<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="covid quarantena" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200106820200407222556353" id="20200106820200407222556353" modello="4" modifica="4/8/2020 10:10:00 AM" pdf="3" ricorrente="Settimio Vinti" stato="4" tipo="15" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01068"/><fascicolo anno="2020" n="00713"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.5:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200106820200407222556353.xml</file><wordfile>20200106820200407222556353.docm</wordfile><ricorso NRG="202001068">202001068\202001068.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 5\2020\202001068\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>santino scudeller</firma><data>08/04/2020 10:10:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>maria grazia d'alterio</firma><data>08/04/2020 09:13:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Santino Scudeller,	Presidente</h:div><h:div>Diana Caminiti,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020, ad oggetto <corsivo>“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza, ai sensi dell’art. 32, comma, 3 della legge 23.12.1978 n. 833 e dell’art. 50 Tuel”</corsivo>, nella parte in cui prevede al punto 5) <corsivo>“la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale 2 attività di sorveglianza”;</corsivo>
				</h:div><h:div>- del verbale di <corsivo>“Intimazione ad osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza”,</corsivo> applicato in data 15 marzo 2020 dalla Legione dei Carabinieri Campania – Compagnia Carabinieri di Salerno (N.O.R. -Sezione Radiomobile-) con decorrenza dalla data di elevazione al giorno 30 marzo 2020; </h:div><h:div>- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Agosto, Stefania Forlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Campania, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comando Provinciale   Carabinieri di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Napoli, via Diaz 11; </h:div><h:div>Legione Carabinieri Campania; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020 per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato preliminarmente che le disposizioni straordinarie di cui all’art. 84, D.L. n. 18/2020, recante <corsivo>“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"</corsivo>, hanno introdotto una tutela cautelare temporalmente limitata e derogatoria di quella delineata agli art. 55 e 56 c.p.a. stabilendo, in particolare, che i procedimenti cautelari  promossi o pendenti dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono decisi,  anche a prescindere da una specifica istanza di parte in tal senso, con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020 (<corsivo>cfr.</corsivo> art. 84, comma 1, D.L. n. 18/2020);</h:div><h:div>-  che, tuttavia, in deroga a tali previsioni, limitatamente alle udienze cautelari fissate nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020, è prevista la possibilità di trattazione collegiale delle relative istanze cautelari, sia pure eccezionalmente senza discussione orale:</h:div><h:div>a)  nell’ipotesi in cui vi sia stata richiesta congiunta di tutte le parti costituite (<corsivo>cfr</corsivo>. art. 84, comma 2, primo periodo); </h:div><h:div>b) ovvero nel caso in cui sia intervenuto decreto monocratico di accoglimento, anche parziale (da intendersi, in assenza di specificazione, sia pronunciato <corsivo>ex</corsivo> art. 84 co.1 D.L. 18/2020, ovvero sostitutivo della misura collegiale, che <corsivo>ex</corsivo> art. 56 c.p.a.), salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi istanza di rinvio (<corsivo>cfr</corsivo>. art. 84, comma 2, terzo periodo); in tal caso il decreto accolto, in deroga all’art. 56, co. 4, c.p.a., conserva efficacia fino alla successiva trattazione collegiale (<corsivo>cfr</corsivo>. art. 84, comma 1, ultimo periodo);</h:div><h:div>Rilevato, in applicazione delle superiori coordinate, che con riferimento all’istanza cautelare all’esame sussistono i presupposti per la trattazione collegiale, ai sensi dell’art. 84, comma 2, terzo periodo, posto che:</h:div><h:div>-  è intervenuto decreto monocratico di parziale accoglimento n. 436 del 21 marzo 2020, emanato <corsivo>ex</corsivo> art. 84, comma 1 D.L. 18/2020;</h:div><h:div>- non vi è istanza di rinvio proveniente da alcuna parte incisa dalla misura; le Amministrazioni resistenti hanno spiegato difese, sostenendo la legittimità dei propri atti e instando per il rigetto della misura; </h:div><h:div>- non è di ostacolo alla trattazione collegiale l’istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente, beneficiaria della misura monocratica, mirando il combinato disposto del comma 1, u.p., e comma 2, terzo periodo, dell’art. 84 <corsivo>cit.</corsivo> ad evitare rinvii meramente strumentali, esclusivamente volti a conservare l’efficacia del decreto di accoglimento, come visto eccezionalmente riconosciuta fino alla successiva udienza di rinvio, in deroga all’art. 56, co. 4 c.p.a.; </h:div><h:div>Rilevato, pertanto, che l’istanza cautelare va definita senz’altro dal Collegio e che essa sia meritevole di favorevole delibazione, limitatamente alla salvaguardia degli effetti di accoglimento del decreto cautelare <corsivo>(“nei limiti della possibilità per il ricorrente di recarsi e permanere, per tutto il periodo indicato nell’impugnato verbale, presso l’abitazione della madre sita in Parco degli Aranci 8, Salerno, il tutto anche nel rispetto di ogni altra misura, condizione e precauzione posta”</corsivo>), da confermarsi <corsivo>in parte qua</corsivo>, stante la sussistenza, all’epoca di adozione del suddetto decreto, sia del presupposto del <corsivo>periculum in mora</corsivo>, che del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, in riferimento all’atto di “Intimazione ad osservare la permanenza domiciliare …”,  apparendo difettare i presupposti in fatto per la sua adozione; </h:div><h:div>Rilevato, infatti, che la disposta “domiciliazione fiduciaria” presuppone la circolazione senza una delle motivazioni di necessità previste dai D.P.C.M. ovvero dalle ordinanze regionali – consentendo invece l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020, non lesiva <corsivo>in parte qua</corsivo> della posizione di parte ricorrente, <corsivo>“esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati … da situazioni di necessità …. correlate ad esigenze primarie delle persone”</corsivo>;</h:div><h:div>Rilevato, in particolare, che nel caso all’esame il ricorrente ha autocertificato, oltre a produrre documentazione medica di data anteriore all’accertamento, che lo spostamento contestato (che ha determinato l’applicazione della misura della “domiciliazione fiduciaria”) era necessario essendo egli l’unico, allo stato, sì come autodichiarato, in grado di apprestare assistenza all’anziana madre per necessità proprie ed anche in funzione preventiva rispetto a possibili pericolose evenienze;</h:div><h:div>Rilevato, per contro, che tali rappresentate esigenze non siano state adeguatamente valutate; ciò in disparte dalla considerazione dell’inefficacia all’attualità della disposta misura e da profili di sopravvenuta improcedibilità del ricorso, anche eccepita dalla difesa regionale, da vagliarsi in sede di merito;</h:div><h:div>Ritenuto che la novità e complessità delle questioni controverse giustificano la compensazione della presente fase cautelare; </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:</h:div><h:div>a) conferma il decreto cautelare n. 436/2020, di sospensione del verbale di “Intimazione ad osservare la permanenza domiciliare …”, della Legione Carabinieri Campania - Compagnia di Salerno (N.O.R. - Sezione Radiomobile -);</h:div><h:div>b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di Gennaio 2021;</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 84 comma 6 D.L. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Duonni</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>