<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200280720230921202821715" descrizione="" gruppo="20200280720230921202821715" modifica="02/10/2023 16:14:18" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Giovanni Mormile" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="02807"/><fascicolo anno="2023" n="05376"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200280720230921202821715.xml</file><wordfile>20200280720230921202821715.docm</wordfile><ricorso NRG="202002807">202002807\202002807.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\753 Gianmario Palliggiano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gianmario palliggiano</firma><data>30/09/2023 19:42:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Saporito</firma><data>28/09/2023 12:04:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano,	Presidente</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Saporito,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>a) del provvedimento prot. n. 11990 del 15.05.2020, successivamente comunicato, con il quale il Responsabile dell'Area per i Servizi Tecnici ha respinto l'istanza di condono edilizio 16933 del 13.12.2004; </h:div><h:div>b) dell'ingiunzione di demolizione n. 18 del 03.06.2020, successivamente comunicata, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere oggetto del diniego impugnato sub a) che precede; </h:div><h:div>c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente ivi compreso, ove possa occorrere, il parere negativo della Commissione condono del 27.02.2020 di cui è menzione nel provvedimento impugnato sub a), e la relazione di sopralluogo del 25.05.2020, di cui è menzione nel provvedimento impugnato sub b);</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2807 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Giovanni Mormile, Salvatore Mormile, rappresentati e difesi dagli avvocati Oronzo Caputo, Angelo D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cellole, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Caccavale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Limongelli in Napoli, via A. D'Isernia n. 24; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellole;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con atto notificato il 10 luglio 2020 e depositato il successivo 6 agosto, i sigg. Mormile Giovanni e Mormile Salvatore, proprietari di un lotto di terreno ubicato nel Comune di Cellole, località San Limato, su cui insiste un manufatto abusivamente realizzato (“<corsivo>fabbricato in muratura di mt 12x 5,00 per h 3,00 con copertura in lamiera</corsivo>”), hanno impugnato il provvedimento prot. n. 11990 del 15.05.2020 del citato Comune, a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio presentata dal sig. Mormile Giovanni, nonché la conseguente ordinanza di demolizione n. 18 del 03.06.2020.</h:div><h:div>2. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi, appresso sintetizzati:</h:div><h:div><corsivo>I. VIOLAZIONE DELL’ ART. 32 DELLA L.N. 326/03. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.R. 18.11.04 N.10. VIOLAZIONE DELL’ ART. 39 DELLA L.N. 724/94. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 QUINQUIES DEL D.L. 27.06.85 N. 312. ERRONEITA’ ED INSUFFICIENZA DELL’ISTRUTTORIA. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI</corsivo>: la motivazione posta a base del diniego è errata, non ricadendo la fattispecie per cui è causa in alcuna delle ipotesi di esclusione del condono ex l. n. 326/03;</h:div><h:div><corsivo>II. ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL MOTIVO CHE PRECEDE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 QUINQUIES DELLA L.N. 431/85. ERRONEITA’ DELL’ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI:</corsivo> il diniego è altresì illegittimo nella parte in cui afferma la persistenza del “regime di inibitoria” ex art. 1 <corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 431/85, atteso che la mancata approvazione della pianificazione paesaggistica da parte della Regione nel termine all'uopo fissato (31 dicembre 1986) ha determinato la decadenza del regime di salvaguardia;</h:div><h:div><corsivo>III. ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL MOTIVO CHE PRECEDE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL TU 06.06.2001, N. 380. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 07.08.90, N. 241. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA</corsivo>: la conseguenziale ordinanza di demolizione è illegittima in via derivata;</h:div><h:div><corsivo>IV. VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 38 E 44 DELLA L. 28.2.85 N. 47 E SUCC. MOD. ED INT. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7.8.90 N. 241. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE</corsivo>: l’ordinanza di demolizione è altresì illegittima in quanto adottata in assenza del previo riscontro alla domanda di sanatoria formulata dal sig. Salvatore Mormile ex l. n. 724/94;</h:div><h:div><corsivo>V. VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CHE PRECEDE. VIOLAZIONE DELL’ART. 167 DEL D. LGS. 22.01.04 N. 42. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO</corsivo>: il Comune non ha compiuto alcuna istruttoria preordinata alla valutazione dell’entità del pregiudizio arrecato in concreto, al fine di valutare la possibile inflizione della sanzione pecuniaria ex art. 167 d. lgs. n. 42/2004; </h:div><h:div><corsivo>VI. VIOLAZIONE DELL’ ART. 3 DELLA L. 7.8.90 N. 241. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI</corsivo>: l’ordinanza non è stata preceduta da approfondimenti tesi a stabilire l’eventuale sanabilità dei lavori, i quali, nella fattispecie, risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti;</h:div><h:div><corsivo>VII. VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 L. 7.8.90 N. 241. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE</corsivo>: è stata illegittimamente omessa la comunicazione di avvio del procedimento;</h:div><h:div><corsivo>VIII. ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AI MOTIVI CHE PRECEDONO. VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, COMMA 2, DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380. INSUFFICIENZA DELL’ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE</corsivo>: l’ordinanza di demolizione non indica l’area da acquisire in caso d’inottemperanza.</h:div><h:div>2.1. I ricorrenti hanno altresì formulato istanza istruttoria volta all’acquisizione “<corsivo>della domanda di condono ex l. n. 724/94 presentata per le opere per cui è causa dal sig. Salvatore Mormile, in uno a tutti gli atti dell’istruttoria successivi alla Sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 3098/2017</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Si è costituito il Comune di Cellole, che ha insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato.</h:div><h:div>4. Previo deposito di ulteriore memoria di parte ricorrente, a mezzo della quale è stata reiterata l’istanza istruttoria già formulata, all’udienza di smaltimento del 21 settembre 2023 la causa è stata introitata in decisione.</h:div><h:div>5. Con i primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione fra gli stessi sussistente, parte ricorrente deduce l'insufficienza e l'erroneità in diritto della motivazione posta a base del diniego atteso che nella fattispecie ci si troverebbe al cospetto di un vincolo di inedificabilità relativo e non assoluto: ciò in quanto, per un verso, la legge n. 326/2003 richiama l'art. 39 della legge n. 724/1994 (per cui il regime di salvaguardia non sarebbe ostativo al condono) e, per altro verso, il regime di inibitoria imposto dall'art. 1 <corsivo>quinquies</corsivo> della legge 8 agosto 1985, n. 431 sarebbe ormai venuto meno per effetto della mancata adozione dei piani paesaggistici entro il termine perentorio ivi stabilito. In tale quadro, l’art. 32, comma 27, lett. d, l. n. 326/03 sarebbe stato erroneamente applicato sotto un duplice profilo, considerato che, da un lato, non preclude la sanabilità delle opere ove conformi alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro non è riferibile alle c.d. “bellezze d’insieme”, bensì esclusivamente agli immobili oggetto di “vincolo individuo”.</h:div><h:div>5.1. I motivi sono infondati.</h:div><h:div>5.2. Il gravato diniego reca la seguente motivazione:</h:div><h:div> “<corsivo>Considerato: </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- che il manufatto è stato realizzato su immobili soggetti a vincolo di inedificabilità dettato dal DM del 28 marzo 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico in zona sita nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca"; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- l'art. 32, comma 27, lettera d) della legge 326/03 dispone che "le opere abusive qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesaggistici, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, successivamente alla data dell'imposizione del vincolo stesso non sono suscettibili di sanatoria"; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- che sull'area oggetto di intervento vige il regime di inibitoria imposto dall'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431</corsivo>”.</h:div><h:div>5.3. L'art. 32, comma 26, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone: "<corsivo>Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio</corsivo>".</h:div><h:div>Il successivo comma 27, alla lettera d), prevede: "<corsivo>Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: .... d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici</corsivo>".</h:div><h:div>5.4. Quanto alla natura del vincolo, la giurisprudenza:</h:div><h:div>- ha negato che debba trattarsi solo dei vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta. In proposito è stato precisato che il legislatore, con la previsione generale di cui al citato art. 32, comma 27, lett. d) “<corsivo>ha disciplinato, ai fini del condono edilizio, l'ipotesi di tutte le costruzioni effettuate in siti vincolati e come tali riflettenti la disciplina vincolistica della zona su cui insistono. La distinzione tra vincoli assoluti e relativi non rileva al fine della condonabilità delle opere, stante il chiaro disposto legislativo che non ha fatto cenno alla stessa; la norma, infatti, richiama (in modo indifferenziato) opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali</corsivo>” (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19 maggio 2015, n. 2819);</h:div><h:div>- ha escluso che il più volte richiamato art. 32, comma 27 sia riferibile unicamente ai vincoli individui e non alle c.d. "bellezze d'assieme": “<corsivo>a prescindere dal rilievo che l'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004, nella sua attuale formulazione (applicabile ratione temporis), non sembra introdurre alcuna distinzione fra "immobili" ed "aree", richiamando unicamente termini come "cose immobili", "complessi di cose immobili", "ville, giardini, parchi" e "bellezze panoramiche", è dirimente osservare che l'art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003 fa riferimento alla generale espressione di "immobili soggetti a vincoli", senza assolutamente specificare le caratteristiche di detti vincoli, ossia se debbano intendersi per tali solo quelli individui con esclusione di quelli relativi alle bellezze di insieme, come opinato dal ricorrente. Ne discende, non potendo l'interprete attribuire a tale espressione un significato meno ampio di quello evincibile dal suo chiaro tenore letterale, che nel novero degli "immobili soggetti a vincoli" vanno inclusi anche quelli che, come il fabbricato in questione, sono ubicati in zone sottoposte a vincoli paesaggistici</corsivo>” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 maggio 2022, n. 3286); “<corsivo>la lettera d) del c. 27 dell'art. 32 L. 326/2003 contiene un'espressa causa di incondonabilità con riferimento alle opere realizzate "su immobili soggetti a vincoli....a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici...ecc."; nella sua onnicomprensività, la legge non fa riferimento alcuno ad vincoli imposti "in individuo", e, al contrario, il riferimento espresso ai vincoli ambientali, paesistici, idrogeologici (e non già storico-artistici, per i quali si applica la successiva lett) e) induce viceversa ad escludere che il legislatore si sia riferito a vincoli imposti su singoli beni (difficilmente configurabili oggettivamente in materia ambientale, paesistica ed idrogeologica) e che invece abbia consapevolmente optato per una più rigida tutela di beni sensibili quali quelli attinti - genericamente - da vincoli ambientali e paesistici per la stessa rilevanza degli interessi sottesi</corsivo>” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 16 marzo 2006, n. 3043).</h:div><h:div>5.5. Tanto premesso, è consolidato l’orientamento (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425; T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 12 ottobre 2020, n. 4388) secondo il quale, ai sensi del suddetto art. 32, comma 27, lettera d), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, siano essi di natura relativa o assoluta, purché ricorrano "congiuntamente" le seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo; b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del D.L. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. In assenza delle suddette condizioni, l'incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 12 ottobre 2020, n. 4388 cit.).</h:div><h:div>5.6. Orbene, nella fattispecie oggetto di odierno esame non è oggetto di contestazione che l'abuso edilizio realizzato da parte ricorrente ricada in area sottoposta al vincolo paesaggistico imposto a mezzo del D.M. 28 marzo 85 "<corsivo>Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca</corsivo>", pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 98 del 26 aprile 1985. Inoltre, parte ricorrente non ha provato (ma nemmeno dedotto) che l'intervento risalga ad epoca antecedente all'apposizione del vincolo né che l'opera abusiva rientri tra le ipotesi di abuso c.d. "minore", ovvero quelle di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 d.l. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), senza quindi aumento di superficie.</h:div><h:div>Difettando quindi più d’uno dei presupposti individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata, l'opera non è suscettibile di rientrare tra le tipologie di abusi condonabili anche in zona vincolata; ne deriva che il diniego del condono edilizio era del tutto vincolato ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d) della legge 326/2003, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato.</h:div><h:div>5.7. Né può essere condivisa la prospettazione secondo la quale il regime di inibitoria ex art. 1 <corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 431/85 deve ritenersi decaduto (pena l'incostituzionalità delle relative disposizioni) per effetto della mancata approvazione della pianificazione paesaggistica da parte della Regione nel termine, all'uopo fissato, del 31 dicembre 1986. Già in precedenti pronunzie della Sezione (relative peraltro proprio a dinieghi di condono emessi dal Comune di Cellole) è stato infatti affermato che “<corsivo>il suddetto D.M. è stato adottato … sulla base dell'art. 2 del DM 21 settembre 1984 …in tali territori, contemplati nel medesimo decreto ministeriale, sono state vietate "fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi". "Quanto al termine del 31 dicembre 1985, inizialmente fissato … esso è stato prorogato dall'art. 1 bis della legge n. 431/85 che ha precisato che i piani paesistici dovessero essere approvati entro il 31 dicembre 1986. Inoltre l'art. 1-quinquies del decreto legge n. 312 del 1985...</corsivo>
				<corsivo>ha disposto che "Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984</corsivo> ... <corsivo>sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici</corsivo>" …<corsivo>La Corte Costituzionale (sent. n. 358 del 1985) ha ritenuto che con l'art. 1-ter del citato decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 sia stato introdotto un nuovo procedimento per la costituzione dei vincoli di inedificabilità su aree assistite da protezione paesistica già previsti dal D.M. 21 settembre 1984 e che tale procedimento sia stato affidato alle Regioni, mentre con l'art. 1-quinquies è stato operato</corsivo> … <corsivo>soltanto il recupero degli effetti degli atti amministrativi emanati in attuazione del cennato decreto, limitatamente agli effetti prodottisi…</corsivo>
				<corsivo>anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, come il decreto di vincolo relativo alla fattispecie oggetto di gravame</corsivo>. <corsivo>La Corte Costituzionale, alla luce di quanto sopra, ha in seguito ritenuto (sent. n. 153 del 1986) che spetti dunque in via esclusiva alla Regione imporre i detti vincoli di inedificabilità successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, restando preclusa allo Stato, dalla detta data, analoga imposizione...Ritenuto, quindi, che il D.M. 28 marzo 1985, decreto di imposizione del vincolo relativo alla fattispecie per cui è causa, in quanto pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e quindi anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, non sia decaduto ai sensi del citato art. 1-quinquies</corsivo>, <corsivo>occorre altresì rilevare che… il termine di cui all'art. 1- bis e relativo al 31 dicembre 1986 non può che essere ordinatorio e che i vincoli di inedificabilità permangono pienamente efficaci dopo la scadenza di esso, essendo strettamente preordinati alla realizzazione dei piani di cui all'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985”</corsivo> (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 19 aprile 2017, n. 2155).</h:div><h:div>6. La reiezione delle prime due censure dirette avverso il diniego di sanatoria conduce al rigetto anche del terzo motivo, volto a far valere l’illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione.</h:div><h:div>7. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’ordinanza demolizione in quanto adottata in assenza del previo riscontro della domanda di sanatoria presentata dal sig. Salvatore Mormile ex l. n. 724/94, ancora pendente a seguito della sentenza di questo TAR (sez. VIII, 8 giugno 2017, n. 3098) che ha annullato il diniego di condono n. 14097/2002. Al motivo si collega l’istanza istruttoria articolata in ricorso e reiterata in memoria.</h:div><h:div>7.1. La doglianza non ha pregio.</h:div><h:div>7.2. Parte ricorrente invoca l’applicazione del consolidato orientamento secondo il quale è illegittima l'ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione dell’istanza di condono edilizio (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4720), poiché la l. 28 febbraio 1985, n. 47 prevede che in pendenza del termine per la presentazione di tali domande tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi (art. 44, comma primo) e che la avvenuta presentazione sospende il procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative (art. 38).</h:div><h:div>7.3. Il citato orientamento, pur condiviso dal Collegio in linea di principio, si palesa tuttavia inconferente avuto riguardo alle concrete dinamiche del caso di specie, nel quale si registra la sovrapposizione di due domande di condono separatamente proposte dai due comproprietari, in tempi diversi. </h:div><h:div>La scansione diacronica della vicenda, secondo quanto riferito dai ricorrenti e sulla base delle risultanze di causa, è la seguente:</h:div><h:div>- il sig. Mormile Salvatore ha presentato, in data 28.2.1995, istanza di condono ai sensi della legge n. 724/1994;</h:div><h:div>- l’istanza è stata respinta con diniego n. 14097 dell’8.10.2002, impugnato dal sig. Mormile Salvatore con ricorso incardinato innanzi a questo TAR con n. 467/2003 RG;</h:div><h:div>- con successiva domanda n. 16933 del 13 dicembre 2004 il sig. Mormile Giovanni ha presentato nuova istanza di condono (non versata in atti);</h:div><h:div>- con sentenza n. 3098/2017 è stato accolto il ricorso n. 467/2003 RG per difetto di motivazione in quanto “<corsivo>il provvedimento gravato, infatti, dopo aver indicato che il manufatto abusivo è ubicato in zona vincolata ai fini della tutela paesistica, ex legge n. 490/99, non ha in alcun modo specificato che tipo di vincolo di inedificabilità grava sull’area e per quale ragione l’opera di cui è stato chiesto il condono edilizio, ai sensi della legge n. 724/1994, contrasti con le ragioni di tutela paesistica in modo tale da risultare incondonabile</corsivo>”;</h:div><h:div>- con il provvedimento prot. n. 11990 del 15 maggio 2020, gravato in questa sede, è stata esitata negativamente l’istanza di condono n. 16933/2004 del sig. Mormile Giovanni;</h:div><h:div> - l’ordinanza di demolizione è stata adottata nei confronti dei sigg. Mormile Giovanni e Mormile Salvatore, comproprietari del terreno su cui insiste l’abuso.  </h:div><h:div>7.4. Tanto premesso in punto di fatto, per giurisprudenza consolidata:</h:div><h:div>- le istanze di sanatoria relative alla medesima unità immobiliare, anche ove presentate separatamente, vanno definite contestualmente (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 26 aprile 2021, n. 4821);</h:div><h:div>- in caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile “<corsivo>la domanda di rilascio di titolo edilizio - sia esso o meno titolo in sanatoria di interventi già realizzati - dovrà necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull'immobile, potendosi ritenere d'altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l'esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1766).</h:div><h:div>7.5. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, deve ritenersi  – posto che la legittimazione del sig. Giovanni a presentare l’istanza non è oggetto di contestazione, rappresentando peraltro la comune e convergente posizione dei ricorrenti nella presente sede processuale sufficiente prova della preesistenza del soprarichiamato <corsivo>pactum fiduciae</corsivo> – che il provvedimento di diniego impugnato, diversamente da quanto preteso da parte ricorrente, assuma valenza definitoria con riferimento all’abuso contestato, anche con riferimento al sig. Salvatore Mormile. </h:div><h:div>La mancata menzione nel corpo del provvedimento dell’istanza del sig. Salvatore (oltre ad essere presumibilmente ascrivibile alla condotta di parte ricorrente, considerato che non risulta – né tantomeno la parte lo ha dedotto – che la domanda di condono successivamente presentata dal sig. Giovanni facesse riferimento alla precedente, nel frattempo impugnata in sede giurisdizionale) rappresenta al più vizio formale, in relazione al quale può trovare applicazione l’art. 21-<corsivo>octies</corsivo> l. 241/90 stante la natura vincolata del provvedimento.  </h:div><h:div>D’altronde, per l’aspetto sostanziale, non può certamente prescindersi dalla considerazione che l’amministrazione comunale ha già compiuto una valutazione negativa ai fini della sanabilità delle opere costruite sull’unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti. Ed è proprio questa valutazione che regge l’ordinanza di demolizione la quale, correttamente, per il profilo dei destinatari, si rivolge a tutti coloro che risultano i proprietari i quali, unitamente ai responsabili dell’abuso, sono tra gli obbligati ad ottemperare all’ingiunzione demolitoria, come previsto dall’art. 31, comma 2, d.p.r. 380/2001. </h:div><h:div>7.6. L’infondatezza in diritto della censura rende superfluo disporre l’istruttoria richiesta, peraltro in parte riferita a documenti (quale l’istanza di condono) nella disponibilità della parte in quanto da essa formati. </h:div><h:div>8. Infondato è anche il quinto motivo di doglianza, mediante il quale parte ricorrente lamenta che il Comune non ha compiuto alcuna istruttoria preordinata alla valutazione dell’entità del pregiudizio arrecato in concreto, al fine di vagliare la possibile inflizione della più mite sanzione pecuniaria ex art. 167 d. lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>Come emerge dal chiaro disposto dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 (a mente del quale “<corsivo>qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima</corsivo>") la sanzione pecuniaria non può essere invocata da parte ricorrente stante la carenza del presupposto per la sua applicazione, ovvero il positivo esito del procedimento finalizzato all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento abusivamente realizzato; tanto, viepiù tenuto conto della insanabilità del manufatto alla luce dei motivi esplicitati nell'atto di diniego.</h:div><h:div>9. Deve essere respinto anche il sesto motivo, diretto a censurare l’ordinanza di demolizione in quanto non preceduta da indagini tese a stabilire l’eventuale sanabilità dei lavori, i quali, nella fattispecie, risulterebbero conformi agli strumenti urbanistici vigenti.</h:div><h:div>È infatti <corsivo>ius receptum</corsivo> in giurisprudenza il principio secondo cui, una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 1 agosto 2022, n. 5140): l'atto può ritenersi pertanto sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell'abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.</h:div><h:div>Nella fattispecie, il motivo è comunque infondato in punto di fatto, tenuto conto che l'ordinanza di demolizione si fonda giustappunto sul diniego di condono.</h:div><h:div>10. Non coglie nel segno neppure  il settimo motivo di gravame, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: deve in proposito rilevarsi, sulla scorta di consolidata giurisprudenza, che in presenza di abuso edilizio l'ordinanza di demolizione<corsivo>
				</corsivo>non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio, costituendo una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 8 febbraio 2023, n. 920).</h:div><h:div>11. Infine, va respinto l’ottavo ed ultimo motivo, considerato che l’omessa (o imprecisa) indicazione dell’ulteriore area da acquisire in caso d’inottemperanza non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, rappresentando piuttosto un presupposto accertativo ai fini della distinta misura sanzionatoria dell'acquisizione (in termini, Consiglio di Stato sez. VI, 15 febbraio 2023, n. 1584).</h:div><h:div>12. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>12.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento in solido delle spese di lite in favore del Comune di Cellole, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,  con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Libera Ester Padova</h:div><h:div>Anna Saporito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>