<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200351220210324194437708" descrizione="" gruppo="20200351220210324194437708" modifica="4/3/2021 9:10:17 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="03512"/><fascicolo anno="2021" n="02294"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200351220210324194437708.xml</file><wordfile>20200351220210324194437708.docm</wordfile><ricorso NRG="202003512">202003512\202003512.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\948 Maria Abbruzzese\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>pierluigi russo</firma><data>03/04/2021 21:10:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Abbruzzese,	Presidente</h:div><h:div>Pierluigi Russo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Fabio Maffei,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>quanto al ricorso principale: </h:div><h:div>- della delibera n. 1868 del 27.8.2020, comunicata in data 1.9.2020, recante l'aggiudicazione al Consorzio Servizi Integrati del lotto 1 (Isole e Comuni costieri) della gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale dei presidi, strutture e uffici dell’ASL Napoli 2 Nord;</h:div><h:div>- dei verbali di gara recanti l'ammissione del R.T.I. CSI, la valutazione della relativa offerta e la proposta di aggiudicazione;</h:div><h:div>quanto al ricorso incidentale:</h:div><h:div>- della delibera n. 1868 del 27.8.2020, comunicata in data 1.9.2020, nella parte in cui ha disposto l’ammissione alla procedura della Romeo Gestioni S.p.A., con attribuzione dei punteggi, come da verbali allegati;</h:div><h:div>- del verbale dell'11.2.2020 e della relativa decisione del Seggio di gara, nella parte in cui la Romeo Gestioni è stata riammessa alla procedura in autoannullamento della precedente esclusione del 13.1.2020;</h:div><h:div>- della valutazione dell'offerta tecnica della Romeo Gestioni e della proposta di approvazione della graduatoria <corsivo>in parte qua</corsivo>;</h:div><h:div>- per quanto occorrer possa, dei chiarimenti PI 014120-19 (recte PI 014119-19) e PI 013022-19 (recte PI 013021-19), ove interpretati nell'illegittima accezione fornita dal ricorrente principale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3512 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Ferola e Bianca Luisa Napolitano, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza della Repubblica n. 2, indirizzo digitale: raffaele.ferola@cnfpec.it; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ASL Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino e Giuseppe Merola, con domicilio eletto in Napoli, alla Piazza Nolana n. 12, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Limatola, indirizzo digitale: avv.sorrentinodomenico@legalmail.it e giuseppe.merola@avvocatismcv.it;</h:div><h:div>Società Regionale per la Sanità (Soresa) S.p.A., non costituita in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Servizi Integrati, in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con Gruppo SAM Servizi Ambienti Metropolitani S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Ambroselli e Domenico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, alla via Carducci n. 19, pec: massimoambroselli@avvocatinapoli.legalmail.it e avv.gentile@pec.it;</h:div><h:div>Gruppo Servizi Ambienti Metropolitani S.r.l., non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso principale e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASL Napoli 2 Nord;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione ed il ricorso incidentale del Consorzio Servizi Integrati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l’art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 e l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n 137;</h:div><h:div>Relatore il cons. Pierluigi Russo nell'udienza del 25 gennaio 2021, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi delle richiamate previsioni in materia di emergenza covid-19;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato l’1 ottobre 2020 e depositato il 12 seguente, Romeo Gestioni S.p.A. (d’ora in avanti anche solo Romeo Gestioni) ha esposto di aver partecipato alla gara indetta dall’ASL Napoli 2 Nord, con bando del 10 giugno 2019, per l’appalto triennale del servizio di pulizia e sanificazione ambientale dei presidi, strutture e uffici della stessa Azienda, per il lotto 1 (Isole e Comuni costieri), con importo a base d’asta di € 22.697.330,55, aggiudicata al Consorzio Servizi Integrati (d’ora in avanti anche CSI), primo graduato con punti 87,64 (dei quali 67,44 per l’offerta tecnica e 20,20 per l’offerta economica), seguito al secondo posto dalla ricorrente con punti 86,24 (dei quali 56,24 per l’offerta tecnica e 30,00 per l’offerta economica).</h:div><h:div>A sostegno della domanda di annullamento della delibera di aggiudicazione n. 1868 del 27 agosto 2020, comunicata in data 1 settembre 2020, dei verbali di gara recanti l'ammissione del R.T.I. CSI e la valutazione delle relative offerte, ha formulato sei motivi di diritto così articolati in rubrica:</h:div><h:div>I. – VIOLAZIONE DELL’ART. 50 D.LGS. N. 50/2016, DEL CCNL DI SETTORE, DI CUI ALL’ART. 51 D. LGS. N. 81/2015 (CCNL MULTISERVIZI), DELL’ART. 25 DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEI CHIARIMENTI PI 014120-19 E PI 013022-19 - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – con cui contesta la mancata esclusione dell’aggiudicataria per violazione della cd. clausola sociale;</h:div><h:div>II. – III. – IV. – VIOLAZIONE DELL’ART. 95, CO. 6, D. LGS. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 2 - VIOLAZIONE DEL C.S.A., ARTT. 13, 18, 19 E 25 - VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA, ART. 25 - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, FALSO PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ABNORMITA’, ILLOGICITA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA – coi quali lamenta, in via subordinata, l’erroneità dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica di CSI relativamente ad uno dei criteri discrezionali e a due di quelli quantitativi;</h:div><h:div>V. – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 D. LGS. 50/2016 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE - VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA, ARTT. 21 E 22 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITA’, CARENZA DI ISTRUTTORIA, FALSO PRESUPPOSTO, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA – per l’illegittimità della mancata verifica di congruità dell’offerta del R.T.I. risultato aggiudicatario;</h:div><h:div>VI. – VIOLAZIONE DELL’ART. 80, CO. 5 LETTERE C, C BIS) E C TER) D. LGS. 50/2016 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ESCLUSIONE - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, FALSO PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ove assume l’illegittimità della mancata esclusione del CSI per grave errore professionale, per una condanna di primo grado dell’Amministratore Unico di una delle consorziate esecutrici (la EPM S.r.l), e comunque il difetto di motivazione circa l’ammissione dell’operatore risultato aggiudicatario. </h:div><h:div>Si è costituita in resistenza l’ASL Napoli 2 Nord con memoria ove ha difeso la legittimità dell’azione amministrativa in contestazione e concluso con richiesta di reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio anche il C.S.I. aggiudicatario, in proprio e nella qualità di capogruppo del R.T.I. con Gruppo SAM Servizi Ambienti Metropolitani S.r.l. </h:div><h:div>Oltre a replicare con memoria alle censure dedotte <corsivo>ex adverso</corsivo>, il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, notificato e depositato in data 19 ottobre 2020, con cui ha chiesto l’annullamento, per quanto d’interesse, della medesima delibera n. 1868 del 27.8.2020, nella parte in cui classifica al secondo posto in graduatoria Romeo Gestioni S.p.A., del verbale dell’11.2.2020, laddove riammette in gara la predetta avversaria, della valutazione dell’offerta tecnica della stessa e dei chiarimenti forniti, ove interpretati nell’accezione fornita dalla ricorrente principale.</h:div><h:div>A sostegno della domanda CSI ha dedotto i seguenti vizi di legittimità: </h:div><h:div>1) violazione di legge (art. 1 e 3 L. 241/90, art. 80 D. Lgs. 50/2016) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (errore di fatto, difetto del presupposto, di motivazione e di istruttoria, travisamento) – ove assume che Romeo Gestioni doveva essere esclusa per “<corsivo>gravi illeciti professionali</corsivo>”;</h:div><h:div>2) violazione dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 del disciplinare di gara – ove sostiene che la concorrente doveva essere esclusa anche per omessa dichiarazione dei fatti ivi specificati; </h:div><h:div>3) violazione dell’art. 83 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 del disciplinare di gara – violazione dell’art. 83, comma 9 (illegittimità del soccorso istruttorio e del suo esito) – violazione della <corsivo>par condicio</corsivo> e mancata dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico ed economico;</h:div><h:div>4) in via subordinata: violazione e falsa applicazione all’art. 50 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 25 del disciplinare di gara – violazione del principio di <corsivo>par condicio</corsivo> e di immodificabilità della <corsivo>lex specialis</corsivo> – eccesso di potere.</h:div><h:div>In esito alla camera di consiglio del 10 novembre 2020 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta col ricorso principale.</h:div><h:div>Le parti hanno successivamente depositato memorie e documenti con le quali hanno insistito nelle rispettive richieste.</h:div><h:div>All'udienza del 25 gennaio 2021, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza, uditi gli avvocati Ferola, Sirico (per delega degli avvocati Sorrentino e Merola), Ambroselli e Gentile, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Prendendo le mosse dal ricorso principale, col primo mezzo Romeo Gestioni contesta la mancata esclusione del RTI aggiudicatario per l’asserita violazione della cd. <corsivo>clausola sociale</corsivo> – prevista in via generale dall’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli appalti ad alta densità di manodopera e ribadita dall’art. 25 del disciplinare – in quanto, a fronte di 125 addetti (secondo quanto precisato nei chiarimenti PI014120-19 e PI013022-19) già impiegati dal gestore uscente nel lotto 1 (come da elenco nominativo allegato), CSI avrebbe previsto di mantenere solo 98 unità nel “<corsivo>Progetto di assorbimento del personale</corsivo>” facente parte della propria offerta tecnica.</h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>1.1. Giova premettere che, secondo la costante giurisprudenza, la c.d. <corsivo>clausola sociale</corsivo> deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente, risultando altrimenti la stessa eccessivamente limitativa della platea dei partecipanti alla gara e lesiva della libera concorrenza. Di conseguenza la clausola non può essere intesa nel senso di comportare un obbligo assoluto per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in quanto l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 29.5.2020 , n. 2074; Sez. II, 3.8.2020, n. 3479; sez. V, 28.12.2018, n. 7426; Salerno, Sez. II, 2.2.2021, n. 307; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 11.11.2020, n. 2129; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.10.2020, n. 6336, 29.7.2020, n. 4832 e 24.7.2019, n. 5243; Sez. III, 28.7.2020, n. 4799 e 5.8.2020, n. 4945; Sez. IV, 22.6.2020, n. 3970; Sez. V, 4.5.2020, n. 2796).</h:div><h:div>I suindicati principi sono stati esplicitamente recepiti dalla lex specialis di gara atteso che l’art. 25 del disciplinare testualmente dispone: “<corsivo>Ai fini di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs 15 giugno 2015 n. 81</corsivo>”.<corsivo/></h:div><h:div>1.2. Nel caso di specie, risulta in primo luogo che CSI ha regolarmente prodotto, all’interno della documentazione amministrativa, la formale ed esplicita dichiarazione di accettazione della clausola sociale.</h:div><h:div>Inoltre, il progetto tecnico di CSI prevede, oltre al riassorbimento delle summenzionate 98 unità di personale operaio addetto alle pulizie, inquadrate tra il livello 2 ed il livello 4, l’impiego di ulteriori 28 dipendenti impegnati in altri compiti comunque attinenti all’esecuzione dell’appalto (anche se non inquadrati come operai, quali i responsabili del servizio, gli ispettori della qualità, gli addetti al <corsivo>call center</corsivo>, i responsabili degli acquisti e del magazzino di zona, gli addetti agli approvvigionamenti, etc.).</h:div><h:div>1.3. Facendo applicazione dei principi appena evocati, nella fattispecie all’esame non è configurabile alcun obbligo espulsivo a carico della stazione appaltante nei termini prospettati dalla ricorrente principale. Deve pertanto ribadirsi che la clausola sociale deve essere armonizzata con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario e che la stessa non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall’impresa uscente, sicché lo stesso è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore.</h:div><h:div>2. Coi motivi rubricati ai nn. 2, 3 e 4 – che possono essere esaminati congiuntamente per esigenze espositive stante l’unitarietà della prospettazione – si lamenta, in via subordinata, la pretesa erroneità dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche relativamente ad uno dei sub-criteri discrezionali (A.1.1 - <corsivo>Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto</corsivo>, nell’ambito del criterio A) <corsivo>Organizzazione del servizio</corsivo>), per il quale sono stati assegnati 2,25 punti alla deducente e 3,97 a CSI (su 5 punti massimi), e a due dei criteri quantitativi previsti dall’art 25 C.S.A. (A.1.3 – <corsivo>Ampliamento delle fasce di reperibilità del responsabile del servizio </corsivo>e A.1.5 – <corsivo>Numero di ore dedicate alla formazione del personale</corsivo>), per i quali sono stati attribuiti, rispettivamente, punti 1 e 0,50 a Romeo Gestioni e punti 2 e 4 alla controinteressata (ossia il massimo in entrambi i casi).</h:div><h:div>In particolare:</h:div><h:div>- quanto al sub-criterio A.1.1, l’offerta della Romeo Gestioni sarebbe stata sottovalutata, avendo la stessa proposto l’impiego di 135 addetti alle pulizie, per un monte ore annuo di 235.630,8, a fronte di quella di CSI che (oltre a violare la clausola sociale nei termini già descritti) prevedrebbe solo 98 addetti, per un monte ore complessivo di 182.052;</h:div><h:div>- quanto al sub-criterio A.1.3, l’illogicità discenderebbe dal fatto che l’offerta della Romeo Gestioni, al pari dell’aggiudicataria, prevedrebbe l’ampliamento della fascia di reperibilità (individuata nell’arco temporale dalle h. 8,30 alle h. 20,00 di ogni giorno dall’art. 19 del capitolato speciale) del responsabile del servizio su 24 ore per 365 giorni l’anno (sabato, domenica e festivi compresi) per cui le due concorrenti avrebbero dovuto conseguire l’identico punteggio;</h:div><h:div>- quanto al sub-criterio A.1.5, non sarebbe stato rispettato il criterio di proporzionalità poiché il punteggio (2) attribuito alla vincitrice è quattro volte superiore a quello di Romeo Gestioni (0,50) mentre il monte ore indicato dalle due concorrenti si trova in un rapporto di 3 a 1 (per cui CSI avrebbe dovuto ottenere al massimo 1,50), atteso che l’instante ha offerto la media di 46 ore annue di formazione per ciascuno dei 135 addetti, per un totale nel triennio di 18.600 ore, mentre CSI avrebbe previsto 470 ore per addetto solo nel primo anno, per un totale di 46.060 ore.</h:div><h:div>Anche le suesposte doglianze non meritano accoglimento.</h:div><h:div>2.1. Deve premettersi che la disciplina di gara ha articolato il giudizio in 23 criteri di valutazione, dei quali 15 discrezionali (QD), 5 quantitativi (QN) e 3 tabellari (T), e che il punteggio complessivamente assegnato ha premiato di gran lunga la proposta progettuale della prima graduata, che ha conseguito 67,44 punti, a fronte di 56,24 ottenuti dalla seconda, con una differenza pertanto di 11,20 punti.</h:div><h:div>2.2. Ciò posto, va richiamato il principio secondo il quale nelle gare pubbliche, di norma, è inammissibile una contestazione delle valutazioni operate dalla Commissione di gara volta a sollecitare l'esercizio di un sindacato di merito sull'attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, salvo che queste non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 20.11.2019, n. 2040; Consiglio di Stato, Sez. III, 25.11.2016, n. 4990; Consiglio di Stato, Sez. IV 26.8.2016, n. 3701; Sez. V, 29.7.2019, n. 5308 e 26.5.2015, n. 2615). In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell'ambito del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016, è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte.</h:div><h:div>Nel caso di specie non sono ravvisabili valutazioni manifestamente irragionevoli o abnormi o inficiate da errori di fatto gravi ed evidenti.</h:div><h:div>2.3. Circa il primo rilievo, osserva il Collegio che, come riconosciuto dalla stessa deducente, il sub-criterio A.1.1 è connotato da ampia discrezionalità atteso che la Commissione di gara è chiamata a valutare l’adeguatezza ed il grado di efficacia dell’organizzazione delle imprese concorrenti e del servizio complessivamente offerto e non può limitare il suo giudizio unicamente al segnalato profilo quantitativo della manodopera, il cui peso ponderale è certamente rilevante, ma deve estenderlo anche ad altri aspetti organizzativi, quali l’articolazione territoriale, i mezzi disponibili, la logistica. </h:div><h:div>Peraltro, come si è già chiarito sopra, l’assunto della ricorrente muove da un presupposto erroneo, non tenendo conto dell’integrale portata del progetto tecnico dell’aggiudicataria il quale, oltre al riassorbimento di 98 addetti alle pulizie, prevede come punto qualificante proprio l’impiego di ulteriori 28 dipendenti in vari altri compiti di sicuro rilievo per assicurare un’efficiente organizzazione della struttura organizzativa e, quindi, una più corretta esecuzione delle prestazioni finali.</h:div><h:div>La corretta lettura degli atti di gara permette di fugare anche i dubbi adombrati dalla ricorrente principale in ordine alla congruenza dei punteggi assegnati circa il parametro in argomento: </h:div><h:div>- dal verbale di gara del 28.5.2020 si evincono i punteggi attribuiti alla sua offerta relativamente all’adeguatezza della struttura organizzativa ossia 0,60+0,40+0,40+0,40+0,40, per un coefficiente medio di 0,44;</h:div><h:div>- dal verbale di gara del 10.6.2020 emergono i punteggi assegnati a C.S.I. cioè 0,80+0,80+0,80+0,70+0,80, per un coefficiente medio di 0,78;</h:div><h:div>- infine, nel verbale del 16.7.2020 risultano correttamente riportati, per i due concorrenti, i coefficienti attribuiti dalla commissione, i coefficienti assegnati dopo il “<corsivo>rescaling</corsivo>” ed i punteggi finali spettanti, come emerge dalla <corsivo>legenda</corsivo> della tabella di riparametrazione riportata in calce.</h:div><h:div>Il<corsivo> modus operandi </corsivo>seguito dalla commissione risulta pienamente conforme a quanto disposto dall’art 25 C.S.A., il quale prevede l’assegnazione di 5 punti massimi mediante l’applicazione di una formula di riparametrazione basata su coefficienti di valutazione e sulla trasformazione dei coefficienti provvisori e delle relative medie provvisorie in coefficienti e punteggi definitivi.</h:div><h:div>2.4. Anche la successiva doglianza poggia su un presupposto erroneo in quanto, contrariamente alla prospettazione ricorsuale, le due offerte non possono affatto reputarsi come identiche.</h:div><h:div>Infatti, pur avendo Romeo Gestioni ampliato (h. 24) la fascia di reperibilità del responsabile del servizio, tuttavia non ha contemplato alcuna forma di sostituzione per la suddetta figura, mentre l’offerta della CSI prevede espressamente, in senso migliorativo, che in caso di assenza e/o impedimento dell’incaricato avrebbe comunicato alla stazione appaltante il nominativo di un sostituto. Oltre a ciò CSI ha offerto anche un ulteriore elemento migliorativo, assicurando la piena reperibilità del Responsabile del Servizio, non solo via telefono ma anche attraverso altre modalità, come può leggersi a pag. 10 del progetto: “<corsivo>Il RdS sarà rintracciabile telefonicamente h 24 sette giorni su sette attraverso telefono cellulare che gli sarà fornito dall’Impresa al fine di mantenere un contatto</corsivo></h:div><h:div><corsivo>continuo con i referenti indicati dall’A.S.L. Napoli 2 Nord per il controllo dell’andamento dei servizi.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Inoltre, ruoterà tra gli edifici dal lunedì alla domenica dalle 07:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 20:30. Nella fascia notturna, inoltre, sarà attivo un servizio di Call Center che allerterà il RdS in caso di necessità/emergenze raggiungendo il luogo d’intervento entro un’ora dalla richiesta. In caso di assenza e/o impedimento, l’R.T.I. provvederà a comunicare all’ASL il nominativo di un sostituto</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne discende che i correttivi proposti da CSI, oggettivamente in grado di garantire maggiormente la regolarità e l’efficienza del servizio, sono stati congruamente apprezzati, rendendo esente dai denunciati vizi logici la diversità dei punteggi numerici assegnati in conformità al C.S.A. (che prevede l’assegnazione per la proposta tecnica più vantaggiosa di 2 punti mentre per gli altri concorrenti l’attribuzione di un punteggio calcolato sulla base della seguente formula: &#119862;&#119894; = &#119877;&#119886;⁄&#119877;&#119898;&#119886;&#119909;).</h:div><h:div>2.5. Con riferimento al sub-criterio A.1.5, va premesso che la formula prescelta dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, come per il caso precedente, è basata su una relazione di interdipendenza lineare tra le offerte e consente di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo di 4 e alle altre offerte punteggi proporzionalmente decrescenti. </h:div><h:div>Ciò posto, è dirimente osservare che l’assunto della Romeo Gestioni poggia su un presupposto erroneo, dovendosi considerare che le ore triennali destinate alla formazione nel progetto del CSI ammontano in realtà a 138.180 (46.060x3=138.180) e vanno rapportate alle ore annue di lavoro offerte nello stesso triennio ossia 546.050 (182.052x3=546.050).</h:div><h:div>In definitiva, la valutazione operata dalla Commissione di gara appare coerente con le previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>, ove si consideri conclusivamente che l’offerta del RTI CSI prevede 470 ore annue per addetto a fronte di 46 ore annue per addetto previste da Romeo Gestioni. </h:div><h:div>3. Procedendo oltre, col quinto motivo si lamenta l’illegittimità della mancata verifica di congruità dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario, segnalandosi, quale indice di sospetto, proprio l’elevato numero di ore dedicate alla formazione, che risulterebbe sproporzionato rispetto al fabbisogno ed andrebbe a detrimento delle ore dedicate alla attività lavorativa. </h:div><h:div>3.1. Anche la suesposta critica non è suscettibile di condivisione.</h:div><h:div>Per quanto concerne il ricorso alla verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta, la giurisprudenza amministrativa (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato, sez. V, 29 gennaio 2018, n. 604) ha costantemente affermato “<corsivo>che l’amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (da ultimo: Cons. Stato, V, 25 maggio 2017, n. 2460). L’indirizzo ora richiamato si giustifica sulla base della considerazione che la scelta qui censurata ha carattere prodromico rispetto al giudizio finale sulla congruità dell’offerta, ed inoltre sull’ampiezza (o sostanziale indeterminatezza) del relativo presupposto di legge (art. 86, comma 3, d.lgs. 163 del 2006, ora art. 97 comma 6 D. Lgs. 50/2016): «</corsivo>in base ad elementi specifici<corsivo>»; a sua volta correlato ad una situazione di mero sospetto di anomalia dell’offerta (che «</corsivo>appaia anormalmente bassa<corsivo>»), tutto ancora da accertare a quel momento della procedura di affidamento</corsivo>.”</h:div><h:div>Nel caso di specie il dato numerico rilevato costituisce un punto qualificante del progetto proposto dal RTI aggiudicatario e non appare da solo idoneo a rendere irragionevole la scelta di non procedere alla verifica di anomalia dell’offerta ex art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, in assenza di elementi specifici di segno contrario e tenuto conto di una complessiva e globale valutazione dei costi e dei benefici della proposta progettuale presentata dall’operatore.</h:div><h:div>Le considerazioni che precedono sono sufficienti per respingere le doglianze anche alla luce del divieto, sancito dall’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo secondo cui il giudice non può pronunciare “<corsivo>con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</corsivo>”.   </h:div><h:div>4. Nell’ultimo motivo Romeo Gestioni sostiene che la Commissione avrebbe dovuto escludere il RTI avversario ovvero motivare la sua ammissione in gara – ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere <corsivo>c)</corsivo>, <corsivo>c bis) </corsivo>e c <corsivo>ter</corsivo>), del codice dei contratti pubblici – con particolare riferimento alla vicenda in cui è restato coinvolto l’amministratore unico della EPM, società consorziata designata quale esecutrice dell’appalto, il quale ha riportato condanna per il reato previsto dall’art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. n. 172/2008 (miscelazione colposa di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in fase di smaltimento), con sentenza emessa in data 28.5.2015 dal Tribunale di Napoli, Sez. dist. Pozzuoli.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio, con riguardo all’ipotesi generale di “<corsivo>grave illecito professionale</corsivo>”,  che l’operato dell’Amministrazione risulta in linea col principio affermato sul punto dalla consolidata giurisprudenza, secondo il quale, in caso di ammissione di un operatore economico, a differenza che nell'ipotesi di esclusione, la stazione appaltante, che consideri il precedente penale dichiarato inidoneo ad incidere sulla sua moralità professionale, non è tenuta ad una puntuale ed estesa motivazione sul punto (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato, sez. V, 5.5.2020, n. 2850 e 4.11.2019, n. 7506; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 24.3.2016, n. 1585), come avvenuto per l’appunto nel caso di specie. </h:div><h:div>Non si ravvisano, inoltre, le ipotesi di cui alle lettere <corsivo>c-bis</corsivo> e <corsivo>c-ter</corsivo>, non risultando che “<corsivo>l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione</corsivo>” o che “<corsivo>abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa</corsivo>”.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che il procedimento penale è stato correttamente segnalato nella sua interezza dal concorrente nel D.G.U.E., che la sentenza non è definitiva (essendo pendente l’appello) e che l’ASL Napoli 2 aveva piena contezza della vicenda (cfr. verbale del 10.12.2019), trattandosi di rapporto contrattuale intrattenuto con la medesima Amministrazione per l’analogo servizio di pulizia svolto presso il P.O. di Pozzuoli. </h:div><h:div>Va soggiunto che all’uopo la Commissione di gara ha disposto un approfondimento istruttorio e, nella successiva seduta (cfr. verbale del 13.01.2020), ha poi definitivamente ammesso il R.T.I CSI, superando ogni dubbio circa l’integrità e l’affidabilità del concorrente. Nell’occasione ha richiamato la motivazione posta a fondamento dell’allegata nota con la quale la Direzione aziendale ha comunicato che “<corsivo>non sono emerse valorizzazioni di sanzioni e/o penali applicate alla ditta EPM secondo la procedura di cui al par. 19 del disciplinare all’epoca vigente</corsivo>”. </h:div><h:div>In definitiva, la Commissione ha potuto valutare congruamente l’episodio e tenere conto della risalenza nel tempo dei fatti (accaduti al 2011), del contenuto e della data della citata sentenza (come si è detto, pubblicata oltre tre anni addietro, quindi oltre il limite temporale fissato dal comma 10 <corsivo>bis</corsivo> dell’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016), pervenendo pertanto, nell’esercizio della discrezionalità rimessa alle sue cure, attraverso una valutazione che non risulta illogica rispetto alle risultanze istruttorie, a reputare l’episodio come non idoneo a compromettere l’affidabilità della EPM, confermando peraltro l’implicito giudizio della stazione appaltante, la quale ha consentito alla stessa ditta di continuare ad erogare il servizio fino all’attualità.</h:div><h:div>5. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni svolte, il ricorso principale va rigettato.</h:div><h:div>5.1. Conseguentemente va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso incidentale proposto dal Consorzio controinteressato.</h:div><h:div>5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.</h:div><h:div>5.2. Il contributo unificato anticipato dal ricorrente incidentale va posto anch’esso carico della Romeo Gestioni.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli - Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 3512/2020, così statuisce:</h:div><h:div>- respinge il ricorso principale proposto da Romeo Gestioni;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da CSI;</h:div><h:div>- condanna Romeo Gestioni a rimborsare al CSI e all’ASL Napoli 2 Nord le spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori, come per legge, per ciascuna parte, per complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre accessori;</h:div><h:div>- condanna Romeo Gestioni alla refusione del contributo unificato anticipato dal ricorrente incidentale;</h:div><h:div>- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 gennaio 2021, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Duonni</h:div><h:div>Pierluigi Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>