico e gestionale - modulo base, alla tariffa costo medio orario di euro 21,95, e non nel modulo centrato richiesto dalla ricorrente (al costo medio orario di euro 24,43), e che tale inquadramento nel modulo base non sarebbe affatto incongruo, ma del tutto coerente con le funzioni assegnate giacché il responsabile di centrale assomma competenze tecnico-amministrative proprie di un mansionario caratterizzato da particolare preparazione professionale, gestendo, in condizioni di autonomia decisionale, le risorse messe a disposizione dalla Direzione aziendale; laddove il modulo centrato imporrebbe di qualificare tali responsabili in ruoli con improprie funzioni direttive, muniti di discrezionalità di poteri, facoltà decisionali, autonomia di iniziativa e coordinamento, dunque palesemente sovraqualificati rispetto alle concrete mansioni che sono chiamati a svolgere.</h:div><h:div>Analoghe questioni si pongono per i contratti applicati agli operatori di centrale, qualificati da Adapta nell’area professionale operativa, modulo consolidato, invece che nel modulo centrato, come preteso da Sterimed; anche in tal caso il modulo consolidato sembra effettivamente (e non illogicamente) rispondente al ruolo, richiedente competenze adeguate a svolgere in autonomia, secondo procedure stabilite, attività semplici/standard, anche interagendo con altri ruoli, nel coprire più ruoli e posizioni previsti nell’area, senza necessità di ricorrere al modulo “centrato” che prevede diversa qualificazione operativa.</h:div><h:div>Quanto agli autisti, inquadrati nell’area professionale qualificata, modulo base, alla tariffa media oraria di euro 19,14, anche in tal caso sembra incongruo il riferimento al modulo centrato (costo orario medio di euro 20.32), sembrando sufficiente prevedere competenze adeguate a svolgere attività all’interno di direttive che possano esigere il coordinamento di un limitato gruppo di persone ovvero con copertura di più ruoli e posizioni con responsabilità di risultato e non le superiori funzioni previste nel modulo centrato.</h:div><h:div>Né, a tale riguardo, rileva la questione della qualificazione professionale richiesta (certificazione formazione professionale ADR per abilitazione al trasporto di merci pericolose classe 6.2.2 materie infettanti), del tutto inconferente rispetto all’inquadramento contrattuale, giacché dalla richiesta “qualificazione” del tutto apoditticamente la ricorrente intende far discendere automaticamente il richiesto superiore inquadramento.</h:div><h:div>Quanto, poi, al riferimento al diverso inquadramento contrattuale nel sistema tessile e medico prescelto da Adapta rispetto al CCNL applicato da Demax, l’infondatezza della censura è evidente se si osservi che, come utilmente dedotto da parte controinteressata, l’inquadramento proposto da Adapta è addirittura migliorativo rispetto al CCNL Multiservizi, prospettato da Sterimed, che dovrebbe applicarsi alla figura degli autisti con patente C.</h:div><h:div>Quanto, infine, alla contestata omessa specificazione degli oneri di sicurezza relativi ai 4 operatori di centrale per i presidi di Capilupi e ai 2 operatori jolly, la controinteressata ha chiarito l’esatto contenuto della sua offerta, evidentemente non compreso dalla ricorrente principale, che ne ha erroneamente tratto l’esigenza di computare costi aggiuntivi non affatto necessari.</h:div><h:div>5.6. I rilievi svolti da Sterimed, come puntualmente confutati in giudizio, per quanto sopra esposto, non consentono, né singolarmente né complessivamente, di integrare illogicità e irragionevolezza nell’espresso giudizio di non anomalia e possono, pertanto, ritenersi infondati.</h:div><h:div>Sotto diverso profilo, e in via generale, la ricorrente non riesce a dimostrare i pretesi costi aggiuntivi e dunque non quantifica la pretesa significativa sottostima del costo del personale che vulnererebbe l’offerta economica della controinteressata e che sola giustificherebbe il giudizio di difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che di complessiva illogicità del giudizio di non anomalia, reso invece globalmente sull’offerta economica (nel senso che “affinchè possa dubitarsi della congruità dell’offerta, occorre che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica da parte dell’Amministrazione, che costituisce pur sempre espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla P.A., sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti della manifesta incongruità, irragionevolezza e erroneità”, cfr. Cons. di Stato, n. 6689/2018).</h:div><h:div>In altre parole, né il procedimento di verifica dell’anomalia né la critica al giudizio di non anomalia operata nel corso del presente giudizio hanno quantificato la pretesa incongruità, al ribasso, dell’offerta economica della controinteressata e in particolare non è stato dimostrato che le eventuali incongruità non potessero essere assorbite dal margine di guadagno indicato nell’offerta della controinteressata.</h:div><h:div>5.7. Ancora con riferimento al giudizio di non anomalia, Sterimed ne deduce, per profili diversi, l’insufficienza motivazionale. </h:div><h:div>Il profilo è esaminato nel quarto motivo del ricorso principale (rubricato come “Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/16. Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione e irragionevolezza manifesta”).</h:div><h:div>Secondo la ricorrente non si comprenderebbe su quali distinti fattori l’Amministrazione abbia potuto maturare il convincimento in ordine alla congruità dell’offerta aggiudicataria, “siccome manifestato nella laconica motivazione presente in calce al verbale del 5.8.2020”, che ritiene congrui e aderenti con l’offerta i giustificativi presentati.</h:div><h:div>Al riguardo, il Collegio deve anzitutto richiamare la granitica giurisprudenza secondo cui non è necessaria una puntuale e approfondita disamina del giudizio di non anomalia laddove, “per relationem”, l’Amministrazione faccia riferimento ai giustificativi offerti, al contrario richiedendosi motivazione puntuale e approfondita laddove l’amministrazione intenda non aderirvi.</h:div><h:div>Di tanto la ricorrente è ben consapevole, laddove argomenta che “sebbene in caso di giudizio positivo non si richieda un’articolata motivazione e questa possa rendersi anche per relationem, resta in ogni caso imprescindibile che i giustificativi resi dal concorrente risultano quantomeno intellegibili”; facendo così intendere che la pretesa non intellegibilità dei giustificativi ridondi in illegittimità (derivata) della valutazione di non anomalia.</h:div><h:div>E le pretesa inintellegibilità riguarderebbe, secondo la ricorrente, voci di costo quali “migliorie, convalide, manutenzione centrale e unità esterne, manutenzione strumentario full risk, fornitura per assistenza software, utenze e materiali di consumo di processo che pesano per quasi 650.000, 00 euro annui (pari al 16% dell’offerta economica) ma giustificate in maniera assolutamente generica e stereotipata, con formule di stile prive di contenuti, evocative della pregressa esperienza dell’operatore ovvero delle consolidate relazioni interne all’ATI e nel mercato di riferimento”; altre voci relative a costi di gestione e altri costi, espresse a titolo esemplificativo (con puntini di sospensione finale) ma che inglobano in realtà attività del tutto eterogenee tra loro e di sicuro rilievo nell’erogazione dei servizi contesi, inerenti a marcatura strumentario, analisi di laboratorio, servizio lavanderia, integrazione attrezzature per la gestione logistica e container, gestione rifiuti, hardware per il servizio, tutte voci non separamente quotate pur soggiacendo a criteri di quantificazione eterogenei (esemplificativamente, i servizi di lavanderia tengono conto del numero di divise ovvero della frequenza della pulizia, ossia di parametri del tutto diversi rispetto alle analisi di laboratorio o al marcamento dello strumentario chirurgico).</h:div><h:div>Neppure risulta inserita alcuna voce imprevisti, pur essendo l’attività oggetto di appalto connotata da evidenti rischi (di cui è menzione anche nello schema di contratto, art. 13).</h:div><h:div>Ancora, non sarebbero previsti i costi di ristruttuzione dei lavori assunti dall’appaltatore ai sensi dell’art. 4 dello schema di contratto, né i costi generali calcolati a forfait in circa l’8% del valore totale dell’appalto (anche se comprensivi degli oneri di formazione del personale interno e dell’azienda previsti nell’art. 6 del capitolato), quando sarebbero generalmente attestati tra il 13 e il 17 per cento circa.</h:div><h:div>Da qui, ossia dalla genericità dei costi riferiti, non adeguatamente motivata in sede di giustifiche, la pretesa insufficienza del giudizio di non anomalia espresso.</h:div><h:div>Al riguardo, il Collegio deve ancora ricordare (ma la ripetitività dell’argomentazione fa il paio con la insistita reiterazione delle censure) la cospicua e consolidata giurisprudenza in materia di procedimento di verifica di anomalia che “non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, e che pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo percellizzato sulle singole voci di prezzo” (cfr. da ultimto, e con ampi richiami alla precedente giurisprudenza, C.di S., V, 295/2021); il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è dunque finalizzato all’accertamento dell’attendibilità e all’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte e la relativa valutazione ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile dal giudice fatte salve la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato che renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta, a garanzia e tutela dell’interesse pubblico per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione per anomalia è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa (cfr. Cons. di Stato, V, n. 230/2018).</h:div><h:div>Acquisito il principio secondo cui il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità delle singole voci, tanto rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amminstrazione (ex multis, Cons. di Stato, cit.), il giudice non può sostituire le sue valutazioni a quelle effettuate dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato una serie di costi esposti nell’offerta della controinteressata sulla base di personali congetture sostituendosi alle valutazioni riservate all’Amministrazione e chiedendo al giudice amministrativo di pronunciarsi su aspetti inerenti al merito che esulano dal suo sindacato.</h:div><h:div>Tutti gli elementi addotti, tuttavia, lungi dal dimostrare l’erroneità delle operazioni di verifica svolte dall’Amministrazione, anche a fronte delle puntuali controdeduzioni, anche in punto di fatto, svolte nel corso del giudizio, non raggiungono il grado di specificazione tale da radicare i vizi di irragionevolezza, erroneità, illogicità manifesta in presenza di giustificazioni, del tutto adeguate, rese dalla controinteressata sull’attendibilità e sostenibilità dell’offerta.</h:div><h:div>La verifica di congruità, si ripete, non può essere effettuata attravero un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata, tenuto conto della diversa organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne, che consentono di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, sicchè il raffronto tra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (cfr. Cons. di Stato, V, 2540/2018, ex pluris).</h:div><h:div>Nel caso di specie, gli argomenti (e gli elementi) che dovrebbero rappresentare le contestata illogicità e incongruità dell’offerta della controinteressata sono a ben vedere meramente apodittici e più che altro svolti (e rappresentati) senza tener conto che la composizione dell’offerta Adapta è completamente diversa da quella delle altre offerenti, a tacer d’altro, per la stessa ragione “strutturale” posta in evidenza della ricorrente, ossia proprio la lamentata “sottostima” quantitativa della manodopera ritenuta necessaria aad eseguire la commessa, sottostima che si traduce inevitabilmente in una riduzione dei costi, peraltro assai significativa proprio in ragione della rappresentata (dalla stessa ricorrente principale) natura di appalto caratterizzato da rilevante (e prevalente) impiego di manodopera.</h:div><h:div>Ad ogni buon conto, e in disparte il rilievo che precede, Adapta ha adeguatamente, anche nel corso del presente giudizio, ribadito la attendibilità delle giustificazioni fornite già in sede di gara, puntualmente confutando tutti gli indimostrati rilievi svolti da parte ricorrente.</h:div><h:div>Invero, le voci di costo che Sterimed reputa non adeguatamente distinte, e dunque, secondo la prospettazione, non adeguatamente giustificate, attengono a costi tutti accessori rispetto alla prestazione principale e non irragionevolmente conglobati in quelli relativi alla complessiva gestione della commessa, rispetto alla quale Adapta vanta cospicua esperienza pregressa e che ben può dunque quotare, in via percentuale e presuntiva, sulla base di questa.</h:div><h:div>Puntualmente:</h:div><h:div>in via generale, la ricorrente non quantifica neppure la significativa sottostima dei costi ulteriori che vulnererebbe l’offerta economica della controinteressata e che sola giustificherebbe il giudizio di difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che di complessiva illogicità del giudizio di non anomalia, reso invece globalmente sull’offerta economica (nel senso che “affinchè possa dubitarsi della congruità dell’offerta, occorre che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica da parte dell’Amministrazione, che costituisce pur sempre espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla P.A., sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti della manifesta incongruità, irragionevolezza e erroneità”, cfr. Cons. di Stato, n. 6689/2018).</h:div><h:div>In altre parole, né il procedimento di verifica dell’anomalia né la critica al giudizio di non anomalia operata nel corso del presente giudizio hanno quantificato la pretesa incongruità, al ribasso, dell’offerta economica della controinteressata e in particolare non è stato dimostrato che le eventuali incongruità non potessero essere assorbite dal margine di guadagno indicato nell’offerta della controinteressata.</h:div><h:div>Non è dubbio, infatti, che proprio la natura “limitata” del giudizio di non anomalia presuppone, in sede di contestazione dell’offerta sotto il profilo della sottostima delle voci di spesa, su scala globale, un parametro preventivamente individuabile (sebbene non indicato nella legge di gara) di riferimento, utile all’esatta quantificazione dei costi di cui si deduca la non congruità.</h:div><h:div>Senonché, nella specie, il costo relativo agli imprevisti è stato puntualmente considerato nei giustificativi (tabella a pag., 2) così come i costi di ristrutturazione della centrale di sterilizzazione (all’interno della voce ammortamento - altri investimenti, che comprende anche la voce opere di riqualificazione centrale, pag. 2 dei giustificativi), che peraltro la stessa ricorrente principale quantifica, del tutto “genericamente”, senza dimostrarne l’insufficienza; la percentuale di costi generali è del tutto in linea con il mercato, non essendo conferente la percentuale del 10% applicabile per la progettazione definitiva di lavori publici ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, peraltro abrogato.</h:div><h:div>Nessun obbligo di (più distinta) individuazione dei singoli costi gravava dunque sull’offerente quanto alle voci contestate di costi, posto che, pur trattandosi di spese relative ad attività certamente eterogenee, sono tutte “accessorie” ai servizi oggetto dell’appalto e rispetto a quello ne va verificata la conguità; il che, in una alla puntuale contestazione mossa dalle controparti processuali, determina l’insufficienza della censura come formulata ad inficiare il complessivo giudizio formulato e contestato.</h:div><h:div>5.8. Il quinto motivo del ricorso principale (rubricato “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 95 comma 10, 97, comma 5 e 23 comma 16 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta”) si appunta ancora sulla mancata giustificazione dell’offerta economica quanto al personale amministrativo impiegato pro quota nella gestione del sevizio, non specificamente indicato ma verosimilmente confluito nei costi generali, senza tuttavia alcuna specificazione di contratto applicato, mansioni, numero di profili considerati, ecc., così impedendo, secondo la ricorrente, la verifica circa la salvaguardia dei livelli retributivi inderogabili per i lavoratori e disvelando che, in realtà, nessuna verifica sarebbe stata operata rispetto a tali costi.</h:div><h:div>Osserva, al riguardo, il Collegio che il costo della manodopera che il concorrente ha l’obbligo di indicare, in coerenza con gli oneri inderogabili imputati al datore di lavoro, deve riferirsi ai soli costi “diretti” della commessa e ne sono esclusi i costi per le figure professionali coinvolte nella commessa in ausilio e in maniera occasionale secondo esigenze non prevedibili (cfr. Cons. di Stato, V, n. 6786/2020).</h:div><h:div>Tali sono, in particolare, le figure impiegate indirettamente nell’appalto, che operino solo occasionalmente nella gestione della commessa o che lo facciano in maniera trasversale, ossia per tutte le commesse di cui è aggiudicatario un concorrente, e in tali ipotesi il costo non può essere rimodulato al ribasso in relazione alla singola offerta da presentare, costituendo costo fisso per l’impresa.</h:div><h:div>Anche in questo caso, dunque, l’infondatezza del rilievo è tale da impedire l’integrazione dei profili di irragionevolezza della valutazione di non anomalia espressa dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>5.9. Con il secondo dei secondi motivi aggiuntivi sono ancora sollevati ulteriori profili relativi al giudizio di non anomalia.</h:div><h:div>Secondo Sterimed, non sarebbe giustificato neppure il costo del personale sostitutivo per carenze d’organico non prevedibili (relazione tecnica pag 53), conteggiato per n. 4 unità (4 operatori jolly) ma non quotato nei giustificativi, che fanno riferimento solo a n. 2 risorse (nella voce “gestione emergenze”) in regime part time a 30 ore settimanali con un costo peraltro sottostimato pari ad euro 49.591,08 (invece che per il costo effettivo annuo di euro 63.937,80).</h:div><h:div>Ne discenderebbe una differenza tra i costi effettivamente stimabili e quelli giustificati pari ad euro 118.875,24.</h:div><h:div>Ancora non giustificate sarebbero la previste maggiorazioni per lavoro notturno, sul rilievo che la centrale di sterilizzazione dovrebbe, secondo il progetto, essere attiva nelle 24 ore, garantendo, nelle ore notturne, la presenza di due unità di personale (pag. 33), anzi 2 operatori nel turno notturno feriale e solo 1 nel turno prefestivo e festivo notturno, a rettifica di quanto in precedenza garantito, ma senza alcuna maggiorazione per lavoro notturno, che pure, in base al pertinente CCNL (“imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini” applicato), determinerebbe la maggiorazione del 35% sulla retribuzione normale e uno sbilancio pari a complessivi euro 33.517,42.</h:div><h:div>Analoghe discrasie sarebbero riferibili al personale impiegato nella Centrale presso l’Ospedale del Mare (pag. 5 della relazione tecnica Adapta).</h:div><h:div>Ora, continua Sterimed, le unità impiegate in numero di 16 giornaliere sono, invece, sulla base del progetto, 17, e una non risulterebbe quotata né giustificata (costo annuo pari ad euro 41.852,72).</h:div><h:div>Ma neppure è possibile la presenza diurna di soli 16 operatori come dichiarata e valutata, per i quali non sarebbe garantita la fruizione dei riposi normali e compensativi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria.</h:div><h:div>Neppure si terrebbe conto delle “assenze pianificate” (di norma pari a n. 320 ore e n. 40 giornate di cui n. 10 giorni di ferie, di cui almeno n. 10 (due settimane) in modo continuativo, n. 9 giorni di festività, n. 4 giorni di ex festività, n. 7 giorni di riduzione di orario), assenze assorbibili solo mediante l’impiego di altro personale sostitutivo, che l’aggiudicatario non ha quotato.</h:div><h:div>Il costo previsto per le sostituzioni è stato dalla ricorrente quantificato in almeno n. 3 risorse per un costo non quotato di euro 125.558,16.</h:div><h:div>Analogo discorso è a farsi per il personale impiegato nella logistica esterna, prospettato nel numero di 8 autisti ma in realtà insufficiente in ragione delle “irreali previsioni del cronoprogramma stilato alle pagg. n. 71 e 72 della relazione, che contrae le tempistiche delle consegne onde limitare il numero dei viaggi”, senza tener conto della dislocazione geografica di presidi, dei punti di utilizzo, delle condizioni di traffico (a titolo esemplificativo la tratta P.O. Ascalesi – P.O. Capilupi è prevista in quindici minuti, mentre in realtà implica la navigazione da e per Capri e richiede 1h e 50 minuti).</h:div><h:div>I giustificativi Adapta non quoterebbero inoltre: la squadra di specialist (pag. 53) a supporto dell’organizzazione, più la figura del Product Specialist (pag. 63), il personale incaricato della relazione del piano di qualità del servizio (pag. 98), chiamato a redigere un fascicolo tecnico finalizzato all’ottenimento della certificazione Uni En Iso 9001 e Uni En Iso 13485, le periodiche chiamate per le manutenzioni programmate/preventive (pag. 31) con cadenza trisettimanale a effettuare una ricognizione puntuale sulle condizioni dei ferri chirurgici trattati, gli operatori addetti alla gestione della struttura temporanea modulare adibita a Centrale di sterilizzazione nelle vicinanze dell’Ospedale del Mare (pag. 38 della relazione tecnica), gli operatori presso la Centrale di sterilizzazione di Pomezia, da attivarsi in caso di emergenza; i costi di reperibilità (pag. 34 e ss.) del direttore della centrale disponibile h. 24 su 365 giorni all’anno, oltre che di un autista.</h:div><h:div>Le circostanze sopra evidenziate determinerebbero, secondo Sterimed, un disavanzo pari a euro 487,214,42 annui a comunque la pretermissione di oneri di gran lunga superiori all’utile di commessa pari ad euro 189,584,19. </h:div><h:div>Da ultimo, non sarebbe giustificato il costo del personale amministrativo impiegato pro quota nella gestione del servizio (motivo terzo dei secondi motivi aggiunti, rubricato “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 95 comma 10, 97 comma 5, e 23 comma 165 del d.lgs. n. 50/16. Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta), come già prospettato nel quarto motivo del ricorso principale con conseguente ulteriore manifesta irragionevolezza delle valutazioni operate dalla ASL a valle della graduatoria provvisoria.</h:div><h:div>La suggestiva ricostruzione della ricorrente principale ha tuttavia trovato ampia e convincente confutazione nelle difese di parte resistente e controinteressata, intese ad escludere la illogicità e irragionevolezza del giudizio di non anomalia, che è quanto basta a superare il vaglio consentito al giudice in subiecta materia.</h:div><h:div>Al riguardo, l’Amministrazione ha chiarito, in via generale, come già sopra richiamato, che “l’intento perseguito dal progetto di ADAPTA e che ha trovato ampia condivisione da parte della stazione appaltante, perché incarna appieno l’obiettivo dell’appalto, è proprio l’esaurimento di ogni attività di sterilizzazione presso i plessi periferici e la concentrazione dell’attività presso la Centrale Unica dell’ospedale del mare; in tale ottica, si è condivisa la proposta di Adapta laddove si è ritenuto di conservare in efficienza solo i macchinari di sterilizzazioni presenti presso l’ospedale San Giovanni Bosco, il San Paolo e Capilupi, ma unicamente da destinare alle emergenze, ossia ferma restando un’attività di prelievo e riconsegna giornaliera continua e costante delle attrezzature da sterilizzare delle sale operatorie dei presidi verso la centrale e viceversa; quanto al numero delle unità operative destinate ai plessi periferici, è abbastanza chiaro che l’offerta tecnica destina 2 unità a 20 ore settimanali ciascuna ai plessi esterni e tale risorsa è stata ritenuta più che sufficiente a coprire la residuale attività in essi esercitata; invece, presso il San Giovanni ed il Capilupi, il progetto prevede due operatori con turno centrale per le attività di logistica e le emergenze, ossia due operatori occupati solo nella fascia centrale della giornata, in cui evidentemente si concentra più attività chirurgica, ma senza indicare il monte ore”.</h:div><h:div>Quanto alla questione relativa alla necessità di destinare ad ogni presidio esterno la presenza minima di una risorsa destinata a sovrintendere alle attività di prelievo dei materiali e presidi sporchi e la riconsegna di quelli rigenerati, si tratta dunque di personale rilettura (e valutazione) dell’offerta tecnica Adapta da parte della ricorrente, non rispondente alla proposta Adapta, fondata su “una sostanziale interazione tra le sale operatorie, le zone ad esse contigue in cui vengono allocate le attrezzature per lo più mobili (carrelli, cestelli, cassetti, ecc.), in cui vengono riposti gli attrezzi ed il materiale sporco e gli operatori di centrale che prelevano i carrelli destinati al trasporto; tale attività viene concordata dagli operatori della centrale con la Direzione Sanitaria di presidio, i Capisala di ogni Centro Utilizzatore ed il responsabile della Centrale; pertanto, poiché nei presidi esterni non dovrà svolgersi alcuna attività di sterilizzazione, una risorsa fissa al loro interno sarebbe superflua” (e infatti non è stata prevista). Né occorre sovrintendere in via sostanzialmente continuativa all’attività di ritiro e conseguente riconsegna dei dispositivi e materiali sporchi; attività che si svolge con quattro ritiri giornalieri, oltre ad un ritiro su chiamata per determinate attrezzature; mentre per Capilupi, Intermedi, Elena d’Aosta, Loreto Crispi, Vittorio Emanuele con una consegna/ritiro giornaliero, e per ogni emergenza si garantisce un servizio su chiamata (pag. 67 della relazione); le postazioni Itineris (pagina 97 del progetto tecnico Adapta) non richiedono la presenza fissa di un operatore fisso ma sono postazioni dotate di dispositivi utilizzati di volta in volta all’operatore addetto alla consegna e/o al ritiro dello strumentario e del materiale sporco, agevolmente utilizzabili dagli operatori di centrale e non essendo richiesta alcuna conoscenza informatica i comandi da eseguire sono svolti in maggioranza con la lettura di codici a barre,  mediante un sistema costituito da un server centrale e un numero di postazioni periferiche che consentono l’esecuzione delle procedure software con cui gli operatori possono espletare tutte le attività necessarie alla gestione della centrale, ad ogni postazione sono collegati dispositivi quali stampanti, etichette, lettore codici a barre, e permette di ottenere e gestire costantemente le informazioni relative all’attività di manutenzione a cui è soggetto lo strumentario chirurgico, alle fasi che permettono la realizzazione di un prodotto sterile, rende possibile la verifica dei costi effettivi di manutenzione o del numero effettivo di utilizzi, permette il trasferimento dei dati registrati dall’autoclave direttamente sul PC creando un collegamento indissolubile all’interno del ciclo di sterilizzazione, semplificando l’archiviazione dei dati di tracciabilità rendendola efficace e sicura”.</h:div><h:div>In linea anche le difese di Adapta, che contesta alla ricorrente di non aver ben compreso il contenuto dell’offerta, intanto per quanto riguarda l’impiego di manodopera nelle 12 sub centrali per le quali, al contrario, Adapta ha chiaramente offerto 2 operatori full time equivalente complessivamente, ciascuno con un monte orario pari a 40 ore/settimana, per complessive 80 ore/settimana (tabella a pag. 51 progetto tecnico).</h:div><h:div>Il che dequota significativamente le deduzioni di parte ricorrente circa la pretesa inattendibilità economica dell’offerta Adapta.</h:div><h:div>Analoga dequotazione risulta dalle difese Adapta quanto alla pretesa mancata giustificazione dei 4 operatori jolly, secondo Sterimed non quotati.</h:div><h:div>A pag. 53 del progetto tecnico, invero, Adapta dichiara di avere “nel proprio organico personale formato ulteriore di n. 4 unità per far fronte ad eventuali sostituzioni nei casi non previsti di assenza, malattia, ecc.”, il che significa che i 4 operatori non sono affatto esclusivamente riservati alla commessa de qua, ma possono essere impiegati in caso di necessità; coerentemente non ne sono stimati i costi, non trattandosi di personale “riservato” per l’appalto de quo.</h:div><h:div>Sono invece stati stimati costi tali da garantire un monte ore complessivo di 60 ore/settimana per la gestione delle emergenze, che risulta quotato e giustificato in sede di verifica dell’anomalia.</h:div><h:div>Quanto ai costi per le sostituzioni, Adapta ha spiegato, senza adeguata confutazione o contestazione sul punto, che “nella determinazione del costo del personale le ore settimanali sono valorizzate al costo orario mediamente lavorato e, di conseguenza, comprendono anche le ore di eventuali sostituzioni per qualsiasi motivo, garantendo la presenza costante dell’organico per ogni giono lavorabile, ecczione fatta per il personale adibito alla gestione delle emergenze per eventi straordinari”.</h:div><h:div>Quanto alla mancata giustificazione dei costi relativi alle maggiorazioni per lavoro notturno, ha esaurientemtente spiegato Adapta che l’art. 6, lett. B del Capitolato di gara, nel disciplinare gli “orari di servizio della centrale di sterilizzazione”, ha individuato l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19,30 prevedendo fino a concorrenza delle 24 ore, “turni di reperibilità”.</h:div><h:div>Dunque, in sede di indicazione dei costi e di relative giustificazioni, del tutto coerentemente Adapta ha conteggiato il servizio di reperibilità ma non anche le maggiorazioni per lavoro notturno.</h:div><h:div>Infondato è anche il rilievo circa la mancata quotazione di 17 operatori di centrali che, secondo Sterimed, sarebbero stati indicati ma giustificati solo per 16.</h:div><h:div>La tabella riportata a pag. 51 della relazione tecnica, infatti, contiene il riferimento a soli 16 operatori di centrale a 40 ore/settimana ciascuno, puntualmente giustificati in sede di verifica di anomalia. </h:div><h:div>Quanto, poi, alla pretesa sottovalutazione del costo di lavoro per i 16 operatori di centrale, la controinteressata ha puntualmente dedotto di aver fatto riferimento al costo orario medio del lavoro previsto dalle tabelle Ministeriali, che è somma comprensiva dei costi di sostituzione che il datore di lavoro deve affrontare per coprire le assenze fisiologiche (cfr. Cons. di Stato, sez. III, n. 974/2017, ex pluris), sicché il costo complessivo si ricava moltiplicando il costo orario “medio” previsto dalla tabelle Ministeriali (già comprensivo dei costi di sostituzione per assenza) per le ore lavoro settimanali previste, per le settimane previste.</h:div><h:div>Da quanto rappresentato dalla difesa dell’Amministrazione e di Adapta, le critiche rivolte da Sterimed al progetto Adapta, inficianti in tesi il giudizio di non anomalia, alla stregua della estrinseca delibazione consentita al giudice, non sono giustificate, posto che, come efficacemente dimostrato dalle difese avverse, valide a confutare i profili di irragionevolezza e illogicità che solo possono essere oggetto di giudizio in questa sede, non tengono conto del reale contenuto del progetto, caratterizzato, più che da un’impostazione esclusivamente “labour intensive”, dall’”elevata automazione” e dalla diversa interconnessione operativa, rafforzata dalla digitalizzazione di determinati segmenti operativi, che consente, evidentemente, di ridurre il peso, strutturale ed economico, della componente lavoro.</h:div><h:div>6. Le censure strumentali alla riedizione della gara.</h:div><h:div>Residuano dunque le censure sollevate da Sterimed in tesi strumentalmente intese alla riedizione dell’intero procedimento o di parte di esso.</h:div><h:div>6.1. Con l’ottavo motivo del ricorso principale (rubricato “Violazione del principio di continuità, concentrazione e trasparenza delle operazioni di gara. Lesione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento”) la ricorrente lamenta che la procedura si sarebbe dipanata in un arco temporale estremamente prolungato (quasi quattro anni dalla determina d’indizione) e, quanto all’attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, per quasi due anni (dal 17.9.2018 al 17.6.2020), in violazione dei principi di continuità e concentrazione che dovrebbero improntare i procedimenti amministrativi.</h:div><h:div>Aggiunge che non risulterebbe alcuna motivazione della contestata dilatazione temporale, che rimane dunque del tutto ingiustificata, e nessuna indicazione circa la custodia dei plichi a prevenzione di manomissioni da cui potesse derivare l’alterazione di atti del procedimento a tutela della genuinità dell’oggetto su cui è l’Amministrazione è chiamata a esprimersi e nessuna indicazione inerente al soggetto consegnatario dei plichi, ai locali di conservazione, allo stato di reperimento e alle concrete cautele adottate.</h:div><h:div>Il motivo è infondato alla stregua della giurisprudenza secondo cui “nel caso dì una procedura di gara svoltasi in varie sedute e per un notevole lasso di tempo, si ha un vizio invalidante se sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che i documenti di gara siano stati manipolati negli intervalli fra un’operazione di verbalizzazione e l’altra” (cfr. Cons. di Stato, III, n. 514/2019) e in mancanza di evidenziazione su circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, possano avere concretamente inciso sulla genuinità della selezione (cfr.  Cons. di Stato, V. n. 5055/2020).</h:div><h:div>Nel caso di specie, peraltro, la censura resta meramente apodittica ed esplorativa.</h:div><h:div>Invero, la mera durata temporale del procedimento di valutazione non inficia affatto ex se la legittimità dei relativi atti.</h:div><h:div>Quanto alle modalità di conservazione dei plichi, la doglianza resta assolutamente generica, non essendo rilevato alcun elemento dal quale argomentare, sia pure per via indiziaria, circa la non genuinità degli atti di gara.</h:div><h:div>6.2 Con il nono motivo del ricorso principale (“Violazione e falsa applicazione della lex specialis e in particolare dell’art. 21 del disciplinare. Violazione e falsa applicazione delle Linee guida ANAC n. 2. Violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. Falsa ed erronea applicazione dei criteri concernenti le modalità di attribuzione dei giudizi e dei punteggi da parte dei commissari. Violazione dei generali principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché della par condicio competitorum”), Sterimed deduce che dal quadro parametrico allegato al verbale del 17.6.2020, riepilogativo di tutte le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, emerge come i coefficienti previsti dal  citato art. 21 siano stati espressi da soli 3 commissari, sebbene l’organo tecnico fosse formato da 5 membri (presidente + 4 componenti) e abbia sempre operato collegialmente; per il punteggio relativo al sub criterio F.1, in particolare, l’attribuzione è avvenuta sulla base di soli due giudizi, il tutto in violazione dell’art. 21 del disciplinare (secondo cui “la determinazione dei cofficienti verrà effettuata dalla commissione sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario”) e in contrasto con le linee guida ANAC n. 2 (secondo cui ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta).</h:div><h:div>Osserva il Collegio che dai verbali di gara il punteggio risulta pacificamente attribuito dalla Commissione nel suo complesso.</h:div><h:div>Come poi si sia addivenuti a tale punteggio, in disparte la questione della vincolatività delle linee guida ANAC, circa le modalità di espressione del voto, di cui in ogni caso non è obbligata la documentazione, non vi è prova del fatto che, ove pure l’attribuzione del punteggio fosse effettivamente avvenuta ad opera di soli tre commissari (su cinque componenti la commissione), tanto possa aver inciso sulla complessiva attribuzione del punteggio pacificamente attribuito dalla commissione, che è quello che rileva.</h:div><h:div>6.3. Con il decimo motivo (rubricato “Violazione e falsa applicazione della lex specialis e in particolare dell’art. 21 del disciplinare.Violazione sotto altro profilo dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAS n.2. Illegittimità dei verbali di attribuzione dei punteggi tecnici. Eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento”) si sostiene, da parte ricorrente, che sarebbe “anomala” l’univocità delle preferenze espresse su tutti gli elementi qualitativi delle offerte prime classificate.</h:div><h:div>Le valutazioni unanimi indurrebbero ex se, secondo la ricorrente, a ragionevoli dubbi sulla loro autonomia. </h:div><h:div>Al riguardo, osserva il Collegio che i punteggi unanimi non sono affatto di per sé indicativi di alcuna illegittimità.</h:div><h:div>La censura è dunque meramente generica, essendo difficile comprendere come il denunciato modus operandi abbia inciso negativamente sul risultato.</h:div><h:div>6.4. Con il motivo undicesimo del ricorso principale (rubricato “Violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/16. Illegittimità dei verbali di valutazione dei punteggi tecnici. Eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento”) deduce la ricorrente che dai verbali si evincerebbe che la commissione ha articolato la valutazione delle offerte tecniche in più momenti, come si ricava da diversi verbali relativi rispettivamente all’esame della documentazione tecnica, ai criteri a), b) e c), ai criteri d), e) ed f), all’attribuzione dei punteggi tecnici all’offerta aggiudicataria e alle altre offerte; in sostanza la commissione avrebbe attribuito i punteggi solo dopo aver avuto la visione complessiva dei valori in gioco, con ciò pregiudicando la genuinità della valutazione.</h:div><h:div>In ordine al rilievo in esame, possono svolgersi considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte a confutazione del precedente mezzo, giacché anche in questo caso non è dato comprendere come tale modus agendi abbia negativamente inciso sulla valutazione operata.</h:div><h:div>A ciò aggiungasi che i punteggi in concreto attribuiti non sono stati in sé validamente contestati e sono rimasti dunque intonsi.</h:div><h:div>Anche i motivi complessivamente intesi alla riedizione della procedura di gara sono dunque infondati.</h:div><h:div>7. La ritenuta infondatezza di tutti i profili di censura sollevati fa conseguire il rigetto integrale del ricorso e dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>7.1. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), con esclusione di ulteriori profili meramente ripetitivi ovvero già esaminati nel contesto delle argomentazioni svolte anche con riferimento ad altre censure.</h:div><h:div> 7.2. Le spese seguono la soccombenza quanto al ricorso principale e ai motivi aggiunti e si liquidano, tenuto conto della complessità delle questioni svolte e dei conseguenti oneri difensivi, nella misura indicata in dispositivo; possono compensarsi inter partes relativamente al ricorso incidentale, tenuto conto della sua sostanziale ininfluenza e non incidenza ai fini del decidere oltre che dell’entità delle difese concretamente predisposte al riguardo, ferma l’irripetibilità del contributo unificato che resta a carico della ricorrente incidentale tenuto conto dell’esito della sua impugnazione. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai tre atti per motivi aggiunti, come in epigrafe indicati, e sul ricorso incidentale, così provvede:</h:div><h:div>respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti;</h:div><h:div>respinge il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, che liquida, per ciascuna di esse parti, in complessivi euro 10.000, 00 (diecimila/00), oltre accessori di legge;</h:div><h:div>compensa le spese inter partes relativamente al proposto ricorso incidentale, ferma l’irripetibilità pertinente contributo unificato ove versato, che resta a carico della ricorrente incidentale.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Duonni</h:div><h:div>Maria Abbruzzese</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>