<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200152820200521144037446" id="20200152820200521144037446" modello="1" modifica="5/21/2020 3:56:14 PM" pdf="2" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="21" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01528"/><fascicolo anno="2020" n="01064"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.5:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200152820200521144037446.xml</file><wordfile>20200152820200521144037446.docm</wordfile><ricorso NRG="202001528">202001528\202001528.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 5\2020\202001528\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>21/05/2020 15:56:14</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Maria Abbruzzese</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia e adozione delle idonee misure cautelari anche inaudita altera parte:</h:div><h:div>- della deliberazione del direttore Generale n. 289 dell’11.5.2020 ad oggetto il reclutamento a tempo determinato di personale Operatore Socio Sanitario – Categoria Bs – mediante formulazione di graduatoria per titoli, ai sensi del D.L. n. 14/2020 – procedura d’urgenza a garanzia dei LEA – emergenza Covid;</h:div><h:div>- di ogni atto connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresa la Deliberazione n. 174 del 9.4.2019;</h:div><h:div>NONCHE’ PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO</h:div><h:div>dei ricorrenti a veder utilizzata, per scorrimento, la graduatoria del Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 60° posti a tempo indeterminato di Operatore Socio Sanitario cat. BS di cui alla delibera n. 933 del 13.11.2019 approvata giusta deliberazione n. 960 del 22.11.2019 del Direttore Generale dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Catello Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Considerato che i ricorrenti, assumendo l’attuale vigenza di pregresse graduatorie concorsuali nelle quali occupano la posizione di idonei, contestano la scelta dell’Azienda intimata, estrinsecata con la delibera impugnata, di bandire distinta procedura selettiva per soli titoli, senza adeguata motivazione circa l’impossibilità di far ricorso alle vigenti graduatorie e nonostante la pur dichiarata urgenza, indotta dall’emergenza da COVID-19, di individuare, in tempi brevi, il personale sanitario necessario;</h:div><h:div>Considerato che la fattispecie risulta già esaminata dalla sezione che, con Ordinanza n.712 dell’8.4.2020, ha accordato la richiesta tutela, in quel caso sospendendo gli atti impugnati nelle more della definizione della vicenda nel merito;</h:div><h:div>Considerato di dover confermare, allo stato, l’indirizzo indicato nella ripetuta Ordinanza, con la quale, sia pure nei limiti della cognizione consentita nella sede cautelare, in via conformativa anticipatoria, si onerava l’Amministrazione, nello specifico, a rideterminarsi, dando conto delle eventuali ragioni a sostegno della scelta di bandire nuova selezione piuttosto che scorrere le graduatorie di cui si predica la validità, e, in quanto tali, utilizzabili, coerenti con le palesate ragioni di urgenza;</h:div><h:div>Considerato che tale statuizione cautelare è stata da ultimo confermata anche con proprio decreto n. 1044/2020, nel quale si ribadiva l’idoneità dell’assunta misura a tutelare in via interinale i richiedenti, in quanto comunque ostativa alla prosecuzione della procedura attivata e alla mancata assunzione mediante scorrimento della graduatoria, e si ordinava all’Azienda di provvedere, nei termini sopra precisati, entro la data fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare ovvero nel più breve tempo consentito, anche al fine di dare al Collegio i necessari chiarimenti o, quantomeno, di fornire ogni altro elemento utile alla decisione;</h:div><h:div>Ritenuto che, nel confermare il contenuto e gli effetti dei precitati arresti cautelari, debbano invece negarsi, allo stato, le ulteriori misure richieste dai ricorrenti, nel senso di ordinare l’”immediato scorrimento della graduatoria” e l’”immediata messa in servizio” dei richiedenti, “anche mediante la nomina di un Commissario ad acta”, dovendosi, al riguardo, evidenziare:</h:div><h:div>la natura non affatto interinale ma piuttosto definitiva delle misure richieste, non compatibili con la sede cautelare nella quale sono invocate, normativamente deputata alla sola tutela in caso di “estrema gravità e urgenza” nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare;</h:div><h:div> la palese esorbitanza dei contenuti sollecitati dai poteri decisori dell’adito giudice amministrativo, cui, in vigenza di un quadro ordinamentale che rimette all’AGO la giurisdizione sui rapporti di lavoro privatizzati, quali quelli di cui si discute, con la sola eccezione delle procedure concorsuali per l’accesso, è preclusa la decisione con effetti direttamente costitutivi di rapporti di lavoro siffatti;</h:div><h:div>Considerato di dover fissare l’udienza collegiale di trattazione dell’istanza cautelare come in dispositivo;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Accoglie l’istanza cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’esecutività dell’impugnata delibera e ordina all’Amministrazione gli incombenti, anche istruttori, meglio in motivazione illustrati.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 giugno 2020.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>A) Dati sensibili diversi dalla salute</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...</h:div><h:div>Oppure</h:div><h:div>B) Condanne penali e reati</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...</h:div><h:div>Oppure</h:div><h:div>C) Altri dati idonei a pregiudicare i diritti o la dignità della parte interessata</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli il giorno 21 maggio 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>